Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Titolo: Attuazione della direttiva n. 2005/94/CEE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria - Schema di D.Lgs. n. 130 - Schede di lettura e riferimenti normativi
Riferimenti:
SCH.DEC 130/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 122
Data: 04/11/2009
Descrittori:
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA   MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE
MEDICINA PREVENTIVA   VOLATILI
Organi della Camera: XII-Affari sociali
Altri riferimenti:
N. 94/2005   L N. 88 DEL 07-LUG-09

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Attuazione della direttiva
n. 2005/94/CEE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria

Schema di D.Lgs. n. 130

(art. 1, L. 88/2009)

Schede di lettura e riferimenti normativi

 

 

 

 

 

n. 122

 

 

 

4 novembre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari sociali

( 066760-3266 – * st_affarisociali@camera.it

 

 

 

 

 

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File: AS0136.doc


INDICE

Schede di lettura

Il quadro normativo  3

Contenuto del provvedimento  6

Riferimenti normativi

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica italiana. (Artt. 76, 87 e 117)23

§      D.Lgs. 1° settembre 1998, n. 333. Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento.26

§      D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196. Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.30

§      D.L. 1° ottobre 2005, n. 202. Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.42

§      D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 117. Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano. (Allegati II e III)47

§      L. 7 luglio 2009, n. 88. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008. (Art. 1)50

Normativa comuntaria

§      Reg. (CE) 3 ottobre 2002, n. 1774/2002. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.55

§      Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 852/2004. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari. (Allegato II – Capo XI)87

§      Reg. (CE) 29 aprile 2004, n. 853/2004. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. (Allegato II – Sez. X – Capo II)88

§      Dir. 20 dicembre 2005, n. 2005/94/CE. Direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.91

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Il quadro normativo

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2005/94/CE, relativa a Misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria[1], che abroga la direttiva 92/40 CEE. La direttiva citata è contenuta nell’Allegato B della legge comunitaria 2008 (e quindi nell’elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo).

 

La direttiva 2005/94/CE,costituita da 12 capi, 69 articoli e 11 allegati, detta una nuova disciplina, sostitutiva della direttiva 92/40/CEE (della quale viene disposta l’abrogazione con decorrenza dal 1° luglio 2007).

La direttiva abrogata, recepita nel nostro ordinamento dal D.P.R. n. 656 del 1996[2](regolamento che stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa dell'influenza aviaria nei soli allevamenti di volatili da cortile) conteneva la prescrizione delle misure da adottare nei casi riguardanti sia la sospetta diffusione del virus aviario negli allevamenti di pollame sia la presenza confermata dello stesso virus.

Tale normativa prevedeva, altresì, il coordinamento tra autorità comunitarie e nazionali per il monitoraggio dell’influenza aviaria, l’assistenza e l’individuazione delle possibili sorgenti di diffusione della malattia e la preparazione di esperti della materia. In particolare, gli Stati membri avevano il compito di individuare i centri di referenza per la diagnostica e la sperimentazione di vaccini antinfluenzali, al fine di cooperare con il laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria.

Gli Stati membri dovevano preparare un piano di emergenza di contrasto alla diffusione della malattia, specificando gli interventi previsti in caso di scoppio epidemico.

La direttiva 2005/94/CE aggiorna le misure che i singoli Stati membri devono adottare per la prevenzione e l’eliminazione dei rischi di diffusione della malattia, al fine di garantire la massima adeguatezza delle misure adottate in rapporto al livello di pericolosità di ciascuna manifestazione infettiva e limitare, al tempo stesso, le probabili ricadute economiche e sociali dei provvedimenti adottati sul comparto agricolo e sugli altri settori interessati.

L’oggetto delle misure risulta ampliato rispetto alla normativa precedente.

In particolare, esse riguardano non solo il pollame, ma anche altri volatili in cattività.

In presenza di influenza ad alta patogenicità (IAAP) l'autorità competente controlla che vengano applicate le misure seguenti:

§       abbattimento del pollame e degli altri volatili in cattività;

§       eliminazione delle carcasse, sotto sorveglianza ufficiale;

§       sorveglianza del pollame nato prima dell'attuazione delle prime misure;

§       individuazione ed eliminazione della carne del pollame abbattuto e delle uova raccolte prima dell'attuazione delle prime misure;

§       trattamento appropriato delle sostanze che possono essere state contaminate;

§       pulitura e desinfezione del letame, della lettiera, del concime e di tutta l'attrezzatura che può essere stata contaminata;

§       sorveglianza dei movimenti degli animali che entrano ed escono dall'azienda;

§       isolamento del virus, secondo la procedura di laboratorio più appropriata.

