Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Modifiche al codice della proprietà industriale - Schema di D.Lgs. n. 228 (art. 19, co. 15, l. 99/2009) - Elementi per l'istruttoria normativa.
Riferimenti:
SCH.DEC 228/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 208
Data: 12/07/2010
Descrittori:
CODICE E CODIFICAZIONI   TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
L N. 99 DEL 23-LUG-09     

 

12 luglio 2010

 

n. 208/0

 

 

Modifiche al codice della proprietà industriale

Schema di D.Lgs. n. 228
(art. 19, co. 15, L. 99/2009)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

n. 228

Titolo

Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Norma di delega

Legge 23 luglio 2009, n. 99, art. 19, comma 15

Numero di articoli

131

Date:

 

presentazione

25 giugno 2010

assegnazione

29 giugno 2010

termine per l’espressione del parere

-

termine per l’esercizio della delega

15 agosto 2010

Commissione competente

X (Attività produttive)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 131 articoli, è stato adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 19, comma 15, della legge 99/2009.

Si ricorda che il citato articolo 19 apporta modifiche al Codice della proprietà industriale (commi 1-8) e istituisce il Consiglio nazionale anticontraffazione (commi 10-13). Esso inoltre delega il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative del citato Codice (comma 15).

In particolare il menzionato comma 15 delega il Governo ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge 99/2009, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all’aspetto processuale, del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), secondo le modalità e i princìpi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)    correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel Codice;

b)    armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all’emanazione dello stesso Codice, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall’art. 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3 (Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78);

c)    introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;

d)    prevedere che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione;

e)    riconoscere ai comuni la possibilità di conseguire il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio. Lo sfruttamento del marchio a fini commerciali può essere effettuato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attività di merchandising; al riguardo viene precisato che la destinazione dei proventi ottenuti dall’utilizzo del marchio è comunque vincolata al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell’ente.

 

Con riferimento al principio di cui alla lettera a), si rileva che numerose disposizioni dello schema sono volte ad eliminare refusi, a correggere i difetti di coordinamento presenti nel testo, ad introdurre miglioramenti puramente stilistici o a migliorare la formulazione per una comprensione più chiara e immediata.

Con riferimento al principio di cui alla lettera b), il provvedimento - oltre ad armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale - aggiorna il Codice alla luce delle novità introdotte in ambito nazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dal decreto-legge 3/2006 (in particolare definendo le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche), nonché delle novità introdotte a livello internazionale, tra cui la Convenzione sul Brevetto Europeo convenuta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000 – European Patent Convention) e ratificata in Italia con la legge 224/2007. Sono state altresì introdotte modifiche al Codice per armonizzarlo sia all’accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (“Accordo TRIPs”) sia alla Convenzione UPOV in materia di protezione delle varietà vegetali.

In particolare, tra le modifiche con cui si è provveduto all’inserimento nel Codice delle disposizioni in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche previste dal decreto-legge 3/2006, si segnala l’introduzione della nuova Sezione IV-bis “Invenzioni biotecnologiche” (composta dagli articoli da 81-bis a 81-octies), la modifica dell’articolo 162 (deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico), l’introduzione degli articoli 170-bis (adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche) e 170-ter (che definisce il regime sanzionatorio penale da applicare in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche).

Inoltre, tra le norme che danno attuazione al principio di delega da ultimo menzionato, con riferimento alla armonizzazione alla normativa comunitaria, si segnalano le modifiche agli artt. 11 (marchio collettivo), 12 (novità), 13 (capacità distintiva), 21 (limitazioni del diritto di marchio), 61 (certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari), 136 (procedura avanti la Commissione dei ricorsi), 166 (domande di denominazione della nuova varietà) e 180 (sospensione del procedimento di opposizione alla registrazione).

Tra le modifiche volte ad aggiornare e armonizzare il Codice con la normativa internazionale, si segnalano quelle agli artt. 24 (uso del marchio), 45 (oggetto del brevetto per invenzioni), 46 (novità del brevetto per invenzioni), 47 (divulgazioni non opponibili e la priorità interna), 52 (rivendicazioni), 56 (diritti conferiti dal brevetto europeo), 76 (nullità del brevetto), 99 (tutela delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali segrete), 100 (oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale), 139 (effetti della trascrizione), 149 (deposito delle domande di brevetto europeo), 152 (requisiti della domanda internazionale), 158 (divisione della domanda di registrazione di marchio), 161 (unicità dell'invenzione e divisione della domanda), 169 (rivendicazioni di priorità), 179 (estensione all’estero della protezione del marchio ai sensi dell’Accordo di Madrid), 192 (continuazione della procedura presso l’UIBM in caso di mancata osservanza del termine assegnato), 193 (reintegrazione del richiedente o del titolare di un titolo di proprietà industriale che non ha potuto osservare un termine nei confronti dell’UIBM o della Commissione dei ricorsi), nonché l’introduzione dell’art. 33-bis (liceità in materia di disegni o modelli).

