Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Attuazione della direttiva 2006/121/CE sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose (REACH) Schema di D.Lgs. n. 2 (art. 1, commi 1 e 3, L. n. 34/2008) - Elementi per l'istruttoria normativa
Serie: Atti del Governo    Numero: 2
Data: 09/06/2008
Descrittori:
CONTENITORI E IMBALLAGGI   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
ETICHETTATURA DI PRODOTTI   SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI
Organi della Camera: XII-Affari sociali

SIWEB

Casella di testo: Atti del Governo n. 2/09 giugno 2008

Attuazione della direttiva 2006/121/CE sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose (REACH)

Schema di D.Lgs. n. 2
(art. 1,commi 1 e 3, L. n. 34/2008)

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

2

Titolo

Attuazione della direttiva 2006/121/CE sulla classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose (REACH)

Norma di delega

L. 25 febbraio 2008, n. 34, art. 1, commi 1 e 3

Settore d’intervento

Sanità

Numero di articoli:

13

Date:

 

Presentazione

10 aprile 2008

Assegnazione

27 maggio 2008

termine per l’espressione del parere

6 luglio 2008

scadenza della delega

18 agosto 2008

Commissione competente

XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame, recante una serie di modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, concernente la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose, è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2007, allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2006/121/CE (che modifica la precedente direttiva 67/548/CE). La direttiva citata è finalizzata ad assicurare il coordinamento della normativa vigente con il regolamento (CE) n. 1907/2006, precedentemente emanato, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH, acronimo di Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) ed istitutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Rinviando alla trattazione successiva l’esame del contenuto della normativa comunitaria, si procederà, preliminarmente, ad un’illustrazione sintetica del contenuto del provvedimento.

Lo schema di decreto si compone di 13 articoli e di un allegato che, di volta in volta, modificano, sostituiscono od abrogano alcuni articoli ed allegati del decreto legislativo n. 52 del 1997.

Gli articoli 1 e 2 individuano, rispettivamente,  un nuovo campo di applicazione del provvedimento ed una nuova definizione di sostanze e preparati. L’articolo 3 delinea particolari modalità di effettuazione delle prove relative ai prodotti chimici, conformemente alla prescrizioni del citato regolamento comunitario. L’articolo 4 riguarda le modalità di imballo ed etichettatura delle sostanze e dei preparati che le contengono. L’articolo 5, in tema di etichettatura delle sostanze pericolose, introduce nuove informazioni sulle “frasi R”, rischi specifici e “frasi S” relative ai consigli di prudenza. In tema di etichettatura delle piccole confezioni, in relazione a sostanze non esplosive ma tossiche, di quantitativo estremamente ridotto, l’articolo 6 semplifica l’iter autorizzatorio, rimesso ad un decreto del ministro della salute, invece che ad un decreto interministeriale. L’articolo 7 dispone sulla vigilanza in relazione all’immissione sul mercato ed alla commercializzazione delle sostanze pericolose, rimettendo ad un decreto del ministro della salute (da adottarsi di concerto con altri ministeri), la definizione delle tariffe per la copertura dei costi dei controlli. L’articolo 8, in tema di analisi dei campioni, modifica le modalità di presentazione dell’istanza di revisione di analisi da parte degli interessati.

L’articolo 9 ridisegna l’apparato sanzionatorio  stabilito per le violazioni in materia, aggiornando l’importo dell’ammenda ed escludendo la pena dell’arresto.

L’articolo 10 introduce limitate modifiche circa le modalità di recepimento delle ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati. L’articolo 11 dispone l’abrogazione di una serie di allegati ed articoli del decreto legislativo n. 52/1997, la necessaria corrispondenza tra gli allegati del citato decreto legislativo con gli allegati del regolamento (CE) n. 1907/2006, la sostituzione dell’allegato VI del medesimo decreto legislativo con l’allegato I del provvedimento in esame.

L’articolo 12 reca la clausola di invarianza degli oneri, disponendo che le amministrazioni interessate provvedano alle attività di competenza con le risorse disponibili. L’articolo 13 dispone sull’entrata in vigore del provvedimento fissata al 1° giugno 2008. Come già ricordato il provvedimento in esame si compone anche di un allegato (I) riguardante i requisiti generali per la classificazione e l’etichettatura di sostanze e preparati pericolosi.

