Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||||
Titolo: | Attuazione della dir. 2009/29/CE che modifica la dir. 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra - Schema di D.Lgs. n. 528 (art. 1, co. 3, L. 96/2010) - Schede di lettura | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 470 | ||||
Data: | 21/01/2013 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XVI LEGISLATURA |
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Documentazione per l’esame di |
Attuazione della
dir. 2009/29/CE che modifica la dir. 2003/87/CE al fine di perfezionare ed
estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas
a effetto serra Schema di D.Lgs. n. 528 |
(art. 1, co. |
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n. 470 |
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21 gennaio 2013 |
Servizio responsabile: |
Servizio Studi – Dipartimento Ambiente ( 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it |
Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici: |
Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea ( 066760-2145 – * cdrue@camera.it |
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I dossier dei servizi e
degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna
per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: Am0327.doc |
INDICE
Premessa 1
§
La direttiva 2009/29/CE 1
§
Lo schema di decreto legislativo (Atto del
Governo n. 528) 4
Contenuto 5
§
Disposizioni generali (artt. 1-3) 5
§
Titolo I - Autorità nazionale competente (art.
4) 7
§
Titolo II - Trasporto aereo (artt. 5-11) 8
§
Titolo III – Impianti fissi (artt. 12-27) 8
-
Autorizzazione ad emettere gas-serra (artt.
13-18) 9
-
Messa all’asta delle quote di emissione di CO2
(art. 19) 11
-
Assegnazione gratuita delle quote di CO2
(artt. 20-22) 13
-
Rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito
(art. 23) 14
-
Cessazione o riduzione dell’attività (artt.
24-26) 14
-
Misure per i settori o sottosettori esposti ad
elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (art. 27) 14
§
Titolo IV – Disposizioni applicabili al
trasporto aereo e agli impianti fissi (artt. 28-38) 15
-
Registri (art. 28) 15
-
Meccanismi flessibili JI e CDM (artt. 29-30) 17
-
Progetti di riduzione delle emissioni in settori
non-ETS (art. 31) 18
-
Trasferimento, restituzione, cancellazione e
validità delle quote (artt. 32-33) 18
-
Monitoraggio e comunicazione delle emissioni;
verifica e accreditamento (artt. 34-35) 19
-
Sanzioni (art. 36) 20
-
Possibili inclusioni/esclusioni nel/dal sistema
ETS (artt. 37-38) 20
§
Titolo V – Disposizioni transitorie finali
(artt. 39-46) 21
§
Allegati 23
Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura
dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea) 24
La direttiva 2009/29/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio concerne la revisione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione
di gas a effetto serra (Emission
Trading System - ETS) per il periodo
successivo al
Secondo quanto
indicato nel 5° considerando della direttiva “per ottemperare in maniera
economicamente efficiente all’impegno di abbattere le emissioni di gas a effetto
serra della Comunità di almeno il 20% rispetto ai livelli del 1990, le quote di
emissione assegnate a tali impianti dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del
21% rispetto ai livelli di emissione registrati per detti impianti nel
Al fine di raggiungere tali ambiziosi obiettivi, la nuova direttiva ha modificato significativamente il sistema ETS delineato dalla precedente direttiva 2003/87/CE.
Di seguito si illustrano le principali novità introdotte dalla direttiva 2009/29/CE, facendo riferimento alla numerazione degli articoli della direttiva 2003/87/CE, che viene novellata dall’articolo 1 della direttiva 2009/29/CE.
La direttiva interviene innanzitutto sul campo di applicazione (art. 2) definendolo in maniera più puntuale per quanto riguarda gli impianti di combustione ed estendendo il sistema ad altri gas diversi dalla CO2.
L’Allegato I, che elenca le categorie di attività cui si applica la direttiva ed i relativi gas, è stato infatti integrato, al fine di considerare anche gas diversi dalla CO2.
La direttiva ha altresì previsto la possibilità di escludere i piccoli impianti (ossia gli impianti con emissioni annue inferiori a 25.000 t di CO2 e, laddove sono svolte attività di combustione, con potenza termica nominale inferiore ai 35 MW), purché le emissioni di tali impianti siano regolamentate con misure che comportano una riduzione "equivalente" a quella che sarebbe stata loro imposta se fossero rimasti all'interno dell'ETS. E’ stata, altresì, introdotta la possibilità di stabilire regole semplificate per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica a favore degli impianti caratterizzati, nel periodo 2008-2010, da emissioni inferiori alle 5.000 t annue di CO2 (art. 27).
Sul metodo di assegnazione delle quote (artt.
da
Per gli impianti per i quali è contemplata l'assegnazione gratuita di quote, l'art. 10-bis, comma 11, della direttiva prevede una transizione graduale verso il "full auctioning"; in particolare, il primo anno sarà assegnato gratuitamente l'80% delle quote spettanti, mentre negli anni successivi la percentuale di assegnazione gratuita sarà ridotta linearmente fino ad arrivare al 30% nel 2020 (il che implica un'assegnazione gratuita, come media del periodo, pari al 55% delle quote spettanti).
Per la gestione delle aste la direttiva prevede che avverrà a livello nazionale con regole armonizzate definite con uno specifico regolamento europeo. Viene altresì disciplinato il meccanismo di ripartizione tra gli Stati membri della quantità totale di quote da mettere all'asta.
Per i proventi derivanti dalle aste è previsto che vengano destinati ad interventi di mitigazione per favorire gli adattamenti ai cambiamenti climatici.
La direttiva 2009/29/CE ha, inoltre, introdotto una flessibilità tra i settori ETS e non ETS prevedendo la possibilità di rilasciare quote a seguito della realizzazione di progetti che riducono le emissioni in settori non regolati dall'ETS, cosicché, come precisato dall’analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), gli operatori che hanno realizzato tali progetti possano vendere le quote agli impianti regolati dall'ETS.
Viene inoltre prevista l'istituzione di una riserva di quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti "nuovi entranti" nel sistema e a quelli che effettuano significativi ripotenziamenti.
Viene altresì previsto (attraverso la riscrittura dell’art. 9 della direttiva 2003/87/CE) che il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisca in maniera lineare, a partire dall’anno intermedio del periodo 2008-2012, di un fattore pari all’1,74% rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012.