Inoltre, con riferimento al principio di cui alla lettera c), il provvedimento introduce strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi a carico dell’operatore, per la procedura di registrazione del brevetto, correggendo evidenti errori nell’armonizzazione della legislazione nazionale con la Convenzione del Brevetto Europeo. Tra le norme semplificatorie, si segnalano le modifiche agli artt. 6 (comunione sul diritto di proprietà industriale), 148 (ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito), 195 (procedura relativa alla domanda di trascrizione), 220 (procedimento disciplinare per i consulenti) e 221 (ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine).

Il principio di delega di cui alla lettera d) è stato attuato sostituendo integralmente l’art. 65 del Codice, in materia di invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Infine, il principio di delega di cui alla lettera e) è stato attuato integrando l’art. 19 del Codice (sul diritto di registrazione).

 

Relazioni e pareri allegati

Il provvedimento è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-normativa (ATN) e dalla relazione AIR (Analisi di impatto della regolamentazione). Inoltre vi è allegato il parere del Consiglio di Stato, mentre manca il parere della Conferenza Unificata (che il Governo si riserva di trasmettere non appena acquisito).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Si ricorda che il Codice della proprietà industriale tutela sia i marchi ed altri segni distintivi dell’impresa sia i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità.

Con riferimento ai disegni e modelli, alle invenzioni, ai modelli di utilità, il provvedimento è riconducibile alla materia “opere dell’ingegno”, che l’art. 117 Cost., al secondo comma, lettera r), attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Con riferimento invece ai marchi ed altri segni distintivi d’impresa, poiché la disciplina del marchio è essenzialmente volta a prevenire ed a reprimere atti di concorrenza sleale, il provvedimento attiene alla materia della tutela della concorrenza spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi del secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost.

Nel complesso, inoltre, la materia della proprietà industriale riguarda anche la materia dell’ordinamento civile, di esclusiva competenza dello Stato ai sensi del secondo comma, lettera l), dell’art. 117 Cost.

Si consideri, inoltre, che alcune disposizioni dello schema introducono sanzioni penali (e per tale profilo attengono all’ordinamento penale, attribuito alla legislazione esclusiva dello Stato dall’art. 117 Cost., secondo comma, lett. l)) o intervengono sul piano processuale (e quindi si riguardano la materia “giurisdizione e norme processuali” spettante alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi della suddetta lett. l)).

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

L’articolo 105 apporta una semplificazione alla procedura relativa alla domanda di trascrizione di cui all’articolo 195 del Codice. Mentre l’attuale formulazione prevede che la domanda sia redatta in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione, la modifica apportata sopprime tale formalità. Si segnala che, con tale modifica, il nuovo testo del Codice non risulta più coordinato con l’articolo 40, comma 1, del D.M. 33/2010 (Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale). Si ricorda inoltre che il parere del Consiglio di Stato in proposito fa presente che la parte soppressa era stata inserita nel Codice a seguito di formale osservazione secondo la quale era necessario prevedere un meccanismo di rilascio al richiedente di una ricevuta con l’annotazione dell’avvenuta trascrizione.

L’articolo 106 modifica l’articolo 196 del Codice, relativo alla procedura di trascrizione. Tuttavia, la nuova formulazione dell’articolo 196 del Codice non appare coordinata con il citato articolo 40 del Regolamento di attuazione, in particolare circa le copie degli atti ovvero dei verbali e sentenze da allegare alla domanda di trascrizione.

L’articolo 117 modifica l’articolo 220 del Codice, relativo al procedimento disciplinare per i consulenti abilitati, prevedendo che sulla ricusazione decida il Direttore Generale dell’UIBM, in luogo della Commissione ricorsi. Si segnala che il Consiglio di Stato nel proprio parere avanza dubbi di legittimità sulla modifica proposta, in quanto viene attribuito al Direttore generale il potere di influire sulla composizione del Consiglio dell’ordine che deve giudicare degli illeciti disciplinari degli iscritti, laddove il Consiglio è configurato come organo autonomo contro i cui atti è solo ammesso ricorso, anche da parte del Direttore generale stesso, alla Commissione ricorsi.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento è destinato a produrre effetti positivi per gli operatori destinatari della disciplina, grazie alle disposizioni volte a semplificare le procedure, a correggere gli errori materiali e a rendere più chiara la formulazione delle norme, nonché ad armonizzare il Codice della proprietà industriale con la normativa comunitaria ed internazionale. Inoltre le amministrazioni locali che intendono registrare un marchio potranno svolgere attività di merchandising e ottenere introiti da destinare al finanziamento delle proprie attività istituzionali. Dovrebbero derivarne effetti vantaggiosi anche per il settore della ricerca, nell’ambito delle università e degli enti pubblici di ricerca, valorizzata dal fatto che tali enti saranno incentivati a promuovere le invenzioni dei propri ricercatori perché acquisiranno il diritto sulle invenzioni medesime; a loro volta i ricercatori-inventori avranno diritto ad un equo compenso e potranno depositare domanda di brevetto a proprio nome qualora l’università o l’ente pubblico di ricerca non vi provvedano entro un certo termine.

