Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Riparto dei contributi ad enti ed altri organismi per l'internazionalizzazione (MISE anno 2010) Schema di Decreto n. 214 - (art. 32, co. 2, L. 448/2001) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 214/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 189
Data: 17/05/2010
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI     
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
L N. 448 DEL 28-DIC-01     

 

17 maggio 2010

 

n. 189/0

 

 

Riparto dei contributi ad enti ed altri organismi
per l’internazionalizzazione

(MISE anno 2010)

Schema di Decreto n. 214
(art. 32, co. 2, L. 448/2001)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

214

Titolo

Riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2010, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi operanti nel campo dell’internazionalizzazione

Ministro competente

Sviluppo economico

Norma di riferimento

L. 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 32, co. 2)

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione

3 maggio 2010

assegnazione

6 maggio 2010

termine per l’espressione del parere

26 maggio 2010

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

 

 


Presupposti normativi

Lo schema di decreto ministeriale in esame viene sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari.

Tale articolo, al comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto delle risorse stanziate deve essere effettuato annualmente entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, “intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa”. Sul decreto di ripartizione è prevista l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 3 dello stesso art. 32 ha stabilito che la dotazione delle UPB di cui al precedente comma 2 venga quantificata annualmente ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni[1].

La disposizione cui si fa riferimento prevede che la legge finanziaria determini, in apposita tabella (Tabella C), la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria medesima.

Per l’anno 2010 le risorse iscritte nel cap. 2501 dello stato di previsione del MISE, di cui lo schema in esame propone il riparto tra varie finalizzazioni, risultano complessivamente pari a 24.612.634,00 €. La dotazione iniziale del capitolo, pari a 24.854.986,00 €, è stata decurtata a seguito di un accantonamento di euro 242.355,00, derivante da tagli lineari della dotazione finanziaria di parte corrente della missione di spesa del Ministero, effettuata dal MEF in attuazione del decreto-legge n. 1/2010, convertito nella legge n. 30/2010.

Contenuto

1.  Schema di decreto di ripartizione dello stanziamento

Lo schema di decreto in esame, che provvede a ripartire per l’anno 2010 lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del MISE relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi operanti nel campo dell’internazionalizzazione, in applicazione della disciplina legislativa illustrata nella precedente sezione, è stato trasmesso alla Camera dal Ministro dello sviluppo economico in data 3 maggio 2010 per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

Come già detto lo stanziamento iniziale del cap. 2501 (UPB 4.2.2.), pari ad euro 24.854.986,00 €, è stato ridotto a seguito di un accantonamento di importo pari a euro 242.355,00.

Ne deriva che il totale netto da ripartire è di 24.612.634,00 euro, e il comma 1 dell’articolo unico dello schema di decreto ministeriale dispone il seguente riparto di tale importo:

§       euro 8.600.748 per contributi ad enti e associazioni ex legge 1083/1954, pari al 34,94% dello stanziamento complessivo del capitolo;

§       euro 12.000.000 per contributi alla camere di commercio italiane all’estero (L. 518/1970), pari al 48,76% dello stanziamento complessivo del capitolo;

§       euro 2.976.970 per contributi ai consorzi multiregionali all’export tra PMI (L. 83/1989), pari al 12,10% dello stanziamento complessivo del capitolo;

§       euro 460.407 per contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri (L. 394/1981), pari all’ 1,87% dello stanziamento complessivo del capitolo;

§       euro 574.509 per contributi ex D.Lgs. 143/1998 (Accordi associazioni di categoria), pari al 2,33% dello stanziamento complessivo del capitolo.

La relazione illustrativa che accompagna lo schema evidenzia che i contributi per il sostegno e la promozione del made in Italy (di cui ai provvedimenti legislativi sopra menzionati), dall’entrata in vigore dell’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 143/1998 non finanziano più come in passato la mera esistenza di organismi operanti nel campo dell’internazionalizzazione, ma sono diventati veri e propri incentivi per la realizzazione di specifiche iniziative promozionali e di progetti di internazionalizzazione. Conseguentemente i contributi non sono più erogati a pioggia ma costituiscono veri e propri incentivi condizionati alla realizzazione di progetti promozionali e di internazionalizzazione che vengono:

-    programmati e realizzati dai proponenti (paesi di riferimento, tempi, modi ecc);

-    monitorati dall’Amministrazione;

-    rendicontati dai proponenti stessi e finanziati solamente sulla base di una corretta rendicontazione e verifica dei risultati.

La stessa relazione sottolinea inoltre che lo stanziamento - esiguo - è rimasto pressoché invariato rispetto al 2009 e, pertanto, ai fini del riparto si è proceduto sulla base delle proporzioni del passato esercizio finanziario, prevedendo solamente un modesto incremento delle risorse a favore dei consorzi export (+ 156,895,00 €).

