Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Modifiche al DPR 43/2008 sulla riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Schema di regolamento n. 281 (art. 17, co.2 e 4-bis, L. 400/1988) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 281/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 253
Data: 08/11/2010
Descrittori:
MINISTERI   MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
L N. 400 DEL 23-AGO-88     

 

8 novembre 2010

 

n. 253/0

 

Modifiche al D.P.R. n. 43/2008 sulla riorganizzazione
del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Schema di Regolamento n. 281
(art. 17, co. 2 e 4-bis, L. 400/1988)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di regolamento

281

Titolo

Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43

Ministro competente

Ministro per i rapporti con il Parlamento

Norma di riferimento

Art. 17, co. 2 e 4-bis, legge 23 agosto 1988, n. 400

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione

15 ottobre 2010

assegnazione

21 ottobre 2010

termine per l’espressione del parere

20 novembre 2010

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio)

 


Contenuto

Lo schema n. 281 in esame, composto di un unico articolo, apporta modifiche a vari articoli del regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e finanze, D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, al fine di adeguarlo alla disciplina primaria intervenuta successivamente alla sua adozione, la quale ha inciso su compiti e organico del Ministero.

In particolare, l’articolo, al comma 1:

§       lettera a), riduce da 945 a 789 il numero massimo dell’organico dirigenziale di livello non generale del Ministero, riducendo contestualmente di una unità (da 17 a 16) le posizioni dirigenziali non generali relative alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze e di due unità (da 36 a 34) quelle relative agli Uffici di diretta collaborazione.

La riduzione a 789 unità dei dirigenti di seconda fascia è stata determinata in primo luogo dall’articolo 74 del decreto legge n. 112/2008, che ha disposto un ridi­mensionamento degli assetti organizzativi delle amministrazioni dello Stato, e che, per quanto attiene il Ministero dell’economia, è stata attuato con il D.P.C.M. 28 novembre 2008. Tale decreto ha ridotto le posizioni dirigenziali non generali del Ministero a 875. Successivamente, l’articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194/2009 ha imposto, tra l’altro, una ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale in misura non inferiore al 10 per cento. A tale disposizione è stata data attuazione con il D.P.C.M. 27 luglio 2010, che ha, tra l’altro, fissato in 789 unità il numero dei posti di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’economia; l’individuazione e la defini­zione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché la loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale sono rimesse ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, secondo la disciplina generale del D.Lgs. n. 300/1999 (art. 4, comma 4).

Secondo la relazione tecnica, i risparmi di spesa derivanti dalla disposizione in esame sono da considerarsi meramente teorici, tenendo conto dell’elevato numero di vacanze (sono in servizio 600 dirigenti di livello non generale, più 25 comandati o fuori ruolo) e del regime limitativo delle assunzioni.

Come rilevato dal Consiglio di Stato, il numero di 789 unità – peraltro già previsto dal DPCM 27 luglio 2010 –non corrisponde esattamente alla riduzione del 10 per cento applicata alla cifra di 875, posto che dal calcolo di detta percentuale risulta la di cifra di 787,5, arrotondabile a 788.

§       lettera b), elimina dai membri del Comitato permanente di indirizzo e coordinamento della fiscalità il riferimento al Direttore del Servizio consultivo ed ispettivo tributario - SECIT, posto che tale Servizio è stato soppresso dall’articolo 45 del decreto legge n. 112/2008;

§       lettera c), elimina, nell’elenco degli organi collegiali operanti nell’ambito del Ministero dell’economia, il riferimento alla Commissione tecnica per la finanza pubblica di cui all’articolo 1, comma 474 della legge n. 296/2006, posto che tale organo è stato soppresso dal citato articolo 45 del decreto legge n. 112/2008;

§       lettera d), elimina dall’ambito delle competenze del Dipartimento del tesoro, le relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi definiti dal Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, in quanto il compito relativo alle relazioni sindacali viene centralizzato in capo a quest’ultimo Dipartimento (cfr. lettera n), punto 1) .

La lettera elimina, altresì, la previsione che il numero di posizioni dirigenziali non generali alle dirette dipendenze del Direttore generale del tesoro sia complessivamente pari a 14;

§       lettera e) interviene sull’assetto organico del Dipartimento del tesoro, sopprimendo l’indicazione del numero di uffici dirigenziali non generali in cui si articola ciascuna delle sue otto Direzioni.