 

Formulazione del testo

All’articolo 1, la modifica volta ad eliminare un refuso all’articolo 1 del Codicenon appare corretta, poiché ne risulterebbe l’espressione “del prodotti”.

L’articolo 24 reca modifiche all’articolo 45 del Codice, che definisce l’oggetto del brevetto per invenzioni. La modifica al comma 1, volta ad armonizzare la norma alla Convenzione sul brevetto europeo (CBE 2000) non appare correttamente formulata sul piano formale. Occorrerebbe infatti sostituire solamente la parola “nuove” con le parole “di ogni settore della tecnica, che sono nuove e”.

L’articolo 38 modifica l’articolo 76 del Codice, relativo alla nullità del brevetto. Si osserva che la rubrica dell’articolo 38 richiama erroneamente l’articolo 64 anziché l’articolo 76 del Codice.

L’articolo 41 integra l’articolo 81 del Codice, inserendovi le disposizioni sui certificati complementari originariamente presenti all’articolo 61. Si osserva che al comma 4 dell’articolo 81, come sostituito, la legge del 1991 sul rilascio di un certificato complementare di protezione è erroneamente indicata con il numero 939, anziché 349.

All’articolo 69 che reca una modifica al comma 1 dell’articolo 147 del Codice, in materia di deposito delle domande e delle istanze relative ai diritti di proprietà industriale, il riferimento al Ministro delle attività produttive andrebbe aggiornato e sostituito con quello al Ministro dello sviluppo economico.

L’articolo 71 che modifica il comma 2 dell’articolo 149 del Codice, in materia di deposito delle domande di brevetto europeo, andrebbe formulato più correttamente. In particolare andrebbe previsto di sostituire, all’articolo 149, comma 2, del Codice, le parole “da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni” con le seguenti: “da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell’invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni”.

L’articolo 72 chemodifica il comma 2 dell’articolo 152 del Codice, sui requisiti della domanda internazionale, andrebbe formulato più correttamente. In particolare andrebbe previsto di sostituire, all’articolo 152, comma 2, del Codice, le parole “da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni” con le seguenti: “da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell’invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni”.

All’articolo 89 che modifica l’articolo 175 del Codice, relativo al deposito presso l’UIBM di osservazioni scritte da parte di terzi, poiché viene eliminato il termine per proporre le osservazioni, andrebbe valutata l’opportunità di eliminare le lettere a), b) e c) che fissano le date a partire dalle quali decorrere il termine eliminato.

L’articolo 104 modifica l’articolo 193 del Codice, che disciplina la reintegrazione del richiedente o del titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi. Si segnala che, al comma 5 dell’articolo 193 del Codice, le parole da sopprimere dovrebbero essere “per la rivendicazione del diritto di priorità” e non solamente “per la rivendicazione del diritto”.

All’articolo 108 che modifica l’articolo 198 del Codice, riguardante le procedure di segretazione militare, per un refuso, la nuova versione del comma 4 contiene la parola “stessa” anziché “stesso”.

All’articolo 109 che interviene sull’articolo 200 del Codice, in tema di licenza volontaria sui principi attivi, si osserva che al comma 8 dell’articolo 200 sarebbe più corretto formalmente sostituire le parole “al comma 14” con le seguenti “ai commi 6 e 7”.

All’articolo 112 che integra l’articolo 204 del Codice relativo al titolo di consulente in proprietà industriale, l’integrazione apportata contiene un refuso, e al soggetto “Essi” va sostituito “Esse”, dovendosi coordinare con “Le persone indicate…”.

All’articolo 115 che modifica il comma 1 dell’articolo 209 del Codice relativo al contenuto dell’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati, si segnala, in tema di formulazione del testo, che nel testo modificato l’espressione “il domicilio professionale o i domicili professionali in Italia che può consistere” non risulta corretta sul piano grammaticale.

L’articolo 118 modifica l’articolo 221 del Codice riguardante il ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine. Come osserva il Consiglio di Stato, sostituendo il comma 1 si sopprime anche la previsione preesistente secondo cui il ricorso va esperito davanti alla Commissione dei ricorsi. La norma proposta, dunque, andrebbe aggiunta – e non sostituita – al comma 1 attualmente in vigore. Il Consiglio di Stato, inoltre, esprime dubbi anche sulla locuzione “diritto a ricorrere”.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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