Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Riparto dei contributi del Ministero dello sviluppo economico a favore di enti (anno 2009) Schema di Decreto n. 139 - (art. 32,co. 2, L. 448/2001) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 139/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 123
Data: 05/11/2009
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   RIPARTIZIONE DI SOMME
Altri riferimenti:
L N. 448 DEL 28-DIC-01     

 

5 novembre 2009

 

n. 123/0

 

 

Riparto dei contributi del Ministero dello sviluppo economico a favore di enti (anno 2009)

Schema di Decreto n. 139
(art. 32,co. 2, L. 448/2001)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

139

Titolo

Riparto stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per l’anno 2009, relativo a contributi da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi

Ministro competente

Sviluppo economico

Norma di riferimento

L. 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 32, co. 2)

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione

23 ottobre 2009

assegnazione

27 ottobre 2009

termine per l’espressione del parere

16 novembre 2009

Commissione competente

X Attività produttive

Rilievi di altre Commissioni

No

 

 


Presupposti normativi

Lo schema di decreto ministeriale in esame viene sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'art. 32 della L. 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari.

Tale articolo, al comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.

Il medesimo articolo ha disposto, inoltre, che il riparto delle risorse stanziate su ciascuna di tali unità previsionali di base debba essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, “intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa”. Sul decreto di ripartizione è prevista l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il comma 3dello stesso articolo 32 ha stabilito che la dotazione delle suddette unità previsionali di base venga quantificata annualmente ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

La disposizione cui si fa riferimento prevede che la legge finanziaria determini, in apposita tabella (Tabella C), la quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria medesima.

Per l’anno 2009 le risorse iscritte nel cap. 2280 (UPB 3.1.2 - Trasferimenti correnti ad imprese) dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2008, recante Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2009, risultano complessivamente pari a 768.971 . Da tale somma occorre peraltro detrarre gli accantonamenti operati dall’Ispettorato generale del bilancio, a seguito dei quali la disponibilità da ripartire con il presente schema di decreto ministeriale risulta ridotta a 750.025 .

 

Contenuto

1.  Schema di decreto di ripartizione dello stanziamento

Lo schema di decreto, trasmesso alla Camera il 23 ottobre 2009 per l’espressione del parere da parte della X Commissione, è costituito da un articolo unico ed è corredato dalla relazione illustrativa nella quale, peraltro, viene posto in rilievo che il riparto della somma disponibile per l’anno 2009 tiene conto delle indicazioni espresse dalle competenti Commissioni parlamentari nei pareri espressi negli anni precedenti.

A tale proposito si ricorda che a più riprese da parte della X Commissione si è rilevata l’opportunità di incentivare progetti funzionali allo sviluppo del sistema produttivo nazionale e di evitare la dispersione delle risorse disponibili.

 

Nel dettaglio, la ripartizione dei fondi per il 2009 risulta la seguente:

 

destinazione

Importo (euro)

Sussidi e premi diretti a promuovere l’incremento delle piccole e medie industrie

60.002

Contributi per il funzionamento delle stazioni sperimentali

205.507

Contributo annuo forfettario agli organismi di normalizzazione italiani

354.762

Contributo per spese per la pubblicazione di norme per la salvaguardia della sicurezza (art. 46, co. 3, L. 128/98);

114.004

Contributo per la pubblicazione di linee guida applicative per la direttiva macchine (Ispesl)

15.750

Totale

750.025

 

Lo schema di decreto precisa, al comma 2 dell’articolo unico, che il contributo destinato agli organismi di normalizzazione italiani sarà ripartito applicando i criteri disposti dal DM 16 novembre 1992, n. 568.

Ai sensi di tale decreto il contributo annuale forfettario destinato agli organismi di normazione UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e CEI (Comitato elettrotecnico italiano) sarà erogato, dietro presentazione di documentazione probatoria, a parziale copertura delle diverse voci di spesa (spese generali, per riunioni, per quote associative internazionali, investimenti, stampa e diffusione delle norme, personale). Entro il primo quadrimestre di ogni anno sarà erogata, come anticipo del contributo relativo allo stesso anno, una somma pari al 20% del contributo già erogato l'anno precedente.

 

2.   Raffronto con gli anni precedenti

E’ possibile effettuare un raffronto quantitativo con gli anni precedenti a partire dal 2002. Si consideri che, in seguito all’istituzione del Ministero delle attività produttive, a partire dal medesimo anno nel cap. 2280 dello stato di previsione del nuovo Ministero sono confluite le risorsein precedenza iscritte negli appositi capitoli di spesa degli stati di previsione degli ex Ministeri del commercio con l’estero e dell’industria.

Nel prospetto che segue sono messe a confronto le somme in euro, relativamente agli anni 2002-2006.

