Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Modifiche al codice della proprietà industriale - Schema di D.Lgs. n. 228 (art. 19, co. 15, l. 99/2009) - Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 228/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 208
Data: 12/07/2010
Descrittori:
CODICE E CODIFICAZIONI   TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
L N. 99 DEL 23-LUG-09     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

 

 

Modifiche al codice della
proprietà industriale

Schema di D.Lgs. n. 228

(art. 19, co. 15, L. 99/2009)

Schede di lettura

 

 

 

 

 

n. 208

 

 

 

12 luglio 2010

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574 – *st_attprod@camera.it

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: AP0140.doc


INDICE

 

Schede di lettura

La norma di delega. 3

Modifiche al Codice della proprietà industriale

§      Capo I - Disposizioni generali e principi fondamentali (artt. 1-4 dello schema)5

§      Capo II - Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale (artt. 5-49 dello schema)10

Sezione I – Marchi10

Sezione II - Indicazioni geografiche. 23

Sezione III - Disegni e modelli24

Sezione IV - Invenzioni32

Sezione IV-bis -Invenzioni biotecnologiche. 56

Sezione V - I modelli di utilità. 61

Sezione VI - Topografie dei prodotti a semiconduttori62

Sezione VII - Informazioni segrete. 65

Sezione VIII - Nuove varietà vegetali66

§      Capo III - Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale (artt. 50-68 dello schema)69

Sezione I  - Disposizioni processuali69

Sezione II - Misure contro la pirateria. 96

§      Capo IV - Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure (artt. 69-104 dello Schema)100

Sezione I - Domande in generale. 100

Sezione II - Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi134

Sezione III - Pubblicità. 145

Sezione IV - Termini152

§      Capo V - Procedure speciali (artt. 105-109 dello schema)158

§      Capo VI - Ordinamento professionale (artt. 110–118 dello schema)170

§      Capo VII - Gestione dei servizi e diritti (artt. 119–123 dello schema)182

§      Capo VIII - Disposizioni transitorie e finali (artt. 124-127 dello schema)189

Sezione III - Nuove varietà vegetali189

Sezione IV - Invenzioni190

Sezione V - Domande anteriori191

Ulteriori disposizioni

§      Articolo 128 (Modifiche di enominazione)193

§      Articolo 129 (Norme transitorie)194

§      Articolo 130 (Abrogazioni)195

§      Articolo 131 (Clausola di invarianza degli oneri  finanziari)196

 


Schede di lettura

 


La norma di delega

Lo schema di decreto legislativo in esame, che si compone di 131 articoli, è stato adottato in attuazione della delega di cui all’articolo 19, comma 15, della legge 99/2009.

Si ricorda che il citato articolo 19 apporta modifiche al Codice della proprietà industriale (commi 1-8) e istituisce il Consiglio nazionale anticontraffazione (commi 10-13). Esso inoltre delega il Governo ad adottare disposizioni correttive o integrative del citato Codice (comma 15).

In particolare il menzionato comma 15 delega il Governo ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge 99/2009, disposizioni correttive o integrative, anche con riferimento all’aspetto processuale, del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), secondo le modalità e i princìpi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59[1] e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a)    correggere gli errori materiali e i difetti di coordinamento presenti nel Codice;

b)    armonizzare la normativa con la disciplina comunitaria e internazionale, in particolare con quella intervenuta successivamente all’emanazione dello stesso Codice, e definire le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dall’art. 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3[2];

c)    introdurre strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi;

d)    prevedere che, in caso di invenzioni realizzate da ricercatori universitari o di altre strutture pubbliche di ricerca, l'università o l'amministrazione attui la procedura di brevettazione, acquisendo il relativo diritto sull'invenzione;

e)    riconoscere ai comuni la possibilità di conseguire il riconoscimento di un marchio e utilizzarlo per fini commerciali per identificare con elementi grafici distintivi il patrimonio culturale, storico, architettonico, ambientale del relativo territorio. Lo sfruttamento del marchio a fini commerciali può essere effettuato direttamente dal comune anche attraverso lo svolgimento di attività di merchandising; al riguardo viene precisato che la destinazione dei proventi ottenuti dall’utilizzo del marchio è comunque vincolata al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura dei disavanzi pregressi dell’ente.

 

Nella relazione illustrativa viene evidenziato che, con riferimento al principio di cui alla lettera b), il provvedimento aggiorna il Codice alla luce delle novità introdotte in ambito nazionale in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche dal decreto-legge 3/2006, in particolare definendo le sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni recate in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, nonché delle novità introdotte a livello internazionale, tra cui la Convenzione sul Brevetto Europeo convenuta a Monaco il 29 novembre 2000 (CBE 2000 – European Patent Convention) e ratificata in Italia con la legge 224/2007.

Dal 13 dicembre 2007 è in vigore la Convenzione del Brevetto Europeo EPC 2000 (European Patent Convention) che va a sostituire la vecchia Convenzione sottoscritta a Monaco e risalente al 5 ottobre 1973. EPC 2000 è un trattato multilaterale che, recependo le istanze del mondo dell’impresa, degli inventori e dei ricercatori, incide in maniera sensibile sulla previgente disciplina, inserendo novità di sicuro rilievo con riguardo ad aspetti quali:

-        la procedura di concessione dei brevetti;

-       le regole applicabili alle controversie che coinvolgono queste privative in tutti gli stati contraenti.

L’Italia ha ratificato la Convenzione, in limine, il 6 dicembre 2007.

Sono altresì state introdotte modifiche al Codice per armonizzarlo sia all’accordo sui diritti di proprietà intellettuale relativi al commercio (“Accordo TRIPs”) sia alla Convenzione UPOV in materia di protezione delle varietà vegetali.

Inoltre, con riferimento al principio di cui alla lettera c), il provvedimento introduce strumenti di semplificazione e di riduzione degli adempimenti amministrativi a carico dell’operatore, per la procedura di registrazione del brevetto, correggendo evidenti errori nell’armonizzazione della legislazione nazionale con la convenzione del Brevetto Europeo.


Modifiche al Codice della proprietà industriale

Capo I - Disposizioni generali e principi fondamentali (artt. 1-4 dello schema)

 

Articoli 1 e 2 – Modiche gli articoli 1 e 3 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

1. Diritti di proprietà industriale.

1. Diritti di proprietà industriale.

1. Ai fini del presente codice, l'espres­sione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semicon-duttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

1. Ai fini del presente codice, l'espres­sione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie del prodotti a semicon­duttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali

 

 

3. Trattamento dello straniero.

3. Trattamento dello straniero.

1. Ai cittadini di ciascuno Stato facente parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero della Organizzazione mondiale del commercio ed ai cittadini di Stati non facenti parte delle suddette Convenzioni, ma che siano domiciliati o abbiano uno stabilimento industriale o commerciale effettivo sul territorio di uno Stato facente parte della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, è accordato, per le materie di cui al presente codice, lo stesso trattamento accordato ai cittadini italiani. In materia di nuove varietà vegetali, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di uno Stato facente parte della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali UPOV, testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificato con legge 23 marzo 1998, n. 110. In materia di topografie dei prodotti a seminconduttori, il trattamento accordato ai cittadini italiani è accordato ai cittadini di un altro Stato solo se la protezione accordata da quello Stato ai cittadini italiani è analoga a quella prevista dal presente codice.

1. Identico.

2. Ai cittadini di Stati non facenti parte né della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà indu­striale, né della Organizzazione mondiale del commercio, né, per quanto attiene alle nuove varietà vegetali, della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, è accordato, per le materie di cui al presente codice, il trattamento accordato ai cittadini italiani, se lo Stato al quale il cittadino appartiene accorda ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.

2. identico

3. Tutti i benefici che le convenzioni in­ternazionali sottoscritte e ratificate dall'ita-lia riconoscono allo straniero nel territorio dello Stato, per le materie di cui al pre­sente codice, si intendono automatica­mente estese ai cittadini italiani.

3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali sottoscritte e ratificate dal-l'Italia riconoscono allo straniero nel terri­torio dello Stato, per le materie di cui al presente codice, si intendono automatica­mente estese ai cittadini italiani.

4. Il diritto di ottenere ai sensi delle convenzioni internazionali la registrazione in Italia di un marchio registrato precedentemente all'estero, al quale si fa riferimento nella domanda di registrazione, spetta al titolare del marchio all'estero, o al suo avente causa.

4. Identico.

5. Ai cittadini sono equiparate le persone giuridiche di corrispondente nazionalità.

5. Identico.

 

Gli articoli 1 e 2 sono volti ad eliminare dei refusi nel testo rispettivamente degli articoli 1 e 3 del Codice.

Si ricorda che l’articolo 1 del Codice dispone che, ai fini del medesimo Codice, l'espressione proprietà industriale comprende marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali.

Si osserva che la modifica all’articolo 1 non appare corretta, poiché ne risulterebbe l’espressione “del prodotti”.

 

Articolo 3 – Modiche all’articolo 5 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

5. Esaurimento.

5. Esaurimento.

1. Le facoltà esclusive attribuite dal presente codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

1. Identico

2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica, con riferi­mento al marchio, quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

2. Questa limitazione dei poteri del titolare tuttavia non si applica quando sussistano motivi legittimi perché il titolare stesso si opponga all'ulteriore commercia­lizzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.

3. Le facoltà esclusive attribuite al costitutore di una varietà protetta e delle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata, al costitutore delle varietà che non si distinguono nettamente dalla va­rietà protetta e al costitutore delle varie-tà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta, non si estendono:

3. Le facoltà esclusive attribuite dalla privativa su una varietà protetta, sulle varietà essenzialmente derivate dalla varietà protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà essenzialmente derivata, sulle varietà che non si distin-guono nettamente dalla varietà protetta e sulle varietà la cui produzione necessita del ripetuto impiego della varietà protetta, non si estendono agli atti riguardanti:

a) al materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, quale che ne sia la forma;

a) identica;

b) al prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse;

c) a qualsiasi prodotto fabbricato direttamente a partire dal prodotto della raccolta e,

d) ad ogni altro materiale derivato da quelli indicati che siano stati venduti o commercializzati dallo stesso costitutore o con il suo consenso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione o moltiplicazione della varietà protetta oppure un'esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo.

b) il prodotto della raccolta, comprese piante intere e parti di esse quando tale materiale o prodotto sia stato ceduto o commercializzato dallo stesso costitutore o con il suo con­senso nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo, a meno che si tratti di atti che implicano una nuova riproduzione. o moltiplicazione della varietà protetta oppure un'esportazione del materiale della varietà stessa che consenta di riprodurla in uno Stato che non protegge la varietà del genere o della specie vegetale a cui appartiene, salvo che il materiale esportato sia destinato al consumo finale.

 

L’articolo 3 reca modifiche all’articolo 5 del Codice, in materia di principio di esaurimento.

Ai sensi del comma 1 del citato articolo 5, che enuncia tale principio, le facoltà esclusive attribuite dal Codice al titolare di un diritto di proprietà industriale si esauriscono una volta che i prodotti protetti da un diritto di proprietà industriale siano stati messi in commercio dal titolare o con il suo consenso nel territorio dello Stato o nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea o dello Spazio economico europeo.

In primo luogo si modifica il comma 2 del citato articolo 5, al fine di fissare la regola generale valida per tutti i diritti di proprietà industriale – mentre attualmente tale regola vale solo per il marchio – per cui l’esaurimento non si verifica qualora sussistano motivi legittimi perché il titolare del diritto si opponga alla ulteriore commercializzazione dei prodotti.

Inoltre si sostituisce il comma 3 dello stesso articolo 5, in materia di novità vegetali, in modo da rendere il testo più chiaro e conforme alle norme degli articoli 13 e 16 del regolamento 2100/94/CE sulla protezione comunitaria delle novità vegetali.

 

 

Articolo 4 – Modiche all’articolo 6 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

6. Comunione.

6. Comunione.

1. Se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.

1. Identico.

 

1-bis. In caso di diritto appartenente a più soggetti, la presentazione della domanda di brevetto o di registrazione, la prosecuzione del procedimento di brevettazione o registrazione la pre­sentazione della domanda di rinnovo, ove prevista, il pagamento dei diritti di mantenimento in vita, la presentazione della traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni di una domanda di brevetto europeo o del testo del brevetto europeo concesso o mantenu­to in forma modificata o limitata e gli altri procedimenti di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi possono essere effettuati da ciascuno di tali soggetti nell'interesse di tutti

 

L’articolo 4 modifica l’articolo 6 del Codice, ai sensi del quale se un diritto di proprietà industriale appartiene a più soggetti, le facoltà relative sono regolate, salvo convenzioni in contrario, dalle disposizioni del codice civile relative alla comunione in quanto compatibili.

Con l’aggiunta di un nuovo comma al citato articolo 6, si stabilisce che in caso di contitolarità del diritto, ciascun soggetto può presentare la domanda di brevetto o di registrazione e compiere gli adempimenti amministrativi successivi, nell’interesse anche degli altri titolari. Con tale norma semplificatoria si intende ovviare ai problemi derivanti dall’irreperibilità o dalla mancanza di interesse di uno degli aventi diritto.


 

Capo II - Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale (artt. 5-49 dello schema)

Sezione I – Marchi

Articolo 5 – Modifiche all’articolo 8 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

8. Ritratti di persone, nomi e segni notori.

8. Ritratti di persone, nomi e segni notori.

1. I ritratti di persone non possono essere registrati come marchi senza il consenso delle medesime e, dopo la loro morte, senza il consenso del coniuge e dei figli; in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, e, in mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado incluso.

1. Identico.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta.

2. I nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi, purché il loro uso non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha diritto di portare tali nomi. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha tuttavia la facoltà di subordinare la registrazione al consenso stabilito al comma 1. In ogni caso, la registrazione non impedirà a chi abbia diritto al nome di farne uso nella ditta da lui prescelta sussistendo i presupposti di cui all’articolo 21, comma 1.

3. Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

3. Se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo dall'avente diritto, o con il consenso di questi, o dei soggetti di cui al comma 1: i nomi di persona, i segni usati in campo artistico, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manifestazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici di questi.

 

 

 

L’articolo 5 modifica l’articolo 8 del Codice, relativo alla registrazione di ritratti di persone, nomi altrui e segni notori. In primo luogo viene modificato il comma 2, disponendo che limitazioni al diritto di marchio, connessi al fatto che il marchio è costituito dal nome altrui, sono sempre riconducibili ai presupposti di cui all’articolo 21 (limitazioni del diritto di marchio) del Codice. Viene inoltre modificato il comma 3, al fine di riservare agli aventi diritto dei nomi o segni notori non soltanto la registrazione come marchio ma anche l’uso come marchio.

 

 

 

Articolo 6 – Modifiche all’articolo 10 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

10. Stemmi.

10. Stemmi.

1. Gli stemmi e gli altri segni consi­derati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi e alle condi­zioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emble­mi e stemmi che rivestano un interesse pubblico non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa, a meno che l'autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione.

1. Identico.

2. Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione politica o di alto valore simbolico, o conte­nente elementi araldici, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, prima della registrazione, invia l'esemplare del mar­chio e quant’altro possa occorrere alle amministrazioni pubbliche interessate, o competenti, per sentirne l'avviso, in conformità a quanto è disposto nel comma 4.

2. Identico.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dub­bio che il marchio possa essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha la facoltà di provvedere ai termini del comma 2 in ogni caso in cui sussista dub­bio che il marchio possa essere contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.

4. Se l'amministrazione interessata, o competente, di cui ai commi 2 e 3, esprime avviso contrario alla registrazione del marchio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi respinge la domanda

4. Identico.

 

 

L’articolo 6 integra l’articolo 10 del Codice, in materia di registrazione di stemmi ed altri segni, in modo da introdurre la previsione della contrarietà alla legge al comma 3, che già prevede la contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume, quali criteri di cui l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) deve tener conto nella valutazione del segno scelto come marchio.

 

 

 

Articolo 7 – Modifiche all’articolo 11 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

11. Marchio collettivo.

11. Marchio collettivo.

1. I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

1. Identico.

2. I regolamenti concernenti l'uso dei marchi collettivi, i controlli e le relative sanzioni devono essere allegati alla domanda di registrazione; le modificazioni regolamentari devono essere comunicate a cura dei titolari all'Ufficio italiano brevetti e marchi per essere incluse tra i documenti allegati alla domanda.

2. Identico.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri registrati nel Paese di origine.

3. Identico.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai princìpi della correttezza professionale e quindi limitato alla funzione di indicazione di provenienza.

4. In deroga all'articolo 13, comma 1, un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tal caso, peraltro, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può rifiutare, con provvedimento motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possano creare situazioni di ingiustificato privilegio o comunque recare pregiudizio allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni pubbliche, categorie e organi interessati o competenti. L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l'uso nel commercio del nome stesso, purché quest'uso sia conforme ai princìpi della correttezza professionale.

5. I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni del presente codice in quanto non contrastino con la natura di essi.

5. Identico.

 

L’articolo 7 modifica l’articolo 11 del Codice, in materia di marchio collettivo, in modo da armonizzarlo con la disciplina comunitaria. Difatti, l’articolo 6 della direttiva 89/104/CEE, nell’indicare le limitazioni degli effetti del marchio d’impresa, stabilisce che i limiti al diritto di esclusiva siano possibili unicamente in funzione del fatto che “l’uso sia conforme agli usi consueti di lealtà in campo industriale e commerciale” e cioè sia conforme a quella che nell’ordinamento italiano, all’articolo 2598 c.c., viene definita “correttezza professionale”. Per tali motivi è stata soppressa la fissazione di un limite ulteriore alla utilizzabilità del marchio collettivo da parte di terzi per fini commerciali, stabilendo semplicemente che l’uso deve essere conforme ai principi della correttezza professionale.

 

 

 

Articolo 8 – Modifiche all’articolo 12 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

12. Novità.

12. Novità.

1. Non sono nuovi, ai sensi dell'articolo 7, i segni che alla data del deposito della domanda:

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda:

a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

soppressa [v. lett. a) dell’art. 13, co. 1];

b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, testo riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

a) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità, ma il terzo preutente ha diritto di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità, nei limiti della diffusione locale, nonostante la registrazione del marchio stesso. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale, adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o dei suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

b) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri; se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o. servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da patte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici;

c) identica;

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni o dell'identità o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

d) identica;

f) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi anche non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

e) identica;

g) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi per la proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera g);

f) siano Identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 6-bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, per prodotti o servizi anche non affini, quando ricorrono le condizioni di cui alla lettera e).

h) nei casi di cui alle lettere d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell'articolo 26 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.

2. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e), non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi dell' articolo 24 al momento della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità.

2. Ai fini previsti al comma 1, lettere d), e) e f), le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

3. Ai fini previsti al comma 1, lettere c), d) ed e), le domande anteriori sono assimilate ai: marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.

 

L’articolo 8 modifica l’articolo 12 del Codice, escludendo i “segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio” dall’elenco dei segni non registrabili come marchio per difetto di novità, in modo da armonizzare la norma in questione con la previsione di cui all’art. 3, lett. d), della direttiva 89/104/CEE, che esclude dalla registrazione i segni di questo tipo solamente per mancanza di capacità distintiva e non per difetto del requisito di novità.

 

 

 

Articolo 9 – Modifiche all’articolo 13 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

13. Capacità distintiva.

13. Capacità distintiva.

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni privi di carattere distintivo e in particolare:

a) quelli che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, La quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio.

2. In deroga al comma 1 e all'articolo 12, comma 1, lettera a), possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

2. In deroga al comma 1, possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.

3. Il marchio non può essere dichiarato o considerato nullo se prima della proposizione della domanda o dell'eccezione di nullità, il segno che ne forma oggetto, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.

3. Identico.

4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o comunque servizio o abbia perduto la sua capacità distintiva.

4. Il marchio decade se, per il fatto dell'attività o dell'inattività del suo titolare, sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o servizio abbia comunque perduto la sua capacità distintiva.

 

La modifica introdotta dall’articolo 9 dello schema al comma 1 dell’articolo 13 del Codice consegue a quella da ultimo considerata, poiché si è inserita nello stesso articolo, relativo ai casi di esclusione dalla registrazione per mancanza di capacità distintiva, la fattispecie dei “segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio”. La modifica al comma 2 è di mero coordinamento, mentre quella al comma 3 corregge un errore materiale del testo.

 

 

 

Articolo 10 – Modifiche all’articolo 14 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

14. Liceità.

14. Liceità e diritti di terzi

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa:

Identico.

a) i segni contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

 

b) i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;

 

c) i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.

 

2. Il marchio d'impresa decade:

 

a) se sia divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa di modo e del contesto in cui viene utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è registrato;

 

b) se sia divenuto contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume;

 

c) per omissione da parte del titolare dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso del marchio collettivo.

 

 

L’articolo 10 corregge la rubrica dell’articolo 14 del Codice che precedentemente si riferiva solamente alla “liceità” come impedimento alla registrazione del marchio d’impresa, mentre l’impedimento alla registrazione dei “segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi” (fattispecie di cui alla lettera c) del comma 1) non è riferibile alla illiceità intrinseca del segno, bensì al fatto che il segno verrebbe registrato in violazione di diritti altrui.

 

 

 

Articolo 11 – Modifiche all’articolo 19 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

19. Diritto alla registrazione.

19. Diritto alla registrazione.

1. Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

1. Identico.

2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede.

2. Identico.

3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio.

3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.

 

L’articolo 11 integra l’articolo 19 del Codice, in attuazione del principio di cui alla lettera e) della norma di delega (art. 19, comma 15, legge 99/2009). In particolare si prevede che le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio, e che, in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licenze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell'ente.

 

 

 

Articolo 12 – Modifiche all’articolo 21 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

21. Limitazioni del diritto di marchio.

21. Limitazioni del diritto di marchio

1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica:

1. I diritti di marchio d'impresa registrato non permettono al titolare di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica, purché l'uso sia conforme ai principi della correttezza professionale:

a) del loro nome e indirizzo;

a) identica;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza geografica, all'epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto o del servizio;

b) identica;

c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio, purché l'uso sia conforme ai princìpi della correttezza professionale.

c) del marchio d'impresa se esso è necessario per indicare la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

2. Non è consentito usare il marchio in modo contrario alla legge, né, in specie, in modo da ingenerare un rischio di confusione sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese, prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene utilizzato, o da ledere un altrui diritto di autore, di proprietà industriale, o altro diritto esclusivo di terzi.

2. Identico.

3. È vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità dell'uso del marchio.

3. Identico.

 

L’articolo 12 corregge l’articolo 21 del Codice, armonizzandolo all’art. 6 della direttiva 89/104/CCE. In particolare, si provvede a richiamare l’uso conforme ai principi della correttezza professionale con riferimento a tutte le ipotesi di legittimo uso da parte dei terzi del marchio d’impresa registrato e non solamente alla ipotesi di cui alla lettera c) (come erroneamente fa il testo vigente).

 

 

 

Articolo 13 – Modifiche all’articolo 22 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

22. Unitarietà dei segni distintivi.

22. Unitarietà dei segni distintivi.

1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

1. È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo un segno uguale o simile all'altrui marchio se, a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio aziendale di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 si estende all'adozione come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio di un sito usato nell’attività economica o altro segno distintivo di un segno uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini, che goda nello Stato di rinomanza se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

 

L’articolo 13 modifica l’articolo 22 del Codice per un motivo di correzione lessicale poiché, nel distinguere i nomi a dominio rientranti nella disciplina della proprietà intellettuale da quelli totalmente estranei a tale disciplina perché usati come segno di identificazione personale o, comunque, in ambiti diversi dallo svolgimento dell’attività economica, anziché parlare di “nome a dominio aziendale” è parso preferibile parlare di “nome a dominio di un sito usato nell’attività economica”. Inoltre si è effettuata un’altra precisazione nel testo, aggiungendo che l’uso di un segno confondibile è vietato non solamente quando si tratti di uso in funzione di ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio ma anche quando si tratti di uso in funzione di qualsiasi altro segno distintivo.

 

 

 


Articolo 14 – Modifiche all’articolo 24 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

24. Uso del marchio.

24. Uso del marchio.

1. A pena di decadenza il marchio deve formare oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato, entro cinque anni dalla registrazione, e tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.

1. Identico.

 

1-bis. Nel caso di un marchio internazionale designante l'Italia e registrato ai sensi dell'accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, o del relativo protocollo del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, il termine indicato al comma 1 decorre dalla data in cui scade il termine per l'Ufficio italiano brevetti e marchi per formulare il rifiuto provvisorio di cui all'articolo 171 o, qualora la registrazione sia stata oggetto di rifiuto provvisorio, dalla data in cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi conferma la tutela in Italia della registrazione internazionale in modo definitivo.

2. Ai fini di cui al presente articolo sono equiparati all'uso del marchio l'uso dello stesso in forma modificata che non ne alteri il carattere distintivo, nonché l'apposizione nello Stato del marchio sui prodotti o sulle loro confezioni ai fini dell'esportazione di essi.

2. Identico.

3. Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il deposito o con l'uso, la decadenza non può essere fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso e la proposizione della domanda o dell'eccezione di decadenza sia iniziato o ripreso l'uso effettivo del marchio. Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l'inizio o per la ripresa dell'uso del marchio solo dopo aver saputo che sta per essere proposta la domanda o eccezione di decadenza, tale inizio o ripresa non vengono presi in considerazione se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione della domanda o eccezione di decadenza; tale periodo assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza del quinquennio di mancato uso.

3. Identico.

4. Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se il titolare del marchio non utilizzato sia titolare, in pari tempo, di altro o altri marchi simili tuttora in vigore di almeno uno dei quali faccia effettiva utilizzazione per contraddistin­guere gli stessi prodotti o servizi.

4. Identico.

 

L’articolo 14 modifica l’articolo 24 del Codice, con l’aggiunta di un comma 1-bis, per adeguare la norma di cui al comma 1 relativa al termine di decadenza al diverso meccanismo di registrazione previsto per i marchi internazionali, in modo da evitare che per questi ultimi i cinque anni decorrano dalla presentazione della domanda, determinando una evidente disparità di trattamento.

 

Sezione II - Indicazioni geografiche

Articolo 15 – Modifiche all’articolo 30 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

30. Tutela.

30. Tutela.

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica.

2. La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

2. Identico.

 

L’articolo 15 integra l’articolo 30 del Codice con riferimento alla definizione delle finalità della tutela riconosciuta alle indicazioni alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine. Questi segni, infatti, non devono essere protetti solamente qualora il loro uso sia idoneo ad ingannare il pubblico, ma anche quando il loro uso comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta. Infatti, la protezione non riguarda soltanto l’inganno sulla provenienza del prodotto, ma anche le ipotesi in cui il collegamento alla reputazione della denominazione protetta possa considerarsi indebito, potendo essere tale anche se il prodotto provenga effettivamente dal luogo al quale si riferisce la indicazione geografica o la denominazione di origine.

 

Sezione III - Disegni e modelli

Articolo 16 – Modifiche all’articolo 32 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

32. La novità.

32. Novità.

1. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione, ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. I disegni o modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

1. Identico.

 

L’articolo 16 reca una correzione meramente stilistica nella rubrica dell’articolo 32 del Codice.

 

 

 

Articolo 17 – Inserimento nel Codice dell’articolo 33-bis

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

 

33-bis. Liceità.

 

1. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa.

 

2. Non può costituire oggetto di registrazione il disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

 

L’articolo 17 aggiunge il nuovo articolo 33-bis relativo alla liceità in materia di disegni o modelli. Tale integrazione, come precisato dalla relazione, rimedia ad una dimenticanza nella redazione del Codice, che non aveva previsto tra gli impedimenti alla registrazione dei disegni e modelli, la contrarietà all’ordine pubblico o al buon costume o ad uno degli di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato). L’integrazione consente altresì all’UIBM di effettuare un esame completo delle domande di registrazione dei disegni e modelli da effettuare ai sensi dell’articolo 170 del Codice.

 

 

Articolo 18 – Modifiche all’articolo 34 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

34. Divulgazione.

34. Divulgazione.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile al pubblico per effetto di registrazione o in altro modo, ovvero se è stato esposto, messo in commercio o altrimenti reso pubblico, a meno che tali eventi non potessero ragionevolmente essere conosciuti dagli ambienti specializzati del settore interessato, operanti nella Comunità, nel corso della normale attività commerciale, prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima.

1. Identico.

2. Il disegno o modello non si considera reso accessibile al pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

2. Identico.

3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, non si considera reso accessibile al pubblico il disegno o modello divulgato dall'autore o dal suo avente causa oppure da un qualsiasi terzo in virtù di informazioni o di atti compiuti dall'autore o dal suo avente causa nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

3. Identico.

4. Non costituisce altresì divulgazione, ai fini dell'applicazione degli articoli 32 e 33, il fatto che il disegno o modello sia stato reso accessibile al pubblico nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda o la data di priorità, se ciò risulti, direttamente o indirettamente, da un abuso commesso nei confronti dell'autore o del suo avente causa.

4. Identico.

5. Non è presa altresì in considera­zione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

Soppresso.

 

L’articolo 18 provvede a sopprimere il comma 5 dell’articolo 34 del Codice. In tal modo viene eliminata una contraddizione presente nel testo dell’articolo 34, poiché mentre il comma 5 dispone che non venga presa in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, il comma 1 dello stesso articolo dispone che il disegno o modello si considera divulgato se è stato reso accessibile per effetto di esposizione.

 

 

Articoli 19-22 – Modifiche agli articoli 36, 39, 42 e 43 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

36. Funzione tecnica.

36. Funzione tecnica.

1. Non possono costituire oggetto di registrazione come disegni o modelli quelle caratteristiche dell'aspetto del prodotto che sono determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto stesso.

 

2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria finzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

2. Non possono formare oggetto di registrazione per disegno o modello le caratteristiche dell'aspetto del prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per potere consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o al quale è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere incorporato in esso oppure intorno o a contatto con esso, in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione. Tuttavia possono costituire oggetto di registrazione i disegni o modelli che possiedono i requisiti della novità e del carattere individuale quando hanno lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili in un sistema modulare.

 

 

39. Registrazione multipla.

39. Registrazione multipla.

1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per piu disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

1. Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione per più disegni e modelli, purché destinati ad essere attuati o incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei disegni e modelli, formata ai sensi delle disposizioni di cui all'Accordo di Locarno dell'8 ottobre 1968, e successive modificazioni, ratificato con legge 22 maggio 1974, n. 348.

2. Salvo il disposto del comma 1 e dell'articolo 40, non è ammessa la domanda concernente più registrazioni ovvero una sola registrazione per più disegni e modelli. Se la domanda non è ammissibile l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda alla parte ammissibile, con facoltà di presentare, per i rimanenti disegni e modelli, altrettante domande che avranno effetto dalla data della prima domanda.

2. Identico.

3. La registrazione concernente più modelli o disegni può essere limitata su istanza del titolare ad uno o più di essi.

3. Identico.

4. La domanda o la registrazione concernente un disegno o modello che non presenta i requisiti di validità, su istanza del titolare, può essere mantenuta in forma modificata, se l'Ufficio italiano brevetti e marchi verifica che in tale forma il disegno o modello conserva la sua identità. La modificazione può risultare altresì da parziale rinuncia da parte del titolare o dalla annotazione sull'attestato di registrazione di una sentenza che dichiari la parziale nullità della registrazione stessa.

4. Identico.

 

 

42. Le limitazioni del diritto su disegno o modello.

42. Limitazioni del diritto su disegno o modello.

1. I diritti conferiti dalla registrazione del disegno o modello non si estendono:

Identico.

a) agli atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;

 

b) agli atti compiuti a fini di sperimentazione;

 

c) agli atti di riproduzione necessari per le citazioni o per fini didattici, purché siano compatibili con i princìpi della correttezza professionale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e sia indicata la fonte.

 

2. I diritti esclusivi conferiti dalla registrazione del disegno o modello non sono esercitabili riguardo:

 

a) all'arredo e alle installazioni dei mezzi di locomozione navale e aerea immatricolati in altri Paesi che entrano temporaneamente nel territorio dello Stato;

 

b) all'importazione nello Stato di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto di cui alla lettera a);

 

c) all'esecuzione delle riparazioni sui mezzi di trasporto predetti.

 

 

 

43. Nullità.

43. Nullità.

1. La registrazione è nulla:

1. Identico.

a) se il disegno o modello non è registrabile ai sensi degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36;

 

b) se il disegno o modello è contrario all'ordine pubblico o al buon costume; il disegno o modello non può essere considerato contrario all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietato da una disposizione di legge o amministrativa;

 

c) se il titolare della registrazione non aveva diritto di ottenerla e l'autore non si sia avvalso delle facoltà accordategli dall'articolo 118;

 

d) se il disegno o modello è in conflitto con un disegno o modello precedente che sia stato reso noto dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, ma il cui diritto esclusivo decorre da una data precedente per effetto di registrazione comunitaria, nazionale o internazionale ovvero per effetto della relativa domanda;

 

e) se il disegno o modello è tale che il suo uso costituirebbe violazione di un segno distintivo ovvero di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore;

 

f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato.

