Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Specifiche relative a combustibili, controllo gas serra e combustibile per navi adibite a navigazione interna Schema di D.Lgs. n. 315 Schede di lettura
Riferimenti:
SCH.DEC 315/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 278
Data: 17/01/2011
Descrittori:
COMBUSTIBILI E CARBURANTI   INQUINAMENTO ATMOSFERICO
NAVIGAZIONE INTERNA E LACUALE     
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
L N. 96 DEL 04-GIU-10     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Atti del Governo

Specifiche relative a combustibili, controllo gas serra e combustibile per navi adibite a navigazione interna

 

Schema di D.Lgs. n. 315

(art. 1, comma 3, L. 96/2010)

Schede di lettura

 

 

 

 

 

n. 278

 

 

 

17 gennaio 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Ambiente

( 066760-9712 / 066760-9253 – * st_ambiente@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Studi – Dipartimento agricoltura

( 066760-3610 / 066760-2872 – * st_agricoltura@camera.it

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Am0198.doc


INDICE

§      La direttiva 2009/30/CE e la normativa nazionale vigente  3

§      La delega prevista dalla L. 96/2010  3

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea (a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)4

§      Lo schema di decreto in esame  5

§      Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66)7

§      Art. 2 (Disposizioni transitorie e finali)27

§      Art. 3 (Disposizioni finanziarie)28

Normativa di riferimento

§      D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 66 Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.31

Normativa comunitara

§      Dir. 23 aprile 2009, n. 2009/30/CE DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)51

 

 


Schede di lettura

 


La direttiva 2009/30/CE e la normativa nazionale vigente

La direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica le direttive 98/70/CE e 99/32/CE ed abroga la direttiva 93/12/CE, ha come obiettivo, nell’ambito dell’attuazione delle strategie comunitarie sulla qualità dell’aria e sui cambiamenti climatici, la riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas serra prodotte dai combustibili utilizzati nei trasporti stradali e non stradali. Tali emissioni, ai sensi della direttiva, dovranno essere abbattute di almeno il 6% entro il 2020.

Il campo di applicazione della direttiva, il cui recepimento sarebbe dovuto avvenire entro il 31 dicembre 2010, riguarda veicoli stradali, macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), trattori agricoli e forestali e imbarcazioni da diporto.

In particolare la direttiva prevede, per le finalità indicate[1]:

§         l'aggiornamento delle vigenti specifiche dei carburanti per autotrazione (contenute nella direttiva 98/70/CE), fissate ai fini della riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera. Tali specifiche sono oggi inserite nel decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66;

§         il riordino della disciplina relativa alle caratteristiche ambientali dei combustibili usati per la navigazione interna (contenuta nella direttiva 99/32/CE). Tale disciplina é oggi inserita sia nel decreto legislativo 66/2005, sia nella parte quinta, titolo III, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

§         l'introduzione, ex novo, di un sistema diretto ad assicurare la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte nel ciclo di vita dei carburanti e la definizione di criteri di sostenibilità per i biocarburanti.

La delega prevista dalla L. 96/2010

La delega per il recepimento della direttiva 2009/30/CE – che risulta inclusa nell’Allegato B alla legge comunitaria 2009 (L. 96/2010) – è prevista dall’art. 1, comma 1, della medesima legge, che ha delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi di recepimento delle direttive contenute negli allegati A e B, entro il termine di recepimento indicato in ciascuna delle direttive.

La stessa norma prevede che, qualora - come nel caso in esame (la direttiva avrebbe, infatti, dovuto essere recepita entro il 31 dicembre 2010) - il termine di recepimento sia già scaduto, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega.

Il comma 3 dell’art. 1 della L. 96/2010 prevede, relativamente all’espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti, che qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti dal comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 10 giugno 2010 la Commissione ha approvato un pacchetto di misure intese ad garantire l’applicazione dei criteri di sostenibilità per tutti i biocombustibili usati nell’UE, secondo quanto previsto dal pacchetto clima-energia. Con due comunicazioni[2] e una decisione[3], la Commissione definisce linee guida e standard di riferimento per l’istituzione di sistemi “volontari” di certificazione attraverso i quali gli Stati membri, in collaborazione con l’industria e le organizzazioni non governative, possano assicurare la sostenibilità dell’intera catena di produzione dei biocombustibili in Europa. La Commissione, inoltre, precisa che solo i biocarburanti che soddisfano le condizioni previste verranno contabilizzati ai fini degli obiettivi nazionali che i 27 Stati membri dell'UE sono tenuti a raggiungere entro il 2020 a norma della direttiva 2009/28/CE sull'energia da fonti rinnovabili.

Con tali iniziative, in particolare, la Commissione:

·      sostiene l’opportunità di istituire sistemi volontari di certificazione per i biocarburanti idonei a garantire la sostenibilità e la compatibilità con i criteri fissati dalla direttiva sull'energia da fonti rinnovabili di tutti biocarburanti venduti. Tali sistemi dovranno considerare l'intera catena di produzione nonché prevedere una valutazione da parte di revisori indipendenti, e potranno se ritenuto opportuno anche prevedere un sistema di etichettatura. La Commissione è impegnata a vigilare sull’affidabilità di tali sistemi ai fini della prevenzione di eventuali frodi;

·      indica con chiarezza i tipi di terreno da non utilizzare per la produzione di biocarburanti, ad esempio, le foreste naturali, le aree protette, le zone umide e le torbiere. La Commissione, inoltre, esclude esplicitamente la possibilità di convertire le foreste in piantagioni di palme da olio;

·      individua al 35% di risparmio di gas serra, rispetto alla benzina e ai combustibili diesel, la soglia per considerare accettabile la produzione di biocarburanti. Tale soglia verrà elevata al 50% nel 2017. Nel calcolo vengono inclusi non solo il biossido di carbonio ma anche il metano (CH4) e l'ossido di diazoto (N2O), due gas serra con effetti maggiori del CO2.

 

Il 22 dicembre 2010 la Commissione ha presentato una relazione (COM(2010)811) nella quale riconosce che il cambio di utilizzo dei suoli conseguente all’aumento della domanda di biocarburanti può avere un impatto negativo sul risparmio di emissioni di gas serra, impegnandosi pertanto a monitorare ulteriormente il problema e a presentare una valutazione d'impatto, eventualmente accompagnata da una proposta legislativa di modifica della direttiva sulle energie rinnovabili e della direttiva sulla qualità dei carburanti, al più tardi entro il luglio 2011.

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0811:FIN:EN:PDF

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/711&format=HTML&aged=1&language=IT&guiLanguage=it

http://ec.europa.eu/energy/renewables/consultations/2010_10_31_iluc_and_biofuels_en.htm

 

Sulla sostenibilità dei biocarburanti si veda anche http://www.nextville.it/temi-utili/27

 

Lo schema di decreto in esame

AI fine di recepire le disposizioni della direttiva, lo schema in esame prevede, innanzitutto, modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 66/2005, relativo alle specifiche ambientali di benzina e combustibile diesel.

Vengono inoltre modificate alcune disposizioni del titolo III della parte quinta del D.Lgs. 152/2006, sul tenore di zolfo dei combustibili delle navi e sono stati effettuati limitati interventi di coordinamento su altri provvedimenti collegati.

Lo schema di decreto si compone di tre articoli in cui si prevedono la modifica del decreto legislativo n. 66 del 2005 (articolo 1), le disposizioni transitorie e di coordinamento, ivi inclusa la modifica di altri provvedimenti collegati (articolo 2) e l'invarianza della spesa (articolo 3).

Lo schema reca inoltre un allegato unico contenente:

§         la revisione dei vigenti allegati I, II e V del D.Lgs. 66/2005;

§         l'aggiunta di un nuovo allegato V-bis sul calcolo delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti[4].


Art. 1
(Modifiche al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66)

Campo di applicazione (comma 1)

Il comma 1 dell'articolo in esame modifica il campo di applicazione del D.Lgs. 66/2005 - attraverso una riscrittura dell’art. 1 del D.Lgs. 66/2005, che recepisce fedelmente le disposizioni dell’art. 1, par. 1, della direttiva – specificando (al comma 1) che le nuove disposizioni si applicano ai combustibili utilizzati da:

§         veicoli stradali;

§         macchine mobili non stradali;

§         trattori agricoli e forestali;

§         imbarcazioni da diporto e altre navi della navigazione interna.

 

In proposito la relazione illustrativa ricorda che nel nostro ordinamento, l'articolo 292, comma 2, lett. e)-f), del decreto legislativo n. 152 del 2006 aveva già previsto che l'olio diesel ed il gasolio utilizzati per la navigazione su fiumi, canali, laghi e lagune fossero equiparati al combustibile diesel e sottoposti al decreto legislativo n. 66 del 2005.

La relazione aggiunge che in aderenza con la direttiva 2009/30/CE (che ha inteso riunire nella direttiva 98/70/CE sui carburanti per autotrazione anche le norme sui combustibili della navigazione interna), si è in tutti i casi proceduto a trasferire nell'ambito del decreto legislativo n. 66 del 2005 i riferimenti alla navigazione interna contenuti oggi nella parte quinta, titolo III, del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tale titolo III disciplinerà, pertanto, tra i combustibili per autotrazione, solo quelli utilizzati nella navigazione marittima.

La relazione qui si riferisce alle modifiche apportate dall’art. 2, comma 2, dello schema in esame, che novellano nel senso indicato le disposizioni dell’art. 292 del D.Lgs. 152/2006.

 

Per i combustibili benzina e diesel utilizzati nei veicoli elencati, il comma in esame prevede non solo la fissazione delle specifiche tecniche (già prevista dal testo vigente del D.Lgs. 66/2005) ma anche un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili medesimi.

 

Il comma 2, introdotto dal comma in esame, chiarisce che i combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e dalle altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in mare, sono soggetti alle disposizioni relative ai combustibili marittimi delle navi recate dal titolo III alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006,.

Definizioni (comma 2)

Il comma 2 dell'articolo in esame provvede ad aggiornare ed integrare le definizioni previste dall’art. 2 del D.Lgs. 66/2005, in linea con il disposto dell’art. 1, par. 2, della direttiva.

 

La definizione di “combustibile diesel” viene integrata - in virtù dell’estensione del campo di applicazione prevista dal comma 1 dell'articolo in esame - al fine di tener conto anche dei combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto di cui alla direttiva 94/25/CE e alle altre navi della navigazione interna,.

Si fa notare che nel riprodurre il testo vigente è stato commesso un errore di trascrizione, per cui la direttiva 98/77/CEE, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore, è stata erroneamente indicata come direttiva 88/77/CEE.

 

Sempre per l’estensione dell’ambito di applicazione, viene introdotta la definizione di “nave della navigazione interna”, intesa come nave destinata alla navigazione su fiumi, canali, laghi e lagune.

Tale definizione esplicita quanto già definito implicitamente dal testo vigente dell’art. 292, comma 2, lettere e)-f), del D.Lgs. 152/2006 ove si esclude dalle definizioni di olio diesel e gasolio marini, il combustibile “utilizzato su fiumi, canali, laghi e lagune, al quale si applicano le disposizioni previste per il combustibile diesel dal decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66”.

Sulle citate lettere interviene l’art. 2, comma 2, dello schema in esame. Si veda sul punto anche quanto riportato nel commento al comma 1 dell'articolo in esame.

 

Ulteriori definizioni introdotte nell’art. 2 del D.Lgs. 66/2005 riguardano le “emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita”, intese come le emissioni nette di CO2, CH4 e N2O che possono essere attribuite al combustibile (o all'energia fornita), durante l’intero ciclo di vita del combustibile stesso (o dell’energia fornita), nonché le “emissioni di gas a effetto serra per unità di energia”. Tali definizioni riproducono fedelmente quelle corrispondenti recate dalla direttiva.

 

Vengono inoltre introdotte le definizioni di biocarburanti e biomassa (quest’ultima perché funzionale alla definizione precedente) in virtù dell’introduzione nel testo dello schema in esame di disposizioni volte a perseguire la sostenibilità dei biocarburanti.

Si fa notare che la definizione di biomassa riproduce fedelmente quella recata dallo schema di decreto n. 302[5] (attualmente all’esame, per l’espressione del parere, delle Commissioni VIII e X) di recepimento della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, direttiva cui rinvia la definizione recata dalla direttiva 2009/30/CE in esame.

 

Vengono altresì introdotte alcune definizioni relative ai biocarburanti che non trovano un corrispondente nel testo della direttiva. Si tratta delle definizioni di “valore reale”, “valore tipico” e “valore standard” (relative a misurazioni della riduzione di gas serra per una fase o filiera di produzione di biocarburanti), nonché di “operatore economico” (inteso come persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità o in uno paese terzo che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti destinati al mercato comunitario ovvero che offre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti intermedi, miscele o rifiuti per la produzione di biocarburanti destinati al mercato comunitario) e di “risparmio di emissioni di gas ad effetto serra grazie all'uso di biocarburanti” (che rinvia ai criteri dettati dall’allegato V-bis, parte C, punto 4).

Benzine (comma 3)

Il comma 3 dell'articolo in esame provvede a riscrivere l’art. 3 del D.Lgs. 66/2005, relativo alle benzine, in linea con il disposto dell’art. 1, par. 3, della direttiva, le quali saranno commercializzabili solo se conformi alle specifiche indicate all’allegato I.

Tali specifiche, identiche a quelle previste dalla direttiva (nell’allegato I e nel nuovo articolo 8-bis introdotto dalla direttiva stessa nel testo della precedente direttiva 98/70/CE), si distinguono da quelle recate dal testo vigente dell’allegato I al D.Lgs. 66/2005:

§         per il diverso tenore di etanolo e degli altri alcoli (in particolare per l’etanolo la percentuale ammessa sale dal 5% attuale al 10% previsto dallo schema in esame);

Relativamente ai vantaggi ambientali derivanti da un maggiore impiego di etanolo nelle miscele combustibili destinate ai “motori a benzina”, si evidenzia che tale maggior utilizzo produce:

-   un aumento del numero di ottani del carburante, associato ad una riduzione della percentuale di composti aromatici, ritenuti cancerogeni;

-   una diminuzione delle emissioni di CO2, di ossidi di zolfo (SOx) e di azoto (NOx), di particolato fine e di composti organici volatili[6].

§         per il diverso tenore di ossigeno, che dall’attuale 2,7% viene portato dallo schema in esame al 3,7%;

§         per l’introduzione di un valore limite per la presenza dell'additivo metallico metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) nei combustibili, pari a 6 mg di manganese per litro a decorrere dal 1° gennaio 2011 , ridotto a 2 mg/litro a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Gli additivi metallici come l’MMT vengono utilizzati nelle benzine per aumentare il numero di ottani. L’introduzione dei citati limiti è stata giustificata, a livello comunitario, sulla base del fatto che l'utilizzo di taluni additivi metallici, in particolare il metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT), potrebbe aumentare i rischi per la salute umana nonché danneggiare i motori dei veicoli e i sistemi di controllo delle emissioni. Molti costruttori automobilistici sconsigliano l'impiego di carburanti contenenti additivi metallici, che potrebbe persino far decadere la garanzia dei veicoli (35° considerando della direttiva 2009/30/CE).

 

La relazione illustrativa sottolinea che il citato aumento nel tenore di etanolo ammesso nelle benzine non è compatibile con una notevole percentuale del parco veicoli attualmente circolante, con possibili ricadute negative sul motore del mezzo. Per tale motivo i commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 del D.Lgs. 66/2005, prevedono che:

   fino al 2015 (salvo eventuali proroghe da concedere con apposito decreto interministeriale), deve essere assicurata la commercializzazione di benzina con tenore di etanolo e di ossigeno inferiore (pari ai valori attualmente prescritti dal D.Lgs. 66/2005 e quindi compatibili con i veicoli dell'attuale parco circolante) presso almeno il 30% degli impianti di distribuzione di ciascuna provincia (comma 2).

Si fa notare che tale disposizione appare in linea con quella prevista dal nuovo art. 3, par. 3, della direttiva 98/70/CE, come modificato dalla direttiva 2009/30/CE. La nuova norma comunitaria citata indica, in verità, come termine fino al quale garantire la commercializzazione delle attuali benzine, l’anno 2013. La stessa norma però prevede altresì che gli Stati membri “possono prolungarne il periodo di commercializzazione, qualora lo reputino necessario”.

Lo stesso comma 2 disciplina gli obblighi informativi a fini di controllo nonché le modalità per l’adozione del provvedimento interministeriale di deroga.

   nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione dove si commercializza la nuova benzina con tenore di etanolo fino al 10% (d’ora in poi E10), deve essere apposta un'apposita etichetta a fini informativi e deve essere presente, per gli utenti, un elenco da cui risulti se ciascun veicolo è compatibile o meno con tale benzina. Ai fini della predisposizione e del continuo aggiornamento dell'elenco (da tenere materialmente presso gli impianti) si prevede che lo stesso sia sempre pubblicato sul sito internet del Ministero dell'ambiente alla luce dei dati trasmessi dai produttori dei veicoli (commi 3 e 4).

Disposizioni analoghe a quelle dettate dai succitati commi 3 e 4 per la benzina con tenore di etanolo fino al 10% sono previste, dai commi 5 e 6, per le benzine contenenti additivi metallici. Anche per tali benzine, infatti, tenuto conto dei problemi di compatibilità con l’attuale parco circolante, viene previsto che, nei depositi commerciali e negli impianti di distribuzione che la commercializzano:

§         venga affissa apposita etichetta;

§         sia presente, per gli utenti, un elenco da cui risulti se ciascun veicolo è compatibile o meno con tale benzina.

 

Relativamente all’elenco relativo alla compatibilità dei veicoli con le nuove benzine E10 e contenenti additivi metallici previsto dai citati commi 4 e 6, la relazione illustrativa evidenzia che tale elenco sarà pubblicato per la prima volta, in forma indicativa, immediatamente dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo e sarà successivamente aggiornato sulla base dei dati che i costruttori dovranno trasmettere entro trenta giorni dalla stessa data.

La relazione illustrativa si riferisce a quanto disposto dall’art. 2, comma 1, dello schema in esame, che indica la procedura da seguire (e le relative scadenze da rispettare) per la pubblicazione degli elenchi in parola.

 

In linea con le disposizioni della direttiva, ai sensi del comma 8, è consentita la commercializzazione di benzina con un contenuto di piombo non superiore a 0,15 g/I e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I per un quantitativo massimo annuale pari allo 0,03% delle vendite totali di benzina dell'anno precedente, destinato ad essere utilizzato dalle auto storiche.

Tale disposizione, in verità già prevista nel testo vigente, si differenzia da quest’ultimo sia per la riduzione della quota consentita (che passa dallo 0,5% allo 0,03%) che per l’introduzione di una procedura finalizzata a verificare il rispetto della citata percentuale, che impone una serie di obblighi ai gestori dei depositi fiscali che producono o importano combustibili e che intendano commercializzare tale benzina.

Combustibili Diesel (comma 4)

Il comma 4 dell'articolo in esame provvede a riscrivere l’art. 4 del D.Lgs. 66/2005, relativo al combustibile diesel, in linea con il disposto dell’art. 1, par. 4, della direttiva, il quale sarà commercializzabile solo se conforme alle specifiche indicate all’allegato II.

Tali specifiche, identiche a quelle previste dalla direttiva (nell’allegato II e nel nuovo articolo 8-bis introdotto dalla direttiva stessa nel testo della precedente direttiva 98/70/CE), si distinguono da quelle recate dal testo vigente dell’allegato II al D.Lgs. 66/2005:

§         per il diverso tenore degli IPA (idrocarburi policiclici aromatici), la percentuale ammessa scende dall’attuale 11% all’8% previsto dallo schema in esame;

§         per l’introduzione di un valore limite per la presenza dell'additivo metallico metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) nei combustibili, pari a 6 mg di manganese per litro a decorrere dal 1° gennaio 2011 , ridotto a 2 mg/litro a decorrere dal 1° gennaio 2014;

§         per l’introduzione di un valore limite - pari al 7% - relativo al tenore di FAME (estere metilico di acidi grassi).

Si noti che il FAME non è altro che un tipo, il più diffuso, di biodiesel[7].

Nel 33° considerando della direttiva 2009/30/CE viene sottolineato che l’introduzione di un limite per il tenore di FAME nel diesel deriva da “ragioni di ordine tecnico” e che un tale limite non è invece “necessario per altri componenti dei biocarburanti, come ad esempio gli idrocarburi puri simili al diesel prodotti a partire dalla biomassa utilizzando il processo Fischer Tropsch, oppure l'olio vegetale idrotrattato”.

 

La relazione illustrativa evidenzia come la maggiore novità introdotta dalla nuova disposizione consista nella previsione (recata dal comma 2) della possibilità di consentire, con successivo decreto interministeriale, la commercializzazione di combustibili diesel con FAME fino al 10% (d’ora inpoi FAME10), in deroga quindi al limite del 7% previsto dall’allegato II.

Tale possibilità è peraltro condizionata alla previa adozione di una specifica norma tecnica del Comitato europeo di normazione (CEN)[8].

Nel caso in cui si introduca la commercializzazione di combustibile diesel FAME10, ilrelativo decreto interministeriale potrà prevedere, ove una parte rilevante del parco circolante dei veicoli non risulti compatibile con il nuovo combustibile:

§         modalità atte a permettere la continuità di una adeguata commercializzazione di diesel con FAME al 7%;

§         obblighi di etichettatura e di informazione degli utenti nei depositi e negli impianti ove si commercializza il combustibile FAME10 (comma 3).

 

Il comma 1 prevede, inoltre, come sottolineato dalla relazione illustrativa, che resta ferma, in tutti i casi, la possibilità, già prevista dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 128/2005, di commercializzare combustibile con FAME superiore al 7% presso gli impianti "extrarete".

Si ricorda infatti che il testo vigente del citato art. 8, comma 1, del D.Lgs. 128/2005 prevede che “Le miscele combustibili diesel-biodiesel con contenuto in biodiesel inferiore o uguale al 7 per cento, che rispettano le caratteristiche del combustibile diesel previste dalla norma CEN prEN 590 - Settembre 2008, possono essere immesse in consumo sia presso utenti extra rete che in rete. Le miscele con contenuto in biodiesel in misura superiore al 7 per cento possono essere avviate al consumo solo presso utenti extra rete e impiegate esclusivamente in veicoli omologati per l’utilizzo di tali miscele”.