Si fa notare che prima dell’emanazione della direttiva 2009/29/CE, modifiche alla direttiva 2003/87/CE erano state in precedenza apportate dalla direttiva 2004/101/CE, che ha disciplinato l'uso dei crediti derivanti dai meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto (Meccanismo di sviluppo pulito - CDM e Meccanismo di attuazione congiunta - JI) al fine di adempiere all'obbligo annuale di restituzione delle quote, e dalla direttiva 2008/101/CE, che ha esteso il sistema ETS al settore dell’aviazione.
Il termine per il recepimento negli ordinamenti nazionali delle disposizioni della direttiva 2009/29/CE è scaduto il 31 dicembre 2012.
Lo schema di decreto legislativo in commento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), allo scopo di trasporre nell'ordinamento interno la direttiva 2009/29/CE, che modifica la direttiva 2003/87/CE, al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per Io scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra.
La delega recata dalla legge comunitaria 2009, ai sensi del comma 1 dell’art. 1 della medesima legge, sarebbe scaduta il 31 dicembre 2012 (termine previsto dalla direttiva 2009/29/CE per il recepimento negli Stati membri), ma ai sensi dell’art. 1, comma 3, ultimo periodo, poiché il termine per l’espressione del parere parlamentare scade successivamente alla scadenza del termine previsto dal comma 1, allora viene prevista una proroga di novanta giorni di tale termine. La delega per il recepimento può quindi essere esercitata entro il 31 marzo 2013.
La direttiva 2003/87/CE è stata trasposta nell’ordinamento con il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che è stato modificato una prima volta dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, ed una seconda volta dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 257, per apportare le modifiche introdotte dalla direttiva 2008/101/CE con cui il settore dell’aviazione è stato introdotto nel sistema ETS.
La relazione illustrativa sottolinea che, considerate le significative novità introdotte al sistema ETS dalla direttiva 2009/29/CE, il Governo ha ritenuto di non novellare per la terza volta il D.Lgs. 216/2006, ma ha proceduto alla stesura dello schema che recepisce le disposizioni della direttiva 2009/29/CE e abroga il decreto n. 216 del 2006 riproducendone, nel contempo, le disposizioni non modificate dalla direttiva 2009/29/CE.
Sullo schema non è ancora stato acquisito il parere della Conferenza unificata.
Di seguito si dà conto delle modifiche principali apportate dallo schema rispetto alle disposizioni del D.Lgs. 216/2006.
L’art. 1, relativo all’oggetto del provvedimento, è stato modificato, rispetto al testo vigente dell’art. 1 del D.lgs. n. 216/2006, allo scopo di tenere conto delle modifiche del quadro normativo europeo di riferimento.
L’art. 2, relativo al campo di applicazione, viene modificato mediante l’aggiunta di tre commi dopo il primo, che disciplinano l’esclusione, dal campo di applicazione, degli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50% in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti:
§ rifiuti urbani;
§ rifiuti pericolosi;
§ rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50% in peso (comma 2).
Il comma 3 prevede, al fine della verifica delle condizioni di cui al comma 2, che i gestori di impianti di incenerimento di potenza termica superiore a 20 MW trasmettano al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE[3], una apposita comunicazione (basata su un modello predisposto dallo stesso Comitato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto e pubblicato sul sito web dei Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico). Tale comunicazione dovrà essere trasmessa, successivamente, ad ogni rinnovo dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) dell'impianto (comma 4).
La relazione illustrativa evidenzia che i commi 2 e 3 sono stati inseriti per assicurare certezza normativa ai gestori degli impianti di incenerimento dal momento che con riferimento a tali impianti la direttiva (si veda allegato I) si limita ad indicare, tra le categorie di attività relative alle emissioni di gas serra rientranti nel campo di applicazione del decreto, la "Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani)".
Si fa notare che il comma 1, che definisce il campo di applicazione facendo rinvio alle attività e ai gas serra indicati negli allegati rimane sostanzialmente immutato. Ciò che cambia è il riferimento agli allegati, conseguente alla modifica e rinumerazione degli stessi.
Le attività rientranti nel campo di applicazione, che nel testo del D.Lgs. 216/2006 si trovano separate in due allegati (A e A-bis, il secondo dei quali relativo al settore aereo ed introdotto dal D.Lgs. 257/2010), vengono riunite in un unico allegato (allegato I), mentre i gas serra elencati nell’allegato B sono elencati, nello schema, nell’allegato II.
All’art. 3 vengono inserite numerose nuove definizioni, non presenti nel testo vigente del D.Lgs. 216/2006.
Alcune definizioni ("ampliamento sostanziale di capacità"; "livello di attività iniziale"; "misure comunitarie per l'assegnazione"; "nuovo entrante"; "sottoimpianto"; "sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di prodotto"; “sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile"; "sottoimpianto con emissioni da processo") vengono inserite in quanto volte al recepimento della decisione 2011/278/CE.
Si ricorda che
Le citate definizioni, introdotte dallo schema, sono tratte dalle definizioni recate dall’art. 3 della citata decisione.
La relazione
illustrativa dà conto dell’introduzione delle definizioni di "impianto per l’incenerimento dei rifiuti urbani” e
di “impianto per l’incenerimento dei rifiuti pericolosi", che sono
consequenziali alle disposizioni introdotte all’art. 2, volte ad escludere tali
impianti dal campo di applicazione del sistema ETS. In proposito, la relazione sottolinea
che le modalità per l'applicazione della citata esclusione “non sono univoche
in ragione delle diverse classificazioni di rifiuto usate dagli Stati Membri
(ad esempio l'Italia ha introdotto la definizione di rifiuto speciale non
presente nella normativa europea) e della composizione dei rifiuti bruciati
dagli impianti caratterizzata da una notevole variabilità. Al fine di garantire
un'applicazione armonizzata della direttiva 2003/87/CE,
Si fa però notare che tali definizioni non sono presenti nel testo
dell’art. 3.
Ulteriori modifiche all’art. 3 riguardano la modifica di definizioni esistenti.
Per esempio la definizione di gas ad effetto serra viene integrata, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2009/29/CE, per includervi, oltre ai gas indicati nell’allegato II (allegato B nel testo vigente del D.Lgs. 216/2006), “altri costituenti gassosi dell’atmosfera, sia naturali che di origine antropica, che assorbono e riemettono radiazioni infrarosse”.
Ulteriori modifiche alle definizioni esistenti vengono apportate al fine di recepire le mutate definizioni della normativa europea (è il caso ad esempio della definizione di “impianto di produzione di elettricità”).