 

2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), può essere promossa unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.

2. La nullità della registrazione del disegno o modello che forma oggetto di diritti anteriori ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), può essere g unicamente dal titolare di tali diritti o dai suoi aventi causa.

3. La nullità della registrazione del disegno o modello che costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione industriale ovvero di segni, emblemi e stemmi che rivestono un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere fatta valere unicamente dall'interessato alla utilizzazione.

3. Identico.

 

Gli articoli 19, 20 e 22 correggono refusi rispettivamente agli articoli 36, 39 e 43 del Codice, mentre l’articolo 21 reca una correzione meramente stilistica nella rubrica dell’articolo 42 del Codice.

 

 

Articolo 23 – Modifiche all’articolo 44 del Codice

 

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D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

44. Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore.

44. Durata del diritto di utilizzazione economica per diritto d'autore.

1. I diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori.

1. Identico.

2. Il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con cadenza periodica, all'Ufficio italiano brevetti e marchi i dati relativi alle opere depositate ai sensi dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento al titolo, alla descrizione dell'oggetto ed all'autore, al nome, al domicilio del titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad ogni altra annotazione o trascrizione.

Soppresso.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi annota i dati di cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'articolo 189 del presente codice.

Soppresso.

 

L’articolo 23 sopprime i commi 2 e 3 all’articolo 44 del Codice.

Si ricorda che il citato comma 2 dispone che il Ministero per i beni e le attività culturali comunica, con cadenza periodica, all'UIBM i dati relativi alle opere depositate ai sensi dell'articolo 103 della legge 633/1941 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), con riferimento al titolo, alla descrizione dell'oggetto ed all'autore, al nome, al domicilio del titolare dei diritti, alla data della pubblicazione, nonché ad ogni altra annotazione o trascrizione.

Il comma 3 dispone quindi che l'UIBM annota i dati di cui al comma 2 nel Bollettino ufficiale, pubblicato ai sensi dell'articolo 189 del Codice.

 

Sezione IV - Invenzioni

Articolo 24 – Modifiche all’articolo 45 del Codice

 

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D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

45. Oggetto del brevetto.

45. Oggetto del brevetto.

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

1. Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale

2. Non sono considerate come invenzioni ai sensi del comma 1 in particolare:

2. Identico.

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

 

b) i piani, i princìpi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciale ed i programmi di elaboratore;

 

c) le presentazioni di informazioni.

 

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, princìpi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

3. Le disposizioni del comma 2 escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, piani, princìpi, metodi, programmi e presentazioni di informazioni considerati in quanto tali.

4. Non sono considerati come invenzioni ai sensi del comma 1 i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati.

4. Non possono costituire oggetto di brevetto:

a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale;

b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzial-mente biologici di produzione di ani­mali o vegetali, comprese le nuove va­rietà vegetali rispetto alle quali l'inven­zione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vege­tale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.

5. Non possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse. Questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

5. La disposizione del comma 4 non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti, nonché ai prodotti, in particolare alle sostanze o composizioni, per l'uso di uno dei metodi nominati.

 

5-bis. Non possono costituire og-getto di brevetto le invenzioni biotecnologiche di cui all'articolo 81-quinquies.

 

L’articolo 24 reca modifiche all’articolo 45 del Codice, che definisce l’oggetto del brevetto per invenzioni.

In primo luogo, al comma 1 viene modificato il comma 1 dell’articolo 45 per armonizzare la norma alla Convenzione sul brevetto europeo, modificata nel 2000 e ratificata con legge 224/2007.

Si osserva tuttavia che la modifica non è correttamente formulata sul piano formale. Occorrerebbe infatti sostituire solamente la parola “nuove” con le parole “di ogni settore della tecnica, che sono nuove e”.

Inoltre, il comma 2 corregge un refuso al comma 3 dell’articolo 45.

Invece il comma 3, recependo la disposizione precettiva di cui all’articolo 53, lettera b), della citata Convenzione sul brevetto europeo, sostituisce i commi 4 e 5 dell’articolo 45 al fine di chiarire che la brevettazione dei metodi di trattamento chirurgico e diagnostico del corpo umano o animale, nonché delle varietà vegetali e delle razze animali e dei procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse costituiscono eccezioni alla brevettabilità.

Infine il comma 4 aggiunge all’articolo 45 del Codice il nuovo comma 5-bis che stabilisce che non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni biotecologiche di cui all'articolo 81-quinquies del Codice.

 

 

Articolo 25 – Modifiche all’articolo 46 del Codice

 

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46. La novità.

46. Novità.

1. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

1. Identico.

2. Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

2. Identico.

3. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti e aventi effetto per l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

3. È pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto italiane o di domande di brevetto europeo designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma 2 e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi..

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione.

4. Identico.

 

L’articolo 25 reca modifiche all’articolo 46 del Codice, che definisce il requisito della novità del brevetto per invenzioni.

In particolare, il comma 1 reca una correzione puramente stilistica alla rubrica dell’articolo 46.

Il comma 2 modifica il comma 3 dell’articolo 46 al fine di chiarire la rilevanza che, agli effetti del requisito della novità, hanno le domande di brevetto non pubblicate al momento del deposito della successiva domanda, a condizione che siano successivamente pubblicate, indipendentemente dalle successive vicende della stessa domanda. In particolare la modifica è volta a chiarire, per le domande internazionali, che esse assumono valore ed effetto in Italia solamente quando diventano domande di brevetto europeo a tutti gli effetti (denominate Euro-PCT, nella Convenzione sul brevetto europeo).

 

 


Articolo 26 – Modifiche all’articolo 47 del Codice

 

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47. Divulgazioni non opponibili.

47. Divulgazioni non opponibili e priorità interna.

1. Per l'applicazione dell'articolo 46, una divulgazione dell'invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono la data di deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

1. Identico.

2. Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni.

2. Identico.

3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

3. Per le invenzioni per le quali si è rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, lo stato della  tecnica rilevante ai sensi degli articoli 46 e 48 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

3-bis. Per i brevetti di invenzione e per i modelli di utilità, il deposito nazionale in Italia dà luogo al diritto di priorità anche rispetto a una successiva domanda nazionale depositata in Italia, in relazione a elementi già contenuti nella domanda di cui si rivendica la priorità.

3-bis. Identico.

 

L’articolo 26 reca modifiche all’articolo 47 del Codice, che disciplina le divulgazioni non opponibili e la priorità interna.

In particolare, il comma 1 modifica la rubrica dell’articolo 47 del Codice in modo da tener conto del comma 3-bis aggiunto allo stesso articolo 47 dalla legge 99/2009, con il quale è stato introdotto l’istituto della priorità interna.

Invece il comma 2 modifica il comma 3 dell’articolo 47, relativo alle divulgazioni non opponibili, correggendo un errore nell’armonizzazione della normativa nazionale con la Convenzione sul brevetto europeo.

 

 

 

Articolo 27 – Modifiche all’articolo 51 del Codice

 

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51. Sufficiente descrizione.

51. Sufficiente descrizione.

1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.

1. Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni necessari alla sua intelligenza.

2. L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

2. Identico.

3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel regolamento.

3. Se un'invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste dall’articolo 162.

 

L’articolo 27 reca modifiche all’articolo 51 del Codice, inserendo al comma 1 dello stesso articolo 51 le rivendicazioni come parte essenziale della domanda di concessione del brevetto.

Inoltre, viene modificato il comma 3 dell’articolo 51, rinviando all’articolo 162 del Codice che disciplina le modalità con le quali descrivere un procedimento microbiologico ai fini della concessione del brevetto.

 

 

Articolo 28 – Modifiche all’articolo 52 del Codice

 

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D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

52. Rivendicazioni.

52. Rivendicazioni.

1. La descrizione deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

2. I limiti della protezione sono determinati dal tenore delle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

2. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.

3. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un'equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

3. Identico.

 

3-bis. Per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.

 

L’articolo 28 reca modifiche all’articolo 52 del Codice, in materia di rivendicazioni.

In particolare il comma 1 sostituisce il comma 1 dell’articolo 52 al fine di meglio coordinarlo con l’articolo 160, comma 4, del Codice, a sua volta novellato dall’articolo 79 del provvedimento in esame.

Il comma 2 modifica il comma 2 dell’articolo 52 a fini puramente stilistici.

Il comma 3 introduce il nuovo comma 3-bis all’articolo 52 per armonizzare la disposizione con la Convenzione sul brevetto europeo, prevedendo che per determinare l'ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni.

 

 

 

Articolo 29 – Modifiche all’articolo 53 del Codice

 

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53. Effetti della brevettazione.

53. Effetti della brevettazione.

1. I diritti esclusivi considerati da questo codice sono conferiti con la concessione del brevetto.

1. Identico.

2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

2. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico.

3. Decorso il termine di diciotto mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo novanta giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio italiano brevetti e marchi pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati.

3. Identico.

4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

4. Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto per invenzione industriale decorrono dalla data di tale notifica.

 

L’articolo 29 reca modifiche ai commi 2 e 4 dell’articolo 53 del Codice, aggiungendo il riferimento alle rivendicazioni, considerate separatamente dalla descrizione. Tale riferimento è conseguente alla nuova formulazione dell’articolo 51 del Codice (cfr. supra).

 

 

Articoli 30 e 31 – Modifiche agli articoli 54 e 55 del Codice

 

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54. Effetti della domanda di brevetto europeo.

54. Effetti della domanda di brevetto europeo.

1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.

1. La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Salvo per quanto disposto dall’articolo 46, comma 3, gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata.

 

 

55. Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia.

55. Effetti della designazione o dell'elezione dell'Italia.

1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso.

1. La domanda internazionale depositata ai sensi del Trattato di cooperazione in materia di brevetti, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e contenente la designazione o l'elezione dell'Italia, equivale ad una domanda di brevetto europeo nella quale sia stata designata l'Italia e ne produce gli effetti ai sensi e alle condizioni previste per le domande Euro-PCT dalla Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260 e delle norme di attuazione dello stesso.

 

Gli articoli 30 e 31 introducono agli articoli 54 e 55 del Codice modifiche necessarie per raccordarlo con la modifica prevista all’articolo 46, comma 3, del Codice (cfr. supra).

 

 

 

Articolo 32 – Modifiche all’articolo 56 del Codice

 

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56. Diritti conferiti dal brevetto europeo.

56. Diritti conferiti dal brevetto europeo.

1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora a seguito della procedura di opposizione esso sia mantenuto in forma modificata, i limiti della protezione stabiliti con la concessione e mantenuti sono confermati a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione.

1. Il brevetto europeo rilasciato per l'Italia conferisce gli stessi diritti ed è sottoposto allo stesso regime dei brevetti italiani a decorrere dalla data in cui è pubblicata nel Bollettino europeo dei brevetti la menzione della concessione del brevetto. Qualora il brevetto sia soggetto a procedura di opposizione ovvero di limitazione, l'ambito della protezione stabilito con la concessione o con la decisione di mantenimento in forma modificata o con la decisione di limitazione è confermato a decorrere dalla data in cui è pubblicata la menzione della decisione concernente l'opposizione o la limitazione.

2. Le contraffazioni sono valutate in conformità alla legislazione italiana in materia.

2. Identico.

3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione.

3. Il titolare deve fornire all'Ufficio italiano brevetti e marchi una traduzione in lingua italiana del testo del brevetto concesso dall'Ufficio europeo nonché del testo del brevetto mantenuto in forma modificata a seguito della procedura di opposizione o limitato a seguito della procedura di limitazione..

4. La traduzione, dichiarata perfettamente conforme al testo originale dal titolare del brevetto ovvero dal suo mandatario, deve essere depositata entro tre mesi dalla data di ciascuna delle pubblicazioni di cui al comma 1.

4. Identico.

5. In caso di inosservanza alle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, il brevetto europeo è considerato, fin dall'origine, senza effetto in Italia.

5. Identico.

 

L’articolo 32 reca modifiche all’articolo 56 del Codice, in materia di diritti conferiti dal brevetto europeo. La modifica al comma 1 dell’articolo 56 intende adeguarne il contenuto alla Convenzione sul brevetto europeo (facendo riferimento non sola alla procedura di opposizione ma anche a quella di limitazione), mentre l’integrazione al comma 2 dello stesso articolo 56 è conseguente alla nuova formulazione del comma 1.

 

 


Articolo 33 – Modifiche all’articolo 57 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

57. Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede.

57. Testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede.

1. Il testo della domanda di brevetto europeo o del brevetto europeo, redatto nella lingua di procedura davanti l'Ufficio europeo dei brevetti, fa fede per quanto concerne l'estensione della protezione, salvo il disposto dell'articolo 70, paragrafo 2, della Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973, ratificata con legge 26 maggio 1978, n. 260.

1. Identico.

2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi al deposito della domanda ed alla concessione del brevetto europeo è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti.

2. Tuttavia la traduzione in lingua italiana degli atti relativi alla domanda depositata o al brevetto europeo concesso è considerata facente fede nel territorio dello Stato, qualora conferisca una protezione meno estesa di quella conferita dal testo redatto nella lingua di procedura dell'Ufficio europeo dei brevetti

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nel caso di azione di nullità.

3. Identico.

4. Una traduzione rettificata può essere presentata, in qualsiasi momento, dal titolare della domanda o del brevetto; essa esplica i suoi effetti solo dopo che sia stata resa accessibile al pubblico presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi ovvero notificata al presunto contraffattore.

4. Identico.

5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia un'invezione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.

5. Chiunque, in buona fede, abbia cominciato ad attuare in Italia un'invenzione ovvero abbia fatto effettivi preparativi a questo scopo senza che detta attuazione costituisca contraffazione della domanda o del brevetto nel testo della traduzione inizialmente presentata, può proseguire a titolo gratuito lo sfruttamento dell'invenzione nella sua azienda o per i bisogni di essa anche dopo che la traduzione rettificata ha preso effetto.

 

L’articolo 33 modifica l’articolo 57 del Codice, relativo al testo della domanda o del brevetto europeo che fa fede. La modifica del comma 2 dell’articolo 57 è effettuata per mere ragioni stilistiche, mentre quella del comma 5 è volta ad eliminare un refuso.

 

 

 

Articolo 34 – Modifiche all’articolo 61 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

61. Certificato complementare.

61. Certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari.

1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di protezione produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce limitatamente alla parte o alle parti di esso relative al medicamento oggetto dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

1. Fatto salvo quanto previsto per i certificati complementari di cui all'articolo 81, commi da 1 a 4, i certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall'Ufficio italiano brevetti e marchi sulla base dei regolamenti n. (CE)469/2009, n. (CE)1901/2006 e n. (CE)1610/96 e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.

2. Gli effetti del certificato complementare di protezione, decorrono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento.

Soppresso.

3. La durata del certificato complementare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale.

Soppresso.

4. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del 18 giugno 1992 del Consiglio, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 1° gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea (6).

Soppresso.

5. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo.

Soppresso.

 

L’articolo 34 sostituisce l’articolo 61 del Codice con un nuovo testo – la cui disciplina è limitata al certificato complementare per prodotti medicinali e per prodotti fitosanitari – nel quale da un lato si rinvia all’articolo 81 del Codice in cui sono state spostate le disposizioni originariamente presenti nell’articolo 61 del Codice, mentre dall’altro si inserisce il richiamo ai nuovi certificati protettivi complementari disciplinati a livello comunitario. In particolare si dispone che i certificati complementari per prodotti medicinali e i certificati complementari per prodotti fitosanitari, sono concessi dall'UIBM sulla base dei regolamenti n. (CE)469/2009[3], n. (CE)1901/2006[4] e n. (CE)1610/96[5] e producono gli effetti previsti da tali regolamenti.

 

 

 

Articolo 35 – Modifiche all’articolo 64 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

64. Invenzioni dei dipendenti.

64. Invenzioni dei dipendenti.

1. Quando l'invenzione industriale è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del contratto o del rapporto e a tale scopo retribuita, i diritti derivanti dall'invenzione stessa appartengono al datore di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

1. Identico.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro ottenga il brevetto, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell'importanza della protezione conferita all'invenzione dal brevetto, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro.

2. Se non è prevista e stabilita una retribuzione, in compenso dell'attività inventiva, e l'invenzione è fatta nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro, ma all'inventore, salvo sempre il diritto di essere riconosciuto autore, spetta, qualora il datore di lavoro o suoi aventi causa ottengano il brevetto o utilizzino l’invenzione in regime di segretezza industriale, un equo premio per la determinazione del quale si terrà conto dell’importanza dell’invenzione, delle mansioni svolte e della retribuzione percepita dall'inventore, nonché del contributo che questi ha ricevuto dall'organizzazione del datore di lavoro. Al fine di assicurare la tempestiva' conclusione del procedimento di acquisizione del brevetto e la conse­guente attribuzione dell'equo premio all'inventore, può essere concesso, su richiesta dell'organizzazione del datore di lavoro interessata, l'esame antici­pato della domanda volta al rilascio del brevetto.

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'inven­zione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del cano­ne del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

3. Qualora non ricorrano le condizioni previste nei commi 1 e 2 e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di attività del datore di lavoro, quest'ultimo ha il diritto di opzione per l'uso, esclusivo o non esclusivo dell'inven­zione o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero verso corresponsione del cano­ne o del prezzo, da fissarsi con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per pervenire all'invenzione. Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di opzione entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuto deposito della domanda di brevetto. I rapporti costituiti con l'esercizio dell'opzione si risolvono di diritto, ove non venga integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amminisirazione statale, alla determina­zione dell'ammontare provvede un colle­gio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitual­mente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806 del codice di procedura civile e seguenti.

4. Ferma la competenza del giudice ordinario relativa all'accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, se non si raggiunga l'accordo circa l'ammontare degli stessi, anche se l'inventore è un dipendente di amministrazione statale, alla determina­zione dell'ammontare provvede un colle­gio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo, dal Presidente della sezione specializzata del Tribunale competente dove il prestatore d'opera esercita abitual­mente le sue mansioni. Si applicano in quanto compatibili le norme degli articoli 806 del codice di procedura civile e seguenti.

5. Il collegio degli arbitratori può essere adito anche in pendenza del giudizio di accertamento della sussistenza del diritto all'equo premio, al canone o al prezzo, ma, in tal caso, l'esecutività della sua decisione è subordinata a quella della sentenza sull'accertamento del diritto. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea la determinazione è fatta dal giudice.

5. Identico.

6. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3, si considera fatta durante l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro o d'impiego l'invenzione industriale per la quale sia chiesto il brevetto entro un anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'amministrazione pubblica nel cui campo di attività l'invenzione rientra.

6. Identico.

 

L’articolo 35 modifica l’articolo 64 del Codice, relativo alle invenzioni dei dipendenti. In particolare si modifica il comma 2 dell’articolo 64, al fine di rimediare ad una lacuna del testo vigente, riconoscendo l’equo premio al dipendente-inventore non solamente allorché il datore di lavoro decide di brevettare l’invenzione, ma anche qualora, per scelta strategica imprenditoriale, preferisce utilizzare l’invenzione medesima in regime di segretezza industriale. Nello stesso comma 2 si procede altresì a correggere un refuso. Inoltre, viene modificato il comma 3 dell’articolo 64, sostituendo la parola “acquistare” con la parola “acquisire”, al fine di descrivere in maniera più corretta la procedura di deposito all’estero della domanda di brevetto per invenzione industriale. Sempre al comma 3 viene eliminato un errore formale interponendo la particella “o” fra i termini “canone” e “prezzo”, in modo da precisare che si tratta di entità alternative da corrispondere al dipendente-inventore. Infine viene corretto un refuso al comma 4 dell’articolo 64.

 

 

 

Articolo 36 – Modifiche all’articolo 65 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

65. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

65. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

1. In deroga all'articolo 64, quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche ammini­strazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.

1. La disciplina di cui all'articolo 64 si applica anche nel caso in cui il rapporto di lavoro intercorre con un'Università o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca. Tuttavia in questo caso, in deroga all'articolo 64:

a) qualora l'Università o l'Ammi­nistrazione non abbia proceduto al deposito a proprio nome entro sei mesi da quando l'inventore le abbia comunicato l'invenzione, l'inventore può depositare domanda di brevetto a proprio nome anche nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 64;

2. Le Università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.

3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il trenta per cento dei proventi o canoni.

b) qualora l'Università o l'Ammini­strazione abbia esercitato il diritto di depositare a proprio nome la domanda di brevetto, ma non intenda chiedere o acquisire, per la medesima invenzione, brevetti all'estero, essa lo comunica all'inventore con almeno quaranta cin­que giorni di anticipo sulla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di priorità di cui all'articolo 4, ed in tal caso l'inventore acquisisce automati­camente il diritto a chiedere i brevetti a proprio nome, esercitando il diritto di priorità, per i Paesi esteri nei quali l'Università o l'Amministrazione non intende acquisire i brevetti;

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

c) qualora l'Università o l'Amministrazione decida, una volta depositato il brevetto, di venderlo offrendolo sul mercato, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto del brevetto.

 

 

2. Le Università e le Ammini­strazioni aventi fini di ricerca si dotano, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, umane e strumen­tali, eventualmente anche consorzian­dosi tra loro o con altri soggetti, di strutture idonee a garantire la valoriz­zazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori e adottano, nell'ambito della loro autonomia, regolamenti relativi ai rapporti con i ricercatori ed ai reciproci diritti.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.

3. Le disposizioni del presente articolo che derogano all'articolo 64 non si applicano nelle ipotesi di ricerche finan­ziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'Università, ente o Amministrazione di appartenenza del ricercatore.

 

L’articolo 36 modifica complessivamente l’articolo 65 del Codice in materia di invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca, in attuazione dello specifico principio di delega di cui alla lettera d) della norma di delega (articolo 19, comma 15, legge 99/2009).

In sostanza, si estende alle invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca il principio di cui all’articolo 64 (invenzione del dipendente di un’impresa) per cui, di norma, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono al datore di lavoro (in questo caso, in particolare, alle università ed enti pubblici di ricerca). Tuttavia, la disciplina di cui all’articolo 64 viene temperata con alcune previsioni in deroga, che mirano a tutelare i ricercatori-inventori e allo stesso tempo ad incentivare il più possibile la brevettazione delle invenzioni dei ricercatori italiani, sia spingendo le università e gli enti pubblici di ricerca a predisporre misure organizzative atte a favorire la valorizzazione delle invenzioni realizzate dai ricercatori e la proposizione delle domande di brevetto, sia consentendo ai ricercatori, qualora l’università o l’ente pubblico di ricerca non sia intenzionati a provvedere in tal senso, di depositare la domanda di brevetto a proprio nome. Quando al primo profilo, si tratta di una norma programmatica che sollecita nella direzione citata le università e gli enti pubblici di ricerca, nell’ambito della propria autonomia e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, umane e strumentali. Quanto al secondo aspetto, la norma prevede un’eccezione rispetto al principio generale delle invenzioni dei dipendenti, in via di principio (v. articolo 64) brevettabili esclusivamente dal datore di lavoro. La relazione precisa che la norma non determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

 

 

Articolo 37 – Modifiche all’articolo 68 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

68. Limitazioni del diritto di brevetto.

68. Limitazioni del diritto di brevetto.

1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:

1. La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione:

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale ancorché diretti all'otte­nimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un farmaco ed ai conse­guenti adempimenti pratici ivi compresi la preparazione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;

a) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale;

b) agli studi e sperimentazioni diretti all'ottenimento, anche in paesi esteri, di un'autorizzazione all'immissione in com­mercio di un farmaco ed ai conseguenti adempimenti pratici ivi compresi la prepa­razione e l'utilizzazione delle materie prime farmacologicamente attive a ciò strettamente necessarie;

b) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica ed ai medicinali così preparati, purché non si utilizzino princìpi attivi realizzati industrialmente.

c) identica.

 

1-bis. Ferma la disposizione del comma 1, le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale pos­sono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga.

2. Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.

2. Identico.

3. Chiunque, nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità, abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare ad usarne nei limiti del preuso. Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente.

3. Identico.

 

 

L’articolo 37 modifica l’articolo 68 del Codice, in materia di limitazioni del diritto di brevetto. In primo luogo, viene riformulato il comma 1 dell’articolo 68 in una maniera più corretta e viene aggiunto il nuovo comma 1-bis, ai sensi del quale le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura complementare o, in mancanza, della copertura brevettuale del principio attivo, tenuto conto anche di ogni eventuale proroga.

 

 

 

Articolo 38 – Modifiche all’articolo 76 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

76. Nullità.

76. Nullità.

1. Il brevetto è nullo:

 

a) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 45, 46, 48, 49, e 50;

a) identica;

b) se, ai sensi dell'articolo 51, l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;

b) identica;

c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;

c) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale o la protezione del brevetto è stata estesa;

d) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'avente diritto non si sia valso delle facoltà accordategli dall'articolo 118.

d) identica.

2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso.

2. Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso, e nel caso previsto dall’articolo 79, comma 3, stabilisce le nuove rivendicazioni conseguenti alla limitazione.

3. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità dei diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico.

3. Il brevetto nullo può produrre gli effetti di un diverso brevetto del quale contenga i requisiti di validità e che sarebbe stato voluto dal richiedente, qualora questi ne avesse conosciuto la nullità. La domanda di conversione può essere proposta in ogni stato e grado del giudizio. La sentenza che accerta i requisiti per la validità del diverso brevetto dispone la conversione del brevetto nullo. Il titolare del brevetto convertito, entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di conversione, presenta domanda di correzione del testo del brevetto. L'Ufficio, verificata la corrispondenza del testo alla sentenza, lo rende accessibile al pubblico

4. Qualora la conversione comporti il prolungamento della durata originaria del brevetto nullo, i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'oggetto del brevetto hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria e gratuita non esclusiva per il periodo di maggior durata.

4. Identico.

5. Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi del presente articolo ed, altresì, quando la protezione conferita dal brevetto è stata estesa.

5. Identico.

 

L’articolo 38 modifica l’articolo 76 del Codice, relativo alla nullità del brevetto.

Si osserva che la rubrica dell’articolo 38 richiama erroneamente l’articolo 64 anziché l’articolo 76 del Codice.

In particolare vengono modificati i commi 1 e 2 dell’articolo 76, per armonizzare la normativa italiana alla Convenzione sul brevetto europeo, mentre al comma 3 viene eliminato un refuso.

 

 

 

Articolo 39 – Modifiche all’articolo 79 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

79. Limitazione.

79. Limitazione.

1. Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare, alla quale devono unirsi la descrizione, le rivendicazioni e i disegni modificati.

1. Identico.

2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa per la pubblicazione a stampa della descrizione e dei disegni, qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso.

2. Ove l'Ufficio italiano brevetti e marchi accolga l'istanza, il richiedente dovrà conformarsi alle disposizioni regolamentari relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti, ove previsti.

3. L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del consenso dei terzi che abbiano trascritto atti o sentenze che attribuiscano o accertino diritti patrimoniali o domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti.

3. In un giudizio di nullità, il titolare del brevetto ha facoltà di sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del giudizio, una riformulazione delle rivendicazioni che rimanga entro i limiti del contenuto della domanda di brevetto quale inizialmente depositata e non estenda la protezione conferita dal brevetto concesso.

 

3-bis. Ove intervenga sia una limitazione del brevetto europeo a seguito di una procedura di limitazione di cui alla Convenzione sul brevetto europeo, sia una limitazione dello stesso brevetto europeo con effetto in Italia a seguito di una procedura nazionale, l'ambito di protezione conferito dal brevetto è determinato tenuto conto di ciascuna delle limitazioni intervenute.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto.

4. Identico.

 

L’articolo 39 modifica l’articolo 79 del Codice, relativo alla limitazione del brevetto.

In primo luogo viene sostituito il comma 2 dell’articolo 79, al fine di coordinarlo con le norme del regolamento di attuazione del Codice relative alla ripubblicazione del brevetto e al pagamento dei relativi diritti. Si provvede inoltre a sostituire il comma 3 e ad aggiungere il nuovo comma 3-bis in connessione con la procedura di limitazione centralizzata di cui all’articolo 105-bis della Convenzione sul brevetto europeo e dalla prassi, in sede giudiziaria, di riformulare in termini limitativi le rivendicazioni qualora richiesto dal titolare.

 

 

 


Articolo 40 – Modifiche all’articolo 80 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

80. Licenza di diritto.

80. Licenza di diritto.

1. Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con istanza anche del mandatario che pervenga all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo dell'invenzione.

1. Identico.

2. Gli effetti della licenza decorrono dalla notificazione al titolare dell'accetta­zione dell'offerta, anche se non è accettato il compenso.

2. Identico.

3. In quest'ultimo caso alla deter­minazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore, la determinazione è fatta dal giudice.

3. Identico.

4. Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti nella determi-nazione di quello originario, qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato.

4. Identico.

5. Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà dei diritti annuali.

5. Identico.

6. La riduzione di cui al comma è concessa dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finché non è revocata.

6. La riduzione di cui al comma 5 è concessa dall'Ufficio italiano brevetti e marchi. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finché non è revocata.

 

L’articolo 40 corregge la formulazione del comma 6 dell’articolo 80 del Codice, precisando che si intende richiamare il comma 5 che appunto prevede la riduzione alla metà dei diritti annuali per il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto.

 

 

 

 

Articolo 41 – Modifiche all’articolo 81 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

81. Licenza volontaria sui princìpi attivi mediata dal Ministro.

81. Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e licenzavolontaria sui princìpi attivi mediata dal Ministro.

1. È consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione princìpi attivi coperti da certificati comple­mentari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero delle attività produttive, una procedura per il rilascio di licenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

1. Ai certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, si applica il regime giuridico, con gli stessi diritti esclusivi ed obblighi, del brevetto. Il certificato complementare di prote­zione, produce gli stessi effetti del brevetto al quale si riferisce, limitata­mente alla parte o alle parti di esso oggetto dell'autorizzazione all’immis­sione in commercio.

2. Le licenze di cui al comma 1 sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto, in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

2. Gli effetti del certificato complementare di protezione decor­rono dal momento in cui il brevetto perviene al termine della sua durata legale e si estendono per una durata pari al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda di brevetto e la data del decreto con cui viene concessa la prima autorizzazione all'immissione in commercio del medicamento.

3. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complementare a cui fa riferimento.

3. La durata del certificato comple­mentare di protezione non può in ogni caso essere superiore a diciotto anni a decorrere dalla data in cui il brevetto perviene a termine della sua durata legale.

 

4. Al fine di adeguare progressi-vamente la durata della copertura complementare e brevettuale a quella prevista dalla normativa comunitaria, le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 939, e da regolamento CEE n. 1768/1992 del Consiglio del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della protezione complementare pari a sei mesi per ogni anno solare, a decorrere dal 10 gennaio 2004, fino al completo allineamento alla normativa europea.

 

5. E' consentito a soggetti terzi che intendano produrre per l'esportazione principi attivi coperti da certificati complementari di protezione concessi ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, di avviare con i titolari dei certificati suddetti, presso il Ministero dello sviluppo economico, una proce-dura per il rilascio di Iicenze volontarie non esclusive a titolo oneroso nel rispetto della legislazione vigente in materia.

 

6. Le licenze di cui al comma 5 sono comunque valide unicamente per l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale e del certificato complementare di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo brevetto in conformità alle normative vigenti nei Paesi di destinazione.

 

7. La licenza cessa di avere effetto allo scadere del certificato complemen­tare a cui fa riferimento.

 

 

L’articolo 41 integra l’articolo 81 del Codice, inserendovi le disposizioni sui certificati complementari originariamente presenti all’articolo 61, e conseguentemente modifica la rubrica dello stesso articolo 81.

Si osserva che al comma 4 dell’articolo 81, come sostituito, la legge del 1991 sul rilascio di un certificato complementare di protezione è erroneamente indicata con il numero 939, anziché 349.


 

Sezione IV-bis -Invenzioni biotecnologiche

Articolo 42 – Inserimento nel Codice della Sezione IV-bis

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

 

81-bis. Rinvio.

 

1. Le disposizioni della Sezione IV sulle invenzioni industriali spiegano effetto anche nella materia delle invenzioni biotecnologiche, in quanto non siano derogate dalle norme seguenti.

 

 

 

81-ter. Definizioni.

 

1. Ai fini del presente codice si intende per:

 

a) materiale biologico: un materiale contenente informazioni genetiche, autoriproducibile o capace di riprodur­si in un sistema biologico;

 

b) procedimento microbiologico: qualsiasi procedimento nel quale si utilizzi un materiale microbiologico, che comporta un intervento su mate­riale microbiologico o che produce un materiale microbiologico.

 

2. Un procedimento di produzione di vegetali o di animali e' essenzialmente biologico quando consiste integral­mente in fenomeni naturali quali l'incrocio o la selezione.

 

3. La nozione di varietà vegetale e' definita dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

 

 

 

81-quater. Brevettabilità.