Inoltre, vengono adottate misure specifiche nelle zone più vicine all'azienda interessata.

Le misure attuate in tali zone riguardano, tra l'altro, il censimento delle aziende, le visite di controllo effettuate dal veterinario ufficiale, il trasporto dei volatili, delle uova, della carne di pollame e delle carcasse.

Sono altresì previste misure per evitare la trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ad altre specie.

Altre norme sono intese alla protezione dagli agenti patogeni minori di influenza aviaria - i quali potrebbero mutare geneticamente (e perciò divenire altamente pericolosi) - e ad una maggiore flessibilità nelle provviste nazionali di vaccini.

Un’ulteriore innovazione riguarda la costituzione di una banca comunitaria per le riserve di vaccini, cui gli Stati membri possono accedere a richiesta, e di banche nazionali (destinate allo stesso scopo).

I piani nazionali di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria, adottati in base alla precedente direttiva 92/40/CEE e in vigore al 1° luglio 2007, restano applicabili.

Tuttavia, entro il 30 settembre 2007, gli Stati membri presentano alla Commissione modifiche dei suddetti piani, al fine di renderli conformi alla presente direttiva.

Il termine per il recepimento della direttiva 2005/94/CE è scaduto il 1° luglio 2007.

 

I principii e criteri direttivi per l’esercizio della delega sono quelli generali di cui all'articolo 2 della Legge Comunitaria 2008

 

Essi attengono:

§       all’attuazione dei decreti da parte della amministrazioni con le ordinarie strutture amministrative;

§       alla facoltà, a fini di coordinamento, di introdurre modifiche alla disciplina vigente nei diversi settori;

§       alla possibilità, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti, di prevedere sanzioni amministrative o penali nel rispetto di particolari principi;

§       alla facoltà di prevedere spese aggiuntive, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive, provvedendo alla relativa copertura a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

§       alla necessità di procedere all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo mediante la modifica di questi ultimi;

§       alla necessità di tener conto delle eventuali modificazioni alle direttive comunitarie nel frattempo intervenute;

§       alla individuazione di procedure idonee a salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali nonché l’efficacia ed economicità dell’azione amministrativa qualora vi sia sovrapposizione o coinvolgimento di competenze di più amministrazioni statali;

§       alla facoltà di attuare con un unico decreto le direttive riguardanti le stesse materie o gli stessi atti normativi.

 

Quanto al termine per l’esercizio della delega, essendo ormai trascorso quello previsto dalla direttiva per il suo recepimento - 1° luglio 2007 -, trovano applicazione i commi 1 e 3 del citato articolo 1. Ai sensi del comma 1, infatti, il termine è pari a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria - e dovrebbe quindi scadere il 26 ottobre -; tuttavia, qualora il termine per l’espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti scada nei trenta giorni precedenti alla scadenza della delega come sopra calcolata o successivamente, come nel caso in esame - 29 novembre 2009 -, il comma 3 prescrive che il termine per l’esercizio della delega sia prorogato di sessanta giorni. Pertanto, la delega dovrebbe essere esercitata entro il 24 dicembre 2009. In ogni caso, ai sensi del citato comma 3, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

 

 


Contenuto del provvedimento

Lo schema di decreto si compone di 11 titoli, 58 articoli e 10 allegati.

Data l’ampiezza del contenuto del provvedimento qui di seguito si procederà ad un’illustrazione sintetica del contenuto dello stesso.

Il Titolo I (articoli 1 e 2)reca l’oggetto, il campo d'applicazione e le definizioni del provvedimento.

L’articolo 1 definisce il campo d'applicazione e consente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di adottare, in caso di emergenza, misure più restrittive di quelle contenute nel decreto legislativo, con l’emanazione di decreti o altri dispositivi normativi, sentito il Centro nazionale di lotta, istituito presso il Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti[3] del Ministero medesimo.

L’articolo 2 esplicitale definizioni utilizzate nel provvedimento. In particolare  esso distingue tra influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e a bassa patogenicità (LPAI), come riportato nell'allegato I, introduce la distinzione sulla tipologia di azienda che detiene i volatili, distingue tra pulcini, volatili e pollame e introduce la strategia di differenziazione tra animali infetti e vaccinati (DIVA).