Vengono inoltre eliminate alcune definizioni non più necessarie, quali “primo periodo di riferimento" e "periodo di riferimenti successivi", in quanto superate (tali definizioni si riferivano all’arco temporale 2005-2012) e “Piano Nazionale di Assegnazione delle quote", in quanto la direttiva 2009/29/CE abolisce la possibilità per gli Stati Membri di redigere il proprio Piano Nazionale di Assegnazione.
Le differenze più rilevanti recate dalle disposizioni dell’art. 4 dello schema, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 3-bis del D.Lgs. 216/2006, riguardano, con riferimento ai compiti del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE (d’ora in poi “Comitato”) l’eliminazione delle lettere da a) ad l) che nel testo vigente attribuivano al Comitato compiti che, ai sensi della direttiva 2009/29/CE, non sono più svolti dagli Stati membri, come ad esempio la predisposizione del Piano nazionale di assegnazione.
In particolare, le attività di cui all'art. 3-bis, comma 4, lettere n), r), s), t), v), bb), cc), dd) del D.Lgs. 216/2006 sono riportate all'art. 4, comma 4, lettere m), p), q), r), t), u), v), z), dello schema di decreto, mentre le attività di cui all'articolo 4, comma 4, lettere aa) e seguenti, dello schema fanno riferimento a nuovi compiti introdotti dalla direttiva 2009/29/CE.
Con riferimento invece
alla composizione del Comitato, i
commi 8 e 10 dello schema in esame prevedono l’aumento sia dei componenti del Consiglio direttivo (da
Più specificatamente, si prevede l’ampliamento della composizione del Comitato includendo anche un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze
Per quanto concerne
Rispetto alla norma
vigente,
La relazione
illustrativa evidenzia che l'integrazione della Segreteria tecnica con due membri nominati dall’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), deriva dalla necessità di
assicurare la coerenza tra i dati utilizzati da ISPRA in fase di
predisposizione dell'inventario nazionale delle emissioni (compito attribuito
ad ISPRA ai sensi dell'art. 14-bis
del decreto legislativo n. 216/2006) e i dati utilizzati in fase di assegnazione.
Si segnala che l’integrazione della Segreteria tecnica avviene anche mediante l’inclusione di due membri nominati dall’ENAC (Ente nazionale per l’aviazione civile), che appare conseguente all’inclusione delle attività di trasporto aereo nel sistema ETS.
Le disposizioni relative al trasporto aereo non presentano modifiche significative.
L'art. 5 è stato introdotto in quanto volto a definire l'ambito di applicazione del Titolo II.
Gli artt. 6, 7, 8 e 9 dello schema corrispondono rispettivamente agli articoli da 3-ter a 3-sexies del D.Lgs. 216/2006. Le modifiche di merito più rilevanti riguardano l'eliminazione delle attività relative al periodo di scambio 1° gennaio - 31 dicembre 2012 e 1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2020, poiché già realizzate dal Comitato.
L'art. 10 contiene gli obblighi in merito alla trasmissione e aggiornamento del Piano di monitoraggio da parte degli operatori aerei già presenti nella sostanza all'art. 13, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 216/2006 e all'art. 1, commi 13, 14 e 15 del D.Lgs. 257/2010.
L'art. 11 disciplina l'applicazione del divieto operativo per gli operatori aerei amministrati dall'Italia, già contenuto nell'art. 20-bis del D.Lgs. 216/2006.
L'art. 12 è volto a definire il campo di applicazione del Titolo III, vale a dire le attività di cui all'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.
Gli articoli da
Rispetto all’art. 4 del D.Lgs. 216/2006, l’art. 13 (che prevede l’obbligo di autorizzazione alle emissioni di gas-serra) non reca più la disposizione relativa al rinnovo dell'autorizzazione per ciascun periodo di riferimento in quanto la direttiva 2003/87/CE (art. 6, comma 1) prevede il riesame delle autorizzazioni ogni cinque anni e non fa riferimento ad una procedura di rinnovo delle stesse alla fine del periodo di riferimento medesimo.
Tale disposizione relativa al riesame quinquennale si trova riprodotta al comma 1 dell’art. 15 dello schema di decreto legislativo.
Nell'art. 14 viene soppressa la finestra temporale di 180 giorni per la presentazione della domanda di autorizzazione, previsti invece dal vigente comma 2 dell'articolo del D.Lgs. 216/2006, motivata, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, dalla necessità di “evitare penalizzazioni ai gestori italiani dal momento che la direttiva 2009/29/CE prevede un meccanismo di assegnazione delle quote basato su un approccio first come first serve".
Si ricorda che il citato comma 2 dispone che “la domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è presentata all'autorità nazionale competente non prima di centottanta giorni ed almeno novanta giorni prima della data di avvio dell'impianto”. Nell’articolo dello schema, in conseguenza della modifica precedentemente illustrata, si prevede unicamente il termine di 90 giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto.
Il rinvio operato dal comma 3 dell’art. 5 del testo vigente all’allegato C viene soppresso in quanto le disposizioni recate da tale allegato sono trasposte nei commi 2 e 3 dell'articolo in commento.
Le innovazioni recate da tali commi rispetto al testo dell’allegato C sono dovute alla necessità di tener conto delle modifiche apportate dalla direttiva 2009/29/CE all’art. 5 della direttiva 2003/87/CE.
L’art. 15 prevede, rispetto all’art. 6 del D.Lgs. 216/2006, l’introduzione dell'obbligo di trasmissione all'Autorità Nazionale Competente del Piano di monitoraggio delle emissioni di gas serra e dei suoi aggiornamenti in caso di modifica del sistema di monitoraggio (obbligo introdotto con la direttiva 2009/29/CE nel testo dell’art. 6 della direttiva 2003/87/CE).
L’art. 15, comma 1, prevede che il Comitato proceda al riesame delle autorizzazioni almeno ogni 5 anni, in linea con il disposto dell’art. 6, par. 1, della direttiva 2003/87/CE.
Il testo vigente dell’art. 6 del D.Lgs. 216/2006 prevede invece (alle lettera f del comma 2) che il termine di durata sia stabilito dall'autorità nazionale competente.