 

1. Sono brevettabili purché abbiano i requisiti di novità e attività inventiva e siano suscettibili di applicazione industriale:

 

a) un materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto tra­mite un procedimento tecnico, anche se preesistente allo stato naturale;

 

b) un procedimento tecnico attra­verso il quale viene prodotto, lavorato o impiegato materiale biologico, anche se preesistente allo stato naturale;

 

c) qualsiasi nuova utilizzazione di un materiale biologico o di un proce­dimento tecnico relativo a materiale biologico;

 

d) un'invenzione relativa ad un elemento isolato dal corpo umano o diversamente prodotto, mediante un procedimento tecnico, anche se la sua struttura è identica a quella di un elemento naturale, a condizione che la sua funzione e applicazione industriale siano concretamente indicate e descritte. Per procedimento tecnico si intende quello che soltanto l'uomo è capace di mettere in atto e che la natura di per se stessa non è in grado di compiere;

 

e) un'invenzione riguardante piante o animali ovvero un insieme vegetale, caratterizzato dall'espressione di un determinato gene e non dal suo intero genoma, se la loro applicazione non è limitata, dal punto di vista tecnico, all'ottenimento di una determinata varietà vegetale o specie animale e non siano impiegati, per il loro ottenimento, soltanto procedimenti essenzialmente biologici, secondo -le modalità previste dall'articolo 170-bis, comma 6.

 

 

 

81-quinquies. Esclusioni.

 

1. Ferme le esclusioni di cui all'articolo 45, comma 4, sono esclusi dalla brevettabilità:

 

a) il corpo umano, sin dal momento del concepimento e nei vari stadi del suo sviluppo, nonché la mera scoperta di uno degli elementi del corpo stesso, ivi compresa la sequenza o la sequenza parziale di un gene, al fine di garantire che il diritto brevettuale sia esercitato nel rispetto dei diritti fondamentali sulla dignità e l'integrità dell'uomo e dell'ambiente;

 

b) le invenzioni il cui sfruttamento commerciale è contrario alla dignità umana, all'ordine pubblico e al buon costume, alla tutela della salute, dell'ambiente e della vita delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali e della biodiversità ed alla prevenzione di gravi danni ambientali, in conformità ai principi contenuti nell'articolo 27, paragrafo 2, dell'Ac­cordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS). Tale esclusione riguarda, in particolare:

 

1) ogni procedimento tecnologico di clonazione umana, qualunque sia la tecnica impiegata, il massimo stadio di sviluppo programmato dell'organismo clonato e la finalità della clonazione;

 

2) i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'es­sere umano;

 

3) ogni utilizzazione di embrioni umani, ivi incluse le linee di cellule staminali embrionali umane;

 

4) i procedimenti di modificazione dell'identità' genetica degli animali, atti a provocare su questi ultimi sofferenze senza utilità medica sostanziale per l'essere umano o l'animale, nonché gli animali risultanti da tali procedimenti;

 

5) le invenzioni riguardanti proto­colli di screening genetico, il cui sfruttamento conduca ad una discrimi­nazione o stigmatizzazione dei soggetti umani su basi genetiche, patologiche, razziali, etniche, sociali ed economi­che, ovvero aventi finalità eugenetiche e non diagnostiche.

 

c) una semplice sequenza di DNA, una sequenza parziale di un gene, utilizzata per produrre una proteina o una proteina parziale, salvo che venga fornita l'indicazione e la descrizione di una funzione utile alla valutazione del requisito dell'applicazione industriale e che la funzione corrispondente sia specificatamente rivendicata; ciascuna sequenza è considerata autonoma ai fini brevettuali nel caso di sequenze sovrapposte solamente nelle parti non essenziali all'invenzione.

 

2. E', comunque, escluso dalla bre-vettabilità ogni procedimento tecnico che utilizzi cellule embrionali umane.

 

 

 

81-sexies. Estensione della tutela.

 

1. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'inven­zione, di determinate proprietà si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotati delle stesse proprietà.

 

2. La protezione attribuita da un brevetto relativo ad un procedimento che consente di produrre un materiale biologico dotato, per effetto dell'inven­zione, di determinate proprietà si estende al materiale biologico diretta­mente ottenuto da tale procedimento ed a qualsiasi altro materiale biologico derivato dal materiale biologico diretta­mente ottenuto mediante riproduzione o moltiplicazione in forma identica o differenziata e dotato delle stesse proprietà.

 

3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 81-quinquies, comma 1, lettera a), la protezione attribuita da un brevetto ad un prodotto contenente o consistente in un'informazione gene­tica si estende a qualsiasi materiale nel quale il prodotto è incorporato e nel quale l'informazione genetica è conte­nuta e svolge la sua funzione.

 

 

 

81-septies. Limiti all'estensione della tutela.

 

1. La protezione di cui all'articolo 81-sexies non si estende al materiale biologico ottenuto mediante riprodu­zione o moltiplicazione di materiale biologico commercializzato nel terri-torio dello Stato dal titolare del brevet­to o con il suo consenso, qualora la riproduzione o la moltiplicazione derivi necessariamente dall'utilizzazione per la quale il materiale biologico è stato commercializzato, purché il materiale ottenuto non venga utilizzato succes­sivamente per altre riproduzioni o moltiplicazioni.

 

 

 

81-octies. Licenza obbligatoria.

 

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi rilascia una licenza obbligatoria anche a favore:

 

a) del costitutore, per lo sfrutta­mento non esclusivo dell'invenzione protetta dal brevetto, qualora tale licenza sia necessaria allo sfrutta­mento di una varietà vegetale;

 

b) del titolare di un brevetto riguardante un'invenzione biotecno­logica per l'uso della privativa su un ritrovato vegetale.

 

2. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 avviene secondo le proce­dure e alle condizioni di cui agli articoli 71 e 72 in quanto compatibili.

 

3. In caso di concessione della licenza obbligatoria il titolare del brevetto ed il titolare della privativa per ritrovati vegetali hanno diritto, reci-procamente, ad una licenza secondo condizioni che, in mancanza di accordo tra le parti, sono determinate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

 

4. Il rilascio della licenza di cui al comma 1 è subordinato alla dimostra­zione, da: parte del richiedente:

 

a) che si è rivolto invano al titolare del brevetto o della privativa sui ritro­vati vegetali per ottenere una licenza contrattuale;

 

b) che la varietà vegetale o l'in­venzione costituisce un progresso tec­nico significativo, di notevole interesse economico rispetto all'invenzione indicata nel brevetto o alla varietà vegetale protetta.

 

L’articolo 42 introduce al Capo II del Codice la nuova Sezione IV-bis (composta dagli articoli da 81-bis a 81-octies), dedicata specificamente alle invenzioni biotecnologiche, inserendo le disposizioni previste dal decreto-legge 3/2006, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

 

Sezione V - I modelli di utilità

Articolo 43 – Modifiche all’articolo 84 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

84. Brevettazione alternativa.

84. Brevettazione alternativa.

1. È consentito a chi chiede il brevetto per invenzione industriale, ai sensi del presente codice, di presentare contem­poraneamente domanda di brevetto per modello di utilità, da valere nel caso che la prima non sia accolta o sia accolta solo in parte.

1. Identico.

2. Se la domanda ha per oggetto un modello anziché un'invenzione o viceversa, l'Ufficio italiano brevetti e marchi invita l'interessato, assegnandogli un termine, a modificare la domanda stessa, la quale tuttavia ha effetto dalla data di presentazione originaria.

2. Identico.

3. Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un'inverzione o viceversa, è applicabile l'articolo 161.

3. Se la domanda di brevetto per modello di utilità contiene anche un'invenzione o viceversa, è applicabile l'articolo 161.

 

L’articolo 43 elimina un refuso al comma 3 dell’articolo 84 del Codice, relativo alla brevettazione alternativa per modello di utilità.

 

 

 

Articolo 44 – Modifiche all’articolo 85 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

85. Durata ed effetti della brevettazzione.

85. Durata ed effetti della brevettazione.

1. Il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda.

Identico.

2. I diritti conferiti e la decorrenza degli effetti del brevetto sono regolati conforme­mente all'articolo 53.

 

 

L’articolo 44 elimina un refuso nella rubrica dell’articolo 85 del Codice, relativo alla durata ed effetti del brevetto per modello di utilità.

 

 

Sezione VI - Topografie dei prodotti a semiconduttori

Articolo 45 – Modifiche all’articolo 96 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

96. Risarcimento del danno ed equo compenso.

96. Risarcimento del danno ed equo compenso.

1. Chiunque, dopo la registrazione della topografia o dopo la diffida di colui che ha presentato la domanda di registrazione, ove accolta, pone in essere gli atti di cui all'articolo 95, è tenuto al risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni del capo III.

1. Identico.

2. Se gli atti di cui al comma 1 avvengono tra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto a semicon­duttori con menzione di riserva e la registrazione della topografia, il respon­sabile è tenuto a corrispondere solo un equo compenso al titolare della topografia registrata.

2. Identico.

3. Se gli atti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 95 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento com­merciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di concessione di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

3. Identico.

4. Chi ha acquistato un prodotto a semiconduttori senza sapere o senza avere una ragione valida di ritenere che il prodotto è tutelato da registrazione, ha diritto a continuare lo sfruttamento commerciale del prodotto. Tuttavia, per gli atti compiuti dopo avere saputo o avere avuto valide ragioni per ritenere che il prodotto a semiconduttori è tutelato, è dovuto il pagamento di un equo compenso. L'avente causa dell'acquirente di cui al presente comma conserva gli stessi diritti ed obblighi.

4. Identico.

5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfrutta­mento in condizione di riservatezza, secondo le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1.

5. Agli effetti del presente articolo per sfruttamento commerciale si intende quello non comprensivo dello sfruttamen­to in condizione di riservatezza, secondo le indicazioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettera a).

 

L’articolo 45 è volto a rendere più chiara, tramite una precisazione formale, la formulazione del comma 5 dell’articolo 96 del Codice, relativo al risarcimento del danno ed equo compenso nel caso di topografie dei prodotti a semiconduttori.

 

 

 


Articolo 46 – Modifiche all’articolo 97 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

97. Nullità della registrazione.

97. Nullità della registrazione.

1. La domanda diretta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di nullità della registrazione della topografia può essere promossa in qualsiasi momento e da chiunque vi abbia interesse, se è omesso, non sussiste o risulta assolutamente incerto uno dei seguenti requisiti:

1. Identico.

a) i requisiti di proteggibilità di cui all'articolo 88;

a) identica;

b) il proprietario della topografia non sia alcuno dei soggetti indicati all'articolo 92, comma 1, lettera b);

b) identica;

c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il termine previsto all'articolo 92, comma 1, lettera a) e, qualora trattisi di topografie il cui sfruttamento commer­ciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990;

c) non sia stata chiesta la registrazione in Italia entro il termine previsto all'articolo 92, comma 1, lettera a) e, qualora trattasi di topografie il cui sfruttamento commer­ciale sia iniziato nel biennio precedente il 18 marzo 1989, la registrazione non sia stata richiesta entro il 18 marzo 1990;

d) non sia stata precisata la data del primo atto di sfruttamento in apposita dichiarazione scritta;

d) identica;

e) la domanda di registrazione non presenta i requisiti richiesti.

e) la domanda di registrazione e i rela­tivi allegati non consentano l’identi­ficazione della topografia e la valuta­zione dei requisiti di cui alla lettera a).

 

L’articolo 46 modifica l’articolo 97 del Codice, relativo alla nullità della registrazione della topografia dei prodotti a semiconduttori.

In primo luogo si elimina un refuso alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 97. Inoltre, si introduce una precisazione in materia di nullità della registrazione della topografia, conforme agli orientamenti della dottrina, in modo da rendere più facile la comprensione della disposizione.


 

Sezione VII - Informazioni segrete

Articolo 47 – Modifiche all’articolo 99 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

99. Tutela.

99. Tutela.

1. Salva la disciplina della concorrenza sleale, è vietato rivelare a terzi oppure acquisire od utilizzare le informazioni e le esperienze aziendali di cui all'articolo 98.

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo deten­tore delle informazioni e delle espe-rienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.

 

L’articolo 47 sostituisce l’articolo 99 del Codice, relativo alla tutela delle informazioni aziendali e delle esperienze tecnico-industriali segrete, riformulando il testo per armonizzarlo con l’articolo 39 dell’Accordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectuale Property Rights) sui profili dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, ratificato dall’Italia con la legge 747/1994[6]. In particolare l’articolo 99 come riformulato prevede che, ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore delle informazioni e delle esperienze aziendali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali informazioni ed esperienze, salvo il caso in cui esse siano state conseguite in modo indipendente dal terzo.

Si ricorda che l’articolo 98 del Codice dispone che costituiscono oggetto di tutela le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, soggette al legittimo controllo del detentore, ove tali informazioni: siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete (comma 1). Costituiscono altresì oggetto di protezione i dati relativi a prove o altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno ed alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche (comma 2).

 

 

 

Sezione VIII - Nuove varietà vegetali

Articolo 48 – Modifiche all’articolo 100 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

100. Oggetto del diritto.

100. Oggetto del diritto.

1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferiniento del diritto di costitutore, può essere:

1. Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore, può essere:

a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;

a) identica;

b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;

b) identica;

c) considerato come un'entita rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.

 

L’articolo 48 elimina dei refusi contenuti nell’alinea e nella lettera c) dell’articolo 100 del Codice, in materia di diritto su una nuova varietà vegetale.

 

 

Articolo 49 – Modifiche all’articolo 115 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

115. Licenze obbligatorie ed espropriazione.

115. Licenze obbligatorie ed espropriazione.

1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico.

1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico, di cui al comma 3.

2. Alle licenze obbligatorie per mancata attuazione si applicano, in quanto compatibili alle disposizioni contenute in questa sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

2. Alle licenze obbligatoriesi applicano, in quanto compatibili con Le disposizioni contenute in questa Sezione, le norme in materia di licenza obbligatoria di cui alla Sezione IV, incluse quelle relative alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso in caso di opposizione.

3. La mancanza, la sospensione o la riduzione dell'attuazione prevista all'ar­ticolo 70 si verifica quando il titolare del diritto di costitutore o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di più licenziatari, non pone a disposizione degli utilizzatori, nel territorio dello Stato, il materiale di propagazione e di moltiplicazione della varietà vegetale protetta in misura ade-guata alle esigenze dell'economia nazionale.

Soppresso.

4. Con le stesse modalità previste al comma 2, possono altresì, indipenden­temente dalla attuazione dell'oggetto del diritto di costitutore, essere conces­se in qualunque momento mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbliga­torie speciali, non esclusive, per l'utilizza­zione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

3. Con decreto ministeriale possono essere concesse,in qualunque momento, mediante pagamento di equo compenso al titolare del diritto di costitutore, licenze obbligatorie speciali, non esclusive, per l'utilizzazione di nuove varietà vegetali protette che possono servire all'alimentazione umana o del bestiame, nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali.

5. Le licenze previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole e fo­restali, che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.

4. Le licenze previste al comma 3 sono concesse su conforme parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze.

6. Il decreto di concessione della licen­za può prevedere l'obbligo per il titolare del diritto di mettere a disposizione del licenziatario il materiale di propagazione ovvero di moltiplicazione necessario.

5. Identico.

7. L'espropriazione ha luogo, per le nuove varietà vegetali, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.

6. Identico.

 

L’articolo 49 modifica l’articolo 115 del Codice, eliminando al comma 2 il riferimento alla licenza obbligatoria “per mancata attuazione” e quindi estendendo la relativa norma ad ogni licenza obbligatoria; tale estensione è volta ad allineare la norma a quanto previsto dall’articolo 17 della Convenzione UPOV 1991 (ratificata in Italia con la legge 110/1998)[7]. Pertanto la norma, come modificata, nel far riferimento alle licenze obbligatorie non esclusive per motivi di interesse pubblico - che opportunamente vengono indicate al comma 3 sottoforma di licenze obbligatorie speciali per l’utilizzazione delle nuove varietà vegetali che possono servire all’alimentazione umana o del bestiame nonché per usi terapeutici o per la produzione di medicinali – dispone che la concessione con decreto ministeriale avvenga mediante una procedura alla quale sono applicabili le disposizioni in materia di licenza obbligatoria di cui alla Sezione IV, relativa alle invenzioni industriali.


 

Capo III - Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale (artt. 50-68 dello schema)

Sezione I  - Disposizioni processuali

Articolo 50 – Modifiche all’articolo 119 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

119. Paternità.

119. Paternità.

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore o dell'autore, né la legittimazione del richiedente, fatte salve le verifiche previste dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Dinnanzi l'Ufficio italiano brevetti e marchi si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione oppure al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo.

1. Identico.

2. Una designazione incompleta od errata può essere rettificata solanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.

2. Una designazione incompleta od errata può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto o della registrazione, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.

3. Se un terzo presenta all'Ufficio italiano brevetti e marchi una sentenza esecutiva in base alla quale il richiedente o il titolare del brevetto o della registrazione è tenuto a designarlo come inventore o come autore, l'Ufficio lo annota sul registro e ne dà notizia nel Bollettino Ufficiale.

3. Identico.

 

L’articolo 50 elimina un refuso al comma 2 dell’articolo 119 del Codice, in tema di paternità del diritto di proprietà industriale.

 

 

 

 

 

Articolo 51 – Modifiche all’articolo 120 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

120. Giurisdizione e competenza.

120. Giurisdizione e competenza.

1. Le azioni in materia di proprietà industriale i cui titoli sono concessi o in corso di concessione si propongono avanti l’autorità giudiziaria dello Stato, qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle parti. Se l’azione di nullità o quella di contraffazione sono proposte quando il titolo non è stato ancora concesso, la sentenza può essere pronunciata solo dopo che l’Ufficio italiano brevetti e marchi ha provveduto sulla domanda di concessione, esaminandola con precedenza rispetto a domande presentate in data anteriore. Il giudice, tenuto conto delle circostanze, dispone la sospensione del processo, per una o più volte, fissando con il medesimo provvedimento l’udienza in cui il processo deve proseguire.

1. Identico.

2. Le azioni previste al comma 1 si propongono davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, del luogo in cui il convenuto ha la dimora, salvo quanto previsto nel comma 3. Quando il convenuto non ha residenza, né domicilio né dimora nel territorio dello Stato, le azioni sono proposte davanti all'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha la residenza o il domicilio. Qualora né l'attore, né il convenuto abbiano nel territorio dello Stato residenza, domicilio o dimora è competente l'autorità giudiziaria di Roma.

2. Identico.

3. L'indicazione di domicilio effettuata con la domanda di registrazione o di brevettazione e annotata nel registro vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative. Il domicilio così eletto può essere modificato soltanto con apposita istanza di sostituzione da annotarsi sul registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. Identico.

4. La competenza in materia di diritti di proprietà industriale appartiene ai tribunali espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.

4. Identico.

5. Per tribunali dei marchi e dei disegni e modelli comunitari ai sensi dell'articolo 91 del regolamento (CE) n. 40/94 e dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 2002/6 si intendono quelli di cui al comma 4.

5. Identico.

6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata ci sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.

6. Le azioni fondate su fatti che si assumono lesivi del diritto dell'attore possono essere proposte anche dinanzi all'autorità giudiziaria dotata di sezione specializzata nella cui circoscrizione i fatti sono stati commessi.

 

6-bis. Le regole di giurisdizione e competenza di cui ai commi precedenti si applicano alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare.

 

L’articolo 51 reca modifiche all’articolo 120 del Codice, in materia di giurisdizione e competenze per le azioni in materia di proprietà industriale.

Oltre ad eliminare un refuso al comma 6 dell’articolo 120, si aggiunge il comma 6-bis per chiarire che le regole di giurisdizione e competenza di cui all’articolo 120 stesso si applicano alle azioni di accertamento negativo anche proposte in via cautelare.

 

 

 

Articolo 52 – Modifiche all’articolo 121 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

121. Ripartizione dell'onere della prova.

121. Ripartizione dell'onere della prova.

1. L'onere di provare la nullità o la decadenza del titolo di proprietà industriale incombe in ogni caso a chi impugna il titolo. Salvo il disposto dell'articolo 67 l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare. La prova della decadenza del marchio per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.

1. Identico.

2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che richieda le informazioni alla controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini alla controparte di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale.

2. Identico.

2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo 114, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

2-bis. In caso di violazione commessa su scala commerciale mediante atti di pirateria di cui all'articolo 144, il giudice può anche disporre, su richiesta di parte, l'esibizione della documentazione bancaria, finanziaria e commerciale che si trovi in possesso della controparte.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedi­menti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informa­zioni riservate, sentita la controparte.

3. Identico.

4. Il giudice desume argomenti di pro­va dalle risposte che le parti danno e di ri­fiuto ingiustificato di ottemperare agli ordini.

4. Identico.

5. Nella materia di cui al presente codice il consulente tecnico d'ufficio può ricevere i documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa, rendendoli noti a tutte le parti. Ciascuna parte può nominare più di un consulente.

5. Identico.

 

L’articolo 52 elimina un refuso al comma 2-bis dell’articolo 121 del Codice, sulla ripartizione dell'onere della prova, in modo da chiarire la norma.

Si ricorda che tale comma 2-bis è stato introdotto dall’articolo 14 del D.Lgs. 140/2006, recante Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

 

 

 

Articolo 53 – Modifiche all’articolo 122 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

122. Legittimazione all'azione di nullità e di decadenza.

122. Legittimazione all'azione di nullità e di decadenza.

1. Fatto salvo il disposto dell’articolo 118, comma 4, l’azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse e promossa d’ufficio dal pubblico ministero. In deroga all’articolo 70 del codice di procedura civile l’intervento del pubblico ministero non è obbligatorio.

1. Identico.

2 L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un marchio per la sussistenza di diritti anteriori oppure perché l'uso del marchio costituirebbe violazione di un altrui diritto di autore, di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi, oppure perché il marchio costituisce violazione del diritto al nome oppure al ritratto oppure perché la registrazione del marchio è stata effettuata a nome del non avente diritto, può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto.

2. Identico.

3. L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità di un disegno o modello per la sussistenza dei diritti anteriori di cui all'articolo 43, comma 1, lettera d) ed e), oppure perché la registrazione è stata effettuata a nome del non avente diritto oppure perché il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della Convenzione di Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale - testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificata con legge 28 aprile 1976, n. 424, o di disegni, emblemi e stemmi che rivestano un particolare interesse pubblico nello Stato, può essere rispettivamente esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori e dal suo avente causa o dall'avente diritto oppure da chi abbia interesse all'utilizzazione.

3. Identico.

4. L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto.

4. L'azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitata in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari di esso.

5. Le sentenze che dichiarano la nullità o la decadenza di un titolo di proprietà industriale sono annotate nel registro a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

5. Identico.

6. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia di titoli di proprietà industriale deve essere comunicata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a cura di chi promuove il giudizio (12).

6. Identico.

7. Ove alla comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'autorità giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere nel merito, dispone che tale comunicazione venga effettuata.

7. Identico.

8. Il cancelliere deve trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi copia di ogni sentenza in materia di titoli di proprietà industriale.

8. Identico.

 

L’articolo 53 aggiunge al comma 4 dell’articolo 122 del Codice, in materia di legittimazione all'azione di nullità e di decadenza, le parole “in quanto titolari di esso” al fine di precisare che l’azione di decadenza o di nullità di un titolo di proprietà industriale è esercitato in contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali aventi diritto in quanto titolari del brevetto e quindi non è necessaria la partecipazione dell’inventore.

 

 

 


Articolo 54 – Modifiche all’articolo 128 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

128. Descrizione.

128. Consulenza tecnica preventiva

1. Il titolare di un diritto industriale può chiedere che sia disposta la descrizione degli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità.

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere l'esple­tamento di una consulenza tecnica in via preventiva ai fini dell' accertamento della sussistenza e della violazione del diritto.

2. L'istanza si propone con ricorso al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, ai sensi dell'articolo 120.

2. Identico.

3. Il Presidente della sezione specializzata fissa con decreto l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto.

3. Identico.

4. Lo stesso giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se dispone la descrizione, indica le misure necessarie da adottare per garantire la tutela delle informazioni riservate e autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede sull'istanza con decreto, motivato, in deroga a quanto previsto al comma 3.

4. Il giudice, se dispone la consulenza, nomina il consulente e fissa l'udienza per gli adempimenti di cui all'articolo 193 del codice di procedura civile. Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta la conciliazione delle parti. Se le parti si sono conciliate si forma il processo verbale della conciliazione che, con decreto del giudice, acquista efficacia di titolo esecutivo. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

5. L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito.

Soppresso.

6. Il provvedimento perde di efficacia se non è eseguito nel termine di cui all' articolo 675 del codice di procedura civile.

Soppresso.

7. Si applica anche alla descrizione il disposto dell' articolo 669-undecies del codice di procedura civile.

Soppresso.

 

L’articolo 54 sostituisce l’articolo 128 del Codice e quindi ne modifica la rubrica, che diventa “consulenza tecnica preventiva” già prevista dall’articolo 2 del D.Lgs. 80/2005[8], convertito con modificazioni dalla legge 80/2005. La consulenza tecnica preventiva viene introdotta tra le misure della tutela giurisdizionale della proprietà industriale sia come strumento di istruzione preventiva (come tale utilizzabile anche nel futuro giudizio di merito) sia come mezzo di deflazione giudiziaria poiché il consulente deve esperire il tentativo di conciliazione delle parti con la possibilità, ove la conciliazione riesca, di formare il relativo verbale avente efficacia di titolo esecutivo.

 

 

 

Articolo 55 – Modifiche all’articolo 129 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

129. Sequestro.

129. Descrizione e sequestro.

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere la descrizione o il sequestro, ed anche il sequestro subordinatamente alla descrizione, di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tale diritto, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione e la sua entità. Sono adottate le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.

2. Il procedimento di sequestro è disciplinato dalle norme del codice di procedura civile, concernenti i procedimenti cautelari.

2. Il giudice, sentite le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza e,-se dispone la descrizione, autorizza l'eventuale prelevamento di campioni degli oggetti di cui al comma 1. In casi di speciale urgenza, e in particolare quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro. provvede sull'istanza con decreto motivato.

3. Salve le esigenze della giustizia penale non possono essere sequestrati, ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi la violazione di un diritto di proprietà industriale, finché figurino nel recinto di un esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel territorio dello Stato, o siano in transito da o per la medesima.

3. Identico.

 

 

4. I procedimenti di descrizione e di sequestro sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari, in quanto compatibili e non derogate dal presente codice. Ai fini della conferma, modifica o revoca della descrizione e dell'eventuale concessione delle misure cautelari chieste unitamente o subordinatamente alla descrizione, il giudice fissa l'udienza di discussione tenendo conto della descrizione allo scopo di valutarne il risultato.

 

L’articolo 55 integra l’articolo 129 del Codice che disciplinava la procedura del sequestro, al fine di disciplinare anche quella di descrizione e conseguentemente modifica la rubrica. In tal modo la descrizione assume la natura di misura cautelare di istruzione preventiva, autonoma rispetto alla consulenza tecnica preventiva.

 

 

 

 

Articolo 56 – Modifiche all’articolo 130 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

130. Disposizioni comuni.

130. Esecuzione di descrizione e sequestro.

1. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

Identico

2. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti e ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

 

3. Decorso il termine dell'articolo 675 del codice di procedura civile, possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento. Resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

 

4. La descrizione e il sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale.

 

5. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti, entro quindici giorni dalla data di conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.

 

 

 

L’articolo 56 modifica la rubrica dell’articolo 130 del Codice al fine di renderla più perspicua.

 


 

Articoli 57 e 58 – Modifiche agli articoli 131 e 132 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

131. Inibitoria.

131. Inibitoria.

1. Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari. L'inibitoria e l'ordine di ritiro dal commercio possono essere chiesti, sugli stessi presupposti, contro ogni soggetto i cui servizi siano utilizzati per violare un diritto di proprietà industriale (21).

1. Identico.

1-bis. Se il giudice nel rilasciare il provvedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono iniziare il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione (22).

Soppresso.

1-ter. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provvedimento cautelare perde la sua efficacia (23).

Soppresso.

1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito (24).

Soppresso.

2. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata e per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.

2. Identico.

 

 

132. Anticipazione della tutela cautelare.

132. Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito

1. I provvedimenti di cui agli articoli 128, 129 e 131 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.

1. I provvedimenti di cui agli articoli 126, 128, 129, 131 e 133 possono essere concessi anche in corso di brevettazione o di registrazione, purché la domanda sia stata .resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone a cui la domanda sia stata notificata.

 

2. Se il giudice nel rilasciare il prov-vedimento cautelare non stabilisce il termine entro cui le parti devono inizia­re il giudizio di merito, quest'ultimo deve essere iniziato entro il termine di venti giorni lavorativi o di trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentino un periodo più lungo. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o, altrimenti, dalla sua comunicazione. Se sono state chieste misure cautelari ulteriori alla descrizione unitamente o subordinatamente a quest'ultima, ai fini del computo del termine si fa riferimento all' ordinanza del giudice designato che si pronuncia anche su tali ulteriori misure.

 

3. Se il giudizio di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue, il provve-dimento cautelare perde la sua efficacia.

 

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile ed agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In tali casi ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

 

5. In tutti i procedimenti cautelari il giudice, ai fini dell'ottenimento di sommarie indicazioni tecniche, può disporre una consulenza tecnica.

 

L’articolo 57 modifica l’articolo 131 del Codice, come integrato dall’articolo 19 del D.Lgs. 140/2006[9]. Pertanto, i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, introdotti nell’articolo 131 del Codice dal citato D.Lgs. 140/2006, riferendosi ai rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito, vengono spostati nell’articolo 132 del Codice, che costituisce la sede più congrua.

Conseguentemente l’articolo 58 modifica l’articolo 132 del Codice e quindi la relativa rubrica (“Anticipazione della tutela cautelare e rapporti tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito”). Oltre a correggere precedenti errori di numerazione di articoli richiamati al comma 1, vengono aggiunti i commi 2, 3 e 4 che recepiscono il contenuto dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’articolo 131, poiché la sede più congrua di tali disposizioni, riferendosi esse a tutti i giudizi cautelari, è proprio l’articolo 132.

 

 

 

Articolo 59 – Modifiche all’articolo 133 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

133. Tutela cautelare dei nomi a dominio.

133. Tutela cautelare dei nomi a dominio.

1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso del nome a dominio aziendale illegittimamen­te registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordinandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

1. L'Autorità giudiziaria può disporre, in via cautelare, oltre all'inibitoria dell'uso nell’attività economica del nome a dominio illegittimamente registrato, anche il suo trasferimento provvisorio, subordi­nandolo, se ritenuto opportuno, alla prestazione di idonea cauzione da parte del beneficiario del provvedimento.

 

L’articolo 59 modifica l’articolo 133 del Codice (Tutela cautelare dei nomi a dominio) solamente al fine di eliminare la qualificazione di “aziendale” del nome a dominio e sostituire tale qualificazione con l’espressione “uso nell’attività economica” (come già fatto per l’articolo 22 del Codice: cfr. supra).

 

 

 

Articolo 60 – Modifiche all’articolo  135 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

135. Commissione dei ricorsi.

135. Commissione dei ricorsi.

1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli alti casi previsti dal presente codice, è ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi.

1. Contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi che respingono totalmente o parzialmente una domanda o istanza che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto e negli altri casi previsti dal presente codice, è ammesso ricorso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunica­zione del provvedimento alla Commis-sione dei ricorsi.

2. La Commissione dei ricorsi, istituita con regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato.

2. La Commissione dei ricorsi è composta di un presidente, un presidente aggiunto e di otto membri scelti fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere d'appello, sentito il Consiglio superiore della magistratura, o tra i professori di materie giuridiche delle università o degli istituti superiori dello Stato.

3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal preidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, durano in carica due anni. L'incarico è rinnovabile.

3. La Commissione si articola in due sezioni, presiedute dal presidente e dal presidente aggiunto. Il presidente, il presidente aggiunto ed i membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro delle attività produttive, durano in carica due anni. L'incarico è rinnovabile.

4. Alla Commissione di cui al comma 2 possono essere aggregati tecnici scelti dal presidente tra i professori delle università e degli istituti superiori e tra i consulenti in proprietà industriale, iscritti all'Ordine aventi una comprovata esperienza come consulenti tecnici d'ufficio, per riferire su singole questioni ad essa sottoposte. I tecnici aggregati non hanno voto deliberativo.

4. Identico.

5. La scelta dei componenti la Commissione anzidetta, nonché dei tecnici, può cadere sia su funzionari in attività di servizio, sia su funzionari a riposo, ferme le categorie di funzionari entro le quali la scelta deve essere effettuata.

5. Identico.

6. La Commissione dei ricorsi è assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commis­sione, o con decreto a parte. I componenti della segreteria debbono essere scelti fra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi ed il trattamento economico è quello stabilito dalla vigente normativa legislativa, regolamentare o contrattuale.

