Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Accreditamento delle Agenzie per le imprese - Schema di Regolamento n. 208 - (art. 17, co. 2, L. 400/1988, e art. 38, co, 4, D.L. 112/2008) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 208/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 186
Data: 06/05/2010
Descrittori:
IMPRESE   PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
RAPPORTI CON L' AMMINISTRAZIONE     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 400 DEL 23-AGO-88   DL N. 112 DEL 25-GIU-08

 

6 maggio 2010

 

n. 186/0

 

Accreditamento delle Agenzie per le imprese

Schema di Regolamento n. 208
(art. 17, co. 2, L. 400/1988, e
art. 38, co, 4, D.L. 112/2008)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

 

Numero dello schema di regolamento

208

Titolo

Regolamento recante requisiti e modalità di accreditamento delle “Agenzie per le imprese”

Ministro competente

Ministro dello sviluppo economico

Norma di riferimento

Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Numero di articoli

8

Date:

 

presentazione

23 aprile 2010

assegnazione

28 aprile 2010

termine per l’espressione del parere

28 maggio 2010

Commissione competente

X (Attività produttive); XIV (Politiche dell’UE) ai sensi dell'art. 126, co. 2, del regolamento

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 


Contenuto

Lo schema in esame stabilisce requisiti e modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese e le forme di vigilanza sull’operato dei medesimi soggetti per tutelare le pubbliche amministrazioni e gli utenti.

L’articolo 38 del D.L. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla L. 133/2008) al comma 3 demanda a un regolamento di delegificazione, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 447/1998, sulla base di principi e criteri tra i quali alla lett. c) rientra la previsione della possibilità di affidamento a soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese) dell'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa. Il comma 4 del medesimo articolo demanda a uno o più regolamenti di delegificazione, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, l’individuazione dei requisiti e delle modalità di accreditamento di tali soggetti privati (Agenzie per le imprese) e delle forme di vigilanza sui medesimi soggetti, con possibilità di demandare tali funzioni anche al sistema camerale.

In particolare, alle Agenzie è affidata una duplice funzione:

§       supportare gli Sportelli Unici nell’istruire i procedimenti amministrativi per l’accertamento dei requisiti e dei presupposti legislativi relativi alla realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell’attività di impresa, giungendo - nei casi in cui i predetti procedimenti non comportino una attività discrezionale da parte della PA - fino all’attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa ai medesimi fini valida come titolo autorizzatorio;

§       attestare, anche su richiesta delle imprese, la conformità delle dichiarazioni di inizio di attività (DIA) nei casi in cui le medesime costituiscano titolo per avviare l’attività.

 

L’articolo 1 reca le definizionial fine di facilitare la comprensione del provvedimento. In particolare, la lett. g) richiama il Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), previsto dall’art. 38, comma 3, del DL 112/2008 (cfr. lo schema di regolamento n. 207), a cui il provvedimento in esame è connesso sul piano logico e normativo. Inoltre, la lett. m) definisce “accreditamento” l’attestazione resa dal Ministero dello sviluppo economico (MISE) del possesso da parte dell’Agenzia per le imprese dei requisiti prescritti per l’esercizio delle relative attività (disciplinate nel dettaglio dal citato Regolamento SUAP).

 

L’articolo 2 stabilisceil regime giuridico delle Agenzie che è quello di soggetti privati dotati di personalità giuridica e costituiti anche in forma societaria (comma 1), precisando che le stesse sono volte al soddisfacimento di esigenze di interesse generale (il Consiglio di Stato nel suo parere chiede la soppressione di tale ultima precisazione giudicandola ultronea).

Vengono quindi individuati nel dettaglio i soggetti che possono costituirsi in Agenzia in forma singola o associata (comma 2):

§       organismi di valutazione della conformità di opere o progetti accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008;

§       organismi tecnici già abilitati al rilascio di attestazioni di conformità di opere secondo le disposizioni in vigore;

§       associazione di categoria professionali, sindacali ed imprenditoriali;

§       centri di assistenza tecnica di cui all’art. 23 del D.Lgs 114/1998 ed altri centri di assistenza alle imprese costituiti sulla base di normative regionali di settore;

§       studi associati o associazioni di professionisti iscritti ai rispettivi albi per le attestazioni di competenza.

