Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento ambiente
Titolo: Ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici - Schema di D.Lgs. n. 12 - schede di sintesi
Riferimenti:
SCH.DEC 12/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 16
Data: 14/07/2008
Descrittori:
CODICE E CODIFICAZIONI   CONTRATTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI
Organi della Camera: VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici
Altri riferimenti:
L N. 62 DEL 18-APR-05     

Casella di testo: Atti del Governo14 luglio 2008                                                                                                                                    n. 16/0

Ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,recante il codice dei contratti pubblici

Schema di D.Lgs. n. 12
(art. 1, commi 3 e 4 e art. 25, comma 3, L. 62/2005)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

12

Titolo

Ulteriori modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Norma di delega

art. 1, commi 3 e 4 e art. 25, comma 3, L. 62/2005

Numero di articoli

3

Date:

 

presentazione

30 giugno 2008

assegnazione

30 giugno 2008

termine per l’espressione del parere

9 agosto 2008

termine per l’esercizio della delega

 

Commissione competente

VIII Commissione (Ambiente)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio)

XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

 

Contenuto

 


Lo schema di decreto legislativo in esame - adottato in attuazione della norma di delega contenuta nell’art. 25, c. 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 - è il terzo provvedimento correttivo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (“codice appalti”).

Nella relazione illustrativa al decreto in esame l’emanazione delle disposizioni correttive è motivata dalla necessità di tenere conto:

§       dei rilievi formulati dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia con la lettera di messa in mora n. 2007/2309 e con la conseguente decisione del 30 gennaio 2008;

§       della sentenza della Corte di Giustizia del 15 maggio 2008 relativa all’esclusione automatica delle offerte anomale nei contratti sotto soglia;

§       delle osservazioni, relative alle norme primarie, formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 3262 del 2007 reso sullo schema di regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice ex art. 5.

Da ultimo è stata avvertita anche l’esigenza “di snellimento delle procedure, rimuovendo ogni pericolo di incrostazione burocratica o comunque non funzionale al conseguimento delle esigenze sopra indicate di trasparenza e apertura di mercato”.

Il provvedimento si compone di tre articoli.

L’articolo 1 reca le modifiche rese indispensabili a seguito della citata procedura d’infrazione comunitaria n. 2007/2309 che ha per oggetto numerose disposizioni del Codice e della pronuncia della Corte di giustizia del 15 maggio 2008 relativa all’esclusione automatica delle offerte anomale sotto soglia. Si illustrano di seguito le modifiche introdotte[1], tra cui la più rilevante è la riforma della disciplina del project financing (vedi lettere y), z) e aa)):

La lettera a) dell’art. 1, con una novella al comma 8 dell’art. 3, è volta a correggere la definizione di “lavori”, estendendola a tutte le attività previste all’allegato 1.

Le lettere b) e c) recepiscono due disposizioni comunitarie che non erano state ancora recepite, riguardanti rispettivamente le modalità di comunicazione delle specifiche tecniche e i contratti aggiudicati in base a norme internazionali.

La lettera d), con una novella al comma 1 dell’art. 21 sugli appalti misti[2], dispone che tali appalti, nel caso in cui il valore dei servizi indicati nell'Allegato II B superi quello dei servizi previsti nell'Allegato II A, sono soggetti unicamente alla disciplina prevista dall’art. 20, comma 1 per gli appalti di servizi elencati nell’allegato II B, e non a quella più rigorosa prevista per gli appalti di servizi di cui all’allegato II A.

La lettera e) fa riferimento agli appalti aggiudicati a scopo di rivendita o locazione a terzi disciplinati dall’art. 24 del Codice.

La lettera f) riguarda la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo per il rilascio del permesso di costruire, disciplinate dall’art. 32, comma 1, lettera g). Attraverso la sostituzione della lettera g), viene modificata la procedura di project financing in linea con quanto previsto dal nuovo art. 153.

La modifica introdotta dalla lettera g),novellando il comma 1 dell’art. 34, aggiunge alle categorie di operatori ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche gli operatori economici costituiti secondo la legislazione di altri Stati membri.

La lettera h) sostituisce il comma 11 dell’art. 37, prevedendo il ricorso al subappalto per lavori di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica che i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare.

La lettera i) introduce il comma 1-bis all’art. 45integrando le disposizioni relative all’iscrizione di fornitori e prestatori di servizi in elenchi ufficiali.