6. Identico.

7. La Commissione dei ricorsi ha funzione consultiva del Ministero delle attività produttive nella materia della proprietà industriale. Tale funzione viene esercitata su richiesta del Ministero delle attività produttive. Le sedute della Commissione in sede consultiva non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri aventi voto deliberativo.

7. Identico.

8. I compensi per i componenti la Commissione, i componenti la segreteria della Commissione ed i tecnici aggregati alla Commissione, sono determinati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Identico.

 

L’articolo 60 modifica l’articolo 135 del Codice, relativo alla Commissione dei ricorsi. In particolare, vengono eliminati due refusi all’articolo 135, commi 1 e 3, del Codice, mentre al comma 2 dello stesso articolo 135 si elimina il riferimento al R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, istitutivo della Commissione ricorsi, in quanto abrogato dall’articolo 246 del Codice.

 

 


 

Articolo 61 – Modifiche all’articolo 136 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

136. Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi.

136. Procedura avanti la Commissione dei Ricorsi.

1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'Ufficio italiano brevetti e marchi quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la comuni­cazione, o ne abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubbli­cazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dalla Commissione dei ricorsi. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, con copia del provve­dimento impugnato ove in possesso del ricorrente e con i documenti di cui il ricorrerte intenda avvalersi in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica, presso gli uffici di cui all'articolo 147 o inviato direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

1. Il ricorso deve essere notificato tanto all'Ufficio italiano brevetti e marchi quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'inte­ressato ne abbia ricevuto la comunica­zione, o ne abbia avuto conoscenza, o, per gli atti di cui non sia richiesta la comunicazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubbli­cazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo l'obbligo di integrare con le ulteriori notifiche agli altri controinteressati, che siano ordinate dalla Commissione dei ricorsi. Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, con copia del provve­dimento impugnato ove in possesso del ricorrente e con i documenti di cui il ricorrente intenda avvalersi in giudizio, deve essere depositato, entro il termine di trenta giorni dall'ultima notifica, presso gli uffici di cui all'articolo 147 o inviato direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Insieme al ricorso, deve presentarsi la prova del pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

2. Identico.

3. All'originale del ricorso devono essere unite tante copie in carta libera quanti sono i componenti della Commis­sione e le controparti, salva, tuttavia, la facoltà del Presidente della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

3. Identico.

4. La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di deposito del ricorso, deve produrre, mediante inserimento in apposito fascicolo tenuto dalla segreteria della Commissione, l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti ed i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che l'ufficio ritiene utili al giudizio.

4. Identico.

5. Il Presidente della Commissione assegna il ricorso alla sezione competente. Il Presidente o il Presidente aggiunto nomina un relatore tra i componenti assegnati alla sezione e, ove si tratti di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti tra i tecnici aggregati.

5. Identico.

6. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a sessanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito dei relativi documenti.

6. Identico.

7. Scaduti i termini di cui al comma 6, la Commissione può disporre i mezzi istruttori che ritiene opportuni, stabilendo le modalità della loro assunzione. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, può sentire le parti per eventuali chiarimenti. Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente fissa la data per la discussione dinanzi alla Commissione.

7. Identico.

8. Le sezioni della Commissione, quando decidono sui ricorsi, giudicano con l'intervento di un Presidente e di due membri aventi voto deliberativo.

8. Identico.

9. La Commissione ha facoltà di chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi chiarimenti e documenti.

9. Identico.

10. Il ricorrente, o il suo mandatario se vi sia, che ne faccia domanda in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della discussione ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente o può farsi assistere da un legale ed anche da un tecnico. L'Ufficio può costituirsi in giudizio come Amministrazione resistente con un proprio funzionario. Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richiesta dei membri della Commissione, il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o il funzionario dello stesso ufficio, da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie ed i documenti richiesti.

10. Il ricorrente, o il suo mandatario se vi sia, che ne faccia domanda in tempo utile e comunque almeno due giorni prima della discussione ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni. Il ricorrente può stare in giudizio personalmente o può farsi assistere da un legale ed o da un mandatario abilitato con la partecipazione anche di un  tecnico. L'Ufficio può costituirsi in giudizio come Amministrazione resistente con un proprio funzionario. Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso. Succes­sivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richiesta dei membri della Commissione, il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o il funzionario dello stesso ufficio, da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie ed i documenti richiesti.

11. Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del ricorso, può presentare alla Commissione memorie esplicative. Se, durante la discussione, emergono fatti nuovi influenti sulla decisione essi devono essere contestati alle parti.

11. Identico.

12. La Commissione ha sempre facoltà di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni ed ha altresì facoltà, in ogni caso, di ordinare il differimento della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.

12. Identico.

13. La Commissione decide dopo che le parti si sono allontanate.

13. Identico.

14. La Commissione dei ricorsi, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza; se accoglie il ricorso annulla l'atto in tutto o in parte.

14. La Commissione dei ricorsi, ove ritenga irricevibile o inammissibile il ricorso, lo dichiara con sentenza; se riconosce che il ricorso è infondato, lo rigetta con sentenza; se accoglie il ricorso annulla l'atto in tutto o in parte e adotta i provvedimenti conseguenti.

15. Il relatore, od un altro membro della Commissione, è incaricato di redigere la sentenza esponendo i motivi della decisione.

15. Identico.

16. La sentenza è notificata, per raccomandata postale, a cura della segre­teria della Commissione, all'interessato od al suo mandatario, se nominato, ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale, nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integral­mente nel detto bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa recare pregiudizio.

16. Identico.

17. Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione di misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, la Commissione dei ricorsi si pronuncia sull'istanza con ordinanza emessa in Camera di Consiglio. Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio, il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza notificata alle controparti, chiedere al Presidente della Commissione dei ricorsi, o alla sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il Presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del Collegio, a cui l'istanza cautelare è sottoposta nella prima Camera di Consiglio utile. In sede di decisione della domanda cautelare, la Commissione dei ricorsi, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e dove ne ricorrono i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio nel merito a norma dei precedenti commi.

17. Identico.

18. La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari con­cesse e la riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con riferimento a fatti sopravvenuti.

18. Identico.

19. Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere alla Commissione dei ricorsi le opportune disposizioni attuative. La Commissione dei ricorsi esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'articolo 27, primo comma, n. 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve provvedere.

19. Identico.

 

L’articolo 61 modifica l’articolo 136 del Codice, relativo alla procedura avanti la Commissione dei ricorsi. In primo luogo, viene eliminato un refuso al comma 1 dell’articolo 136. Inoltre viene modificato il comma 10 che, disciplinando la procedura avanti la Commissione dei ricorsi, dà al ricorrente la facoltà di stare in giudizio facendosi assistere anche da un tecnico; tale facoltà viene armonizzata con la normativa comunitaria, disponendo che il ricorrente può farsi assistere da un mandatario abilitato con la partecipazione anche di un tecnico. Viene inoltre modificato il comma 14, considerando che la Commissione dei ricorsi, per effetto della disciplina introdotta dal Codice che la configura come un organo di giustizia amministrativa specializzato nella materia della proprietà intellettuale, non è più solo una giurisdizione di annullamento degli atti dell’UIBM ma è una giurisdizione competente per tutti i rapporti intercorrenti tra l’UIBM ed i richiedenti nella fase che precede la concessione del titolo di proprietà industriale. In considerazione di ciò il legislatore attribuisce espressamente alla Commissione dei ricorsi la possibilità di adottare, oltre i provvedimenti di mero annullamento, anche provvedimenti positivi, conseguenti alla pronuncia.

 

 

 


Articolo 62 – Modifiche all’articolo 137 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

137. Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale.

137. Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale.

1. I diritti patrimoniali di proprietà industriale possono formare oggetto di esecuzione forzata.

1. Identico.

2. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili.

2. Identico.

3. Il pignoramento del titolo di proprietà industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere:

3. Identico.

a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprietà industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo;

 

b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;

 

c) la somma per cui si procede all'esecuzione;

 

d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;

 

e) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.

 

4. Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di proprietà industriale, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti. I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del diritto di proprietà industriale, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.

4. Identico.

5. Si osservano, nei riguardi della notificazione dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel codice di procedura civile per la notificazione delle citazioni. Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nello Stato, né abbia in questo eletto domicilio, la notificazione è eseguita presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. In quest'ultimo caso, copia dell'atto è affissa nell'Albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino ufficiale.

5. Identico.

6. L'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale deve essere tra­scritto, a pena di inefficacia, entro otto giorni dalla notifica. Avvenuta la trascri­zione dell'atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale, e finché il pignora­mento stesso spiega effetto, i pignora­menti successivamente trascritti valgono come opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.

6. Identico.

7. La vendita e l'aggiudicazione dei di­ritti di proprietà industriale pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal codice di procedura civile in quanto applicabili, salve le disposizioni particolari del presente codice.

7. Identico.

8. La vendita del diritto di proprietà industriale non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento. Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa. Il giudice, per la vendita e l'aggiudicazione dei diritti di proprietà industriale, dispone le forme speciali che ritiene opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per l'annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del codice di procedura civile. All'uopo il giudice può stabilire che l'annunzio sia affisso nei locali della Camera di commercio ed in quelli dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e pubblicato nel Bollettino dei diritti di proprietà industriale.

8. Identico.

9. Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del diritto di proprietà industriale giuste le risultanze dei relativi titoli.

9. Identico.

10. Il creditore istante, nell'esecuzione forzata sui diritti di proprietà industriale, deve notificare almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari dei diritti di garanzia, trascritti, l'atto di pignoramen­to e il decreto di fissazione del giorno del­la vendita. Questi ultimi creditori devono depositare, nella cancelleria dell'autorità giudiziaria competente, le loro domande di collocazione con i documenti giustificativi entro quindici giorni dalla vendita. Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette domande e i documenti.

10. Identico.

11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel comma 8, il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza nella quale proporrà lo stato di gradua­zione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il giu­dice, nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 8, ove le parti non si siano accordate sulla distri­buzione del ricavato dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed alla destribuzione di tale ricavato dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura civile per l'esecuzione mobiliare. I crediti con mora, eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo le norme del codice civile.

11. Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel comma 10, il giudice, su istanza di una delle parti, fissa l'udien­za nella quale proporrà lo stato di gradua­zione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e dagli eventuali frutti. Il giu-dice, nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni del comma 10, ove le parti non si siano accordate sulla distri­buzione del ricavato dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed alla distribuzione di tale ricavato dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel codice di procedura civile per l'esecuzione mobiliare. I crediti con mora, eventuali o condizionati, diventano esigibili secondo le norme del codice civile.

12. L'aggiudicatario del diritto di proprietà industriale ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul titolo corrispondente, depositando, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme per la cancellazione delle trascrizioni.

12. Identico.

13. I diritti di proprietà industriale, ancorché in corso di concessione o di registrazione, possono essere oggetto di sequestro. Alla procedura del sequestro si applicano le disposizioni in materia di esecuzione forzata stabilite dal presente articolo ed altresì quelle sul sequestro, stabilite dal codice di procedura civile.

13. Identico.

14. Le controversie in materia di esecuzione forzata e di sequestro dei diritti di proprietà industriale si propongono davanti all'autorità giudiziaria dello Stato competente a norma dell'articolo 120.

14. Identico.

 

L’articolo 62 elimina alcuni refusi presenti nel comma 11 dell’articolo 137 del Codice (Esecuzione forzata e sequestro dei titoli di proprietà industriale).

 

 

 

Articolo 63 – Modifiche all’articolo 138 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

138. Trascrizione.

138. Trascrizione.

1. Debbono essere resi pubblici mediante trascrizione presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi:

1. Identico.

a) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono in tutto o in parte, i diritti su titoli di proprietà industriale;

 

b) gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono, modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento privilegi speciali o diritti di garanzia, costituiti ai sensi dell'articolo 140 concernenti i titoli anzidetti;

 

c) gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia, relativi ai diritti enunciati nelle lettere a) e b);

 

d) il verbale di pignoramento;

 

e) il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata;

 

f) il verbale di sospensione della vendita di parte dei diritti di proprietà industriale pignorati per essere restituiti al debitore, a norma del codice di procedura civile;

 

g) i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità;

 

h) le sentenze che dichiarano l'esistenza degli atti indicati nelle lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati precedentemente trascritti. Le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento, la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto al quale si riferiscono. Possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tale caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale;

 

i) i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta successione legittima e le sentenze relative;

 

l) le sentenze di rivendicazione di diritti di proprietà industriale e le relative domande giudiziali;

 

m) le sentenze che dispongono la conversione di titoli di proprietà industriale nulli e le relative domande giudiziali;

 

n) le domande giudiziali dirette ad ottenere le sentenze di cui al presente articolo. In tal caso gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data della trascrizione della domanda giudiziale.

 

2. La trascrizione è soggetta al pagamento del diritto prescritto.

2. Identico.

3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'articolo 195.

3. Per ottenere la trascrizione, il richiedente deve presentare apposita nota di trascrizione, sotto forma di domanda, allegando copia autentica dell'atto pubblico ovvero l'originale o la copia autentica della scrittura privata autenticata ovvero qualsiasi altra documentazione prevista dall'articolo 196.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, esaminata la regolarità formale degli atti, procede, senza ritardo, alla trascrizione con la data di presentazione della domanda.

4. Identico.

5. L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di presentazione delle domande.

5. Identico.

6. Le omissioni o le inesattezze che non inducano incertezza assoluta sull'atto che si intende trascrivere o sul titolo di proprietà industriale a cui l'atto si riferisce non comportano l'invalidità della trascrizione.

6. Identico.

 

L’articolo 63 modifica il comma 3 dell’articolo 138 del Codice, correggendo il riferimento erroneo all’articolo 195 con quello corretto all’articolo 196 relativo alla procedura di trascrizione.

 

 

 

Articolo 64 – Modifiche all’articolo 139 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

139. Effetti della trascrizione.

139. Effetti della trascrizione.

1. Gli atti e le sentenze, tranne i testamenti e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), i) ed l) dell'articolo 138, finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente conservato diritti sul titolo di proprietà industriale.

1. Identico.

2. Nel conflitto di più acquirenti dello stesso diritto di proprietà industriale dal medesimo titolare, è preferito chi ha tra­scritto per primo il suo titolo di acquisto.

2. Identico.

3. La trascrizione del verbale di pignoramento, finché dura la sua efficacia, sospende gli effetti delle trascri­zioni ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti. Gli effetti di tali trascrizioni ven­gono meno dopo la trascrizione del verbale di aggiudicazione, purché avven­ga entro tre mesi dalla data della aggiudicazione stessa.

3. Identico.

4. I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione e le sentenze relative sono trascritti solo per stabilire la continuità dei trasferimenti.

4. Identico.

5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.

5. Sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati iscritti nel registro dei brevetti europei o trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei.

 

L’articolo 64 modifica il comma 5 dell’articolo 139 del Codice, in materia di effetti della trascrizione, al fine di prevedere che l’opponibilità degli atti che trasferiscono ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo non richiede necessariamente una trascrizione in senso tecnico bensì anche una iscrizione nel Registro dei brevetti europei. Si tratta, perciò, di una semplificazione che permette l’accettazione, come avviene negli altri Paesi dell’Unione europea, di trascrizioni presentate nel periodo compreso tra la concessione del brevetto e la scadenza del periodo di opposizione e che sono regolarmente iscritte nel citato Registro.

 

 

 

Articolo 65 – Modifiche all’articolo 142 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

142. Decreto di espropriazione.

142. Decreto di espropriazione.

1. L'espropriazione viene disposta per decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, se il provvedimento interessa la difesa militare del Paese o, negli altri casi, la Commissione dei ricorsi.

1. Identico.

2. Il decreto di espropriazione nell'interesse della difesa militare del Paese, quando viene emanato prima della stampa dell'attestato di brevettazione o di registrazione, può contenere l'obbligo e stabilire la durata del segreto sull'oggetto del titolo di proprietà industriale.

2. Identico.

3. La violazione del segreto è punita ai sensi dell' articolo 262 del codice penale.

3. Identico.

4. Nel decreto di espropriazione è fissata l'indennità spettante al titolare del diritto di proprietà industriale, determinata sulla base del valore di mercato dell'invenzione, sentita la Commissione dei ricorsi.

4. Nel decreto di espropriazione è fissata l'indennità spettante al titolare del diritto di proprietà industriale, determinata sulla base del valore di mercato di esso, sentita la Commissione dei ricorsi.

5. Contro i decreti di espropriazione per causa di pubblica utilità è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio il quale provvede con giurisdizione esclusiva e con applicazione del rito speciale di cui all'articolo 23-bis, legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

 

 

L’articolo 65 reca una correzione formale al comma 4 dell’articolo 142 del Codice, in modo da rendere più chiara la disposizione. Difatti, l’espropriazione può riguardare anche diritti diversi dai brevetti per invenzione.

 

Sezione II - Misure contro la pirateria

Articolo 66 – Modifiche all’articolo 144 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

144. Atti di pirateria.

144. Atti di pirateria.

1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni e le usurpazioni di altrui diritti di proprietà industriale, realizzate dolosamente in modo sistematico.

1. Agli effetti delle norme contenute nella presente sezione sono atti di pirateria le contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati e le violazioni di altrui diritti di proprietà industriale realizzate dolosamente in modo sistematico.

 

L’articolo 66 sostituisce il comma 1 dell’articolo 144 che definisce gli atti di pirateria. Questi atti erano stati definiti in funzione della loro realizzazione dolosa e sistematica, presupponendo una distinzione tra l’impresa che compie in maniera occasionale un atto di contraffazione o di usurpazione di un altrui di diritto di proprietà industriale, e l’impresa che sistematicamente agisce in questo modo. Pertanto la modifica introdotta è volta a rendere ancora più chiaro che si è preso in considerazione il caso specifico di violazione sistematica e dolosa dei diritti di marchio e dei diritti sui disegni e modelli registrati, attuata mediante la contraffazione “evidente”, in relazione alla quale non si pone un problema di accertamento critico della confondibilità.

 

 

Articolo 67 – Modifiche all’articolo 145 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

145. Comitato Nazionale Anti contraffazione.

145. Consiglio nazionale anticontraffazione.

[1. Presso il Ministero delle attività produttive è costituito il Comitato Nazio­nale Anticontraffazione con funzioni di monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà indu­striale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli, di coordinamento e di studio delle misure volte ad contrastarli, nonché di assistenza alle imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.

1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Consiglio nazionale anticontraffazione, con fun­zioni di. indirizzo, impulso e coordinamento delle azioni strategiche intraprese da ogni amministrazione, al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto della contraffazione a livello nazionale.

2. Le modalità di composizione e di funzionamento del Comitato di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali, in modo da garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati.

3. Il funzionamento del Comitato di cui al comma 1 non comporta oneri per la finanza pubblica].

2. Il Consiglio nazionale anti­contraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato. Al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie tra amministrazione pubblica e imprese, il Consiglio è composto da un rappresentante del Ministero dello svi­luppo economico, da un rappre­sentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante. del Ministero della difesa, da un rappresentante del Mini­stero delle politiche agricole alimentari e forestali, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappre­sentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante del Ministero della salute e da un rappresentante del Mini­stero della pubblica amministrazione ed innovazione. Il Consiglio può invitare a partecipare ai propri lavori, in ragione dei temi trattati, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche nonché delle categorie di imprese, lavoratori e consumatori.

 

3. Le modalità di funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, della difesa, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della giustizia, per i beni e le attività culturali, del lavoro e delle politiche sociali e della salute. Le attività di segreteria sono svolte dalla Direzione generale per Ia lotta alla contraffazione -Ufficio italiano brevetti e marchi.

 

4. La partecipazione al Consiglio nazionale anticontraffazione non dà luogo alla corresponsione di com­pensi, emolumenti, indennità o rim­borsi spese. All'attuazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumen­tali disponibili a legislazione vigente.

 

L’articolo 67 sostituisce l’articolo 145 compresa la relativa rubrica. Si ricorda che tale articolo 145, istitutivo del Comitato Nazionale Anticontraffazione, è stato abrogato dall’articolo 1-quater del decreto-legge 35/2005[10]. Il nuovo articolo 145 previsto dal provvedimento in esame invece riproduce testualmente le disposizioni sul Consiglio nazionale anticontraffazione introdotte dalla legge 99/2009 (art. 19, commi da 10 a 13), che è opportuno inserire anche nel testo del Codice per ragioni sistematiche.

 

 

 

Articolo 68 – Modifiche all’articolo 146 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

146. Interventi contro la pirateria.

146. Interventi contro la pirateria.

1. Qualora ne abbia notizia, il Ministero delle attività produttive segnala alla Procura della Repubblica, competente per territorio, per le iniziative di sua competenza, i casi di pirateria.

1. Identico.

2. Fatta salva la repressione dei reati e l'applicazione della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, di competenza dell'autorità doganale, il Ministero delle attività produttive, per il tramite del Prefetto della provincia interessata e i sindaci, limitatamente al territorio comunale, possono disporre anche d'ufficio, il sequestro amministrativo della merce contraffatta e, decorsi tre mesi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria di cui al comma 3, procedere alla sua distruzione, a spese del contravventore. È fatta salva la facoltà di conservare i campioni da utilizzare a fini giudiziari.

2. Identico.

3. Competente ad autorizzare la distruzione è il presidente della sezione specializzata di cui all'articolo 120, nel cui territorio è compiuto l'atto di pirateria, su richiesta dell'amministrazione statale o comunale che ha disposto il sequestro.

3. Identico.

4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è proposta nelle forme di cui agli articoli22 e 23dellalegge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

4. L'opposizione avverso il provvedimento di distruzione di cui al comma 2 è proposta davanti alla sezione specializzata del Tribunale competente per territorio nelle forme di cui agli articoli22 e 23dellalegge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

L’articolo 68 reca una modifica all’articolo 146 del Codice, in materia di interventi contro al pirateria. In particolare, con un’integrazione al comma 4, si attribuisce espressamente alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale la competenza a decidere sulle opposizioni contro i provvedimenti di distruzione delle cose oggetto di pirateria proposte ai sensi della legge 689/1981, in virtù della norma che attribuisce alle sezioni specializzate tutte le controversie in materia di proprietà industriale.


 

Capo IV - Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure (artt. 69-104 dello Schema)

Sezione I - Domande in generale

Articolo 69 – Modifiche all’articolo 147 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

147. Deposito delle domande e delle istanze.

147. Deposito delle domande e delle istanze.

1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro delle attività produttive. Con decreto dello stesso Ministro sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, delle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.

1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e i ricorsi notificati menzionati nel presente codice, ad eccezione di quanto previsto da Convenzioni ed Accordi internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria e artigianato e presso gli uffici o enti pubblici determinati con decreto del Ministro delle attività produttive. Con decreto dello stesso Ministro, con rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono determinate le modalità di deposito, quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad altri mezzi di comunicazione. Gli uffici o enti anzidetti, all'atto del ricevimento rilasciano l'attestazione dell'avvenuto deposito ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione.

2. Gli uffici o enti abilitati a ricevere i depositi sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare l'osservanza del segreto d'ufficio.

2. Identico.

3. Non possono, né direttamente, né per interposta persona, chiedere brevetti per invenzioni industriali o divenire cessionari gli impiegati addetti all'Ufficio italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da quando abbiano cessato di appartenere al loro ufficio

3. Identico.

 

3-bis. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.

 

L’articolo 69 reca una modifica al comma 1 dell’articolo 147 del Codice, in materia di deposito delle domande e delle istanze relative ai diritti di proprietà industriale, precisando che tutte le domande, le istanze, gli atti i documenti ed i ricorsi notificati menzionati nel Codice, ad eccezione di quanto previsto da Convenzioni ed Accordi internazionali, sono depositati presso l’UIBM e presso le camere di commercio, nonché presso gli altri uffici che vengono determinati con decreto del “Ministro delle attività produttive”.

Si osserva che nel testo il riferimento al Ministro delle attività produttive andrebbe aggiornato e sostituito con quello al Ministro dello sviluppo economico.

Al medesimo comma 1 dell’articolo 147 viene altresì precisato che il decreto ministeriale, nel determinare le modalità di deposito, deve rispettare le previsioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). Inoltre, allo stesso comma 1, si elimina un refuso.

All’articolo 147 viene inoltre aggiunto il nuovo comma 3-bis che obbliga il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, per ciascuna domanda depositata, ad indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del Codice.

 

 

 

Articolo 70 – Modifiche all’articolo 148 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

148. Ricevibilità ed integrazione delle domande.

148. Ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito.

1. Le domande di brevetto e di regi­strazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso dei marchi, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevitilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

1. Le domande di brevetto, di regi­strazione e di rinnovazione di cui all'articolo 147, comma 1, non sono ricevibili se il richiedente non è identificabile o non è raggiungibile e, nel caso dei marchi di primo deposito, anche quando la domanda non contiene la riproduzione del marchio o l'elenco dei prodotti ovvero dei servizi. L'irricevibilità, salvo quanto stabilito nel comma 3, è dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi invita il richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette ad un diritto di mora in caso di pagamento tardivo, entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione se constata che:

2. Identico:

a) alla domanda di invenzioni indu­striali e modelli di utilità non è allegato un documento che possa essere assimilato ad una descrizione ovvero manchi parte della descrizione o un disegno in essa richiamato ovvero la domanda contiene, in sostituzione della descrizione, il riferi­mento ad una domanda anteriore di cui non sono forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui è avvenuto il deposito ed i dati identificativi del richiedente;

a) identica;

b) alla domanda di varietà vegetale non è allegato almeno un esemplare della descrizione con almeno un esemplare delle fotografie in essa richiamate;

b) identica;

c) alla domanda di modelli e disegni non è allegata la riproduzione grafica o fotografica;

c) identica;

d) alla domanda di topografie non è allegato un documento che ne consenta l'identificazione;

d) identica;

e) non sono consegnati i documenti comprovanti il pagamento dei diritti prescritti entro il termine di cui all'articolo 226.

e)identica;

 

e-bis) non è indicato un domicilio in Italia ovvero un mandatario abilitato.

3. Se il richiedente ottempera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2 o provvede spontaneamente alla relativa integrazione, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento della inte­grazione richiesta e ne dà comunicazione al richiedente. Se il richiedente non ottem­pera all'invito dell'ufficio entro il termine di cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro tale termine, abbia fatto espressa rinuncia alla parte della descrizione o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio dichiara l'irricevibilità della domanda ai sensi del comma 1.

3. Identico.

4. Se il richiedente provvede spontaneamente all'integrazione di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data del deposito, da valere a tutti gli effetti, quella di ricevimento dell'integrazione e ne dà comunicazione al richiedente.

4. Se tuttavia l'integrazione concer­ne solo la prova dell'avvenuto paga­mento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario in Italia, e tale prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui al comma 2, l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda.

5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.

5. Tutte le domande, le istanze ed i ricorsi di cui all'articolo 147, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana. Degli atti in lingua diversa dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. La traduzione può essere dichiarata con­forme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato. Se la descrizione è presentata in lingua diversa da quella italiana, la traduzione in lingua italiana deve essere depositata entro il termine fissato dall'Ufficio.

 

5-bis. L'Ufficio concede copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all’atto del deposito. La traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta.

 

L’articolo 70 reca modifiche all’articolo 148 del Codice, in materia di ricevibilità ed integrazione delle domande e data di deposito. In particolare, si modifica la rubrica aggiungendo il riferimento alla data di deposito per rendere più chiara la disposizione. Al comma 1 dell’articolo 148: si aggiungono le domande di rinnovazione a quelle già indicate; si completa il riferimento alla irricevibilità delle domande di marchio, precisando che deve trattarsi di domande di primo deposito; infine, viene eliminato un refuso.

Al comma 2 dell’articolo 148, relativo all’integrazione delle domande, viene introdotta la lettera e-bis), concernente l’indicazione del domicilio in Italia ovvero del mandatario abilitato.

Al comma 4 dell’articolo 148 viene modificato prevedendo che, se l’integrazione concerne solo la prova dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine prescritto ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario in Italia, e tale prova o indicazione è consegnata entro il termine di cui al comma 2 dello stesso articolo (cioè entro il termine di due mesi dalla data della comunicazione da parte dell’UIBM), l'Ufficio riconosce quale data di deposito quella del ricevimento della domanda iniziale e non quella di ricevimento della integrazione.

Un’altra modifica riguarda il comma 5 dell’articolo 148, ai sensi del quale tutte le domande, le istanze ed i ricorsi, con gli atti allegati, devono essere redatti in lingua italiana e degli atti in lingua diversa dall'italiana deve essere fornita la traduzione in lingua italiana. In particolare, a fini dei semplificazione, con la modifica si precisa che la traduzione degli atti originariamente depositati in lingua diversa da quella italiana può essere dichiarata conforme al testo originale dal richiedente o da un mandatario abilitato.

Infine all’articolo 148 viene introdotto il comma 5-bis, ai sensi del quale, nel periodo in cui al richiedente è stato concesso un termine ulteriore per il deposito degli atti in lingua italiana, l’UIBM concede copia o copia autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all’atto del deposito; la traduzione italiana, ove presentata successivamente, viene allegata su richiesta.

 

 

Articolo 71 – Modifiche all’articolo 149 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

149. Deposito delle domande di brevetto europeo.

149. Deposito delle domande di brevetto europeo.

1. Le domande di brevetto europeo possono essere depositate presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione.

1. Identico.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da una copia delle descrizioni e delle rivendi­cazioni redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 198, commi 1 e 2. Ai fini dell'applicazione di tali disposizioni, la domanda deve essere corredata da una copia un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell’invenzione, nonché degli eventuali disegni.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi informa immediatamente l'Ufficio europeo dei brevetti dell'avvenuto deposito della domanda.

3. Identico.

 

L’articolo 71 modifica il comma 2 dell’articolo 149 del Codice, in materia di deposito delle domande di brevetto europeo, in modo da adeguare la norma alla Convenzione sul Brevetto Europeo. In particolare, per semplificare gli adempimenti, non viene più richiesta la traduzione integrale delle descrizioni e rivendicazioni, ma solamente un riassunto in italiano.

Si osserva che la disposizione andrebbe formulata più correttamente. In particolare andrebbe previsto di sostituire, all’articolo 149, comma 2, del Codice, le parole “da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni” con le seguenti: “da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell’invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni”.

 

 

 

Articolo 72 – Modifiche all’articolo 152 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

152. Requisiti della domanda internazionale.

152. Requisiti della domanda internazionale.

1. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, e del suo regolamento di esecuzione.

1. Identico.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da una copia della descrizione e delle rivendicazioni in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni.

2. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 198, commi 1 e 2, la domanda deve essere corredata da una copia un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell’invenzione, nonché degli eventuali disegni.

3. La domanda internazionale e ciascuno dei documenti allegati, ad eccezione di quelli comprovanti il pagamento delle tasse, devono essere depositati in un originale e due copie. Le copie mancanti sono approntate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi a spese del richiedente.

3. Identico.

 

L’articolo 72 modifica il comma 2 dell’articolo 152 del Codice, sui requisiti della domanda internazionale, in modo da adeguare la norma alla Convenzione sul Brevetto Europeo. La modifica è analoga a quella relativa al comma 2 dell’articolo 149 del Codice.

Si osserva che la disposizione andrebbe formulata più correttamente. In particolare andrebbe previsto di sostituire, all’articolo 152, comma 2, del Codice, le parole “da una copia delle descrizioni e delle rivendicazioni redatte in lingua italiana, nonché degli eventuali disegni” con le seguenti: “da un riassunto in lingua italiana che definisca in modo esauriente le caratteristiche dell’invenzione, nonché da una copia degli eventuali disegni”.

 

 

 

Articolo 73 – Modifiche all’articolo 155 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

155. Deposito di domande internazionali di disegni e modelli.

155. Deposito di domande internazionali di disegni e modelli.

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente prezzo l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo.

1. Le persone fisiche e giuridiche italiane o quelle che abbiano il domicilio o una effettiva organizzazione in Italia possono depositare le domande internazionali per la protezione dei disegni o modelli direttamente presso l'Ufficio internazionale oppure presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, dell'Accordo dell'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, e successive revisioni, ratificato con legge 24 ottobre 1980, n. 744, e di seguito chiamato: Accordo.

2. La domanda presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi può anche essere inviata in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

2. Identico.

3. La data di deposito della domanda è quella dell'articolo 6, comma 2, dell'Accordo.

3. Identico.

4. La domanda internazionale deve essere conforme alle disposizioni dell'Accordo e del relativo regolamento di esecuzione, oltre che alle istruzioni amministrative emanate dall'Ufficio internazionale, ed essere redatta in lingua francese o inglese su formulari predisposti dall'Ufficio internazionale.

4. Identico.

 

L’articolo 73 corregge un refuso al comma 1 dell’articolo 155 del Codice, sul deposito di domande internazionali di disegni e modelli.