Le Agenzie hanno il compito di accertare e attestare la sussistenza di requisiti e presupposti richiesti dalle norme vigenti ai fini dell’esercizio dell’attività di impresa e - escludendo i procedimenti che comportano un’attività discrezionale da parte della PA - di rilasciare, in caso di esito positivo dell’istruttoria, dichiarazioni di conformità costituenti titolo autorizzatorio per l’esercizio della medesima attività.

 

L’articolo 3 concerne i requisiti e le modalità per l’accreditamento. L’articolo, richiamando l’allegato, prevede in sostanza due livelli di accreditamento, relativi l’uno alle attività vincolate e l’altro abilitante l’Agenzia ad effettuare l’istruttoria nei procedimenti aventi natura discrezionale.

In particolare si dispone che le Agenzie sono tenute a presentare al MISE apposita istanza che deve indicare dettagliatamente le specifiche attività per le quali l’Agenzia richiede l’accreditamento e l’ambito territoriale (almeno regionale) nel quale intende operare. L’istanza inoltre deve essere corredata da:

§       documentazione comprovante il possesso di una struttura tecnico-amministrativa che risponda a criteri di competenza, indipendenza e terzietà, secondo le indicazioni contenute nell’allegato al provvedimento in esame;

§       copia dell’atto di stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per le quali è richiesto l’accreditamento. La garanzia è prestata per un massimale che viene determinato in relazione alle attività che l’Agenzia intende svolgere.

L’allegato precisa inoltre che:

§       ai fini dell’accreditamento per l’attività di attestazione con valore di autorizzazione, è necessario il possesso di un certificato di conformità del proprio sistema di gestione per la qualità alla norma UNI EN ISO 9001 relativo alla prestazione degli specifici servizi di attestazione da accreditare;

§       ai fini dell’accreditamento per l’attività istruttoria nei procedimenti con attività discrezionale della PA, è necessario il possesso di un certificato di conformità della struttura alla norma UNI CEI EN 45011 che faccia esplicito riferimento alla prestazione di servizi di verifica di conformità di progetti per la realizzazione, trasformazione, trasferimento e cessazione dell’attività di impresa.

Per quanto riguarda i tempi e modalità della procedura di accreditamento, si prevede che il MISE coinvolga le amministrazioni centrali e regionali competenti per materia ai fini di una specifica valutazione settoriale, preliminare al rilascio del provvedimento finale. Il provvedimento di accreditamento, la cui durata è fissata in tre anni, indicherà le specifiche attività che l’Agenzia è abilitata a svolgere e l’ambito territoriale di riferimento. E’ prevista la possibilità di un accreditamento provvisorio nelle more del rilascio del provvedimento definitivo, secondo i criteri e le modalità di cui all’allegato.

Ciascuna Agenzia adotta un proprio statuto e dà adeguata pubblicità alle attività per le quali è accreditata.

E’ consentito l’accreditamento di più Agenzie nel medesimo ambito territoriale regionale o nazionale, senza alcuna limitazione. La norma dispone la nullità di eventuali accordi che limitano la concorrenza e la conseguente revoca del provvedimento di accreditamento.

Ai costi amministrativi derivanti dalla procedura di accreditamento si fa fronte mediante la fissazione di apposita tariffa a carico delle Agenzie che il MISE provvederà a determinare d’intesa con il MEF.

 

L’articolo 4 prevede che le Agenzie accreditate sono tenute a comunicare immediatamente al SUAP, tramite l’apposito portale (www.impresainungiorno.it), le dichiarazioni di conformità che costituiscono titolo autorizzatorio, le attestazioni rese a supporto degli Sportelli Unici e le istanze per le quali è stata accertata la mancanza dei presupposti richiesti per l’esercizio dell’attività di impresa.

 

L’articolo 5 disciplina l’attività di vigilanza e controllo sull’operato delle Agenzie. Tale attività viene affidata innanzitutto al MISE che qualora rilevi, d’ufficio o su segnalazione di altre amministrazioni, inadempienze, disfunzioni e irregolarità, ne dà comunicazione all’Agenzia interessata. L’Agenzia entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione è tenuta a fornire una documentata relazione sulle misure correttive adottate o eventuali osservazioni. Qualora le misure adottate o le osservazioni fornite fossero ritenute insufficienti, oppure in caso di inutile decorso del suddetto termine di 30 giorni, il MISE dopo aver consultato le amministrazioni competenti adotta i conseguenti provvedimenti fino all’eventuale sospensione o revoca dell’accreditamento. Si prevede la predisposizione di linee di indirizzo per l’esercizio dell’attività di vigilanza - periodicamente aggiornate – al fine di garantire la rispondenza dei servizi forniti dal sistema delle Agenzie alle esigenze dei cittadini e delle imprese e di migliorare i relativi livelli di efficienza.

