Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare
Titolo: Attuazione delle direttive n. 2006/86 e n. 2006/17 in materia di tessuti e cellule umani - Schema di D.Lgs. n. 10 (art. 1, L. 34/2008) - Elementi di valutazione sulla qualità del testo
Riferimenti:
SCH.DEC 10/XVI     
Serie: Note per il Comitato per la legislazione    Numero: 13
Data: 23/07/2008
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   DONATORI DI ORGANI
ORGANI DEL CORPO UMANO     
Organi della Camera: Comitato per la legislazione
Altri riferimenti:
L N. 34 DEL 25-FEB-08     

Casella di testo: Note per il Comitato per la legislazione23 luglio 2008                                                                                                                                       n. 13

Attuazione delle direttive n. 2006/86 e n. 2006/17
in materia di tessuti e cellule umani

Schema di D.Lgs. n. 10

(art. 1, L. 34/2008)

Elementi di valutazione sulla qualità del testo

 

Numero dello schema di decreto legislativo

10

Titolo

Attuazione delle direttive n. 2006/86/CE e n. 2006/17/CEE in materia di tessuti e cellule umani

Norma di delega

Legge 25 febbraio 2008, n. 34, articolo 1, commi 1, 3 e 4

Numero di articoli

18

Date:

 

presentazione

18 giugno 2008

assegnazione

18 giugno 2008

termine per l’espressione del parere

28 luglio 2008

termine per l’esercizio della delega

18 agosto 2008

Commissione competente

XII (Affari sociali); V (Bilancio); XIV (Politiche dell’Unione europea)

 

 


Disposizioni di delega

Per la direttiva 2006/86/Ce la norma di delega è da ravvisare nell’articolo 1, commi 1, 3 e 4 della legge comunitaria per il 2007; per la direttiva 2006/17/CE manca una norma di delega, essendo essa compresa tra le direttive da attuare in via amministrativa ai sensi della legge comunitaria per il 2006. Sul punto manca una specifica motivazione da parte della relazione per l’analisi tecnico-normativa.

 

Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è diretto a recepire contestualmente due direttive della Commissione europea, la 2006/17/CE e la 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. La direttiva da ultimo citata è stata già attuata, nel nostro Paese, con l’emanazione del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.

Mentre per quanto attiene alla direttiva 2006/86 la delega è contenuta nella legge comunitaria 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34),che la  include nell’Allegato B (e quindi nell’elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari), la direttiva 2006/17 era inclusa nelle direttive da attuare in via amministrativa dalla legge comunitaria 2006 (legge 6 febbraio 2007, n. 13).

In tal senso la relazione illustrativa evidenzia che si è scelto di recepire con un unico atto normativo due diverse direttive che risultano, da un lato, entrambe essenziali per recepire la citata normativa europea in tema di tessuti e cellule umani, e che, dall’altro, si trovano tra loro in un rapporto di stretta complementarietà.

Lo schema di decreto si compone di 18 articoli e di 11 allegati.

L’articolo 1 definisce il campo di applicazionedel provvedimento, esteso a comprendere l’ambito di entrambe le direttive. L’articolo 2 ha una portata definitoria, specificando il significato di una serie di termini utilizzati nello schema di decreto. L’articolo 3 disciplina l’approvvigionamento di tessuti e cellule umani, processo preventivamente soggetto ad autorizzazione ed accreditamento, rilasciati soltanto quando sia stata accertata l’osservanza di  prescrizioni rigorose, tra le quali quelle relative all’impiego, per le operazioni di prelievo di tessuti e cellule, di personale a tal fine adeguatamente qualificato ed espressamente formato. Sono inoltre definite procedure operative standard (POS) relative ad aspetti, quali quelli della verifica dell’identità del donatore, della valutazione dei criteri di selezione dei donatori, degli esami di laboratorio per essi prescritti, etc. Gli articoli da 4 a 6 pongono alcuni obblighi a carico del responsabile dell’organizzazione per l’approvvigionamento o dell’istituto dei tessuti.