 

Relazioni allegate

Il provvedimento è corredato, oltre che della relazione illustrativa, della scheda di analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), della relazione tecnico-normativa (ATN) e della relazione tecnica. Quest’ultima precisa, tra l’altro, che le amministrazioni competenti svolgeranno i compiti assegnati con le risorse previste a legislazione vigente, vale a dire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Manca, inoltre, il parere della Conferenza Stato-regioni che, come evidenziato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, sarà oggetto di trasmissione in un momento successivo

Conformità con la norma di delega

Lo schema di decreto in esame è diretto a dare attuazione alla delega contenuta nella legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007), finalizzata al recepimento della direttiva 2006/121/CE, recante Modifiche alla disciplina in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento REACH, contenuta nell’allegato B della legge medesima. Come sopra già ricordato la direttiva citata nasce dall’esigenza di assicurare il coordinamento della normativa vigente con il regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ed istitutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche.

L’articolo 1 della legge comunitaria 2007, conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. In particolare, il comma 1, nel fare richiamo ai due elenchi di direttive comprese negli allegati A e B, pone i relativi termini di attuazione mediante decreto legislativo con modalità innovative rispetto al passato. Il termine generale per l’esercizio della delega, infatti, non è determinato mediante indicazione di una data fissa o di un periodo uniforme per tutte le direttive, ma viene fatto coincidere con il termine di recepimento previsto da ciascuna direttiva. Tuttavia, per le direttive comprese negli allegati il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all’entrata in vigore della legge comunitaria (21 marzo 2008), come nel caso della direttiva in esame (che prevede quale termine di recepimento quello del 1° giugno), il termine della delega è pari a  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (19 giugno 2008). Peraltro, ai sensi del comma 3 dell’articolo in esame, che prevede l’espressione del parere degli organi parlamentari sugli schemi di decreti recanti attuazione delle direttive di cui all’allegato B, qualora il termine per l’espressione del suddetto parere scada nei trenta giorni precedenti alla data di entrata in vigore come sopra calcolata o  successivamente, il termine per l’esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare. Pertanto, ai sensi della disposizione da ultimo citata, essendo fissato al 6 luglio il termine per l’espressione del parere parlamentare, la delega dovrebbe essere esercitata entro il 18 agosto 2008. In ogni caso, ai sensi del citato comma 3, decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.

Ai sensi dell’articolo 2 della legge comunitaria, fermo restando la necessità di rispettare gli specifici principi contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi devono uniformarsi ad una serie di principi e criteri direttivi relativi:

§       all’attuazione dei decreti da parte della amministrazioni con le ordinarie strutture amministrative;

§       alla facoltà, a fini di coordinamento, di introdurre modifiche alla disciplina vigente nei diversi settori;

§       alla possibilità, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti, di prevedere sanzioni amministrative o penali: mentre le sanzioni penali potranno essere previste, nell’ambito di limiti predefiniti, soltanto quando le infrazioni ledano od espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, le sanzioni amministrative, anch’esse entro limiti predefiniti, potranno essere comminate per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati;

§       alla facoltà di prevedere spese aggiuntive, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive, provvedendo alla relativa copertura a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

§       alla necessità di procedere all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo mediante la modifica di questi ultimi;

§       alla necessità di tener conto delle eventuali modificazioni alle direttive comunitarie nel frattempo intervenute;

§       alla individuazione di procedure idonee a salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali nonché l’efficacia ed economicità dell’azione amministrativa qualora vi sia sovrapposizione o coinvolgimento di competenze di più amministrazioni statali;

§       alla facoltà di attuare con un unico decreto le direttive riguardanti le stesse materie o gli stessi atti normativi.

Nel complesso lo schema di decreto appare conforme ai principi dettati dalla legge delega.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame, modificando in parte il decreto legislativo n. 52 del 1997, dà attuazione alla direttiva 2006/121/CE, che, a sua volta, ha modificato la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967. Si tratta, pertanto, di disposizioni dirette ad armonizzare i processi volti alla classificazione, all'imballaggio ed all'etichettatura dei preparati pericolosi, al fine di garantire la protezione della salute pubblica e dell'ambiente, assicurando al contempo la libera circolazione di detti prodotti all'interno dell'Unione europea. La materia trattata appare pertanto riconducibile sia alla tutela dell’ambiente, oggetto di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera s) Cost., che alla tutela della salute, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell’articolo 117, comma 3 Cost. La relazione tecnico-normativa evidenzia che il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o incompatibilità con la competenza costituzionale delle regioni.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’articolo 9 del provvedimento introduce nuove fattispecie di reato e aggrava le sanzioni per altre fattispecie penali già previste dall’ordinamento. Poiché l’articolo 13 dello schema di decreto prevede che esso entri in vigore il 1° giugno 2008, tale previsione, stante la regola dell’irretroattività delle norme penali di cui all’articolo 25, secondo comma, Cost., sembra porsi in contrasto con tale disposizione.   