Ai sensi del comma 4, restano valide (fatto salvo l’obbligo di riesame quinquennale di cui sopra) le autorizzazioni ad emettere gas-serra rilasciate ai sensi:
§ del D.Lgs. 216/2006 (impianti inclusi nell’ETS per il periodo 2008-2012);
§ della deliberazione n. 22/2011 del Comitato (impianti attualmente non inclusi nel sistema ETS, ma che lo saranno per il periodo 2013-2020).
L’art. 16 disciplina l’aggiornamento, da parte del Comitato, dell’autorizzazione (in seguito a modifiche degli impianti) e/o del piano di monitoraggio.
L’introduzione di tale articolo è connessa all'obbligo di trasmissione all'Autorità Nazionale Competente del Piano di monitoraggio delle emissioni di gas serra e all'obbligo di gestione degli aggiornamenti da parte dell'Autorità Nazionale Competente sulla base di quanto stabilito dagli articoli 6, par. 2, lett. c), e 7 della direttiva 2003/87/CE.
L’art. 17 prevede la revoca dell’autorizzazione nei casi di cessazione dell’attività elencati dall’art. 24.
Si segnala, in proposito, che sia l’art. 10-bis, paragrafo 19, della direttiva 2003/87/CE, introdotto dalla direttiva 2009/29/CE, sia la decisione (articolo 22, paragrafo 1, lettere a e b) introducono indirettamente la fattispecie “ritiro dell'autorizzazione".
L’art. 18, che impone al Comitato di assicurare il coordinamento con l’autorità competente al rilascio dell’AIA, si limita ad aggiornare i riferimenti normativi recati dall’art. 9 del D.Lgs. 216/2006. In particolare, viene modificato il rinvio al D.Lgs. 59/2005 (“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”), sostituito dal nuovo titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006.
Si osserva che sembrerebbe opportuno, ai fini di una maggiore chiarezza
del testo, specificare che l’autorizzazione cui si fa riferimento è
l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) esplicitando anche le relative
disposizioni del predetto decreto legislativo 152/2006.
L’art. 19 disciplina la messa all’asta delle quote, precisando innanzitutto che la determinazione della quantità di quote spetta alla Commissione UE e che la messa all’asta è disciplinata dal “regolamento sulle aste”.
Ai sensi della definizione recata dall’art. 3, comma 1, lett. tt), dello schema, tale regolamento è il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissione dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE.
Ai sensi del comma 1 il GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.):
§ svolge il ruolo di "responsabile del collocamento";
L’art. 22 del Regolamento (CE) n. 1031/2010 sulle aste prevede che ciascuno Stato membro designi un responsabile del collocamento in tempo utile prima dell'inizio delle aste, affinché siano conclusi e messi in atto i necessari accordi con la piattaforma designata o designanda, anche in riferimento ai sistemi di compensazione e ai sistemi di regolamento ad essa collegati, in modo da consentire al responsabile del collocamento di mettere all'asta le quote per conto dello Stato membro designante sulla base di modalità concordate reciprocamente.
§ pone in essere, a tale scopo, tutte le attività necessarie e conseguenti, ivi incluse le attività finalizzate a consentire alla Piattaforma d'Asta di trattenere le risorse necessarie per il pagamento del Sorvegliante d'Asta.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 24 del Regolamento (CE) n. 1031/2010 sulle aste prevede che gli Stati membri provvedano alla designazione, per un periodo massimo di 5 anni, di un sorvegliante d'asta con procedura d'appalto congiunta svolta dalla Commissione e dagli Stati membri. L'identità e l'indirizzo del sorvegliante d'asta sono pubblicati nel sito della Commissione.
Il comma 4 prevede la stipula di un'apposita convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e GSE volta a definire le attività che il GSE dovrà svolgere in qualità di "responsabile del collocamento", ivi compresa la gestione del conto TARGET2 (si rinvia in proposito al commento al comma 2 contenuto nel seguente paragrafo).
Con riguardo alla formulazione del comma 4, appare opportuna una
modifica in quanto la norma fa erroneo riferimento al Regolamento n. 1031/2011
anziché al Regolamento n. 1031/2010.
Il comma 2 disciplina le modalità di versamento dei proventi derivanti dalla vendita all'asta delle quote di CO2 al GSE (in un apposito conto corrente dedicato, denominato TARGET2) e da questo al bilancio dello Stato per essere riassegnati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5, ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione in conformità alla direttiva 2009/29/CE, degli stati di previsione interessati.
La sigla TARGET2 deriva dall’acronimo inglese Trans- European Automated Real-time Gross
Settlement Express Transfer System.
Il comma 3 disciplina il riparto delle citate risorse, che avviene con decreti interministeriali emanati (di concerto dai Ministri dell’ambiente - MATTM, dello sviluppo economico - MSE e dell’economia - MEF) entro il 31 maggio dell’anno successivo a quello di svolgimento delle aste, secondo le seguenti percentuali:
§ 70% a favore del Ministero dell'ambiente;
§ 30% a favore del Ministero dello sviluppo economico.
I commi 5 e 6 prevedono la seguente destinazione dei proventi delle aste:
§ 50%, in attuazione del D.L. 72/2010[5], al rimborso dei crediti spettanti ai gestori degli impianti "nuovi entranti" che a causa dell'esaurimento della riserva di quote "nuovi entranti" non hanno beneficiato di assegnazione a titolo gratuito per il periodo 2008-2012. La predetta percentuale è riassegnata con i decreti di cui al comma 3 ad un apposito capitolo di spesa del MSE. Il comma 5 dispone che i crediti citati verranno liquidati entro l'anno 2015 e che dal 2016 detti proventi saranno riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato, ai sensi dell'art. 25 comma 1, del D.L. 201/2011;
§ 50% alle attività volte (principalmente) a contrastare i cambiamenti climatici elencate dal comma 6, che sono le stesse previste dall’art. 10, par. 3, della direttiva 2003/87/CE.
L’articolo 2 del D.L. 72/2010 ha dettato misure per l’assegnazione gratuita di quote di emissione di CO2 ai nuovi impianti entrati in esercizio, che si è resa necessaria a fronte dell’esaurimento della “Riserva nuovi entranti” prevista dalla Decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012.
Il comma 3 del medesimo articolo ha disposto che i crediti connessi alla citata assegnazione, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 prevista dall’art. 10 della direttiva 2003/87/CE. Il comma 5 demanda ad uno o più decreti interministeriali (adottati di concerto da MEF, MATTM e MSE) la definizione delle modalità di rimborso dei suddetti crediti, anche in relazione alle effettive entrate.