L’articolo 4 sancisce l’obbligo del citato responsabile di garantire che la selezione dei donatori sia effettuata in conformità dei criteri di cui all’Allegato I (Criteri di selezione del donatore di tessuti e/o di cellule) e all’Allegato III (Criteri di selezione ed esami di laboratorio richiesti per I donatori di cellule riproduttive). L’articolo 5 enuncia l’obbligo del medesimo responsabile in relazione alla sottoposizione a specifici esami di laboratorio dei donatori, mentre l’articolo 6 pone a carico di questi la garanzia della conformità delle procedure di donazione e approvvigionamento di tessuti o cellule nonché di ricevimento degli stessi presso l’istituto dei tessuti alle omonime prescrizioni di cui all’Allegato IV. L’articolo 7 dà facoltà, al responsabile di cui sopra, di autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo in cui è effettuato il prelievo a un centro di assistenza sanitaria ai fini di un trapianto immediato, acquisito il parere del Centro nazionale trapianti. Gli articoli 8 e 9 richiamano le prescrizioni di cui agli Allegati V e VI ai fini dell’autorizzazione e dell’accreditamento degli Istituti dei tessuti e dello svolgimento dei procedimenti di preparazione di tessuti e cellule. L’articolo 10, in coerenza con quanto già disposto dall’articolo 11 del citato decreto legislativo n. 191 del 2007, prevede la predisposizione di procedure per la notifica di reazioni avverse gravi, da parte dell’organizzazione per l’approvvigionamento, dell’organizzazione responsabile dell’applicazione sull’uomo di tessuti e cellule e dell’istituto dei tessuti. Destinatari della notifica, oltre alle rispettive autorità regionali, sono il centro nazionale trapianti, il centro nazionale sangue o l’Istituto superiore di sanità a seconda degli ambiti di competenza rispettivamente interessati. Analoghi adempimenti sono posti dal successivo articolo 11 per quanto attiene alla notifica di eventi avversi gravi.

L’articolo 12 pone a carico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali l’obbligo di presentare alla Commissione europea, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sulle notifiche delle reazioni e degli eventi avversi gravi, relative agli anni precedenti, ricevute dalle autorità competenti. L’articolo 13 disciplina gli scambi di informazione tra gli organismi competentiin relazione a reazioni ed eventi avversi gravi, per l’adozione dei necessari provvedimenti.

L’articolo 14 dopo aver posto a carico dell’istituto dei tessuti l’obbligo di adottare sistemi efficaci per assicurare la rintracciabilità, prevede comunque che questo e l’organizzazione responsabile dell’applicazione sull’uomo conservino per almeno 30anni i dati di cui all’allegato X. L’articolo 15 prevede l’attribuzione di un codice d’identificazione unico europeo a ciascun materiale donato all’Istituto dei tessuti. L’articolo 16 vincola regioni e province autonome ad attuare con proprio provvedimento le disposizioni del decreto legislativo e l’articolo 17 prevede la c.d. clausola di cedevolezza, vale a dire l’applicazione del provvedimento anche in ambiti di competenza esclusiva delle regioni e province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale, salva la perdita di efficacia dello stesso a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest’ultima. L’articolo 18, infine, dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento.

 

Tipologia del provvedimento

Si tratta di uno schema di decreto legislativo primario, sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 3, del regolamento della Camera.

Allo schema è allegata la relazione tecnico-normativa, ma non la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione.

 

Raffronto con la delega

Come già accennato, lo schema di decreto attua due diverse direttive comunitarie.

La direttiva 2006/86/CE (Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulle prescrizioni in tema di rintracciabilità di tessuti e cellule umani) è inclusa nell’Allegato B della legge comunitaria per il 2007 (legge 25 febbraio 2008, n. 34), relativo alle direttive da attuare con decreto legislativo e, pertanto, la norma di delega  è individuabile nell’articolo 1, commi 1, 3 e 4 della legge citata.  

Diversamente, la direttiva 2006/17/CE – che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani – è compresa nell’elenco delle direttive da attuare in via amministrativa dalla legge comunitaria per il 2006, vale a dire della legge 6 febbraio 2007, n. 13. Più precisamente, nel corso dell’esame dell’originario disegno di legge governativo (A.C. 1042) il Governo ha presentato un supplementoalla relazione illustrativa originaria (pubblicato in allegato al resoconto della seduta della Commissione del 13 luglio 2006), con la qualeè stata prevista l’attuazione in via amministrativa di ulteriori 34 direttive, tra le quali era compresa la direttiva 2006/17/CE, il cui termine di recepimento era scaduto il 1° novembre 2006. Si rammenta in proposito che ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, il disegno di legge comunitaria deve essere corredato di una nota aggiuntiva contenente – tra l’altro - l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa.