Si fa notare che tale comma viene riscritto dall’art. 2, comma 5, dello schema in esame. Tale riscrittura, nella sostanza, si limita a sopprimere la prima parte della disposizione, che appare superata alla luce delle modifiche imposte dalla direttiva 2009/30/CE.

 

Per i combustibili diesel contenente additivi metallici vengono previsti gli stessi obblighi informativi previsti per le benzine con additivi metallici dal comma precedente, vale a dire etichettatura e messa a disposizione di elenchi informativi per gli utenti (comma 4).

 

La relazione illustrativa sottolinea che “le disposizioni relative al combustibile diesel si applicano anche, come premesso, a gasoli e oli diesel utilizzati nella navigazione interna. Per altri combustibili diversi dal diesel eventualmente utilizzati nella navigazione interna, lo schema di decreto si limita a stabilire, come la direttiva, solo un limite relativo al tenore di zolfo“ (comma 5).

La norma in commento prevede un limite di 1.000 mg/kg e, dal 1° gennaio 2011, di 10 mg/kg.

Si fa notare che, poiché lo schema in esame non entrerà in vigore prima di tale data, appare sufficiente che la norma indichi unicamente il limite di 10 mg/kg.

Obblighi di comunicazione e trasmissione di dati (commi 5 e 9)

Il comma 5 dell'articolo in esame provvede a riscrivere l’art. 7 del D.Lgs. 66/2005.

Le modifiche apportate dal comma in esame riguardano la soppressione dei vigenti commi 2, 3 e 5, mentre rimangono pressoché invariati, nella sostanza, i vigenti commi 1 e 4.

La soppressione dei vigenti commi 2 e 3 è conseguenza delle modifiche recate dal comma 9 dell'articolo in esame, il quale demanda al decreto interministeriale previsto dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 66/2005, anche l’individuazione delle procedure da seguire per la raccolta dei dati previsti dall’art. 7, comma 1, procedure attualmente disciplinate dai citati commi 2 e 3. Nelle more dell’emanazione di tale decreto viene prevista l’applicazione del decreto 3 febbraio 2005 recante “Istituzione del sistema nazionale di monitoraggio della qualità dei combustibili per autotrazione” (G.U. n. 70 del 25 marzo 2005)[9].

La soppressione del comma 5, che rinvia all’Allegato III, è conseguenza della prevista soppressione di tale allegato III da parte del comma 11 dell'articolo in esame.

La soppressione di tale allegato, relativo ai piani per l'individuazione degli impianti di distribuzione che commercializzano diesel e/o benzina con tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg, è conseguenza del fatto che tale soglia rappresenta ormai quella standard (non lo era all’epoca dell’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2005, il che richiese la predisposizione di tali piani per garantire una copertura sufficiente del territorio da parte dei nuovi impianti in grado di distribuire carburanti con il nuovo tenore prescritto per lo zolfo[10]) e quindi tali piani, previsti dai vigenti articoli 3 e 4, non sono più previsti dal nuovo testo dei citati articoli previsto dallo schema in esame.

 

Ritornando alle modifiche recate dal comma 5 dell'articolo in esame, relativamente al citato comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 66/2005, la relazione illustrativa evidenzia che “per finalità di semplificazione dell'azione amministrativa e di riduzione dei costi”, la relazione annuale dell'ISPRA al Parlamento sui carburanti in commercio viene sostituita da una pubblicazione sul sito internet dell'Istituto.

Riduzione delle emissioni di gas serra e sostenibilità dei biocarburanti (comma 6)

Il comma 6 dell'articolo in esame introduce 4 nuovi articoli nel testo del D.Lgs. 66/2005 (da 7-bis a 7-quinquies) che disciplinano gli obblighi di riduzione delle emissioni dei gas serra dei combustibili, nonché i criteri di sostenibilità per i biocarburanti e le relative metodologie di calcolo e di verifica e consentono di recepire le disposizioni recate dall’art. 1, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2009/30/CE.

La relazione illustrativa evidenzia che gli articoli da 7-ter a 7-quinquies recepiscono disposizioni della direttiva 2009/30/CE (art. 7-ter e seguenti della direttiva 98/70/CE, introdotti dall’art. 1, par. 6, della direttiva 2009/30/CE) comuni alla direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, che, appunto, introduce anch'essa, agli articoli da 17 a 20, norme di identico contenuto in materia di energia prodotta da biocarburanti. Lo schema di decreto di recepimento della citata direttiva 2009/28/CE, anch'esso in itinere[11], prevede, con riferimento alle parti comuni, un rinvio alle disposizioni del presente decreto.

 

L’articolo 7-bis del D.Lgs. 66/2005 prevede innanzitutto, al comma 1, l’obbligo, in capo ai fornitori (cioè i soggetti che, secondo la definizione di fornitore recata dal comma 2 dell'articolo 1 del presente schema, sono responsabili del passaggio di combustile attraverso un punto di riscossione delle accise nonché i fornitori di energia elettrica utilizzata nei veicoli stradali alle condizioni previste dal medesimo art. 7-bis), di assicurare - nel 2020 - una riduzione delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita di almeno il 6 % rispetto al valore di riferimento stabilito dalla direttiva 2009/30/CE.

Si fa notare che la disposizione in commento richiama erroneamente l’art. 7-bis, paragrafo 5, lettera b), della direttiva 2009/30/CE. L’errore risiede nel fatto che l’estremo normativo citato deve essere riferito alla direttiva 98/70/CE. Tale imprecisa indicazione ricorre altresì in altre parti dell’art. 7-bis del D.Lgs. 66/2005.

La norma comunitaria richiamata prevede l’adozione, con la procedura di regolamentazione, di una metodologia che specifica, entro il 1° gennaio 2011, la norma di riferimento per i carburanti basata sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dovute alle emissioni dei combustibili fossili nel 2010 ai fini del calcolo della riduzione delle medesime emissioni al 2020.

 

Al comma 2 viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, entro il 31 gennaio di ciascun anno, i fornitori trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente, per il tramite dell'ISPRA, una relazione, con valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle emissioni dei gas serra dei combustibili per i quali hanno assolto l'accisa e dell'energia fornita, in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni:

a) il quantitativo totale di ciascun tipo di combustibile o di energia forniti, con l’indicazione, ove appropriato, del luogo di acquisto e dell'origine;

b) le relative emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia.

Ulteriori disposizioni disciplinanti i documenti accompagnatori della citata relazione, nonché il formato e le modalità di trasmissione della stessa sono contenute nei commi 3 e 4.

Il successivo comma 5 disciplina i casi in cui i combustibili per i quali il fornitore ha assolto l'accisa contengano biocarburanti.

In tali casi le loro emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia possono essere conteggiate ai fini di cui ai commi 1 e 2 (cioè, rispettivamente, del raggiungimento dell’obiettivo di riduzione del 6% e della redazione della relazione al Ministero dell'ambiente), solo ove per gli stessi sia stato accertato il rispetto dei criteri di sostenibilità dettati dall'articolo 7-ter, commi da 2 a 5, e degli obblighi di informazione di cui all’art. 7-quater, comma 5.

A tal fine gli operatori economici rilasciano al fornitore, al momento della cessione di ogni partita di biocarburanti:

§         copia di un certificato di sostenibilità rilasciato nell'ambito del Sistema Nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti di cui all’art. 7-quater, comma 1, ovvero di un accordo o di un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 2009/30/CE (si veda l’osservazione precedente circa l’erroneo riferimento alla direttiva 2009/30/CE invece che alla direttiva 98/70/CE);

§         nonché una dichiarazione, con valore di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, relativa all'origine, al luogo di acquisto e alle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita, per unità di energia, della stessa partita.

 

Ai sensi del comma 6 per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo vita occorre seguire:

§         per i biocarburanti, la procedura individuata nell'articolo 7-quinquies e disciplinata nell'allegato V-bis(cui l’art. 7-quinquies rinvia);

§         per i combustibili fossili la procedura che verrà stabilita con successivo regolamento della Commissione tramite procedura di comitato.

 

I commi 7 e 8prevedonol’obbligo, in capo a fornitori e operatori economici, di mantenere per 5 anni a disposizione dell’ISPRA, i documenti contenenti i dati utilizzati per produrre le autocertificazioni previste dai commi 2 e 5.

Collegata a tali disposizioni è quella recata dal comma 5-bis dell’art. 8 del D.Lgs. 66/2005 che affida all’ISPRA l’accertamento delle infrazioni ai citati obblighi.

In merito a tale attività l’ISPRA redige una relazione annuale al Ministero dell'ambiente, ai sensi del successivo comma 12 dell’art. 7-bis.

Il comma 12 affida, infatti, all’ISPRA compiti di rendicontazione al Ministero dell'ambiente relativamente all’esattezza e completezza della relazione prevista al comma 2, nonché all'accertamento delle infrazioni agli obblighi previsti ai commi 7 e 8.

La relazione illustrativa sottolinea come l'attività demandata all'ISPRA consista nella raccolta delle relazioni che i fornitori devono trasmettere annualmente allo stesso Istituto al fine di fornire informazioni sul quantitativo di combustibile venduto e sulle relative emissioni da gas serra per unità di energia. Si tratta di attività riconducibile a competenze già in capo all'ISPRA in forza dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, come modificato dal decreto legislativo 7 marzo 2008, n. 51, che appunto demanda all'Istituto la realizzazione, la gestione e l'archiviazione dei dati dell'Inventario nazionale dei gas serra e alla raccolta dei dati di base in esso prevista.

 

I commi 9 e 10 indicano le condizioni necessarie per designare quali fornitori ai fini di cui ai commi 1 e 2 i fornitori di energia elettrica per veicoli, nonché per considerare un gruppo di fornitori come un unico fornitore.

 

Ai sensi del comma 11 i fornitori devono provvedere alla trasmissione, al Ministero dell'ambiente, entro il 1° gennaio 2013, di una relazione che illustri la possibilità di raggiungere riduzioni aggiuntive rispetto all’obiettivo del 6% indicato al comma 1 entro il 2020 attraverso i metodi contemplati dal medesimo comma (fornitura di energia elettrica per qualsiasi tipo di veicolo, uso di qualsiasi tecnologia, compresi la cattura e lo stoccaggio del carbonio, e utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto).

 

L’articolo 7-ter del D.Lgs. 66/2005 specifica i 4 criteri di sostenibilità che devono essere rispettati dai biocarburanti al fine di poter essere conteggiati ai fini di cui all'art. 7-bis, commi 1 e 2. Tali criteri sono dettagliatamente disciplinati nei commi da 2 a 5.

Il primo criterio (comma 2) riguarda il risparmio minimo (GHG saving) di emissioni di gas serra prodotte nel ciclo di vita che i biocarburanti devono assicurare per essere considerati sostenibili. Viene fissata una soglia minima di GHG saving pari inizialmente al 35% (per i biocarburanti prodotti in impianti già in servizio al 23 gennaio 2008 tale soglia si applica a decorrere dal 1° aprile 2013), incrementata al 50% dal 2017 e al 60% dal 2018 (tale ultima soglia riguarda i biocarburanti prodotti negli impianti entrati in produzione il 1° gennaio 2017 o successivamente).

Il secondo criterio (comma 3) riguarda le materie prime, che non sono considerate sostenibili se sono state coltivate su terreni che, a partire dal gennaio 2008, sono classificati ad alta biodiversità (foreste indisturbate, aree protette, terreni erbosi ad alta biodiversità, ecc.), a prescindere dal fatto che successivamente abbiano perso tale caratteristica.

Il terzo criterio (comma 4) riguarda ancora le materie prime che non sono considerate sostenibili se sono state coltivate su terreni ad elevato stock di carbonio (terre umide e ampie aree forestali) che, dopo il 1° gennaio 2008, abbiano perso tale caratteristica.

Infine il quarto criterio (comma 5) prevede che le materie prime non siano state coltivate su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non vengano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato.

 

Il comma 1 dell’art. 7-ter chiarisce che i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e da residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto il primo dei 4 criteri di sostenibilità.

 

Il comma 6, dell’articolo 7-ter in commento, stabilisce che le materie prime agricole utilizzate per la produzione di biocarburanti, qualora siano state coltivate in ambito comunitario, debbono essere ottenute nel rispetto di talune delle disposizioni che il Regolamento (CE) n. 73/2009 stabilisce, ed alle quali gli agricoltori debbono ottemperare per beneficiare degli aiuti diretti[12].

Il reg. 73/2009 definisce il quadro dei pagamenti che possono essere direttamente corrisposti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno approvati; è il cosiddetto primo pilastro della Politica Agricola Comunitaria (PAC) che si completa con gli interventi dello Sviluppo rurale, c.d secondo pilastro. Il regolamento - che stabilisce le norme comuni per il versamento dei pagamenti diretti agli agricoltori, definisce il regime di pagamento unico, ed individua i regimi di sostegno di talune specifiche produzioni - ha anche abrogato il precedente reg. 1782/2003, rafforzando tra l’altro la protezione delle caratteristiche paesaggistiche e rafforzando le norme sulle buone condizioni agronomiche e ambientali. Per beneficiare degli aiuti gli agricoltori debbono rispettare le c.d. condizionalità definite dagli artt. 4-6, ottemperando ai criteri di gestione obbligatori elencati nell'allegato II, ed alle buone condizioni agronomiche e ambientali che gli Stati membri sono tenuti a definire sulla base dello schema stabilito nell'allegato III ma tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate.

 

Il complesso delle norme che i produttori della materia agricola destinata ai biocarburanti dovranno rispettare è costituito da:

§         i provvedimenti elencati nell’allegato II della direttiva 73/2009, parte A (rubrica ambiente), ovvero le direttive sulla conservazione degli uccelli selvatici[13], sulla protezione delle acque sotterranee[14], sull’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura[15], la direttiva nitrati[16], la direttiva habitat[17];

§         il provvedimento di cui al punto 9 della medesima parte A (rubrica sanità pubblica, salute delle piante e degli animali) che disciplina l’impiego dei fitofarmaci[18];

§         il provvedimento nazionale, D.M. del 22/12/2009[19], che in attuazione dell’articolo 6, comma 1 dello stesso reg. n. 73 ha definito i requisiti minimi che debbono essere rispettati affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. L’Allegato 2 del provvedimento reca l’elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni nelle condizioni richieste dall'articolo 6 e dall'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/09. L’articolo 22 del decreto ha attribuito alle regioni e province autonome di specificare con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del D.M. 22/12/09, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale, in assenza dei quali si applicano gli standard stabiliti.

 

 

L’articolo 7-quater del D.Lgs. 66/2005, che disciplina la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti stabilisce, al comma 1, – secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa – per gli operatori economici che commercializzano le materie prime o i prodotti intermedi e li forniscono ad altri operatori economici che producono i biocarburanti, nonché per gli operatori economici che producono o importano i biocarburanti finiti, l’obbligo di adesione al Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti, ovvero ad un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi dell'articolo 7-quater, paragrafo 4, della direttiva 2009/30/CE.

 

Il comma 2 reca una disposizione relativa al riconoscimento delle maggiorazioni del contributo energetico previste nell’ambito dei regimi di sostegno per l’utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti.

Il riferimento implicito è al disposto dell’art. 29 dello schema di decreto 302 attualmente all’esame delle commissioni VIII e X per il parere.

Le disposizioni recate dall’art. 29 dello schema n. 302

Il citato articolo 29 reca disposizioni in materia di biocarburanti per i trasporti, ossia (come li definisce il comma 1 del citato articolo) “carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa”.

Il successivo comma 2 conferma che per l’incentivazione dei biocarburanti continuano ad applicarsi il D.L. 2/2006, articolo 2-quater, e la legge 244/07, commi 139 e 140; tali norme tuttavia andranno integrate con quanto stabilito con i successivi commi 3-7.

Il medesimo comma 2 determina anche la quantificazione della quota minima dei biocarburanti che dovranno essere commercializzati per il 2013 (5%) e per il 2014 (5,5%). Per gli anni successivi la norma in commento rinvia alle modalità di cui al comma 140 dell’articolo 2 della legge 244, che prevede che la determinazione e degli incrementi sia demandata a decreti interministeriali.

Il decreto legislativo n. 128/2005 ha stabilito con l’articolo 3 che una percentuale prefissata di tutto il carburante (gasolio e benzina) impiegato per i trasporti debba essere progressivamente sostituita con biocarburanti ed altri carburanti rinnovabili, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e di sicurezza dell'approvvigionamento di fonti di energia rispettando l'ambiente.

I prodotti di sostituzione sono i seguenti:

- biocarburante, ovvero carburante liquido o gassoso ricavato da biomassa, da intendersi come parte biodegradabile di derivazione agricola o delle connesse industrie, ma anche proveniente dai rifiuti industriali e urbani (art. 2 del d.lgs. 128);

- altri carburanti rinnovabili, ovvero le fonti energetiche rinnovabili non fossili, che ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 387/2003 sono le seguenti: eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Il menzionato articolo 3 (novellato dall’art. 1, comma 367, della legge finanziaria 2007) ha determinato gli obiettivi che, si ricorda, vengono calcolati sulla base del tenore energetico ed espressi come percentuale del totale del carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel mercato nazionale:

- entro il 31 dicembre 2005: 1 per cento;

- entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;

- entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento».

Per incentivare il raggiungimento di tali obiettivi sono intervenuti il decreto legge 2/2006, articolo 2-quater e la legge n. 244/2007 che hanno stabilito le quote minime di biocarburanti che debbono essere commercializzate annualmente.

L’obiettivo nazionale di consumo di energia per autotrazione derivata da fonti rinnovabili per il 2020 è ora quantificato dall’articolo 3 dello schema n. 302, che con il comma 2 stabilisce che debba essere almeno pari al 10% del consumo finale.

Il comma 3 dell’art. 29 dispone che i carburanti destinati ad essere conteggiati ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del D.L. 2/2006 (sulla commercializzazione annuale di quote minime di biocarburanti), a decorrere dal 1° gennaio 2012 dovranno, tra l’altro, rispettare i criteri di sostenibilità stabiliti all’articolo 34 dello schema n. 302 il quale a sua volta richiama quelli definiti dallo schema in esame.

Il successivo comma stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, si applichi ai biocarburanti prodotti in luoghi vicini al consumo finale una maggiorazione del contributo energetico rispetto al contributo energetico effettivo, che dovrà essere stabilita con il decreto interministeriale di cui al successivo comma 7.

Tale “premio”, che consentirà di incentivare la riduzione delle emissioni che contribuiscono ad alterare il clima, si applicherà ai biocarburanti destinati all’attuazione dell’obbligo di cui all’articolo 2-quater del D.L. 2/06 (sulla commercializzazione annuale di quote minime di biocarburanti), ma con la esclusione di quelli prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti, regolati dal successivo comma 5.

Per assolvere all’obbligo di vicinanza è sufficiente che il biocarburante sia prodotto entro l’area comunitaria.

Della medesima maggiorazione possono usufruire anche i biocarburanti immessi al consumo al di fuori della rete di distribuzione, purché ne venga impiegata almeno una quota pari al 25%.

Il decreto interministeriale di cui al comma 7 (che dovrà essere emanato entro 6 mesi dall’entrata in vigore dello schema n. 302 con il concerto dei dicasteri dello sviluppo, dell’ambiente e delle politiche agricole) dovrà anche stabilire la maggiorazione del contributo energetico rispetto a quello effettivo che il comma 5 prevede sia attribuita ai biocarburanti incluso il biometano prodotti a partire da:

- rifiuti e sottoprodotti come definiti, individuati e tracciati in base al D.Lgs. 152/2006;

- materie cellulosiche di origine non alimentare;

- alghe.

Il comma 6 infine prevede anche un premio di maggiorazione per i biocarburanti ottenuti a partire da quelli menzionati nel comma 5 e da biocarburanti di diversa provenienza: la maggiorazione va in tal caso calcolata sulla base del contenuto energetico di ciascun biocarburante.

 

Sembrerebbe opportuno esplicitare, in qualche modo, il riferimento alle disposizioni recate dallo schema n. 302, eventualmente utilizzando le modalità usate dallo schema n. 302 per fare riferimento allo schema in esame, cioè rinviando al “provvedimento attuativo della direttiva 2009/28/CE”.

 

Ciò premesso, il comma 2 in esame dispone che, ai fini del riconoscimento delle previste maggiorazioni, il certificato di sostenibilità di cui all’art. 7-bis, comma 5, deve essere rilasciato esclusivamente nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti.

Si ricorda in proposito che, invece, l’art. 7-bis, comma 5, prevede che il certificato di sostenibilità possa essere rilasciato non solo nell’ambito del citato Sistema nazionale, ma anche di un accordo o di un sistema oggetto di una decisione adottata ai sensi dell’art. 7-quater, par. 4, della direttiva 2009/30/CE.

 

Detto sistema, ai sensi del comma 3, deve garantire che tutti gli operatori economici appartenenti alla filiera di produzione del biocarburante forniscano le informazioni che concorrono alla dimostrazione del rispetto dei criteri di sostenibilità e degli obblighi di informazione di cui al comma 1 nonché un livello adeguato di verifica indipendente delle informazioni presentate dagli operatori. Tale verifica deve accertare che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode e valutare la frequenza e il metodo di campionamento usati nonché la solidità dei dati.

 

I commi 4 e 5 disciplinano ulteriori obblighi informativi a carico dei fornitori e degli operatori economici, mentre il comma 6 affida ai Ministeri dell’ambiente e delle politiche agricole le attività di controllo relative all'applicazione delle disposizioni del presente articolo 7-quater.

 

 

L’articolo 7-quinquies del D.Lgs. 66/2005, che disciplina il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti, individua le diverse opzioni per il calcolo del GHG saving del biocarburante.

La relazione illustrativa sottolinea che l’articolo in questione indica le condizioni per l'uso dei valori standard totali, dei valori standard disaggregati e dei valori reali e rinvia all'allegato V-bis per le specifiche metodologie di calcolo e per le tabelle contenenti i valori standard.

Accertamenti sulla conformità dei combustibili (comma 7)

Il comma 7 dell'articolo in esame modifica l'art. 8 del D.Lgs. 66/2005, relativo agli accertamenti sulla conformità dei combustibili.

La lettera a) sopprime la parte del vigente comma 4 al fine di prevederel’applicazione, attualmente esclusa, della particolare procedura da seguire negli accertamenti mediante analisi di campioni prevista dell’art. 15 della L. 689/1981.

La relazione illustrativa sottolinea che tale disposizione introduce una semplificazione nella procedura vigente per gli accertamenti e le analisi.