 

L’articolo 6 prevede la divulgazione, per mezzo del portale, dell’elenco delle Agenzie accreditate, specificando il loro ambito territoriale e le attività per le quali sono accreditate. In una apposita sezione del portale sono inseriti per esteso i provvedimenti di accreditamento, sospensione e revoca pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino  ufficiale regionale.

 

L’articolo 7 riguarda l’allegato allo schema, nel quale sono definite le modalità di presentazione delle istanze di accreditamento, la documentazione richiesta per dimostrare il possesso dei requisiti strutturali e delle competenze specifiche in relazione al tipo di attività per la quale si è richiesto l’accreditamento. La norma stabilisce che eventuali modifiche a tale allegato sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

 

L’articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che l’attuazione del regolamento non deve comportare nuovi oneri per la finanza pubblica, per cui le attività amministrative relative al ricevimento e all’istruttoria dell’istanza di accreditamento devono essere svolte utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente; viene inoltre precisato che per il funzionamento delle Agenzie è esclusa l’erogazione di contributi o sovvenzioni a carico della finanza pubblica.

 

Relazioni e pareri allegati

Lo schema è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnico-normativa e dalla relazione AIR (Analisi di impatto della regolamentazione).

Sono altresì allegati i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato. Al riguardo si consideri che, oltre allo schema deliberato dal Consiglio dei ministri, è stato trasmesso (“a scopo meramente collaborativo”) un testo che tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza unificata e dal Consiglio di Stato.

 

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

L’articolo 38, comma 3, del D.L. 112/2008, nel demandare ad un regolamento di delegificazione la semplificazione e il riordino della disciplina dello Sportello Unico delle attività produttive, prevede la possibilità di affidamento a soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese) dell'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa.

Il comma 4 dello stesso articolo demanda a uno o più regolamenti di delegificazione l’individuazione dei requisiti e delle modalità di accreditamento di tali soggetti privati (Agenzie per le imprese) e delle forme di vigilanza sui medesimi soggetti, con possibilità di demandare tali funzioni anche al sistema camerale.

 

Procedura di emanazione

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 17, comma 2, della legge 400/1988 e dell’art. 38, comma 4, del D.L. 112/2008, il regolamento in esame deve essere emanato - su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa - con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro 30 giorni dalla richiesta.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Il Regolamento (CE) n. 765/2008 reca regole comuni a livello comunitario concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità (in particolare al Capo II).

Lo schema in esame, agli artt. 2 e 3, fa espressamente salve le disposizioni attuative del Capo II del suddetto Regolamento.

Si ricorda che il Regolamento (CE) n. 765/2008 reca altresì norme generali in materia di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Adempimenti normativi

L’articolo 5 prevede la predisposizione di linee di indirizzo per l’esercizio dell’attività di vigilanza, al termine di ogni triennio successivo all’entrata in vigore del regolamento, da parte dei Ministri dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, sentita la Conferenza unificata, in collaborazione con l’ANCI e le Camere di commercio.

Ai sensi dell’articolo 7, l’allegato può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri per la semplificazione normativa e per la pubblica amministrazione e l’innovazione.

 

Impatto sui destinatari delle norme

La possibilità di rivolgersi alle Agenzie per le imprese consentirà alle imprese – e in particolare quelle più piccole - di superare le eventuali problematiche connesse all’utilizzo esclusivo della modalità telematica per la presentazione delle domande e della relativa documentazione, facilitando i rapporti con gli Sportelli Unici. Le imprese avranno peraltro la possibilità di scegliere le Agenzie che meglio prestano i servizi amministrativi ad esse attribuiti, considerando che non pone limiti al numero delle Agenzie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574  – *st_attprod@camera.it

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File: AP0122_0.doc