Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Quantità nominali dei prodotti preconfezionati - Direttiva 2007/45/CE - Schema di D.Lgs. n. 140 - (art. 1, co. 3, L.88/2009 - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 140/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 128
Data: 10/11/2009
Descrittori:
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI   CONTENITORI E IMBALLAGGI
DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
X-Attività produttive, commercio e turismo
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 88 DEL 07-LUG-09     

 

10 novembre 2009

 

n. 128/0

 

 

Quantità nominali dei prodotti preconfezionati
Direttiva 2007/45/CE

Schema di D.Lgs. n. 140
(art. 1, co. 3, L.88/2009)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

n. 140

Titolo

Attuazione della direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio

Norma di delega

Legge 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, comma 3

Numero di articoli

10

Date:

 

presentazione

26 ottobre 2009

assegnazione

27 ottobre 2009

termine per l’espressione del parere

6 dicembre 2009

termine per l’espressione dei rilievi della V Comm.

16 novembre 2009

termine per l’esercizio della delega

27 gennaio 2010

Commissione competente

X Attività produttive, XIV Politiche dell’UE (ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento)

Rilievi di altre Commissioni

V Bilancio (ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento)

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame, ai sensi della legge comunitaria 2008 (L. 88/2009), è volto a recepire la direttiva 2007/45/CE che reca norme relative alle quantità nominali dei prodotti preconfezionati[1].

L’obiettivo della direttiva consiste nella liberalizzazione dei formati degli imballaggi - cioè nella riduzione dei vincoli alle quantità nominali delle confezioni e dei contenitori (limitati solo ai vini e alle bevande spiritose e, in via transitoria, anche al latte e alla pasta secca) - per favorire la libera circolazione nel mercato interno, sopprimendo gli ostacoli potenziali alla competitività e incoraggiando l'innovazione e l'accesso ai mercati.

A tal fine la direttiva 2007/45/CE provvede ad abrogare la direttiva 75/106/CEErelativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati (recepita con il DL 451/1976) e la direttiva 80/232/CEE relativa alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati (recepita con il DPR 871/1982), e a introdurre specifiche modifiche alla direttiva 76/211/CEE relativa al precondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati (recepita con la L. 690/1978).

Si ricorda che il recepimento della direttiva negli Stati membri sarebbe dovuto avvenire entro l'11 ottobre 2008, mentre l’applicazione delle relative disposizioni nazionali sarebbe dovuta avvenire a decorrere dall’11 aprile 2009.

La legge n. 88/2009 (comunitaria 2008) ha previsto il recepimento della direttiva – inserita nell’allegato B - mediante delega da attuarsi entro un termine breve (tre mesi dall’entrata in vigore della legge comunitaria), ai sensi dell’art. 1, co. 1, della stessa legge, trattandosi di direttiva il cui termine di recepimento è già scaduto. Si consideri peraltro che, per il “meccanismo” previsto dal co. 4 del medesimo articolo, il termine per l’esercizio della delega, inizialmente fissato al 29 ottobre 2009, è prorogato di novanta giorni e quindi scadrà il 27 gennaio 2010.

Per quanto riguarda il quadro normativo vigente, si ricorda che la legislazione nazionale in materia di quantità nominali dei prodotti preconfezionati - anche sulla base delle disposizioni delle predette direttive – stabilisce vincoli stringenti relativamente alle gamme (quantità nominali) dei contenitori e delle confezioni legittimamente utilizzabili, allo scopo di standardizzare a livello nazionale ed europeo tali confezioni e contenitori e facilitare i confronti di prezzo da parte dei consumatori. Attualmente nel nostro Paese per la maggior parte dei prodotti coesistono quantità nominali nazionali e quantità nominali comunitarie: gli "imballaggi preconfezionati CEE" che rispondono alle direttive comunitarie recepite nell’ordinamento interno sono distinti dagli imballaggi preconfezionati detti "nazionali", fabbricati, cioè, in conformità a normative di carattere nazionale (DPR 391/1980)[2].

Pertanto lo schema in esame, in attuazione della direttiva 2007/45/CE, mira a modificare la legislazione vigente in modo da ridurre i vincoli alle quantità nominali delle confezioni e dei contenitori, rendendo così possibile ai produttori fornire in numerosi settori merci in quantità nominali rispondenti alle preferenze dei consumatori.

In particolare, l’articolo 1 definisce l’oggetto e il campo d’applicazione del provvedimento, relativo alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e che si applica ai prodotti preconfezionati e agli imballaggi preconfezionati (o preimballaggi) di cui all’art. 2 della L. 690/1978 e all’art. 2 del DPR 391/1980.

L’articolo 2 dispone che non è possibile vietare o limitare la vendita dei prodotti preconfezionati per motivi relativi alle quantità nominali degli imballaggi, fatto salvo quanto specificamente previsto per determinati prodotti dai successivi articoli 3 e 4 (cfr. infra). Avvalendosi di una opzione contemplata dalla direttiva, si dispone una deroga transitoria per il latte e la pasta secca: per tali prodotti le quantità nominali obbligatorie attualmente prescritte continuano ad esserlo fino all’11 ottobre 2012.