 

 

 

Articolo 74 – Modifiche all’articolo 156 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

156. Domanda di registrazione di marchio.

156. Domanda di registrazione di marchio.

1. La domanda di registrazione di marchio deve contenere:

1. Identico:

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

a) identica;

b) la eventuale rivendicazione della priorità ovvero della data da cui decorrono gli effetti della domanda in seguito ad accoglimento di conversione di preceden­te domanda comunitaria o di registrazione internazionale ai sensi del protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169;

b) identica;

c) la riproduzione del marchio;

c) identica;

d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddi­stinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1997, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

d) l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddi­stinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, testo di Ginevra del 13 maggio 1977, ratificato con legge 27 aprile 1982, n. 243.

2. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

2. Identico.

 

L’articolo 74 corregge un refuso al comma 1, lettera d), dell’articolo 156 del Codice, sulla domanda di registrazione di marchio.

 

 

 

 

Articolo 75 – Modifiche all’articolo 157 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

157. Domanda di registrazione di marchio collettivo.

157. Domanda di registrazione di marchio collettivo

1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all'articolo 156, comma 1, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11.

1. Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi oltre ai documenti di cui all'articolo 156, commi 1 e 2, anche copia dei regolamenti di cui all'articolo 11.

 

L’articolo 75 sostituisce nel comma 2 dell’articolo 157 del Codice il riferimento al “comma 1” con quello ai “commi 1 e 2”, in modo da rendere più chiara la norma.

 

 

 

Articolo 76 – Modifiche all’articolo 158 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

158. Divisione della domanda di registrazione di marchio .

158. Divisione della domanda di registrazione di marchio

1. Ogni domanda deve aver per oggetto un solo marchio.

1. Identico.

2. Se la domanda riguarda più marchi, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare la domanda ad un solo marchio, con facoltà di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

2. Identico.

3. Ogni domanda di registrazione, avente per oggetto più prodotti o servizi, può essere divisa dal richiedente in più domande parziali, nelle quali sono ripartiti i prodotti o i servizi della domanda iniziale, nei seguenti casi:

3. Identico:

a) prima della decisione dell'ufficio relativo alla registrazione del marchio;

a) identica;

b) durante ogni procedura di opposizione alla decisione dell'ufficio di registrazione del marchio;

b) identica;

c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione di registrare il marchio.

c) durante ogni procedura di ricorso contro la decisione relativa alla registrazione del marchio.

4. Le domande parziali conservano la data di deposito della domanda iniziale e, se del caso, il beneficio del diritto di priorità.

4. Identico.

5 Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'ufficio.

5. Identico.

 

L’articolo 76 modifica il comma 3, lettera c), dell’articolo 158 del Codice, in materia di divisione della domanda di registrazione di marchio. La modifica è volta a rimediare ad un errore di traduzione relativo all’applicazione dell’articolo 7 del Trattato sul diritto dei marchi, che disciplina la domanda divisionale e i casi in cui si può richiedere.

 

 

 

Articolo 77 – Modifiche all’articolo 159 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

159. Domanda di rinnovazione di marchio.

159. Domanda di rinnovazione di marchio

1. La domanda di rinnovazione di marchio di impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa.

1. Identico.

2. La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti alla data di scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi al mese di scadenza con l'applicazione di una soprattassa.

Soppresso.

3. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

2. Identico.

4. Per i marchi registrati sulla base di una domanda di trasformazione di una domanda di marchio comunitario o di un marchio comunitario, presentata ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario e successive modificazioni, ovvero sulla base di una domanda di trasformazione di una registrazione internazionale, presentata ai sensi dell'articolo 9-quinquies del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, gli effetti della prima registrazione, ai fini della rinnovazione, decorrono rispettivamente dalla data di deposito della domanda di marchio comunitario o dalla data di registrazione internazionale.

3. Identico.

5. Se il marchio precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.

Soppresso.

6. Se la domanda di rinnovazione o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è stato registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o i servizi di cui trattasi.

4. Identico.

 

 

L’articolo 77 modifica l’articolo 159 del Codice, in materia di domanda di rinnovazione di marchio. In particolare viene soppresso il comma 2, dal momento che il suo contenuto è stato sostanzialmente trasfuso nell’articolo 227 del Codice che disciplina i diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale.

Inoltre viene soppresso il comma 5 dello stesso articolo 159, poiché la norma in esso contenuta è stata sostanzialmente trasfusa nell’articolo 6 del Codice che, nel caso di diritto appartenente a più soggetti, stabilisce che l’adempimento possa essere effettuato da ciascuno di essi, nell’interesse di ognuno.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 78 – Modifiche all’articolo 160 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

160. Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità .

160. Domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità .

1. La domanda deve contenere:

1. Identico.

a) l'identificazione del richiedente e del mandatario, se vi sia;

a) identica;

b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprinia brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

b) l'indicazione dell'invenzione o del modello, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

2. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, né di un solo brevetto per più invenzioni o modelli.

2. Identico.

3. Alla domanda devono essere uniti:

3. Identico:

a) la descrizione dell'invenzione effettuata ai sensi dell'articolo 51;

a) la descrizione e le rivendicazioni di cui all'articolo 51

b) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;

b) identica;

c) la designazione dell'inventore;

c) identica;

d) quando vi sia mandatario, anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

d) identica;

e) in caso di rivendicazione di priorità i documenti relativi.

e) identica.

4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

4. La descrizione dell'invenzione o del modello deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica e deve essere seguita da una o più rivendicazioni. Queste ultime devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione come depositata, entro il termine di due mesi dalla data della domanda ferma in tal caso la data di deposito già riconosciuta.

 

L’articolo 78 modifica l’articolo 160 del Codice, in materia di domanda di brevetto per invenzione e per modello di utilità. In primo luogo, viene eliminato un refuso contenuto nel comma 1. Viene inoltre modificata la lettera a) del comma 3, aggiungendo il riferimento alle rivendicazioni, coerentemente alle modifiche introdotte agli artt. 51, 53 e 185 del Codice. Infine, viene sostituito il comma 4 dell’articolo 160, da una parte per una precisazione formale, poiché le rivendicazioni costituiscono il seguito e non la conclusione della descrizione, dall’altra per precisare che le rivendicazioni devono essere presentate, ove non siano state accluse alla descrizione come depositata, entro il termine di due mesi dalla data della domanda ferma in tal caso la data di deposito già riconosciuta.

 

 

 

Articolo 79 – Modifiche all’articolo 162 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

161. Unicità dell'invenzione e divisione della domanda.

161. Unicità dell'invenzione e divisione della domanda.

1. Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.

1. Identico.

2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e marchi inviterà l'interessato, assegnan­dogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva.

2. Se la domanda comprende più invenzioni, l'Ufficio italiano brevetti e mar­chi inviterà l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per le rimanenti invenzioni, altrettante domande, che avranno effetto dalla data della domanda primitiva. Tale facoltà può essere esercitata dal richiedente, an­che in mancanza dell’invito dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, prima che quest’ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto.

3. Il ricorso alla Commissione dei ricorsi sospende il termine assegnato dall'Ufficio.

3. Identico.

 

 

L’articolo 79 modifica il comma 2 dell’articolo 161 del Codice, al fine di precisare – secondo quanto previsto dalla Convenzione sul Brevetto Europeo – che la facoltà di presentare domande divisionali, nell’ipotesi che la domanda riguardi più invenzioni, può essere esercitata dal richiedente, anche in mancanza dell’invito dell’UIBM, prima che quest’ultimo abbia provveduto alla concessione del brevetto.

 

 

 

 

 

 

Articolo 80 – Modifiche all’articolo 162 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

162. Procedimento microbiologico.

162. Deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico.

1. Una domanda di brevetto riguardante un procedimento microbio­logico o un prodotto ottenuto secondo tale procedimento sarà considerata descritta qualora:

a) una coltura del microrganismo sia stata depositata, al più tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto, presso un centro di raccolta di tali colture;

1. Se un'invenzione riguarda un materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in maniera tale da consentire ad un esperto in materia di attuare l'invenzione stessa oppure implica l'uso di tale materiale, la descrizione è ritenuta sufficiente, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, soltanto se:

b) la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microrganismo;

c) la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di raccolta di colture abilitato presso il quale una coltura del microrganismo sia stata depositata, nonché con il numero e la data di deposito di detta coltura, salva la facoltà per l'Ufficio italiano brevetti e marchi di chiedere copia della ricevuta di deposito.

a) il materiale biologico è stato depositato presso un ente di deposito riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto. Sono riconosciuti. almeno gli enti di deposito internazionali che abbiano acquisito tale qualificazione ai sensi dell'articolo 7 del Trattato di Budapest, del 28 aprile 1977, ratificato con legge 14 ottobre 1985, n. 610, sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, di seguito denominato: 'Trattato dì Budapest' ;

2. Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell'ottenimento di un brevetto europeo o un'autorità internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall'Italia.

b) sulle caratteristiche del materiale biologico depositato la domanda depositata fornisce tutte le informazioni rilevanti di cui dispone il depositante;

 

c) nella domanda di brevetto sono precisati il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito.

3. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di due mesi a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto. La comunicazione di questa indicazione è considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona che, a partire dalla data in cui la domanda di brevetto è resa accessibile al pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta presso il quale il microrganismo è stato depositato.

2. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera c), possono essere comunicate entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o precedentemente nel caso di anticipata accessibilità al pubblico o notifica a terzi ai sensi dell'articolo 53, commi 3 e 4.

4. La richiesta di cui al comma 3 dovrà essere notificata al titolare della domanda o del brevetto e dovrà essere completata dalle seguenti indicazioni:

a) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta;

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 53, commi 2, 3 e 4, l'acces­so al materiale biologico depositato è garantito mediante il rilascio di un campione. Su richiesta del deposi­tante, il campione è rilasciato solo ad un esperto indipendente:

b) l'impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del titolare del brevetto o della domanda di brevetto di non rendere accessibile la cultura a qualsiasi terzo;

a) a partire dalla data di accessibilità al pubblico ai sensi dell' articolo 53, comma 3, fino alla concessione del brevetto;

c) l'impegno ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto qualificato, nominativamente indicato esclusivamente a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda di brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi possibilità di reintegrazione in forma specifica a favore del richiedente o del titolare del brevetto.

b) per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto, in caso di rifiuto o di ritiro di quest'ultima.

4. La consegna ha luogo esclusi­vamente se il richiedente si impegna per la durata degli effetti del brevetto:

a) a non rendere accessibile a terzi campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati; e

 

b) ad utilizzare campioni del materiale biologico depositato o di materiali da esso derivati esclusivamente a fini sperimentali, a meno che il richiedente o il titolare del brevetto non rinunci esplicitamente a tale impegno.

5. L'esperto designato per l'utiliz­zazione è responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.

5. L'esperto designato è responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.

 

6. Se il materiale biologico depositato ai sensi del presente articolo non è più disponibile presso l'ente di deposito riconosciuto, è consentito un nuovo deposito del materiale alle stesse condizioni previste dal Trattato di Budapest.

 

7. Ogni nuovo deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante attestante che il materiale biologico che è oggetto del nuovo deposito è identico a quello oggetto del deposito iniziale.

 

L’articolo 80 sostituisce la rubrica el’articolo 162 del Codice, in materia di deposito, accesso e nuovo deposito di materiale biologico, attraverso l’inserimento del contenuto dell’articolo 10 del decreto-legge 3/2006, di attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

L'art. 10 del citato DL 3/2006 ricalca le disposizioni degli articoli 13 e 14 della direttiva che stabiliscono le procedure necessarie per ottenere il brevetto con riferimento ad una invenzione riguardante materiale biologico non accessibile al pubblico e che non può essere descritto nella domanda di brevetto in modo tale da consentire ad un esperto in materia l’attuazione dell’invenzione stessa, oppure ad una invenzione che implica l’uso di tale materiale. Si ritiene sufficiente la descrizione dell’invenzione ai fini della tutela brevettale, soltanto se:

-        il materiale biologico è stato depositato presso un istituto riconosciuto non oltre la data di presentazione della domanda di brevetto;

-        nella domanda depositata siano state inserite tutte le informazioni di rilievo di cui il depositante risulti in possesso relativamente alle caratteristiche del materiale biologico depositato;

-        nella domanda di brevetto siano precisati il nome dell’ente di deposito e il relativo numero di registrazione.

L'accesso al materiale biologico depositato è garantito mediante il rilascio di un campione: fino alla prima pubblicazione della domanda di brevetto, unicamente alle persone autorizzate ai sensi del diritto nazionale dei brevetti; tra la prima pubblicazione della domanda e la concessione del brevetto, a qualsiasi persona che ne faccia domanda o, se il depositante lo richieda, unicamente ad un esperto indipendente; dopo la concessione del brevetto e anche se lo stesso è stato revocato o annullato, a qualsiasi persona che ne faccia richiesta.

In caso di rifiuto o di ritiro della domanda di brevetto, l'accesso al materiale depositato viene limitato, su richiesta del depositante, ad un esperto indipendente per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data del deposito della domanda di brevetto.

 

Rispetto al testo dell’articolo 10 del D.L. 3/2006 vengono tuttavia previste alcune modifiche, resesi necessarie – secondo quanto evidenziato dalla relazione - poiché il medesimo articolo 10 si limitava a recepire testualmente il contenuto dell’articolo 13 della direttiva senza il necessario coordinamento con la procedura di brevettazione nazionale. Pertanto, invece che alla “pubblicazione della domanda di brevetto”, che non è prevista nel nostro Paese, viene fatto riferimento alla “accessibilità al pubblico”. Conseguentemente si prevede che il nome dell'ente di deposito e il numero di registrazione del deposito possono essere comunicate entro un termine di 16 mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda o precedentemente nel caso di anticipata accessibilità al pubblico.

Articolo 81 – Modifiche all’articolo 163 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

163. Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari.

163. Domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari.

1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi che ha rilasciato il brevetto di base con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.

1. La domanda di certificato deve essere depositata presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi con riferimento alla autorizzazione di immissione in commercio del prodotto.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi pubblica almeno i seguenti dati concernenti la domanda di certificato:

2. Identico:

a) nome e indirizzo del richiedente;

a) identica;

b) numero del brevetto di base;

b) identica;

c) titolo dell'invenzione;

c) identica;

d) numero o data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonché indicazione del prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;

d) numero e data dell'autorizzazione di immissione in commercio nonché indicazione del prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;

e) se del caso, numero e data della prima autorizzazione di immissione in commercio nella comunità.

e) identica.

 

L’articolo 81 modifica l’articolo 163del Codice, relativo alla domanda di certificato complementare per i medicinali e per i prodotti fitosanitari.

In particolare, viene soppressa la parte del comma 1 del citato articolo che identifica l’UIBM come l’Ufficio “che ha rilasciato il brevetto di base”, dal momento che la domanda di certificato complementare di protezione deve essere presentata all’UIBM anche per quanto riguarda i brevetti concessi tramite l’Ufficio del brevetto europeo e per i quali lo stesso UIBM non può qualificarsi come l’Ufficio che ha rilasciato il brevetto di base. Inoltre, viene eliminato un refuso al comma 2, lettera d), dell’articolo 163.


 

Articolo 82 – Modifiche all’articolo 164 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

164. Domanda di privativa per varietà vegetale.

164. Domanda di privativa per varietà vegetale.

1. La domanda di privativa per varietà vegetale deve contenere:

1. Identico.

a) l'identificazione del richiedente ed anche del mandatario, se vi sia;

 

b) l'indicazione in italiano ed in latino del genere o della specie cui la varietà appartiene;

 

c) la denominazione proposta, specificando se trattasi di codice o di nome di fantasia;

 

d) il nome e la nazionalità dell'autore della varietà vegetale;

 

e) l'eventuale rivendicazione della priorità;

 

f) l'elenco dei documenti allegati.

 

2. Alla domanda devono essere uniti:

2. Identico.

a) la descrizione della varietà vegetale. In caso di varietà ibrida, a richiesta del costitutore, le informazioni relative ai componenti genealogici non sono messi a disposizione del pubblico dall'ufficio ricevente;

a) identica;

b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue cartteristiche specifiche;

b) la riproduzione fotografica della varietà vegetale e delle sue caratteristiche specifiche;

c) ogni informazione e docu­mentazione ritenuta utile ai fini dell'esame della domanda, e, in particolare, i risultati degli esami in coltura eventualmente già intrapresi in Italia o all'estero. La docu­mentazione redatta in lingua straniera è corredata da una traduzione in lingua ita­liana, dichiarata conforme dal richiedente o dal suo mandatario;

c) identica;

d) la dichiarazione di cui all'articolo 165;

d) identica;

e) i documenti comprovanti le priorità eventualmente rivendicate;

e) identica;

f) quando vi sia mandatario, l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201;

f) identica;

g) il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d'incarico o per la relativa autocertificazione.

Soppressa.

3. I documenti indicati al comma 2, lettere b), d), ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettere c) e g), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varietà.

3. I documenti indicati al comma 2, lettere d), ed e), possono essere depositati successivamente, ma non oltre il termine di sei mesi dal deposito della domanda. I documenti indicati al comma 2, lettera c), possono essere presentate successivamente ma non oltre la data d'inizio delle prove di coltivazione della varietà.

4. La varietà è descritta in modo da mettere chiaramente in evidenza in quale maniera essa è stata ottenuta e quali sono i caratteri di natura morfologica o fisiologica che la differenziano da altre varietà similari conosciute.

4. Identico.

5. Nella descrizione è indicata anche la denominazione proposta dal costitutore.

5. Identico.

6. Se trattasi di varietà essenzialmente derivata ai sensi del comma 4 dell'articolo 107, è indicata la varietà iniziale. Se trattasi di varietà geneticamente modificata sono indicati l'origine e la natura della modifica genetica.

6. Identico.

 

 

L’articolo 82 modifica l’articolo 164 del Codice, concernente la domanda di privativa per varietà vegetale.

In particolare al comma 2 dell’articolo 164 viene eliminato un refuso alla lett. b) e viene soppressa la lett. g) recante un adempimento (allegare alla domanda il documento comprovante il pagamento della tassa di domanda, della tassa per la lettera d'incarico o per la relativa autocertificazione) che ora viene previsto in generale per tutte le domande.

Infine si provvede a riformulare il comma 3 dell’articolo 164 al fine di rendere più chiara e comprensibile la disposizione da esso recata.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 83 – Modifiche all’articolo 166 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

166. Domanda di denominazione varietale.

166. Domanda di denominazione varietale.

1. La denominazione proposta per la nuova varietà:

1. La denominazione proposta per la nuova varietà:

a) deve essere conforme alle linee guida del consiglio di amministrazione dell'ufficio comunitario delle varietà vegetali;

a) deve rispettare le disposizioni di cui all'articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, del regolamento (CE) n. 637/2009 e occorrendo le linee guida del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali;

b) non deve risultare contraria alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;

b) identica;

c) non deve contenere nomi geografici.

c) identica.

 

 

L’articolo 83 modifica l’articolo 166 del Codiceriguardante le domande di denominazione della nuova varietà.

La modifica riguarda in particolare la lettera a) dell’articolo 166 ed è finalizzata ad adeguarlo alle disposizioni comunitarie che stabiliscono le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi, che sono contenute nell’art. 63 del regolamento 2100/94[11], sulla privativa comunitaria per ritrovati vegetali, e nel regolamento 637/2009, che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 84 – Modifiche all’articolo 169 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

169. Rivendicazione di priorità.

169. Rivendicazione di priorità.

1. Quando si rivendichi la priorità di un deposito ai sensi dell'articolo 4 si deve unire copia della domanda prioritaria da cui si rilevino il nome del richiedente, l'entità e l'estensione del diritto di proprietà industriale e la data in cui il deposito è avvenuto.

1. Identico.

2. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante.

2. Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante. Il documento di cessione del diritto di priorità può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell’articolo 196, comma 1, lettera a).

3. Quando all'estero siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate si applica l'articolo 158, commi 1 e 2.

3. Identico.

4. Quando siano state depositate separate domande, in date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione, il diritto di priorità può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia unità di invenzione. Nel caso che con una sola domanda siano rivendicati più depositi e non si riscontri l'unità inventiva, alle nuove domande separate è applicabile l'articolo 161.

4. Identico.

5. Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio, che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato del comitato esecutivo o direttivo o della presidenza dell'esposizione, avente il contenuto prescritto nel relativo regolamento (39).

5. Identico.

 

5-bis. La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento del deposito della domanda di brevetto o modello di utilità può essere presentata anche successivamente entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorità rivendicata. Entro lo stesso termine il richiedente può correggere i dati di una precedente dichiarazione di priorità, fermo restando che, ove tale correzione modifichi la data della prima priorità rivendicata, e questa data sia anteriore a quella originariamente indicata, il termine decorre dalla data effettiva di tale priorità, anziché da quella originariamente indicata.' La rivendicazione di priorità che non sia stata presentata al momento della presentazione della domanda di disegno e modello o di marchio, può essere presentata entro il successivo termine di un mese per i disegni e modelli e di due mesi per i marchi dalla data di presentazione di detta domanda.

 

5-ter. L'istanza di correzione di cui al comma 5-bis relativa ad una precedente dichiarazione di priorità deve essere comunque depositata nel termine di quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità.

6. La brevettazione o la registrazione vengono effettuate senza menzione della priorità, qualora entro sei mesi dalla data di deposito della domanda non vengano prodotti, nelle forme dovute, i documenti di cui al comma 1. Per le invenzioni e i modelli di utilità il termine per deposito di tali documenti è di sedici mesi dalla data della domanda anteriore, di cui si rivendica la priorità, se tale termine è più favorevole al richiedente.

6. Identico.

7. Qualora la priorità di un deposito compiuta agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel titolo di proprietà industriale deve farsi analoga annotazione del rifiuto.

7. Identico.

8. La rivendicazione di priorità nella domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata se è effettuata dopo il termine di dodici mesi dalla data di deposito della prima domanda e se il richiedente non ne ha diritto. Qualora priorità sia rifiutata non se ne fa menzione nella privativa.

8. Identico.

 

L’articolo 84 integra l’articolo 169 del Codice, disciplinante le rivendicazioni di priorità.

Le modifiche sono introdotte per conformarsi alla normativa del Trattato sul diritto dei brevetti (PLT: art. 13 e regola 14) e del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT: regola 26-bis) e alla regola 52 della Convenzione sul Brevetto Europeo.

Concluso a Ginevra nel 2000 il Patent Law Treaty (PLT) è entrato in vigore il 28 aprile, 2005. L'obiettivo del Trattato è quello di armonizzare e snellire le procedure formali per le domande di brevetto regionali e nazionali e di brevetti internazionali.

Il Trattato di cooperazione sui brevetti (PCT) o concluso nel 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984 e nel 2001, consente di ottenere la protezione di brevetto per invenzione simultaneamente in vari paesi presentando una "domanda di brevetto internazionale" presso l'ufficio brevetti nazionale dello Stato contraente di cui il richiedente è cittadino o residente, o, a scelta del richiedente, presso l'Ufficio internazionale dell’OMPI di Ginevra.

Dal 13 dicembre 2007 è in vigore la Convenzione del Brevetto Europeo EPC 2000 (European Patent Convention) che va a sostituire la vecchia Convenzione sottoscritta a Monaco e risalente al 5 ottobre 1973. EPC 2000 è un trattato multilaterale che, recependo le istanze del mondo dell’impresa, degli inventori e dei ricercatori, incide in maniera sensibile sulla previgente disciplina, inserendo novità di sicuro rilievo con riguardo ad aspetti quali:

-          la procedura di concessione dei brevetti;

-          le regole applicabili alle controversie che coinvolgono queste privative in tutti gli stati contraenti.

L’Italia ha ratificato la Convenzione, in limine, il 6 dicembre 2007.

In particolare, al comma 2 dell’articolo 169, che nel testo in vigore impone al richiedente – nel caso di deposito eseguito da altri - di provare di essere successore o avente causa del primo depositante, viene aggiunto un nuovo periodo in cui si precisa che il documento di cessione del diritto di priorità può consistere in una dichiarazione di cessione o avvenuta cessione ai sensi dell’art. 196 (Procedura di trascrizione), comma 1, lett. a), del Codice della proprietà industriale.

Dopo il comma 5 viene aggiunto il comma 5-bische:

§      per quanto riguarda i brevetti o modelli di utilità, consente la presentazione della rivendicazione di priorità anche successivamente al momento del deposito della relativa domanda, entro il termine di 16 mesi dalla data della prima priorità rivendicata. Entro tale termine è consentita anche la correzione dei dati di una precedente dichiarazione di priorità;

§      per quanto riguarda i disegni e modelli o i marchi la rivendicazione di priorità può essere presentata successivamente entro un mese per i disegni e due mesi per i marchi. Queste ultime modifiche sono conformi alle disposizioni dei regolamenti comunitari sul disegno e sul marchio comunitario.

Il nuovo comma 5-ter stabilisce che l’istanza di correzione prevista al precedente comma 5-bis deve essere comunque depositata entro quattro mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto per invenzione industriale o per modello di utilità.

 

 

 

Articolo 85 – Modifiche all’articolo 170 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

170. Esame delle domande.

170. Esame delle domande.

1. L'esame delle domande, delle quali sia stata riconosciuta la regolarità formale, è rivolto ad accertare:

1. Identico:

a) per i marchi: se può trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 12, comma 1, lettera a), 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;

a) per i marchi: se può trovare applicazione l'articolo 11 quando si tratta di marchi collettivi; se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio a norma degli articoli 7, 8, 9, 10, 13, comma 1, e 14, comma 1, lettere a) e b); se concorrono le condizioni di cui all'articolo 3;

b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dagli articoli 45, 50 e 82, esclusi i requisiti di validità, fino a quando non sarà disciplinata la ricerca delle anteriorità con decreto ministeriale a meno che la loro assenza risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;

b) per le invenzioni ed i modelli di utilità che l'oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l'assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio;

c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31;

c) per i disegni e modelli che l'oggetto della domanda sia conforme alle prescrizioni dell'articolo 31 e dell’articolo 33-bis;

d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commis­sione consultiva istituita dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;

d) per le varietà vegetali, i requisiti di validità previsti nella sezione VIII del capo II del codice, nonché l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della stessa sezione. L'esame di tali requisiti è compiuto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale formula parere vincolante, avvalendosi della commis­sione di cui ai commi 3-bis e seguenti. La Commissione opera osservando le norme di procedura dettate con apposito regolamento di funzionamento. Al fine di accertare la permanenza dei requisiti, il Ministero delle politiche agricole e forestali può chiedere al titolare o al suo avente causa il materiale di riproduzione o di moltiplicazione necessario per effettuare il controllo;

e) per le topografie dei prodotti a semi­conduttori, che l'oggetto della domanda sia conforme a quello previsto dall'articolo 87, esclusi i requisiti di validità fino a quando non si sia provveduto a discipli­nare l'esame con decreto ministeriale.

e) identica.

2. Per i marchi relativi a prodotti agricoli ed a quelli agroalimentari di prima trasformazione, che utilizzano denomina­zioni geografiche, l'Ufficio trasmette l'esemplare del marchio ed ogni altra documentazione al Ministero delle politi­che agricole e forestali, che esprime il parere di competenza entro dieci giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

2. Identico.

3. Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell'articolo 173, comma 7.

3. Identico.

 

3-bis. Il parere vincolante sui requisiti di validità previsti nella sezione ottava del capo II del Codice nonché sulla osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 114 della sezione medesima è compiuto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per mezzo di una Commissione Consultiva composta da:

 

a) direttore generale della competitività per lo sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede; .

 

b) responsabile dell'Ufficio biotecnologie, sementi e registri di varietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che, in caso di impedimento del presidente, ne fa le veci;

 

c) responsabile dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, competente in materia di privative per nuove varietà vegetali;

 

d) esaminatore tecnico dell'Ufficio italiano brevetti e marchi;

 

e) funzionario dell'Ufficio biotecno­logie, sementi e registri di varietà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

 

f) direttore di un Istituto dì ricerca e sperimentazione agraria designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

3-ter. Per i membri di cui al comma 3-bis, lettere da b) ad f), è richiesta la designazione di un supplente.

 

3-quater. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate dal funzionario del Ministero delle politi­che agricole alimentari è forestali di cui al comma 1, lettera e).

 

3-quinquies. La commissione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere confermati; la partecipazione avviene a titolo gratuito senza corresponsione di emolumenti e si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

3-sexies. Su richiesta motivata del presidente possono essere chiamati a far parte della commissione, di volta in volta e per l'esame di specifiche questioni, esperti qualificati nella materia.

 

3-septies. La commissione, prima di esprimere il proprio parere, può sentire gli interessati o i loro rappresentanti i quali possono chiedere di essere auditi.

 

3-octies. Il parere è corredato con la indicazione delle sperimentazioni, delle metodologie e delle ispezioni eseguite nonché dei risultati acquisiti e degli eventuali rilievi ed osservazioni del richiedente.

 

3-nonies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definite le disposizioni attuative del Codice della proprietà industriale in materia di nuove varietà vegetali, comprensive delle disposizioni di funzionamento della commissione di cui al comma 1.

 

L’articolo 85 modifica l’articolo 170 del Codice, relativo all’esame delle domande per i diritti di proprietà industriale.

In particolare alla lettera a) del comma 1, relativa all’esame di merito delle domande di marchio, si sopprime il rinvio all’articolo 12 (Novità), comma 1, lettera a), del Codice concernente i “segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio” che costituiscono impedimento alla registrazione perché difettano di novità. Il riferimento ai suddetti segni viene ora inserito all’articolo 13, comma 1, del Codice, tra i segni privi di capacità distintiva che non possono costituire oggetto di registrazione.

La lettera b) del comma 1, concernente l’esame di merito delle domande per le invenzioni ed i modelli di utilità, viene riformulato in quanto il decreto disciplinante la ricerca delle anteriorità, cui la disposizione rinvia, è stato adottato.

In attuazione della lettera b) sono stati, infatti, emanati i decreti MISE 3 ottobre 2007 (Attribuzione dell'incarico all'Ufficio europeo dei brevetti ad effettuare la ricerca di anteriorità) e 27 giugno 2008(Ricerca di anteriorità relativamente alle domande di brevetto per invenzione industriale).

Viene modificata anche la lettera c) del comma 1, relativa all’esame delle domande per disegni e modelli. Con la modifica, si richiede la conformità dell’oggetto della domanda anche al nuovo comma 33-bis (Liceità), in modo da consentire all’UIBM di effettuare un esame completo delle relative domande.

Le altre modifiche all’articolo 170 sono volte ad inserire direttamente nel Codice la disciplina della Commissione consultiva in materia di varietà vegetali, già prevista dall’articolo 18 del D.P.R. 12 agosto 1975, n. 974[12], che viene abrogato dall’articolo 130, comma 2, dello schema in esame.

Il citato D.P.R. è stato inizialmente abrogato, ad eccezione degli artt. 14, 15, 16, 17, 18 e 19, dall’art. 32 del D.Lgs. 455/1998. Successivamente il decreto è stato abrogato, ad eccezione dell'art. 18, dall'art. 246 del D.Lgs. 30/2005.

In particolare alla lettera d) del comma 1, relativa all’esame delle domande per varietà vegetali, viene soppresso il riferimento al citato art. 18 del DPR 974/1975. Inoltre dopo il comma 3 dell’articolo 170 sono aggiunti i commi da 3-bis a3-nonies che regolamentano, semplificandone la struttura, la Commissione consultiva in materia di varietà vegetali (prevista dal citato DPR), per mezzo della quale il Ministero delle politiche agricole esprime parere vincolante sui requisiti di validità previsti dalle disposizioni della sezione VIII del Capo II e sull’osservanza delle disposizioni dell’articolo114 del Codice (Denominazione della varietà).

 

 

 

Articolo 86 – Inserimento nel Codice dell’articolo 170-bis

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

 

170-bis. Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche.

 

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, in sede di valutazione della brevettabilità di invenzioni biotecno­logiche, al fine di garantire quanto previsto dall'articolo 81-quinquies. comma 1, lettera b), può richiedere il parere del Comitato nazionale per la biosicurezza e le biotecnologie.

 

2. La provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, che sta alla base dell'invenzione, è dichiarata all'atto della richiesta di brevetto sia in riferimento al Paese di origine, consentendo di accertare il rispetto della legislazione in materia di importazione e di esportazione, sia in relazione all'organismo biologico dal quale è stato isolato.

 

3. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione che ha per oggetto o utilizza materiale biologico di origine umana deve essere corredata dell'espresso consenso, libero e informato, a tale prelievo e utilizza­zione, della persona da cui è stato prelevato tale materiale, in base alla normativa vigente.

 

4. La domanda di brevetto relativa ad una invenzione, che ha per oggetto o utilizza materiale biologico con­tenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, deve essere corredata da una dichiarazione che garantisca l'avvenuto rispetto degli obblighi riguardanti tali modificazioni, derivanti dalle normative nazionali o comunitarie, ed in particolare dalle disposizioni di cui al comma 6 e di cui ai decreti legislativi 12 aprile 2001, n. 206, e 8 luglio 2003, n. 224.