Il comma
Successivamente, l’art. 25, comma 1, del D.L. 201/2011, ha previsto la destinazione al Fondo ammortamento titoli di Stato (di cui all’art. 2, comma 1, della L. 432/1993) di una quota dei proventi della vendita all’asta dei diritti di emissione di CO2.
La quota deve essere
stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dei Ministri dell’ambiente e dell’economia e finanze.
Nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del
citato decreto si legge che da stime preliminari, considerando uno scenario low, è possibile valutare
prudenzialmente i ricavi derivanti dal sistema delle aste per i diritti di
emissione di CO2 nell’ordine di complessivi 780-840 milioni di euro
negli anni 2013 e 2014, e che le quote a disposizione dell’Italia sono stimate
su base annua in circa 94 milioni di euro.
I commi 7 e 8 introducono obblighi di rendicontazione in merito all'uso delle risorse e allo svolgimento delle aste, come richiesto dall’art. 10, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2003/87/CE.
Gli articoli da
§ i criteri generali per l’assegnazione (art. 20);
§ le norme transitorie per l'assegnazione agli impianti esistenti (art. 21);
§ le norme transitorie per l'assegnazione agli impianti nuovi entranti (art. 22).
Gli articoli in
questione non trovano corrispondenza nell'articolato del decreto legislativo n.
216/2006 poiché la direttiva 2009/29/CE ha modificato radicalmente la
metodologia di assegnazione delle quote a titolo gratuito ora armonizzata a
livello europeo ai sensi dell’art. 10-bis
della direttiva 2003/87/CE introdotto dalla 2009/29/CE. La precedente
disciplina, infatti, come già rilevato precedentemente, prevedeva la
possibilità per lo Stato Membro di redigere una proposta di assegnazione (il c.d.
Piano Nazionale di Assegnazione) e successivamente
Con riferimento alla formulazione del testo, si fa notare che l’art.
21, al comma 3, prevede un termine scaduto (il 31 dicembre 2012) entro il quale
il Comitato deve provvedere a deliberare
l’assegnazione delle quote.
Le modifiche recate dall’art. 23 rispetto alle corrispondenti disposizioni contenute nell’art. 11 del D.Lgs. 216/2006 servono a coordinare le modalità di rilascio alla nuova procedura di assegnazione.
Le disposizioni principali circa il termine del 28 febbraio di ogni anno per il rilascio delle quote e il divieto di rilascio di quote per gli impianti che hanno cessato l’attività vengono confermate, essendo previste dall’art. 11, par. 2, della direttiva.
Gli artt. 24-26 disciplinano la cessazione di attività, la cessazione parziale di attività e la riduzione sostanziale di capacità nonché le relative modalità di comunicazione del verificarsi di tali fattispecie che hanno impatti significativi sull'assegnazione delle quote a titolo gratuito.
Le definizioni e le modalità di comunicazione modificano sostanzialmente quanto previsto all'art. 21 del D.Lgs. 216/2006 al fine di recepire il disposto degli artt. 21, 22 e 23 della Decisione 2011/278/UE relativi rispettivamente alla riduzione sostanziale della capacità e alla cessazione totale e parziale delle attività di un impianto.
L'art. 27, al comma 1, prevede la possibilità di iniziativa da parte del Comitato al fine di giungere all'adozione di misure armonizzate a livello UE a favore dei settori o sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (c.d. carbon leakage diretto).
Il comma prevede
infatti che il Comitato (sentiti i Ministeri interessati) possa avanzare,
presso
Si ricorda in proposito
che l’art. 10-bis della direttiva 2003/87/CE prevede, tra l’altro, che nel
2013 e in ogni anno successivo fino al 2020, agli impianti che operano in settori o sottosettori esposti a un
rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sia assegnato un certo quantitativo di quote a
titolo gratuito, mentre il successivo comma 12 dispone che, entro il 31
dicembre 2009, e successivamente ogni cinque anni,
Il problema della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (c.d. carbon leakage) consiste nel rischio che le aziende attive in settori soggetti a forte concorrenza internazionale si spostino dall’UE in paesi terzi in cui i vincoli relativi alle emissioni di gas serra sono meno severi.
Si stima che i settori e sottosettori a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio “siano responsabili all’incirca di un quarto delle emissioni totali che rientrano nel sistema ETS comunitario e del 77% circa delle emissioni totali prodotte dall’industria manifatturiera che rientra nel sistema ETS”[7].
L’elenco dei settori esposti al rischio di rilocalizzazione, previsto dal paragrafo 13, è stato adottato con la decisione 2010/2/UE, successivamente modificata dalla decisione 2012/498/UE.
Il comma 2 prevede inoltre la possibilità di adottare misure finanziarie a favore di settori/sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio per compensare gli extra costi derivanti dal trasferimento dei costi delle quote di CO2 sui prezzi dell'energia elettrica (c.d. carbon leakage indiretto).
L’art. 28 non si discosta, nella sostanza, dalle corrispondenti disposizioni contenute nell’art. 14 del D.Lgs. 216/2006.
La differenza principale deriva dal recepimento delle disposizioni recate dalla direttiva 2009/29/CE e ulteriormente specificate con i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011, riguardo l'istituzione del Registro unico europeo che sostituisce i registri nazionali attualmente vigenti. Vengono pertanto soppresse le disposizioni relative all’istituzione del Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni.
L’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 28 prevede che l’ISPRA metta in atto tutte le misure necessarie per dare piena attuazione ai regolamenti sui registri.
Il Regolamento (CE) n. 1193/2011 stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell'Unione per il periodo di scambio che ha inizio il 1° gennaio 2013 e per i periodi successivi, nonché relativi al catalogo indipendente delle operazioni (c.d. ITL) di cui all'art. 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Esso istituisce altresì un sistema di comunicazione fra il registro dell'Unione e l'ITL (vedi infra).
L’art.
Si ricorda, infine che, l’ISPRA svolge le funzioni di amministratore del registro dell'Unione (sezione italiana) e del registro nazionale (quello istituito ai sensi dell’art. 6 della decisione 280/2004/CE),
Si fa notare che alle disposizioni recate dall'articolo in commento sono collegate le nuove definizioni recate dalle lettere rr) ed ss) dell’art. 3 del comma 1 dello schema concernenti:
§ il registro nazionale, la banca dati elettronica istituita ai sensi dell'art. 6 della decisione 280/2004/CE;
§ il registro dell'Unione, la banca dati elettronica istituita ai sensi dell'art. 20 della direttiva 2003/87/CE.
