Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Utilizzo somme derivanti da sanzioni amministrative dell'Autorità Antitrust - Schema di Decreto n. 39 - (art. 148, L. 388/2000) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 39/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 33
Data: 21/10/2008
Descrittori:
ANTI TRUST   SANZIONI AMMINISTRATIVE
Organi della Camera: X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
L N. 388 DEL 28-DIC-00     

Casella di testo: Atti del Governo
 


21 ottobre 2008

 

n. 33/0

 

Utilizzo somme derivanti da sanzioni amministrative dell’Autorità Antitrust

Schema di Decreto n. 39
(art. 148, L. 388/2000)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

 

Numero dello schema di decreto

39

Titolo

Ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori

Ministro competente

Sviluppo economico

Norma di riferimento

L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 148

Numero di articoli

5

Date:

 

presentazione

6 ottobre 2008

assegnazione

8 ottobre 2008

termine per l’espressione del parere

28 ottobre 2008

Commissione competente

X Commissione (Attività produttive)

 

 


Presupposti normativi

Lo schema di decreto ministeriale, trasmesso alla Camera dei deputati dal Ministro dello sviluppo economico in data 6 ottobre 2008, ai fini dell’espressione del parere parlamentare, trova il suo presupposto normativo nell’art. 148, commi 1 e 2, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001).

L’articolo citato, al comma 1 dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il comma 2 specifica che le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto dello stesso Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

In attuazione di quanto previsto dal citato comma, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 124331 del 2002 nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive è stato istituito il capitolo n. 1650, denominato “Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 155754 al suddetto capitolo è stato riassegnato per l’anno 2007 (come comunicato nella nota 898 dello stesso Ministero dell’8 gennaio 2008) l’importo complessivo di euro 18.634.844,00. Tale importo rimane nelle disponibilità del Fondo per tutto il 2008 a seguito di quanto disposto dal DL 248/07.

Infatti l’articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, attraverso la novella del citato articolo 148 ha disposto che le somme derivanti dalle sanzioni amministrative riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo.

Per quanto concerne le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità antitrust, si ricorda, in via generale, che con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato) è stata introdotta nell'ordinamento italiano una disciplina organica della concorrenza, nel solco dei principi stabiliti dagli artt. 85 e 86 del Trattato CEE (ora artt. 81 e 82 TCE). La legge individua le fattispecie anticoncorrenziali vietate, ossia intese restrittive della libertà di concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni aventi determinate caratteristiche, e provvede all'istituzione di un organo di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui compiti istituzionali e la cui natura sono stabiliti dall'art. 10 della legge stessa e alla quale sono attribuiti poteri sanzionatori in ordine ad ognuna delle tre fattispecie anticoncorrenziali individuate.

Riguardo alle operazioni di concentrazione l’art. 19 della legge 287/90 prevede, al comma 1, sanzioni pecuniarie la cui misura varia in relazione al fatturato delle imprese interessate e oscilla tra l'1 e il 10%, nelle ipotesi:

-    di operazioni effettuate in violazione del divieto imposto dall’Autorità, ai sensi dell'art. 18, co. 1. La sanzione è comminata in conseguenza dell'esito dell'istruttoria avviata dall'Autorità, in base a quanto previsto dall’art. 16. Le modalità di svolgimento dell’istruttoria sono disciplinate dall’articolo 14 della stessa legge 287 che al comma 5, prevede che l’Autorità possa comminare sanzioni amministrative pecuniarie a fino a 25.823 euro a coloro i quali, su richiesta della stessa Autorità, si rifiutino, o omettano senza giustificato motivo di fornire informazioni; ovvero possa comminare sanzioni pecuniarie fino a 51.645 euro a coloro i quali forniscono informazioni o documenti non veritieri.

-    di inottemperanza alla prescrizione dell’Autorità di ripristinare le condizioni di concorrenza, previste dall’art. 18, comma 3, laddove le operazioni di concentrazione siano state già realizzate.

