Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Sicurezza dei giocattoli - Schema di D.Lgs. n. 322 - (artt. 1, co. 3, e 36, L. n. 96/2010) Direttiva 2009/48/CE - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 322/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 282
Data: 24/01/2011
Descrittori:
DISPOSITIVI DI SICUREZZA   GIOCATTOLI
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 96 DEL 04-GIU-10   L N. 96 DEL 04-GIU-10

 

24 gennaio 2011

 

n. 282/0

 

 

Sicurezza dei giocattoli

Schema di D.Lgs. n. 322
(artt. 1, co. 3, e 36, L. n. 96/2010)

Direttiva 2009/48/CE

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

322

Titolo

Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli

Norma di delega

Legge 4 giugno 2010, n. 96, artt. 1 e 36

Numero di articoli

35 articoli e 5 allegati

Date:

 

presentazione

17 gennaio 2011

assegnazione

18 gennaio 2011

termine per l’espressione del parere

27 febbraio 2011

termine per l’esercizio della delega

20 aprile 2011

Commissioni competenti

X (Attività produttive); XIV (Politiche dell’UE)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esameè volto a recepire la direttiva 2009/48/CE che stabilisce le norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nell’Unione europea, in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 36 della legge comunitaria 2009 (L. 96/2010).

La nuova direttiva sostituisce la precedente dir. 88/378/CEE - che per circa venti anni ha fissato i requisiti essenziali di sicurezza dei giocattoli - la quale è abrogata a decorrere dal 20 luglio 2011, ad eccezione dell’art. 2, par. 1 e dell’All. II, parte II, punto 3 che saranno abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013 per assicurare all’industria i tempi tecnici necessari all’adeguamento ai nuovi standard di sicurezza.

Nonostante i buoni risultati, la revisione della direttiva 88/378/CEE, recepita nel nostro ordinamento con il D.Lgs. 313/1991, si è resa necessaria a seguito dell’individuazione, negli ultimi anni, di alcune carenze.

I principali scopi di tale revisione si possono così riassumere: aggiornamento ed integrazione dei requisiti di sicurezza; chiarimenti in merito al campo di applicazione; rafforzamento dell’attività di vigilanza; adeguamento al quadro normativo UE in materia di commercializzazione dei prodotti.

L'ambito di applicazione della nuova direttiva è definito dall'art. 2. Vi rientrano i giocattoli quali "prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni". Lo stesso articolo esclude esplicitamente le attrezzature per aree da gioco pubbliche, le macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico, veicoli-giocattolo con motore a combustione, le macchine a vapore giocattolo, fionde e catapulte. L'allegato I enumera, quindi, i prodotti non considerati giocattoli ai sensi della direttiva.

La direttiva definisce i requisiti di sicurezza dei giocattoli in materia di proprietà fisico-meccaniche, infiammabilità, proprietà chimiche, elettriche, nonché di igiene e radioattività (allegato II recante "Requisiti particolari di sicurezza"). Ai sensi dell'articolo 10, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a garantire che i giocattoli siano immessi sul mercato solo se risultino conformi ai requisiti contenuti nel citato allegato II. I fabbricanti sono chiamati a garantire la conformità ai requisiti di sicurezza dei giocattoli da loro prodotti. A tale scopo i fabbricanti sono tenuti ad effettuare specifiche valutazioni di conformità, disciplinate dal Capo IV della direttiva che richiama, tra l'altro, le procedure previste dalla decisione 768/2008/CE, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi autorizzati a svolgere, in qualità di terzi, compiti di valutazione della conformità ai requisiti richiesti dalla direttiva (art. 22).

Il Capo VI disciplina gli obblighi e le competenze degli Stati membri. Tra questi, l'articolo 40 stabilisce un obbligo generale di vigilanza sul mercato. A tal fine gli Stati membri devono tener conto del principio di precauzione.