La lettera j), attraverso la sostituzione del termine “imprese” con quello di“operatori economici” nell’art. 47, risolve la censura in merito ad una possibile esclusione di operatori comunitari.

La lettera k) aggiunge il comma 1-bis all’art. 48 sulla verifica dei requisiti della capacità dei candidati nei casi di procedure di aggiudicazione che prevedono la riduzione dei candidati.

La lettera l) estende, attraverso una novella alcomma 4 dell’art. 50, le disposizioni relative all’attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento, anche agli appalti nei settori speciali (disciplinati nella parte III del Codice).

La lettera m) sopprime il comma 13 dell’art. 58 relativo ai criteri di valutazione nel dialogo competitivo e coordina tale modifica con una modifica al successivo comma 15.

Le lettera n) e o) recano due modifiche meramente formali.

La lettera p), attraverso una novella all’art. 70, comma 12, elimina la possibilità di ridurre il termine per introdurre la domanda di partecipazione al dialogo competitivo, in caso di urgenza.

La lettera q), con l’inserimento della lettera b-bis al comma 5 dell’art. 79, aggiunge, tra le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare ai candidati e agli offerenti, anche quelle relative alla decisione di non aggiudicare l’appalto o di non concludere l’accordo quadro.

La lettera r) sopprime l’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 83 in cui viene disposto che la commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire i punteggi. Al contrario, le direttive comunitarie 2004/17CE e 2004/18/CE prevedono che tali criteri siano indicati nel bando o nei documenti di gara.

La lettera s), con l’introduzione della lettera f-bis all’art. 90, include, tra gli affidatari dei servizi dì architettura e di ingegneria, anche le società costituite conformemente alla legislazione di altri Stati membri.

Le lettere t) e u),con novelle all’art. 91, comma 2 e all’art. 101, comma 2, analogamente a quanto previsto dalla lettera s), includono rispettivamente:

-       tra gli affidatari degli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di 100.000 euro, anche le società costituite conformemente alla legislazione di altri Stati membri;

-       per i concorsi di progettazione, anche i prestatori di servizi di architettura e di ingegneria costituiti conformemente alla legislazione di altri Stati membri.

La lettera v) reca alcune modifiche all’art. 122 del Codice. La prima, con una novella al comma 8, prevede che per le opere di urbanizzazione a scomputo non si applichi più l’art. 16, comma 2, del DPR 6 giugno 2001, n. 380 che consentiva al titolare del permesso di realizzare direttamente dette opere. La seconda modifica, attraverso la soppressione del comma 9 dell’art. 122, elimina la disposizione che mantiene una residua possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale negli appalti di lavori sotto soglia.

La lettera w), attraverso la soppressione del comma 8 dell’art. 124, elimina, anche negli appalti di forniture e servizi sotto soglia, la disposizione che mantiene una residua possibilità di esclusione automatica delle offerte anomale.

La lettera x) apporta alcune modifiche all’art. 140 relativo alle procedure di affidamento in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore.

Le lettere y), z) e aa) apportano modifiche sostanziali alla disciplina della finanza di progetto, snellendo la procedura vigente ed adeguandola, di fatto, alle osservazioni formulate dalla Commissione europea.

Si ricorda, infatti, che la censura più significativa mossa dalla Commissione in questi ultimi anni, ha riguardato l’art. 154 del Codice sul project financing, nella parte in cui prevedeva un diritto di prelazione in favore del promotore, il quale nella procedura negoziata poteva adeguare la sua proposta a quella giudicata più conveniente dall’amministrazione e risultare, pertanto, aggiudicatario della concessione. Nonostante l’abrogazione del diritto di prelazione del promotore disposta con il decreto legislativo n. 113 del 2007 la Commissione ha sottolineato la permanenza di una indebita posizione di vantaggio del promotore.

Le disposizioni recate dalla lettera y) riformulano integralmente, all’interno dell’unico nuovo articolo 153, la disciplina della finanza di progetto ora contenuta nei vigenti articoli 153 (Promotore), 154 (Valutazione della proposta) e 155 (Indizione della gara); questi ultimi vengono conseguentemente abrogati dalla successiva lettera z).