Discostandosi dal principio della possibilità di scegliere liberamente le quantità nominali degli imballaggi, il combinato disposto dell’articolo 3 e dell’allegato stabilisce, per i vini e le bevande spiritose, le gamme ammesse dei valori delle quantità nominali del contenuto dei preimballaggi; tali valori si applicano a ciascuno dei singoli preimballaggi che eventualmente compongono un imballaggio multiplo (articolo 5). Sono esclusi dall’applicazione di tale disciplina i prodotti (vini e bevande spiritose) inclusi nell’allegato che sono commercializzati in negozi esenti da tassazione per essere consumati fuori dell’UE; in tal caso quindi non sono previste quantità nominali obbligatorie.

Per i generatori aerosol l’articolo 4 prevede che debbano riportare l'indicazione della capacità nominale totale del contenitore, fatta in maniera da evitare ogni confusione con il volume nominale del contenuto; viene eliminato l’obbligo di indicare la quantità nominale espressa in massa del contenuto.

L’articolo 6, ai commi 1 e 2, introduce modifiche all’art. 15 (Controlli) del DL 451/1976 e all’art. 1 (Campo di applicazione) della L. 690/1978, consequenziali all’abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso DL 451/1976 relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

Invece il comma 3 novella l’art. 12 della L. 690/1978 in materia di sanzioni, introducendo una nuova fattispecie relativa alla violazione delle disposizioni in materia di quantità nominali obbligatorie (sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro) e precisando che spetta alle Camere di commercio la competenza all’applicazione delle sanzioni amministrative di cui allo stesso art. 12.

L’articolo 7 dispone l’abrogazione delle disposizioni in materia di quantità nominali dei prodotti preconfezionati contrastanti o incompatibili con la nuova disciplina, elencando altresì espressamente alcune di tali disposizioni (relative principalmente al DL 451/1976, al DPR 391/1980, al DPR 871/1982).

L’articolo 8 stabilisce che l’attuazione del provvedimento non deve comportare nuovi oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi dell’articolo 9 il provvedimento si applica dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione, precisandosi che – fatta salva la disciplina transitoria per il latte e la pasta secca – le violazioni di norme abrogate dal provvedimento non sono sanzionate se commesse dopo il 10 aprile 2009 (ciò può essere spiegato considerando che gli Stati membri erano tenuti ad applicare la disciplina di attuazione della direttiva 2007/45/CE a decorrere dall’11 aprile 2009).

Infine l’articolo 10 stabilisce che le eventuali disposizioni tecniche attuative del provvedimento in esame o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

 

Relazioni e pareri allegati

Allo schema sono allegate la relazione illustrativa, la relazione tecnico-normativa e la relazione AIR (Analisi di impatto della regolamentazione). Si segnala che in coda alla relazione illustrativa è riportata una sezione intitolata “Elementi di relazione tecnico finanziaria”, in cui si precisa che il decreto non determina nuovi oneri per la finanza pubblica limitandosi a ridurre gli obblighi e i vincoli relativi al confezionamento dei prodotti a carico delle imprese.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento, poiché intende liberalizzare i formati degli imballaggi per favorire la libera circolazione nel mercato interno sopprimendo gli ostacoli potenziali alla competitività, è riconducibile alla materia della “tutela della concorrenza”, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

 

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 25 giugno 2009 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura n. 2008/0783) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2007/45/CE, oggetto del presente schema di decreto legislativo.

Il termine di recepimento della direttiva era l’11 ottobre 2008.

La direttiva figura nell’allegato B alla legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008).

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 10 stabilisce che con decreto del Ministro dello sviluppo economico si provvede ad adottare le eventuali disposizioni tecniche attuative del provvedimento in esame o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Il provvedimento comporterà una riduzione degli obblighi e dei vincoli relativi al confezionamento dei prodotti a carico delle imprese, con un impatto positivo anche per i consumatori, che potranno fruire di una maggiore e più varia offerta di prodotti in quantità nominali rispondenti alle loro preferenze; peraltro la liberalizzazione dei formati degli imballaggi non creerà per i consumatori maggiori difficoltà di comparazione in considerazione delle norme vigenti, che rimangono salve, relative all’obbligo di indicare il peso netto e il prezzo anche per unità di misura.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574  – *st_attprod@camera.it

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File: AP0085_0.doc



[1]     Un imballaggio preconfezionato è l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale è preconfezionato. Un prodotto è preconfezionato quando è posto in un imballaggio di qualsiasi tipo chiuso in assenza del compratore e preparato in maniera tale che la quantità del prodotto in esso contenuta abbia un valore prestabilito e non possa essere modificata senza aprire l'imballaggio medesimo o alterarlo in maniera riscontrabile.

[2]     I fabbricanti e gli importatori di imballaggi preconfezionati di tipologie diverse da quelli CEE devono comunicare preventivamente al Ministero dello sviluppo economico il codice che determinerà la sigla identificativa del lotto di produzione.