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Come già ricordato lo schema di decreto legislativo dà attuazione alla direttiva 2006/121/CE, che, a sua volta, ha modificato la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967. Le nuove disposizioni sono dirette ad assicurare il coordinamento della normativa vigente con il regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ed istitutivo dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche. A tal fine, la direttiva 2006/121/CE sopprime, tra l’altro, le norme della direttiva 67/548/CEE relative alla notifica delle sostanze, allo scambio di informazioni sulle sostanze notificate ed alla valutazione dei rischi che le stesse possono presentare per l'uomo e per l'ambiente.

Gli Stati membri devono garantire, altresì, che le sostanze immesse sul mercato siano imballate ed etichettate nel rispetto delle disposizioni sancite dalla stessa direttiva 67/548/CEE (artt. da 22 a 25 ) e, per le sostanze registrate, sulla base delle informazioni acquisite mediante l’applicazione delle disposizioni del regolamento REACH (artt. 12 e 13) .

Tra le altre novità di rilievo si segnala che i test relativi alle sostanze chimiche contemplati nella direttiva 67/548/CEE devono essere effettuati conformemente alle prescrizioni del regolamento REACH (art. 13) .

Sono infine coordinate le indicazioni contenute negli allegati della direttiva con quelle contenute negli allegati del citato regolamento.

Come evidenziato anche nella relazione tecnico-normativa, lo schema di decreto legislativo appare complessivamente conforme alla direttiva comunitaria.

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

E’ all’esame delle Istituzioni europee una proposta di regolamento (COM (2007)355) che si prefigge di modificare la legislazione in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, introducendo il sistema generale armonizzato (Globally Harmonised System - GHS) di classificazione ed etichettatura delle sostanze messo a punto a seguito della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo sostenibile del 1991 e adottato nel 2003 dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

Una volta che tale proposta sarà stata approvata, si renderà necessario modificare alcune previsioni dell’attuale regolamento REACH (Reg. 1907/2006).

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

 

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 6 del provvedimento rimette ad un decreto del Ministero della salute, previo parere dell’Istituto superiore di sanità, la definizione dei casi in cui l’etichettatura degli imballaggi di piccole quantità di sostanze tossiche non esplosive, possa avvenire in difformità dalle prescrizioni di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 52/1997.

L’articolo 7 attribuisce ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo, l’individuazione delle tariffe per la copertura dei costi dell’attività di vigilanza sull’immissione sul mercato e la commercializzazione delle sostanze pericolose.

Infine, l’articolo 10 rimette ad un decreto del Ministro della salute, previa comunicazione al Ministro dello sviluppo economico e al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il recepimento delle ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati. Nel caso in cui invece una nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento, il decreto del Ministro della salute dovrà prevedere il concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare      

 

Impatto sui destinatari delle norme

Come evidenziato anche dalla scheda di analisi dell’impatto della regolamentazione, i destinatari diretti del provvedimento sono il Ministero della salute, l’Istituto superiore di sanità, i fabbricanti, i lavoratori, gli importatori di sostanze chimiche non incluse nell’inventario EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances). Destinatari indiretti sono i consumatori e gli esposti indirettamente dall’ambiente.Quanto agli effetti  sull’attività delle pubbliche amministrazioni, la citata scheda di analisi evidenzia che le nuove previsioni comporteranno una attività valutativa che sarà svolta, senza oneri finanziari aggiuntivi, dall’Istituto superiore di sanità con le risorse disponibili.        

Formulazione del testo

L’articolo 13 dello schema di decreto prevede che esso entri in vigore dal 1° giugno 2008.

Poiché in base a tale disposizione tutte le norme del provvedimento avrebbero un’efficacia retroattiva, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere un’efficacia diversa, anche alla luce dei principi generali sull’efficacia della legge nel tempo.

Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 1, capoverso 7, in tema di controlli, riproducono sostanzialmente il contenuto del vigente comma 1 dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 52 del 1997. Pertanto non sembra opportuno formularle come novella al citato articolo 28.

L’articolo 11 del provvedimento, recante abrogazioni, contiene un’errata numerazione dei commi 3 e 4.