 

La lettera b) riscrive il comma 5 dell’art. 8 del D.Lgs. 66/2005. Di fatto il nuovo testo integra la disposizione vigente affidando agli Ispettorati della navigazione interna e ai soggetti individuati dalla normativa regionale i compiti di accertamento delle infrazioni relative alla conformità dei combustibili liquidi diversi dal diesel utilizzati sulle imbarcazioni da diporto e sulle altre navi della navigazione interna al tenore massimo di zolfo previsto dal comma 5 del nuovo testo dell’art. 4 del D.Lgs. 66/2005 nella misura di 10 mg/kg.

La stessa lettera prevede l’applicazione del disposto dell’art. 296, comma 10, del D.Lgs. 152/2006.

Relativamente al citato accertamento delle infrazioni relative ai combustibili diversi dal diesel utilizzati nella navigazione interna, la relazione illustrativa ricorda che si applica oggi l'articolo 296, comma 9, del decreto legislativo n. 152/2006 che tuttavia, facendo complessivamente riferimento a combustibili usati in mare ed a combustibili usati in acque interne, richiama tutti gli organi di polizia giudiziaria volta per volta competenti. La nuova norma, riferendosi esclusivamente ai controlli su alcuni combustibili della navigazione interna, richiama pertanto i soli organi che, ad oggi, hanno per legge competenza sulle acque interne (Ispettorati della navigazione interna e altri soggetti individuati dalla normativa regionale). L'articolo 296, comma 10, del decreto legislativo n. 152/2006, citato anche dalla nuova norma, ha invece la sola funzione di individuare, in aderenza alla direttiva 99/32/CE, le modalità operative da seguire per l'accertamento (ispezione documentale, campionamento nei serbatoi, ecc.).

Sembrerebbe opportuno riformulare la lettera b) al fine di chiarire, come del resto avviene sia nel comma 9 dell’art. 296 del d.lgs. 152/2006 che nel comma 7 del nuovo testo dell’art. 9 del d.lgs. 66/2005 previsto dallo schema in esame, che l’accertamento può essere effettuato da “le regioni o le diverse autorità indicate dalla legge regionale”.

 

Relativamente alla disposizione recata dalla lettera c) si rinvia al commento dei commi 7 e 8 dell’art. 7-bis introdotto dal comma 6 dell’art. 1 dello schema in esame.

Sanzioni (comma 8)

Il comma 8 dell'articolo in esame integra le sanzioni previste dal D.Lgs. 66/2005 - attraverso una riscrittura dell’art. 9 del medesimo decreto, in attuazione dell’art. 9-bis della direttiva 98/70/CE che prevede che siano i singoli Stati membri a determinare l’entità delle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della direttiva stessa, che devono comunque essere effettive, proporzionate e dissuasive. Inoltre, sono state trasfuse all’interno dello stesso comma 8 anche le disposizioni relative alle sanzioni ed ai controlli sui combustibili della navigazione interna diversi dal combustibile disel recate dall’art. 296 del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice ambientale).

Resta fermo, comunque, che tutte le sanzioni previste si applicano solo quando il fatto non costituisca reato: se per esempio si realizzano i presupposti del reato di frode nell'esercizio del commercio, incluso il dolo del responsabile, troverà applicazione l'articolo 515 c.p.

Inoltre, per quanto riguarda l’irrogazione delle sanzioni, fatto salvo quanto disposto dal comma 7 che prevede la competenza delle regioni, per tutte le altre fattispecie viene confermata la competenza del prefetto prevista dagli att. 17 e seguenti della legge 689 del 1981.

Da ultimo, a tutte le sanzioni amministrative (sintetizzate nella tabella in esame) non viene applicato il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 16 della citata legge n. 689/1991.

 

Violazione

Sanzione

Destinatario

Commercializzazione di  benzine/combustibili diesel non conformi alle specifiche dell’allegato I o dell’allegato II

Commercializzazione di combustibile diesel con un tenore max di FAME superiore o con diverse modalità

da 15.000 a 154.000 euro

 

 

 

 

In caso di recidiva la sanzione viene triplicata

Gestori dei depositi fiscali

Commercializzazione di  benzine/combustibili diesel non conformi all'e specifiche dell’allegato I, dell’allegato II o a specifiche più severe o a limiti più elevati

Commercializzazione di combustibile diesel con un tenore max di FAME superiore o con diverse modalità

Riduzione di 1/3 delle sanzioni da 15.000 a 154.000 euro

Riduzione di 1/5 delle sanzioni da 15.000 a 154.000 euro

 

Gestori di depositi commerciali

Gestori di impianti di distribuzione

Percentuali di distribuzione provinciale

da 10.000 a 30.000 euro

Imprese di produzione/importazione di combustibili che riforniscono gli impianti di distribuzione

Obblighi di informazione degli utenti o di etichettatura

da 10.000 a 30.000 euro

Gestori di depositi commerciali e gestori di  impianti di distribuzione

Utilizzo di combustibili diversi dal diesel sulle imbarcazioni da diporto e sulle navi della navigazione interna

da 15.000 a 150.000 euro

Utilizzatori

Obblighi di riduzione delle emissioni dei gas serra dei combustibili di cui all’art. 7-bis (almeno il 6 % rispetto al valore di riferimento stabilito dalla direttiva 2009/30/CE)

da 300.000 a 1.000.000 euro

 

Se la riduzione è pari o inferiore al 5% viene triplicata la sanzione (da 50.000 a 100.000 euro)

Fornitori

Omessa presentazione della relazione dell’art. 7-bis, co.2 sulle emissioni di gas serra e dei relativi documenti

da 50.000 a 100.000 euro

Fornitori

Mancata tenuta della documentazione dell’art. 7-bis, co.7

da 10.000 a 30.000 euro

Fornitori

Omessa presentazione della relazione dell’art. 7-bis, co. 11 sulle riduzioni aggiuntive

da 50.000 a 100.000

Fornitori

Autocertificazione di cui all’art. 7, co. 5, in forma incompleta, inesatta o difforme

da 50.000 a 100.000

Operatore economico

Mancata tenuta della documentazione dell’art. 7-bis, co. 5 sull’autocertificazione

da 10.000 a 30.000 euro

Operatore economico

Mancato rispetto del formato e delle modalità di trasmissione della relazione dell’art. 7-bis, co.2 sulle emissioni di gas serra

da 50.000 a 100.000

Operatore economico

 

Modifiche agli allegati (commi 10, 11 e 12)

I commi 10, 11 e 12 dell'articolo in esame aggiornano, integrano e sostituiscono gli allegati al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, conformemente a quanto previsto dalla direttiva 2009/30/CE.

In particolare:

§         gli allegati I e II relativi alle specifiche tecniche del diesel e della benzina sono stati aggiornati ed integrati recependo fedelmente le modifiche apportate dalla direttiva 2009/30/CE agli allegati I e II della direttiva 98/70/CE;

§         l’allegato III, relativo ai piani per l'individuazione degli impianti di distribuzione che commercializzano diesel e/o benzina con tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg, è stato soppresso poiché tale soglia rappresenta ormai quella standard (non lo era all’epoca dell’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2005, il che richiese la predisposizione di tali piani per garantire una copertura sufficiente del territorio da parte dei nuovi impianti in grado di distribuire carburanti con il nuovo tenore prescritto per lo zolfo) e quindi tali piani, previsti dai vigenti articoli 3 e 4, non sono più previsti dal nuovo testo dei citati articoli previsto dallo schema in esame;

§         l’allegato V, relativo ai metodi di prova e modalità operative per l’accertamento sulla conformità dei combustibili, viene riscritto al fine precipuo di tener conto degli aggiornamenti delle normative tecniche europee (EN 228, aggiornata nel 2008, ed EN 590, aggiornata nel 2009) e delle modifiche introdotte dallo schema in esame (introduzione di valori tabellari per MMT e FAME e aggiornamento dei valori tabellari relativi alle altre sostanze, risultanti dalle nuove soglie previste dagli allegati I e II);

§         è stato introdotto un nuovo allegato V-bis che, in conformità alle disposizioni dell’allegato IV introdotto dalla direttiva 2009/30/CE nel testo della direttiva 98/70/CE, contiene le norme per il calcolo delle emissioni di gas serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti.

Del contenuto degli allegati si è dato brevemente conto anche nel commento degli articoli in cui sono richiamati.


Art. 2
(Disposizioni transitorie e finali)

Il comma 1 dell'articolo in esame disciplina la procedura per addivenire alla pubblicazione degli elenchi relativi alla compatibilità dei veicoli con le nuove benzine E10 e contenenti additivi metallici e con i diesel con FAME 10 e contenenti additivi metallici.

 

I commi da 2 a 4 novellano gli articoli 292, 295 e 296 del D.Lgs. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente)al fine di eliminare i riferimenti alla navigazione interna in essi contenuti, in modo da chiarire che il titolo III della parte V del Codice (cui gli articoli citati appartengono) è destinato a disciplinare, tra i combustibili per autotrazione, solo quelli utilizzati nella navigazione marittima, dato che quelli ad uso interno sono trasferiti, dall’art. 1, comma 1, dello schema in esame, nell'ambito del D.Lgs. 66/2005.

 

Il comma 5 novella l’art. 8 del D.Lgs. 128/2005 al fine di eliminare disposizioni relative a combustibili diesel con tenore di FAME superiore al 5-7%, che risultano superate alla luce delle modifiche imposte dalla direttiva 2009/30/CE.

Si veda, in proposito, il commento al comma 4 dello schema in esame.

 

Il comma 6 prevede l’emanazione, entro 3 mesi dall’entrata in vigore del presente schema, di un decreto interministeriale volto a stabilire le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti (previsto dall’art. 7-quater, comma 1) e le procedure da seguire per il rispetto e la verifica degli obblighi informativi posti dai commi 4 e 5 del citato art. 7-quater a carico dei fornitori e degli operatori economici.

 

Si osserva che sembrerebbe opportuno chiarire che il decreto deve essere adottato con il concerto dei Ministri indicati.


Art. 3
(Disposizioni finanziarie)

La relazione illustrativa sottolinea che l’articolo in esame non si limita ad introdurre (al comma 3) la clausola di invarianza finanziaria, ma prevede, altresì, ai commi 1 e 2, l'adozione di:

§         un decreto interministeriale per la determinazione di tariffe a carico dei fornitori volte alla copertura degli oneri relativi all'espletamento delle istruttorie di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 66/2005 finalizzate alla designazione dei fornitori o di gruppi di fornitori;

§         un decreto interministeriale per la determinazione di tariffe per la copertura degli oneri connessi ai controlli da effettuare per verificare il rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti di cui all'articolo 7-quater.

 

I commi 1 e 2 indicano i termini per l’adozione dei decreti (rispettivamente 60 e 90 giorni dall’entrata in vigore del presente schema) nonché le modalità di aggiornamento (con cadenza minima biennale) delle tariffe.

Le disposizioni recate dai commi 1 e 2 sono conformi al disposto (peraltro richiamato dai commi citati) dell’art. 4 della L. 96/2010 che, in relazione agli oneri per prestazioni e per controlli, prevede l’applicazione delle disposizioni dell’art. 9, commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

I citati commi 2 e 2-bis dell’art. 9 della L. 11/2005 prevedono, infatti, che gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe sono predeterminate e pubbliche e le entrate da esse derivanti sono attribuite, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli.

 


Normativa di riferimento

 


D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 66
Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 2005, n. 96, S.O.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2003/17/CE del 3 marzo 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, già modificata dalla direttiva 2000/71/CE del 7 novembre 2000 della Commissione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 2003);

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 28 ottobre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle attività produttive e il Ministro della salute;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

1. Campo di applicazione.

1. Il presente decreto stabilisce, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione.

 

2. Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) benzina: gli oli minerali volatili destinati al funzionamento dei motori a combustione interna e ad accensione comandata, utilizzati per la propulsione di veicoli e compresi nei codici NC 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49, 2710 11 51 e 2710 11 59;

b) combustibile diesel: i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41, utilizzati per i veicoli a propulsione autonoma di cui alla direttiva 70/220/CEE del 20 marzo 1970 del Consiglio, e alla direttiva 98/77/CE del 2 ottobre 1998 della Commissione; ricadono in tale definizione anche i liquidi derivati dal petrolio compresi nei codici NC 2710 19 41 e 2710 19 45, destinati all'uso nei motori di cui alle direttive 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, e 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000;

c) commercializzazione: messa a disposizione, sul mercato nazionale, presso i depositi fiscali, i depositi commerciali o gli impianti di distribuzione, dei combustibili di cui alle lettere a) o b), indipendentemente dall'assolvimento dell'accisa;

d) deposito fiscale: impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'amministrazione finanziaria; ricadono in tale definizione anche gli impianti di produzione dei combustibili;

e) combustibile sottoposto ad accisa: combustibile al quale si applica il regime fiscale delle accise;

f) deposito commerciale: deposito in cui vengono ricevuti, immagazzinati e spediti i combustibili di cui alle lettere a) o b), ad accisa assolta;

g) impianto di distribuzione: complesso commerciale unitario, accessibile al pubblico, costituito da una o più pompe di distribuzione, con le relative attrezzature e accessori, ubicato lungo la rete stradale ordinaria o lungo le autostrade;

h) pompa di distribuzione: apparecchio di erogazione automatica dei combustibili di cui alle lettere a) o b), inserito in un impianto di distribuzione, che presenta un sistema di quantificazione, inteso come valorizzazione dell'erogato;

i) combustibili in distribuzione: combustibili per i quali l'accisa è stata assolta messi a disposizione sul mercato nazionale per i consumatori finali.

 

3. Benzina.

1. È vietata la commercializzazione di benzina senza piombo non conforme alle specifiche di cui all'Allegato I. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è vietata la commercializzazione di benzina senza piombo con tenore di zolfo superiore a 10 mg/kg e non conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I.

2. Fermi restando i divieti di cui al comma 1, le imprese che riforniscono direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione garantiscono la commercializzazione di benzina senza piombo con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato I presso gli impianti di distribuzione individuati in appositi piani, presentati ed approvati secondo le modalità previste nell'Allegato III, entro trenta giorni dall'approvazione dei medesimi piani. La commercializzazione di tale benzina deve essere adeguatamente segnalata presso gli impianti di distribuzione.

3. È consentita la commercializzazione di benzina con un contenuto di piombo non superiore a 0,15 g/l, purché il tenore massimo di benzene sia pari a 1% (v/v) ed il tenore massimo di idrocarburi aromatici totali sia pari a 40% (v/v), per un quantitativo massimo annuale pari allo 0,5% delle vendite totali di benzina dell'anno precedente, destinato ad essere utilizzato dalle auto storiche e ad essere distribuito sotto la responsabilità delle associazioni riconosciute di possessori di auto storiche (2).

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(2)  Con D.M. 29 marzo 2006 (Gazz. Uff. 5 aprile 2006, n. 80) sono stati approvati i piani relativi all'individuazione degli impianti in cui è assicurata la commercializzazione di benzina senza piombo o di combustibile diesel.

 

4. Combustibile diesel.

1. È vietata la commercializzazione di combustibile diesel non conforme alle specifiche di cui all'Allegato II. A decorrere dal 1° gennaio 2009 è vietata la commercializzazione di combustibile diesel con tenore di zolfo superiore a 10 mg/kg e non conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato II.

2. Fermi restando i divieti di cui al comma 1, le imprese che riforniscono direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione garantiscono la commercializzazione di combustibile diesel di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), primo periodo, con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg e conforme alle altre specifiche di cui all'Allegato II, presso gli impianti di distribuzione individuati in appositi piani, presentati ed approvati secondo le modalità previste nell'Allegato III, entro trenta giorni dall'approvazione dei medesimi piani. La commercializzazione di tale combustibile diesel deve essere adeguatamente segnalata presso gli impianti di distribuzione (3).

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(3)  Con D.M. 29 marzo 2006 (Gazz. Uff. 5 aprile 2006, n. 80) sono stati approvati i piani relativi all'individuazione degli impianti in cui è assicurata la commercializzazione di benzina senza piombo o di combustibile diesel.

 

5. Previsione di specifiche più severe.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la commercializzazione di combustibili destinati a tutte o ad alcune categorie di veicoli può essere sottoposta, presso alcune zone, a specifiche più severe di quelle previste dal presente decreto, al fine di tutelare la salute della popolazione presso determinati agglomerati urbani o l'ambiente presso determinate aree critiche sotto il profilo ecologico, nei casi in cui l'inquinamento atmosferico o delle acque freatiche costituisca o possa presumibilmente costituire un problema serio e ricorrente per la salute umana o per l'ambiente.

2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato previa autorizzazione della Commissione europea, alla quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute, presenta preventivamente una apposita domanda, contenente la motivazione della deroga e la dimostrazione che la stessa rispetta il principio di proporzionalità e non ostacola la libera circolazione delle persone e delle merci. Tale domanda è accompagnata dai pertinenti dati ambientali relativi all'agglomerato o alla zona interessata, nonché da una valutazione dei probabili effetti della deroga sull'ambiente.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute, provvede altresì a trasmettere alla Commissione europea le osservazioni relative alle richieste di deroga presentate da altri Stati.

 

6. Cambiamenti nell'approvvigionamento di oli greggi o prodotti petroliferi.

1. Nel caso in cui il rispetto delle specifiche di cui agli articoli 3 e 4 sia reso difficoltoso, per le imprese di produzione, a causa di un cambiamento improvviso nell'approvvigionamento degli oli greggi o dei prodotti petroliferi, dovuto ad eventi eccezionali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può stabilire, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle attività produttive, previa autorizzazione della Commissione europea, limiti più elevati di quelli previsti dal presente decreto in relazione ad uno o più componenti dei combustibili, da applicare per un periodo massimo di sei mesi.

 

7. Obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati.

1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: «APAT», elabora e sottopone annualmente al Parlamento una relazione in merito alla qualità dei combustibili commercializzati nell'anno precedente.

2. Ai fini dell'elaborazione della relazione di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2:

a) gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio comunicano all'APAT, per il tramite degli uffici centrali dell'Agenzia delle dogane, le informazioni relative agli accertamenti effettuati ed alle infrazioni accertate;

b) i gestori dei depositi fiscali che importano i combustibili di cui al presente decreto da Paesi comunitari ed extracomunitari e i gestori degli impianti di produzione inviano all'APAT i dati concernenti le caratteristiche dei combustibili prodotti o importati e destinati alla commercializzazione, con l'indicazione dei volumi di combustibile a cui i predetti dati sono riferiti.

3. I gestori degli impianti di produzione trasmettono all'APAT, secondo quanto previsto dalle norme di cui all'articolo 10, comma 2, le informazioni relative ai quantitativi di benzina prodotti in conformità a quanto previsto all'articolo 3, comma 3, ed alla destinazione di tale benzina.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2005, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche comunitarie, una relazione, predisposta dall'APAT nel rispetto delle norme di cui all'articolo 10, comma 2, contenente i dati, relativi all'anno civile precedente, sulla qualità dei combustibili in distribuzione, sui volumi totali di benzina e di combustibile diesel in distribuzione, sui volumi totali di benzina con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg in distribuzione, nonché i dati relativi alla presenza sul territorio nazionale degli impianti di distribuzione di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2.

5. Al fine di consentire all'APAT la predisposizione della relazione di cui al comma 4, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla stessa, entro il 1° gennaio di ogni anno, i piani approvati con le modalità previste dall'Allegato III o adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

 

8. Accertamenti sulla conformità dei combustibili.

1. L'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, è effettuato, ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche avvalendosi dei poteri previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dagli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio e dal Corpo della guardia di finanza.

2. Relativamente ai depositi fiscali, gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano gli accertamenti di cui al comma 1 su un numero annuo complessivo di campioni stabilito ai sensi dell'Allegato IV.

3. Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1 il prelievo dei campioni di combustibili si effettua:

a) per quanto concerne i depositi fiscali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio in cui gli stessi sono sottoposti ad accertamento volto a verificarne la quantità e le qualità, ai fini della classificazione fiscale;

b) per quanto concerne i depositi commerciali, sui combustibili immagazzinati nel serbatoio del deposito;

c) per quanto concerne gli impianti di distribuzione, sui combustibili erogati dalle pompe di distribuzione.

4. Gli accertamenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati sulla base dei metodi di prova e nel rispetto delle modalità operative stabiliti dall'Allegato V. Non si applica quanto previsto dall'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane competenti per territorio ed il Corpo della guardia di finanza provvedono altresì all'accertamento delle infrazioni di cui all'articolo 9, comma 4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette a tali organi i piani approvati con le modalità previste dall'Allegato III o adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

 

9. Sanzioni e poteri sostitutivi.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, sono puniti con una sanzione amministrativa da 15.000 a 154.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, con la medesima sanzione amministrativa sono puniti i gestori dei depositi fiscali che commercializzano benzine o combustibili diesel non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6. In caso di recidiva le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono triplicate.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, i gestori degli impianti di distribuzione e i gestori di depositi commerciali che commercializzano benzine o combustibili diesel in violazione dei divieti di cui all'articolo 3, comma 1, o di cui all'articolo 4, comma 1, o non conformi alle specifiche determinate ai sensi degli articoli 5 o 6 sono puniti con le sanzioni previste dal comma 1, ridotte a un terzo nel caso dei depositi commerciali e ridotte a un quinto nel caso degli impianti di distribuzione.

3. In caso di mancata presentazione del piano o del relativo aggiornamento, secondo quanto stabilito dagli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2, e dall'Allegato III, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero delle attività produttive, adotta direttamente il piano, con oneri a carico dei soggetti tenuti alla presentazione, e provvede alla relativa notifica agli stessi.

4. I soggetti tenuti alla presentazione dei piani di cui agli articoli 3 e 4 che violano quanto stabilito dal piano o dal relativo aggiornamento, approvato con le modalità previste dall'Allegato III o adottato ai sensi del comma 3, sono puniti con una sanzione amministrativa da 15.000 a 100.000 euro.

5. All'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1, 2 e 4 provvede il prefetto, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Alle sanzioni amministrative di cui al presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7. Nel caso in cui i gestori dei depositi fiscali non trasmettano nei termini i dati di cui all'articolo 7, comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, ordina al gestore di provvedere.