Oltre ai citati allegati I (prodotti esplicitamente esclusi dal campo di applicazione) e II (requisiti di sicurezza), la direttiva reca l'All. III, contenente lo schema di dichiarazione di conformità, l'All. IV, sulla documentazione tecnica che deve essere tenute dai fabbricanti, l'All. V, sulle avvertenze che indicano le opportune restrizioni relative agli utilizzatori. In conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della direttiva, il suddetto allegato V contiene indicazioni sulle avvertenze di carattere generale (parte A) e sulle avvertenze in merito ad alcune specifiche categorie di giocattoli (parte B).

La direttiva 2009/48/CE presenta numerosi aspetti innovativi. Tra le principali novità relative all’aggiornamento e al completamento dei requisiti di sicurezza per fronteggiare nuove problematiche connesse al progresso tecnologico, si segnala la particolare attenzione all’impiego delle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, che devono essere conformi alla normativa comunitaria sui prodotti chimici (compreso il Reg. n. 1907/2006 - REACH) e l’introduzione di norme specifiche per le sostanze pericolose, in particolare classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR), nonché per le sostanze allergeniche e taluni metalli, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati dalla presenza di tali sostanze nei giocattoli.

Le proprietà chimiche che debbono possedere i giocattoli venduti nell’Unione europea sono descritte nell’allegato II della direttiva.

La revisione concerne anche le proprietà elettriche e fisico–meccaniche dei giocattoli, che per poter essere posti in commercio dovranno essere realizzati in modo di prevenire il rischio di asfissia che dovrà essere scongiurato indistintamente per tutti i piccoli utilizzatori. Sarà infatti vietata la vendita di giocattoli che potenzialmente possano causare soffocamento indipendentemente dall’età.

Inoltre la direttiva integra gli attuali obblighi di chiarezza e leggibilità nelle indicazioni da apporre sui giocattoli con ulteriori precisazioni che evidenzino restrizioni relative agli utilizzatori. Infine nella nuova direttiva sono contenute disposizioni relative ai giocattoli contenuti in prodotti alimentari, per i quali si introduce il nuovo requisito della separazione dall’alimento mediante opportuno imballaggio, nonché il divieto di commercializzazione di giocattoli legati indissolubilmente all’alimento tanto da richiederne il consumo per accedere al giocattolo stesso.

Per quanto concerne il campo di applicazione della direttiva, le novità consistono in un completamento dell’elenco dei prodotti esclusi (tra i quali rientrano in particolare videogiochi e periferiche) e nell’introduzione di nuove definizioni specifiche. Inoltre viene chiarito il rapporto tra la direttiva “giocattoli” e quella relativa alla sicurezza generale dei prodotti (dir. 2001/95/CE, recepita nel nostro ordinamento con il Codice del consumo), che viene considerata complementare rispetto alle legislazioni di settore e che si applica anche ai giocattoli nei casi in cui la direttiva 2009/48 non contenga disposizioni specifiche aventi lo stesso obiettivo.

In materia di vigilanza del mercato la nuova direttiva, allineandosi alla citata direttiva 2001/95, rafforza gli obblighi posti in capo alle autorità di controllo nazionale, cui è consentito l’accesso ai locali degli operatori economici e la richiesta di informazioni agli organismi notificati. Si segnala anche l’introduzione dell’obbligo per gli Stati membri di assicurare una cooperazione interna tra le proprie autorità preposte alla vigilanza e tra le stesse e quelle degli altri Stati membri e la Commissione.

Ulteriori novità riguardano la documentazione che fabbricanti ed importatori devono tenere a disposizione delle autorità di vigilanza. Si prevede infatti che il fascicolo tecnico in aggiunta alla descrizione della progettazione e fabbricazione contenga anche dati sulle sostanze chimiche inseriti in apposite schede tecniche di sicurezza.

Viene inoltre confermata la norma che prevede l’apposizione della marcatura CE eviene introdotto un nuovo obbligoin merito all’apposizione della marcatura CE sull’imballaggio nel caso in cui la marcatura sul giocattolo non sia visibile sull’imballaggio stesso.

