Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Attuazione della direttiva n. 2005/94/CEE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria - Schema di D.Lgs. n. 130 - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 130/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 122
Data: 04/11/2009
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
MEDICINA PREVENTIVA   VOLATILI
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Altri riferimenti:
L N. 88 DEL 07-LUG-09   N. 94/2005  

SIWEB

 

4 novembre 2009

 

n. 122/0

 

 

Attuazione della direttiva n. 2005/94/CEE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria

Schema di D.Lgs. n. 130
(art. 1, L.88/2009)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

130

Titolo

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE

Norma di delega

L. 7 luglio 2009, n. 88 art. 1

Numero di articoli

58

Date:

 

Presentazione

16 ottobre 2009

Assegnazione

21 ottobre 2009

termine per l’espressione del parere

29 novembre 2009

termine per l’esercizio della delega

24 dicembre 2009

Commissione competente

XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2005/94/CE, relativa a Misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria, che abroga la direttiva 92/40/CEE. La direttiva citata è contenuta nell’Allegato B della legge comunitaria 2008 (e quindi nell’elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo). Il provvedimento si compone di 11 titoli, 58 articoli e 10 allegati.

Data l’ampiezza dello stesso qui di seguito si procederà ad una sintetica illustrazione del contenuto di ciascun Titolo rinviando alle schede di lettura la trattazione più approfondita delle singole disposizioni.

Il Titolo I (artt.1 e 2) esplicita l’oggetto, il campo d'applicazione e le definizioni recatedal provvedimento.

Il Titolo II (artt. 3-6) dispone sulla sorveglianza, sulle notifiche e sulle indagini epidemiologiche. Esso affida alle regioni la realizzazione di programmi di sorveglianza predisposti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, istituisce l'Anagrafe informatizzata delle aziende avicole, qualifica e disciplina gli obblighi di denuncia e di comunicazione e le modalità di effettuazione di  indagini epidemiologiche.   

Il Titolo III (artt. 7-10) riguarda misure da avviare in caso di sospetti focolai, prevedendo e disciplinando i compiti del veterinario ufficiale e la possibile concessione di deroghe, da parte delle regioni e province autonome, sulla base di una valutazione del rischio. Il Titolo IV (artt.11-38) tratta l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) da virus H5 e H7.

Le misure previste da applicare in caso di presenza di tali focolai risultano più dettagliate e approfondite di quelle già disposte nella direttiva 92/40/CEE recepita con il D.P.R. n. 656 del 1996. Vengono specificate le misure da adottare nelle diverse tipologie di aziende, viene prevista l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza, vengono applicati una serie di divieti (di trasporto, movimentazione etc.) per evitare la diffusione del virus. Il Titolo V (artt. 39-46) indica le misure da applicare in caso di l'influenza aviaria a bassa patogenicità. Poiché, come evidenziato nella relazione illustrativa, il virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità può mutare in virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, anche per tale ipotesi è stata prevista l'adozione di misure di controllo ed eradicazione. Il Titolo VI (art. 47) prevede le misure da attuare su animali della specie suina, sensibili al virus influenzale, presenti eventualmente nelle aziende sedi di focolaio. Il Titolo VII (artt. 48 e 49) detta le istruzioni per le operazioni di pulizia e disinfezione nonché le modalità di ripopolamento delle aziende successivamente all'estinzione del focolaio. Con il Titolo VIII (artt. 50 e 51) sono dettate le istruzioni riguardanti le procedure diagnostiche che devono essere attuate conformemente al Manuale diagnostico. Il Titolo IX (artt. 52-54) disciplina gli aspetti relativi alla vaccinazione contro l'influenza aviaria. Il Titolo X (art. 55) disciplina i controlli ed il piano di emergenza. Il Titolo XI (artt. 56-58) detta le disposizioni transitorie e finali. In particolare (art. 58) viene abrogato il D.P.R. n. 656 del 1996, che aveva dato attuazione alla direttiva 92/40/CEE, abrogata, a sua volta dalla direttiva 2005/94/CE.

 

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnico-finanziaria, dell’analisi dell’impatto della regolamentazione e della relazione tecnico-normativa.

 

Conformità con la norma di delega

Come sopra ricordato, lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2005/94/CE, relativa a Misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria, che abroga la direttiva 92/40/CEE. La direttiva citata è contenuta nell’Allegato B della legge comunitaria 2008 (e quindi nell’elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo).

La norma di delega è pertanto rappresentata dall’articolo 1, nonché, per la fissazione di principi e criteri direttivi, dall’articolo 2 della legge citata.

Quanto al termine per l’esercizio della delega, essendo ormai trascorso quello previsto dalla direttiva per il suo recepimento - 1° luglio 2007 -, trovano applicazione i commi 1 e 3 del citato articolo 1. Ai sensi del comma 1, infatti, il termine è pari a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria - e dovrebbe quindi scadere il 26 ottobre -; tuttavia, qualora il termine per l’espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti scada nei trenta giorni precedenti alla scadenza della delega come sopra calcolata o successivamente, come nel caso in esame - 29 novembre 2009 -, il comma 3 prescrive che il termine per l’esercizio della delega sia prorogato di sessanta giorni. Pertanto, la delega dovrebbe essere esercitata entro il 24 dicembre 2009. In ogni caso, ai sensi del citato comma 3, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

I criteri e principi generali per l’esercizio della delega, di cui all’articolo 2 attengono:

§       all’attuazione dei decreti da parte della amministrazioni con le ordinarie strutture amministrative;

§       alla facoltà, a fini di coordinamento, di introdurre modifiche alla disciplina vigente nei diversi settori;

§       alla possibilità, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti, di prevedere sanzioni amministrative o penali nel rispetto di particolari principi;

§       alla facoltà di prevedere spese aggiuntive, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive, provvedendo alla relativa copertura a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

§       alla necessità di procedere all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo mediante la modifica di questi ultimi;

§       alla necessità di tener conto delle eventuali modificazioni alle direttive comunitarie nel frattempo intervenute;

§       alla individuazione di procedure idonee a salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali nonché l’efficacia ed economicità dell’azione amministrativa qualora vi sia sovrapposizione o coinvolgimento di competenze di più amministrazioni statali;

§       alla facoltà di attuare con un unico decreto le direttive riguardanti le stesse materie o gli stessi atti normativi.

Nel complesso lo schema di decreto appare conforme ai principi dettati dalla legge delega.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto in esame è diretto a recepire la normativa comunitaria in tema di misure di lotta contro l’influenza aviaria. Conseguentemente, la base giuridica del provvedimento appare riconducibile prevalentemente alla materia della “tutela della salute”, oggetto, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, della potestà legislativa concorrente.

Tuttavia, essendo altresì’ previste misure da adottare inderogabilmente su tutto il territorio nazionale per prevenire e combattere la diffusione del virus il provvedimento sembra riguardare anche la materia determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale oggetto, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m) Cost. della potestà legislativa esclusiva dello Stato.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il provvedimento dà attuazione alla direttiva 2005/94/CE, relativa a Misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria, che abroga la direttiva 92/40/CEE. Quest’ultima era stata recepita , nel nostro ordinamento dal D.P.R. n. 656 del 1996, abrogato dal provvedimento in esame.

La direttiva 2005/94/CE,costituita da 12 capi, 69 articoli e 11 allegati, detta una nuova disciplina, sostitutiva della direttiva 92/40/CEE (della quale viene disposta l’abrogazione con decorrenza dal 1° luglio 2007). Essa aggiorna le misure che i singoli Stati membri devono adottare per la prevenzione e l’eliminazione dei rischi di diffusione della malattia, al fine di garantire la massima adeguatezza delle misure adottate in rapporto al livello di pericolosità di ciascuna manifestazione infettiva e limitare, al tempo stesso, le probabili ricadute economiche e sociali dei provvedimenti adottati sul comparto agricolo e sugli altri settori interessati. L’oggetto delle misure risulta ampliato rispetto alla normativa precedente.

In particolare, esse riguardano non solo il pollame, ma anche altri volatili in cattività.

In presenza di influenza ad alta patogenicità (IAAP) l'autorità competente controlla che vengano applicate le misure seguenti:

§       abbattimento del pollame e degli altri volatili in cattività;

§       eliminazione delle carcasse, sotto sorveglianza ufficiale;

§       sorveglianza del pollame nato prima dell'attuazione delle prime misure;

§       individuazione ed eliminazione della carne del pollame abbattuto e delle uova raccolte prima dell'attuazione delle prime misure;

§       trattamento appropriato delle sostanze che possono essere state contaminate;

§       pulitura e desinfezione del letame, della lettiera, del concime e di tutta l'attrezzatura che può essere stata contaminata;

§       sorveglianza dei movimenti degli animali che entrano ed escono dall'azienda;

§       isolamento del virus, secondo la procedura di laboratorio più appropriata.

Inoltre, vengono adottate misure specifiche nelle zone più vicine all'azienda interessata.

Sono altresì previste misure per evitare la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad altre specie.

Altre norme sono intese alla protezione dagli agenti patogeni minori di influenza aviaria - i quali potrebbero mutare geneticamente (e perciò divenire altamente pericolosi) - e ad una maggiore flessibilità nelle provviste nazionali di vaccini.

Un’ulteriore innovazione riguarda la costituzione di una banca comunitaria per le riserve di vaccini, cui gli Stati membri possono accedere a richiesta, e di banche nazionali (destinate allo stesso scopo).

I piani nazionali di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria, adottati in base alla precedente direttiva 92/40/CEE e in vigore al 1° luglio 2007, restano applicabili.

Tuttavia, entro il 30 settembre 2007, gli Stati membri presentano alla Commissione modifiche dei suddetti piani, al fine di renderli conformi alla presente direttiva.

Il termine per il recepimento della direttiva 2005/94/CE è scaduto il 1° luglio 2007.

Nel complesso lo schema di decreto legislativo appare conforme alla normativa comunitaria presupposta

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 1, al comma 2, prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali disponga misure più restrittive di quelle contenute nel provvedimento mediante l’adozione di decreti di natura non regolamentare e, nei casi di emergenza, di ordinanze con tingibili ed urgenti inderogabili da parte delle regioni e degli enti locali.

L’articolo 4, al comma 3, rimette ad un decreto del Ministro, di intesa con la Conferenza Stato-regioni, la definizione delle modalità operative per il funzionamento dell’Anagrafe informatizzata delle aziende avicole.

 

Formulazione del testo

Va rilevato che l’articolo 8, nel richiamare il regolamento CE 853/2004, indica erroneamente l’allegato III, anziché l’allegato II.

 


 

 

Servizio Studi –  Dipartimento Affari sociali

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File: AS0136a.doc