Relativamente ai compiti del suddetto dipartimento, sposta in capo ad esso - sottraendo la relativa competenza al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (cfr. lettera o), punto 5), lett. bb)) le attribuzioni previste dalla legge in ordine all’attività dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Tali attribuzioni si vanno comunque ad aggiungere al già esistente controllo, da parte del Dipartimento del tesoro (direzione VI), sulla produzione di carte valori e stampati;

§       la lettera f), interviene sulle competenze del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed in particolare:

-        elimina la previsione del raccordo operativo con la Commissione tecnica per la finanza pubblica, organo, come già detto, soppresso dall’articolo 45 del decreto legge n. 112/2008;

-        attribuisce al Dipartimento della Ragioneria le competenze attribuite al Ministero dell’economia e finanze ai sensi del Decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, in materia di revisione legale dei conti;

-        sopprime i compiti relativi alle relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento dell'ammi-nistrazione generale, del personale e dei servizi, in quanto, come già detto, le relazioni sindacali vengono centralizzate a livello di quest’ultimo dipartimento;

-        riduce da cinque a quattro il numero di posti di livello dirigenziale generale che possono essere assegnati al Dipartimento della ragioneria per specifiche esigenze di consulenza studio e ricerca nelle materie di competenza ed elimina la riserva di uno di tali cinque posti all'esercizio delle funzioni di coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale;

-        sopprime l’indicazione del numero degli uffici dirigenziali non generali che operano alle dirette dipendenze del Ragioniere generale dello Stato;

§       la lettera g), interviene sull’assetto organico e competenze del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato:

-         sopprimendo l’indicazione del numero degli uffici dirigenziali non generali e di posizioni dirigenziali in esso presenti;

-        includendo, nell’elenco delle competenze del Dipartimento-Ispettorato generale di finanza, lo svolgimento dei compiti attribuiti al Ministero dell’economia ai sensi del Decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, in materia di revisione legale dei conti;

-        sopprimendo il compito del Servizio studi di raccordo operativo con la Commissione tecnica per la finanza pubblica;

§       la lettera h) e la lettera i) eliminano l’indicazione del numero di uffici dirigenziali non generali in cui si articola ciascun Ufficio centrale di bilancio presso ciascun Ministero e presso l’Amministrazione autonoma monopoli di Stato;

§       la lettera l), interviene sulle dotazioni organiche e sulle competenze del Dipartimento delle finanze, in particolare:

-        sopprime il compito relativo alle relazioni sindacali con la rappresentanza dipartimentale nell'ambito degli indirizzi del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

-        sopprime l’indicazione del numero degli uffici dirigenziali non generali che operano alle dirette dipendenze del Direttore generale delle finanze;

-        riduce da due ad uno i posti di livello dirigenziale generale che possono essere assegnati al dipartimento per esigenze consulenza, studio e ricerca e specificamente per il coordinamento con il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi;

-        modifica le modalità organizzative del collegamento tra Dipartimento e Guardia di finanza, demandando genericamente la loro fissazione ad un decreto del Ministro. Sino all’emanazione del decreto, il coordinamento degli appartenenti al Corpo in servizio presso il Ministero è assicurato da un Ufficiale della Guardia di Finanza scelto dal Ministro.

L’attuale disciplina demanda ad un decreto del Ministro l’individuazione delle articolazioni del dipartimento presso le quali operano gli ufficiali della Guardia di finanza con funzioni di collegamento;

§       la lettera m), sopprime l’indicazione del numero degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola ciascuna delle Direzioni del dipartimento delle Finanze, ed inoltre, include tra i compiti della Direzione sistema informativo della fiscalità quello di gestire l’informatica dipartimentale;

§       la lettera n), interviene su competenze e assetto del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, ed in particolare:

-        specifica, accanto al generale compito relativo alla rappresentanza unitaria del Ministero nei rapporti sindacali, il compito di indirizzo generale della rappresentanza della parte pubblica, e non già più di indirizzo della rappresentanza dei singoli dipartimenti;

