Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive | ||
Titolo: | Abrogazione di alcune norme in materia di metrologia - Schema di D.Lgs. n. 442 - (artt. 9, co. 1 e 24, co. 1, L. 217/2011) - Attuazione direttiva 2011/17/UE - Elementi per l'istruttoria normativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 390 | ||
Data: | 14/03/2012 | ||
Organi della Camera: |
X-Attività produttive, commercio e turismo
XIV - Politiche dell'Unione europea | ||
Altri riferimenti: |
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14 marzo 2012 |
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n. 390/0 |
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Abrogazione di alcune norme in materia di metrologiaSchema di D.Lgs. n. 442
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Numero dello schema di decreto legislativo |
442 |
Titolo |
Attuazione della direttiva 2011/17/UE relativa all’abrogazione di alcune direttive in materia di metrologia |
Norma di delega |
Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge comunitaria 2010), articoli 9, co. 1 e 24, co. 1 |
Numero di articoli |
4 |
Date: |
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presentazione |
17 febbraio 2012 |
assegnazione |
21 febbraio 2012 |
termine per l’espressione del parere |
1° aprile 2012 |
termine per l’esercizio della delega |
17 maggio 2012 |
Commissione competente |
X Commissione |
Rilievi di altre Commissioni |
XIV Commissione |
Lo schema di decreto legislativo in esame intende attuare la delega legislativa fornita dall’articolo 9, comma 1, della legge comunitaria 2010, per recepire la direttiva 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che abroga alcune direttive in tema di metrologia.
Si tratta, in particolare, delle direttive
71/317/CEE (pesi parallelepipedi e cilindrici), 71/347/CEE (misurazioni del
peso ettolitrico dei cereali), 71/349/CEE, 74/148/CEE (pesi da 1 mg a
Le direttive abrogate risultano tecnicamente superate e riferite a strumenti di misura sempre meno utilizzati, per cui tale datata disciplina europea può essere ormai completamente surrogata dalla coesistente disciplina metrologica nazionale, oltre che dall'inserimento di eventuali nuove norme più adeguate in materia nella direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004, che regola attualmente, nell'ambito europeo, gli strumenti di misura secondo il nuovo approccio.
La direttiva 2011/17/UE prevedeva all’articolo 5 il recepimento da parte
degli Stati membri, entro il 30 giugno 2011, dell'articolo 1 (abrogazione della
direttiva 71/349/CEE concernente la stazzatura delle cisterne natanti), mentre
per le restanti disposizioni il termine di recepimento è più ampio (1 dicembre
2015). Essendo tale termine scaduto,
Il presente provvedimento mira, pertanto, al superamento della suddetta procedura di infrazione.
Contestualmente, si provvede all'immediato recepimento dell’intero contenuto della direttiva 2011/17/UE nell'ordinamento interno, abrogando anche le norme di recepimento delle altre direttive, con decorrenza dal dicembre 2015.
Le disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo corrispondono alle specifiche disposizioni della direttiva, naturalmente riformulando i riferimenti alle direttive abrogate come riferimenti alle corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento.
L’articolo 1, i cui commi 1, 2 e 3 corrispondono, rispettivamente, agli articoli 1, 2 e 3 della direttiva, fissa le decorrenze di abrogazione delle norme interne di attuazione delle direttive abrogate. In particolare, il comma 1 provveda ad abrogare con decorrenza immediata il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 867, di attuazione della direttiva 71/349/CEE, relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti, per superare la procedura d’infrazione.
L’articolo 2, i cui commi 1, 2 e 3 corrispondono rispettivamente ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 della direttiva, riguarda la residua validità transitoria degli adempimenti effettuati sulla base delle predette norme interne, fino alla data di abrogazione individuata dal precedente articolo 1.
L'articolo 3 tiene conto delle disposizioni dell'articolo 4 della direttiva, che prevedono una specifica procedura di revisione dei termini di abrogazione e delle disposizioni transitorie della direttiva. All'eventuale recepimento delle modifiche della direttiva, si provvede mediante decreto del Ministro dello sviluppo economico.
L’articolo 4 contiene la clausola di salvaguardia finanziaria. La relazione illustrativa precisa che, non essendo prevista l'introduzione di nuovi adempimenti, ma solo l'abrogazione di norme vigenti già in gran parte in disuso, la disposizione non comporta né nuovi o maggiori oneri né minori entrate, e non richiede specifiche valutazioni di impatto. Tuttavia, per maggior garanzia, è stata comunque introdotta la rituale disposizione secondo cui le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali adempimenti conseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità con la disposizione già contenuta al comma 5 dell'articolo 9 della legge comunitaria 2010.
Relazione illustrativa, relazione tecnico finanziaria, analisi tecnico-normativa (ATN) e relazione AIR (Analisi di impatto della regolamentazione).
Le norme dello schema corrispondono pressoché testualmente alle disposizioni della direttiva, sostituendo alle direttive abrogate dalla stessa le corrispondenti disposizioni nazionali di recepimento.
La materia “pesi, misure e determinazione del tempo” rientra tra quelle di competenza esclusiva statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione.
Lo schema è direttamente finalizzato al recepimento nell’ordinamento interno della normativa comunitaria.
Il 29 settembre 2011
In particolare,
La direttiva 2011/17/UE fissa altresì al 30 novembre 2015, il termine per l’abrogazione delle direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE, relative alla metrologia.
Lo schema di decreto legislativo in esame – emanato in attuazione della delega contenuta all’art. 9 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010) – mira a sanare la procedura di infrazione, abrogando il D.P.R. n. 867 del 1982, di attuazione della direttiva 71/349/CEE. Dispone, inoltre, che a decorrere del 20 novembre 2015 siano abrogati i provvedimenti di attuazione delle altre direttive abrogate dalla direttiva 2011/17/UE.
Si ricorda che la direttiva 2011/17/UE dispone che gli Stati membri comunichino immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate per conformarsi alla direttiva stessa.
L’articolo 3 dello schema di decreto prevede lo strumento della delegificazione per l’eventuale recepimento delle modifiche della direttiva, cui si provvede mediante decreto ministeriale.
Lo schema è ben coordinato con la normativa vigente, che viene espressamente abrogata o di cui viene stabilità la validità transitoria.
L’abrogazione delle norme desuete ha un effetto di chiarificazione e di semplificazione dell’attività del Ministero dello sviluppo economico, per il rilascio delle approvazioni di modello; degli operatori economici del settore (fabbricanti degli strumenti metrici, manutentori, utenti metrici); delle amministrazioni competenti per la sorveglianza del mercato. Indirettamente avrà effetti positivi anche per i consumatori dei prodotti interessati dalla normativa in oggetto.
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