 

Il Titolo II (articoli 3-6)dispone sulla sorveglianza, sulle notifiche e sulle indagini epidemiologiche.

L’articolo 3 prevede chele regioni e le province realizzino Programmi di sorveglianza, predisposti dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, su indicazione del Centro di Referenza Nazionale per l'influenza aviaria, al fine di individuare l'infezione nel pollame e il pericolo connesso con i flussi migratori di volatili selvatici.

L’articolo 4 istituisce, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, l'Anagrafe informatizzata delle aziende avicole[4], le cui modalità operative sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Gli articoli 5 e 6 trattano, rispettivamente, le misure sull’obbligo di denuncia[5]e quelle riguardanti le indagini epidemiologiche, nei casi di sospetto o accertamento di influenza aviaria.

L’articolo 5 prevede obblighi di denuncia ai servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti, alle regioni, al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, e obblighi di notifica alla Commissione Europea e agli organismi internazionali. In particolare, il sospetto o l'accertamento di influenza aviaria deve essere denunciato immediatamente dal proprietario o dall’incaricato della cura di animali al servizio veterinario territoriale ovvero dai veterinari e da qualsiasi persona la cui attività professionale é connessa ad animali delle specie sensibili o prodotti da essi derivati. Tali denunce sono obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche Sociali e alla regione o provincia autonoma. I servizi veterinari, nel caso di conferma della presenza di un focolaio di influenza aviaria, comunicano immediatamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alle regioni e Province autonome tutte le informazioni di cui all'allegato II del provvedimento.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali notifica agli organi comunitari il focolaio di malattia e comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le informazioni ricevute e ogni altra disponibile, fornendo altresì un' apposita relazione scritta.

L’articolo 6 dispone che le indagini epidemiologiche sono effettuate dai servizi veterinari ufficiali, dai veterinari delle regioni e dalle province autonome nonché, dai veterinari ufficiali del posto d'ispezione frontaliera, congiuntamente al personale medico veterinario e tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio, utilizzando i questionari preparati nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 56 nonché attenendosi al protocollo d'intervento predisposto, nell'ambito dei medesimi piani di emergenza, dal Centro nazionale di referenza per l'influenza aviaria, in modo da garantire la conduzione delle indagini mediante procedure uniformi e in modo rapido e mirato. Vengono definiti gli aspetti da trattare inderogabilmente nell’ambito dell’indagine sulla base della quale vengono assunte le decisioni di competenza regionale.

 

Il Titolo III (articoli 7-10) riguarda misure da avviare in caso di sospetti focolai, già applicate ai sensi del Regolamento di Polizia veterinaria[6].

L’articolo 7, riguardante le misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai, obbliga, in particolare, il veterinario ufficiale ad effettuare prelievi di campioni non solo per confermare la presenza della malattia, ma anche per effettuare da subito un’indagine epidemiologica. Nello specifico, Il veterinario ufficiale procede, tra le altre misure, al censimento degli animali presenti, alla compilazione di un elenco, distinto per categoria di appartenenza, del numero approssimativo dei capi di pollame, di altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche già malati, morti o sospetti infetti nell' azienda, al trasferimento all'interno di un edificio dell'azienda di tutto il pollame e di tutti gli altri volatili in cattività e al divieto di uscita delle uova.

Gli articoli 8, 9 e 10, prevedono, rispettivamente, deroghe stabilite dalle regioni e dalle province autonome, alle misure previste dall’articolo 7, in base a una valutazione del rischio e tenuto conto delle precauzioni adottate e della destinazione dei volatili e dei prodotti da movimentare.

L’articolo 8 dispone le deroghe per alcune misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai. In particolare, il veterinario ufficiale può autorizzare, in via alternativa, l'invio delle uova direttamente a uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti, secondo le condizioni stabilite nell'allegato III, sezione X, Capo II del regolamento CE n. 853/2004[7], ovvero la loro distruzione.

Si osserva che l’Allegato del regolamento CE 853/2004 è il II e non il III come indicato dalla disposizione in esame.

L’articolo 9 stabilisce sulla durata delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai, che restano attuate finché il servizio veterinario non abbia accertato l’infondatezza del sospetto di influenza aviaria nell'azienda. L’articolo 10 reca le misure aggiuntive, stabilite da regioni e province autonome, fondate su un'indagine epidemiologica, soprattutto nel caso in cui l'azienda è ubicata in una zona ad alta densità di pollame.

 

Il Titolo IV (articoli 11-38) tratta l'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) da virus H5 e H7.