Relativamente alla soppressione del vigente Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni istituito dall’art. 14 del D.Lgs. 216/2006, si segnala, infine, che ai sensi del medesimo articolo, attualmente tale registro “assolve inoltre alle funzioni del registro nazionale previsto dall'articolo 6 della decisione 280/2004”.
Relativamente al sistema di registri, si fa notare che l’istituzione “di sistemi di banche dati elettroniche e standardizzate suddivise in conti per il rilevamento delle quote e delle transazioni effettuate ha rappresentato la necessaria infrastruttura a supporto dell’esistenza del mercato del carbonio”[8].
L’art. 6 della decisione 280/2004/CE prevede che
L’art. 19 della direttiva prevede che le quote rilasciate siano conservate nel registro comunitario ai fini dell’esecuzione delle procedure relative alla gestione dei conti di deposito aperti nello Stato membro e l’assegnazione, la restituzione e l’annullamento delle quote di cui al paragrafo 3.
Il successivo paragrafo
3, ai fini dell'attuazione della direttiva, ha incaricato
L’art. 20 della direttiva 2003/87/CE impone alle Commissione di designare un amministratore centrale incaricato di tenere un catalogo indipendente (c.d. ITL) nel quale sono registrati gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni. Tale amministratore esegue un controllo automatico sui singoli atti inseriti nei registri mediante il catalogo indipendente degli atti, onde verificare che il rilascio, il trasferimento e la cancellazione delle quote di emissioni non siano viziati da irregolarità.
A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della decisione 280/2004/CE, le informazioni riguardanti le quantità assegnate, le unità di assorbimento, le unità di riduzione delle emissioni e le riduzioni certificate delle emissioni rilasciate, detenute, cedute, acquistate, soppresse o ritirate e il riporto delle quantità assegnate, delle unità di riduzione delle emissioni e delle riduzioni certificate di emissioni devono essere messe a disposizione dell'amministratore centrale del catalogo di cui all'art. 20 della direttiva 2003/87/CE.
L'art. 29 disciplina l'uso dei crediti, dei CERs e degli ERUs nel sistema ETS, mentre l'art. 30 recepisce i criteri di base da applicare nel momento in cui vengono autorizzate attività di progetto.
Ai sensi della lettera d) dell’art. 3 dello schema,
per attività di progetto si intende
l’attività finalizzata alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra
di cui alle precedenti lettere b), c) - vale a dire attività di attuazione
congiunta e di meccanismo di sviluppo pulito – “o realizzata a norma di accordi
sottoscritti tra
I predetti articoli sostituiscono integralmente quanto previsto all'art. 15, comma 8, 9, 9-bis, 10 e 11 del D.Lgs. 216/2006 in conseguenza delle innovazioni introdotte negli articoli 11-bis e 11-ter della direttiva 2003/87/CE dalla direttiva 2009/29/CE.
Per garantire un’attuazione flessibile del Protocollo di Kyoto e una riduzione di costi gravanti complessivamente sui sistemi economici dei paesi soggetti al vincolo, nell’ambito del Protocollo stesso sono stati introdotti i seguenti meccanismi flessibili, aggiuntivi rispetto all’emission trading (commercio dei diritti di emissione):
§ l’attuazione congiunta degli obblighi individuali (Joint Implementation - JI), secondo cui gruppi di paesi soggetti ai vincoli di riduzione delle emissioni imposti dal Protocollo, possono collaborare per raggiungere gli obiettivi fissati accordandosi su una diversa distribuzione degli obblighi rispetto a quanto sancito dal Protocollo stesso, purchè venga rispettato l'obbligo complessivo. A tal fine essi possono trasferire a, o acquistare da, ogni altro Paese “emission reduction units” (ERUs) realizzate attraverso specifici progetti di riduzione delle emissioni;
§ i meccanismi per lo sviluppo pulito (Clean Development Mechanisms - CDM), il cui fine è quello di fornire assistenza ai Paesi non soggetti a vincoli di riduzione negli sforzi per la riduzione delle emissioni. I privati o i governi di Paesi soggetti a vincolo che forniscono tale assistenza possono ottenere, in cambio dei risultati raggiunti nei paesi in via di sviluppo grazie ai progetti, “certified emission reductions” (CERs) il cui ammontare viene calcolato ai fini del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione di emissioni previsto dal Protocollo.
Il comma 3 dispone che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti, CERs ed ERUs fino alla quantità stabilita con delibera del Comitato, sulla base di quanto stabilito dall'art. 11-bis della direttiva 2003/87/CE e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo. Si tratta di provvedimenti europei che non sono ancora stati definiti.
Il successivo comma 4 introduce invece disposizioni specificatamente destinate agli impianti nuovi entranti che non hanno ricevuto assegnazione di quote a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva nuovi entranti. Infatti, ai sensi dei commi 1 e 2, gli impianti che hanno beneficiato di assegnazione gratuita possono adempiere all'obbligo annuale di restituzione delle quote anche utilizzando CERs/ERUs (fino ad una percentuale predeterminata dell'assegnazione). Gli impianti nuovi entranti che non hanno ricevuto assegnazione di quote a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva nuovi entranti, invece, non possono avvalersi di tale possibilità poiché non sono stati destinatari di assegnazione a titolo gratuito. Il comma 4 dispone quindi che, ai fini della determinazione dei crediti, riconosciuti dall’art. 2, comma 2, del D.L. 72/2010 in seguito all'esaurimento della riserva nuovi entranti, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas tenga conto della possibilità per i gestori degli impianti rimasti senza quote di utilizzare CERs ed ERUs nei limiti previsti dalla decisione di assegnazione (2008-2012) ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2008-2012.
Le disposizioni dell’art. 30 recepiscono i criteri di base da applicare nel momento in cui vengono autorizzate attività di progetto, dettati dai paragrafi 1, 2, 5 e 6 dell’art. 11-ter della direttiva 2003/87/CE.
L'art. 31 recepisce la possibilità, introdotta dall’art. 24-bis della direttiva 2003/87/CE, di rilasciare quote di emissione di CO2 per progetti realizzati nei settori non ETS.
Tale possibilità è subordinata al vaglio del Comitato.