 

 

Ministero attività produttive

destinazione

2002

2003

2004

2005

2006

Incremento delle PMI

212.264

212.264

196.229

227.532

150.000

Stazioni sperimentali

750.000

750.000

815.806

779.648

500.000

Organismi di normalizzazione

1.300.000

1.300.000

1.484.179

1.418.397

1.150.000

Direttiva macchine, Ispesl

 

 

 

80.000

50.000

TOTALE

2.262.264

2.262.264

2.496.214

2.505.577

1.850.000

 

La seguente tabella mette invece a raffronto i dati 2007-2009 in euro, evidenziando le variazioni del 2009 rispetto al 2008 (gli stanziamenti relativi al 2009 sono iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, subentrato al Ministero delle attività produttivo a seguito del DL 85/2008):

 

 

DESTINAZIONE

2007

2008

2009

Variazioni

%

Incremento delle PMI

80.000

74.555

60.002

-14.553

-19,52

Stazioni sperimentali

270.000

255.348

205.507

-49.841

-19,52

Organismi di normalizzazione

475.000

440.801

354.762

-86.039

-19,52

Contributo sicurezza (art. 46, c. 3 L 128/1998)

155.000

141.653

114.004

-27.649

-19,52

Pubblicazione linee guida applicative direttiva macchine (Ispesl)

22.000

19.570

15.750

-3.820

-19,52

TOTALE

1.002.000

931.927

750.025

-181.902

-19,52

 

Rispetto ai dati 2008 lo schema in esame presenta una diminuzione di 181.902 € degli stanziamenti da ripartire tra le varie finalità (-19,52%).

 

3.  Organismi beneficiari dei contributi

 

3.1.  Sussidi e premi diretti a promuovere l’incremento delle piccole industrie

Lo schema di decreto, nell’assegnare i fondi destinati alla promozione delle piccole e medie industrie (cui sono attribuiti 60.002 €, pari all’8% del totale), non individua istituti o enti specifici. Nella relazione illustrativa si precisa che lo stanziamento per i contributi alle PMI è finalizzato “alla concessione di sussidi e premi volti alla promozione di iniziative da parte di PMI industriali, anche attraverso l’attuazione di convegni e studi”.

 

3.2. Stazioni sperimentali per l’industria

La seconda voce di riparto dei contributi riguarda le Stazioni sperimentali per l'industria, cui sono attribuiti 205.507 € (27,4% del totale).

Le Stazioni sperimentali per l’industria sono enti pubblici economici il cui compito fondamentale è di promuovere il progresso tecnico delle industrie dello specifico settore cui sono preordinate, svolgendo attività di ricerca applicata. Il decreto legislativo n. 540/1999 (Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) ha dettato una nuova disciplina generale delle Stazioni sperimentali, volta a rafforzarne l’autonomia e a favorire l’affermazione di metodi di organizzazione e gestione di stampo privatistico - pur mantenendone la natura di enti pubblici – allo scopo di aumentarne l’efficienza e le capacità di adattamento alle esigenze dei settori industriali di riferimento. In particolare, le Stazioni sono trasformate in enti pubblici economici, con la conseguente estensione ai dipendenti del rapporto di lavoro privato, e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico.

Attualmente le Stazioni operanti sono otto e si occupano rispettivamente dei settori della pelle e materie concianti, della cellulosa, carta e fibre tessili, della seta, delle essenze e derivati agrumari, degli oli e grassi, delle conserve alimentari, dei combustibili, del vetro.

Quanto al finanziamento delle stesse, il D.Lgs. 540 ha confermato i contributi a carico delle imprese, previsti dall’art. 23, comma 4, del RD n. 2523/1923, ai quali si aggiungono il contributo statale istituito dall’art. 2, comma 2, del DL 13 novembre 1990, n. 326, allo scopo di fornire copertura finanziaria agli oneri contrattuali derivanti dagli accordi sindacali relativi, tra l'altro, al personale del comparto degli enti di ricerca e sperimentazione.

Si segnala che la legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia)reca una delega al Governo volta al riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l’industria, da esercitarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge stessa.

Nella relazione che accompagna lo schema si sottolinea che la finalità dello stanziamento è quella di consentire alle stazioni sperimentali di "indirizzare le risorse proprie (in gran parte derivanti dai contributi obbligatori delle imprese del settore) in modo più specificamente mirato alla ricerca applicata”.

Si tratta quindi in sostanza di un contributo che copre parte delle spese per il personale, ma che, indirettamente, incide sugli stanziamenti per la ricerca applicata nei settori produttivi di riferimento.

 

3.3. Organismi di normalizzazione (UNI e CEI)

Agli enti di normalizzazione è destinata complessivamente la somma di 468.766 €, così ripartita: 354.762 € (47,3% del totale) sono destinati sotto forma di contributo forfettario all'UNI (Ente italiano di unificazione) e al CEI (Comitato elettrotecnico italiano) - gli organismi di normalizzazione italiani riconosciuti in sede comunitaria a partire dalla direttiva 83/189/CEE; 114.004 € (15,2% del totale)sono destinati alla stipula di convenzioni tra l’UNI e il CEI ai fini della trasposizione delle norme tecniche europee per la salvaguardia della sicurezza (art. 46, L. 128/1998).