Sulla mancata attuazione della citata direttiva n. 17 del 2006 è stata avviata dalla Commissione una procedura d’infrazione, tuttora in corso.

La relazione illustrativa rileva che si è scelto di recepire con un unico atto normativo due diverse direttive che, da un lato, risultano entrambe essenziali per recepire la citata normativa europea in tema di tessuti e cellule umani, dall’altro si trovano tra loro in un rapporto di stretta complementarietà.

In relazione alla citata direttiva 2006/86 viene quindi in rilievo l’articolo 1 della legge comunitaria 2007, che conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. In particolare, il comma 1, nel fare richiamo ai due elenchi di direttive comprese negli allegati A e B, pone i relativi termini di attuazione mediante decreto legislativo con modalità innovative rispetto al passato. Il termine generale per l’esercizio della delega, infatti, non è determinato mediante indicazione di una data fissa o di un periodo uniforme per tutte le direttive, ma viene fatto coincidere con il termine di recepimento previsto da ciascuna direttiva. Tuttavia, per le direttive comprese negli allegati il cui termine di recepimento sia già scaduto, come nel caso in esame (il termine di recepimento, infatti, era fissato al 1° settembre 2007, tranne che per le norme di cui all’articolo 10, per le quali il termine è fissato al 1° settembre 2008) ovvero scada nei tre mesi successivi all’entrata in vigore della legge comunitaria, il termine della delega è pari a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (19 giugno 2008). Peraltro, ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame, che prevede l’espressione del parere degli organi parlamentari sugli schemi di decreti recanti attuazione delle direttive di cui all’allegato B, qualora il termine per l’espressione del suddetto parere scada nei trenta giorni precedenti alla data di entrata in vigore come sopra calcolata o successivamente, il termine per l’esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare. Pertanto, ai sensi della disposizione da ultimo citata, il termine per l’espressione del parere parlamentare è fissato al 28 luglio mentre la delega dovrebbe essere esercitata entro il 18 agosto 2008. In ogni caso, ai sensi del citato comma 3, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Il comma 4 del citato articolo 1 prevede poi che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie siano corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e che su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Va tuttavia rilevato che, mentre per la direttiva 2006/86/Ce la norma di delega è da ravvisare nell’articolo 1, commi 1, 3 e 4 della legge comunitaria per il 2007, per la direttiva 2006/17/CE manca una norma di delega, essendo essa compresa tra le direttive da attuare in via amministrativa ai sensi della legge comunitaria per il 2006. Sul punto manca una specifica motivazione da parte della relazione per l’analisi tecnico-normativa.

Si segnala in proposito che l’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione dello schema; l’articolo 2 riprende le definizioni contenute in entrambe le direttive; gli articoli da 3 a 7 danno attuazione alla direttiva n. 17 del 2006; gli articoli da 8 a 15 danno attuazione alla direttiva n. 86 del 2006; gli articoli da 16 a 18 riguardano l’attuazione a livello regionale e gli oneri finanziari.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Nulla da rilevare.

 

Omogeneità delle disposizioni

Lo schema reca un intervento organico in materia di tessuti e cellule umani.

 

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Lo schema in esame fa sistema con il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2004/23, sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l’approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani. Andrebbe valutata l’opportunità di inserire, là dove necessario – una clausola di coordinamento con il citato decreto legislativo, che già viene richiamato agli articoli 10 e 11.

A titolo esemplificativo:

-          l’articolo 6, in materia di approvvigionamento di tessuti e cellule umani, si affianca e parzialmente si sovrappone all’articolo 5 del decreto legislativo n. 191/2007, relativo alla vigilanza sull’approvvigionamento dei tessuti e delle cellule umani;

-          gli articoli 8 e 9, recanti prescrizioni per l’autorizzazione e l’accreditamento degli istituti di tessuti e dei procedimenti di preparazione di tessuti e cellule, con i rispettivi allegati V e VI, si affiancano e parzialmente si sovrappongono all’articolo 6 del decreto legislativo n. 191/2007;

-          l’articolo 14, in materia di rintracciabilità, si affianca e parzialmente si sovrappone all’articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 191/2007.

 

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Si rimanda ai rilievi contenuti nel paragrafo relativo al raffronto con la delega.