Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Osservatorio legislativo e parlamentare | ||||
Titolo: | Ricongiungimento familiare - Schema di D.Lgs n. 3 (art. 1, co. 3 e 5, L. 62/2005) | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Note per il Comitato per la legislazione Numero: 7 | ||||
Data: | 25/06/2008 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | Comitato per la legislazione | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
xvi legislatura
servizio studi
note per il comitato per
Ricongiungimento familiare
Schema di D.Lgs n. 3
(art. 1, co. 3 e
n. 7
25 giugno 2008
INDICE
Dati identificativi 1
Struttura e oggetto 3
§ Disposizioni di delega 3
§ Contenuto 3
§ Tipologia del provvedimento 4
§ Raffronto con la delega 4
§ Collegamento con lavori legislativi in corso 4
Elementi di valutazione sulla qualità del testo in relazione ai parametri stabiliti dall’articolo 16-bis del regolamento 5
§ Omogeneità delle disposizioni 5
§ Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione 5
§ Chiarezza e proprietà della formulazione del testo 5
§ I limiti all’esercizio della potestà legislativa di tipo integrativo e correttivo 5
Numero dello schema di decreto legislativo |
3 |
Titolo |
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio
2007, n. |
Norma di delega |
Art. 1, commi 3 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62 |
Settore d’intervento |
immigrazione |
Numero di articoli |
1 |
Date |
|
§ presentazione |
27 maggio 2008 |
§ assegnazione |
28 maggio 2008 |
§ termine per l’espressione del parere |
7 luglio 2008 |
§ scadenza della delega |
15 agosto 2008 |
Commissioni competenti |
I Commissione (Affari costituzionali) XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea) |
Lo schema di decreto legislativo è stato adottato in virtù della delega attribuita al Governo dall’articolo 1, commi 3 e 5, della legge n. 62/2005 (legge comunitaria 2004), ai sensi dei quali entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli allegati A e B della medesima legge comunitaria, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi stessi.
Per effetto di tali disposizioni lo schema di decreto è anche sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Lo schema di decreto legislativo in commento reca modifiche ed integrazioni alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 5/2007, che ha recepito la direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare degli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti.
Lo schema interviene sull’articolo 29 del testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998), che il decreto legislativo n. 5/2007 aveva interamente riscritto, apportando due ordini di modifiche:
§è riformulato in vari punti il comma 1 dell’articolo, che indica i familiari nei confronti dei quali lo straniero regolarmente presente in Italia può chiedere il ricongiungimento. Mentre le categorie di familiari oggetto del ricongiungimento rimangono le stesse, vengono individuati più restrittivi requisiti per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare, con particolare riferimento al coniuge (che si prevede non sia legalmente separato ed abbia almeno 18 anni), ai figli maggiorenni a carico ed ai genitori a carico;
§è aggiunto un nuovo comma 1-bis, nel quale si prevede il ricorso all’esame del DNA per l’accertamento del rapporto di parentela, qualora tale rapporto non possa essere documentato in modo certo.
Si tratta di uno schema di decreto legislativo integrativo e correttivo, sottoposto all’esame del Comitato ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 3, del regolamento della Camera.
Allo schema sono allegate sia la relazione tecnico-normativa, sia la relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione.
Le disposizioni di delega alla base della predisposizione dello schema in esame sono state già richiamate nello specifico paragrafo ad esse dedicate. Esse non recano specifici principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2003/86/CE e per i successivi interventi integrativi e correttivi. Occorre quindi riferirsi ai principi e criteri direttivi generali della delega legislativa, dettati dall’articolo 2 della legge n. 62/2005. In particolare, l’articolo 2, comma 1, lettera f) dispone che i decreti legislativi adottati in virtù delle deleghe recate dalla legge stessa “assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega”.
L’intervento correttivo recato dallo schema in esame sembrerebbe finalizzato ad introdurre alcune limitazioni al ricongiungimento familiare consentite dalla direttiva n. 86 del 2003, cui ha dato attuazione il decreto legislativo n. 5/2007.
Sono attualmente all’esame del Senato due disegni di legge governativi che recano, tra le altre, disposizioni, anche di natura penale, volte al contrasto dell’immigrazione clandestina in materia di immigrazione. Si tratta:
§dell’A.S. 692 (di conversione del D.L. 92/2008, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica);
§dell’A.S. 733, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
Elementi di
valutazione sulla qualità del testo in relazione ai parametri stabiliti
dall’articolo 16-bis del regolamento
Lo schema in esame riguarda specificamente il diritto al ricongiungimento familiare per gli stranieri immigrati in Italia.
Si veda il rilievo formulato nel paragrafo relativo alla chiarezza e proprietà della formulazione del testo.
Diversamente da quanto prevede, in conformità alla norma di delega, il titolo dello schema, quest’ultimo – nella sua formulazione letterale – non modifica il decreto legislativo n. 5/2007, ma interviene sull’articolo 29 del testo unico in materia di immigrazione (a sua volta novellato dal decreto legislativo n. 5/2007). Andrebbe in proposito valutata l’opportunità di riformulare lo schema in esame, conformemente alla norma di delega, prevedendo una clausola di coordinamento con il decreto legislativo n. 5/2007.
Si rammenta che nella scorsa legislatura, pronunciandosi sullo schema n. 168, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto codice ambientale) il Comitato per la legislazione ha avuto modo di soffermarsi sui limiti dell’esercizio della potestà legislativa integrativa e correttiva, come definiti dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato.
In particolare, la sentenza n. 206/2001 della Corte costituzionale richiama, sostanzialmente, due parametri per l’esercizio di tale potestà: che essa intervenga nell’ambito dei principi e criteri direttivi già imposti per la delega “principale” e che agisca solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega “principale”. Recita letteralmente la sentenza citata: «Nulla induce a far ritenere che siffatta potestà delegata possa essere esercitata solo per "fatti sopravvenuti": ciò che conta, invece, é che si intervenga solo in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega "principale"; e che si rispettino pienamente i medesimi principi e criteri direttivi già imposti per l’esercizio della medesima delega "principale".»
Tali parametri sono stati ribaditi in un parere del Consiglio di Stato, con l’ulteriore precisazione che “ovviamente, deve ritenersi non solo possibile, ma doveroso un intervento volto a garantire la qualità formale, e in particolare l’eliminazione di illegittimità costituzionali o comunitarie nonché di errori tecnici, illogicità, contraddizioni. (…) Quanto alla possibilità di attribuire una efficacia estensiva del potere del Governo all’endiadi «correzione e integrazione» non sembra che si possa andare oltre al semplice ampliamento dell’oggetto del primo decreto legislativo a quei profili della materia delegata – come individuato nei criteri base – trascurati in prima attuazione” (parere espresso dall’Adunanza plenaria del 6 giugno 2007, su uno schema di decreto legislativo contenente modifiche al d. P. R. n. 163 del 2006). Successivamente il Consiglio di Stato, pronunciandosi su uno schema di decreto legislativo integrativo e correttivo del Codice ambientale (poi “assorbito” da un ulteriore schema), ha testualmente affermato che “si possono considerare conformi ai limiti del potere integrativo e correttivo le disposizioni del presente schema che mirano a eliminare illegittimità comunitarie e a correggere errori tecnici, illogicità, contraddizioni, ovvero disposizioni che si siano rivelate di difficile applicazione.
Inoltre, avendo la legge delega attribuito non solo un potere correttivo, ma anche integrativo, l’oggetto di intervento può ritenersi ampliato a quei profili della materia delegata, come individuata nei criteri base, trascurati in sede di prima attuazione”.