-         modifica la denominazione della Direzione centrale per la logistica e gli approvvigionamenti - la quale è uno dei cinque uffici di livello dirigenziale generale in cui il dipartimento si articola - che diviene la Direzione centrale per gli affari generali, la logistica e gli approvvigionamenti;

-        sopprime l’indicazione del numero delle posizioni dirigenziali che operano alle dirette dipendenze del Capo dipartimento, nonché, relativamente a tale organico, riorganizza le competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale, sopprimendo in particolare il compito di relativo alla sicurezza sul posto di lavoro, che passa alla Direzione centrale per gli affari generali, la logistica e gli approvvigionamenti (cfr. successiva lettera o), punto 1, lettera cc))

-        inserisce, tra le funzioni del responsabile della Direzione centrale per gli affari generali, la logistica e gli approvvigionamenti, quella di Direttore della Biblioteca storica. Ai sensi del successivo comma 4, l’assunzione di tale funzione avviene a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento in esame;

§       la lettera o), relativamente al citato Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi:

-        sopprime l’indicazione del numero degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola ciascuna delle cinque Direzioni centrali del Dipartimento;

-        relativamente alla Direzione centrale per le politiche del personale, ribadisce la competenza di questo in materia di contrattazione collettiva integrativa decentrata, espungendo il riferimento specifico alla contrattazione del personale dei dipartimenti del Ministero;

-        relativamente alla Direzione centrale per i servizi al personale sopprime i compiti di questa relativi alla organizzazione dal punto di vista amministrativo-logistico della formazione e la verifica della coerenza e dell'omogeneità a livello ministeriale delle azioni e delle prassi gestionali;

-        relativamente alla Direzione centrale dei servizi del tesoro sopprime le attribuzioni in ordine all'attività dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, posto che tale competenza viene trasferita al Dipartimento del tesoro, Direzione VI (cfr. lett. e)), nonché elimina il coordinamento con le direzioni territoriali dell’economia e finanze relativamente al servizio pensioni di guerra e assegni. Tale soppressione trova ragione nel fatto le direzioni territoriali sono state soppresse dall’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 40/2010 (sul punto, cfr. infra¸ lett. p)).

§       la lettera p) abroga la previsione dell’istituzione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze nonché il riferimento ai direttori delle suddette territoriali, in virtù della loro soppressione disposta dal sopra citato articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge n. 40/2010;

§       la lettera q), in conseguenza della soppressione delle direzioni territoriali dell’economia e finanze, stabilisce che il numero delle Ragionerie territoriali sia non inferiore a 63, anziché pari a 63, come previsto dalla attuale disciplina regolamentare. Allo stesso modo, stabilisce che alle Ragionerie territoriali spettino le funzioni che - in seguito all’emanazione dei decreti ministeriali di riallocazione delle attribuzioni delle soppresse Direzioni territoriali – debbono essere espletate a livello territoriale.

Viene altresì soppressa l’indicazione del numero degli uffici dirigenziali non generali in cui si articolano le Ragionerie territoriali;

§       la lettera r) abroga l’articolo 21 del D.P.R. n. 43/2008 che disciplina l’organizzazione e l’articolazione delle Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze;

§       la lettera s) modifica una disposizione sull’articolazione degli uffici territoriali del Ministero, che rimetteva ad un decreto la determinazione di 20 sedi da chiudere entro 18 mesi; a seguito della modifica, la chiusura delle sedi diviene eventuale e viene meno l’indicazione del numero delle sedi da chiudere. Adegua altresì il testo della disposizione transitoria all’avvenuta soppressione delle Direzioni territoriali, eliminando i riferimenti ad esse;

Come rilevato dal Consiglio di Stato, la lettera s) modifica una disposizione di carattere transitorio, che avrebbe dovuto essere già attuata al momento dell’entrata in vigore della modifica proposta; appare dunque opportuna una proroga del relativo termine.

§       la lettera t) introduce tra i riferimenti normativi su cui si fonda la determinazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero dell’economia il richiamo all’articolo 74 del decreto-legge n. 112/2008, il quale, come già detto, ha previsto il ridimensionamento degli assetti organizzativi esistenti nelle amministrazioni statali.

La riduzione dell’organico dirigenziale di livello non generale, prevista dallo schema in esame, costituisce attuazione non già solo del citato articolo 74 del decreto-legge n. 112/2008, bensì anche dell’ulteriore riduzione disposta dall’articolo 2, comma 8-bis del decreto legge n. 194/2009 (cfr. sul punto, quanto sopra osservato allo lettera a)).