Come anticipato, tra i principali elementi di revisione della normativa in materia di sicurezza dei giocattoli rientra l’adeguamento all’evoluzione delquadro normativo generale UE in materia di commercializzazione dei prodotti, conseguente all’entrata in vigore del Reg. (CE) 765/2008,recante norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto concerne la commercializzazione dei prodotti, e della decisione n. 768/2008/CE relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.

Infatti la direttiva 2009/48/CE, oltre a richiamare i principi fissati dal citato regolamento, che prevede disposizioni orizzontali in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di marcatura CE, di vigilanza del mercato e controllo dei prodotti, applicabili anche ai giocattoli, si adegua ai principi della decisione richiamata uniformando ad essa definizioni, obblighi degli operatori economici, presunzione di conformità, obiezioni formali alle norme armonizzate, regole per la marcatura CE, prescrizioni relative agli organismi di valutazione della conformità e alle procedure di notifica, nonché le disposizioni relative ai prodotti comportanti rischi.

 

Lo schema in esame si compone di 35 articoli e di 5 allegati.

L’articolo 1definisce l’ambito di applicazione del provvedimento comprendente i “prodotti progettati o destinati in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni”. Elenca, inoltre, tutto ciò che ne resta escluso. I prodotti espressamente non considerati giocattoli sono elencati nell’Allegato I dello schema.

L’articolo 2 reca le definizioni. Rispetto al testo della direttiva (art. 3) si segnala la sostituzione del termine “revoca” dovuto ad una errata traduzione con “ritiro” e dell’espressione “autorità pubbliche”, troppo generico, “con “autorità competenti”.

Gli articoli da 3 a 6 definiscono gli obblighi di tutti gli operatori facenti parte della catena commerciale: fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori e distributori.

Tra gli obblighi dei fabbricanti (art. 3), che garantiscono progettazione e fabbricazione conforme ai requisiti di sicurezza definiti all’art. 9 e all’All. II, rientrano: l’esecuzione della procedura di valutazione; la redazione di una dichiarazione CE di conformità e l’apposizione del marchio CE; la redazione della documentazione tecnica e relativa conservazione per 10 anni; eventuali prove a campione e svolgimento di indagini. Altra importante incombenza prevista in capo ai fabbricanti è l’apposizione sui giocattoli di un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello oppure un altro elemento che consenta la loro identificazione (qualora le dimensioni o la natura del giocattolo non lo consentano, le informazioni prescritte sono fornite sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento). Tra le novità introdotte dalla direttiva e recepite nello schema rientra la rintracciabilità dei fabbricanti, che dovranno indicare sul giocattolo (o sull’imballaggio) il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l’indirizzo dove possono essere contattati. Compete ai fabbricanti, inoltre, garantire che il giocattolo sia accompagnato da istruzioni almeno in italiano, adottare misure correttive in caso di non conformità di un giocattolo e fornire alle autorità competenti informazioni sulla conformità in italiano o inglese.

Ai rappresentanti autorizzati (art. 4) compete l’esecuzione dei compiti specificati nel mandato, nel quale non rientrano l’obbligo di garantire la conformità dei giocattoli e la stesura della scheda tecnica.

Gli importatori (art. 5), tenuti all’immissione sul mercato di giocattoli conformi, devono assicurarsi della corretta procedura di valutazione della conformità da parte del fabbricante. Inoltre sono tenuti a verificare la predisposizione della documentazione tecnica e l’apposizione della marcatura di conformità sul giocattolo da parte del fabbricante; che il giocattolo sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni relative al numero di lotto, alla denominazione della ditta, ecc. Devono inoltre garantire condizioni di immagazzinamento idonee. Anche per gli importatori è introdotto l’obbligo di rintracciabilità, l’esecuzione di prove a campione, l’adozione di misure correttive, l’informazioni e la documentazioni sulla conformità in italiano o inglese, oltre alla conservazione per 10 anni della dichiarazione CE di conformità.

In capo ai distributori (art. 6) sono previsti obblighi precisi, simili a quelli fissati per gli importatori.

