Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità - Schema di D.Lgs. n. 431 (artt. 1, co.3 e 33 L. 96/2010) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 431/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 380
Data: 24/01/2012
Organi della Camera: XIII-Agricoltura
Altri riferimenti:
L N. 96 DEL 04-GIU-10   L N. 96 DEL 04-GIU-10

 

24 gennaio 2012

 

n. 380/0

 

 

Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Schema di D.Lgs. n. 431
(artt. 1, co.3 e 33 L. 96/2010)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

431

Titolo

Misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Norma di delega

artt. 1, co.3 e 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96

Numero di articoli

44

Date:

 

presentazione

9 gennaio 2012

assegnazione

10 gennaio 2012

termine per l’espressione del parere

18 febbraio 2012

termine per l’esercizio della delega

9 aprile 2012

Commissione competente

XIII (Agricoltura)

XIV (Politiche dell’Unione europea)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 


Contenuto

Il testo consta di 44 articoli, formulati in termini di modifica testuale al testo del decreto legislativo n.214/2005, che ha riscritto in modo esaustivo le norme interne di attuazione della normativa europea in materia di circolazione dei vegetali e di protezione degli stessi contro gli organismi nocivi.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 214/2005 è stato adottato, sulla base della delega conferita dalla legge comunitaria 2003, per dare attuazione alla direttiva 2002/89/CE che aveva lo scopo di aumentare la protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali circolanti nel territorio dei paesi membri. Alle modifiche apportate dalla menzionata direttiva alla direttiva base 2000/29/CE non sono poi seguite ulteriori modifiche sostanziali.

Il decreto legislativo 214, abrogando le precedenti disposizioni in materia, ha rivisto l’assetto delle strutture deputate alla vigilanza (titolo XI) ed i controlli fitosanitari esistenti (titolo III sulle ispezioni e controlli), che debbono seguire procedure specifiche per i prodotti importati (titolo VIII); in merito alle strutture si è proceduto alla riorganizzazione del Servizio fitosanitario nazionale costituito dal Servizio fitosanitario centrale - che opera presso il Ministero delle politiche agricole e rappresenta l'autorità centrale responsabile del coordinamento (art. 49), nonché dai Servizi fitosanitari regionali - che debbono peraltro rispondere a particolari requisiti per l’espletamento dei compiti di vigilanza e controllo del proprio territorio (artt. 50-51).

Le modifiche introdotte dalla direttiva 2002/89/CE hanno toccato numerosi aspetti del regime fitosanitario.

Sono state in particolare ridefinite le procedure per i controlli fitosanitari da effettuare sui vegetali e prodotti vegetali in importazione, che devono rivelarsi efficaci ed essere effettuate secondo modalità armonizzate nell'intera Comunità. La direttiva ha poi delineato metodi per lo scambio di informazione tra gli uffici doganali e gli organismi responsabili delle formalità fitosanitarie, che possono svolgersi in uno Stato membro diverso da quello dove è avvenuto lo sdoganamento. Proprio per rendere più efficaci i controlli è stato auspicato che le formalità sanitarie vengano espletate prima dello sdoganamento. E' stata inoltre istituita una tariffa fitosanitaria al fine di armonizzare in campo comunitario la riscossione dei contributi da parte di tutti i paesi membri e di assicurare le risorse finanziarie necessarie per migliorare i controlli sui vegetali e prodotti vegetali in importazione.

L’esigenza di apportare talune modifiche alla legislazione vigente nasce da alcuni problemi applicativi sorti nel corso degli anni, dovuti, in parte, ai progressi tecnici e scientifici in materia che richiedono un aggiornamento della normativa, dall’altro, alla necessità di:

-        adeguare la legislazione nazionale ad alcune novità normative introdotte con il reg. CE 450/2008, che istituisce il Codice doganale comunitario, con il reg. (CE) n.690/2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario, il reg. (CE) n.436/2011, di modifica dell’Allegato I del reg. 690/2008, e le direttive 2008/61/CE e 2004/1037CE;