Le misure previste da applicare in caso di presenza di tali focolai risultano più dettagliate e approfondite di quelle già disposte nella direttiva 92/40/CEE recepita con il D.P.R. 656 del 1996.

In particolare, l’articolo 11 detta le misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati e, tra l’atro, si prescrive che l’abbattimento delle specie animali è la misura da applicare nelle aziende in cui i focolai di HPAI sono confermati e che le carcasse e le uova presenti nell'azienda devono essere distrutte sotto controllo ufficiale. L’articolo 12 stabilisce che le deroghe a quanto prescritto dall’articolo 11, comma 2, sull’abbattimento delle specie contaminate, e le deroghe di cui agli articoli 13 e 14 sono stabilite secondo norme specifiche prescritte dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L’articolo 13 stabilisce le deroghe, in caso di focolaio di HPAI, in un’azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate. Nello specifico, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali può concedere deroghe alle misure previste dall'articolo 11, comma 2, purché la concessione di tali deroghe non comprometta il controllo della malattia.

Il veterinario ufficiale può inoltre concedere deroghe alle misure di distruzione delle uova di cui all'articolo 11, per l'invio diretto delle uova a uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti, secondo le condizioni stabilite nell'allegato II, sezione X, Capo II del regolamento CE 853/2004 .

L’articolo 14 reca le misure da applicare in presenza di focolai di HPAI in un'azienda costituita di due o più unità produttive distinte. In particolare, le regioni e le province autonome concedono deroghe alle misure relative all’abbattimento di cui al citato articolo 11, comma 2, per le unità produttive dove sono presenti pollame o altri volatili in cattività non sospettati di essere contaminati da HPAI.

L’articolo 15 dispone sulle misure che le Regioni e le Province autonome applicano alle aziende a contatto[8], in base all'indagine epidemiologica svolta. In particolare, le medesime regioni e province autonome possono applicare le misure di cui all'articolo 11 alle aziende a contatto, soprattutto nel caso in cui tali aziende siano ubicate in una zona ad alta densità di pollame, secondo i criteri principali presenti nell'allegato IV del decreto in esame.

L’articolo 16 istituisce zone di protezione e sorveglianza in presenza di focolai di HPAI. In particolare, è prevista: a) una zona di protezione con un raggio minimo di tre chilometri intorno all'azienda; b) una zona di sorveglianza con un raggio minimo di dieci chilometri intorno all’azienda, comprendente la zona di protezione. In caso di un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui altri  volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la  conservazione di specie minacciate o di razze rare di altri volatili in cattività  ufficialmente registrate in cui non è presente pollame, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali anche tramite il Centro di lotta può, derogare nella misura necessaria alle disposizioni relative all'introduzione di zone di protezione e sorveglianza ed alle misure da applicare al loro interno.

È consentito alle regioni e alle province autonome istituire ulteriori zone di restrizione intorno alle zone di protezione e sorveglianza o nelle loro adiacenze e nel caso la zona di restrizione interessi una parte di territorio degli Stati Membri confinanti, per l'istituzione delle stesse è garantita la collaborazione tra le Autorità competenti degli Stati Membri coinvolti.

L’articolo 17 concerne misure da applicare sia nelle zone di protezione sia nelle zone di sorveglianza. In particolare, qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano, le regioni e le province autonome possono attuare un programma preventivo di eradicazione, dandone comunicazione al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, comprendente la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame o di altri volatili in cattività, nelle aziende o nelle zone a rischio.

L’articolo 18 stabilisce che i servizi veterinari delle aziende sanitarie applicano misure riguardanti il censimento, le visite e la sorveglianza nelle zone di protezione.

L’articolo 19 reca specifiche misure applicate dai servizi veterinari nelle aziende all'interno delle zone di protezione. In particolare, è previsto un registro del titolare dell’azienda di tutti i visitatori, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tali registri non sono obbligatori per le aziende quali zoo e parchi naturali, i cui visitatori non abbiano accesso alle aree dove sono tenuti i volatili.

L’articolo 20 vieta la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende ubicate nelle zone di protezione.

L’articolo 21 vieta fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività presso le zone di protezione.

L’articolo 22 reca il divieto di movimentazione e trasporto di volatili, uova, carni di pollame e carcasse all'interno delle zone di protezione, prevedendo specifiche deroghe, tra cui, il transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.

