Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali | ||||
Titolo: | Attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe - Schema di D.Lgs. n. 306 (artt. 1, co. 1., e 45 L. 96/2010) - Elementi per l'istruttoria normativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 276 | ||||
Data: | 14/01/2011 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | XII-Affari sociali | ||||
Altri riferimenti: |
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SIWEB
14 gennaio 2011 |
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n. 276/0 |
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Attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di drogheSchema
di D.Lgs. n. 306
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Numero dello schema di decreto legislativo |
306 |
Titolo |
Schema di decreto legislativo recante attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe |
Norma di delega |
Artt. 1, co. 3, e 45 legge 4 giugno 2010, n. 96 |
Numero di articoli |
4 |
Date: |
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presentazione |
9 dicembre 2010 |
assegnazione |
13 dicembre 2010 |
termine per l’espressione del parere |
22 gennaio 2011 |
termine per l’esercizio della delega |
10 aprile 2011 |
Commissioni competenti |
II (Giustizia), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche comunitarie) |
Lo schema di decreto legislativo in esame, reca l’attuazione dei regolamenti (CE) nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe[1]. Esso è stato adottato in attuazione dell’articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96[2] (legge comunitaria 2009) che delega il Governo al riordino, all'attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale ai sopra richiamati regolamenti comunitari.
Il provvedimento si compone di 4 articoli.
L’articolo 1 modifica il D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), sostituendo l’articolo 70 (Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope). e modificando gli articoli 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope) e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del citato D.P.R. Le nuove norme disciplinano interamente la materia dei precursori di droga, indicando le definizioni relative alla materia in esame e una serie di obblighi per i soggetti interessati e prevedendo, altresì, sanzioni di carattere amministrativo e penale a carico degli operatori che violino gli obblighi previsti
L’articolo 2 dello schema di decreto legislativo novella l’articolo 9, comma 6, della legge 16 marzo 2006, n. 146, recanteRatifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, prevedendo nuove fattispecie di reato.
Gli articoli 3 e 4 recano, rispettivamente, l’entrata in vigore del provvedimento in esame, prevista il giorno successivo della sua pubblicazione, e la clausola di invarianza finanziaria.
Lo schema di decreto è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, del’analisi tecnico-normativa dell’analisi di impatto della regolamentazione.
Come sopra ricordato, lo schema di decreto in esame è stato adottato in attuazione dell’articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009) che delega il Governo al riordino, all'attuazione e all'adeguamento della normativa nazionale ai sopra richiamati regolamenti comunitari in materia di precursori di droghe regolamento (CE) n. 273/2004, regolamento (CE) n. 111/2005 e regolamento (CE) n. 1277/2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009). A tal fine, i decreti legislativi delegatipotranno anche modificare, riordinare e, ove occorra, abrogare le norme contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
Per quanto riguarda la procedura, in particolare, in virtù del rinvio all’articolo 1 della legge comunitaria:
- decorsi 40 giorni senza che sia stato reso il parere parlamentare, il Governo può comunque adottare il decreto;
- se il Governo non intende conformarsi ai pareri, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera e al Senato; decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Il termine per l’esercizio della delega, di sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge comunitaria (avvenuta il 10 luglio 2010), scadrebbe il 10 gennaio 2011. Poiché, tuttavia, il termine per l’espressione del parere parlamentare scade successivamente al termine per l’esercizio della delega (ovvero il 22 gennaio 2011), quest’ultimo, in base all’articolo 1 della legge comunitaria, è prorogato di 90 giorni. Il termine per l’esercizio della delega scade quindi il 10 aprile 2011.
Oltre che i principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 2, i decreti delegati dovranno rispettare taluni principi e criteri direttivi specifici e individuare gli organi competenti all’adozione degli adempimenti previsti dalla citata normativa europea sui precursori di droghe e sul loro commercio (comma 2).
Taluni principi e criteri direttivi specifici vengono stabiliti anche per quanto attiene al quadro sanzionatorio.
Nel complesso lo schema di decreto appare conforme ai principi dettati dalla legge delega.
Il provvedimento, nel dare attuazione alla citata normativa comunitaria in tema di precursori di droghe, modifica disposizioni del D.P.R. n. 309/1990, introducendo anche nuove norme di carattere penale.