 

10. Abrogazioni e disposizioni transitorie e finali.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280, e l'articolo 1 della legge 4 novembre 1997, n. 413, e non trovano applicazione il D.P.C.M. 23 novembre 2000, n. 434, il D.P.C.M. 7 ottobre 1997, n. 397 e il D.P.C.M. 30 gennaio 2002, n. 29, nonché il D.M. 10 febbraio 2000 del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 2000, relativo alle metodiche per il controllo del tenore di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito un sistema nazionale per il monitoraggio della qualità dei combustibili di cui al presente decreto, tenuto conto della normativa adottata dal Comitato europeo di normazione, denominato CEN, e sono disciplinati gli obblighi di trasmissione dei dati necessari a tale monitoraggio. Fino alla data di entrata in vigore di tale decreto continuano ad applicarsi le norme vigenti.

3. Con appositi regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla modifica degli Allegati III, IV e V, relativamente alle modalità esecutive delle procedure ivi disciplinate.

4. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si provvede alla modifica degli Allegati del presente decreto, al fine di dare attuazione a successive direttive comunitarie per le parti in cui le stesse modifichino modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico contenute nelle direttive comunitarie recepite con il presente decreto.

5. Dall'attuazione del presente decreto non devono scaturire nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica e, relativamente alle attività di cui agli articoli 7, 8, commi 1 e 5, e 10, comma 2, i soggetti ivi indicati provvedono con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Allegato I

Specifiche ecologiche della benzina senza piombo commercializzata e destinata ai veicoli con motore ad accensione comandata

(previsto dall'articolo 3, commi l e 2)

 

 

Limiti [1]

Caratteristica

Unità

 

 

 

Minimo

Massimo

 

 

 

 

Numero di ottano ricerca

 

95

-

 

 

 

 

Numero di ottano motore

 

85

-

 

 

 

 

Tensione di vapore, periodo estivo [2]

kPa

-

60,0

 

 

 

 

Distillazione:

 

 

 

- evaporato a 100 °C

% (v/v)

46,0

-

- evaporato a 150 °C

% (v/v)

75,0

-

 

 

 

 

Analisi degli idrocarburi:

 

 

 

- olefinici

% (v/v)

-

18,0

- aromatici

% (v/v)

-

35,0

- benzene

% (v/v)

-

1,0

 

 

 

 

Tenore di ossigeno

% (m/m)

-

2,7

 

 

 

 

Ossigenati:

 

 

 

- Alcole metilico, con aggiunta obbligatoria degli agenti stabilizzanti

% (v/v)

-

3

- Alcole etilico, se necessario con aggiunta degli agenti stabilizzanti

% (v/v)

-

5

- Alcole isopropilico

% (v/v)

-

10

- Alcole butilico terziario

% (v/v)

-

7

- Alcole isobutilico

% (v/v)

-

10

- Eteri contenenti 5 o più atomi di carbonio per molecola

% (v/v)

-

15

- Altri ossigenati [3]

% (v/v)

-

10

 

 

 

 

Tenore di zolfo

mg/kg

-

50

 

 

 

10 [4]

 

 

 

 

Tenore di piombo

g/l

-

0,005

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 «Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

[2] Il periodo estivo inizia il 1° maggio e termina il 30 settembre.

[3] Gli altri monoalcoli ed eteri con punto di ebollizione finale non superiore a quanto stabilito nella norma EN 228:2004.

[4] A decorrere dal 1° gennaio 2009, tutta la benzina senza piombo commercializzata deve avere un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg.

 

Allegato II

Specifiche ecologiche del combustibile diesel commercializzato e destinato ai veicoli con motore ad accensione per compressione

(previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2)

 

 

Limiti [1]

Caratteristica

Unità

 

 

 

Minimo

Massimo

 

 

 

 

Numero di cetano

 

51,0

-

 

 

 

 

Densità a 15 °C

kg/m3

-

845

 

 

 

 

Distillazione:

 

 

 

- punto del 95% (v/v) recuperato a

°C

-

360

 

 

 

 

Idrocarburi aromatici policiclici

% (m/m)

-

11

 

 

 

 

Tenore di zolfo

mg/kg

-

50

 

 

 

10 [2]

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite, è stata applicata la norma ISO 4259 «Prodotti petroliferi - Determinazione e applicazione di dati di precisione in relazione ai metodi di prova»; per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero (R = riproducibilità). I risultati delle singole misurazioni vanno interpretati in base ai criteri previsti dalla norma ISO 4259 (pubblicata nel 1995).

[2] A decorrere dal 1° gennaio 2009, tutto il combustibile diesel commercializzato deve avere un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg.

 

Allegato III

Piani per l'individuazione degli impianti di distribuzione (previsto dall'articolo 3, comma 2, dall'articolo 4, comma 2, dall'articolo 7, comma 5, dall'articolo 8, comma 5, dall'articolo 9, commi 3 e 4, dall'articolo 10, comma 3)

I. Procedura di presentazione e di approvazione dei piani.

1. Le imprese che riforniscono direttamente di combustibili gli impianti di distribuzione presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in riferimento agli impianti di distribuzione di cui sono titolari e agli impianti di titolarità di terzi che espongono il proprio marchio e con i quali hanno un rapporto di fornitura in via esclusiva, appositi piani, contenenti almeno le informazioni previste dalla parte II, in cui sono individuati gli impianti di distribuzione dei combustibili di cui all'articolo 3, comma 2, e gli impianti di distribuzione dei combustibili di cui all'articolo 4, comma 2. Ciascun piano deve essere elaborato con l'obiettivo tendenziale di individuare, un numero di tali impianti pari ad almeno il 10% di tutti gli impianti di distribuzione considerati nel piano ed ubicati sulla rete stradale e pari ad almeno il 15% di tutti gli impianti di distribuzione considerati nel piano ed ubicati sulla rete autostradale, e di assicurare l'uniforme distribuzione territoriale degli stessi impianti.

2. I piani di cui al paragrafo l sono trasmessi in formato elettronico con le modalità di trasmissione indicate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta gli obiettivi raggiunti dal complesso dei piani di cui al paragrafo 1 e si pronuncia in merito alla approvazione degli stessi.

4. Nel caso in cui il complesso dei piani cui al paragrafo 1 non garantisca che, il numero degli impianti ivi individuati sia pari ad almeno il 10% di tutti gli impianti di distribuzione ubicati sulla rete stradale nel territorio nazionale e pari ad almeno il 15% di tutti gli impianti di distribuzione ubicati sulla rete autostradale nel territorio nazionale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, richiede ai soggetti che hanno presentato un piano in cui una o entrambe le percentuali stabilite dal paragrafo 1 non sono state raggiunte di presentare un nuovo piano nel quale sia assicurato il raggiungimento delle predette percentuali. Il nuovo piano deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta.

5. Indipendentemente dal rispetto delle percentuali stabilite dal paragrafo 4, nel caso in cui il complesso dei piani di cui al paragrafo 1 non garantisca l'uniforme distribuzione degli impianti ivi individuati presso tutto il territorio nazionale, secondo i criteri indicati nella parte III, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, richiede a tutti o ad alcuni dei soggetti che hanno presentato i piani di presentare un nuovo piano in cui tale uniforme distribuzione sia assicurata secondo le modalità stabilite nella richiesta. La richiesta può essere diretta anche ai soggetti che hanno presentato un piano nel quale le percentuali previste dal paragrafo 1 sono state raggiunte. Il nuovo piano deve essere presentato entro trenta giorni dalla data di notifica della relativa richiesta.

6. Entro il 31 ottobre di ogni anno, a partire dall'anno 2005, le imprese di cui al paragrafo 1, in caso di modifica di quanto indicato nel piano, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'aggiornamento del piano stesso. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero della salute e il Ministero delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si pronuncia in merito alla approvazione di tali aggiornamenti con le modalità previste dai paragrafi precedenti.

II. Informazioni da inserire nei singoli piani.

1. I piani di cui all'articolo 3 e di cui all'articolo 4 devono contenere, con riferimento a tutti gli impianti considerati nel piano, anche diversi dagli impianti di distribuzione del combustibile di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 4, comma 2, le seguenti informazioni:

- soggetto referente del piano;

- soggetto/i titolare di ciascun impianto di distribuzione;

- indirizzo di ciascun impianto di distribuzione;

- marchio degli impianti di distribuzione;

- tipo (benzina / combustibile diesel) e grado dei combustibili (contenuto di zolfo pari a 50 mg/kg / contenuto di zolfo pari a 10 mg/kg) commercializzati presso ciascun impianto di distribuzione;

- codice aziendale di ciascun impianto di distribuzione.

III. Criteri di uniforme distribuzione degli impianti di distribuzione.

1. Presso ciascuna Provincia in cui siano presenti uno o più comuni aventi una popolazione superiore a 150.000 abitanti e, a partire dal 1° gennaio 2006, presso ciascuna provincia, il numero degli impianti di distribuzione del combustibile di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere pari ad almeno il 2% di tutti gli impianti di distribuzione ubicati sulla rete stradale nel territorio provinciale.

2. Presso la rete autostradale deve essere assicurata la presenza di almeno un impianto di distribuzione del combustibile di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 4, comma 2, ogni 300 Km della rete.

 

Allegato IV

Numero di campioni annuo su cui si effettuano gli accertamenti sulla conformità dei combustibili (previsto dall'articolo 8, comma 2, dall'articolo 10, comma 3)

1. Gli uffici dell'Agenzia delle dogane effettuano presso i depositi fiscali gli accertamenti di cui all'articolo 8, comma 1, su un numero annuo complessivo di campioni di benzina pari ad almeno 200 e di combustibile diesel pari ad almeno 200.

2. Per il primo anno di applicazione del presente decreto il numero di accertamenti da effettuare è pari a 16 volte il numero dei mesi interi intercorrenti tra la data di entrata in vigore del decreto e la fine dell'anno.

 

Allegato V

Metodi di prova e modalità operative per l'accertamento sulla conformità dei combustibili (previsto dall'articolo 8, comma 4, dall'articolo 10, comma 3)

1. Campionamento

1.1 Prelievo

1.1.1 Depositi fiscali e depositi commerciali

I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3170 per il campionamento manuale da serbatoio e secondo quanto stabilito dalla norma ISO 3171 per il campionamento automatico in linea.

1.1.2 Impianti di distribuzione

I campioni di combustibile devono essere prelevati secondo quanto stabilito dalla norma EN 14275 per il campionamento alla pompa presso gli impianti di distribuzione.

1.1.3 Competenza

Il prelievo dei campioni è effettuato dall'autorità competente all'accertamento dell'infrazione.

1.2 Quantità

La quantità di combustibile da campionare è pari a 16 litri e deve essere immessa in quattro contenitori metallici di contenuto non inferiore a cinque litri. I contenitori devono essere riempiti per circa l'80% della loro capienza.

Detti contenitori devono assicurare una tenuta perfetta, essere dotati di tappo con guarnizione e controtappo di plastica ed essere rigorosamente sigillati. Inoltre devono essere dotati di targhetta sulla quale sono riportati almeno i seguenti dati:

a) il luogo del prelievo;

b) il gestore dell'impianto presso cui è stato effettuato il prelievo del campione;

c) la data del prelievo;

d) la tipologia di prodotto;

e) il serbatoio dal quale è stato effettuato il prelievo, in caso di depositi fiscali e di depositi commerciali, e la pompa di distribuzione, in caso di impianti di distribuzione;

f) il soggetto che, eventualmente, rappresenti il gestore nel corso delle attività di prelievo;

g) il soggetto incaricato del prelievo.

I quattro esemplari del campione dovranno essere destinati alle seguenti finalità:

a) uno da consegnare al gestore dell'impianto sottoposto ad accertamento, al fine di essere utilizzato dal laboratorio incaricato dal gestore stesso, di seguito denominato laboratorio controllato;

b) uno da inviare al laboratorio che effettua le misure, ai fini dell'accertamento dell'infrazione, di seguito denominato: laboratorio controllore, individuato ai sensi del paragrafo 1.7;

c) uno da inviare al laboratorio controllore al fine di essere conservato per l'eventualità in cui debba intervenire un laboratorio terzo;

d) uno da conservare a cura del soggetto che ha effettuato il prelievo per l'eventualità di un contenzioso giudiziario circa gli esiti dell'accertamento; su richiesta di tale soggetto, l'esemplare può essere conservato presso il laboratorio controllore.

1.3 Verbale

All'atto del prelievo viene redatto, in tre originali, un verbale che deve riportare i dati necessari per l'identificazione univoca del campione: un originale rimane all'autorità competente all'accertamento dell'infrazione, un originale viene consegnato al gestore o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera f), l'altro originale viene allegato all'esemplare del campione da inviare al laboratorio controllore.

1.4 Movimentazione dei campioni

Durante il prelievo e la movimentazione dei campioni devono essere osservate misure atte a garantirne l'integrità e la sicurezza, con particolare riferimento alle misure concernenti il deposito e il trasporto dei liquidi infiammabili.

1.5 Distribuzione dei campioni

Gli esemplari del campione di cui al paragrafo 1.2, lettere b) e c), vengono inviati al laboratorio controllore insieme al verbale di campionamento. L'esemplare del campione di cui al paragrafo 1.2, lettera a), è consegnato al gestore dell'impianto sottoposto ad accertamento o al soggetto di cui al paragrafo 1.2, lettera f).

1.6 Conservazione dei campioni

Tutti gli esemplari del campione di cui al paragrafo 1.2 devono essere conservati in luogo idoneo, per un periodo non inferiore a novanta giorni e, comunque, fino alla conclusione delle attività di accertamento di cui al presente allegato e, nel caso in cui sia stata dimostrata la non conformità del prodotto, fino alla scadenza dei termini previsti per proporre opposizione all'eventuale ordinanza - ingiunzione pronunciata dall'autorità competente all'irrogazione della sanzione e fino alla conclusione del contenzioso giudiziario seguente a tale opposizione.

1.7 Identificazione dei laboratori

Il laboratorio controllore, su delega dell'autorità competente all'accertamento dell'infrazione, è un laboratorio chimico delle dogane o, ove istituito, un Ufficio delle dogane nel cui àmbito operano i laboratori chimici delle dogane.

Il laboratorio terzo è un laboratorio chimico delle dogane o, ove istituito, un Ufficio delle dogane nel cui àmbito operano i laboratori chimici delle dogane, diverso da quello che ha effettuato le misure come laboratorio controllore.

Per l'effettuazione delle misure i laboratori chimici delle dogane o, ove istituiti, gli Uffici delle Dogane nel cui àmbito operano i laboratori chimici delle dogane possono avvalersi della Stazione sperimentale per i combustibili.

2. Effettuazione della verifica di conformità e modalità di risoluzione delle eventuali controversie tra laboratorio controllore e laboratorio controllato.

Il presente paragrafo stabilisce le procedure per l'effettuazione della verifica di conformità e le modalità di risoluzione delle eventuali controversie tra laboratorio controllore e laboratorio controllato.

A tale fine non trova applicazione l'articolo 15 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

La trattazione dei risultati dei metodi di prova elencati nel paragrafo 3 viene effettuata secondo la procedura descritta nella norma UNI EN ISO 4259.

2.1 Verifica di conformità

Il laboratorio controllore esegue le misure immediatamente dopo la ricezione dell'esemplare del campione di cui al paragrafo 1.2, lettera b). Tale laboratorio esegue una sola misura per ciascuna caratteristica disciplinata dal presente decreto, utilizzando i metodi di prova di cui al paragrafo 3.

2.1.1 Caratteristiche per le quali è definito un limite massimo negli Allegati I e II.

Se il risultato ottenuto «X» è tale che:

X > A1 + 0,59 · R

dove A1 è il limite massimo, ed R è la riproducibilità del metodo di prova calcolata al livello A1, il cui valore è riportato nel paragrafo 3, non è possibile stabilire se il prodotto è conforme e si procede come previsto al paragrafo 2.2. In caso contrario il prodotto è da considerare conforme.

2.1.2 Caratteristiche per le quali è definito un limite minimo negli allegati I e II.

Se il risultato ottenuto «X» è tale che:

X < A2 - 0,59 · R

dove A2 è il limite minimo, ed R è la riproducibilità del metodo di prova calcolata al livello A2, il cui valore è riportato nel paragrafo 3, non è possibile stabilire se il prodotto è conforme e si procede nei modi stabiliti dal paragrafo 2.2. In caso contrario il prodotto è da considerare conforme.

2.1.3 L'autorità competente all'accertamento dell'infrazione comunica al gestore dell'impianto l'esito della verifica, contenente i risultati delle misure concernenti le caratteristiche per cui non è possibile stabilire la conformità. Nel caso in cui tutte le caratteristiche siano risultate conformi tale autorità comunica al gestore dell'impianto la chiusura dell'attività di accertamento.

2.2 Possibile non conformità

In caso di possibile non conformità del prodotto alle specifiche previste dal presente decreto, si procede nei modi stabiliti al paragrafo 2.2.1.

2.2.1 Fase 1

Non deve essere considerato il risultato della misura effettuata dal laboratorio controllore ai sensi del paragrafo 2. 1.

Il laboratorio controllore e quello controllato eseguono ciascuno tre misure accettabili, rispettivamente sull'esemplare del campione di cui al paragrafo 1.2, lettera b), e sull'esemplare del campione di cui al paragrafo 1.2, lettera a).

L'accettabilità delle misure ottenute da ciascun laboratorio è verificata nel modo seguente:

Le misure ottenute in un laboratorio vengono definite accettabili quando la differenza tra la misura più divergente e la media delle due misure rimanenti non supera il valore r' calcolato come segue:

r' = 0,87 · r

dove r è la ripetibilità del metodo di prova calcolata al limite massimo A1 oppure al limite minimo A2, il cui valore è riportato nel paragrafo 3.

Se la differenza tra la misura più divergente e la media delle rimanenti supera il valore r', la misura più divergente non deve essere considerata. In questo caso si esegue un'altra misura e si verifica nuovamente l'accettabilità dei risultati. Tale procedura deve essere ripetuta fino al momento in cui si ottengono tre misure accettabili. Successivamente, si calcolano le medie dei risultati accettati ottenuti da ciascun laboratorio.

Se la media MR dei risultati ottenuti dal laboratorio controllore è uguale o inferiore al limite massimo A1, oppure è uguale o superiore al limite minimo A2, il prodotto deve essere considerato conforme.

Se la media MR dei risultati ottenuti dal laboratorio controllore è superiore al limite massimo A1, oppure è inferiore al limite minimo A2, si deve confrontare tale media con la media Ms dei risultati ottenuti dal laboratorio controllato.

Si calcola la media delle medie e il risultato viene confrontato con il limite massimo A1 o con il limite minimo A2.

2.2.1.1 Caso del limite massimo A1

Se si verifica contemporaneamente:

(MS + MR) /2 ≤ A1 e |MS - MR| ≤ 0,84 · R'

dove R è la riproducibilità e r la ripetibilità del metodo di prova calcolata al livello A1, il prodotto deve essere considerato conforme.

Se invece si verifica:

(MS + MR) /2 ≤ A1 e |MS - MR| > 0,84 · R'

oppure

(MS + MR) /2 > A1

non è ancora possibile stabilire se il prodotto è conforme e si procede, nei modi previsti dal paragrafo 2.2.2. L'autorità competente all'accertamento dell'infrazione comunica tale esito al gestore dell'impianto.

2.2.1.2 Caso del limite minimo A2

Se si verifica contemporaneamente:

(MS + MR) /2 ≥ A2 e |MS - MR| ≤ 0,84 · R'

dove R è la riproducibilità e r è la ripetibilità del metodo di prova calcolate al livello A2, il prodotto deve essere considerato conforme.

Se invece si verifica:

(MS + MR) /2 ≥ A2 e |MS - MR| > 0,84 · R'

oppure

(MS + MR) /2 < A2

non è ancora possibile stabilire se il prodotto è conforme e si procede nei modi previsti dal paragrafo 2.2.2. L'autorità competente all'accertamento dell'infrazione comunica tale esito al gestore dell'impianto.

2.2.2 Fase 2

La fase 2 prevede innanzitutto un esame congiunto dei due laboratori per mettere a confronto le rispettive procedure operative e la strumentazione di misura.

Se non vengono evidenziate anomalie o difformità nell'esecuzione delle prove si procede alla fase 3 di cui al paragrafo 2.2.3.

In caso contrario non devono esser considerati i risultati della fase 1 di cui al paragrafo 2.2.1 e il laboratorio controllore e quello controllato eseguono, ciascuno, tre misure accettabili, ripetendo la procedura prevista dal paragrafo 2.2.1.

Se non è ancora possibile stabilire se il prodotto è conforme si procede alla fase 3 di cui al paragrafo 2.2.3. L'autorità competente all'accertamento dell'infrazione comunica tale esito al gestore dell'impianto.

2.2.3 Fase 3

Tale fase prevede l'intervento di un laboratorio terzo, al quale è consegnato l'esemplare del campione di cui al paragrafo 1.2, lettera c), unitamente alla copia del verbale di cui al paragrafo 1.3.

Sul campione ricevuto il laboratorio terzo esegue tre misure, di cui verifica l'accettabilità secondo la procedura riportata al paragrafo 2.2.1 e di cui calcola la media MN.

Successivamente, vengono confrontate le medie dei risultati ottenuti dai tre laboratori (controllore, controllato e terzo) e se ne verificano le condizioni di accettabilità.

Se la differenza tra la media del laboratorio più divergente e la media delle medie degli altri due laboratori è minore o uguale a:

R" = 0,87 · R' (vedi paragrafo 3)

si considera la media delle medie dei tre laboratori

M = (MS +MR +MN) / 3

Se invece la differenza tra la media del laboratorio più divergente e la media delle medie degli altri due laboratori è maggiore di R" si considera: la media M delle medie degli altri due laboratori.

2.2.3.1 Caso del limite massimo A1

Se M ≤ A1 il prodotto risulta conforme.

Se M > A1 il prodotto non risulta conforme.

2.2.3.2. Caso del limite minimo A2

Se M ≥ A2 il prodotto risulta conforme.

Se M < A2 il prodotto non risulta conforme.

2.2.4 Se il prodotto, all'esito della fase 3, non è risultato conforme l'autorità competente all'accertamento dell'infrazione procede ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Se invece il prodotto, all'esito della fase 1 o della fase 2 o della fase 3, è risultato conforme tale autorità comunica al gestore dell'impianto la chiusura dell'attività di accertamento.


3. Precisione dei metodi di prova

3.1 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 228:2004, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche della benzina senza piombo conforme alle specifiche di cui all'allegato I.