Si ricorda, in proposito, che l’art. 46, comma 3, della legge n. 128/1998 (comunitaria 1995-1997), reca norme tecniche relative alla sicurezza delle macchine. In particolare, si prevede che, nel caso in cui le disposizioni vigenti prevedano la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle norme nazionali di trasposizione di norme armonizzate europee di salvaguardia della sicurezza, le somme che devono essere corrisposte all’ente di normazione, incaricato della trasposizione, siano determinate sulla base di una convenzione tra l’ente e il Ministero dell’industria (ora dello sviluppo economico), attingendo agli stanziamenti previsti per legge a favore dello stesso ente e senza ulteriori oneri a carico dello Stato.

L'UNI nasce nel 1921 in seno all'AIMA (Associazione nazionale per gli industriali della meccanica), da cui nel 1928 si distacca assumendo la nuova denominazione. È un'associazione di diritto privato con personalità giuridica, di cui fanno parte enti pubblici, associazioni, aziende, istituti tecnici, di istruzione ed economici, 14 enti federati e persone fisiche. In particolare, fanno parte dell'UNI i Ministeri interessati e, fra gli enti pubblici, l'ENEA e il CNR. Gli enti federati sono associazioni di normazione che operano in specifici settori industriali predisponendo progetti di norme tradotte dall'UNI in norme nazionali.

Obiettivi principali dell'UNI sono:

§       elaborare progetti, adottare e pubblicare norme nazionali e documenti normativi;

§       promuovere studi, pubblicazioni e altre iniziative per la diffusione della normazione;

§       collaborare anche con gli altri enti nazionali di normazione alle attività dell'ISO e del CEN (rispettivamente enti di normazione internazionale ed europea);

§       promuovere un'attività nazionale di certificazione;

§       concedere il diritto d'uso del Marchio UNI ai prodotti conformi alle norme dell'ente;

§       costituire archivi di norme nazionali ed estere.

Il CEI è l'organismo che si occupa della normazione e della unificazione nel settore elettrico e elettronico. Opera dal 1909 ed è riconosciuto dallo Stato e dalla Comunità Europea. La legge 1 marzo 1968, n. 186, riconosce l'autorità delle norme CEI e stabilisce che "materiali, macchine, installazioni e impianti elettrici e elettronici realizzati con tali norme si considerano a regola d'arte". Il CEI è rappresentante italiano dei principali organismi di normazione e certificazione internazionali: IEC, CENELEC, CIGRE, e, tramite il CONCIT, partecipa all'attività dell'ETSI, ente normatore europeo nel settore delle telecomunicazioni.

 

3.4. Ispesl

Lo schema in esame attribuisce all’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (Ispesl) la somma di 15.750 € (2,1% del totale) finalizzata alla divulgazione delle linee guida applicative volte ad una corretta attuazione della c.d. “direttiva macchine”.

L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), istituito con il DPR 31 luglio 1980 n. 619,è ente di diritto pubblico operante nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. E' organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale per quanto riguarda ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro nonché di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato, preposti ai settori della salute - dell'ambiente - del lavoro - della produzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si ricorda che il DPR 24 luglio 1996 n. 459 (Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine) all’art. 7 prevede che i Ministeri delle attività produttive (ora dello sviluppo economico) e del lavoro - ai quali compete il controllo della conformità delle macchine e dei relativi componenti di sicurezza, già immessi sul mercato muniti della marcatura “CE", ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dallo stesso DPR - possano avvalersi dell’Ispesl e degli altri uffici tecnici dello Stato per lo svolgimento di accertamenti di carattere tecnico.

Le suindicate direttive, attuate con il DPR 459/1996, sono state codificate dalla direttiva 98/37/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, a sua volta abrogata dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento e del Consiglio, del 17 maggio 2006. Ridenominata "nuova direttiva macchine", la direttiva 2006/42/CE determina i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di portata generale che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello di sicurezza, cui si aggiunge una serie di requisiti più specifici per talune categorie di macchine. Ai fabbricanti è lasciata la responsabilità di attestare la conformità delle macchine alla direttiva, ai fini della loro immissione sul mercato o in servizio. A loro compete, altresì, l’apposizione della marcatura “CE” riconosciuta come l’unica che garantisca la conformità della macchina ai requisiti fissati dalla direttiva, cui si accompagna la dichiarazione CE di conformità.

Si segnala che in data 23 ottobre 2009 è stato trasmesso alla Camera, per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, lo schema di decreto legislativo di attuazione della suddetta direttiva. Tale provvedimento, che sostituirà il succitato DPR 459/1996, tra l’altro confermail ruolo dell’Ispesl relativo allo svolgimento di accertamenti di carattere tecnico per conto delle autorità di sorveglianza per il controllo della conformità di macchine e quasi-macchine ai prescritti requisiti essenziali di sicurezza.

 

Osservazioni

Diversamente rispetto a quanto avvenuto in passato, non risulta allegata allo schema di decreto la rendicontazione relativa all’utilizzo dei fondi di competenza per l’anno precedente (2008).

Si ricorda in proposito che l’invio alle commissioni dei rendiconti annuali dell’attività svolta dagli enti destinatari dei contributi è previsto dall’art. 1, comma 40, della legge n. 549/1995, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (“collegato” 1996).

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

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