L’articolo 23 prevede, in deroga al citato articolo 22, che le regioni e le province autonome possono autorizzare il trasporto diretto a un macello situato all'interno della zona di protezione o di sorveglianza del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata, secondo determinate condizioni. E’ stabilito, inoltre, che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 22, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato nella zona di protezione del pollame di provenienza esterna alla zona stessa destinato alla macellazione immediata e la successiva movimentazione delle carni derivate da tale pollame, secondo determinate condizioni.

L’articolo 24 dispone sulle deroghe per il trasporto diretto di pulcini di un giorno e prevede in particolare che Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in deroga all'articolo 22, può autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda, ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, a determinate  condizioni.

L’articolo 25 prevede deroghe per il trasporto diretto di pollastre. In particolare, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in deroga all'articolo 22, può autorizzare il trasporto diretto di pollastre a un' azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza, a determinate condizioni.

L’articolo 26 prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in deroga all'articolo 22, può autorizzare il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato ubicato all'interno della zona di protezione o da un' azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato purché si rispettino, in tal caso, determinate condizioni.

L’articolo 27 consente alle regioni e alle province autonome, in deroga all'articolo 22, di autorizzare il trasporto diretto di carcasse, effettuato ai fini della loro eliminazione, comunicandolo preventivamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

L’articolo 28 dispone che il veterinario ufficiale garantisce la pulizia e la disinfezione dei mezzi di trasporto dei veicoli utilizzati per il trasporto previsto agli articoli da 23 a 27.

L’articolo 29 reca la durata delle misure previste agli articoli da 18 a 28. In particolare, tali misure sono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta e finché le aziende ubicate nella zona di protezione non siano state controllate.

L’articolo 30 reca le misure da applicare nelle zone di sorveglianza. In particolare, i servizi veterinari garantiscono, tra l’altro, un censimento di tutte le aziende avicole commerciali e il divieto di movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione delle regione e province autonome, secondo determinate modalità.

L’articolo 31 dispone che la durata delle misure, previste dall’articolo 30,devono essere mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell' azienda infetta.

L’articolo 32 consente alle regioni e alle province autonome l'applicazione parziale o totale delle misure dettate per le zone di protezione e di sorveglianza e l’adozione di un programma preventivo di eradicazione, comprendente la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame o di altri volatili in cattività, all'interno delle ulteriori zone di restrizione, previste dall'articolo 16, secondo i criteri di cui all'allegato IV.

Gli articoli 33 e 34 recano deroghe e ulteriori misure di biosicurezza.  In particolare, l’articolo 33 prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentito il Centro di Referenza nazionale, stabilisce le modalità specifiche per le deroghe nelle zone di protezione e sorveglianza e per il trasporto di animali, produzioni animali e carcasse di cui all'articolo 16 e agli articoli da 23 a 27. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali informa immediatamente la Commissione della concessione di tali deroghe. L’articolo 34 consente alle Regioni e alle province autonome di attuare, oltre alle misure applicate nelle zone di protezione, di sorveglianza e nelle ulteriori zone di restrizione, ulteriori misure di biosicurezza nelle aziende ubicate in zone di protezione e sorveglianza e nelle ulteriori zone di restrizione, nonché in compartimenti avicoli e in compartimenti di altri volatili in cattività, che possono comprendere restrizioni alla movimentazione di veicoli o di persone adibiti alla consegna del mangime, alla raccolta delle uova, al trasporto del pollame ai macelli, alla raccolta delle carcasse destinate alla distruzione, nonché restrizioni di altri movimenti del personale, dei veterinari o di coloro che effettuano consegne di forniture agricole.

Gli articoli da 35 a 38 dispongono misure da applicare in presenza di sospetto e conferma dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nei macelli, nei posti di ispezione frontalieri e nei mezzi di trasporto. L’articolo 35 dispone che, in caso di accertamenti per sospetta presenza del!'HPAI nei macelli e nei mezzi di trasporto, il veterinario ufficiale avvia immediatamente un'indagine nell'azienda di origine del pollame o di altri volatili. L’articolo 36, in presenza di un sospetto o di una conferma dell'HPAI in un macello, obbliga tra l’altro all’abbattimento o alla macellazione degli animali. L’articolo 37 reca le misure da applicare nei posti d'ispezione frontalieri o nei mezzi di trasporto. Il veterinario ufficiale, in presenza di un sospetto o di una conferma della presenza dell'HPAI in un posto d'ispezione frontaliero o in un mezzo di trasporto, garantisce che tutto il pollame e gli altri volatili in cattività presenti nel posto d'ispezione frontaliero o nel mezzo di trasporto siano abbattuti. L’articolo 38 dispone le ulteriori misure da applicare nei macelli, nei posti d'ispezione frontalieri o nei mezzi di trasporto da parte del veterinario ufficiale.