L'art. 32 disciplina il trasferimento, la restituzione e la cancellazione delle quote, recando una serie di previsioni che, riprendendo, il dettato delle norme recate dall’art. 15 del D.Lgs. 216/2006, vengono adeguate alle disposizioni di cui all’art. 12 della direttiva 2003/87/CE.
In particolare, si segnala la norma recata dal comma 7, secondo cui l’applicazione delle disposizioni relative al trasferimento di quote, nonché di quelle sul riconoscimento delle quote rilasciate da altri Stati membri, si applicano fatta salva l'eventuale decisione (da parte degli Stati membri), di optare per l’assegnazione di quote a titolo gratuito per un periodo transitorio ai fini dell’ammodernamento della produzione di energia elettrica, prevista dall’art. 10-quater della direttiva.
L'art. 33 dispone in merito alla validità
delle quote:
§ rilasciate per il periodo 2008-2012;
§ rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013.
Con riferimento alle quote rilasciate a partire dal 1° gennaio 2013, ne viene disposta la validità - in linea con il dettato dell’art. 13 della direttiva 2003/87/CE - per le emissioni prodotte durante periodi di otto anni con inizio il 1° gennaio 2013.
La relazione illustrativa evidenzia che le modifiche rispetto alle corrispondenti disposizioni dell’art. 18 del D.Lgs. 216/2006 “sono necessarie per assicurare la possibilità di effettuare il c.d. banking (ossia la possibilità di usare nel periodo 2013-2020, le quote assegnate nel periodo 2008-2012)”.
L'art. 34, comma 1, prevede, in capo al gestore di un impianto o all'operatore aereo amministrato dall'Italia, l’obbligo di effettuare il monitoraggio delle emissioni rilasciate durante ciascun anno civile, secondo quanto stabilito dalle disposizioni sul monitoraggío e sulla comunicazione delle emissioni e conformemente al Piano di monitoraggio approvato dal Comitato.
Sono, pertanto, adeguate alle nuove disposizioni in materia le corrispondenti disposizioni recate dai commi 1-3 del vigente art. 13 del D.Lgs. 216/2006.
Il comma 2 prevede che le emissioni rilevate in fase di monitoraggio siano comunicate al Comitato ed iscritte nel Registro dell’Unione entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui il monitoraggio si riferisce.
I commi 4 e 5 recano disposizioni transitorie per l’anno 2013, che derogano a quanto stabilito dal comma 2.
Il comma 3 prevede che, in caso di mancata o incompleta comunicazione o qualora il Comitato accerti la non conformità delle operazioni di monitoraggio, lo stesso Comitato effettui una stima conservativa delle emissioni entro il 15 aprile di ciascun anno, anche ai fini della restituzione delle quote.
Si noti che le
disposizioni recate ai commi 2 e 3 sono analoghe a quelle contenute nei commi
da
L’art. 35 riscrive le disposizioni in materia di verifica e accreditamento attualmente contenute negli artt. 16-17 del D.Lgs. 216/2006.
Il comma 1 dispone che tutte le comunicazioni trasmesse al Comitato a norma del presente schema, da parte dei gestori e degli operatori aerei amministrati dall'Italia, devono essere verificate, secondo le disposizioni sulle verifiche, da un verificatore accreditato dall'organismo di accreditamento nazionale.
Si ricorda che con il D.M. sviluppo economico 22 dicembre 2009, pubblicato nella G.U. 25 gennaio 2010, n. 19, si è provveduto a designare ACCREDIA quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.
Qualora la comunicazione non risulti conforme, il comma 2 prevede il divieto di trasferimento delle quote per il gestore o l'operatore aereo amministrato dall'Italia che ha reso la comunicazione.
Il comma 3 prevede che l'organismo di accreditamento nazionale designato ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 stabilisce le procedure per l'accreditamento, la revoca e la supervisione dei verificatori, nonché per il riconoscimento di verificatori accreditati da organi di accreditamento di altri Stati membri.
Il comma 4 prevede l’istituzione (senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica), presso l'organismo di accreditamento nazionale, del registro dei verificatori accreditati.
Tale registro, attualmente, è istituito presso il Comitato, ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.Lgs. 216/2006.
L’art. 36 individua le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto che, rispetto all’art, 20 del decreto legislativo n. 216/2006, sono adeguate alla nuova disciplina introdotta dalla direttiva 2009/29/CE.
L’art. 37 prevede la possibilità di includere nel sistema ETS attività e gas addizionali, cioè non inclusi nell’allegato I, recependo il contenuto dei paragrafi 1 e 3 dell’art. 24 della direttiva 2003/87/CE.
L’art. 38 prevede la possibilità di escludere dal sistema ETS gli impianti di dimensioni ridotte, subordinatamente all'adozione di misure equivalenti, in linea con le disposizioni recate dall’art. 27 della direttiva 2003/87/CE.
Il comma 1 dispone che, su richiesta dell'interessato, il Comitato può escludere dal sistema ETS:
a) gli impianti che in ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 hanno comunicato al Comitato emissioni (verificate a norma della delibera n. 24/2010 dello stesso Comitato) inferiori a 25.000 tonnellate di CO2 equivalente;
b) gli impianti che, nel caso svolgano l'attività di "combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore a 20 MW" di cui all'allegato l, hanno una potenza termica nominale inferiore a 35 MW, escluse le emissioni da biomassa;
c) gli impianti termici asserviti a strutture ospedaliere.
Si tratta delle medesime fattispecie contemplate dal paragrafo 1 dell’art. 27 della direttiva.
In proposito la relazione illustrativa segnala l’elaborazione da parte del Comitato di una proposta per l'esclusione dei piccoli impianti che è stata trasmessa alla Commissione Europea per l’approvazione. Tale proposta è stata adottata con la delibera n. 12/2012 del Comitato[9].
Il comma 2 prevede il rientro nel sistema ETS qualora l’impianto escluso, in uno degli anni del periodo 2013-2020, emetta più di 25.000 tCO2eq.
Lo stesso comma prevede che in tal caso l’impianto non potrà essere oggetto di ulteriore esclusione.
La verifica è fatta sulla base della comunicazione annuale delle emissioni.
Ai sensi del comma 8, infatti, anche per il gestore dell'impianto escluso permane, tra gli altri, l’obbligo di monitorare le emissioni rilasciate durante ciascun anno civile dall'impianto e di comunicare tali emissioni debitamente verificate al Comitato.
I commi da
L’art. 39 disciplina la comunicazione di informazioni e l'accesso alle informazioni stesse.