 

5. In materia di invenzioni biotecnologiche l'utilizzazione da parte dell'agricoltore, per la riproduzione o la moltiplicazione in proprio nella sua azienda, di materiale brevettato di origine vegetale, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994.

 

6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sono disciplinati l'ambito e le modalità per l'esercizio della deroga di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, riguardante la vendita o altra forma di commercializzazione di bestiame di allevamento o di altro materiale di riproduzione di origine animale, da parte del titolare del brevetto o con il suo consenso. In particolare, il decreto prevede il divieto della ulteriore vendita del bestiame in funzione di un'attività di produzione commerciale, a meno che gli animali dotati delle stesse proprietà siano stati ottenuti mediante mezzi esclusi­vamente biologici e ferma restando la possibilità di vendita diretta da parte dell'allevatore per soggetti da vita rientranti nella normale attività agricola.

 

 

7. Qualora rilevi l'assenza delle condizioni di brevettabilità dell'inven­zione biotecnologica o il mancato deposito delle dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede ai sensi dell' articolo 173, comma 7, e, nel caso di riscontrata assenza delle condizioni di brevettabilità di cui agli articoli 81-quater, 81-quinquies ed all'articolo 162, respinge la domanda.

 

L’articolo 86 aggiunge dopo l’articolo 170 del Codice il nuovo articolo 170-bis (Adempimenti in materia di invenzioni biotecnologiche)che riproduce grosso modo il contenuto dell’articolo 5 del già citato D.L. 3/2006, rispetto al quale la norma in esame opera una semplificazione delle procedure.

L'art. 5 del DL 3/2006, di recepimento della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (L. di conversione 78/2006),disciplina il procedimento amministrativo di concessione del brevetto per invenzione biotecnologica.

In particolare, rispetto al testo del D.L. 3/2006, non è più prevista l’acquisizione del parere preventivo del Ministro delle politiche agricole quando una richiesta di brevetto, che non abbia né finalità diagnostiche né terapeutiche, abbia per oggetto l’utilizzo o la modifica delle identità genetiche di varietà autoctone o da conservazione e di materiali biologici vegetali o animali cui si faccia riferimento in un disciplinare di produzione adottato in base alle norme di regolazione delle produzioni a denominazione protetta.

 

 

 

Articolo 87 – Inserimento nel Codice dell’articolo 170-ter

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

 

170-ter. Sanzioni

 

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che esso è stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne può disporre, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

 

2. Chiunque, nella dichiarazione di cui all'articolo 170-bis, comma 2, attesta falsamente la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni.

 

3. Chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il rispetto degli obblighi di legge riguardanti tali modificazioni, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni.

 

L’articolo 87 aggiunge dopo l’articolo 170 del Codice il nuovo articolo 170-ter che definisce il regime sanzionatorio penale da applicare in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, in attuazione del principio di delega di cui all’art. 19, comma 15, lett. b), della legge 99/2009.

In particolare si prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di brevettare una invenzione, utilizza materiale biologico di origine umana, essendo a conoscenza del fatto che esso è stato prelevato ovvero utilizzato per tali fini senza il consenso espresso di chi ne può disporre, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni (comma 1).

Inoltre, chiunque, nella dichiarazione di cui all'articolo 170-bis, comma 2 (relativa alla provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale che sta alla base dell'invenzione da brevettare), attesta falsamente la provenienza del materiale biologico di origine animale o vegetale, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni (comma 2).

Infine,chiunque, nella domanda di brevetto di una invenzione che utilizza materiale biologico contenente microrganismi o organismi geneticamente modificati, attesta, contrariamente al vero, il rispetto degli obblighi di legge riguardanti tali modificazioni, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni (comma 3).

 

 

 

Articolo 88 – Modifiche all’articolo 173 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

173. Rilievi.

173. Rilievi.

1. I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande e delle istanze devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

1. Identico.

2. Le osservazioni dei terzi ed i rilievi ai quali dia luogo l'esame della domanda di privativa per nuova varietà vegetale sono comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine, non superiore a sei mesi, per la risposta. Nel caso in cui il rilievo riguardi la denominazione, la nuova proposta è corredata da una dichiarazione integrativa includente anche la dichiarazione di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 165. L'ufficio ed il Ministero delle politiche agricole e forestali si comunicano reciprocamente le osservazioni ed i rilievi trasmessi al richiedente e le risposte ricevute.

2. Identico.

3. Quando, a causa di irregolarità nel conferimento del mandato, di cui all'articolo 201, il mancato adempimento ai rilievi comporta il rigetto delle domande e delle istanze connesse, il rilievo deve essere comunicato al richiedente.

3. Identico.

4. Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda o l'istanza è respinta con provvedimento, da notificare al titolare della domanda stessa o dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia, se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta esclusiva­mente la perdita di tale diritto.

4. Identico.

5. La domanda di privativa per nuova varietà vegetale è rifiutata:

5. Identico.

a) in caso di mancata risposta ai rilievi dell'ufficio e del Ministero delle politiche agricole e forestali nei termini stabiliti;

 

b) in caso di mancata consegna dei materiali per le prove varietali ai sensi dell'articolo 165, comma 1, lettera c), salvo che la mancata consegna sia dipesa da causa di forza maggiore;

 

c) in caso di assenza di uno dei requisiti previsti dall'articolo 170, comma 1, lettera d).

 

6. Se la domanda di privativa per nuova varietà vegetale non è accolta o se essa è ritirata, il compenso dovuto per i controlli tecnici è rimborsato solo quando non siano già stati avviati i controlli tecnici suddetti.

6. Identico.

7. Prima di respingere in tutto o in parte una domanda o una istanza ad essa connessa, per motivi che non siano stati oggetto di rilievi ai sensi del comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi assegna al richiedente il termine di due mesi per formulare osservazioni. Scaduto detto termine, se non sono state presentate osservazioni o l'Ufficio ritiene di non potere accogliere quelle presentate, la domanda o l'istanza è respinta in tutto o in parte.

7. Identico.

8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni e a depositare i disegni non acclusi, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

8. Per le domande di brevetto internazionale l'Ufficio italiano brevetti e marchi, compiuto l'accertamento di cui all'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti del 19 giugno 1970, ratificato con legge 26 maggio 1978, n. 260, invita il richiedente ad effettuare le eventuali correzioni, fissando all'uopo un termine non superiore a mesi tre, ferma restando l'osservanza del termine per la trasmissione dell'esemplare originale della domanda internazionale, previsto dalla regola 22 del regolamento di esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara che la domanda s'intende ritirata nelle ipotesi previste dall'articolo 14 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti.

9. Qualora la domanda sia accolta, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede alla concessione del titolo.

9. Identico.

10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio può distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, delle domande, delle descrizioni e dei singoli disegni ad esse allegati.

10. I fascicoli degli atti e dei documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione nonché le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolto delle domande sono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi fino a dieci anni dopo l'estinzione dei diritti corrispondenti. Dopo la scadenza di tale termine l'Ufficio può distruggere i fascicoli anche senza il parere dell'Archivio centrale di Stato, previa acquisizione informatica su dispositivi non alterabili degli originali, degli atti e dei documenti in essi contenuti..

 

L’articolo 88 modifica l’articolo 173 del Codice, riguardante i rilievi alle domande e alle istanze, con particolare riferimento ai commi 8 e 10.

A seguito delle modifiche al comma 8 per i rilievi relativi alle domande di brevetto internazionale non viene più richiesto il deposito da parte del richiedente dei disegni non acclusi alle domande stesse.

Con le modifiche al comma 10 si precisa che l’obbligo da parte dell’UIBM di conservare la documentazione per i dieci anni successivi all’estinzione dei diritti riguarda anche le raccolte dei titoli di proprietà industriale e le raccolte delle domande. Inoltre si precisa che, dopo la scadenza di tale termine, oggetto delle acquisizioni informatiche prima della distruzione dei fascicoli sono gli atti e i documenti relativi alle domande di brevettazione o di registrazione in essi contenuti.

 

Sezione II - Osservazioni sui marchi d'impresa e opposizioni alla registrazione dei marchi

Articolo 89 – Modifiche all’articolo 175 del Codice

 

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Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

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175. Deposito delle osservazioni dei terzi.

175. Deposito delle osservazioni dei terzi.

1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione entro il termine perentorio di due mesi:

1. Qualsiasi interessato può, senza con ciò assumere la qualità di parte nella procedura di registrazione, indirizzare all'Ufficio italiano brevetti e marchi osservazioni scritte, specificando i motivi per i quali un marchio deve essere escluso d'ufficio dalla registrazione:

a) dalla data di pubblicazione di una domanda di registrazione, ritenuta registrabile ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), ovvero ritenuta registrabile in base a sentenza di accoglimento passata in giudicato;

a) identica;

b) dalla data di pubblicazione della registrazione di un marchio, la cui domanda non è stata pubblicata ai sensi dell'articolo 179, comma 2;

b) identica;

c) dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la pubblicazione del marchio internazionale nella Gazette de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle des Marques Internationales.

c) identica.

2. Le osservazioni, se ritenute pertinenti e rilevanti, sono dall'Ufficio italiano brevetti e marchi comunicate al richiedente che può presentare le proprie deduzioni entro il termine di trenta giorni dalla data della comunicazione.

2. Identico.

3. Nel caso di marchio internazionale, le osservazioni sono considerate dall'Ufficio italiano brevetti e marchi solo al fine dell'esame di cui all'articolo 170, comma 1, lettera a).

3. Identico.

 

L’articolo 89 modifica l’articolo 175 del Codice, relativo al deposito presso l’UIBM di osservazioni scritte da parte di terzi, ai fini dell’esclusione d’ufficio della registrazione di un marchio d’impresa, disponendo la soppressione del termine perentorio di due mesi, attualmente previsto.

Poiché viene eliminato il termine per proporre le osservazioni, andrebbe valutata l’opportunità di eliminare le lettere a), b) e c) che fissano le date a partire dalle quali decorrere il termine eliminato.

La soppressione viene disposta in quanto il regolamento sul marchio comunitario non prevede alcun termine per l’Ufficio che - qualora riceva osservazioni e le ritenga fondate - può riesaminare la domanda di registrazione in qualsiasi momento prima della registrazione stessa.

 

 

 

Articolo 90 – Modifiche all’articolo 176 del Codice

 

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176. Deposito dell'opposizione.

176. Deposito dell'opposizione.

1. I soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 177 possono presentare all'Ufficio italiano brevetti e marchi opposizione la quale, a pena di inammissibilità, deve essere scritta, motivata e documentata, entro il termine perentorio di tre mesi dalle date indicate nell'articolo 175, comma 1, lettere a), b) e c), avverso gli atti ivi indicati.

1. Identico.

2. L'opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio, deve contenere a pena di inammissibilità:

2. L'opposizione, che può riguardare una sola domanda o registrazione di marchio redatta in lingua italiana a pena di irricevibilità deve contenere a pena di inammissibilità:

a) in relazione al marchio oggetto dell'opposizione, l'identificazione del richiedente, il numero e la data della domanda della registrazione e i prodotti ed i servizi contro cui è proposta l'opposizione;

a) identica;

b) in relazione al marchio o diritto dell'opponente, l'identificazione del marchio o dei marchi anteriori di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), nonché dei prodotti e servizi sui quali è basata l'opposizione oppure del diritto di cui all'articolo 8;

b) identica;

c) i motivi su cui si fonda l'opposizione.

c) identica.

3. L'opposizione si considera ritirata se non è comprovato il pagamento dei diritti di opposizione entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui all'articolo 226.

3. Identico.

4. Chi presenta l'opposizione deve depositare entro il termine perentorio di due mesi dalla data di scadenza del termine per il raggiungimento di un accordo di conciliazione di cui all'articolo 178, comma 1:

4. Identico.

a) copia della domanda o del certificato di registrazione del marchio su cui è basata l'opposizione, ove non si tratti di domande o di certificati nazionali e, se del caso, la documentazione relativa al diritto di priorità o di preesistenza di cui esso beneficia, nonché la loro traduzione in lingua italiana; nel caso della preesistenza, questa deve essere già stata rivendicata in relazione a domanda od a registrazione di marchio comunitario;

 

b) ogni altra documentazione a prova dei fatti addotti;

 

c) la documentazione necessaria a dimostrare la legittimazione a presentare opposizione, qualora il marchio anteriore non risulti a suo nome dal Registro tenuto dall'Ufficio italiano brevetti e marchi;

 

d) l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201, se è stato nominato un mandatario.

 

5. Con l'opposizione possono farsi valere gli impedimenti alla registrazione del marchio previsti dall'articolo 12, comma 1, lettere d) ed e), per tutti o per una parte dei prodotti o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, e la mancanza del consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto di cui all'articolo 8.

5. Identico.

 

L’articolo 90 modifica l’articolo 176 del Codice, relativa alla presentazione presso l'UIBM di opposizione alla domanda di registrazione di marchio. La modifica riguarda in particolare il comma 2 ed è volta a precisare che l’opposizione deve essere redatta in lingua italiana, pena l’irricevibilità.

 

 

 

Articolo 91 – Modifiche all’articolo 178 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

178. Esame dell'opposizione e decisioni.

178. Esame dell'opposizione e decisioni.

1. Scaduto il termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, entro due mesi dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei diritti di cui all'articolo 225, comunica l'opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti.

1. Scaduto il termine di cui all'articolo 176, comma 1, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi degli articoli 148, comma 1, e 176, comma 2, entro due mesi comunica l'opposizione al richiedente la registra­zione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del presente codice.

2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, comma 2, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all'uopo fissato dall'Ufficio.

2. In assenza di accordo ai sensi del comma 1, il richiedente che abbia ricevuto la documentazione di cui all'articolo 176, commi 2 e 4, lettere a), b) e c), può presentare per iscritto le proprie deduzioni entro il termine all’uopo fissato dall'Ufficio

3. Nel corso del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può, in ogni momento, invitare le parti a presentare nel termine da esso fissato ulteriori documenti, deduzioni od osservazioni in funzione delle allegazioni, deduzioni ed osservazioni delle altre parti.

3. Identico.

4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.

4. Su istanza del richiedente, l'opponente che sia titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni fornisce i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo, da parte sua o con il suo consenso, per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato e sui quali si fonda l'opposizione, o che vi siano i motivi legittimi per la mancata utilizzazione. In mancanza di tale prova, da fornire entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, l'opposizione è respinta. Se l'uso effettivo è provato solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato, esso, ai soli fini dell'esame dell'opposizione, si considera registrato solo per quella parte di prodotti o servizi.

5. L'istanza del richiedente per ottenere la prova dell'uso effettivo del marchio deve essere presentata non oltre la data di presentazione delle prime deduzioni ai sensi del comma 2.

5. Identico.

6. In caso di opposizioni relative allo stesso marchio, le opposizioni successive alla prima sono riunite a questa.

6. Identico.

7. Al termine del procedimento di opposizione, l'Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l'opposizione stessa respingendo la domanda di registrazione in tutto o in parte se risulta che il marchio non può essere registrato per la totalità o per una parte soltanto dei prodotti e servizi indicati nella domanda; in caso contrario respinge l'opposizione. Nel caso di registrazione internazionale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi emette rifiuto definitivo parziale o totale ovvero respinge l'opposizione, dandone comunicazione all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI).

7. Identico.

 

L’articolo 91 modifica l’articolo 178 del Codice concernente l’esame dell'opposizione alla registrazione di marchio. In particolare, ai commi 1 e 2 vengono effettuate modifiche per rendere la disposizione di più immediata comprensione. Pertanto il comma 1, come modificato, dispone che, scaduto il termine per presentare opposizione alla registrazione, l'UIBM, verificate la ricevibilità e l'ammissibilità dell'opposizione, entro due mesi comunica l'opposizione al richiedente la registrazione con l'avviso, anche all'opponente, della facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione entro due mesi dalla data della comunicazione, prorogabile su istanza comune delle parti fino al termine massimo previsto dal regolamento di attuazione del codice (il riferimento a tale termine massimo è stato aggiunto dallo schema in esame).

Il regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale è stato emanato con decreto MISE n. 33 del 13 gennaio 2010, che all’art. 60, comma 2, stabilisce che la proroga in questione può essere rinnovata più volte per il periodo massimo di un anno a decorrere dalla data della prima comunicazione dell’Ufficio.

La modifica al comma 2 è volta a correggere un erroneo rinvio normativo interno.

Infine viene modificato il comma 4, innalzando da trenta a sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'istanza da parte dell'UIBM il termine concesso all'opponente, titolare di marchio anteriore registrato da almeno cinque anni, per fornire i documenti idonei a provare che tale marchio è stato oggetto di uso effettivo.

 

 

 

Articolo 92 – Modifiche all’articolo 179 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

179. Estensione della protezione.

179. Estensione della protezione.

1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se è già stata proposta un'opposizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.

1. Se il richiedente intende estendere la protezione del marchio all'estero ai sensi dell'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi, testo di Stoccolma del 14 luglio 1967, ratificato con legge 28 aprile 1976, n. 424 oppure in uno stato estero che esige la preventiva registrazione del marchio italiano, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, anche se è già stata proposta un'oppo­sizione, procede alla registrazione ed effettua le relative annotazioni.

2. Se la domanda di marchio, di cui al comma 1, non è già stata pubblicata, la pubblicazione della registrazione è accompagnata, in tale caso, dall'avviso che tale pubblicazione è termine iniziale per l'opposizione. L'accoglimento dell'opposizione determina la radiazione totale o parziale del marchio.

2. Identico.

 

L’articolo 92 integra l’articolo 179 del Codice, relativo all’estensione all’estero della protezione del marchio ai sensi dell’Accordo di Madrid.

Per l’estensione all’estero è possibile utilizzare una procedura unificata di deposito regolata dall’Accordo e Protocollo di Madrid, che copre contemporaneamente più Stati designando quelli di interesse al momento del deposito della domanda. La procedura consente di ottenere, in ciascuno degli Stati che hanno aderito all’Accordo e Protocollo di Madrid, la stessa protezione che le leggi di tali Stati offrono ai marchi nazionali. La registrazione in sede internazionale di un marchio può essere concessa a condizione che il marchio sia già stato registrato nel Paese di origine del titolare.

L’integrazione prevede che l'UIBM, anche in presenza di un'opposizione, proceda alla registrazione del marchio anche nel caso in cui la preventiva registrazione venga richiesta da parte dello Stato estero nel quale si intende estendere la protezione del marchio italiano.

 

 

 

Articolo 93 – Modifiche all’articolo 180 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

180. Sospensione della procedura di opposizione.

180. Sospensione della procedura di opposizione

1. Il procedimento di opposizione è sospeso:

1. Identico.

a) durante il periodo concesso alle parti, al fine di pervenire ad un accordo di conciliazione, ai sensi dell'articolo 178, comma 1;

a) identica;

b) se l'opposizione è basata su una domanda di marchio, fino alla registra­zione di tale marchio;

b) identica

c) se l'opposizione è basata su un marchio internazionale, fino a quando non siano scaduti i termini per il rifiuto o la presentazione di un'opposizione avverso la registrazione di tale marchio, ovvero si siano conclusi i relativi procedimenti di esame o di opposizione;

c) Identica;

d) se l'opposizione è proposta avverso un marchio nazionale oggetto di riesame in seguito ad osservazioni di cui all'articolo 175, comma 2, fino a quando si sia concluso il relativo procedimento di riesame;

d) identica;

e) se è pendente un giudizio di nullità o di decadenza del marchio sul quale si fonda l'opposizione o relativo alla spettanza del diritto alla registrazione a norma dell'articolo 118, fino al passaggio in giudicato della sentenza, laddove il richiedente la registrazione depositi apposita istanza.

e) identica;

 

e-bis) negli altri casi previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.

2. Su istanza del richiedente la registrazione, la sospensione di cui al comma 1, lettera e), può essere successivamente revocata.

2. Identico.

3. Se l'opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere c) e d), l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.

3. Se l'opposizione è sospesa ai sensi del comma 1, lettere b), c), d) e f), , l'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale.

 

3-bis. L'Ufficio italiano brevetti e marchi esamina con precedenza la domanda di marchio ove questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o una azione di revoca di una registrazione comunitaria.

 

L’articolo 93 integra e modifica l’articolo 180 del Codice, sulla sospensione del procedimento di opposizione alla registrazione.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 180, riguardante la sospensione del procedimento di opposizione alla registrazione del marchio, viene integrato con l’inserimento della lettera f) che prevede la sospensione delprocedimento di opposizione anche negli altri casi indicati dal regolamento di attuazione del Codice.

Tali casi sono indicati dall’articolo 54 del decreto MISE n. 33 del 13 gennaio 2010.

 

Nel comma 3 dell’articolo 180 sono aggiunte ulteriori cause di sospensione in riferimento alle quali l'UIBM esamina con precedenza la domanda di marchio o la registrazione del marchio internazionale. In particolare, mentre il testo vigente fa riferimento alle cause di cui alle lettere c) e d) del comma 1, il testo come modificato fa riferimento alle cause di cui alle lettere b), c), d) ed f) (rectius: e-bis)).

Da ultimo viene aggiunto il comma 3-bis con il quale si precisa che l’UIBM esamina con precedenza la domanda di marchio se questa risulti essere il motivo in base al quale è stata proposta una opposizione ad una domanda di marchio comunitario o un’azione di revoca di una registrazione comunitaria.

Si ricorda che il marchio comunitario, istituito con il regolamento n. 40/94 del Consiglio CE, consente di poter ottenere con un'unica domanda un marchio valido su tutto il territorio della Comunità Europea. La domanda di registrazione del marchio comunitario può essere presentata, a scelta del richiedente, presso l'Ufficio di armonizzazione del mercato interno (UAMI) con sede ad Alicante (Spagna), oppure presso l’Ufficio dei marchi del Benelux ovvero presso l’Ufficio centrale della proprietà industriale (per l’Italia l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), che la dovrà inoltrare all’UAMI entro 2 settimane dal deposito. Il marchio europeo ha una validità di 10 anni e può essere rinnovato. Decade se non viene utilizzato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla registrazione.

 

 

 

Articolo 94 – Modifiche all’articolo 181 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

181. Estinzione della procedura di opposizione.

181. Estinzione della procedura di opposizione

1. La procedura di opposizione si estingue se:

1. Identico.

a) il marchio sul quale si fonda l'opposizione è stato dichiarato nullo o decaduto con sentenza passata in giudicato;

a) identica;

b) le parti hanno raggiunto l'accordo di cui all'articolo 178, comma 1;

b) identica;

c) l'opposizione è ritirata;

c) identica;

d) la domanda, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva;

d) la domanda o la registrazione, oggetto di opposizione, è ritirata o rigettata con decisione definitiva;

e) chi ha presentato opposizione cessa di essere legittimato a norma dell'articolo 177.

e) identica.

 

 

L’articolo 94 modifica l’articolo 181 del Codice che disciplina l’estinzione della procedura di opposizione avverso la registrazione del marchio.

La modifica riguarda il comma 1, lettera d) ed è volta a precisare che la suddetta procedura si estingue non solamente se la domanda ma anche se la registrazione oggetto di opposizione è ritirata o rigettata con decisione definitiva.

 

 

 

 

Articolo 95 – Modifiche all’articolo 182 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

182. Ricorso.

182. Ricorso.

1. Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara inammissibile o respinge l'opposizione è comunicato alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data della comunicazione, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.

1. Il provvedimento col quale l'Ufficio italiano brevetti e marchi dichiara irricevibile o estinta la procedura di opposizione ovvero accoglie, anche parzialmente, o respinge l’opposizione è comunicato alle parti, le quali, entro il termine di cui all’articolo 135, comma 1, hanno facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi, di cui all'articolo 135.

 

L’articolo 95 sostituisce l’articolo 182 del Codice concernente i ricorsi alla Commissione dei ricorsi.

La novella precisa che le parti possono presentare davanti alla Commissione dei ricorsi, disciplinata dall’articolo 135 del Codice, avverso il provvedimento dell’UIBM che dichiara irricevibile, inammissibile e estinta la procedura di opposizione, ovvero accoglie o respinge l’opposizione stessa. Inoltre, il termine ultimo per la presentazione del ricorso viene innalzato dai trenta giorni a far data dalla comunicazione, attualmente previsti, ai sessanta indicati dall’articolo 135, comma 1, del Codice, cui la disposizione novellata rinvia.

 

 

 

Articolo 96 – Modifiche all’articolo 183 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

183. Nomina degli esaminatori.

183. Nomina degli esaminatori.

1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza.

1. Le opposizioni sono decise da funzionari nominati per un periodo di due anni con decreto del direttore generale tra gli appartenenti alla carriera direttiva o dirigenziale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi e muniti di laurea in giurisprudenza. Gli esaminatori che hanno partecipato all’esame delle domande o delle registrazioni di marchi, oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni suddette.

2. La nomina all'incarico di esaminatore giudicante, di cui al comma 1, rinnovabile e retribuita con compenso da stabilirsi con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riservata a coloro che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, hanno frequentato con esito favorevole apposito corso di formazione da organizzarsi da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Identico.

3. Se il numero dei funzionari nominati ai sensi dei commi 1 e 2 è inadeguato in relazione alle opposizioni depositate, possono essere nominati anche funzionari scelti fra il personale del Ministero delle attività produttive, a parità di requisiti e formazione, oppure esperti con notoria conoscenza della materia.

3. Identico.

4. Il numero complessivo dei funzionari designati per l'esame delle opposizioni non può superare le trenta unità.

4. Identico.

 

 

L’articolo 96 modifica l’articolo 183 del Codice che disciplina la nomina degli esaminatori delle opposizioni.

La modifica riguarda il comma 1, che viene integrato per precisare, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi, che gli esaminatori delle domande o delle registrazioni dei marchi oggetto di opposizione non possono decidere sulle opposizioni medesime.


 

Sezione III - Pubblicità

Articolo 97 – Modifiche all’articolo 185 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

185. Raccolta dei titoli di proprietà industriale.

185. Raccolta dei titoli di proprietà industriale.

1. I titoli originali di proprietà industriale devono essere firmati dal dirigente dell'ufficio competente o da un funzionario da lui delegato.

1. Identico.

2. I titoli di proprietà industriale, contrassegnati da un numero progressivo, secondo la data di concessione, contengono:

2. I titoli di proprietà industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo, secondo la data di concessione, e contengono:

a) la data e il numero della domanda;

a) identica;

b) il cognome, il nome, il domicilio del titolare e, nel caso delle varietà vegetali, del costitutore, la ragione ovvero la denominazione sociale e la sede, se trattasi di persona giuridica;

b) identica;

c) il cognome, il nome, il domicilio del mandatario, se vi sia;

c) identica;

d) il cognome ed il nome dell'autore;

d) il cognome ed il nome dell’inventore o dell'autore;

e) gli estremi della priorità rivendicata;

e) identica;

f) nel caso delle varietà vegetali, il genere o la specie di appartenenza della nuova varietà vegetale e la relativa denominazione.

f) identica.

3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono raccolti in registri.

3. Gli originali dei titoli di proprietà industriale sono riuniti in apposite raccolte. Tutti i riferimento al registro dei marchi o dei brevetti contenuti nel Codice devono intendersi effettuati agli originali, in forma cartacea od informatica, dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte..

4. Una copia certificata conforme del titolo di proprietà industriale è trasmessa al titolare. Nel caso delle privative per varietà vegetali l'ufficio informa il MIPAF della concessione.

4. Identico.

 

L’articolo 97 modifica l’articolo 185 del Codice concernente la raccolta dei titoli di proprietà industriale.

Innanzitutto viene novellata l’alinea del comma 2 al fine di precisare che i titoli di proprietà industriale sono contrassegnati, a seconda della tipologia, da un numero progressivo secondo la data di concessione.

L’integrazione alla lettera d) dello stesso comma 2 consente poi di specificare che i titoli di proprietà industriale contengono a seconda dei casi cognome e nome dell’inventore e dell’autore.

Infine, con la modifica al comma 3 si precisa che gli originali dei titoli di proprietà industriale sono “riuniti in apposite raccolte” (anziché “raccolti in registri”) e che qualsiasi riferimento al registro dei marchi o dei brevetti contenuto nel Codice deve intendersi effettuato agli originali - cartacei o informatici - dei corrispondenti titoli riuniti nelle raccolte.

 

 

 

Articolo 98 – Modifiche all’articolo 186 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

186. Visioni e pubblicazioni.

186. Visioni e pubblicazioni.

1. La raccolta dei titoli di proprietà industriale e la raccolta delle domande possono essere consultate dal pubblico, dietro autorizzazione dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a domanda.

1. Identico.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, a partire dai termini stabiliti per l'accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultate, le domande di brevettazione o di registra­zione. Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo, le descrizioni ed i disegni relativi ai titoli di proprietà industriale e gli allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorità di precedenti depositi.

2. L'Ufficio italiano brevetti e marchi, fermi i termini stabiliti per l'accessibilità al pubblico delle domande, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, i fascicoli inerenti una domanda, un brevetto, una registra­zione o un'istanza, salve le limitazioni previste dal regolamento di attuazione.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni, delle riven­dicazioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda subordinatamente a quelle cautele che siano ritenute necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dei documenti a disposizione del pubblico.

4. Le copie per le quali si chiede l'autenticazione di conformità all'esem­plare messo a disposizione del pubblico devono essere in regola con l'imposta di bollo. Il Ministero delle attività produttive può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio, previo pagamento dei diritti di segreteria.

4. Identico.

5. Le copie di estratti dei titoli di proprietà industriale e di certificati relativi a notizie da estrarsi dalla relativa documentazione, nonché i duplicati degli originali, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi in seguito ad istanza nella quale sia indicato il numero d'ordine del titolo del quale si chiede la copia o l'estratto.

5. Identico.

6. La certificazione di autenticità delle copie è soggetta all'imposta di bollo e al pagamento dei diritti di segreteria da corrispondersi all'Ufficio italiano brevetti e marchi per ogni foglio e per ogni tavola di disegno.

6. Identico.

7. La misura dei diritti previsti dal presente codice è stabilita con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e quelli di riproduzione fotografica, ai quali provvede l'Ufficio italiano brevetti e marchi (48).

7. Identico.

8. I titoli di proprietà industriale, distinti per classi, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprietà industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.

8. I titoli di proprietà industriale, distinti per classi, e le trascrizioni avvenute e le sentenze di cui all’articolo 197, comma 6, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino ufficiale previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190. La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese in ciascun titolo e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici dei diritti di proprietà industriale, sia gli indici alfabetici dei titolari ed in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.

9. Il Bollettino può essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonché agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attività produttive.

9. Il Bollettino è reso disponibile in forma telematica e può essere distribuito gratuitamente alle Camere di commercio, nonché agli enti indicati in un elenco da compilarsi a cura del Ministro delle attività produttive.

 

L’articolo 98 modifica l’articolo 186 del Codice concernente la visione al pubblico e la pubblicazione dei titoli di proprietà industriale.

In particolare, il comma 2 dell’articolo 186 viene riformulato al fine di facilitare la comprensione della disposizione.

Il comma 3 e il comma 8 sono modificati per ragioni di coerenza terminologica, come si legge nella relazione.

Il comma 3, come modificato, consente che si estragga copia delle rivendicazioni, oltre che delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda.

Nel comma 8 si prevede la pubblicazione almeno mensile nel Bollettino ufficiale - previsto per ciascun tipo di titoli dagli articoli 187, 188, 189 e 190 - oltre che dei titoli di proprietà industriale, distinti per classi, e delle trascrizioni avvenute, anche delle sentenze di cui all’art. 197, comma 6.

Si tratta delle sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenuti all'UIBM che, ai sensi del comma 6 del richiamato art. 197, devono essere annotate sul registro e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

La modifica del comma 9 risponde, infine, ad esigenze di semplificazione delle procedure amministrative, precisando che il citato Bollettino è disponibile in forma telematica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 99 – Modifiche all’articolo 187 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

187. Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa.

187. Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa.

1. Il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

1. Identico.

a) domande ritenute registrabili ai sensi dell'articolo 170, comma 1, lettera a), con l'indicazione dell'eventuale priorità;

a) identica;

b) domande conseguenti alla richiesta di trasformazione di marchio comunitario con l'indicazione della data di deposito della relativa domanda;

b) identica;

c) registrazioni;

c) identica;

d) registrazioni accompagnate dall'av­viso di cui all'articolo 179, comma 2;

d) identica,

e) rinnovazioni;

e) identica;

f) domande di trascrizione degli atti indicati da questo codice e trascrizioni avvenute.

f) identica;

 

f-bis) domande soggette ad opposizione e domande rifiutate a seguito di opposizione

 

f-ter) sentenze di cui all'articolo 197, comma 6.

2. I dati identificativi delle domande e delle registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), b) e d), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui all'articolo 156.