L’articolo 7 stabilisce chel’importatore o il distributore che immettano sul mercato giocattoli con il proprio nome o marchio commerciale o apportino modifiche tali da incidere sulla conformità dei giocattoli stessi siano soggetti agli obblighi previsti per i fabbricanti.

L’articolo 8 impone a tutti gli operatori economici l’obbligo di fornire, su richiesta dell’autorità di vigilanza, tutte le informazioni sugli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo o a cui l’abbiano fornito e a conservarle per 10 anni.

L’articolo 9 fissa i requisiti essenziali di sicurezzadei giocattoli, che non devono compromettere la sicurezza o la salute dell’utilizzatore o dei terzi, se utilizzati conformemente alla loro destinazione. E’ necessario tener conto dell’abilità degli utilizzatori specie se si tratta di bambini di età inferiore a 36 mesi. I requisiti specifici di sicurezza sono contenuti nell’All. II.

L’articolo 10 disciplina le avvertenze per la sicurezza dell’uso (rinviando alle prescrizioni dell’All. V), che debbono essere riportate in modo visibile e facilmente leggibile e comprensibile su giocattoli, etichette o imballaggi o eventualmente sulle istruzioni per l’uso che li accompagnano. Per i giocattoli di piccole dimensioni, privi di imballaggio, le avvertenze devono essere apposte sul giocattolo medesimo.

L’articolo 11 prevede la presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza per i giocattoli conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.

Ai sensi dell’articolo 12 spetta al Ministero dello sviluppo economico, qualora ritenga che norme armonizzate non soddisfino pienamente i requisiti di sicurezza fissati dall’art. 9 e dall’All. II, sottoporre la questione al Comitato di cui all’art. 5 della dir. 98/34/CE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.

L’articolo 13 prevede che la dichiarazione CE di conformità, con la quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del giocattolo,sia redatta in italiano o in inglese, contenga almeno gli elementi indicati nell’All. III del decreto e sia continuamente aggiornata.

L’articolo 14 prevede l’obbligo di apposizione, in modo visibile e indelebile su tutti i giocattoli immessi in commercio, della marcatura CE, che fa presumere la conformità del giocattolo alle disposizioni del decreto. La marcatura può essere seguita da un pittogramma o altro marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.

Gli articoli da 15 a 18 disciplinano le procedure di valutazione della conformità dei giocattoli.

In primo luogo si prevede che l’immissione sul mercato dei giocattoli sia preceduta da un’analisi dei pericoli che possono presentare, effettuata dal fabbricante (art. 15). Costui, inoltre, è tenuto alla valutazione di conformità, seguendo determinate procedure (art. 16). Se ha applicato tutte le norme armonizzate relative ai requisiti di sicurezza, segue laprocedura di controllo interno della produzione di cui al modulo A dell’All. II della decisione 768/2008/CE. Invece, in caso di mancanza delle predette norme armonizzate, di non applicazione di tali norme, se esistenti, da parte del fabbricante o di pubblicazione con una limitazione di una o più norme armonizzate, il giocattolo è sottoposto ad esame CE del tipo, disciplinato dall’art. 17, congiuntamente alla procedura di conformità al tipo prevista dal modulo C, all. II della citata decisione. L’esame CE del tipo (art. 17) viene effettuato in conformità al modulo B, all. II della suindicata decisione, da parte di un organismo di valutazione della conformità che valuta, insieme al fabbricante, l’analisi degli eventuali pericoli presentati dal giocattolo, effettuata dal fabbricante stesso. A seguito dell’esame viene rilasciato un certificato che può essere rivisto in qualsiasi momento, se necessario, e comunque ogni 5 anni e che può essere revocato. Ai sensi dell’art. 18, la documentazione tecnica del prodotto, contenente i dati necessari o i dettagli sugli strumenti utilizzati per garantire la conformità del giocattolo ai requisiti richiesti, viene redatta in una lingua ufficiale dell’UE; tuttavia, su richiesta motivata dell’autorità di vigilanza del mercato il fabbricante è tenuto a fornire una traduzione in italiano o in inglese. In caso di inosservanza degli obblighi prescritti l’autorità può richiedere al fabbricante l’effettuazione, a proprie spese, di una prova da parte di un organismo notificato per verificare la conformità alle norme armonizzate e ai requisiti di sicurezza.