Lo stesso art. 19, al comma 2, prevede sanzioni amministrative pecuniarie, fino all’1% del fatturato maturato nell’anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione, in aggiunta alle sanzioni eventualmente applicabili in base a quanto previsto nel comma 1, nel caso in cui le imprese si sottraggano all'obbligo, previsto dall'art. 16 co. 1, di comunicare preventivamente le operazioni di concentrazione.

Con riferimento alle intese restrittive della libertà di concorrenza e all'abuso di posizione dominante, l’articolo 15, come modificato da ultimo dall’art. 11 della L. n. 57/2001 qualora ravvisi un’infrazione del relativo divieto, fissi alle imprese e agli enti interessati un termine per l’eliminazione delle infrazioni. Nel caso in cui queste siano gravi, tenuto conto anche della durata delle stesse, oltre alla diffida può essere comminata una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio anteriore alla notificazione della diffida. E’ inoltre prevista, in caso di inottemperanza della diffida, una sanzione fino al dieci per cento del fatturato, ovvero, nel caso in cui sia stata applicata già la sanzione di cui al comma 1, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicatacon un limite massimo del dieci per cento del fatturato, come individuato al comma 1, nei casi di reiterato inadempimento, la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni.

Sempre in riferimento ai poteri sanzionatori dell’Antitrust, si segnalano quelli attribuiti all’Autorità in materia di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6, comma 8, della legge 20 luglio 2004, n.215 recante Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi“.

Contenuto

Lo schema sottoposto al parere parlamentare reca il riparto delle risorse assegnate per l’anno finanziario 2008, nonché la relazione illustrativa e la relazione sullo stato di attuazione dell’art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (aggiornato al 18 settembre 2008).

Il provvedimento, volto alla ripartizione delle risorse assegnate per l’anno finanziario 2008 al “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato”, ammontanti complessivamente a 18.634.844,00 €, consta di 5 articoli e due Allegati.

Le iniziative a vantaggio dei consumatori, elencate nell’allegato A ed attuate con le modalità stabilite negli articoli 2 e seguenti dello schema di decreto, sono così riassumibili:

§       Interventi mirati all’informazione e all’assistenza per i consumatori ed utenti a cura delle regioni e delle province autonome con una destinazione di 14.000.000,00 € (art.2 );

§       Iniziative di informazione e promozione nel campo del risparmio e dell’efficienza energetica a cura della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, con una destinazione di 2.500.000,00 € (art.3);

§       Interventi vari a cura della Direzione generale per la concorrenza e i consumatori ed il CNCU, con una destinazione di 2.134.844,00 € (art.4)

L’articolo 1, in particolare, rinvia all’Allegato A dello schema in esame per l’individuazione delle iniziative da realizzare con le risorse finanziarie assegnate al citato Fondo, la cui disponibilità in termini di competenza per l’anno finanziario 2008 ammonta – come anticipato - a 18.634.844,00 . Lo stesso articolo rinvia, per le modalità attuative, ai successivi articoli dello schema.

L’articolo 2, comma 1, assegna la somma complessiva di 14.000.000,00 € alle regioni e alle province autonome per la realizzazione di iniziative mirate all’informazione e all’assistenza per i consumatori e gli utenti, con particolare riferimento all’esercizio dei diritti e delle opportunità previste dalle disposizioni nazionali e comunitarie. La somma viene ripartita tra le regioni e le province autonome secondo la tabella B riportata in allegato allo schema, sulla base dei seguenti parametri:

§       0,90% in base alla popolazione residente;

§       maggiorazione dello 0,05% per le regioni del Mezzogiorno in base alla percentuale di popolazione residente;

§       0,05% in misura uguale per tutte le regioni e province autonome.