In particolare, il comma 2, che prevede la messa a disposizione del pubblico (ai sensi del D.Lgs. 195/2005 e dei regolamenti sui registri) delle informazioni, riproduce nella sostanza quanto già previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 216/2006.
Si ricorda che con il D.Lgs. 195/2005 è stata recepita nell’ordinamento nazionale la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.
Il comma 1 prevede che tutte le decisioni e le comunicazioni concernenti la quantità e l'assegnazione delle quote, nonché il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni siano immediatamente divulgate in maniera sistematica garantendo un accesso non discriminatorio, ad eccezione delle informazioni coperte da segreto professionale che non possono essere divulgate tranne nei casi previsti dalla legge, dalle regolamentazioni o dalle disposizioni amministrative applicabili.
L'art. 40 prevede l'obbligo, per il Comitato, di relazionare alla Commissione europea in merito all'applicazione del presente decreto.
Tale disposizione riproduce quella dettata dall’art. 23 del D.Lgs. 216/2006.
L'art. 41 demanda ad apposito decreto interministeriale (da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto) la determinazione e le modalità di versamento delle tariffe previste per la copertura dei costi delle attività svolte dal Comitato, riprendendo nella sostanza le disposizioni analoghe dettate dall’art. 26 del D.Lgs. 216/2006.
Nel dettaglio, il comma 2 pone a carico degli operatori interessati i costi delle seguenti attività affidate al Comitato:
§ assegnazione delle quote di emissioni a titolo gratuito agli operatori aerei amministrati dall'Italia (art. 8, comma 5, e art. 9);
§ controllo e approvazione del piano di monitoraggio (art. 10, commi 3 e 4);
§ verifica dell’istanza di autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, nonché rilascio e riesame dell’autorizzazione medesima (artt. 13 e 15, comma 1);
§ aggiornamento dell’autorizzazione e del piano di monitoraggio (art. 16);
§ assegnazione gratuita di quote ad impianti esistenti e nuovi entranti (artt. 21 e 22, comma 4);
§ rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito (art. 23, comma 1);
§ verifica della comunicazione delle emissioni rilasciate (art. 34, comma 3).
Si segnala che la relazione illustrativa sottolinea che nella sostanza
l'articolo riprende quanto già previsto all'articolo 26 del decreto legislativo
n. 216/2006 integrando le attività addizionali introdotte con la direttiva
2009/29/CE, (ad esempio lo svolgimento delle aste), ma l’art. 41, comma 2,
dello schema non rinvia alle disposizioni concernenti le aste.
L’art. 42 riproduce il contenuto dell'art. 14-bis del D.Lgs. 216/2006 che ha previsto l’istituzione del Sistema Nazionale per la realizzazione dell'inventario delle emissioni di gas serra e ne regolamenta la gestione.
L'art. 43 abroga il decreto legislativo n. 216/2006, ad eccezione dell’Allegato A, che viene abrogato a partire dal 1° maggio 2013.
Tale data sembra giustificata dal fatto che entro il 30 aprile di ciascun anno i gestori devono provvedere a restituire le quote pari alle emissioni dell’anno precedente e, pertanto, il predetto Allegato sarà valido fino al 30 aprile 2013, data di restituzione delle quote presumibilmente nella vigenza della nuova disciplina.
Vengono inoltre fatte salve (dal comma 2) le delibere del Comitato emanate ai sensi del D.Lgs. 216/2006.
Si osserva che il comma 2 di tale articolo reca disposizioni analoghe
al comma 3 dell’articolo 45 volte a fare salve in un caso le delibere del
Comitato e nell’altro gli effetti dei provvedimenti adottati dal Comitato
medesimo.
L'art. 44 contiene disposizioni transitorie finalizzate ad attribuire all’esistente “Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto” (previsto dall’art. 3-bis del D.Lgs. 216/2006), nelle more dell’istituzione del nuovo Comitato (previsto dall’art. 4 dello schema di decreto), i compiti ad esso attribuiti dall’art. 4.
Gli artt. 45 e 46 recano, rispettivamente le disposizioni finali e l'entrata in vigore (prevista per il giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U.).
Gli allegati I e II specificano rispettivamente le attività e i gas serra regolati dal decreto in commento. Le differenze rispetto al D.Lgs. 216/2006 derivano dal recepimento puntuale degli ampliamenti alle nuove attività e ai gas introdotti dalla direttiva 2009/29/CE.
Gli allegati III, IV e V specificano rispettivamente i criteri per lo svolgimento delle verifiche, i criteri per effettuare il monitoraggio e le informazioni minime per la comunicazione annuale delle emissioni e corrispondono agli allegati D, E ed F del D.Lgs. 216/2006.
Gli allegati VI e VII esplicitano le modalità di calcolo delle emissioni consentite per gli impianti esclusi dal sistema ai sensi dell'art. 38, nonché le modalità di calcolo del prezzo medio che i gestori di tali impianti dovranno corrispondere nel caso di superamento delle emissioni consentite.
Il 25 luglio 2012
Il provvedimento potrebbe essere esaminato dal Parlamento europeo in plenaria entro aprile 2013.
Il
14 novembre 2012
Il
20 novembre 2012
[1] Pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.
[2] D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216, Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, pubblicato nella G.U. 19 giugno 2006, n. 140, S.O.
[3] Istituito dall’art. 3-bis del D.lgs. 216/2006, svolge le funzioni di autorità nazionale competente. Sulle funzioni svolte dal Comitato si rinvia all’articolo 4 dello schema in commento.
[4]
Il testo aggiornato delle citate linee
guida è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente, al link www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/emission_trading/2011-09-01_LineeGuida_campo_dxapplicazione_3__rev.pdf.
[5] D.L. 20 maggio 2010, n. 72, Misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di anidride carbonica, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 2010, n. 111.
[6] Per
un approfondimento sull’assegnazione delle quote nel periodo 2008-
[8]
Per una descrizione del funzionamento
di tali sistemi si rinvia al sito del Ministero dell'ambiente (www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html%7CClima.html%7CEmission_trading_nuova.html%7CDirettiva__Emission_trading_.html%7CIl_mercato_delle_quote_di_CO2.html) e del vigente Registro nazionale delle
emissioni e delle quote d'emissioni istituito dall’art. 14 del D.Lgs. 216/2006 (www.info-ets.isprambiente.it/index.php?p=compliance_5).