L’articolo 19 individua nel Ministero dello sviluppo economico (MiSE) l’autorità competente ad autorizzare e notificare alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi di valutazione della conformità CE che, a loro volta, devono essere previamente accreditati da Accredia, l’Organismo (unico) nazionale italiano di accreditamento individuato dal D.M. 22 dicembre 2009, cui compete la valutazione e la vigilanza su detti organismi ai sensi dell’art. 4, co. 2, della legge 99/2009. Al MiSE è assegnata la responsabilità per i compiti svolti dall’Organismo nazionale secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 765/2008. Le modalità di svolgimento dell’attività dell’Organismo nazionale saranno regolate con apposita convenzione o protocollo d’intesa con il MiSE entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.

L’articolo 20 disciplina le modalità di rilascio dell’autorizzazione agli organismi di valutazione della conformità CE, previa presentazione di domanda accompagnata da una descrizione dell’attività di valutazione della conformità e da un certificato di accreditamento attestante la conformità dell’organismo alle prescrizioni dell’art. 21 dello schema. Alle spese relative alle procedure di autorizzazione e notifica dei suddetti organismi ed ai successivi controlli sui medesimi, si applicano le disposizioni dell’art. 47 della L. 52/1996.

Tale articolo dispone che le speserelative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione del marcatura CE siano poste a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'UE, mentre le spese riguardanti l'autorizzazione degli organismi ad effettuare le proceduresuindicate sono a carico del richiedente. L'onere delle spese per i successivi controlli sugli organismi autorizzati sono posti a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia di prodotti.

Ad un apposito decreto interministeriale è demandata la determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, per le attività effettuate dal MiSE relative alle suddette procedure (autorizzazione, notifica, vigilanza), fino a concorrenza del costo del servizio e senza duplicazioni rispetto alle tariffe per l’accreditamento da parte dell’Organismo nazionale. Tali tariffe sono aggiornate almeno con cadenza biennale.

L’articolo 21 individua i requisiti richiesti agli organismi di valutazione della conformità per ottenere l’autorizzazione. In particolare all’organismo di valutazione della conformità si richiede terzietà, indipendenza di giudizio, integrità professionale, mancanza di qualsiasi conflitto di competenza, riservatezza, obiettività ed imparzialità nell’attività, competenza tecnica, libertà da qualsiasi pressione e incentivo, capacità di esecuzione diretta o indiretta di qualsiasi compito di valutazione assegnatogli. Si prescrive anche: il possesso di mezzi adeguati per lo svolgimento dell’attività di valutazione; personale – peraltro tenuto al segreto professionale - con adeguate conoscenze tecniche ed esperienza; la sottoscrizione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile; la partecipazione all’attività di normalizzazione e a quelle del gruppo di coordinamento degli organismi notificati.

L’articolo 22 individua i criteri in base ai quali ad un organismo notificatoè consentito di avvalersi di affiliate e subappaltatori, solo con il consenso del cliente. L’organismo si assume la responsabilità delle mansioni eseguite da subappaltatori o affiliate e mantiene a disposizione dell’autorità di notifica i documenti riguardanti le valutazioni da essi eseguite.

L’articolo 23 fissa la procedura di notifica alla Commissione e agli altri Stati membri, da parte del MiSE, degli organismi di valutazione. Tale procedura prevede l’utilizzo di uno strumento elettronico, NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations), elaborato e gestito dalla Commissione stessa. Il MiSE provvede alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell’elenco delle notifiche effettuate e relativi aggiornamenti.

L’articolo 24 disciplina le modifiche riguardanti l’autorizzazione e notifica di un organismo di valutazione (limitazione, sospensione o ritiro), prevedendo che siano comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri da parte del MiSE, cui compete l’adozione di tutte le misure necessarie per garantire che le pratiche del suddetto organismo siano evase da un altro organismo notificato.