Vengono quindi in rilievo le materie “tutela della salute”, oggetto di competenza legislativa concorrente, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione, e “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;”, oggetto di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell’articolo 117, comma 2 della Costituzione.
La normativa comunitaria vigente in materia di precursori di droghe è intesa ad applicare l’articolo 12 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope (ratificata in Italia con la legge 5 novembre 1990, n. 328), che tratta proprio del commercio di tali sostanze.
In particolare, la disciplina comunitaria, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, nonché gli obblighi cui sono sottoposti gli operatori, è attualmente contenuta in due distinti regolamenti del Consiglio dell’Unione Europea (relativi al commercio intra-comunitario ed esterno), nonché in un regolamento attuativo di entrambi. In sintesi, per il commercio intra-comunitario, è previsto il Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea dell’11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe, con il quale vengono consolidati in un unico regolamento alcuni atti derivanti dalla Direttiva 92/109/CEE. Esso è stato emanato al fine di armonizzare le norme per il controllo e il monitoraggio nell’Unione europea di alcune sostanze chimiche, utilizzate frequentemente per la fabbricazione di stupefacenti illeciti.
Per il commercio esterno, è previsto il Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio dell’Unione europea del
22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori
di droghe tra
Infine, con il Regolamento
(CE) della Commissione n.1277/2005 del 27 luglio 2005, come modificato dal regolamento (CE) n. 297/2009, sono
stabilite le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 273/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del
Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del
commercio dei precursori di droghe tra
Come previsto
dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 e dall’articolo 32 del
regolamento (CE) n. 111/2005 in materia di controllo del commercio
dei precursori di droghe, il 7 gennaio 2010
· migliorare l’applicazione armonizzata della legislazione da parte dei paesi dell'UE, soprattutto attraverso la condivisione delle pratiche ottimali;
· migliorare le segnalazioni, ad esempio aumentando la frequenza con cui gli operatori devono fare segnalazioni alle autorità competenti;
· modificare eventualmente la legislazione esistente per rafforzare i controlli sui precursori della categoria 2 (vale a dire sulle sostanze meno sensibili);
· rafforzare i controlli su preparazioni farmaceutiche/medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina che transitano nell’UE;
modificare gli obblighi procedurali per raggiungere un livello di controlli proporzionato al rischio di deviazione.
Il comma 20 dell’articolo 70 del D.P.R. 309/1990, come sostituito
dall’articolo 1 del provvedimento in esame,prevede un decreto del Ministero
della salute, di concerto con il Ministero dell’interno e sentita
Il provvedimento interviene a modificare alcuni articoli ed allegati del D.P.R. n. 309/1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché ad integrare la legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001). Il coordinamento con la normativa vigente è pertanto assicurato mediante la tecnica della “novellazione”.
Come evidenziato dall’Analisi di impatto della regolamentazione, la normativa in esame produrrà effetti nell’attività di diversi soggetti, sia pubblici che privati. Sono interessati i Ministeri della salute, dell’interno, della giustizia, le forze dell’ordine e l’Agenzia delle dogane, nonché le farmacie, enti ed istituzioni che utilizzano tali sostanze per le proprie attività istituzionali.
Nel settore privato sono interessate tutte le imprese chimiche e farmaceutiche che producono e commerciano le sostanze chimiche di base classificate come precursori.
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File: AS0252a.doc
[1] I precursori di droghe o “sostanze classificate”, secondo la terminologia introdotta con regolamenti comunitari nn. 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, sono sostanze chimiche largamente impiegate nei circuiti commerciali per usi industriali quali la produzione di solventi per vernici, profumi, prodotti per l'igiene. Tali sostanze, alcune di uso molto comune (come acetone, acido cloridrico) non hanno proprietà stupefacenti o psicotrope; tuttavia, sono, indispensabili ai narcotrafficanti per la produzione su vasta scala di droghe, soprattutto per l'estrazione e la raffinazione di cocaina ed eroina e per la fabbricazione di amfetamine.
[2]Pubblicata nella G.U. 25 giugno 2010, n. 146, S.O ed entrata in vigore il 10 luglio 2010.
[3]www.interno.it.
[4] L’allegato III contiene la descrizione riguardante gli obblighi di documentazione ed etichettatura delle sostanze classificate.