Caratteristica

Metodo di

Unità

A 2

A 1

r

R

r'

R'

R"

 

prova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di ottano ricerca

prEN ISO 5164

 

95,0

 

0,2

0,7

0,2

0,7

0,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di ottano motore

prEN ISO 5163

 

85,0

 

0,2

0,9

0,2

0,8

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensione di vapore, periodo estivo [*]

EN 13016-1

kPa

 

60,0

1,5

3,0

1,3

2,8

2,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distillazione, evaporato a 100 °C [**]

EN ISO 3405

% (v/v)

46,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distillazione, evaporato a 150 °C [**]

EN ISO 3405

% (v/v)

75,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olefine

ASTM D1319-95a

% (v/v)

 

18,0

1,5

4,6

1,3

4,4

3,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aromatici

ASTM D1319-95a

% (v/v)

 

35,0

1,3

3,7

1,1

3,5

3,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzene

EN 12177

% (v/v)

 

1,0

0,03

0,10

0,03

0,10

0,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenore di ossigeno

EN 1601

% (m/m)

 

2,7

0,08

0,3

0,07

0,3

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcole metilico

EN 1601

% (v/v)

 

3

0,1

0,3

0,1

0,3

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcole etilico

EN 1601

% (v/v)

 

5

0,1

0,4

0,1

0,4

0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcole isopropilico

EN 1601

% (v/v)

 

10

0,2

0,8

0,2

0,8

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcole butilico terziario

EN 1601

% (v/v)

 

7

0,2

0,5

0,2

0,5

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcole isobutilico

EN 1601

% (v/v)

 

10

0,2

0,8

0,2

0,8

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eteri con 5 o più atomi di carbonio

EN 1601

% (v/v)

 

15

0,3

1,0

0,3

1,0

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri ossigenati

EN 1601

% (v/v)

 

10

0,2

0,8

0,2

0,8

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenore di zolfo

EN ISO 20884

 

 

 

2,9

7,9

2,5

7,5

6,6

 

 

mg/kg

 

50

 

 

 

 

 

 

EN ISO 20846

 

 

 

3,5

9,7

3,0

9,3

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ISO 20884

 

 

 

1,9

3,1

1,7

2,7

2,3

 

 

mg/kg

 

10

 

 

 

 

 

 

EN ISO 20846

 

 

 

1,0

2,7

0,9

2,6

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenore di piombo

prEN 237

mg/l

 

5

1

2

0,9

1,8

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[*] Espressa come DVPE (Tensione equivalente di vapore a secco)

[**] Precisione da calcolare in base alla curva di distillazione dei campioni


3.2 Metodi di prova, contenuti nella norma EN 590:2004, e dati di precisione per la determinazione delle caratteristiche del combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

Caratteristica

Metodo di

Unità

A 2

A 1

r

R

r'

R'

R"

 

prova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero di cetano

EN ISO 5165

 

51,0

 

0,9

4,2

0,8

4,1

3,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densità a 15 °C

EN ISO 3675

kg/m3

 

845

0,5

1,2

0,4

1,1

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distillazione: 95% recuperato [*]

EN ISO 3405

°C

 

360

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idrocarburi aromatici policiclici

EN 12916

% (m/m)

 

11

1,8

3,8

1,5

3,5

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenore di zolfo

EN ISO 20884

 

 

 

2,9

7,9

2,5

7,5

6,6

 

 

mg/kg

 

50

 

 

 

 

 

 

EN ISO 20846

 

 

 

3,1

6,7

2,9

6,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN ISO 20884

 

 

 

1,9

3,1

1,7

2,7

2,3

 

 

mg/kg

 

10

 

 

 

 

 

 

EN ISO 20846

 

 

 

1,1

2,2

1,0

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[*] Precisione da calcolare in base alla curva di distillazione dei campioni


Normativa comunitara

 


Dir. 23 aprile 2009, n. 2009/30/CE
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 140.

(2)  La presente direttiva è entrata in vigore il 25 giugno 2009.

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95 e l'articolo 175, paragrafo 1, per quanto riguarda l'articolo 1, paragrafo 5, e l'articolo 2 della presente direttiva,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel , stabilisce specifiche minime per la benzina ed i combustibili diesel destinati ai trasporti stradali e non stradali per motivi sanitari ed ambientali.

(2) Uno degli obiettivi stabiliti nel sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, istituito dalla decisione n. 1600/2002/CE del 22 luglio 2002 , è il raggiungimento di livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente. Nella dichiarazione che accompagna la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa , la Commissione ha riconosciuto la necessità di ridurre le dannose emissioni inquinanti per conseguire un miglioramento significativo verso gli obiettivi stabiliti dal sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente e ha previsto, in particolare, nuove proposte legislative che ridurrebbero ulteriormente le emissioni autorizzate a livello nazionale per i principali inquinanti, ridurrebbero le emissioni connesse con il rifornimento degli autoveicoli a benzina nelle stazioni di servizio e affronterebbero la questione del tenore di zolfo nei combustibili, compresi i combustibili per uso marittimo.

(3) Nell'ambito del protocollo di Kyoto la Comunità si è impegnata a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti per il periodo 2008-2012. La Comunità si è inoltre impegnata a ridurre del 30%, entro il 2020, le emissioni di gas a effetto serra nel contesto di un accordo globale e del 20% unilateralmente. Per il raggiungimento di tali obiettivi sarà necessario il contributo di tutti i settori.

(4) Un aspetto delle emissioni di gas a effetto serra provocate dai trasporti è stato affrontato con la politica comunitaria in materia di emissioni di CO2 e automobili. I carburanti utilizzati nel settore dei trasporti contribuiscono in modo significativo alle emissioni globali di gas a effetto serra della Comunità. Il monitoraggio e la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte nel ciclo di vita dei combustibili possono aiutare la Comunità a raggiungere gli obiettivi di riduzione di tali gas tramite la «decarbonizzazione» dei combustibili da trasporto.

(5) La Comunità ha già adottato normative intese a limitare le emissioni inquinanti prodotte dagli autoveicoli leggeri e pesanti. Un fattore che può facilitare il raggiungimento dei limiti stabiliti per tali emissioni è costituito dalle specifiche relative ai combustibili.

(6) Le deroghe alla tensione massima di vapore della benzina nel periodo estivo dovrebbero limitarsi agli Stati membri che hanno temperature ambientali estive basse. È pertanto opportuno chiarire in quali Stati membri si dovrebbe concedere una deroga. Si tratta, in linea di principio, degli Stati membri in cui la temperatura media nella maggior parte del territorio è inferiore a 12 °C per almeno due dei tre mesi di giugno, luglio e agosto.

(7) La direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali , stabilisce i limiti per le emissioni dei motori utilizzati in tali macchine. Devono essere previsti combustibili che permettano il buon funzionamento dei motori di tali macchine.

(8) Il 20% circa delle emissioni di gas a effetto serra della Comunità è prodotto dalla combustione dei carburanti utilizzati nei trasporti su strada. Una possibile soluzione per diminuire tali emissioni è rappresentata dall'abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili, che può essere conseguito in vari modi. Tenendo presenti l'intento della Comunità di ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra e il significativo contributo dei trasporti su strada su tali emissioni, è opportuno istituire un meccanismo che prescriva ai fornitori di combustibile di indicare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili da essi forniti e di ridurle a partire dal 2011. La metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti dovrebbe essere identica a quella stabilita ai fini del calcolo dell'impatto dei gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili .

(9) Entro il 31 dicembre 2020 i fornitori dovrebbero ridurre gradualmente le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita fino al 10% per unità di energia dovute ai carburanti e all'energia forniti. La riduzione dovrebbe essere almeno del 6% entro il 31 dicembre 2020 rispetto alla media comunitaria delle emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili fossili nel 2010, ottenute utilizzando biocarburanti e carburanti alternativi nonché riducendo il rilascio in atmosfera e la combustione in torcia nei siti di produzione. Detta riduzione, soggetta a una verifica, dovrebbe comprendere due ulteriori riduzioni del 2%, la prima ottenuta tramite l'utilizzo di tecnologie ecocompatibili per la cattura e lo stoccaggio di CO2 e di veicoli elettrici e la seconda tramite l'acquisto di crediti nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto. Dette riduzioni supplementari non dovrebbero essere vincolanti per gli Stati membri o i fornitori di carburanti all'entrata in vigore della presente direttiva. La revisione dovrebbe riferirsi al loro carattere non vincolante.

(10) La produzione di biocarburanti dovrebbe avvenire in modo sostenibile. Occorre pertanto che i biocarburanti utilizzati per conseguire gli obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra fissati dalla presente direttiva soddisfino criteri di sostenibilità. Per garantire un approccio coerente tra la politica energetica e quella ambientale e per evitare i costi aggiuntivi per le imprese e l'incoerenza sotto il profilo ambientale che risulterebbe da un approccio non uniforme, è essenziale prevedere i medesimi criteri di sostenibilità ambientale per l'uso di biocarburanti ai fini della presente direttiva, da una parte, e della direttiva 2009/28/CE, dall'altra. Per gli stessi motivi dovrebbero essere evitate doppie comunicazioni nel presente contesto. Inoltre, la Commissione e le autorità nazionali competenti dovrebbero coordinare le proprie attività nel quadro di un comitato specificatamente competente per gli aspetti della sostenibilità.

(11) L'aumento della domanda mondiale di biocarburanti e gli incentivi all'uso dei biocarburanti previsti dalla presente direttiva non dovrebbero avere l'effetto di incoraggiare la distruzione di terreni ricchi di biodiversità. Tali risorse limitate, il cui valore per tutta l'umanità è stato riconosciuto in molti atti internazionali, dovrebbero essere preservate. Inoltre, i consumatori nella Comunità troverebbero moralmente inaccettabile che il loro maggiore uso di biocarburanti possa portare alla distruzione di terreni ricchi di biodiversità. Per questi motivi è necessario prevedere criteri di sostenibilità che assicurino che i biocarburanti possano beneficiare di incentivi soltanto quando vi sia la garanzia che non provengono da aree ricche di biodiversità oppure, nel caso di aree designate per scopi di protezione della natura o per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, quando l'autorità competente dimostri che la produzione delle materie prime non interferisce con detti scopi. I criteri di sostenibilità dovrebbero considerare una foresta come ricca di biodiversità nel caso in cui sia una foresta primaria secondo la definizione usata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO) nella «Valutazione delle risorse forestali mondiali», documento che i paesi di tutto il mondo utilizzano per rendicontare sull'estensione delle foreste primarie, o sia protetta da leggi nazionali in materia di protezione della natura. Dovrebbero essere incluse le aree ove si pratica la raccolta di prodotti forestali diversi dal legno, purché l'impatto umano sia limitato. Altri tipi di foreste secondo la definizione della FAO, quali le foreste naturali modificate, le foreste seminaturali e le piantagioni, non dovrebbero essere considerati foreste primarie. Inoltre, tenuto conto dell'elevato grado di biodiversità di alcuni terreni erbosi, temperati o tropicali, incluse savane, steppe, terreni arbustivi e praterie ad elevata biodiversità, i biocarburanti prodotti a partire da materie prime coltivate su tali terreni non dovrebbero poter beneficiare degli incentivi previsti dalla presente direttiva. La Commissione dovrebbe fissare criteri adeguati e precisare le zone geografiche per definire questo tipo di terreni erbosi ad elevata biodiversità, conformemente ai migliori dati scientifici disponibili e alle norme internazionali applicabili.

(12) Per calcolare l'impatto della conversione dei terreni in termini di emissioni di gas a effetto serra, è opportuno che gli operatori economici siano in grado di utilizzare valori effettivi per gli stock di carbonio connessi con la destinazione di riferimento dei terreni e la destinazione degli stessi dopo la conversione. Dovrebbero inoltre essere in grado di utilizzare valori standard. Il lavoro del gruppo di esperti intergovernativo sui cambiamenti climatici costituisce la base giusta per tali valori standard, un lavoro che attualmente non è espresso in una forma immediatamente applicabile dagli operatori economici. La Commissione, ispirandosi a tale lavoro, dovrebbe quindi elaborare orientamenti che fungano da base di calcolo delle variazioni degli stock di carbonio ai fini della presente direttiva, anche per quanto riguarda le zone boschive con una copertura della volta compresa tra il 10% e il 30%, le savane, i terreni arbustivi e le praterie.

(13) È opportuno che la Commissione sviluppi metodologie per valutare l'impatto del drenaggio delle torbiere sulle emissioni dei gas a effetto serra.

(14) Non dovrebbero essere convertiti alla produzione di biocarburanti i terreni in cui la perdita dello stock di carbonio a seguito della conversione non possa essere compensata dalle riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra realizzate tramite la produzione di biocarburanti entro un periodo di tempo ragionevole, tenuto conto dell'urgenza di affrontare i cambiamenti climatici. Ciò eviterebbe che siano imposte inutilmente agli operatori economici attività di ricerca onerose e impedirebbe la conversione di terre con rilevanti stock di carbonio che dovessero rivelarsi inadatte per la produzione di materie prime destinate alla produzione di biocarburanti. L'inventario degli stock mondiali di carbonio indica che le zone umide e le zone boschive continue con una copertura della volta superiore al 30% dovrebbero essere incluse in detta categoria. Anche le zone boschive con una copertura della volta compresa tra il 10% e il 30% dovrebbero essere incluse, a meno che non si possa dimostrare che il loro stock di carbonio è sufficientemente esiguo da giustificarne la conversione secondo le modalità previste dalla presente direttiva. Il riferimento alle zone umide dovrebbe tener conto della definizione di cui alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, adottata il 2 febbraio 1971 a Ramsar.

(15) Gli incentivi previsti dalla presente direttiva incoraggeranno un aumento della produzione di biocarburanti a livello mondiale. I biocarburanti prodotti a partire da materie prime coltivate all'interno della Comunità dovrebbero altresì rispettare i requisiti comunitari in ambito ambientale relativi al settore agricolo, inclusi quelli per la tutela della qualità delle acque sotterranee e delle acque superficiali, e i requisiti in ambito sociale. Tuttavia, esiste il timore che la produzione di biocarburanti in alcuni paesi terzi non rispetti i requisiti minimi in ambito ambientale o sociale. Per tale motivo è opportuno incoraggiare la conclusione di accordi multilaterali e bilaterali nonché l'introduzione di sistemi volontari a livello internazionale o nazionale, che contemplino aspetti essenziali in materia ambientale e sociale, al fine di promuovere la produzione sostenibile di biocarburanti a livello mondiale. In assenza di tali accordi o sistemi, gli Stati membri dovrebbero obbligare gli operatori economici a riferire in materia.

(16) I criteri di sostenibilità sono efficaci soltanto se determinano un cambiamento del comportamento degli operatori del mercato. Tali cambiamenti avranno luogo solo se il rispetto di tali criteri per i biocarburanti determina un vantaggio in termini di prezzo rispetto ai prodotti che non rispettano detti criteri. Secondo il metodo dell'equilibrio di massa per la verifica della conformità, esiste un collegamento fisico tra la produzione di biocarburanti che soddisfano i criteri di sostenibilità e il consumo di biocarburanti nella Comunità, che crea un equilibrio tra l'offerta e la domanda e garantisce un vantaggio, in termini di prezzo, superiore a quello che si ha in un sistema in cui tale collegamento non esiste. Per assicurare che i biocarburanti che soddisfano i criteri di sostenibilità possano essere venduti ad un prezzo superiore, mantenendo l'integrità del sistema ed evitando nello stesso tempo di imporre un onere non ragionevole alle imprese, occorre quindi applicare il metodo dell'equilibrio di massa per la verifica della conformità. Dovrebbero tuttavia essere valutati altri metodi di verifica.

(17) Ove opportuno, la Commissione dovrebbe tenere in debito conto la «Valutazione degli ecosistemi del millennio», che contiene informazioni utili per la conservazione almeno delle aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche, quali la protezione degli spartiacque e il controllo dell'erosione.

(18) Nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra si dovrebbe tener conto dei prodotti secondari derivanti dalla produzione e dall'uso dei combustibili. Il metodo della sostituzione è appropriato ai fini dell'analisi politica, ma non ai fini della disciplina dei singoli operatori economici e delle diverse partite di carburante per autotrazione. In questi casi, il metodo dell'allocazione energetica è il più adeguato, perché di facile applicazione, affidabile nel tempo, riduce al minimo gli incentivi controproducenti e produce risultati generalmente comparabili con quelli ottenuti con il metodo della sostituzione. Ai fini dell'analisi politica, nelle relazioni la Commissione dovrebbe anche presentare i risultati ottenuti con il metodo della sostituzione.

(19) Per evitare un onere amministrativo sproporzionato, occorre elaborare un elenco di valori standard per le filiere normali di produzione dei biocarburanti, che dovrebbe essere aggiornato e ampliato allorché si rendono disponibili ulteriori dati. Gli operatori economici dovrebbero sempre poter far valere il livello di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti indicato nell'elenco. Ove il valore standard di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di una filiera di produzione sia inferiore al livello minimo richiesto di riduzione delle emissioni, i produttori che intendano dimostrare che rispettano il livello minimo dovrebbero essere tenuti a dimostrare che le emissioni effettive derivanti dal processo di produzione da essi applicato sono inferiori a quelle che sono state ipotizzate nel calcolo dei valori standard.

(20) È opportuno che i dati utilizzati nel calcolo dei valori standard siano ottenuti da fonti scientifiche specializzate indipendenti e siano aggiornati, se del caso, col progredire dei lavori di queste ultime. La Commissione dovrebbe incoraggiare tali fonti ad esaminare, nel quadro dei loro lavori di aggiornamento, le emissioni derivanti dalla coltivazione, l'effetto delle condizioni regionali e climatologiche, gli effetti della coltivazione che si avvale di metodi sostenibili in materia di agricoltura e di coltura biologica e i contributi scientifici dei produttori, sia all'interno della Comunità sia nei paesi terzi, e della società civile.

(21) Per non incoraggiare la coltivazione di materie prime per biocarburanti su terreni sui quali tale produzione genererebbe elevate emissioni di gas a effetto serra, l'uso dei valori standard per la coltivazione dovrebbe essere limitato alle zone nelle quali detto effetto possa essere escluso con sicurezza. Tuttavia, per evitare un onere amministrativo sproporzionato, gli Stati membri dovrebbero stabilire medie nazionali o regionali per le emissioni derivanti dalla coltivazione, tra cui dall'uso di fertilizzanti.

(22) La domanda globale di materie prime agricole è in crescita. Questa domanda in crescita potrà essere parzialmente soddisfatta aumentando la superficie dei terreni agricoli. Uno dei modi per aumentare la superficie dei terreni disponibili per le coltivazioni consiste nel ripristino di terreni gravemente degradati o fortemente contaminati che, allo stato attuale, non possono essere utilizzati per scopi agricoli. Il regime di sostenibilità dovrebbe promuovere l'utilizzo di terreni degradati ripristinati, dato che la promozione dei biocarburanti contribuirà alla crescita della domanda di materie prime agricole. Anche se gli stessi biocarburanti sono fabbricati a partire da materie prime provenienti da terreni già utilizzati come seminativi, l'aumento netto della domanda di colture provocato dalla promozione dei biocarburanti potrebbe portare ad un aumento netto delle zone coltivate. Ciò potrebbe interessare i terreni che presentano un elevato stock di carbonio, conducendo a dannose perdite di stock di carbonio. Al fine di mitigare tale rischio, è opportuno introdurre misure di accompagnamento volte a incoraggiare un aumento del tasso di incremento della produttività sui terreni già utilizzati come seminativi, l'utilizzazione dei terreni degradati e l'adozione di requisiti di sostenibilità, analoghi a quelli previsti nella presente direttiva per il consumo di biocarburanti nella Comunità, in altri paesi che consumano biocarburanti. La Commissione dovrebbe definire una metodologia concreta volta a ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra imputabili ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni. A tal fine la Commissione dovrebbe analizzare, sulla base dei migliori dati scientifici disponibili, in particolare, l'inclusione di un fattore per i cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni nel calcolo delle emissioni dei gas a effetto serra e la necessità di incentivare i biocarburanti sostenibili che riducono al minimo l'impatto del cambiamento di destinazione dei terreni e migliorano la sostenibilità dei biocarburanti riguardo al cambiamento indiretto di destinazione dei terreni. Nello sviluppare tale metodologia, la Commissione dovrebbe anche affrontare i potenziali effetti dei cambiamenti indiretti di destinazione dei terreni derivanti dai biocarburanti prodotti da materie cellulosiche di origine non alimentare e da materie ligno-cellulosiche.

(23) Le misure di cui agli articoli da 7 ter a 7 sexies della direttiva 98/70/CE, poiché promuovono anche il funzionamento del mercato interno tramite l'armonizzazione dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti ai fini della valutazione del raggiungimento degli obiettivi a fini contabili ai sensi di detta direttiva, facilitando in tal modo, in conformità dell'articolo 7 ter, paragrafo 8, gli scambi tra gli Stati membri di biocarburanti che soddisfano dette condizioni, sono basate sull'articolo 95 del trattato.

(24) I continui progressi tecnologici registrati a livello di industria automobilistica e di tecnologie per i carburanti nonché la costante aspirazione a garantire un livello ottimale di protezione dell'ambiente e della salute richiedono un riesame periodico delle specifiche per i carburanti, basato su ulteriori studi ed analisi dell'impatto che additivi e componenti dei biocarburanti hanno sulle emissioni inquinanti. Occorre pertanto prevedere la regolare elaborazione di relazioni sulla possibilità di agevolare la «decarbonizzazione» dei combustibili per i trasporti.

(25) L'uso di detergenti può contribuire a mantenere puliti i motori e quindi a ridurre le emissioni inquinanti. Attualmente non esistono test soddisfacenti per provare le loro proprietà detergenti su campioni di combustibili. Spetta pertanto ai fornitori di combustibili e veicoli informare i loro clienti sui vantaggi presentati dall'uso di detergenti. Tuttavia la Commissione dovrebbe valutare i futuri sviluppi in materia, per stabilire se sia possibile adottare un approccio più efficace al fine di ottimizzare l'uso ed i benefici dei detergenti.

(26) È opportuno riesaminare, sulla base dell'esperienza acquisita con l'applicazione della direttiva 98/70/CE, le disposizioni relative alla miscelazione di etanolo nella benzina. Il riesame dovrebbe interessare, in particolare, le disposizioni relative ai valori limite della tensione di vapore ed eventuali alternative per evitare che le miscele di etanolo superino valori accettabili di tensione di vapore.

(27) La miscelazione di etanolo nella benzina aumenta la tensione di vapore del combustibile così ottenuto. Inoltre, la tensione di vapore della benzina dovrebbe essere controllata per limitare le emissioni inquinanti nell'atmosfera.