L’articolo 25 prevede che in caso di apertura da parte della Commissione europea di indagini nei confronti di un organismo notificato, il MiSE fornisca alla Commissione stessa ogni informazione utile relativa alla base della notifica o del mantenimento della competenza dell’organismo in questione. Al Ministero spetta anche l’adozione di misure restrittive e correttive che si rendano necessarie a seguito degli accertamenti della Commissione.

L’articolo 26 stabilisce che gli organismi notificati procedano alle valutazioni di conformità in modo da evitare oneri superflui a carico degli operatori economici, tenendo in debito conto le dimensioni e la struttura dell’impresa e le caratteristiche del processo produttivo. Prevede inoltre che detti organismi svolgano attività di controllo sul rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza fissati dall’art. 9 e dall’all. II, nonché di monitoraggio della conformità successivo al rilascio del certificato di esame CE del tipo, chiedendo l’adozione di misure correttive da parte dei fabbricanti e, all’occorrenza, provvedendo alla sospensione o al ritiro del certificato medesimo.

L’articolo 27 stabilisce obblighi di informazione a carico degli organismi notificati verso il MiSE, con riferimento, tra l’altro, al rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di certificati d’esame CE, nonché su circostanze che possano incidere sulle condizioni della notifica. E’ previsto anche un flusso informativo tra organismi notificati sulle questioni relative alle valutazioni di conformità.

L’articolo 28 consente all’autorità di vigilanza del mercato di richiedere agli organismi notificati informazioni relative ad attestati rilasciati, ritirati o rifiutati, nonché di dare istruzioni ai medesimi organismi per il ritiro dell’attestato di esame CE del tipo qualora riscontri che un giocattolo non sia conforme ai requisiti prescritti.

L’articolo 29 individua le autorità nazionali di vigilanza preposte al controllo della conformità dei giocattoli alle disposizioni del decreto. Si tratta del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, limitatamente agli aspetti di specifica competenza, e dell’Agenzia delle dogane,che svolge il controllo alle frontiere esterne. L’articolo individua altresì gli enti cui dette amministrazioni si avvalgono per espletare i propri controlli: le Camere di commercio e la Guardia di Finanza che collaborano con il MiSE; il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute e l’Istituto superiore di sanità che collaborano con il Ministero della salute. Per la definizione delle modalità di coordinamento delle funzioni di vigilanza l’articolo rinvia ad un emanando regolamento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’interno in materia di tutela della sicurezza pubblica, della salvaguardia della pubblica incolumità e della prevenzione incendi.

Larticolo 30 disciplina la sorveglianza del mercato effettuata in conformità agli artt. 15-29 del Reg. (CE) n. 765/2008, individuando le tipologie di controlli e i provvedimenti restrittivi che possono essere emanati dall’autorità di vigilanza. Si prevede la possibilità di regolarizzazione solamente in casi tassativi di non conformità formali e dopo la dimostrazione di aver effettuato la valutazione di conformità mediante l’esibizione della prescritta documentazione tecnica. Invece, in caso di rischio per la sicurezza e per la salute delle persone o in caso di mancanza contemporanea di marcatura CE e di documentazione tecnica, si dispone il divieto di immissione o circolazione nel mercato e il ritiro o il richiamo dal mercato.

L’articolo 31 delinea il regime sanzionatorio, nel rispetto dei criteri di delega previsti dalla legge comunitaria e dell’art. 51 della direttiva, che prevede sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Per le condotte più gravi relative all’immissione di prodotti in grado di pregiudicare la sicurezza dei consumatori sono previste sanzioni di natura penale che contemplano:

§       l’arresto da sei mesi ad un anno e un’ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro in caso di inottemperanza da parte degli operatori economici a misure restrittive dell’autorità di vigilanza;

§       l’arresto fino ad un anno e un’ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro per il produttore per il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza di cui all’art. 9 e all’all. II.