In ottemperanza alle osservazioni della Commissione, si prevede la sostituzione dell’attuale procedura negoziata in due fasi per la selezione del concessionario con una gara unica. Sostanzialmente, la nuova procedura prevede che l’amministrazione (commi 3 e 11):

-        ponga a base di gara uno studio di fattibilità;

-        rediga una graduatoria tra le offerte presentate ritenute di pubblico interesse;

-        nomini promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta;

-        approvi il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato su richiesta dell’amministrazione stessa;

-        stipuli direttamente la concessione con il promotore nel caso in cui il progetto non necessiti di modifiche progettuali.

Qualora il promotore non accetti le modifiche progettuali, l’amministrazione ha facoltà di procedere alla negoziazione con i concorrenti successivi in graduatoria, sulla base del progetto del promotore come modificato a seguito della fase approvativa.

A seguito della nuova disciplina, vengono modificate anche alcune norme relative alla finanza di progetto per le infrastrutture strategiche recate dall’art. 175 del codice (lett. dd).

Le lettere bb), cc), ee) e ff) modificano alcuni articoli del Capo IV relativo alla disciplina delle infrastrutture strategiche.

La lettera bb) modifica l’art. 172 in materia di società pubblica di progetto.

La lettera cc) abroga il comma 5 dell’art. 174, che prevede, per le concessioni relative alle infrastrutture strategiche, la deroga agli artt. 56 e 57 del Codice, che stabiliscono i casi in cui è consentito il ricorso alla procedura negoziata, con o senza previa pubblicazione di un bando di gara.

La lettera ee), attraverso una novella al comma 6 dell’art. 176, sottopone anche i contraenti generali ai principi ed alle disposizioni comuni del Codice recate dalla parte I.

La lettera ff), con la sostituzione del comma 7 dell’art. 179 relativo alle regole applicabili alle infrastrutture strategiche nel settore dell’energia, prevede che siano solo gli enti aggiudicatori ai sensi dell’art. 207, vale a dire coloro che esercitano una delle attività relative ai settori speciali, ad essere soggetti alle disposizioni di cui alla parte III.

Le lettere gg) e hh) correggono due rinvii erronei all’interno dell’art. 225, comma 7 e dell’art. 232, comma 4.

Infine, la lettera ii), con una novella all’art. 237, modifica una norma di rinvio per i concorsi di progettazione nei settori speciali.

Da ultimo si osserva che nella decisione della Commissione europea del 30 gennaio 2008 sono presenti ulteriori disposizioni del Codice che, secondo la Commissione, sollevano problemi di compatibilità con le due direttive sugli appalti pubblici, ma non compaiono nello schema di decreto. Tra esse si segnalano:

§          l’art. 49, commi 6 e 7, sulla limitazione dell’istituto dell’avvalimento;

§          l’art. 50 sulla limitazione del ricorso all’avvalimento in sede di qualificazione SOA ad imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Tra le “Omissioni o riferimenti incrociati erronei”, per i quali la Commissione europea auspica l’emendabilità al fine di assicurare la necessaria certezza giuridica, non appare recepita l’osservazione relativa all’art. 3, comma 6, del Codice ove la definizione di appalto pubblico al singolare (appalti aggiudicati da una stazione appaltante o ente aggiudicatore) non sembrerebbe coprire i contratti conclusi da più amministrazioni aggiudicatici che aggiudicano insieme lo stesso appalto.

Infine, tra le “Disposizioni non trasposte”, si segnalano quelle relative all’art. 39 della direttiva 2004/17/CE riguardante gli obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro, e segnatamente l'obbligo dì domandare ai concorrenti di tener conto di tali disposizioni.

 

L’articolo 2 reca una lunga serie di modifiche, tra loro anche eterogenee, in quanto - come riporta anche la relazione illustrativa - sono state apportate al fine non solo di recepire alcuni rilievi del Consiglio di Stato espressi nel parere n. 3262/2007 sullo schema di regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice, ma anche di coordinare il testo vigente con alcune disposizioni legislative approvate nel frattempo e, infine, di espungere alcuni errori materiali[3]. Tra le principali modifiche si segnalano:

-        l’introduzione dell’istituto della locazione finanziaria;

-        l’elevazione a norma di rango primario del sistema sanzionatorio nei confronti delle SOA;

-        per la qualificazione delle imprese, la considerazione del periodo di attività documentabile non più riferita agli ultimi cinque anni ma ai migliori cinque anni del decennio antecedente;

-        l’introduzione di disposizioni in merito ai contratti a corpo e  misura;

-        l’eliminazione della possibilità per le amministrazioni di escludere automaticamente le offerte anomale;

-        l’integrazione della normativa sul collaudo.