Il comma 2 rinvia ad un decreto della Direzione generale per la concorrenza e i consumatori l’individuazione delle modalità attuative dell’iniziativa  sulla base delle seguenti direttive:

§       riconoscimento del contributo sulla base della presentazione al Ministro dello sviluppo economico di un programma generale di intervento approvato dalla regione o provincia autonoma;

§       attuazione del programma anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori riconosciute dalle norme regionali ovvero, in mancanza di queste, con le associazioni iscritte all’elenco di cui all’art. 137 del D.Lgs. 206/05. In tal caso l’individuazione dei soggetti attuatori spetta alle regioni e province mediante una convenzione con le singole associazioni.

L'articolo 137 del “Codice del consumo” prevede l’istituzione presso il MAP (ora Ministero dello sviluppo economico), di un elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, fissandone i relativi requisiti di iscrizione:

a)       avvenuta costituzione, per atto pubblico o scrittura privata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;

b)       tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;

c)       numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con atto di notorietà;

d)       elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute;

e)       svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti;

f)         assenza di condanne, passate in giudicato, subite in relazione all’attività dell’associazione medesima dai suoi rappresentanti legali che non dovranno rivestire la qualifica di imprenditori o amministratori di imprese per i settori in cui opera l’associazione.

Le associazioni non possono svolgere attività promozionale o pubblicitaria avente come oggetto beni o servizi prodotti da terzi.

All’elenco, aggiornato annualmente e trasmesso alla Commissione UE da parte del Ministro, possono iscriversi anche le associazioni operanti esclusivamente in territori ove risiedono minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione in possesso dei requisiti richiesti e con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento;

§       eventuale finanziamento - entro il limite del 5% delle risorse disponibili - della realizzazione o completamento di strumenti generali di attuazione di politiche di tutela dei consumatori nelle regioni meridionali;

§       previsione di iniziative di informazione ai consumatori su prezzi e tariffe anche attraverso l’interscambio con l’Osservatorio del MISE e di sperimentazione di strumenti telematici;

§       garanzia dell’utilità delle iniziative, monitoraggio e attività di controllo sugli interventi realizzati e tempi certi di realizzazione dei medesimi

Con il medesimo decreto saranno disciplinate le modalità di presentazione dei programmi generali, le modalità di rendicontazione e di liquidazione delle spese.

L’articolo 3, comma 1, assegna la somma di 2.500.000,00 alla Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie per la realizzazione di iniziative mirate all’informazione e alla promozione nel campo del risparmio e dell’efficienza energetica. Il comma 2 con riferimento alle modalità di realizzazione delle predette iniziative prevede la stipula di convenzioni della Direzione con soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori iscritte all’elenco di cui all’art. 137 citato.

L’articolo 4 al comma 1 assegna alla Direzione generale per la concorrenza e i consumatori la somma complessiva di 1.500.00,00€ al fine di facilitare l’esercizio dei poteri del Ministero dello sviluppo economico previsti dall’art. 144-bis del D.Lgs. 206/05 (Codice del consumo) quale autorità competente per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori, di cui all’art. 3, lett.c) del Reg. (CE) n. 2006/2004. La somma è destinata inoltre alla realizzazione di iniziative di promozione della politica dei consumatori a livello europeo e per migliorare la conoscenza dei propri diritti da parte dei consumatori mediante inserimento di spazi informativi in programmi televisivi e radiofonici, strumenti di informazione giornalistica, internet, nonché attraverso campagne informative, indagini conoscitive, giornate di studio e programmi educativi in ambito scolastico.

Il Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla cooperazione tra le autorità nazionali incaricate di garantire l'applicazione della normativa in materia di protezione dei consumatori, prevede l’istituzione di una rete di autorità competenti per il controllo dell'applicazione della normativa riguardante i consumatori.

In attuazione di quanto stabilito dal suddetto regolamento l’articolo 144-bisdel Codice del consumo,aggiunto dall’art. 19 della legge comunitaria 2006(L. 6 febbraio 2007, n. 13), individua nel Ministero dello sviluppo economico l’autorità pubblica nazionale competente per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori, le cui funzioni riguardano, in particolare, le seguenti materie:

-        servizi turistici (parte III, titolo IV, capo II, del codice del consumo).