Per le altre violazioni sono previste sanzioni di carattere amministrativo oscillanti tra i 1.500 (limite edittale minimo) e i 40 mila euro (limite edittale massimo), irrogate dalla Camera di commercio competente per territorio.

L’entità degli importi delle sanzioni pecuniarie è stata determinata, come si legge nella relazione illustrativa, in coerenza con le disposizioni dell’art. 112 del Codice del consumo.

Larticolo 32 dispone che l’aggiornamento e la modifica degli allegati al decreto legislativo, derivanti da modifica della disciplina UE, saranno effettuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 11 della L. 11/2005.

L’articolo 33 dispone, con decorrenza 20 luglio 2011, l’abrogazione del D.Lgs. 313/1991 ad eccezione dell’art. 2, co. 1 e dell’allegato II, parte II, punto 3 (requisiti relativi alle sostanze e preparati chimici contenuti nei giocattoli), abrogati a decorrere dal 20 luglio 2013.

L’articolo 34 prevede l’autorizzazione in via provvisoria da parte del MiSE degli organismi di valutazione che presentano domanda di autorizzazione ma che non sono in gradi di fornire un certificato di accreditamento, previo accertamento del possesso dei requisiti indicati all’art. 21 e con l’obbligo di ottenere l’accreditamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto. Per gli organismi titolari di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 313/1991 la norma transitoria stabilisce, invece, che per ottenere l’autorizzazione provvisoria devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’art. 21 ad esclusione di quelli accertati per il rilascio della precedente autorizzazione.

L’articolo 35, da ultimo, reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

Relazioni e pareri allegati

Allo schema sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnico-finanziaria, la relazione tecnico-normativa e la relazione AIR (Analisi di impatto della regolamentazione).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Poiché la finalità principale del provvedimento è quella di tutelare maggiormente la sicurezza e la salute dei bambini nell’utilizzo dei giocattoli, la disciplina prevista dal medesimo è riconducibile, in primo luogo, alla materia "tutela della salute" che il terzo comma dell’art. 117 Cost. rimette alla legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Inoltre, considerata anche la finalità del provvedimento di garantire la libera circolazione dei menzionati prodotti nel mercato interno, rileva altresì la “tutela della concorrenza”, attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’art. 19, co. 3, dispone che le modalità di svolgimento dell’attività dell’Organismo nazionale italiano di accreditamento sono disciplinate, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, tramite protocollo di intesa, convezione o analogo strumento bilaterale con il MiSE.

L’art. 20, co. 3, rinvia ad un decreto interministeriale, da adottarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, la determinazione delle tariffe per le procedure finalizzate all’autorizzazione degli organismi di valutazione di conformità e ai successivi controlli sui medesimi (e delle relative modalità di versamento).

L’art. 21, co. 9, nel prescrivere l’obbligo, per gli organismi di valutazione, di sottoscrivere un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, affida la definizione delle caratteristiche minime di tale contratto ad un (eventuale) decreto ministeriale.

L’art. 29, co. 5, per la definizione delle modalità di coordinamento delle funzioni di vigilanza assegnate alle diverse amministrazioni competenti, rinvia ad un regolamento di attuazione da emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.

L’art. 32 affida l’aggiornamento e la modifica degli allegati, derivanti da modifica della disciplina UE, ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell’art. 11 della L. 11/2005.

 

Impatto sui destinatari delle norme

La nuova disciplina prevede obblighi più stringenti a carico delle imprese del settore e degli organismi di valutazione, ma allo stesso tempo tali soggetti potranno fruire di un quadro normativo più chiaro ed organico per gli adempimenti prescritti rispetto alla vigente disciplina.

Gli utilizzatori dei giocattoli potranno beneficiare di una maggiore sicurezza e di una riduzione dei rischi.

Le autorità pubbliche di controllo vedranno meglio definiti i propri ambiti di competenza con una razionalizzazione dell’attività di controllo e vigilanza.

 

Formulazione del testo

All’art. 18, co. 2, sarebbe opportuno sostituire il riferimento alla “Comunità” con quello all’ “Unione europea”.

 

 

 


 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

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