 

Le disposizioni recate dal Titolo V (articoli 39-46) indicano le misure da applicare in caso di l'influenza aviaria a bassa patogenicità.

Nella relazione illustrativa si specifica che il virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità può mutare in virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità.

Pertanto, al fine di assicurare un'individuazione rapida dell'infezione nel pollame è stata prevista l'adozione di misure di controllo ed eradicazione (articolo 39) da attuare nel caso in cui venga rilevata l'infezione da·virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità.

In ogni caso nell' azienda sede di focolaio viene attuato il depopolamento o, se dalla valutazione del rischio è possibile agire diversamente, i volatili devono essere inviati ad un macello designato dall’autorità competente sotto il controllo ufficiale.

In caso di focolaio di bassa patogenicità in aziende non commerciali, zoo, circhi, negozi di uccelli, ecc, (articolo 40) nei quali siano detenuti volatili appartenenti a specie minacciate o protette, il Ministero della salute può concedere deroghe al depopolamento, purchè tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.

Il veterinario ufficiale, laddove venga concessa una deroga, garantisce che il pollame o gli altri volatili in cattività oggetto della deroga siano trasferiti e tenuti all' interno di un edificio dell' azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende.

Disposizioni specifiche indicano le misure da adottare in presenza di focolai di LPAI in un’azienda comprendente due o più unità produttive distinte e in aziende che in base ad indagini epidemiologiche possano essere considerate “aziende a contatto”(articoli 41-42)

E' istituita attorno all'azienda focolaio una zona di restrizione con un raggio di almeno un chilometro. In tale zona vengono attuate specifiche misure (censimento di tutte le aziende commerciali, effettuazione di esami di laboratorio, movimentazioni controllate, ecc.).

Le attività poste in essere sono in capo ai servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali competenti per territorio e le analisi di laboratorio, per la ricerca del virus influenzale, sono svolte dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio (articoli 43-44) Disposizioni dettagliate (articolo 46) disciplinano le deroghe previste per specifiche fattispecie e la durata delle misure previste per le zone di restrizione.

 

Il Titolo VI (Articolo 47) prevede le misure da attuare su animali della specie suina, sensibili al virus influenzale, presenti eventualmente nelle aziende sedi di focolaio. Per tali animali è prevista l’effettuazione di esami di laboratorio volti a confermare od escludere un’infezione da virus dell’influenza aviaria.

Il servizio veterinario, nel caso in cui gli esami di laboratorio confermino l'esistenza di una grave minaccia per la salute, garantisce che i suini siano abbattuti il più presto possibile sotto controllo ufficiale.

 

Il Titolo VII (Articoli .48-49) detta le istruzioni per le operazioni di pulizia e disinfezione nonché le modalità di ripopolamento delle aziende successivamente all'estinzione del focolaio. Le Regioni e le Province autonome devono garantire che le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento delle aziende e di eventuali materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria siano condotte sotto controllo ufficiale secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale e sulla base dei principi e le procedure in materia di pulizia, disinfezione e trattamento stabiliti neII'allegato VI (articolo 48). Il ripopolamento delle aziende avicole commerciali non può essere effettuato prima che siano trascorsi 21 giorni dalla data di completamento delle operazioni finali di pulizia e disinfezione (articolo 49).

 

Con il Titolo VIII (Articoli 50-51) sono dettate le istruzioni riguardanti le procedure diagnostiche che devono essere attuate conformemente al Manuale diagnostico (articolo 50)

Le prove di laboratorio volte ad accertare la presenza dell' influenza aviaria sono effettuate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio e confermate dal Centro Nazionale di Referenza (articolo 51).

 

Il Titolo IX (Articoli 52-54) disciplina gli aspetti relativi alla vaccinazione contro l'influenza aviaria.

Nella relazione illustrativa si specifica che il titolo in oggetto costituisce una delle principali innovazioni previste dalla direttiva 2005/94/CE in quanto la vaccinazione viene indicata come strumento efficace ad integrazione delle misure di lotta contro l'infezione, per evitare l'abbattimento in massa e la distruzione del pollame o di altri volatili in cattività.