Le dotazioni organiche del personale dirigenziale del Ministero sono indicate nella tabella, allegata al D.P.R. n. 43/2008 come sostituita dallo schema di regolamento in esame. Inoltre, la soppressione dei posti di funzione dirigenziale generale da esso derivanti ha effetto dalla scadenza degli incarichi attualmente in corso, anche per effetto del collocamento a riposo (cfr. commi 2 e 3). La nuova tabella determina in 59 il numero dei dirigenti di livello generale ed in 789 il numero dei dirigenti di livello non generale.

La determinazione in 59 del numero di dirigenti generali è stata operata dal D.P.C.M. 28 novembre 2008. Tale D.P.C.M. ha operato una riduzione di 6 unità, in attuazione dell’art. 74 DL 112/2008, prendendo peraltro come base di partenza non la dotazione organica risultante dal regolamento di organizzazione (61 unità) ma una dotazione di 65 unità, comprensiva di ulteriori 4 unità, che avrebbero potuto essere istituite sulla base di una facoltà riconosciuta al Ministero dalla legge finanziaria 2008.

 

Si ricorda in proposito che l’art. 1, comma 359, L. 244/2007 ha previsto che, al fine di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione fiscale e le funzioni di controllo della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il termine 30 giugno 2008 – successivamente prorogato al 31 ottobre 2008 - incarichi di livello dirigenziale generale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dalla normativa vigente, e comunque per un numero non superiore a quattro unità; ove tale facoltà venga esercitata, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.

 

Come rilevato nel parere del Consiglio di Stato, lo schema di decreto in esame individua 2 dei posti di funzione da sopprimere (2 posti di consulenza studio e ricerca presso il Dipartimento della Ragioneria generale ed il Dipartimento delle finanze), mentre per gli altri 4 sembrerebbe trattarsi di una rinuncia alla loro istituzione, anziché in una effettiva eliminazione di posizioni funzionali attive.

§       la lettera u) sopprime la disposizione transitoria che consente la possibilità, nell'ambito delle normative contrattuali vigenti e tenendo conto delle specifiche professionalità, di utilizzare il personale nelle diverse articolazioni dipartimentali.

Infine, è contenuta una clausola di salvaguardia finanziaria, la quale prevede che dall’attuazione del presente regolamento non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 5).

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di regolamento è corredato di una relazione illustrativa, di una relazione tecnica asseverata dalla ragioneria generale dello stato e di una relazione tecnico normativa, nonché del parere espresso su tale schema dal Consiglio di stato.

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

Le modifiche apportate dallo schema di regolamento in esame al D.P.R. 30 gennaio 2008, n. 43, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell’economia e finanze sono finalizzate – secondo quanto si evince dalla relazione tecnico-normativa allegata - ad adeguare la disciplina organizzativa vigente del Ministero al ridimensionamento degli assetti organizzativi, imposto dalle norme sul contenimento della spesa delle amministrazioni dello Stato, contenute nell’articolo 74 del decreto-legge n. 112/2008 e nell’articolo 2, comma 8-bis del decreto – legge n. 194/2009 (sopra commentati); nonché a dare attuazione alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 39 del 27 gennaio 2010, attuativo della direttiva comunitaria n. 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, con la quale sono state attribuite al Ministero dell’economia e finanze funzioni di vigilanza e di controllo.

Lo schema in esame è altresì finalizzato ad adeguare la disciplina regolamentare del Ministero dell’economia a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 40/2010, che ha disposto la soppressione delle Direzioni territoriali dell’economia e finanze.

Procedura di emanazione

Lo schema di regolamento in esame è adottato ai sensi dell’articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge n. 400 del 1988.

L’art. 17, comma 4-bis, L. n. 400/1988 prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei princìpi posti dal D.Lgs. n. 29/1993 (ora D.Lgs. n. 165/2001) con i contenuti e con l'osservanza di ulteriori criteri volti ad assicurare la migliore funzionalità.

Il comma 2 disciplina la procedura di approvazione, prevedendo un decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

 


 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – *st_bilancio@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: BI0334_0.doc