 

 

2.   Raffronto con gli anni precedenti

Nel prospetto che segue sono messe a confronto le somme, espresse in euro, assegnate agli stessi organismi ed enti cui fa riferimento il presente schema di decreto, per gli anni 2008 (quando gli enti erano vigilati dal Ministero del commercio internazionale), 2009 e 2010.

Si ricorda che Ministero per il commercio con l'estero dapprima confluito nel Ministero delle attività produttive è stato scorporato con il D.L. 181/2006 – assumendo la denominazione di Ministero del commercio internazionale -e attualmente di nuovo inglobato nel Ministero dello sviluppo economico (D.L. 85/2008).

 

 

 

2008

2009

2010

 

Riparto finale

% su
 totale

Riparto finale

% su
 totale

Riparto finale

% su
 totale

L. 1083/54

12.000.000,00

35,88

8.600.748,00

35,17

8.600.748,00

34,94

L. 518/70

15.000.000,00

44,85

12.000.000,00

49,07

12.000.000,00

48,76

L. 83/89

5.000.000,00

14,95

2.820.075,00

11,53

2.976.970,00

12,10

L. 394/81

645.067,19

1,93

460.407,00

1,88

460.407,00

1,87

Accordi di settore

800.000,00

2,39

574.509,00

2,35

574.509,00

2,33

Totale

33.445.067,19

100,00

24.455.739,00

100.,00

24.612.634,00

100,00

 

 

3.  Organismi beneficiari dei contributi

 

3.1 Contributi ad enti ex L.1083/54

La legge 29 ottobre 1954, n. 1083 (Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane), autorizza il Ministero per il commercio con l'estero (dapprima, come si è detto, confluito nel Ministero delle attività produttive, poi scorporato con il D.L. n. 181/2006 e attualmente di nuovo inglobato nel Ministero dello sviluppo economico) a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni, che non abbiano per statuto finalità di lucro, per le seguenti finalità:

§       partecipazione a fiere estere;

§       partecipazione a fiere internazionali in Italia;

§       workshop, degustazioni, sfilate, conferenze, seminari, incontri con operatori e giornalisti esteri;

§       corsi di formazione professionale ed educationals per operatori esteri;

§       apertura sito internet in lingua estera

§       redazione e stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero.

La normativa intende fornire un ulteriore strumento di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, complementare al ruolo che nel settore già svolge l'Istituto per il commercio estero (ICE). La legge non attribuisce i contributi ad organismi ben individuati, prevedendo che, di anno in anno, istituti, enti ed associazioni possano fare richiesta di un contributo per specifiche iniziative.

Agli istituti ed enti interessati potrà essere corrisposta immediatamente una somma pari ai due terzi del contributo concesso, mentre l'altro terzo sarà corrisposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali è stata disposta la concessione del contributo.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi sono stati definiti dal D.M. 15 marzo 1999, n. 104.

Il contributo è concesso fino a un massimo del 50% delle spese preventivate, aumentato al 70% nei territori dell’ex obiettivo 1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) .

Da ultimo, con il D.M. 3 agosto 2009 sono stati dettati i “Criteri e modalità per il co-finanziamento delle attività promozionali da sostenere nel corso del 2010 da parte di istituti, enti ed associazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083”.

 

3.2 Camere di commercio italiane all'estero

La legge 1° luglio 1970, n. 518, ha proceduto al riordino delle Camere di commercio italiane all'estero, le associazioni di operatori economici libere ed elettive, costituite all'estero con il fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, che documentino il possesso dei requisiti per essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero. Di fatto esse si configurano come organismi che raggruppano le imprese italiane che operano all'estero nonché imprese del paese ospitante, con funzioni di assistenza e sostegno in particolare nel campo delle joint-ventures.

Alle associazioni riconosciute è concesso un cofinanziamento finanziario annuale sulle spese sostenute nell’esercizio finanziario precedente per la realizzazione del Programma promozionale.

I contributi sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Criteri e modalità per la concessione dei contributi sono stati dettati dal DM 21 luglio 1999, n. 315, mentre la circolare n. 20090096158 del 18 dicembre 2009 ha fissatele modalità diapplicazione per l'anno 2010 della legge 1 luglio 1970, n. 518.

 

3.3 Consorzi multiregionali all’export

Il sostegno ai consorzi all'esportazione è stato dapprima introdotto dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste) che prevedeva la concessione di contributi finanziari annuali a favore dei consorzi e società consortili aventi come scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione di materie prime da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.

La materia è stata successivamente disciplinata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane), che definisce in modo più puntuale i requisiti necessari all'ammissione dei benefici per i consorzi e società consorziate per il commercio estero, ribadendo il principio che tali contributi non sono volti a sostenere le esportazioni, bensì al supporto finanziario delle strutture collettive, dotate di servizi e di personale, che caratterizzano queste associazioni tra esportatori. La legge n. 83/1989 ha elevato, rispetto alle precedenti previsioni, l'ammontare massimo dei contributi, che varia a seconda del numero delle imprese consorziate e non può comunque superare un certo valore percentuale delle spese.