2. Identico.

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

3. Identico.

 

L’articolo 99 integra l’articolo 187 del Codice concernente il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa, al fine di completare l’elenco delle notizie che vi devono essere pubblicate, con l’inserimento delle lettere f-bis) e f-ter) relative, rispettivamente, alle domande soggette ad opposizione e quelle rifiutate a seguito di opposizione e alle sentenze di cui al citato comma 6 dell’art. 197.

 

 

Articoli 100 e 101 – Modifiche agli articoli 188 e 189 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

188. Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali.

188. Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali.

1. La comunicazione al pubblico prevista dall'articolo 30 della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) - testo di Ginevra del 19 marzo 1991, ratificata con legge 23 marzo 1998, n. 110, si effettua mediante pubblicazione di un «Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali» edito a cura dell'Ufficio.

1. Identico.

2. Il Bollettino ha frequenza almeno semestrale e contiene:

2. Identico.

a) l'elenco delle domande di privative, distinte per specie, indicante, oltre il numero e la data di deposito della domanda, il nome e l'indirizzo del richiedente ed il nome dell'autore se persona diversa dal richiedente, la denominazione proposta ed una descrizione succinta della varietà vegetale della quale è richiesta la protezione;

a) identica;

b) l'elenco delle privative concesse, per genere e specie, indicante il numero e la data di deposito della corrispondente domanda, il nome e l'indirizzo del titolare e la denominazione varietale definitivamente attribuita;

b) identica;

 

b-bis) sentenze di cui all’articolo 197, comma 6;

c) ogni altra informazione di pubblico interesse.

c) identica.

3. Il Bollettino è inviato gratuitamente, in scambio, ai competenti uffici degli altri Stati membri dell'Union pour la protection des obtentions végétales (U.P.O.V.).

3. Identico.

 

 

189. Bollettino ufficiale di brevetti d'inven­zione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.

189. Bollettino ufficiale di brevetti d'inven­zione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori.

1. Il Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registra­zioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, da pubblicarsi con cadenza almeno mensile da parte dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, contiene almeno le seguenti notizie relative a:

1. Identico.

a) domande di brevetto o di registra­zione con l'indicazione dell'eventuale prio­rità o richiesta di differimento dell'acces­sibilità al pubblico;

a) identica;

b) brevetti e registrazioni concessi;

b) identica;

c) brevetti e registrazioni decaduti per mancato pagamento delle tasse previste per il mantenimento annuale;

c) identica;

d) brevetti e registrazioni offerti in licenza al pubblico;

d) identica;

e) brevetti e registrazioni oggetto di decreto di espropriazione o di licenza obbligatoria;

e) identica

f) brevetti e registrazioni oggetto di conversione;

f) identica,

g) domande di trascrizione degli atti di cui all'articolo 138 e trascrizioni avvenute.

g) identica;

 

g-bis) sentenze di cui all’articolo 197, comma 6.

2. I dati identificativi di domande, brevetti e registrazioni, oltre quelli specifici indicati al comma 1, lettere a), d) ed e), ed ai relativi numeri e date, sono quelli di cui agli articoli 160, comma 1, 167, comma 1, 168, commi 1 e 2, lettere b) e d).

2. Identico.

3. Il Bollettino ufficiale è corredato da indici analitici, almeno alfabetici per titolari, numerici e per classi.

3. Identico.

 

Gli articoli 100 e 101 apportano un’integrazione rispettivamente all’articolo 188 del Codice (che elenca il contenuto del Bollettino ufficiale delle nuove varietà vegetali) e all’articolo 189 del Codice (che elenca il contenuto del Bollettino ufficiale di brevetti d'invenzione e modelli d'utilità, registrazioni di disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori). La modifica introduce tra le notizie da pubblicare in tali Bollettini anche le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenuti all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

 

Sezione IV - Termini

Articolo 102 – Modifiche all’articolo 191 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

191. Scadenza dei termini.

191. Scadenza dei termini.

1. I termini previsti nel presente codice sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che il termine sia indicato come improrogabile.

1. Identico.

2. Su richiesta motivata la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine.

2. Salva diversa previsione del regolamento di attuazione del presente codice su richiesta motivata la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine ovvero due mesi dalla data di concessione della proroga se tale termine scade successivamente.

 

L’articolo 102 modifica il comma 2 dell’articolo 191 del Codice, che reca disposizioni riguardanti la scadenza dei termini previsti nel Codice.

Secondo il testo attualmente vigente, i termini sono prorogabili su istanza presentata prima della loro scadenza all'Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo che siano indicati come improrogabili (comma 1). Su richiesta motivata la proroga può essere concessa fino ad un massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione con cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi ha fissato il termine (comma 2).

La modifica introdotta:

§      fa salva la eventuale diversa previsione del regolamento di attuazione del Codice;

§      definisce un periodo di proroga minimo di due mesi dalla data di concessione della proroga.

Si segnala che il testo della relazione illustrativa non risulta coerente con il contenuto dell’articolo, trattando invece di opposizione alla registrazione dei marchi d’impresa, che nel Codice occupa la sezione II (artt. 174-184).

 

 

 

 

 

 

Articolo 103 – Modifiche all’articolo 192 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

192. Continuazione della procedura.

192. Continuazione della procedura.

1. Quando il richiedente o il titolare di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativamente ad una procedura di fronte allo stesso Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o istanza o la decadenza di un diritto, la procedura è ripresa su richiesta del richiedente o titolare accompagnata dalla prova dell'avvenuta osservanza di quanto era richiesto entro il termine precedentemente scaduto.

1. Quando il richiedente di un diritto di proprietà industriale non. abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi, la procedura è ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza dei termine comporti la perdita del diritto di proprietà industriale o altra conseguenza.

2. La richiesta deve essere presentata entro due mesi dal termine non osservato.

2. La richiesta deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o dal termine di proroga previsto all'articolo 191, comma 2, ove sia stata richiesta la proroga.

 

3. Entro il periodo di due mesi di cui al comma 2, il richiedente deve inoltrare la richiesta di continuazione della procedura accompagnata dalla prova di aver compiuto entro lo stesso termine quanto omesso entro il termine precedentemente scaduto. Con la richiesta deve essere comprovato il pagamento. del diritto previsto per la continuazione della procedura nella tabella A allegata al decreto ministeriale 2 aprile 2007.

3. La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile ai termini riguardanti la procedura di opposizione.

4. La disposizione di cui al presente articolo non è applicabile al termine per la rivendicazione del diritto di priorità, ai termini riguardanti la procedura di opposizione, al termine per la presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, al periodo per la presentazione del documento di priorità, al periodo per l' integrazione della domanda o la produzione della traduzione ai sensi dell'articolo 148, al termine per il pagamento dei diritti di mantenimento dei titoli di proprietà industriale con mora, ai termini previsti per la reintegrazione del diritto di cui all'articolo 193 e al termine per la presentazione della traduzione in inglese delle rivendicazioni della domanda di brevetto di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 giugno 2008 sulla ricerca di anteriorità.

 

L’articolo 103 sostituisce interamente l’articolo 192 del Codice, in tema di continuazione della procedura presso l’UIBM in caso di mancata osservanza del termine assegnato.

L’articolo 192 del Codice, nel testo attualmente vigente, prevede che, qualora il richiedente o il titolare di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine fissato dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, relativamente ad una procedura di fronte allo stesso Ufficio, che comporti il rigetto della domanda o istanza o la decadenza di un diritto, la procedura (ad eccezione di quella di opposizione) è ripresa su richiesta (presentata entro due mesi dal termine non osservato) del richiedente o titolare accompagnata dalla prova dell'avvenuta osservanza di quanto era richiesto entro il termine precedentemente scaduto e dall’attestazione del pagamento del diritto previsto.

Il regolamento di attuazione del Codice (D.M. 33/2010), all’articolo 30 ha poi precisato che tale istanza per la continuazione della procedura deve essere presentata entro il termine di due mesi:

-        a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 173, comma 1 (non inferiore a due mesi dalla data di ricezione della comunicazione), se non è stata richiesta la proroga;

-        a decorrere dalla scadenza del termine di cui all’articolo 191, comma 2 (massimo di sei mesi dalla data di scadenza o di comunicazione dell’Ufficio italiano brevetti e marchi), qualora sia stata richiesta la proroga.

Secondo la relazione illustrativa, la nuova procedura introdotta è in linea con la CBE (Convenzione sul Brevetto Europeo) 2000.

Ai sensi della nuova formulazione dell’articolo 192, qualora il richiedente (non si usa più la dicitura “il richiedente o il titolare” utilizzata nella vecchia formulazione e nel resto della sezione IV relativa ai termini) di un diritto di proprietà industriale non abbia osservato un termine relativamente ad una procedura di fronte all’UIBM, la procedura è ripresa su richiesta del richiedente senza che la non osservanza del termine comporti la perdita del diritto di proprietà industriale o altra conseguenza.

La richiesta:

§      deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine non osservato o dal termine di proroga, qualora sia stata richiesta la proroga;

§      deve essere accompagnata dalla prova di aver compiuto quanto omesso entro il termine scaduto;

§      deve essere accompagnata dal pagamento del diritto previsto per la continuazione della procedura.

Il nuovo comma 4 raccoglie i casi di esclusione dall’applicazione della continuazione della procedura, fra cui i termini riguardanti la procedura di opposizione (unico caso esplicitamente riportato dall’attuale formulazione dell’articolo 192), la rivendicazione del diritto di proprietà, la presentazione di un ricorso alla Commissione dei ricorsi, la presentazione del documento di priorità.

 

 

 

Articolo 104 – Modifiche all’articolo 193 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

193. Reintegrazione.

193. Reintegrazione.

1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.

1. Il richiedente o il titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi, è reintegrato nei suoi diritti se l'inosservanza ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del titolo di proprietà industriale o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.

2. Nel termine di due mesi dalla data di cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.

2. Nel termine di due mesi dalla cessazione della causa giustificativa dell’inosservanza deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla data di scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di un diritto di mantenimento o rinnovo, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine comunque utile stabilito per il versamento del diritto. In questo caso deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento del diritto dovuto, comprensivo del diritto di mora.

3. Prima del rigetto della istanza il richiedente o il titolare del diritto di proprietà industriale può, entro il termine fissato dall'Ufficio, presentare proprie argomentazioni o deduzioni.

3. Identico.

4. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al comma 2, al termine assegnato per la divisione delle domande di brevettazione e di registrazione, nonché per la presentazione della domanda divisionale e per la presentazione degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi.

4. Identico.

5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare il termine per la rivendicazione del diritto di priorità, è reintegrato nel suo diritto se la priorità è rivendicata entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica, altresì, in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di priorità.

5. Se il richiedente la registrazione o il brevetto, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare il termine di priorità, è reintegrato nel suo diritto se la priorità è rivendicata entro due mesi dalla data di scadenza di tale termine. Questa disposizione si applica, altresì, in caso di mancato rispetto del termine per produrre il documento di priorità.

6. Chiunque in buona fede abbia fatto preparativi seri ed effettivi od abbia iniziato ad utilizzare l'oggetto dell'altrui diritto di proprietà industriale nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del comma 1, può:

6. Identico.

a) se si tratta di invenzione, modello di utilità, disegno o modello, nuova varietà vegetale o topografia di prodotti a semiconduttori, attuarli a titolo gratuito nei limiti del preuso o quale risultano dai preparativi;

 

b) se si tratta di marchio chiedere di essere reintegrato delle spese sostenute.

 

 

L’articolo 104 modifica l’articolo 193 del Codice, che disciplina la reintegrazione del richiedente o del titolare di un titolo di proprietà industriale che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non ha potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o della Commissione dei ricorsi.

Secondo la relazione illustrativa, le modifiche sono giustificate dall’armonizzazione con l’articolo 87 (sul diritto di priorità) della CBE 2000 e con la relativa regola 136, n. 1[13], nonché dall’attuale giurisprudenza della Commissione dei ricorsi.

Si segnala che, al comma 5 dell’articolo 193 del Codice, le parole da sopprimere dovrebbero essere “per la rivendicazione del diritto di priorità” e non solamente “per la rivendicazione del diritto”.


 

Capo V - Procedure speciali (artt. 105-109 dello schema)

Articolo 105 – Modifiche all’articolo 195 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

195. Domande di trascrizione.

195. Domande di trascrizione.

1. Le domande di trascrizione devono essere redatte in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione, secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive.

1. Le domande di trascrizione devono essere redatte secondo le prescrizioni di cui al decreto del Ministro delle attività produttive.

2. La domanda deve contenere:

2. Identico.

a) il cognome, nome e domicilio del beneficiario della trascrizione richiesta e del mandatario, se vi sia;

 

b) il cognome e nome del titolare del diritto di proprietà industriale;

 

c) la natura dell'atto o il motivo che giustifica la trascrizione richiesta;

 

d) l'elencazione dei diritti di proprietà industriale oggetto della trascrizione richiesta;

 

e) nel caso di cambiamento di titolarità, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha la cittadinanza, il nome dello Stato di cui il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha il domicilio, ovvero il nome dello Stato nel quale il nuovo richiedente o il nuovo titolare ha uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio.

 

 

L’articolo 105 apporta una semplificazione alla procedura relativa alla domanda di trascrizione di cui all’articolo 195 del Codice. Mentre l’attuale formulazione prevede che la domanda sia redatta in duplice esemplare, di cui uno viene restituito al richiedente con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione, la modifica apportata sopprime tale formalità.

Si segnala che, con tale modifica, il nuovo testo del Codice non risulta più coordinato con l’articolo 40, comma 1, del D.M. 33/2010.

Si ricorda inoltre che il parere del Consiglio di Stato in proposito fa presente che la parte soppressa era stata inserita nel Codice a seguito di formale osservazione secondo la quale era necessario prevedere un meccanismo di rilascio al richiedente di una ricevuta con l’annotazione dell’avvenuta trascrizione.

 

 

 

Articolo 106 – Modifiche all’articolo 196del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

196. Procedura di trascrizione.

196. Procedura di trascrizione.

1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2, debbono essere uniti:

1. Alla domanda di trascrizione, di cui al comma 2 dell’articolo 195, debbono essere uniti:

a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1, lettera a), ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettera b), osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione, una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione; oppure in caso di rinunzia una dichiarazione di rinunzia sottoscritta dal titolare; l'Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;

a) copia dell'atto da cui risulta il cambiamento di titolarità o dell'atto che costituisce o modifica o estingue i diritti personali o reali di godimento o di garanzia di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed i) dell'articolo 138, ovvero copia dei verbali e sentenze di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) ed h) dell'articolo 138, osservate le norme della legge sul registro ove occorra, oppure un estratto dell'atto stesso oppure nel caso di fusione una certificazione rilasciata dal Registro delle imprese o da altra autorità competente, oppure, nel caso di cessione o di concessione di licenza, una dichiarazione di cessione, di avvenuta cessione o di avvenuta concessione di licenza firmata dal cedente e dal cessionario con l'elencazione dei diritti oggetto della cessione o concessione. L'Ufficio italiano brevetti e marchi può richiedere che la copia dell'atto o dell'estratto sia certificata conforme all'originale da un pubblico ufficiale o da ogni altra autorità pubblica competente;

b) il documento comprovante il pagamento dei diritti prescritti.

b) identica.

2. È sufficiente una sola richiesta quando la trascrizione riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi alla stessa persona, a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità o dei diritti di godimento o garanzia o dell'atto da trascrivere sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta medesima.

2. Identico.

3. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di nomina ai sensi dell'articolo 201.

3. Identico.

4. Sul registro per ogni trascrizione si deve indicare:

4. Identico.

a) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;

 

b) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;

 

c) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

 

5. I documenti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi.

5. Identico.

6. Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme e con le stesse modalità stabilite per le domande di trascrizione. Le cancellazioni devono essere eseguite mediante annotazione a margine.

6. Identico.

7. Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata concessa.

7. Identico.

 

L’articolo 106 modifica l’articolo 196 del Codice, relativo alla procedura di trascrizione.

Secondo la relazione illustrativa, tali modifiche servono a coordinare il testo dell’articolo con quello dell’articolo precedente, dal momento che tale coordinazione mancava a causa di un errore verificatosi all’epoca della promulgazione del Codice.

Il comma 1 dell’attuale formulazione dell’articolo 196, infatti, contiene un erroneo riferimento al comma 2, che viene corretto facendo riferimento all’articolo 195.

Inoltre, viene modificata la lettera a) del comma 1, relativamente ai documenti che devono essere allegati alla domanda di trascrizione. Anche in questo caso tra le modifiche rientrano alcune correzioni di riferimenti errati presenti nell’attuale formulazione del testo.

Si ricorda che già con l’articolo 40 del Regolamento di attuazione del Codice (D.M. 33/2010), relativo alla procedura di trascrizione, venivano chiariti i riferimenti errati contenuti nell’articolo 196 del Codice.

Tuttavia, la nuova formulazione dell’articolo 196 del Codice non appare coordinata con il citato articolo 40 del Regolamento di attuazione, in particolare circa le copie degli atti ovvero dei verbali e sentenze da allegare alla domanda di trascrizione.

A titolo esemplificativo si segnala che:

- nel Regolamento non si prevede il caso di concessione di licenza;

- il Regolamento non contiene il riferimento alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 138 del Codice, relativo alla pubblicità tramite trascrizione presso l’UIBM;

- la nuova formulazione dell’articolo 196 del Codice non contiene i riferimenti alle lettere l), m) ed n) del citato articolo 138, comma 1, che sono invece ricompresi nel comma 1, lettera b), dell’articolo 40 del Regolamento.

 

 

 

Articolo 107 – Modifiche all’articolo 197 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

197. Annotazioni.

197. Annotazioni.

1. Il richiedente o il suo mandatario, se vi sia, deve in ciascuna domanda indicare o eleggere il suo domicilio nello Stato per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice.

1. Soppresso.

2. I mutamenti del nome o del domicilio del titolare del diritto di proprietà industriale o del suo mandatario, se vi sia, devono essere portati a conoscenza dell'Ufficio per l'annotazione sul registro di cui all'articolo 185.

2.Identico.

3. La domanda di annotazione di cambiamento di nome o indirizzo deve essere redatta in unico esemplare secondo le prescrizioni di cui al regolamento di attuazione.

3. Identico.

4. È sufficiente una sola richiesta quando la modifica riguarda più diritti di proprietà industriale sia allo stato di domanda che concessi.

4.Identico.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al cambiamento di nome o di indirizzo del mandatario di cui all'articolo 201.

5.Identico.

6. Le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenuti all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sul registro e di esse deve essere data notizia nel Bollettino ufficiale.

6. Le dichiarazioni di rinuncia, anche parziale, ad un diritto di proprietà industriale sottoscritte dal titolare e le sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenute all'Ufficio italiano brevetti e marchi devono essere annotate sulla raccolta degli originali e di esse deve essere data notizia nel Bollettino Ufficiale.

 

L’articolo 107 incide sull’articolo 197 del Codice, in tema di annotazioni.

In particolare, il comma 1 viene soppresso, dal momento che - ad opera dell’articolo 69 del presente provvedimento - era stato spostato all’articolo 147, comma 3-bis, del Codice.

Il comma 6 dell’articolo 197 del Codice viene riscritto per disporre l’annotazione sulla raccolta degli originali e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale anche delle dichiarazioni di rinuncia ad un diritto di proprietà industriale, oltre che delle sentenze che pronunciano la nullità o la decadenza dei titoli di proprietà industriale pervenuti all’UIBM.

Si ricorda che l’articolo 185 del Codice riguarda la raccolta dei titoli di proprietà industriale. Secondo il comma 3, gli originali dei titoli di proprietà industriale sono raccolti in registri. Tuttavia l’articolo 97 del presente provvedimento sostituisce alla parola “registri” le parole “apposite raccolte”, e per questo motivo l’articolo 107 del provvedimento utilizza la parola “raccolta” in luogo di “registro”.

 

 

Articolo 108 – Modifiche all’articolo 198 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

198. Procedure di segretazione militare.

198. Procedure di segretazione militare.

1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa.

1. Coloro che risiedono nel territorio dello Stato non possono, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale in qualità di ufficio ricevente, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, qualora dette domande riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione. Il Ministero predetto provvede sulle istanze di autorizzazione, previo nulla osta del Ministero della difesa. Trascorso il termine di novanta giorni senza che sia intervenuto un provvedimento di rifiuto, l'autorizzazione deve intendersi concessa. Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano alle invenzioni realizzate a seguito di Accordi internazionali ratificati con lette nazionale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni del comma 1 è punita con l'ammenda non inferiore a 77,47 euro o con l'arresto. Se la violazione è commessa quando l'autorizzazione sia stata negata, si applica l'arresto in misura non inferiore ad un anno.

2. Identico.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a disposizione del servizio militare brevetti del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi mette con immediatezza a disposizione del Servizio brevetti e proprietà intellettuale del Ministero della difesa le domande di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per topografie di prodotti a semiconduttori ad esso pervenute.

4. Qualora la sezione predetta ritenga che le domande riguardino invenzioni o modelli utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei alla sezione stessa espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio, delle descrizioni e dei disegni allegati alle domande.

4. Qualora il Servizio predetto ritenga che le domande riguardino invenzioni, modelli o topografie utili alla difesa del Paese, anche ufficiali o funzionari estranei al Servizio stessa espressamente delegati dal Ministro della difesa possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio, delle descrizioni, delle rivendicazioni e dei disegni allegati alle domande

5. Tutti coloro che hanno preso visione di domande e di documenti relativi a brevetti o che ne hanno avuto notizia per ragioni di ufficio sono tenuti all'obbligo del segreto.

5. Identico.

6. Entro novanta giorni successivi alla data del deposito delle domande, il Ministero della difesa può chiedere all'Ufficio italiano brevetti e marchi il differimento della concessione del titolo di proprietà industriale e di ogni pubbli­cazione relativa. L'Ufficio dà comunica­zione della richiesta all'interessato, diffi­dandolo ad osservare l'obbligo del segreto.

6. Identico.

7. Se, entro otto mesi dalla data del deposito della domanda, il Ministero competente non ha inviato all'Ufficio e al richiedente, in quanto questi abbia indicato il proprio domicilio nello Stato, la notizia di voler procedere all'espro­priazione, si dà seguito alla procedura ordinaria per la concessione del titolo di proprietà industriale. Nel termine predetto, il Ministero della difesa può chiedere che sia ulteriormente differito, per un tempo non superiore a tre anni dalla data di deposito della domanda, la concessione del titolo di proprietà industriale ed ogni pubblicazione relativa. In tal caso l'inventore o il suo avente causa ha diritto ad un'indennità per la determinazione della quale si applicano le disposizioni in materia di espropriazione.

7. Identico.

8. Per i modelli di utilità l'ulteriore differimento previsto nel comma 7 può essere chiesto per un tempo non superiore a un anno dalla data di deposito della domanda.

8. Identico.

9. A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocità, il Ministero della difesa può richiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del bre­vetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto già depositate all'estero e ivi assoggettate a vincolo di segreto.

9. Identico.

10. Le indennità eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente.

10. Identico.

11. L'invenzione deve essere tenuta segreta dopo la comunicazione della richiesta di differimento e per tutta la durata del differimento stesso, nonché durante lo svolgimento della espropria­zione e dopo il relativo decreto se questo porti l'obbligo del segreto.

11. Identico.

12. L'invenzione deve essere, altresì, tenuta segreta nel caso previsto dal comma 6, dopo che sia stata comunicata all'interessato la determinazione di pro­muovere l'espropriazione con imposizione del segreto.

12. Identico.

13. L'obbligo del segreto cessa qualora il Ministero della difesa lo consenta.

13. Identico.

14. La violazione del segreto è punita ai termini dell' articolo 262 del codice penale.

14. Identico.

15. Il Ministero della difesa può chiedere che le domande di brevetto per le invenzioni industriali di organismi dipendenti o vigilati siano mantenute segrete.

15. Identico.

16. Qualora, per invenzione interessante la difesa militare del Paese, il Ministero della difesa richieda o, nell'ipotesi di differimento di cui al comma 6, consenta la concessione del brevetto, la procedura relativa si svolge, su domanda dello stesso Ministero, in forma segreta. In tale caso non si effettua alcuna pubblicazione e non si consentono le visioni nel presente codice.

16. Identico.

17. In caso di esposizioni da tenersi nel territorio dello Stato, il Ministero della difesa ha facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e dei trovati consegnati per l'esposizione che possano ritenersi utili alla difesa militare del Paese ed ha facoltà altresì di assumere notizie e chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

17. Identico.

18. Gli enti organizzatori di esposizioni devono consegnare ai suddetti funzionari o ufficiali gli elenchi completi degli oggetti da esporre riferentisi ad invenzioni industriali non protette ai sensi del presente codice.

18. Identico

19. I funzionari e gli ufficiali di cui al comma 17 possono imporre all'ente stesso il divieto di esposizione degli oggetti utili alla difesa militare del Paese.

19. Identico.

20. Il Ministero della difesa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, deve dare notizia alla presidenza dell'esposizione e agli interessati del divieto di esposizione, diffidandoli circa l'obbligo del segreto. La presidenza dell'esposizione deve conservare gli oggetti sottoposti al divieto di esposizione con il vincolo di segreto sulla loro natura.

20. Identico.

21. Nel caso che il divieto di esposizione venga imposto dopo che gli oggetti siano stati esposti, gli oggetti stessi devono essere subito ritirati senza, peraltro, imposizione del vincolo del segreto.

21. Identico.

22. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute nel presente codice.

22. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Ministero della difesa, per gli oggetti che si riferiscono ad invenzioni riconosciute utili alla difesa militare del Paese, di procedere all'espropriazione dei diritti derivanti dall'invenzione, modello o topografia ai sensi delle norme relative all'espropriazione contenute nel presente codice.

23. Qualora non sia rispettato il divieto di esposizione, i responsabili dell'abusiva esposizione sono puniti con la sanzione amministrativa da 25,00 euro a 13.000,00 euro.

23. Identico.

 

L’articolo 108 modifica l’articolo 198 del Codice, riguardante le procedure di segretazione militare.

Due delle modifiche apportate riguardano il comma 1 dell’articolo 198, che contiene un divieto per i residenti nazionali di depositare le domande di brevetto al di fuori dell’Italia senza l’autorizzazione ministeriale.

Il comma 1 dell’articolo 198 del Codice, nella formulazione attualmente vigente, prevede per i residenti nel territorio dello Stato il divieto, senza autorizzazione del Ministero delle attività produttive, a depositare esclusivamente presso uffici di Stati esteri o l'Ufficio brevetti europeo o l'Ufficio internazionale dell'organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, le loro domande di concessione di brevetto per invenzione, modello di utilità o di topografia, né depositarle presso tali uffici prima che siano trascorsi novanta giorni dalla data del deposito in Italia, o da quella di presentazione dell'istanza di autorizzazione.

La prima modifica apportata con il presente provvedimento limita il divieto alle domande che riguardino oggetti che potrebbero essere utili per la difesa del Paese. Secondo la relazione illustrativa la modifica risponde a ragioni di semplificazione normativa.

Inoltre, sempre nel comma 1 viene inserita l’esclusione dall’applicazione del comma 1 stesso per le invenzioni realizzate a seguito di Accordi internazionali ratificati con legge nazionale.

Nel comma 3 dell’articolo 198 la dicitura “servizio militare brevetti” è sostituita correttamente da “Servizio brevetti e proprietà intellettuale”, e il comma 4 viene coordinato con tale terminologia.

Si ricorda che nell’ambito del Ministero della Difesa la gestione della proprietà intellettuale e delle informazioni tecniche più in generale, è svolta dal “Servizio Brevetti e Proprietà intellettuale” in organico al V Reparto – Ricerca Tecnologica del Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti.

Si segnala che, per un refuso, la nuova versione del comma 4 contiene la parola “stessa” anziché “stesso”.

Il comma 22 dell’articolo 198 viene integrato per riferire l’istituto dell’espropriazione dei diritti da parte del Ministero della difesa anche al modello e alla topografia.

 

 

 

Articolo 109 – Modifiche sull’articolo 200 del Codice.

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

200. Procedura di licenza volontaria sui princìpi attivi.

200. Procedura di licenza volontaria sui princìpi attivi.

1. La domanda di richiesta di licenza volontaria sui princìpi attivi, corredata dell'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento dei diritti nella misura stabilita dal decreto del Ministro delle attività produttive di cui all'articolo 226, deve contenere le seguenti informazioni:

1. Identico.

a) nome o ragione sociale e domicilio o sede sociale del richiedente la licenza volontaria;

 

b) nome del principio attivo;

 

c) estremi di protezione, numero del brevetto e del certificato complementare di protezione;

 

d) indicazione dell'officina farma­ceutica italiana, regolarmente autorizzata dal Ministero della salute ai sensi di legge, ove si intende produrre il principio attivo.

 

2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti dal comma 8.

2. Il richiedente deve inoltrare, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comunicazione, all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) domanda, con allegata traduzione in lingua inglese, corredata dagli elementi previsti dal comma 1.

3. L'UIBM dà pronta notizia, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento della comuni-cazione, dell'istanza alle parti interessate e a coloro che abbiano acquisito diritti sul brevetto ovvero sul certificato comple­mentare di protezione in base ad atti trascritti o annotati.

3. Identico.

4. Qualora entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, prorogabili d’intesa tra le parti, le stesse raggiungano un accordo sulla base di una royalty contenuta, copia dello stesso deve essere trasmessa, con analoghe modalità, al Ministero delle attività produttive – UIBM. Se nei trenta giorni successivi l’Ufficio non comunica rilievi alle parti, l’accordo di licenza volontaria si intende perfezionato.

4. Identico.

5. Nel caso in cui le parti comunichino all'UIBM che non è stato possibile raggiungere un accordo, l'Ufficio dà inizio alla procedura di conciliazione di cui al comma 15.

5. Nel caso in cui le parti comunichino all'UIBM che non è stato possibile raggiungere un accordo, l'Ufficio dà inizio alla procedura di conciliazione di cui al commi 6 e seguenti.

6. Il Ministero delle attività produttive, nomina, con proprio decreto, una commissione avente il compito di valutare le richieste di licenza volontaria per le quali non è stato possibile raggiungere un accordo tra parti.

6. Identico.

7. La commissione è composta da sei componenti e da altrettanti supplenti di cui:

7. Identico.

a) due rappresentanti del Ministero delle attività produttive;

 

b) un rappresentante del Ministero della salute;

 

c) un rappresentante della Agenzia italiana del farmaco;

 

d) un rappresentante dei detentori di CCP, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative;

 

e) un rappresentante dei produttori di princìpi attivi farmaceutici, su proposta delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

 

8. La commissione di cui al comma 14, entro trenta giorni dalla data di comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato accordo raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di individuare un'ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un'equa remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria, mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri che tengono conto delle necessità di competizione internazionale dei produttori di princìpi attivi.

8. La commissione di cui al commi 6 e 7, entro trenta giorni dalla data di comunicazione ricevuta dall'UIBM del mancato accordo raggiunto tra le parti, procede alla loro convocazione, al fine di individuare un'ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze delle parti medesime, garantendo, comunque, un'equa remunerazione del soggetto che rilascia la licenza volontaria, mediante indicazione di una royalty contenuta, stabilita con criteri che tengono conto delle necessità di competizione internazionale dei produttori di princìpi attivi.

9. Qualora, nonostante la mediazione ministeriale, l'accordo di licenza non venga concluso, il Ministero delle attività produttive, ove ne ravvisi i presupposti giuridici, dispone la trasmissione degli atti del procedimento all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

9. Identico.

 

L’articolo 109 interviene sull’articolo 200 del Codice, in tema di licenza volontaria sui principi attivi, per correggere alcuni errori di numerazione in esso contenuti.

Si osserva che al comma 8 dell’articolo 200 sarebbe più corretto formalmente sostituire le parole “al comma 14” con le seguenti “ai commi 6 e 7”.


Capo VI - Ordinamento professionale (artt. 110–118 dello schema)

 

Articolo 110 – Modifiche all’articolo 201 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

201. Rappresentanza.

201. Rappresentanza.

1. Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato o per mezzo di un dipendente di altra società collegata ai sensi dell'articolo 205, comma 3.

1. Identico.

2. La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta nella domanda, oppure con separato atto, autentico o autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

2. Identico.

3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d'incarico.

3. L'atto di nomina o la lettera d'incarico può riguardare una o più domande o in generale la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi. In tale caso, in ogni successiva domanda, istanza e ricorso, il mandatario dovrà fare riferimento alla procura o lettera d'incarico.

4. Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo istituito presso il Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale.

4. Identico.

5. [Abrogato].

 

6. Il mandato può essere anche conferito ad un avvocato iscritto nel suo albo professionale.

6. Identico.

 

L’articolo 110 modifica l’articolo 201 del Codice, nella parte che riguarda l’eventuale nomina di un mandatario abilitato, che può riguardare, secondo il testo attualmente in vigore, la rappresentanza professionale per ogni procedura di fronte all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed alla commissione dei ricorsi con esclusione delle procedure aventi carattere giurisdizionale. Il provvedimento in esame sopprime tale esclusione.