(28) La miscelazione di etanolo nella benzina modifica in modo non lineare la tensione di vapore della miscela combustibile così elaborata. È opportuno prevedere una possibilità di deroga alla tensione massima di vapore per tali miscele nel periodo estivo, previa adeguata valutazione della Commissione. La deroga dovrebbe essere subordinata alla conformità con la legislazione comunitaria in materia di qualità dell'aria e di inquinamento atmosferico. La deroga in questione dovrebbe corrispondere all'aumento reale di tensione di vapore dovuto all'aggiunta di una data percentuale di etanolo alla benzina.

(29) Per incoraggiare l'uso di combustibili a basso tenore di carbonio, rispettando nel contempo gli obiettivi stabiliti per l'inquinamento atmosferico, il settore della raffinazione dovrebbe, ove possibile, rendere disponibili i quantitativi necessari di benzina a bassa pressione di vapore. Poiché per il momento questo non avviene, il limite di tensione di vapore per le miscele di etanolo dovrebbe essere aumentato, subordinatamente a determinate condizioni, per consentire lo sviluppo del mercato dei combustibili biologici.

(30) L'utilizzo di benzina ad elevato tenore di biocarburanti non è consentito in alcuni veicoli di vecchio tipo. Tali veicoli possono spostarsi da uno Stato membro all'altro ed è pertanto opportuno garantire per un periodo transitorio la regolare fornitura di benzina adatta a tali veicoli. In consultazione con le parti interessate, gli Stati membri dovrebbero garantire un'adeguata copertura geografica che soddisfi la domanda di tale carburante. L'etichettatura della benzina, ad esempio E5 o E10, dovrebbe essere conforme alla norma pertinente del Comitato europeo di normalizzazione (CEN).

(31) È opportuno modificare l'allegato IV della direttiva 98/70/CE al fine di consentire l'immissione sul mercato di diesel con un tenore di biocarburanti superiore («B7») a quello previsto dalla norma EN 590:2004 («B5»). Tale norma dovrebbe essere aggiornata di conseguenza e dovrebbero essere fissati valori limite per parametri tecnici non contemplati da tale allegato, quali stabilità all'ossidazione, punto d'infiammabilità, residuo di carbonio, tenore di ceneri, tenore di acqua, contaminazione totale, corrosività su lamina di rame, viscosità, viscosità cinematica, punto di nebbia, temperatura limite di filtrabilità, tenore di fosforo, indice di acidità, perossidi, variazione dell'indice di acidità, pulizia iniettori e aggiunta di additivi per stabilità.

(32) Per agevolare l'efficace commercializzazione dei biocarburanti, il CEN è invitato a proseguire rapidamente la messa a punto di una norma che consenta di miscelare il diesel con quantità superiori di componenti dei biocarburanti e, in particolare, a elaborare una norma per la miscela «B10».

(33) Per ragioni di ordine tecnico occorre fissare un limite per il tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) nel diesel. Tuttavia, un limite di questo tipo non è necessario per altri componenti dei biocarburanti, come ad esempio gli idrocarburi puri simili al diesel prodotti a partire dalla biomassa utilizzando il processo Fischer Tropsch, oppure l'olio vegetale idrotrattato.

(34) Entro il 1° gennaio 2011 gli Stati membri e la Commissione dovrebbero adottare misure adeguate per facilitare l'immissione sul mercato di gasolio contenente 10 ppm di zolfo.

(35) L'utilizzo di taluni additivi metallici, in particolare il metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT), potrebbe aumentare i rischi per la salute umana nonché danneggiare i motori dei veicoli e i sistemi di controllo delle emissioni. Molti costruttori automobilistici sconsigliano l'impiego di carburanti contenenti additivi metallici, che potrebbe persino far decadere la garanzia dei veicoli. È pertanto opportuno monitorare costantemente le conseguenze dell'utilizzo del MMT nei carburanti, consultando tutte le parti interessate. In attesa di ulteriori studi, è necessario adottare misure volte a contenere l'entità degli eventuali danni. È quindi opportuno fissare un limite massimo per il tenore di MMT nei carburanti sulla base dei dati scientifici attualmente disponibili. Tale limite dovrebbe essere incrementato soltanto se viene dimostrata l'innocuità di dosaggi più elevati. Per evitare che i consumatori invalidino senza volerlo la garanzia dei loro veicoli, è altresì necessario imporre l'etichettatura di tutti i carburanti contenenti additivi metallici.

(36) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale«Legiferare meglio» (3) , gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

(37) Le misure necessarie per l'esecuzione della direttiva 98/70/CE dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione .

(38) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure di attuazione relative al meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, di adeguare i principi metodologici e i valori necessari per valutare se i criteri di sostenibilità siano stati soddisfatti per quanto riguarda i biocarburanti, di stabilire criteri e limiti geografici per i terreni erbosi ad elevata biodiversità, di rivedere il limite del tenore di MMT nei combustibili e di adeguare ai progressi tecnici e scientifici la metodologia per calcolare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita, i metodi analitici autorizzati relativi alle specifiche dei combustibili e la deroga alla tensione di vapore autorizzata per la benzina contenente bioetanolo. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva attraverso l'adeguamento dei principi metodologici e dei valori devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(39) La direttiva 98/70/CE prevede per i combustibili una serie di specifiche, parte delle quali è ora superflua. Essa contiene inoltre una serie di deroghe ormai scadute. Per motivi di chiarezza è dunque opportuno sopprimere tali disposizioni.

(40) La direttiva 1999/32/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi , stabilisce alcuni principi per l'uso di combustibile nei trasporti sulle vie navigabili interne. Occorre precisare l'ambito di applicazione di tale direttiva rispetto a quello della direttiva 98/70/CE. Entrambe limitano il tenore di zolfo nel gasolio utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è quindi opportuno modificare dette direttive in modo che tale limite sia stabilito da un solo testo legislativo.

(41) Per le navi adibite alla navigazione interna sono state messe a punto nuove tecnologie motoristiche più pulite. I motori in questione possono essere alimentati esclusivamente con combustibili a bassissimo tenore di zolfo. Il tenore di zolfo dei combustibili destinati alle navi adibite alla navigazione interna dovrebbe essere ridotto al più presto.

(42) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 98/70/CE e 1999/32/CE.

(43) La direttiva 93/12/CEE del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi , è stata col tempo notevolmente modificata e di conseguenza non contiene più elementi essenziali. È pertanto necessario abrogarla.

(44) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire garantire un mercato unico per i combustibili destinati ai trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali e assicurare il rispetto dei livelli minimi di protezione dell'ambiente previsti per l'uso di tali combustibili, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

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(3)  GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

Articolo 1  Modifiche della direttiva 98/70/CE

La direttiva 98/70/CE è così modificata:

1)  l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente direttiva stabilisce, per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna quando non sono in mare), i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare:

a) per ragioni di tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai carburanti da utilizzare nei veicoli con motore ad accensione comandata e motore ad accensione per compressione, tenendo conto delle prescrizioni tecniche di tali motori; e

b) un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti.»;

2)  l'articolo 2 è così modificato:

a)  al primo paragrafo:

i)  il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. “gasoli destinati alle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto”: ogni liquido derivato dal petrolio compreso nei codici NC2710 19 41 e 2710 19 45 (*), destinato all'uso nei motori ad accensione per compressione di cui alle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 94/25/CE (**), 97/68/CE (***) e 2000/25/CE(****);

(*) La numerazione di tali codici NC è quella di cui alla Tariffa Doganale Comune (GU L 256 del 7.6.1987, pag. 1).

(**) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.

(***) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(****) GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.»;

ii)  sono aggiunti i seguenti punti:

«5. “Stati membri con temperature ambiente estive basse”: Danimarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Svezia e Regno Unito;

6. “emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita”: tutte le emissioni nette di CO2, CH4 e N2O che possono essere attribuite al combustibile (compresi tutti i suoi componenti miscelati) o all'energia fornita. Sono incluse tutte le pertinenti fasi: estrazione o coltura, comprese le modifiche della destinazione dei suoli, trasporto e distribuzione, trasformazione e combustione, a prescindere dal luogo in cui le emissioni sono rilasciate;

7. “emissioni di gas a effetto serra per unità di energia”: la massa totale di emissioni di gas a effetto serra equivalente CO2 associate al combustibile o all'energia fornita, divisa per il tenore totale di energia del combustibile o dell'energia fornita (per il combustibile, espresso al suo potere calorifico inferiore);

8. “fornitore”: il soggetto responsabile del passaggio di combustile o energia attraverso un punto di riscossione delle accise o, se queste ultime non sono dovute, qualsiasi altro soggetto pertinente designato da uno Stato membro;

9. “biocarburanti”: i biocarburanti disciplinati dalla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (*).

(*) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.»;

b)  il secondo paragrafo è soppresso;

3)  l'articolo 3 è così modificato:

a)  i paragrafi da 2 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio possa essere immessa sul mercato soltanto la benzina conforme alle specifiche ecologiche di cui all'allegato I.

Gli Stati membri, tuttavia, possono introdurre disposizioni specifiche per le regioni ultraperiferiche concernenti l'introduzione di benzina con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg. Gli Stati membri che ricorrono a detta disposizione ne informano la Commissione.

3. Gli Stati membri impongono ai fornitori di garantire l'immissione sul mercato di benzina con un tenore massimo di ossigeno del 2,7% e un tenore massimo di etanolo del 5% fino al 2013 e possono prolungarne il periodo di commercializzazione, qualora lo reputino necessario. Essi garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti nella benzina e, in particolare, all'appropriato uso delle diverse miscele della benzina.

4. Gli Stati membri con temperature ambientali estive basse possono autorizzare, fatto salvo il paragrafo 5, l'immissione sul mercato durante il periodo estivo di benzina con una tensione di vapore massima di 70 kPa.

Gli Stati membri in cui non si applica la deroga di cui al primo comma possono autorizzare, fatto salvo il paragrafo 5, l'immissione sul mercato durante il periodo estivo di benzina contenente etanolo con una pressione di vapore massima di 60 kPa incrementata del valore della tensione di vapore consentito in deroga di cui all'allegato III, a condizione che l'etanolo utilizzato sia un biocarburante.

5. Qualora intendano applicare una delle deroghe di cui al paragrafo 4, gli Stati membri ne informano la Commissione e forniscono tutte le informazioni pertinenti. La Commissione valuta la positività e la durata della deroga, tenendo conto dei seguenti fattori:

a) la possibilità di evitare problemi di natura socioeconomica tramite l'aumento della tensione di vapore, comprese le temporanee necessità di adattamento tecnico; e

b) le conseguenze dell'aumento della tensione di vapore per l'ambiente e la salute e, in particolare, l'impatto sulla conformità con la legislazione comunitaria in materia di qualità dell'aria, sia nello Stato membro interessato che in altri Stati membri.

Qualora si evinca dalla valutazione della Commissione che la deroga conduce alla mancata conformità con la legislazione comunitaria in materia di qualità dell'aria o di inquinamento atmosferico, compresi i pertinenti valori limite e i tetti alle emissioni, la richiesta di detta deroga è respinta. La Commissione dovrebbe altresì tener conto dei pertinenti valori-obiettivo.

Se la Commissione non solleva alcuna obiezione entro sei mesi dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti, lo Stato membro interessato può applicare la deroga richiesta.

6. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono continuare ad autorizzare la commercializzazione di piccoli quantitativi di benzina, fino ad un massimo dello 0,03% delle vendite totali, con un tenore di piombo non superiore a 0,15 g/l da utilizzare per vecchi autoveicoli con determinate caratteristiche e da distribuire tramite particolari gruppi d'interesse.»;

b)  il paragrafo 7 è soppresso;

4)  l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Combustibile diesel

1. Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio venga immesso sul mercato soltanto il combustibile diesel conforme alle specifiche di cui all'allegato II.

Nonostante le prescrizioni dell'allegato II, gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato di diesel con un tenore di estere metilico di acidi grassi (FAME) maggiore del 7%.

Gli Stati membri garantiscono che i consumatori ottengano informazioni adeguate in merito al tenore di biocarburanti, in particolare al tenore di FAME, del combustibile diesel.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il 1° gennaio 2008, i gasoli destinati a macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto possano essere immessi sul mercato sul loro territorio solo a condizione che il tenore di zolfo di detti gasoli non sia superiore a 1.000 mg/kg. Dal 1° gennaio 2011 il tenore massimo di zolfo ammissibile per detti gasoli è di 10 mg/kg. Gli Stati membri garantiscono che i combustibili liquidi diversi dai gasoli di cui sopra possano essere utilizzati nelle navi adibite alla navigazione interna e nelle imbarcazioni da diporto soltanto a condizione che il tenore di zolfo nei suddetti combustibili liquidi non sia superiore al tenore massimo ammissibile per detti gasoli.

Tuttavia, al fine di far fronte alle contaminazioni di lieve entità nella catena di approvvigionamento, dal 1° gennaio 2011 gli Stati membri possono autorizzare il gasolio destinato alle macchine mobili non stradali (incluse le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto contenente fino a 20 mg/kg di zolfo in fase di distribuzione definitiva agli utenti finali. Gli Stati membri possono altresì autorizzare il prolungamento dell'immissione sul mercato fino al 31 dicembre 2011 del gasolio contenente fino a 1.000 mg/kg di zolfo per i veicoli su rotaia e per i trattori agricoli e forestali, a condizione che possano garantire che non sia compromesso l'adeguato funzionamento dei sistemi di controllo delle emissioni.

3. Gli Stati membri possono introdurre disposizioni specifiche per le regioni ultraperiferiche concernenti l'introduzione di combustibile diesel e gasoli con un tenore massimo di zolfo pari a 10 mg/kg. Gli Stati membri che ricorrono a detta disposizione ne informano la Commissione.

4. Per gli Stati membri con condizioni climatiche invernali rigide il punto massimo di distillazione del 65% a 250 °C per i combustibili diesel e i gasoli può essere sostituito da un punto massimo di distillazione del 10% (vol/vol) a 180 °C.»;

5)  è inserito il seguente articolo:

«Articolo 7 bis

Riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra

1. Gli Stati membri designano il fornitore o i fornitori competenti a monitorare e a segnalare le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'energia forniti. Nel caso dei fornitori di elettricità utilizzata nei veicoli stradali, gli Stati membri garantiscono che detti fornitori possano scegliere di contribuire all'obbligo di riduzione sancito al paragrafo 2 qualora siano in grado di dimostrare che possono misurare e monitorare adeguatamente l'elettricità fornita per essere utilizzata in suddetti veicoli.

A decorrere dal 1° gennaio 2011 i fornitori trasmettono annualmente all'autorità designata dal rispettivo Stato membro una relazione sull'intensità delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia forniti in ciascuno Stato membro in cui sono specificate almeno le seguenti informazioni:

a) il volume totale di ciascun tipo di combustibile o energia forniti con l'indicazione del luogo di acquisto e dell'origine; e

b) le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita.

Gli Stati membri garantiscono che le relazioni siano oggetto di verifica.

Se del caso, la Commissione stabilisce orientamenti per l'attuazione del presente paragrafo.

2. Gli Stati membri richiedono ai fornitori di ridurre fino al 10% con la massima gradualità possibile le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'energia forniti entro il31 dicembre 2020, in confronto alla norma di riferimento per i carburanti di cui al paragrafo 5, lettera b). La riduzione prevede le seguenti fasi:

a) 6% entro il 31 dicembre 2020. Ai fini del conseguimento di detta riduzione, gli Stati membri possono richiedere ai fornitori di rispettare i seguenti obiettivi intermedi: 2% entro il 31 dicembre 2014 e 4% entro il 31 dicembre 2017;

b) un obiettivo indicativo supplementare del 2% entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), da conseguire tramite uno dei metodi a seguire, o entrambi:

i) l'approvvigionamento di energia per i trasporti fornita per essere utilizzata in qualsiasi tipo di veicolo stradale, macchina mobile non stradale (comprese le navi adibite alla navigazione interna), trattore agricolo o forestale o imbarcazione da diporto;

ii) l'uso di qualsiasi tecnologia (compresi la cattura e lo stoccaggio del carbonio) capace di ridurre le emissioni di gas a effetto serra per unità di energia prodotte durante il ciclo di vita del combustibile o dell'energia forniti;

c) un obiettivo indicativo supplementare del 2% entro il 31 dicembre 2020, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), conseguito tramite l'utilizzo dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto, alle condizioni sancite dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità (*), per le riduzioni nel settore della fornitura di combustibile.

3. Le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono calcolate conformemente all'articolo 7 quinquies. Le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita degli altri tipi di combustibili e di energia sono calcolate ricorrendo alla metodologia definita in conformità del paragrafo 5 del presente articolo.

4. Gli Stati membri assicurano che un gruppo di fornitori possa scegliere di ottemperare congiuntamente agli obiettivi di riduzione di cui al paragrafo 2. In tal caso il gruppo viene considerato un fornitore unico ai fini del paragrafo 2.

5. Le misure necessarie per l'attuazione del presente articolo, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4. Dette misure includono, in particolare:

a) la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei carburanti diversi dai biocarburanti e dall'energia;

b) la metodologia che specifica, entro il 1° gennaio 2011, la norma di riferimento per i carburanti basata sulle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia dovute alle emissioni dei combustibili fossili nel 2010 ai fini del paragrafo 2;

c) ogni norma necessaria ad applicare il paragrafo 4;

d) la metodologia per calcolare il contributo dei veicoli elettrici stradali, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2009/28/CE.

(*) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.»;

6)  sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 7 ter

Criteri di sostenibilità per i biocarburanti

1. Indipendentemente dal fatto che le materie prime siano state coltivate all'interno o all'esterno del territorio della Comunità, l'energia prodotta da biocarburanti è presa in considerazione ai fini dell'articolo 7 bis solo se rispetta i criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

Tuttavia, i biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura devono soddisfare soltanto i criteri di sostenibilità definiti al paragrafo 2 del presente articolo per essere presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 7 bis.

2. La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari almeno al 35%.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra grazie all'uso di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 è pari almeno al 50%. A decorrere dal 1° gennaio 2018 detta riduzione delle emissioni di gas a effetto serra è pari almeno al 60% per i biocarburanti prodotti negli impianti in cui la produzione è iniziata il 1° gennaio 2017 o successivamente.

La riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso di biocarburanti è calcolata in conformità dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 1.

Nel caso di biocarburanti prodotti in impianti già in servizio il 23 gennaio 2008, il primo comma si applica a decorrere dal 1° aprile 2013.

3. I biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato valore in termini di biodiversità, ossia terreni che nel gennaio 2008 o successivamente possedevano uno degli status seguenti, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno conservato detto status:

a) foreste primarie e altri terreni boschivi, vale a dire foreste e altri terreni boschivi di specie native, ove non vi sia alcun segno chiaramente visibile di attività umana e i processi ecologici non siano perturbati in modo significativo;

b) aree designate:

i) a norma di legge o dall'autorità competente per scopi di protezione della natura; ovvero

ii) per la protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali, o incluse in elenchi compilati da organizzazioni intergovernative o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura, previo il loro riconoscimento secondo la procedura di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma;

a meno che non venga dimostrato che la produzione delle predette materie prime non ha interferito con detti scopi di protezione della natura;

c) terreni erbosi ad elevata biodiversità, vale a dire:

i) terreni erbosi naturali, ossia terreni erbosi che rimarrebbero tali in assenza di interventi umani e che mantengono la composizione naturale delle specie nonché le caratteristiche e i processi ecologici; ovvero

ii) terreni erbosi non naturali, ossia terreni erbosi che cesserebbero di essere tali in assenza di interventi umani e che sono ricchi di specie e non degradati, a meno che non venga dimostrato che il raccolto delle materie prime è necessario per preservarne lo status di terreno erboso.

La Commissione fissa i criteri e i limiti geografici per determinare i terreni erbosi rientranti nell'ambito di applicazione del primo comma, lettera c). Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

4. I biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che presentano un elevato stock di carbonio, vale a dire terreni che nel gennaio 2008 possedevano uno degli status seguenti, che nel frattempo hanno perso:

a) zone umide, ossia terreni coperti o saturi di acqua in modo permanente o per una parte significativa dell'anno;

b) zone boschive continue, ossia terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta superiore al 30% o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ;

c) terreni aventi un'estensione superiore ad un ettaro caratterizzati dalla presenza di alberi di altezza superiore a cinque metri e da una copertura della volta compresa tra il 10% e il 30% o di alberi che possono raggiungere tali soglie in situ, a meno che non vengano fornite prove del fatto che lo stock di carbonio della superficie in questione prima e dopo la conversione è tale che, quando viene applicata la metodologia di cui all'allegato IV, parte C, sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano se, al momento dell'ottenimento delle materie prime, i terreni avevano lo stesso status che nel gennaio 2008.

5. I biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui al paragrafo 1 non sono prodotti a partire da materie prime ottenute su terreni che erano torbiere nel gennaio 2008, a meno che non vengano fornite prove del fatto che la coltivazione e la raccolta di tali materie prime non comportano drenaggio di terreno precedentemente non drenato.

6. Le materie prime agricole coltivate nella Comunità e utilizzate per la produzione di biocarburanti presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 7 bis sono ottenute nel rispetto delle prescrizioni e delle norme previste dalle disposizioni menzionate nella parte A, rubrica “Ambiente”, e al punto 9 dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (*), e conformemente ai requisiti minimi per il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali definite ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, dello stesso regolamento.

7. Per quanto riguarda sia i paesi terzi sia gli Stati membri che rappresentano una fonte importante di biocarburanti o di materie prime per i biocarburanti consumati nella Comunità, la Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure nazionali adottate per garantire il rispetto dei criteri di sostenibilità definiti ai paragrafi da 2 a 5, nonché la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria. La prima relazione è presentata nel 2012.

La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'impatto conseguente all'aumento della domanda di biocarburanti sulla sostenibilità sociale nella Comunità e nei paesi terzi e sull'impatto della politica comunitaria in materia di biocarburanti sulla disponibilità di prodotti alimentari a prezzi accessibili, in particolare per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo, e su altre questioni generali legate allo sviluppo. Le relazioni esaminano il rispetto dei diritti di destinazione dei terreni. Esse precisano, sia per i paesi terzi sia per gli Stati membri che rappresentano una fonte importante di materie prime per i biocarburanti consumati nella Comunità, se sono state ratificate e attuate le seguenti convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro:

- Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio (n. 29),

- Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87),

- la Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98),

- Convenzione concernente l'uguaglianza di remunerazione tra la mano d'opera maschile e la mano d'opera femminile per un lavoro di valore uguale (n. 100),

- Convenzione concernente l'abolizione del lavoro forzato (n. 105),

- Convenzione concernente la discriminazione in materia di impiego e di professione (n. 111),

- Convenzione sull'età minima per l'assunzione all'impiego (n. 138),

- Convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile e le azioni immediate in vista della loro eliminazione (n. 182).