In particolare (articolo 52) si dispone che l’uso e la somministrazione dei vaccini è consentita unicamente su espressa disposizione adottata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nei casi stabiliti dal decreto in commento e nel rispetto delle prescrizioni dallo stesso fissate.

Viene successivamente disciplinata nel dettaglio l'attuazione di piani di vaccinazione d'emergenza (articolo 53) ai sensi del quale Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può introdurre la vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in cattività come misura a breve termine per contenere un focolaio allorché una valutazione del rischio indichi che c'è una minaccia significativa ed immediata di diffusione dell'influenza aviaria all'interno o verso il territorio nazionale Il piano di vaccinazione deve essere approvato dalla commissione. La vaccinazione deve essere accompagnata da un adeguato programma di sorveglianza e da opportune misure restrittive. La strategia di vaccinazione scelta deve però consentire di distinguere tra animali infetti e animali vaccinati utilizzando presidi che consentano tale distinzione (strategia DIVA).

E’ altresì prevista la possibilità, da parte del Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di introdurre la vaccinazione preventiva (articolo 54) del pollame o di altri volatili in cattività come misura a lungo termine ove ritenga che, sulla base di una valutazione del rischio, determinate zone del territorio nazionale per il tipo di allevamento avicolo o per talune categorie di pollame o di altri volatili in cattività o per i compartimenti avicoli o di altri volatili in cattività, siano esposte al rischio dell 'influenza aviaria.

Il Titolo X (articolo 55) disciplina i controlli ed il piano di emergenza.

In particolare si dispone che Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, tramite il Centro nazionale, redige un piano di emergenza secondo i criteri e i requisiti definiti all'allegato X.

Detto piano[9], rinforza, corregge e aggiorna le misure in materia di lotta all'influenza aviaria e consente, attraverso procedure e fasi già stabilite, di avere accesso alle strutture, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali necessari per l'eradicazione rapida ed efficiente del focolaio. Il piano fornisce un'indicazione del numero e dell'ubicazione di tutte le aziende avicole commerciali e dà un'indicazione del numero massimo di capi di pollame, per specie, che può essere presente in queste aziende commerciali.

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali aggiorna il piano d'emergenza almeno ogni cinque anni ed lo trasmette alle Regioni e Province autonome.

 

Il Titolo XI (articoli 56-58) detta le disposizioni transitorie e finali.

E' ribadito il concetto della clausola di invarianza finanziaria (articolo 56), affinchè dall'attuazione del regolamento non derivino nuovi oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Nella relazione illustrativa si rileva che ciò è dimostrabile in quanto i piani di sorveglianza dell'influenza aviaria sono cofinanziati dalla Commissione Europea ai sensi della Decisione 90/424/CEE e successive modifiche ed integrazioni, come altrettanto i piani di vaccinazione e i programmi di depopolamento delle aziende infette; la restante quota a carico dello Stato è già stanziata da provvedimenti previgenti. Inoltre tutte le misure e attività previste dal regolamento vengono assolte con le risorse umane e strumentali previste dalla legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si stabiliscono infine le sanzioni applicabili (articolo 57) e si dispone l’abrogazione del Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996 n. 656 recante il Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria. A parte la violazione degli obblighi di denuncia da parte dei proprietari degli animali e da parte dei veterinari, puniti con sanzioni penali (arresto, ammenda) tutte le altre violazioni sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie.

 

Venendo ad illustrare il contenuto degli allegati, l’allegato I, richiamato all'articolo 2, reca le definizioni di influenza aviaria.

Per influenza aviaria si intende un'infezione del pollame o di altri volatili in cattività causata da un virus influenzale A: a) dei sottotipi H5 o H7, oppure b) avente un indice di patogenicità intravenosa (IVPI) superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane.

Per influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) si intende un'infezione del pollame o di altri volatili in cattività causata da: a) virus dell'Influenza aviaria dei sottotipi H5 o H7 con una sequenza genomica che codifica per molteplici amminoacidi basici a livello del sito di clivaggio dell'emoagglutinina, analoga a quella osservata per altri virus dell'HPAI, indicativa del fatto che l'emoagglutinina può essere clivata da una proteasi ubiquitaria dell'ospite, oppure b) virus dell'Influenza aviaria aventi un indice di patogenicità intravenosa superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane.

Per influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI) si intende un'infezione del pollame o di altri volatili in cattività causata da virus dell'influenza aviaria dei sottotipi H5 o H7, non rientrante nella definizione di cui sopra.