L'art. 5 della legge stabilisce infatti la misura massima dei contributi (co-finanziamento a fondo perduto, commisurato all’importo delle spese ammissibili sostenute per l’esecuzione del programma promozionale) nella percentuale del 40% (60% nel Mezzogiorno) dei costi del programma (con il limite massimo annuale di 77.468,53€ per i consorzi aventi fino a 24 soci; 103.291,38€ per i consorzi da 25 a 74 soci e 154.937,07€ per i consorzi con almeno 75 soci) e nella percentuale massima del 70% dei costi i consorzi e le società consortili costituiti da meno di cinque anni.

Il contributo consiste in un co-finanziamento a fondo perduto, commisurato all’importo delle spese ammissibili sostenute per l’esecuzione del programma promozionale

Il DM 25 marzo 1992 ha determinato le direttive e i criteri di valutazione delle domande di contributo finanziario dei consorzi per il commercio estero. La circolare 20090085179 del 4 novembre 2009 del Ministero dello sviluppo economico stabilisce le modalità per l'applicazione nel 2010 della legge 83 cit. e del DM.

La circolare si applica ai consorzi multiregionali, nonché a quelli destinati ai consorzi monoregionali della Sicilia e Valle d’Aosta, provvisoriamente, in attesa della definizione dell’iter di trasferimento delle competenze alle rispettive regioni ai sensi del DPCM 26 maggio 2000.

 

3.4 Consorzi turistico-alberghieri e agro-alimentari

Il DL 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, all'articolo 10, prevede la possibilità di concedere contributi annuali a consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari nonché ai consorzi tra imprese alberghiere e turistichelimitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore. La norma precisa, anche in questo caso, che i contributi non devono essere diretti a sovvenzionare l'esportazione.

Il comma 935, art. 1, della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006) ha aggiunto un comma al citato art. 10 che prevede, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 143/1998, la possibilità di concedere contributi d'intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione della domanda estera.

Il contributo consiste in un co-finanziamento a fondo perduto, commisurato all’importo delle spese ammissibili sostenute dai consorzi PMI ai sensi della normativa U.E. (D.M. 18 aprile 2005). Le percentuali e i limiti massimi sono quelli stabiliti per i consorzi export (cfr. punto precedente).

La circolare MISE n. 20090085185 del 4 novembre 2009 stabilisce le modalità per l'applicazione nel 2010 dell’articolo 10 del citato DL 251/1981. La circolare si applica ai consorzi multiregionali, nonché ai consorzi monoregionali delle regioni a statuto speciale fino al loro trasferimento di risorse ai sensi del DPCM 26 maggio 2000 che ha attribuito la gestione diretta degli incentivi alle regioni.

 

3.5 Associazioni di categoria con cui vengono conclusi accordi di settore

L'articolo 22, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143, prevede che i contributi a enti e organismi vari, di cui all’art. 1, comma 40, della legge n. 549/1995, concessi dal Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico), siano finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia e possono essere erogati anche a favore di soggetti diversi da quelli indicati, per il predetto Ministero, nella tabella A allegata alla legge n. 549 del 1995, previa individuazione da effettuare con il decreto ministeriale previsto dal medesimo articolo (vale a dire lo schema di riparto in esame).

I criteri e le modalità di concessione dei contributi ai sensi dell'art. 22, co. 1, del D.Lgs. 143/1998, sono disciplinati dal DM 104/1999 che ha dettato le nuove disposizioni applicative per la concessione dei contributi ex L. 1083/1954, illustrata precedentemente, cui si rinvia.

 

Osservazioni

Diversamente rispetto a quanto avvenuto in passato, non risulta allegata allo schema di decreto la rendicontazione relativa all’utilizzo dei fondi di competenza per l’anno precedente (2009).

Si ricorda in proposito che l’invio alle Commissioni parlamentari competenti dei rendiconti annuali dell’attività svolta dagli enti destinatari dei contributi è previsto dall’art. 1, comma 40, della legge n. 549/1995, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (“collegato” 1996).

Peraltro, in allegato allo schema, per ciascuna delle linee di intervento su illustrata, si riporta un elenco dettagliato dei destinatari dei contributi e del relativo importo assegnato, con riferimento all’anno 2008. Solamente per gli interventi previsti dalla legge 1083/54 e dal D.Lgs. 143/1998 (cfr. punti 3.1 e 3.5) i dati riguardano l’anno 2009.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: AP0125_0.doc



[1]Si ricorda che la L. 468/1978 è stata abrogata, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla L. 196/2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Una norma simile ma non identica a quella considerata nel testo è recata dall’art. 11, comma 3, lett. d), della L. 196/2009, che esclude dalla quantificazione nell’apposita tabella della legge di stabilità (che sostanzialmente subentra alla legge finanziaria) le spese obbligatorie che restano quindi contestualmente determinate dalla legge di bilancio.