L’articolo 3 stabilisce che tutte le disposizioni inserite nel codice dei contratti pubblici non hanno riflessi finanziari.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato della relazione illustrativa e della relazione tecnica trasmessa in attuazione dell’art. 1, comma 4, della legge n. 62 del 2005, alla quale rinvia l’articolo 25, comma 3, della medesima legge, contenente la norma di delega.

Conformità con la norma di delega

La delega relativa allo schema in esame è recata dall’articolo 25, comma 3, della legge n. 62 del 2005 (Legge comunitaria 2004).Tale disposizione autorizza il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 (attuativi delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ad adottare disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto delle procedure previste dall’art. 1, commi 2, 3 e 4, della stessa legge n. 62 del 2005.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto in esame on sembra presentare aspetti critici rispetto al riparto di competenze legislative fra Stato Regioni e Province autonome. Al riguardo, merita segnalare che la Corte costituzionale, con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401[4], ha fatto sostanzialmente salvo il riparto delineato dal codice. Confermando la sua giurisprudenza in materia, la Corte afferma due principi di carattere generale suscettibili di essere estesi all’intera attività contrattuale della pubblica amministrazione:

§       l’esclusione della configurabilità di una materia relativa ai lavori pubblici nazionali e, a maggior ragione, di un ambito materiale afferente al settore dei lavori pubblici di interesse regionale, posto che “i lavori pubblici «non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono» e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sentenza numero 303 del 2003)”;

§       l’irrilevanza del profilo soggettivo (ovvero della natura statale o regionale del soggetto che indice la gara o al quale è riferibile un determinato bene o servizio) al fine di definire le competenze statali o regionali, dovendosi piuttosto “fare riferimento, invece, al contenuto delle norme censurate al fine di inquadrarlo negli ambiti materiali indicati dall'art. 117 Cost.”

In particolare, la Corte precisa, quindi, che

·         nei criteri di aggiudicazione spetta allo Stato dettare regole uniformi per stabilire le modalità di gara e la verifica delle offerte anomale;

·         nelle tipologie di gara le Regioni non possono stabilire una disciplina diversa da quella statale e sono, dunque, illegittime le disposizioni locali che danno più margini alle trattative private;

·         il subappalto è materia statale in quanto i limiti al subaffidamento riguardano da un lato il contratto e dall’altro la concorrenza sono di competenza esclusiva dello Stato;

·         anche nelle gare sottosoglia le Regioni non possono dettare proprie regole poiché non è giustificata una disciplina non uniforme per gare che devono, comunque, essere aperte a tutti gli operatori.

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 30 gennaio 2008 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[5] nella quale contesta una serie di disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 (e successive modificazioni), recante “codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

La Commissione considera incompatibili alcune disposizioni del decreto con le citate direttive; segnala altresì alcune disposizioni del decreto che ritiene incomplete rispetto alle direttive e infine segnala che alcune disposizioni della direttiva 2004/17/CE non sembrerebbero essere state trasposte.

Formulazione del testo

All’articolo 47, comma 1, occorre sostituire le parole “nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari” con le parole “nonché a quelli stabiliti nei Paesi firmatari”.

 

All’articolo 153 occorrerebbe modificare la rubrica, dato che in esso confluisce l’intero procedimento della finanza di progetto.



[1]Per una più agevole e dettagliata lettura di tutte le modifiche introdotte si rinvia al Dossier Schede di lettura, che contiene anche il testo a fronte.

[2]Sono gli appalti aventi ad oggetto sia i servizi elencati nell’allegato II A che i servizi elencati nell’allegato II B.

[3]Per una più agevole lettura di tali modifiche si rinvia al testo a fronte contenuto nel Dossier Schede di lettura, dove la tipologia e la motivazione delle modifiche sono segnalate nella colonna delle osservazioni.

[4]relativa ai ricorsi che le Regioni Toscana (ric. 84/2006), Veneto (ric. 85/2006), Provincia autonoma di Trento (ric. 86/2006), Piemonte (ric. 88/2006), Lazio (ric. 89/2006), Abruzzo (ric. 90/2006), avevano presentato contro il Presidente del Consiglio dei Ministri lamentando che il decreto legislativo n. 163/2006 fosse andato ben oltre i limiti di competenza statale riconosciuti dal nuovo articolo 117 della Costituzione.

[5]Procedura 2007/2309