 

L’allegato II, richiamato all'articolo 5, descrive la notifica della malattia e le ulteriori informazioni epidemiologiche che gli Stati Membri sono tenuti a trasmettere. In particolare, entro 24 ore dalla conferma di un focolaio primario o dall'individuazione dell' Influenza aviaria in un macello o in mezzi di trasporto, lo Stato membro interessato è tenuto a notificare determinate informazioni. Successivamente, in presenza di riscontri positivi per l'Influenza aviaria nei macelli o nei mezzi di  trasporto lo Stato membro interessato, oltre ai dati elencati, deve fornire ulteriori comunicazioni. Presso le frontiere comunitarie, i posti di ispezione frontalieri o gli impianti o le stazioni di quarantena operanti a norma della legislazione comunitaria in materia di importazioni qualora venga confermata l'Influenza aviaria nel pollame vivo, in altri volatili in cattività o nei prodotti a base di pollame, importati o introdotti, l'autorità competente deve darne notifica tempestiva alla Commissione e comunicare le misure adottate. Infine, se individuata una grave minaccia per la salute, la Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati entro 24 ore.

L’allegato III, richiamato all'articolo 8, comma 4, e all'articolo 13, comma 3, reca le condizioni specifiche che devono essere seguite per ottenere l’autorizzazione all'uscita di uova da un'azienda ad uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione di ovoprodotti.

L’allegato IV, richiamato all'articolo 15, comma 2, all'articolo 32, comma 2 e all'articolo 42, comma 2, reca i principali criteri e fattori di rischio da prendere in considerazione ai fini della decisione di applicare misure nelle aziende a contatto o nelle aziende e zone a rischio nelle ulteriori zone di restrizione.

L’Allegato V, richiamato dall’articolo 39, elenca i criteri che devono essere rispettati per l’applicazione delle misure previste per le aziende in caso di influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI);

L’Allegato VI, richiamato dall’articolo 48, detta i principi e le procedure che devono essere seguite nello svolgimento delle operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento delle aziende per l’eliminazione dei virus;

L’allegato VII, richiamato dall’articolo 51, comma 3, disciplina le funzioni e i compiti del Laboratorio comunitario di riferimento per l’influenza aviaria (Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3NB, Regno Unito.);

L’allegato VIII; richiamato dall’articolo 5, comma 3, disciplina le funzioni e i compiti del Centro di Referenza Nazionale (Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Via dell'Università10, 35020 Legnaro (PD));

L’allegato IX, richiamato dall’articolo 53, comma 2, elenca le prescrizioni per la movimentazione di pollame o altri volatili in cattività e di prodotti avicoli applicabili in caso di vaccinazione di emergenza.

L’allegato X, richiamato dall’articolo 55, comma 1, detta le misure da applicare ai piani di emergenza.

 

 




[1]    Va ricordato che il decreto-legge 202/2005 - recante Misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria -, convertito, con modificazioni, dalla legge 244/2005, è stato emanato per contrastare il possibile sviluppo in Italia dell’influenza aviaria ed innalzare i livelli di protezione della popolazione. Esso ha disposto una serie di interventi, tra i quali l’istituzione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, la creazione presso il Ministero della salute di un nuovo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, l’attribuzione al Ministro della sanità della facoltà di sospendere la caccia, con propria ordinanza, per un periodo massimo di sei mesi, la costituzione di scorte di farmaci antivirali, l’acquisto di carni congelate da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura al fine di sostenere il mercato avicolo.

[2]    Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria.

[3]    Cfr. il decreto legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, cit. Il D.M. 7 marzo 2008 dispone sull’organizzazione e le funzioni del citato Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali.

[4]    Aziende a carattere commerciale e non commerciale (filiera rurale) che allevano fino ad un massimo di 250 capi.

[5]    Tali misure sono già applicate con il regolamento di polizia veterinaria di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e con il D.P.R. 15 novembre 1996, n. 656 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria).

[6]    Cfr. il D.P.R. n. 320 del 1954 e quanto indicato nell’articolo 4 del D.P.R. 656 del 1996.

[7] Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

[8]    Un'azienda da cui l'influenza aviaria potrebbe provenire o in cui potrebbe essere stata introdotta a causa della sua ubicazione, oppure a seguito della circolazione di persone, pollame o altri volatili in cattività, veicoli oppure in qualsiasi altro modo.

[9]    Approvato con Decisione CE n. 2000/680/CE del 28/06/01 rnodificata ed integrata con Decisione 2007/24/CE del 22 dicembre 2006.