-        clausole abusive nei contratti (parte III, titolo I, del codice del consumo); garanzie nella vendita di beni di consumo (parte IV, titolo III,capo I);

-        credito al consumo (parte III, titolo II, capo II, sezione I);

-        commercio elettronico (parte III, titolo III, capo II).

L’operatività dei poteri del Ministero dello sviluppo economico viene estesa anche alle infrazioni nazionali lesive degli interessi collettivi dei consumatori.

Il comma 2 assegna al Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) la somma complessiva di 634.844,00 € finalizzata alla realizzazione di iniziative per i consumatori su temi di attualità che comprendono anche un intervento formativo specialistico rivolto ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori su temi di interesse.

Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), composto dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, è stato istituito con L. 30 luglio 1998, n 281, confluita nel D.Lgs 206/05 (Codice del consumo).

Il comma 3 riconosce alla Direzione generale per la concorrenza e i consumatori e al CNCU - per la realizzazione degli interventi di cui ai due commi precedenti - la facoltà di avvalersi dell'Istituto per la promozione industriale (IPI), nonché di stipulare convenzioni con enti ed organismi pubblici o con associazioni dei consumatori iscritti all’albo di cui al citato art. 137 del Codice del consumo, con le quali si provvederà alla disciplina degli ambiti di collaborazione e alla definizione del piano di attività per la realizzazione degli interventi convenzionati, delle modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute.

L’IPI èl’agenzia tecnica che svolge attività di supporto del Ministero dello sviluppo economico (MSE) nella progettazione e nella definizione delle politiche pubbliche volte a favorire lo sviluppo delle imprese italiane, soprattutto di quelle di piccola e media dimensione, e delle politiche di intervento a favore delle aree sottoutilizzate. La natura giuridica dell’Ente è quella di associazione riconosciuta di diritto privato, la cui compagine associativa è composta dal Ministero dello sviluppo economico- socio di maggioranza - e da rappresentanti di Confindustria, Confai, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confesercenti, Unioncamere, ABI. L’IPI opera sulla base degli indirizzi di politica di sviluppo economico e di coesione e sotto la vigilanza del suddetto Ministero, sviluppando linee di azioni sinergiche e complementari a quelle attivate dallo stesso Ministero al fine di garantire la più efficace attuazione degli indirizzi di politica industriale definiti dal Governo.

L’articolo 5 al comma 1 prevede il ricorso allo stanziamento esistente sul citato capitolo n. 1650, ai sensi dall’art. 48, comma 1-bis del DL 248/2007, per la copertura della spesa complessiva di 18.634.844,00 € destinata alle iniziative di cui ai precedenti 2 articoli.

Per l'utilizzo delle suddette risorse il Direttore generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori procederà, in via prioritaria, alla formalizzazione dei necessari atti di impegno, all’adozione dei decreti attuativi ed alla stipula delle convenzioni previste negli articoli precedenti (comma 2).

Collegamento con lavori legislativi in corso

Si segnala che l’articolo 13-ter del ddl 1441-ter-A (collegato alla manovra di finanza pubblica), attualmente all’esame della Camera, prevede che il “Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti” (di cui all’art. 81, co. 30, del DL n.112/2008) sia alimentato, limitatamente al 2008, anche a valere sulle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Antitrust e destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori ai sensi dell’art. 148 della L. 388/2000[1]. Sempre a valere sulle suddette risorse, il comma 2 dell’articolo dispone un incremento per il 2008 degli incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale (di cui all’art. 52,co.18, della legge 448/2001) pari a 33,8 milioni di euro.

 

 


 



[1]     Si fa presente che tale disposizione sembra andare nella direzione auspicata dalla Commissione X (Attività produttive), che nel parere espresso sul provvedimento recante l’analogo riparto per il 2007 (parere del 29 gennaio 2008) aveva invitato il Governo a valutare “l’opportunità di istituire, con i proventi derivanti dalle sanzioni […] un apposito fondo finalizzato al superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie sotto la soglia di povertà”.