Secondo la relazione illustrativa la modifica è necessaria per restituire ai mandatari abilitati la facoltà di rappresentare i richiedenti o i titolari di diritti di proprietà industriale anche nelle procedure svolte davanti alla Commissione dei Ricorsi aventi carattere giurisdizionale, coerentemente con le modifiche introdotte dall’articolo 62 del presente provvedimento all’articolo 136 del Codice.

 

 

 

Articolo 111 – Modifiche all’articolo 203 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

203. Requisiti per l'iscrizione.

203. Requisiti per l'iscrizione.

1. Può essere iscritta all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati qualsiasi persona fisica che:

1. Identico:

a) abbia il godimento dei diritti civili nell'ordinamento nazionale e sia persona di buona condotta civile e morale;

a) identica;

b) sia cittadino italiano ovvero cittadino degli Stati membri dell'Unione europea ovvero cittadino di Stati esteri nei cui confronti vige un regime di reciprocità;

b) identica;

c) abbia la residenza ovvero un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito della residenza in Italia non è richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;

c) abbia un domicilio professionale in Italia o nell'Unione europea se si tratta di cittadino di uno Stato membro di essa, il requisito del domicilio professionale in Italia non è richiesto se si tratti di un cittadino di Stati extra comunitari che consentano ai cittadini italiani l'iscrizione a corrispondenti albi senza tale requisito;

d) abbia superato l'esame di abilitazione, di cui all'articolo 207 o abbia superato la prova attitudinale prevista per i consulenti in proprietà industriale al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115.

d) identica.

2. L'iscrizione è effettuata dal Consiglio dell'ordine su presentazione di una istanza accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui al comma 1 ovvero includente le autocertificazioni previste per legge. L'avvenuta iscrizione è prontamente comunicata dal Consiglio all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Identico.

3. I soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 201 che esercitano l'attività di rappresentanza a titolo temporaneo si considerano automaticamente inseriti all'albo dei consulenti in proprietà industriale ai fini dell'esercizio dei diritti ed all'osservanza degli obblighi previsti nell'ordinamento professionale in quanto compatibili, ma non partecipano all'assemblea degli iscritti all'albo e non possono essere eletti quali componenti del Consiglio dell'ordine.

3. Identico.

4. I soggetti indicati nel comma 3 che abbiano residenza ovvero domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120, comma 3, del presente codice.

4. I soggetti indicati nei commi 1 e 3 che abbiano domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea sono tenuti ad eleggere domicilio in Italia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120, comma 3, del presente codice.

 

L’articolo 111 interviene sull’articolo 203 del Codice eliminando il requisito della residenza (e lasciando solo il domicilio professionale) per l’iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati.

 

 

 

Articolo 112 – Modifiche all’articolo 204 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

204. Titolo professionale oggetto dell'attività.

204. Titolo professionale oggetto dell'attività

1. Il titolo di consulente in proprietà industriale è riservato alle persone iscritte nell'albo dei consulenti abilitati. Le persone iscritte solo nella sezione brevetti devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in brevetti e le persone iscritte solo nella sezione marchi devono utilizzare il titolo nella forma di consulente in marchi. Le persone iscritte in entrambe le sezioni possono utilizzare il titolo di consulente in proprietà industriale senza ulteriori specificazioni.

1. Identico.

2. Le persone indicate nell'articolo 202 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilità, per disegni e modelli per nuove varietà vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte.

2. Le persone indicate nell'articolo 202 svolgono per conto di qualsiasi persona fisica o giuridica tutti gli adempimenti previsti dalle norme che regolano i servizi attinenti rispettivamente alla materia dei brevetti per invenzioni, per modelli di utilità, per disegni e modelli per nuove varietà vegetali, per topografie dei prodotti a semiconduttori ovvero alla materia dei marchi, dei disegni e modelli e delle indicazioni geografiche, a seconda della sezione in cui sono iscritte. Essi possono certificare la conformità delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall’estero da prodursi all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

3. Essi inoltre, su mandato ed in rappresentanza degli interessati, possono svolgere ogni altra funzione che sia affine, connessa, conseguente a quanto previsto nel comma 2.

3. Identico.

4. Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, essi, salva diversa disposizione, possono agire anche separatamente. Se l'incarico è conferito a più consulenti abilitati, costituiti in associazione o società, l'incarico si considera conferito ad ognuno di essi in quanto agisca in seno a detta associazione o società.

4. identico.

 

L’articolo 112 integra l’articolo 204 del Codice prevedendo che i consulente in proprietà industriale possano certificare la conformità delle traduzioni in lingua italiana e di ogni atto e documento proveniente dall’estero da prodursi all’UIBM.

Si segnala che l’integrazione apportata contiene un refuso, e al soggetto “Essi” va sostituito “Esse”, dovendosi coordinare con “Le persone indicate…”.

 

 

 

 

Articolo 207 – Modifiche all’articolo 207 del Codice

 

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D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

207. Esame di abilitazione.

207. Esame di abilitazione.

1. L'abilitazione è concessa previo superamento di un esame sostenuto davanti ad una commissione composta per ciascuna sessione:

1. Identico.

a) dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un suo delegato con funzione di presidente;

a) identica;

b) da un membro della commissione dei ricorsi, designato dal presidente della stessa con funzione di vice-presidente;

b) identica;

c) da due professori universitari, rispettivamente, di materie giuridiche e tecniche, designati dal Ministro delle attività produttive;

c) identica;

d) da quattro consulenti in proprietà industriale abilitati, designati dal consiglio di cui all'articolo 215, di cui due scelti fra i dipendenti di enti o imprese e due che esercitano la professione in modo autonomo;

d) identica;

e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alla lettere b), c) e d), se impossibilitati.

e) da membri supplenti che possono sostituire quelli di cui alle lettere b), c) e d), se impossibilitati.

2. È ammessa all'esame di abilitazione qualsiasi persona che:

2. Identico.

a) abbia conseguito:

 

1) la laurea o un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero;

 

2) un diploma o un titolo rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea includenti l'attestazione che il candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in un'università o in un istituto d'istruzione superiore o in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione che il ciclo di studi abbia indirizzo tecnico-professionale attinente all'attività di consulente in proprietà industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli ovvero in materia di marchi e disegni e modelli a seconda dell'abilitazione richiesta;

 

b) abbia compiuto presso società, uffici o servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

 

3. È ammessa all'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti qualsiasi persona che abbia superato l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

3. Identico.

4. Il periodo di tirocinio è limitato a diciotto mesi se il candidato all'esame di abilitazione dimostri di aver frequentato con profitto un corso qualificato di formazione per consulenti abilitati in materia di brevetti ovvero di marchi, a seconda dell'abilitazione richiesta.

4. Identico.

5. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti e rispettivamente nella sezione marchi consiste in prove scritte ed orali, tendenti ad accertare la preparazione teorico-pratica del candidato nel campo specifico dei diritti di proprietà industriale, così come a livello della cultura tecnica, giuridica, e linguistica, conformemente alla sezione interessata, secondo le modalità stabilite nel regolamento da emanarsi con decreto.

5. Identico.

6. L'esame di abilitazione per l'iscrizione nella sezione brevetti ovvero quello per l'iscrizione nella sezione marchi è indetto ogni due anni con decreto del Ministero delle attività produttive.

6. Identico.

 

L’articolo 113 corregge un refuso nel comma 1, lettera e), dell’articolo 207 del Codice.

 

 


 

Articolo 114 – Modifiche all’articolo 208 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

208. Esonero dall'esame di abilitazione.

208. Esonero dall'esame di abilitazione.

1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero delle attività produttive, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi.

1. Sono esonerati dall'esame di abilitazione coloro che, già dipendenti del Ministero dello sviluppo economico ovvero del Ministero della difesa, abbiano prestato servizio, per almeno cinque anni, con mansioni direttive rispettivamente presso l'Ufficio italiano. brevetti e marchi ovvero il Servizio brevetti e proprietà intellettuale.

2. Sono anche esonerati, ai fini dell'iscrizione nella sezione brevetti, i cittadini italiani che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni con mansioni di esaminatori presso l'Ufficio europeo dei brevetti.

2. Identico.

 

L’articolo 114 sostituisce il comma 1 dell’articolo 208 del Codice al fine di esonerare dall’esame di abilitazione per i consulenti in proprietà industriale anche i dipendenti del Ministero della difesa che abbiano prestato servizio con mansioni direttiva per almeno cinque anni presso il Servizio brevetti e proprietà industriale, oltre ai dipendenti del Ministero dello sviluppo economico che abbiano prestato servizio con le medesime caratteristiche presso l’UIBM, per i quali l’esonero era già previsto nella formulazione vigente del Codice.

 

 

 

Articolo 115 – Modifiche all’articolo 209 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

209. Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati.

209. Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati.

1. L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale o i domicili professionali oppure la sede dell'ente o impresa da cui dipende.

1. L'albo istituito ai sensi dell'articolo 202 deve contenere per ciascun iscritto il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il titolo di studio, la data di iscrizione, il domicilio professionale o i domicili professionali in Italia che può consistere anche nella sede dell'ente o impresa da cui dipende.

2. La data di iscrizione determina l'anzianità. Coloro che dopo la cancellazione sono di nuovo iscritti all'albo hanno l'anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.

2. Identico.

 

L’articolo 115 modifica il comma 1 dell’articolo 209 del Codice, che disciplina il contenuto dell’Albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati, per precisare che il domicilio professionale in Italia può consistere anche nella sede dell’ente o impresa da cui il consulente dipende.

Si segnala, in tema di formulazione del testo, che nel testo modificato l’espressione “il domicilio professionale o i domicili professionali in Italia che può consistere” non risulta corretta sul piano grammaticale.

 

 

 

Articolo 116 – Modifiche all’articolo 217 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

217. Attribuzioni del Consiglio dell'ordine.

217. Attribuzioni del Consiglio dell'ordine.

1. Il Consiglio dell'ordine:

1. Identico.

a) provvede tempestivamente agli adempimenti relativi alle iscrizioni, alle sospensioni ed alle cancellazioni da eseguire nell'albo, dandone immediata comunicazione all'Ufficio italiano brevetti e marchi;

 

b) vigila per la tutela del titolo professionale di consulente in proprietà industriale e propone all'assemblea le iniziative all'uopo necessarie;

 

c) interviene, su concorde richiesta delle parti, per comporre le contestazioni che sorgono fra gli iscritti all'albo in dipendenza dell'esercizio della professione;

 

d) propone modifiche ed aggiornamenti della tariffa professionale;

 

e) su richiesta del cliente o dello stesso consulente abilitato, esprime pare­re sulla misura delle spettanze dovute ai consulenti in proprietà industriale per le prestazioni inerenti all'esercizio della professione;

 

f) adotta i provvedimenti disciplinari;

 

g) designa i quattro consulenti in proprietà industriale abilitati che concorrono a formare la commissione di esame di cui all'articolo 207;

 

h) adotta le iniziative più opportune per conseguire il miglioramento ed il perfe­zionamento degli iscritti nello svolgimento dell'attività professionale;

 

i) stabilisce la propria sede e predispone i mezzi necessari al suo funzionamento;

 

l) riscuote ed amministra il contributo annuo degli iscritti;

 

m) predispone il conto preventivo e redige il conto consuntivo della gestione;

 

n) riceve le domande di ammissione all'esame di abilitazione di cui all'articolo 207 e ne verifica la rispondenza alle condizioni per l'ammissione;

 

o) mantiene i rapporti e collabora con gli organismi e le istituzioni che operano nel settore della proprietà industriale o che svolgono attività aventi attinenza con essa, formulando ove opportuno proposte o pareri;

 

p) svolge gli altri compiti definiti con decreto del Ministro delle attività produttive che abbiano carattere di strumentalità necessaria rispetto a quelli previsti dal presente codice.

 

 

p-bis). provvede alle iscrizioni nell’albo dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti.

 

L’articolo 116 integra il comma 1 dell’articolo 217 del Codice, che elenca le attribuzioni del Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprietà industriale. Secondo la modifica, il Consiglio provvede, fra l’altro, alle iscrizioni nell’albo dei tirocinanti e ai relativi aggiornamenti.

 

 

Articolo 117 – Modifiche all’articolo 220 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

220. Procedimento disciplinare.

220. Procedimento disciplinare.

1. Quando perviene notizia di fatti che possono condurre all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 211, il presidente nomina tra i membri del Consiglio un relatore.

1. Identico.

2. Il Consiglio, previa contestazione dei fatti che preceda almeno di 10 giorni l'audizione dell'interessato, esaminate le eventuali memorie e documenti, delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all'incolpato.

2. Identico.

3. Se l'interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difen­siva si procede in sua assenza a meno che non sia dimostrato un legittimo impedimento.

3. Identico.

4. La deliberazione deve contenere l'indicazione dei fatti, i motivi e l'enunciazione sintetica della decisione.

4. Identico.

5. I membri del Consiglio devono astenersi quando ricorrano i motivi indicati dall'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile in quanto applicabili, e possono essere ricusati per gli stessi motivi con istanza depositata presso la segreteria del Consiglio prima della discussione.

5. Identico.

6. In ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza i membri possono richiedere al presidente del Consiglio dell'ordine l'autorizzazione ad astenersi.

6. Identico.

7. Sulla ricusazione decide la commissione dei ricorsi.

7. Sulla ricusazione decide il Direttore Generale dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

 

L’articolo 117 modifica l’articolo 220 del Codice, relativo al procedimento disciplinare per i consulenti, prevedendo che sulla ricusazione decida il Direttore Generale dell’UIBM, in luogo della Commissione ricorsi.

Secondo la relazione illustrativa tale modifica ha natura di semplificazione.

Si segnala che il Consiglio di Stato nel proprio parere avanza dubbi di legittimità sulla modifica proposta, in quanto viene attribuito al Direttore generale il potere di influire sulla composizione del Consiglio dell’ordine che deve giudicare degli illeciti disciplinari degli iscritti, laddove il Consiglio è configurato come organo autonomo contro i cui atti è solo ammesso ricorso, anche da parte del Direttore generale stesso, alla Commissione ricorsi.

 

 

 

Articolo 118 – Modifiche all’articolo 221 del Codice

 

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Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

221. Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine.

221. Ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine.

1. Contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi.

1. Il diritto a ricorrere contro i provvedimenti del Consiglio dell’Ordine si prescrive in un anno dalla comunicazione del provve­dimento all’interessato.

2. Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell'operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

2. Identico.

 

L’articolo 118 modifica l’articolo 221 del Codice.

Il citato articolo 221 riguarda il ricorso contro i provvedimenti del Consiglio dell'ordine, e prevede che contro tutti i provvedimenti del Consiglio dell'ordine è esperibile ricorso davanti alla commissione dei ricorsi (comma 1).

Il direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi assicura la regolarità dell'operato e la funzionalità del Consiglio e può ricorrere, per ogni irregolarità constatata, alla commissione dei ricorsi entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera. Il ricorso non ha effetto sospensivo (comma 2).

Il provvedimento in esame sostituisce interamente il comma 1, disponendo che il diritto a ricorrere contro i provvedimenti del Consiglio dell’ordine si prescrive in un anno dalla comunicazione del provvedimento dell’interessato.

Secondo la relazione illustrativa la disposizione riprende quanto previsto nell’ordinamento degli avvocati ed ha natura di semplificazione.

Come osserva il Consiglio di Stato, sostituendo il comma 1 si sopprime anche la previsione preesistente secondo cui il ricorso va esperito davanti alla Commissione dei ricorsi. La norma proposta, dunque, andrebbe aggiunta – e non sostituita – al comma 1 attualmente in vigore.

Il Consiglio di Stato, inoltre, esprime dubbi anche sulla locuzione “diritto a ricorrere”.

 


 

Capo VII - Gestione dei servizi e diritti (artt. 119–123 dello schema)

Articolo 119 – Modifiche all’articolo 224 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

224. Risorse finanziarie.

224. Risorse finanziarie.

1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti ed al finanziamento della ricerca di anteriorità con le risorse di bilancio iscritte allo stato di previsione della spesa del Ministero delle attività produttive, con i corrispettivi direttamente riscossi per i servizi resi in materia di proprietà industriale.

1. Identico.

2. Il Ministero delle attività produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui al comma 1 all'Ufficio europeo dei brevetti, così come previsto dall'articolo 30 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.

2. Il Ministero delle attività produttive provvede a corrispondere annualmente il cinquanta per cento dell'ammontare delle tasse di cui al comma 1 all'Ufficio europeo dei brevetti, così come previsto dall'articolo 39 della convenzione di Monaco del 5 ottobre 1973, ratificata dalla legge 25 maggio 1978, n. 260.

3. L'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede all'assolvimento dei propri compiti anche con i versamenti ed i rimborsi eventualmente effettuati da organismi internazionali di proprietà industriale ai quali l'Italia partecipa e con ogni altro provento derivante dalla sua attività.

3. Identico.

 

 

 

L’articolo 119 sostituisce un riferimento errato nell’articolo 224, comma 2.


 

Articolo 120 – Modifiche all’articolo 225 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

225. Diritti di concessione e di mantenimento.

225. Diritti di concessione e di mantenimento.

1. Per le domande presentate al Ministero delle attività produttive al fine dell'ottenimento di titoli di proprietà industriale, per le concessioni, le opposizioni, le trascrizioni, il rinnovo è dovuto il pagamento dell'imposta di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa e dei diritti la cui determinazione, in relazione a ciascun titolo o domanda ed all'intervallo di tempo al quale si riferiscono, viene effettuata con apposito decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

1. Identico.

2. La tassa individuale di designazione dell'Italia nella domanda di registrazione internazionale di marchio, nella designazione posteriore o nell'istanza di rinnovo applicabile ai marchi internazionali esteri che chiedono la protezione sul territorio italiano tramite l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra, ai sensi del Protocollo relativo all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi del 27 giugno 1989, ratificato con legge 12 marzo 1996, n. 169, è fissata nella misura del novanta per cento dei diritti previsti per il deposito della concessione di un marchio nazionale ovvero della rinnovazione.

2. Identico.

 

2-bis). Sono esonerate dal pagamento dei diritti di' deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità, le università, le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca e le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

L’articolo 120 integra l’articolo 225 del Codice, sui diritti di concessione e di mantenimento, introducendo il comma 2-bis che esonera dal pagamento dei diritti di deposito e di trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli di utilità

§      le università;

§      le amministrazioni pubbliche aventi fra i loro scopi istituzionali finalità di ricerca;

§      le amministrazioni della difesa e delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Si segnala che tale esonero era già stato disposto dalla legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006), articolo 1, comma 851 e nel D.M. attuativo del Ministero dello sviluppo economico 2 aprile 2007, recante Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli.

 

 

 

Articolo 121 – Modifiche all’articolo 227 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

227. Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale.

227. Diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale.

1. Tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 225 comma 2-bis, tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento. La domanda di rinnovazione di marchio deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti I'ultimo giorno del mese di scadenza del decennio in corso.

2. Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. I diritti di mantenimento in vita per i brevetti d'invenzione, i modelli di utilità e i disegni e modelli, ove già maturati alla fine del mese in cui è rilasciato l'attestato di concessione oppure maturati entro la fine del terzo mese successivo, sono pagabili entro quattro mesi dalla fine del mese di detto rilascio..

 

3. l diritti di mantenimento in vita per le privative di varietà vegetali sono dovuti, per la durata della privativa di cui all'articolo 109, comma 1, a partire dalla concessione della privativa medesima e devono essere pagati anticipatamente entro il mese corrispondente a quello della concessione.

 

4. Trascorso il termine di scadenza di cui ai commi 1 e 2, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

 

5. Il ritardo nel pagamento che sia superiore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.

3. Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali.

6. Identico.

4. Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, tutti i soggetti sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento.

7. Identico.

 

8. Al pagamento dei diritti di mantenimento dei brevetti europei validi in Italia dovuti a partire dall'anno successivo a quello in cui la concessione del brevetto europeo è pubblicata nel Bollettino dei brevetti europei, si applicano gli stessi termini di pagamento previsti peri brevetti nazionali e le norme di cui all'articolo 230 sulla regolarizzazione.

 

L’articolo 121 riscrive l’articolo 227 del Codice, relativo ai diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale.

Il citato articolo 227 prevede, nel testo attualmente vigente, che tutti i diritti previsti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale devono essere pagati anticipatamente, entro il mese corrispondente a quello in cui è stata depositata la domanda, trascorso il periodo coperto dal precedente pagamento (comma 1).

Trascorso questo termine di scadenza, il pagamento è ammesso nei sei mesi successivi con l'applicazione di un diritto di mora, il cui ammontare è determinato per ciascun diritto di proprietà industriale dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (comma 2).

Possono pagarsi anticipatamente più diritti annuali (comma 3).

Nel caso di un diritto di proprietà industriale che appartiene a più soggetti, gli stessi sono tenuti solidalmente al pagamento dei diritti di mantenimento (comma 4).

La legge finanziaria per il 2007, poi, con il comma 851 dell’articolo 1 ha elencato, fra l’altro, i criteri secondo cui sono dovuti tali diritti: i dalla quinta annualità per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo quinquennio per il brevetto per modello di utilità; c) dal secondo quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. In attuazione di quanto disposto dal citato comma è stato emanato il D.M. 2 aprile 2007 del Ministero dello sviluppo economico recante Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli. In particolare, gli articoli 3 e 4 del D.M. riguardano i termini e le modalità di corresponsione dei diritti per il mantenimento in vita.

Più di recente, anche il D.M. 33/2010 attuativo del Codice reca, all’articolo 38, disposizioni in merito a tasse e diritti di mantenimento.

Il nuovo testo dell’articolo 227, come modificato dal presente provvedimento, raccoglie in sé alcune disposizioni del testo attualmente in vigore, altre del D.M. 2 aprile 2007 e ancora altre del D.M. 33/2010. Una disposizione riprende il comma 3 dell’articolo 230 del Codice, che successivamente viene soppresso dall’articolo 123 del provvedimento in esame.

 

 

 

Articolo 122 – Modifiche all’articolo 229 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

229. Diritti rimborsabili.

229. Diritti rimborsabili.

1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previste per il deposito di opposizione è rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).

1. In caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione sia stata effettuata o il brevetto sia stato concesso, sono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda. Il diritto previsto per il deposito di opposizione è rimborsato in caso di estinzione dell'opposizione ai sensi dell'articolo 181, comma 1, lettera b).

2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive. L'autorizzazione viene disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso accolto. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attività produttive.

2. I rimborsi dei diritti sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive. L'autorizzazione viene disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta. In ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza diretta al Ministero delle attività produttive.

3. I rimborsi devono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.

3. Identico.

 

L’articolo 122, oltre a correggere un refuso, modifica il comma 2 dell’articolo 229 del Codice per escludere il rimborso nel caso di accoglimento del ricorso.

L’articolo 229, infatti, reca disposizioni riguardanti i diritti rimborsabili, in quanto in caso di rigetto della domanda o di rinuncia alla medesima vengono rimborsati i diritti versati, ad eccezione del diritto di domanda, su autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico. Nel testo attualmente vigente, l'autorizzazione viene disposta d'ufficio quando i diritti da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione o di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso accolto. La modifica proposta dal provvedimento in esame elimina quest’ultima fattispecie.

 

 

 

Articolo 123 – Modifiche all’articolo 230 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

230. Pagamento incompleto od irregolare.

230. Pagamento incompleto od irregolare

1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolar­mente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi di cui all'articolo 223 può ammettere come utile l'integrazione o la regolariz­zazione anche tardiva del pagamento.

1. Se per evidente errore, o per altri scusabili motivi, un diritto venga pagato incompletamente o comunque irregolar­mente, l'Ufficio italiano brevetti e marchi può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione anche tardiva del pagamento.

2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. Se l'istanza viene respinta, l'interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della comunicazione.

2. Se si tratta di un diritto annuale, l'Ufficio italiano brevetti e marchi provvede solo su istanza dell'interessato. Se l'istanza viene respinta, l'interessato può ricorrere alla commissione dei ricorsi di cui all’articolo 135, comma 1..

3. Il ritardo nel pagamento che sia su­periore a sei mesi comporta la decadenza del diritto di proprietà industriale.

3. Soppresso.

 

L’articolo 123 modifica l’articolo 230 del Codice, relativo al pagamento incompleto od irregolare, al fine di:

§      eliminare un riferimento errato al comma 1;

§      cambiare, nel comma 2, il termine per ricorrere alla Commissione dei ricorsi contro il respingimento dell’istanza per l'integrazione o la regolarizzazione tardiva del pagamento. Tale termine, che nel testo attuale è di trenta giorni dalla data della comunicazione, viene mutato in sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento alla Commissione dei ricorsi, ai sensi dell’articolo 135, comma 1;

§      sopprimere il comma 3, che è stato spostato, ad opera dell’articolo 121 del presente provvedimento, nel nuovo articolo 227 del Codice.

 


 

Capo VIII - Disposizioni transitorie e finali (artt. 124-127 dello schema)

Sezione III - Nuove varietà vegetali

Articolo 124 . Modifiche all’articolo 242 del Codice

 

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242. Durata della privativa.

242. Durata della privativa.

1. Le disposizioni dell'articolo 109 del presente codice si applicano ai brevetti per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, non scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.

1. Identico.

2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti per l'utilizzo delle nuove varietà vegetali coperte dal diritto di costitutore hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei diritti non ancora scaduti.

2. Identico.

 

2-bis. I diritti annuali versati dalla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novità vegetali già depositate o concesse alla data del 29 marzo 1999 sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa in conformità all'articolo 25 del decreto legislativo 3 novembre 1998, n. 455.

 

L’articolo 124 integra l’articolo 242 del Codice, in tema durata della privativa per nuove varietà vegetali, con l’inserimento del comma 2-bis.

Il nuovo comma concerne i diritti annuali versati alla data di deposito per il mantenimento in vita delle domande e delle privative per novità vegetali già depositate o concesse alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 455/1998[14]. Secondo l’integrazione proposta, tali diritti versati sono considerati valido pagamento dei corrispondenti diritti annuali dovuti dalla concessione della privativa, in conformità con il citato decreto legislativo.

 

Sezione IV - Invenzioni

Articolo 125 – Modifiche all’articolo 243 del Codice

 

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243. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

243. Invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca.

1. La disciplina di cui all'articolo 65 del presente codice si applica alle invenzioni conseguite successivamente alla data di entrata in vigore dell'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto con legge 18 ottobre 2001, n. 383, nonché a quelle conseguite successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

1. Le invenzioni dei dipendenti il cui rapporto di lavoro intercorre con un'Università o con una pubblica Amministrazione avente tra i suoi compiti istituzionali finalità di ricerca sono soggette alla disciplina, dettata rispettivamente dall'articolo 24-bis del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383, dal testo originario dell'articolo 65 del presente Codice e dal testo attuale di esso, in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.

 

L’articolo 125 sostituisce l’articolo 243 del Codice, per precisare la disciplina a cui le invenzioni dei ricercatori delle università e degli enti pubblici di ricerca sono sottoposte, a seguito della modifica operata dal presente provvedimento (con l’articolo 36 dello schema in esame) sull’articolo 65 del Codice stesso.

Tale disciplina, quindi, è dettata dalle normative che si sono succedute nel tempo: quella precedente all’entrata in vigore del Codice, il testo attualmente in vigore dell’articolo 65 del Codice oppure il testo dell’articolo 65 del Codice, come modificato dal provvedimento in esame, a seconda di quale fosse in vigore al momento in cui le invenzioni sono state conseguite, anche se derivanti da ricerche cominciate anteriormente.

 

Articolo 126 – Inserimento nel Codice dell’articolo 243-bis

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

 

243-bis. Relazione al Parlamento in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.

 

1. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali presenta al Parlamento ogni anno una relazione sull'applicazione delle norme previste dal Capo II, sezione IV-bis, del presente Codice.

 

L’articolo 126 aggiunge al Codice l’articolo 243-bis, che prevede la presentazione al Parlamento di una relazione annuale in materia di invenzioni biotecnologiche da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della salute, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’istruzione dell’università e della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali.

 

Sezione V - Domande anteriori

Articolo 127 – Modifiche all’articolo 244 del Codice

 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30
Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 come novellato dallo schema di decreto legislativo (Atto n. 228)

 

 

244. Trattamento delle domande.

244. Trattamento delle domande.

1. Le domande di brevetto o di regi­strazione e quelle di trascrizione e annotazione, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del presente codice, sono trattate secon­do le disposizioni in esso contenute. Le domande di cui al capo IV, sezione I, sono soggette alle norme preesistenti relativamente alle condizioni di ricevibilità.

1. Identico.

 

1-bis. Le domande di brevetto o di registrazione, quelle di trascrizione e annotazione e le istanze, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 19, comma 15, della legge 23 luglio 2009 n. 99, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute.

 

L’articolo 127 integra l’articolo 244 del Codice con il comma 1-bis, che dispone in merito al trattamento delle domande di brevetto o di registrazione, di trascrizione e annotazione, e delle istanze le quali, anche se già depositate al momento della data di entrata in vigore del decreto legislativo correttivo[15] del Codice, sono trattate secondo le disposizioni contenute nello stesso.


Ulteriori disposizioni

Articolo 128
(Modifiche di enominazione)

 

1. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle attività produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico.

2. Ogni riferimento nel Codice al Ministero o Ministro delle politiche agricole e forestali deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

 

 

 

L’articolo 128 stabilisce che ogni riferimento nel Codice al Ministero o al Ministro delle attività produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico, e che ogni riferimento al Ministero al Ministro delle politiche agricole e forestali deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.


 

Articolo 129
(Norme transitorie)

 

1. Gli articoli 120 e 122 del codice, come modificati dal presente decreto legislativo, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data dell’entrata in vigore di tale decreto legislativo

 

 

L’articolo 129 stabilisce che gli articoli 120 (sulla giurisdizione e competenza relativamente alle azioni in materia di proprietà industriale) e 122 (sulla legittimazione all'azione di nullità e di decadenza) del Codice, come modificati dallo schema di decreto legislativo in esame, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Si segnala che la relazione illustrativa fa riferimento, in luogo dell’articolo 122, all’articolo 124 sulle sanzioni civili. Peraltro, tale articolo del Codice non viene modificato dal presente provvedimento.

 


 

Articolo 130
(Abrogazioni)

 

1. Il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006., n. 78, relativo alla attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, è abrogato.

2. L’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, relativo a norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, è abrogato.

3. I commi da 10 a 13 dell’articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, sono abrogati.

 

 

L’articolo 130 indica le norme espressamente abrogate:

§      il decreto-legge 3/2006, relativo all’attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche;

§      l’articolo 18 del D.P.R. 974/1975, relativo a norme per la protezione delle nuove varietà vegetali[16];

§      i commi da 10 a 13 dell’articolo 19 della legge 99/2009, riguardanti l’istituzione e il funzionamento del Consiglio nazionale anticontraffazione.

 


 

Articolo 131
(Clausola di invarianza degli oneri  finanziari)

 

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

L’articolo 131 reca la clausola di invarianza finanziaria.

 

 


 



[1]    Si ricorda brevemente che al fine di soddisfare le esigenze di semplificazione amministrativa, con la legge n. 59/1997 (cd. legge Bassanini) si è provveduto a rendere più flessibili le regole dell’agire della pubblica amministrazione attraverso la delegificazione delle norme che regolano i procedimenti amministrativi. Per quanto in questa sede interessa, si evidenzia che il comma 3-bis dell’art. 20 prevede che, qualora il Governo proceda ad una codificazione, questo realizzi anche la raccolta organica delle norme regolamentari vigenti nella materia oggetto del riassetto.

[2]    Attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78.

[3]    Regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio per quanto riguarda l'adeguamento al tasso d'inflazione dei diritti spettanti all'Agenzia europea per i medicinali.

[4]    Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004.

[5]    Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari.

[6]    Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994.

[7]    Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991.

[8]    Tale articolo 2 ha introdotto l’art. 696-bis (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) nel codice di procedura civile.

[9]    Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

[10]   D.L. 14 marzo 2005, n. 35, Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

[11]   L’articolo 63 citato concerne la denominazione varietale per ritrovati vegetali.

[12]   Norme per la protezione delle nuove varietà vegetali, in attuazione della delega di cui alla L. 16 luglio 1974, n. 722.

[13]   La Regola 136 del Regolamento di esecuzione della CBE 2000 riguarda l’istituto della Restitutio in integrum. La richiesta di restitutio in integrum deve essere presentata entro due mesi dalla scadenza del termine in questione.

[14]   D.Lgs. recante Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, pubblicato nella G. U. 30 dicembre 1998, n. 303, entrato in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione e poi abrogato dal Codice della proprietà industriale.

[15]   Il riferimento è al decreto legislativo emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 19, comma 15, della legge 99/2009.

[16]   Tale D.P.R. è stato abrogato con l’entrata in vigore del Codice della proprietà industriale, ad eccezione dell’articolo 18, relativo alla commissione consultiva per i pareri che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali deve esprimere in materia di protezione delle nuove varietà vegetali, istituita presso il Ministero stesso.