Tali relazioni indicano, per i paesi terzi e gli Stati membri che rappresentano una fonte significativa di materie prime per il biocarburante consumato all'interno della Comunità, se il paese ha ratificato e attuato:

- il protocollo di Cartagena sulla biosicurezza,

- la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.

La prima relazione è presentata nel 2012. La Commissione propone, se del caso, misure correttive, in particolare in presenza di elementi che dimostrano che la produzione dei biocarburanti ha ripercussioni considerevoli sul prezzo dei prodotti alimentari.

8. Ai fini di cui al paragrafo 1, gli Stati membri non rifiutano di prendere in considerazione, sulla base di altri motivi di sostenibilità, i biocarburanti ottenuti conformemente al presente articolo.

Articolo 7 quater

Verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità per i biocarburanti

1. Quando i biocarburanti devono essere presi in considerazione ai fini dell'articolo 7 bis, gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che sono stati rispettati i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5. A tal fine, obbligano gli operatori economici ad utilizzare un sistema di equilibrio di massa che:

a) consenta che partite di materie prime o di biocarburanti con caratteristiche di sostenibilità diverse siano mescolate;

b) imponga che le informazioni sulle caratteristiche di sostenibilità e sul volume delle partite di cui alla lettera a) restino associate alla miscela; e

c) preveda che la somma di tutte le partite prelevate dalla miscela sia descritta come avente le stesse caratteristiche di sostenibilità, nelle stesse quantità, della somma di tutte le partite aggiunte alla miscela.

2. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio nel 2010 e nel 2012 sul funzionamento del metodo di verifica basato sull'equilibrio di massa descritto al paragrafo 1 e sulle possibilità di considerare altri metodi di verifica per alcuni o per tutti i tipi di materie prime o di biocarburanti. Nella sua valutazione la Commissione prende in considerazione i metodi di verifica nei quali non è necessario che le informazioni relative alle caratteristiche di sostenibilità restino fisicamente associate a partite o miscele determinate. La valutazione tiene conto della necessità di preservare l'integrità e l'efficacia del sistema di verifica senza imporre un onere irragionevole alle imprese. La relazione è accompagnata, se del caso, da proposte di altri metodi di verifica indirizzate al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Gli Stati membri provvedono a che gli operatori economici presentino informazioni attendibili e mettano a disposizione dello Stato membro, su sua richiesta, i dati utilizzati per elaborare le informazioni. Gli Stati membri impongono agli operatori economici l'obbligo di garantire un livello adeguato di controllo indipendente delle informazioni da essi presentate e di dimostrare che il controllo è stato effettuato. Il controllo consiste nella verifica che i sistemi utilizzati dagli operatori economici siano precisi, affidabili e a prova di frode. Sono valutati la frequenza e il metodo di campionamento nonché la solidità dei dati.

Rientrano nelle informazioni di cui al primo comma, in particolare, le informazioni sul rispetto dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, e informazioni appropriate e pertinenti sulle misure adottate per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché informazioni pertinenti sulle misure adottate in considerazione degli elementi di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma.

La Commissione stabilisce l'elenco delle informazioni appropriate e pertinenti di cui ai primi due commi che gli Stati membri richiedono agli operatori economici secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Essa provvede, in particolare, a che la comunicazione di dette informazioni non rappresenti un onere amministrativo eccessivo per gli operatori in generale e per i piccoli coltivatori, le organizzazioni di produttori e le cooperative in particolare.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo si applicano sia ai biocarburanti prodotti nella Comunità sia a quelli importati.

Gli Stati membri presentano, in forma aggregata, le informazioni di cui al primo comma alla Commissione, che le pubblica in forma sintetica sulla piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 24 della direttiva 2009/28/CE, preservando la riservatezza dei dati commercialmente sensibili.

4. La Comunità si adopera per concludere accordi bilaterali o multilaterali con i paesi terzi che contengano disposizioni sui criteri di sostenibilità corrispondenti a quelle della presente direttiva. Quando la Comunità ha concluso accordi contenenti disposizioni sulle materie che rientrano nell'ambito di applicazione dei criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, la Commissione può decidere che tali accordi dimostrano che i biocarburanti prodotti a partire da materie prime coltivate in detti paesi rispettano i criteri di sostenibilità in questione. Nel concludere tali accordi è prestata particolare attenzione alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, in relazione ai cambiamenti indiretti della destinazione dei terreni, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché agli elementi di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma.

La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, o dimostrano che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5. La Commissione può decidere che tali sistemi contengono dati accurati ai fini delle informazioni relative alle misure adottate per la conservazione di aree che forniscono servizi di ecosistema fondamentali in situazioni critiche (ad esempio protezione degli spartiacque e controllo dell'erosione), per la tutela del suolo, delle risorse idriche e dell'aria, per il ripristino dei terreni degradati e per evitare il consumo eccessivo di acqua in zone afflitte da carenza idrica, nonché agli elementi di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, secondo comma. Ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera b), punto ii), la Commissione può inoltre riconoscere le aree di protezione di ecosistemi o specie rari, minacciati o in pericolo di estinzione, riconosciute da accordi internazionali o incluse in elenchi compilati da organizzazioni internazionali o dall'Unione internazionale per la conservazione della natura.

La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra contengono dati accurati ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 2.

La Commissione può decidere che i terreni inclusi in un programma nazionale o regionale di riconversione dei terreni pesantemente degradati o fortemente contaminati rispondono ai criteri di cui all'allegato IV, parte C, punto 9.

5. La Commissione adotta le decisioni di cui al paragrafo 4 soltanto se l'accordo o il sistema rispettano adeguati criteri di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente. I sistemi per la misurazione delle riduzioni di gas a effetto serra rispettano anche i requisiti metodologici di cui all'allegato IV. Nel caso di aree con un elevato valore di biodiversità di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 3, lettera b), punto ii), i relativi elenchi rispettano criteri adeguati di obiettività e coerenza con norme internazionalmente riconosciute e prevedono idonee procedure di ricorso.

6. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3. Il periodo di validità di queste decisioni non supera cinque anni.

7. Quando un operatore economico presenta la prova o dati ottenuti conformemente ad un accordo o ad un sistema oggetto di una decisione ai sensi del paragrafo 4, nella misura prevista da tale decisione, gli Stati membri non impongono al fornitore l'obbligo di fornire altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità fissati all'articolo 7 ter, paragrafi da 2 a 5, o informazioni sulle misure di cui al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo.

8. Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina l'applicazione dell'articolo 7 ter in relazione ad una fonte di biocarburante e, entro sei mesi dal ricevimento di una richiesta e secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 3, decide se lo Stato membro interessato possa prendere in considerazione il biocarburante proveniente da detta fonte ai fini dell'articolo 7 bis.

9. Entro il 31 dicembre 2012 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio:

a) sull'efficacia del sistema posto in atto per la comunicazione delle informazioni relative ai criteri di sostenibilità; e

b) sulla praticabilità e l'opportunità di introdurre prescrizioni obbligatorie in relazione alla tutela dell'aria, del suolo o delle risorse idriche, tenendo conto dei più recenti dati scientifici e degli obblighi internazionali della Comunità.

La Commissione propone, se del caso, misure correttive.

Articolo 7 quinquies

Calcolo delle emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti

1. Ai fini dell'articolo 7 bis e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti sono così calcolate:

a) se l'allegato IV, parte A o B, fissa un valore standard per le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra associate alla filiera di produzione del biocarburante e se il valore el per questi biocarburanti calcolato secondo l'allegato IV, parte C, punto 7, è uguale o inferiore a zero, utilizzando detto valore standard;

b) utilizzando il valore reale calcolato secondo la metodologia definita nell'allegato IV, parte C; ovvero

c) utilizzando un valore risultante dalla somma dei fattori della formula di cui all'allegato IV, parte C, punto 1, ove i valori standard disaggregati di cui all'allegato IV, parte D o E, possono essere utilizzati per alcuni fattori e i valori reali calcolati secondo la metodologia definita nell'allegato IV, parte C, per tutti gli altri fattori.

2. Entro il 31 marzo 2010 gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione comprendente l'elenco delle zone nel loro territorio classificate al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (“NUTS”) o a un livello NUTS più disaggregato conformemente al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (**), nelle quali le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole sono inferiori o uguali alle emissioni indicate alla voce “Valori standard disaggregati per la coltivazione” dell'allegato IV, parte D, della presente direttiva, accompagnata da una descrizione del metodo e dei dati utilizzati per redigere l'elenco. Il metodo prende in considerazione le caratteristiche del suolo, il clima e le rese previste di materie prime.

3. I valori standard di cui all'allegato IV, parte A, e i valori standard disaggregati per la coltivazione di cui all'allegato IV, parte D, possono essere usati soltanto se le materie prime sono:

a) coltivate fuori della Comunità;

b) coltivate nella Comunità in aree incluse negli elenchi di cui al paragrafo 2; ovvero

c) rifiuti o residui diversi dai residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura e della pesca.

Per i biocarburanti non rientranti nell'ambito di applicazione delle lettere a), b) o c), sono utilizzati i valori reali per la coltivazione.

4. Entro il 31 marzo 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla fattibilità di elenchi di aree nei paesi terzi nelle quali le emissioni tipiche di gas a effetto serra derivanti dalla coltivazione di materie prime agricole si possono prevedere inferiori o uguali alle emissioni indicate alla voce “Coltivazione” dell'allegato IV, parte D, possibilmente accompagnata da detti elenchi e da una descrizione del metodo e dei dati utilizzati per redigerli. Se del caso, la relazione è corredata di proposte pertinenti.

5. Entro il 31 dicembre 2012, e in seguito ogni due anni, la Commissione riferisce sui valori standard e sui valori tipici stimati di cui all'allegato IV, parti B ed E, prestando particolare attenzione alle emissioni prodotte nelle fasi del trasporto e della lavorazione e, se necessario, può decidere di correggere i valori. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4.6. Entro il 31 dicembre 2010 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui valuta l'impatto del cambiamento indiretto della destinazione dei terreni sulle emisssioni di gas a effetto serra ed esamina le modalità per ridurre al minimo tale impatto. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta, basata sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili, contenente una metodologia concreta per le emissioni risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni, garantendo la conformità alla presente direttiva, in particolare all'articolo 7 ter, paragrafo 2.

Tale proposta include le misure necessarie per garantire la sicurezza degli investimenti intrapresi prima dell'applicazione di detta metodologia. Per quanto riguarda gli impianti che hanno prodotto biocarburanti prima della fine del 2013, l'applicazione delle misure di cui al primo comma non deve implicare, fino al 31 dicembre 2017, che i biocarburanti prodotti da questi impianti siano considerati come non conformi ai requisiti di sostenibilità di cui alla presente direttiva, laddove lo sarebbero invece stati, a condizione che tali biocarburanti permettano una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra come minimo pari al 45%. Ciò si applica alla capacità degli impianti di biocarburanti alla fine del 2012.

Il Parlamento europeo e il Consiglio si adoperano per decidere entro il 31 dicembre 2012 in merito a eventuali proposte di questo tipo presentate dalla Commissione.

7. L'allegato IV può essere adeguato sulla base dei progressi tecnici e scientifici, tra l'altro aggiungendo valori per ulteriori filiere di produzione dei biocarburanti per la stessa o per altre materie prime e modificando la metodologia definita nella parte C. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Per quanto riguarda i valori standard e la metodologia definita nell'allegato IV, è prestata particolare considerazione:

- alle modalità di contabilizzazione dei rifiuti e dei residui,

- alle modalità di contabilizzazione dei prodotti secondari,

- alle modalità di contabilizzazione della cogenerazione, e

- allo status attribuito ai residui di colture agricole in quanto prodotti secondari.

I valori standard per il biodiesel da rifiuti vegetali o animali sono riveduti non appena possibile.

Ogni adattamento o aggiunta all'elenco dei valori standard di cui all'allegato IV rispetta i seguenti criteri:

a) quando il contributo di un fattore alle emissioni complessive è limitato o quando la variazione è ridotta o quando il costo o la difficoltà di accertare i valori reali sono elevati, i valori standard devono essere i valori tipici dei processi di produzione normali;

b) in tutti gli altri casi, i valori standard devono essere conservativi rispetto ai processi di produzione normali.

8. Sono stabilite definizioni particolareggiate, comprese le specifiche tecniche prescritte per le categorie di cui all'allegato IV, parte C, punto 9. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

Articolo 7 sexies

Misure di attuazione e relazioni in materia di sostenibilità dei biocarburanti

1. Le misure di attuazione di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7 quater, paragrafo 3, terzo comma, all'articolo 7 quater, paragrafi 6 e 8, all'articolo 7 quinquies, paragrafo 5, all'articolo 7 quinquies, paragrafo 7, primo comma, e all'articolo 7 quinquies, paragrafo 8, tengono altresì pienamente conto dei fini della direttiva 2009/28/CE.

2. Le relazioni presentate dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, all'articolo 7 quater, paragrafo 2, all'articolo 7 quater, paragrafo 9, all'articolo 7 quinquies, paragrafi 4, 5, e all'articolo 7 quinquies, paragrafo 6, primo comma, così come le relazioni e le informazioni presentate a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 3, primo e quinto comma, e dell'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, sono preparate e trasmesse ai fini della direttiva 2009/28/CE e della presente direttiva.

(*) GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

(**) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1.»;

7)  all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri verificano l'ottemperanza alle prescrizioni degli articoli 3 e 4, in relazione alla benzina ed ai combustibili diesel, in base ai metodi analitici indicati rispettivamente nelle norme europee EN 228:2004 e EN 590:2004.»;

8)  è inserito il seguente articolo:

«Articolo 8 bis

Additivi metallici

1. La Commissione esegue una valutazione dei rischi per la salute e l'ambiente derivanti dall'utilizzazione di additivi metallici nei combustibili e, a tal fine, sviluppa un metodo di prova. La Commissione riferisce le sue conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2012.

2. In attesa dello sviluppo del metodo di prova di cui al paragrafo 1, la presenza dell'additivo metallico metilciclopentadienil-tricarbonil-manganese (MMT) nei combustibili deve essere limitata a 6 mg di manganese per litro a decorrere dal 1° gennaio 2011. A decorrere dal 1° gennaio 2014, detto limite è di 2 mg di manganese per litro.

3. Il limite del tenore di MMT nei combustibili specificato al paragrafo 2 è oggetto di revisione sulla base dei risultati della valutazione svolta utilizzando il metodo di prova di cui al paragrafo 1. Detto limite può essere portato a zero qualora la valutazione di rischio lo giustifichi e non può essere aumentato a meno che la valutazione di rischio non lo giustifichi. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4.

4. Gli Stati membri assicurano che un'etichetta relativa al tenore di additivo metallico del combustibile sia esibita in qualsiasi luogo dove un combustibile contenente additivi metallici è messo a disposizione dei consumatori.

5. L'etichetta contiene il seguente testo: “Contiene additivi metallici”.

6. L'etichetta è affissa in modo chiaramente visibile nel luogo dove sono riportate le informazioni che indicano il tipo di combustibile. La dimensione e il carattere dell'etichetta sono chiaramente visibili e di facile lettura.»;

9)  l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Articolo 9

Presentazione di relazioni

1. Entro il 31 dicembre 2012, ed in seguito con cadenza triennale, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, eventualmente accompagnata da una proposta di modifica della presente direttiva. Tale relazione riguarda segnatamente i seguenti punti:

a) l'uso e l'evoluzione della tecnologia automobilistica e, in particolare, la fattibilità di un aumento del tenore massimo di biocarburanti ammesso nella benzina e nel combustibile diesel e la necessità di rivedere la data di cui all'articolo 3, paragrafo 3;

b) la politica comunitaria in materia di emissioni di CO2 prodotte dai veicoli adibiti ai trasporti su strada;

c) la possibilità di applicare i requisiti di cui all'allegato II, in particolare il valore limite per gli idrocarburi aromatici policiclici, alle macchine mobili non stradali (comprese le navi adibite alla navigazione interna), ai trattori agricoli e forestali e alle imbarcazioni da diporto;

d) l'aumento dell'impiego di detergenti nei combustibili;

e) l'uso di additivi metallici diversi dall'MMT nei combustibili;

f) il volume totale dei componenti impiegati nella benzina e nel combustibile diesel, tenuto conto della normativa comunitaria in materia ambientale, compresi gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (*), e delle direttive da essa derivate;

g) le conseguenze dell'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, per il sistema di scambio delle emissioni;

h) la potenziale necessità di adattamenti all'articolo 2, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera b), ai fini della valutazione degli eventuali contributi per il conseguimento dell'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra del 10% entro il 2020. Dette considerazioni si basano sulle potenziali riduzioni delle emissioni dei gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei combustibili e dell'energia all'interno della Comunità, tenendo conto in particolare di qualsiasi sviluppo delle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio, sicure sotto il profilo ambientale, e dei veicoli elettrici su strada nonché dell'efficienza in termini di costi delle misure di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera b);

i) la possibilità di introdurre misure aggiuntive volte al conseguimento da parte dei fornitori di una riduzione del 2% delle emissioni dei gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita per unità di energia, in confronto alla norma di riferimento per i carburanti di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 5, lettera b), attraverso l'uso dei crediti acquistati nel quadro del meccanismo per lo sviluppo pulito del protocollo di Kyoto alle condizioni fissate nella direttiva 2003/87/CE, al fine di valutare ulteriori possibili contributi al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dei gas a effetto serra del 10% entro il 2020, come indicato all'articolo 7 bis, paragrafo 2, lettera c), della presente direttiva;

j) un'analisi aggiornata del rapporto costi/benefici e un'analisi di impatto della riduzione della tensione massima di vapore consentita per la benzina nel periodo estivo al di sotto di 60 kPa.

2. Entro il 2014 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul raggiungimento dell'obiettivo per le emissioni di gas a effetto serra per il 2020 di cui all'articolo 7 bis, tenendo conto della necessità che detto obiettivo sia conforme a quello indicato all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2009/28/CE, in merito alla percentuale di energia da fonti rinnovabili usata nel settore dei trasporti, alla luce delle relazioni di cui all'articolo 23, paragrafi 8 e 9, di tale direttiva.

Se del caso, la Commissione correda la relazione di una proposta di modifica dell'obiettivo.

(*) GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.»;

10)  all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se è necessario l'adeguamento al progresso tecnico dei metodi analitici autorizzati di cui agli allegati I o II, le modifiche, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, possono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4. Anche l'allegato III può essere adeguato al progresso tecnico e scientifico. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 11, paragrafo 4.»;

11)  l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Procedura di comitato

1. Tranne nei casi di cui al paragrafo 2, la Commissione è assistita dal comitato per la qualità dei carburanti.

2. Per questioni relative alla sostenibilità dei biocarburanti ai sensi degli articoli 7 ter, 7 quater e 7 quinquies, la Commissione è assistita dal comitato per la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.»;

12)  l'articolo 14 è soppresso;

13)  gli allegati I, II, III e IV sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

 

Articolo 2  Modifiche della direttiva 1999/32/CE

La direttiva 1999/32/CE è così modificata:

1)  l'articolo 2 è così modificato:

a)  il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Combustibile per uso marittimo, qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio destinato all'uso o in uso a bordo di una nave, compresi i combustibili definiti nell'ISO 8217. Comprende qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio in uso a bordo di navi adibite alla navigazione interna o di imbarcazioni da diporto, quale definito nella direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali (*), e nella direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 1994, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (**), quando tali navi sono in mare;

(*) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(**) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15.»;

b)  il punto 3 undecies è soppresso;

2)  l'articolo 4 ter è così modificato:

a)  il titolo è sostituito dal seguente: «Tenore massimo di zolfo dei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi all'ormeggio nei porti comunitari»;

b)  al paragrafo 1, la lettera a) è soppressa;

c)  al paragrafo 2, la lettera b) è soppressa;

3)  all'articolo 6, paragrafo 1 bis, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il campionamento inizia dalla data di entrata in vigore del limite relativo al tenore massimo di zolfo del combustibile in questione. Esso è effettuato con frequenza sufficiente, in quantità sufficienti e secondo modalità che assicurino la rappresentatività dei campioni rispetto al combustibile esaminato e al combustibile utilizzato dalle navi nelle zone marittime e nei porti di cui trattasi.»

 

Articolo 3  Abrogazione

La direttiva 93/12/CEEè abrogata.

 

Articolo 4  Recepimento

1.  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2010.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Articolo 5  Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 6  Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 23 aprile 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. PÖTTERING

Per il Consiglio

Il presidente

P. NEÈAS

 

Allegato

«ALLEGATO I

SPECIFICHE ECOLOGICHE DEI COMBUSTIBILI DISPONIBILI SUL MERCATO DESTINATI AI VEICOLI CON MOTORE AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE

Tipo: Benzina

 

ALLEGATO II

SPECIFICHE ECOLOGICHE DEI COMBUSTIBILI DISPONIBILI SUL MERCATO DESTINATI AI VEICOLI AD ACCENSIONE PER COMPRESSIONE

Tipo: Diesel

ALLEGATO III

DEROGA ALLA TENSIONE DI VAPORE AUTORIZZATA PER LA BENZINA CONTENENTE BIOETANOLO

Tenore di bioetanolo (%v/v)

Superamento autorizzato della tensione di vapore prescritta (kPa)

0

0

1

3,65

2

5,95

3

7,20

4

7,80

5

8,0

6

8,0

7

7,94

8

7,88

9

7,82

10

7,76

 

 

Nei casi in cui il tenore di bioetanolo è compreso tra due valori indicati nella tabella, il superamento autorizzato della tensione di vapore è determinato procedendo ad un'interpolazione lineare tra il tenore di bioetanolo immediatamente superiore e quello immediatamente inferiore a detto valore intermedio.

 

ALLEGATO IV

NORME PER IL CALCOLO DELLE EMISSIONI DI GAS A EFFETTO SERRA PRODOTTE DURANTE IL CICLO DI VITA DEI BIOCARBURANTI

A. Valori tipici e standard dei biocarburanti se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni

Filiera di produzione del biocarburante

Riduzione tipica delle emissioni di gas a effetto serra

Riduzione standard delle emissioni di gas a effetto serra

etanolo da barbabietola da zucchero

61%

52%

etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)

32%

16%

etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

32%

16%

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)

45%

34%

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

53%

47%

etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

69%

69%

etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

56%

49%

etanolo da canna da zucchero

71%

71%

la frazione dell'etere etilterbutilico (ETBE) prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

la frazione dell'etere terziario-amil-etilico (TAEE) prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

biodiesel da semi di colza

45%

38%

biodiesel da semi di girasole

58%

51%

biodiesel da soia

40%

31%

biodiesel da olio di palma (processo non specificato)

36%

19%

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)

62%

56%

biodiesel da rifiuti vegetali (*) o animali

88%

83%

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

51%

47%

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

65%

62%

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)

40%

26%

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)

68%

65%

olio vegetale puro da semi di colza

58%

57%

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso

80%

73%

biogas da letame umido come metano compresso

84%

81%

biogas da letame asciutto come metano compresso

86%

82%

(*) Escluso l'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

 

 

 

B. Stima dei valori tipici e standard dei futuri biocarburanti non presenti sul mercato o presenti solo in quantità trascurabili al gennaio 2008, se prodotti senza emissioni nette di carbonio a seguito della modifica della destinazione dei terreni


 

Filiera di produzione del biocarburante

Riduzione tipica delle emissioni di gas a effetto serra

Riduzione standard delle emissioni di gas a effetto serra

etanolo da paglia di cereali

87%

85%

etanolo da residui legnosi

80%

74%

etanolo da legno coltivato

76%

70%

diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi

95%

95%

diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato

93%

93%

dimetiletere (DME) da residui legnosi

95%

95%

DME da legno coltivato

92%

92%

metanolo da residui legnosi

94%

94%

metanolo da legno coltivato

91%

91%

la frazione dell'etere metilterbutilico (MTBE) prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

 

 

 

C. Metodologia

1. Le emissioni di gas a effetto serra provenienti dalla produzione e dall'uso di biocarburanti vengono calcolate secondo la seguente formula:

E = eec + el + ep + etd + eu – esca – eccs – eccr – eee

dove

E =il totale delle emissioni derivanti dall'uso del carburante;

eec =le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime;

El =le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio a seguito del cambiamento della destinazione dei terreni;

Ep =le emissioni derivanti dalla lavorazione;

etd =le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione;

Eu =le emissioni derivanti dal carburante al momento dell'uso;

esca =le riduzioni delle emissioni grazie all'accumulo di carbonio nel suolo mediante una migliore gestione agricola;

eccs =le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e al sequestro del carbonio;

eccr =le riduzioni delle emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio;

eee =le riduzioni di emissioni grazie all'elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione.

Non si tiene conto delle emissioni dovute alla produzione di macchinari e apparecchiature.

2. Le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'uso dei carburanti, E, sono espresse in grammi equivalenti di CO2 per MJ di carburante, gCO2eq/MJ.

3. In deroga al punto 2, i valori espressi in gCO2eq/MJ possono essere aggiustati per tenere conto delle differenze tra i carburanti in termini di lavoro utile fornito, espresso in km/MJ. Tali aggiustamenti sono possibili soltanto quando è fornita la prova delle differenze in termini di lavoro utile fornito.

4. Le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra grazie ai biocarburanti sono calcolate secondo la seguente formula:

RIDUZIONE = (EF – EB)/EF

dove

EB =totale delle emissioni derivanti dal biocarburante; e

EF =totale delle emissioni derivanti dal carburante fossile di riferimento.

5. I gas a effetto serra presi in considerazione ai fini del punto 1 sono: CO2, N2O e CH4. Ai fini del calcolo dell'equivalenza in CO2, ai predetti gas sono associati i seguenti valori:

CO2: 1

N2O: 296

CH4: 23

6. Le emissioni derivanti dall'estrazione o dalla coltivazione delle materie prime, eec, comprendono le emissioni derivanti dal processo stesso di estrazione o di coltivazione, dalla raccolta delle materie prime, dai rifiuti e dalle perdite e dalla produzione di sostanze chimiche o di prodotti utilizzati per l'estrazione e la coltivazione. Non si tiene conto della cattura di CO2 nella coltivazione delle materie prime. Occorre sottrarre le riduzioni certificate delle emissioni di gas a effetto serra dalla combustione in torcia nei siti di produzione petrolifera dovunque nel mondo. Le stime delle emissioni derivanti dalla coltivazione possono essere derivate sulla base di medie calcolate per zone geografiche più ridotte di quelle utilizzate per il calcolo dei valori standard, in alternativa all'uso dei valori reali.

7. Le emissioni annualizzate risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute ai cambiamenti della destinazione dei terreni, el, sono calcolate ripartendo uniformemente il totale delle emissioni su venti anni. Per il calcolo di dette emissioni, si applica la seguente formula:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P – e (3)

dove

El = le emissioni annualizzate di gas a effetto serra risultanti da modifiche degli stock di carbonio dovute al cambiamento della destinazione del terreno (espresse in massa equivalente di CO2 per unità di energia prodotta dal biocarburante);

CSR = lo stock di carbonio per unità di superficie associato alla destinazione del terreno di riferimento (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). La destinazione di riferimento del terreno è la destinazione del terreno nel gennaio 2008 o venti anni prima dell'ottenimento delle materie prime, se quest'ultima data è posteriore;

CSA = lo stock di carbonio per unità di superficie associato con la destinazione reale del terreno (espresso in massa di carbonio per unità di superficie, compresi suolo e vegetazione). Nel caso in cui lo stock di carbonio si accumuli per oltre un anno, il valore attribuito al CSA è il valore stimato per unità di superficie dopo vent'anni o quando le colture giungono a maturazione, se quest'ultima data è anteriore;

P = la produttività delle colture (misurata come quantità di energia prodotta da un biocarburante per unità di superficie all'anno), e

eB = premio di 29 gCO2eq/MJ di biocarburante la cui biomassa è ottenuta a partire da terreni degradati ripristinati secondo le condizioni di cui al punto 8.

8. Il premio di 29 gCO2eq/MJ è attribuito in presenza di elementi che dimostrino che il terreno in questione:

a) non era utilizzato per attività agricole o di altro tipo nel gennaio 2008; e

b) rientra in una selle seguenti categorie:

i) terreno pesantemente degradato, compresi i terreni precedentemente utilizzati per scopi agricoli;

ii) terreno fortemente contaminato.

Il premio di 29 gCO2eq/MJ si applica per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data di conversione del terreno ad uso agricolo purché, per i terreni di cui al punto i), siano assicurate la crescita regolare dello stock di carbonio e la rilevante riduzione dell'erosione e, per i terreni di cui al punto ii), la contaminazione sia ridotta.

9. Le categorie di cui al punto 8, lettera b), sono definite come segue:

a) «terreni pesantemente degradati»: terreni che sono da tempo fortemente salini o il cui tenore di materie organiche è particolarmente basso e la cui erosione è particolarmente forte;

b) «terreni fortemente contaminati»: terreni il cui livello di contaminazione è tale da renderli inadatti alla produzione di alimenti o mangimi.

Sono inclusi i terreni oggetto di una decisione della Commissione a norma dell'articolo 7 quater, paragrafo 3, quarto comma.

10. La guida adottata a norma del punto 10, parte C, dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE funge da base per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini della presente direttiva.

11. Le emissioni derivanti dalla lavorazione, ep, includono le emissioni dalla lavorazione stessa, dai rifiuti e dalle perdite, nonché dalla produzione di sostanze chimiche e prodotti utilizzati per la lavorazione.

Nel calcolo del consumo di elettricità prodotta all'esterno dell'unità di produzione del carburante, l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra della produzione e della distribuzione dell'elettricità viene ipotizzata uguale all'intensità media delle emissioni dovute alla produzione e alla distribuzione di elettricità in una regione data. In deroga a questa regola, per l'elettricità prodotta in un dato impianto di produzione elettrica non collegato alla rete elettrica i produttori possono utilizzare un valore medio.

12. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione, etd, comprendono le emissioni generate dal trasporto e dallo stoccaggio delle materie prime e dei materiali semilavorati, e dallo stoccaggio e dalla distribuzione dei prodotti finiti. Le emissioni derivanti dal trasporto e dalla distribuzione considerate al punto 6 non sono disciplinate dal presente punto.

13. Le emissioni derivanti dal carburante al momento dell'uso, eu, sono considerate pari a zero per i biocarburanti.

14. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e allo stoccaggio geologico del carbonio, eccs, che non sono già state computate in ep sono limitate alle emissioni evitate grazie alla cattura e al sequestro di CO2 direttamente legati all'estrazione, al trasporto, alla lavorazione e alla distribuzione del combustibile.

15. Le riduzioni di emissioni grazie alla cattura e alla sostituzione del carbonio, eccr, sono limitate alle emissioni evitate grazie alla cattura di CO2 il cui carbonio proviene dalla biomassa e che viene usata in sostituzione della CO2 derivata da carburanti fossili utilizzata in prodotti e servizi commerciali.

16. Le riduzioni di emissioni grazie all'elettricità eccedentaria prodotta dalla cogenerazione, eee, sono prese in considerazione per la parte di elettricità eccedentaria generata da sistemi di produzione di combustibile che utilizzano la cogenerazione, eccetto nei casi in cui il combustibile utilizzato per la cogenerazione sia un prodotto secondario diverso dai residui di colture agricole. Per il computo di tale elettricità eccedentaria, si suppone che l'impianto di cogenerazione abbia le dimensioni minime per fornire il calore richiesto per la produzione del combustibile. Si suppone che le riduzioni di emissioni di gas a effetto serra associate a detta elettricità eccedentaria siano uguali al quantitativo di gas a effetto serra che verrebbe emesso se un quantitativo uguale di elettricità fosse prodotto in una centrale alimentata con lo stesso combustibile dell'impianto di cogenerazione.

17. Quando nel processo di produzione di un combustibile vengono prodotti, in combinazione, il combustibile per il quale vengono calcolate le emissioni ed uno o più altri prodotti («prodotti secondari»), le emissioni di gas a effetto serra sono divise tra il combustibile o il prodotto intermedio e i prodotti secondari proporzionalmente al loro contenuto energetico (determinato dal potere calorifico inferiore nel caso di prodotti secondari diversi dall'elettricità).

18. Ai fini del calcolo di cui al punto 17, le emissioni da dividere sono: eec + el + le frazioni di ep, etd ed eee che intervengono fino alla fase, e nella fase stessa, del processo di produzione nella quale il prodotto secondario è fabbricato. Se sono state attribuite emissioni a prodotti secondari in precedenti fasi del processo nel ciclo di vita, in sostituzione del totale delle emissioni si utilizza solo la frazione delle emissioni attribuita nell'ultima fase del processo prima del prodotto combustibile intermedio.

Ai fini del calcolo vengono presi in considerazione tutti i prodotti secondari, compresa l'elettricità non considerata ai fini del punto 16, ad eccezione dei residui delle colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci. I prodotti secondari il cui contenuto energetico è negativo sono considerati come se avessero un contenuto energetico pari a zero ai fini del calcolo.

I rifiuti, i residui di colture agricole, quali paglia, bagassa, crusca, tutoli e gusci, e i residui della lavorazione, compresa la glicerina grezza (glicerina non raffinata), sono considerati come se avessero emissioni di gas a effetto serra pari a zero nel corso del ciclo di vita fino alla raccolta.

Nel caso di combustibili prodotti in raffinerie, l'unità di analisi ai fini del calcolo di cui al punto 17 è la raffineria.

19. Ai fini del calcolo di cui al punto 4, il valore del carburante fossile di riferimento, EF, è pari all'ultimo valore disponibile per le emissioni medie reali della parte fossile della benzina e del gasolio consumati nella Comunità e indicate nella relazione pubblicata ai sensi della presente direttiva. Se tali dati non sono disponibili, il valore utilizzato è 83,8 gCO2eq/MJ.

D. Valori standard disaggregati per i biocarburanti

Valori standard disaggregati per la coltivazione: «eec» come definito nella parte C del presente allegato

 

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni tipiche di gas serra (gCO 2eq /MJ)

Emissioni standard di gas serra

(gCO 2eq /MJ)etanolo da barbabietola da zucchero

12

12

etanolo da cereali

23

23

etanolo da granturco, prodotto nella Comunità

20

20

etanolo da canna da zucchero

14

14

la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

Biodiesel da semi di colza

29

29

Biodiesel da semi di girasole

18

18

Biodiesel da soia

19

19

Biodiesel da olio di palma

14

14

Biodiesel da rifiuti vegetali o animali (*)

0

0

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

30

30

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

18

18

olio vegetale idrotrattato da olio di palma

15

15

olio vegetale puro da semi di colza

30

30

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso

0

0

biogas da letame umido come metano compresso

0

0

biogas da letame asciutto come metano compresso

0

0

(*) Escluso l'olio animale prodotto a partire da sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 3 in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Valori standard disaggregati per la lavorazione (inclusa l'elettricità eccedentaria):«ep – eee» come definito nella parte C del presente allegato

 

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni tipiche di gas serra (gCO 2eq /MJ)

Emissioni standard di gas serra (gCO 2eq /MJ)

etanolo da barbabietola da zucchero

19

26

etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)

32

45

etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

32

45

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)

21

30

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

14

19

etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

1

1

etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

15

21

etanolo da canna da zucchero

1

1

la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

biodiesel da semi di colza

16

22

biodiesel da semi di girasole

16

22

biodiesel da soia

18

26

biodiesel da olio di palma (processo non specificato)

35

49

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)

13

18

biodiesel da rifiuti vegetali o animali

9

13

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

10

13

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

10

13

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)

30

42

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)

7

9

olio vegetale puro da semi di colza

4

5

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso

14

20

biogas da letame umido come metano compresso

8

11

biogas da letame asciutto come metano compresso

8

11

 

 

 

Valori standard disaggregati per il trasporto e la distribuzione: «etd» come definito nella parte C del presente allegato

 

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni tipiche di gas serra (gCO 2eq /MJ)

Emissioni standard di gas serra (gCO 2eq /MJ)

etanolo da barbabietola da zucchero

2

2

etanolo da cereali

2

2

etanolo da granturco, prodotto nella Comunità

2

2

etanolo da canna da zucchero

9

9

la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

Biodiesel da semi di colza

1

1

Biodiesel da semi di girasole

1

1

Biodiesel da soia

13

13

Biodiesel da olio di palma

5

5

Biodiesel da rifiuti vegetali o animali

1

1

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

1

1

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

1

1

olio vegetale idrotrattato da olio di palma

5

5

olio vegetale puro da semi di colza

1

1

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso

3

3

biogas da letame umido come metano compresso

5

5

biogas da letame asciutto come metano compresso

4

4

 

 

 

Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione

 

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni tipiche di gas serra (gCO 2eq /MJ)

Emissioni standard di gas serra (gCO 2eq /MJ)

etanolo da barbabietola da zucchero

33

40

etanolo da cereali (combustibile di processo non specificato)

57

70

etanolo da cereali (lignite come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

57

70

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in caldaie convenzionali)

46

55

etanolo da cereali (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

39

44

etanolo da cereali (paglia come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

26

26

etanolo da granturco, prodotto nella Comunità (metano come combustibile di processo in impianti di cogenerazione)

37

43

etanolo da canna da zucchero

24

24

la frazione dell'ETBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

la frazione del TAEE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione dell'etanolo

biodiesel da semi di colza

46

52

biodiesel da semi di girasole

35

41

biodiesel da soia

50

58

biodiesel da olio di palma (processo non specificato)

54

68

biodiesel da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)

32

37

biodiesel da rifiuti vegetali o animali

10

14

olio vegetale idrotrattato da semi di colza

41

44

olio vegetale idrotrattato da semi di girasole

29

32

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo non specificato)

50

62

olio vegetale idrotrattato da olio di palma (processo con cattura di metano all'oleificio)

27

29

olio vegetale puro da semi di colza

35

36

biogas da rifiuti urbani organici come metano compresso

17

23

biogas da letame umido come metano compresso

13

16

biogas da letame asciutto come metano compresso

12

15

 

 

 

E. Stima dei valori standard disaggregati per i futuri biocarburanti non presenti sul mercato o presenti solo in quantità trascurabili al gennaio 2008

Valori disaggregati per la coltivazione: «eec» come definito nella parte C del presente allegato

 

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni tipiche di gas serra (gCO 2eq /MJ)

Emissioni standard di gas serra (gCO 2eq /MJ)

 

 

 

etanolo da paglia di cereali

3

3

etanolo da residui legnosi11etanolo da legno coltivato

6

6

diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi

1

1

diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato

4

4

DME da residui legnosi

1

1

DME da legno coltivato

5

5

Metanolo da residui legnosi

1

1

Metanolo da legno coltivato

5

5

la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

 

 

 

Valori disaggregati per la lavorazione (inclusa l'elettricità eccedentaria): «ep – eee» come definito nella parte C del presente allegato

 

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni tipiche di gas serra (gCO 2eq /MJ)

Emissioni standard di gas serra (gCO 2eq /MJ)

etanolo da paglia di cereali

5

7

etanolo da legno

12

17

diesel Fischer-Tropsch da legno

0

0

DME da legno00Metanolo da legno

0

0

la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili

Analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

 

 

 

Valori disaggregati per il trasporto e la distribuzione: «etd» come definito nella parte C del presente allegato

 

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni tipiche di gas serra (gCO 2eq /MJ)

Emissioni standard di gas serra (gCO 2eq /MJ)

etanolo da paglia di cereali

2

2

etanolo da residui legnosi

4

4

etanolo da legno coltivato

2

2

diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi

3

3

diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato

2

2

DME da residui legnosi

4

4

DME da legno coltivato

2

2

Metanolo da residui legnosi

4

4

Metanolo da legno coltivato

2

2

la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo

 

 

 

Totale per coltivazione, lavorazione, trasporto e distribuzione

 

Filiera di produzione del biocarburante

Emissioni tipiche di gas serra (gCO 2eq /MJ)

Emissioni standard di gas serra (gCO 2eq /MJ)

etanolo da paglia di cereali

11

13

etanolo da residui legnosi

17

22

etanolo da legno coltivato

20

25

diesel Fischer-Tropsch da residui legnosi

4

4

diesel Fischer-Tropsch da legno coltivato

6

6

DME da residui legnosi

5

5

DME da legno coltivato

7

7

Metanolo da residui legnosi

5

5

Metanolo da legno coltivato

7

7

la frazione dell'MTBE prodotta da fonti rinnovabili

analoga a quella della filiera di produzione del metanolo»

 

 

 

 

(3)  (1) Il quoziente ottenuto dividendo il peso molecolare della CO2 (44,010 g/mol) per il peso molecolare del carbonio (12,011 g/mol) è uguale a 3,664.

 



[1]    Per un approfondimento dei contenuti della direttiva si veda A. Francescangeli, La direttiva europea 2009/30/CE (www.ssc.it/pdf/2009/PLENARIA UNICHIM_SSC_2009/UNICHIM_SSC_ 111109 - Francescangeli.pdf).

[2] Pubblicate su GUUE n. C160 del 19 giugno 2010

[3] Decisione (C(2010)3751) pubblicata in GUUE n. L 151 del 17 giugno 2010.

[4]   Nel seguito ogni riferimento al D.Lgs. 66/2005, se non diversamente specificato, è da intendersi al testo come modificato dalle disposizioni dello schema in esame.

Per agevolare il reperimento delle informazioni, in alcuni casi gli articoli e/o commi del D.Lgs. 66/2005 vengono evidenziati con una cornice ed uno sfondo celeste.

I riferimenti con la cornice ma senza sfondo riguardano, invece, le disposizioni della direttiva 2009/30/CE.

[5] www.camera.it/682?atto=302&tipoatto=Atto&leg=16&tab=1#inizio.

[6]    Per approfondimenti si veda A. Panvini, Bioetanolo – Produzione, utilizzo, valutazioni economiche e ambientali (www.cti2000.it/Bionett/BioNett_Bioethanol_ITA.pdf) e R. Taccani, R. Radu (2007), Problematiche dell’utilizzo di biocarburanti nei motori(www.scienzaegoverno.org/n/convegno/atti_20_04_07/5_radu.pdf).

[7]    Si veda la scheda Biodiesel pubblicata dal Comitato termotecnico italiano (CTI) all’indirizzo www.cti2000.it/Bionett/SCHEDABiodiesel_ITA.pdf.

[8]    Sullo stato vigente e le prospettive della normazione tecnica si veda F. Del Manso, Prove interlaboratorio Prodotti Petroliferi e Qualità Combustibili - Evoluzione Norme EN/ISO/Nazionali, ai link www.ssc.it/pdf/2010/PLENARIA2010/DelManso_id86.pdf (marzo 2010) e www.ssc.it/pdf/2010/PLENARIA_XI_2010/ID114_DelManso.pdf (novembre 2010).

[9]    Il testo del decreto può essere consultato al link seguente:

www.minambiente.it/export/sites/default/archivio/allegati/inquinamento_atmosferico/dim_03_02_2005.pdf.

[10]   Sul punto si veda il Dossier del Servizio studi n. 365 del 23 novembre 2004 (http://documenti.camera.it/Leg14/dossier/Testi/Am0550.htm) sullo schema di decreto n. 428 (poi emanato come D.Lgs. 66/2005), ove si legge che la commercializzazione di benzina senza piombo con un tenore di zolfo non superiore a 10 mg/kg “dovrà avvenire contestualmente con la commercializzazione dei veicoli EURO 4 , in modo da garantirne la libera circolazione sul territorio comunitario. Tali veicoli, infatti, per funzionare adeguatamente, necessitano – tra l’altro - di combustibili di qualità, con un bassissimo tenore di zolfo, meno di 10 parti per milione (mg/kg)”.

[11]   Lo schema di decreto n. 302 di recepimento della direttiva 2009/28/CE è attualmente all’esame, per l’espressione del parere, delle Commissioni VIII e X.

[12]   Regolamento (CE) n. 73/2009,del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003.

[13]   Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

[14]   Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.

[15]   Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

[16]   Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

[17]   Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

[18]   Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

[19]   D.M. 22 dicembre 2009, n. 30125, Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

      Allegato 2 del provvedimento reca l’elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n. 73/09. Il decreto (art. 22) attribuisce alle regioni e province autonome di specificare con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso decreto, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale, in assenza dei quali si applicano gli standard stabiliti.