-        di fornire più ampie garanzie di tutela fitosanitaria estendendo il divieto - di introduzione e diffusione sul territorio nazionale - a qualsiasi organismo nocivo la cui presenza non sia stata precedentemente riscontrata, anche se tale organismo non sia incluso negli allegati della norma comunitaria di riferimento e contemplando, in merito ai controlli all’importazione, nella casistica degli organismi nocivi da non introdurre anche quelli che non fanno parte degli Allegati I e II;

-        di dare seguito alle specifiche raccomandazioni formulate dall’Ufficio ispettivo della Commissione europea – Food and Veterinary office – in merito alla necessità di implementare l’efficienza del sistema dei controlli italiano;

-        di riorganizzare le sanzioni amministrative e le tariffe connesse, ampliando la casistica dei soggetti passibili di sanzioni, specificando che tra le attività oggetto di sanzione rientra anche la sospensione dell’autorizzazione, facendo chiarezza sul soggetto passibile di sanzione che viene individuato in colui che acquista a fini professionali i vegetali.

 

Relazioni e pareri allegati

Il provvedimento risulta corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnico-finanziaria, dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi sull’impatto della regolazione mentre risulta allo stato privo del parere della Conferenza Stato-regioni.

Conformità con la norma di delega

L’articolo 33 della legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n.96) ha attribuito una delega al Governo per la revisione del D.lgs. n. 214/2005 di “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”.

Il termine per l’esercizio della delega è stabilito in 18 mesi dall’entrata in vigore della legge comunitaria 2009; il rinvio alle procedure di cui all’art. 1, comma 3, consente, comunque, l’applicazione della proroga di ulteriori novanta giorni nel caso in cui il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l’esercizio della delega. Lo schema di decreto integrativo e correttivo è chiamato a rispettare i principi ed i criteri direttivi previsti dall’articolo 2 della medesima legge e potrà essere emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e, come prima riportato, secondo le procedure previste dall’art. 1, commi 2, 3 e 4 della legge comunitaria in esame.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

 

La materia è regolata in ambito europeo dalla Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

La direttiva concerne le piante vive e le parti vive di piante, comprese le sementi.

Le parti di piante vive comprendono:

-        i frutti e le verdure diversi da quelli conservati con surgelamento;

-        i tuberi, i bulbi, i rizomi;

-        i fiori recisi;

-        gli alberi e i rami tagliati con foglie;

-        le foglie;

-        il polline vivo;

-        le piantagioni e altri parti vegetali.

I prodotti vegetali sono prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, diversi dai vegetali elencati sopra. Il legname è compreso soltanto se presenta determinate caratteristiche.

Tra gli organismi nocivi la direttiva elenca ogni specie, ceppo o tipo di animale, vegetale o agente patogeno nocivo per i vegetali o per i prodotti vegetali. In particolare, si riferisce a insetti e acari, batteri, funghi, virus e piante parassite. Gli allegati I e II contengono l'elenco degli organismi la cui presenza nel territorio europeo è vietata, sia in quanto tali sia quando sono presenti su determinati vegetali o prodotti vegetali. Inoltre, l'allegato III contiene l'elenco dei vegetali e prodotti vegetali la cui introduzione nel territorio comunitario è vietata se provenienti da determinati paesi terzi.

Le misure di protezione riguardano anche i mezzi utilizzati per l'introduzione dei vegetali, prodotti vegetali e altri oggetti correlati (imballaggi, veicoli).

Determinati vegetali e prodotti vegetali (allegato V, parte A) devono essere sottoposti a ispezione fitosanitaria. I produttori dovranno essere iscritti in un registro ufficiale tenuto dall'organismo nazionale competente.

Delle esenzioni possono essere accordate ai prodotti destinati alla circolazione locale, nella misura in cui non vi sia da temere una diffusione di organismi nocivi.

Ove si ritenga che, sulla base del controllo, le condizioni sono soddisfatte, l'organismo nazionale competente rilascia un passaporto delle piante che certifica il rispetto delle norme fitosanitarie comunitarie. Il passaporto delle piante consiste in un'etichetta che deve essere applicata al prodotto, al suo imballaggio o eventualmente al veicolo che lo trasporta.

Quando i risultati dei controlli non sono soddisfacenti, i vegetali, i prodotti vegetali e il terreno di coltura di cui trattasi formano oggetto di diverse misure come il trattamento adeguato (seguito dal rilascio del passaporto se il trattamento risulta efficace), gli spostamenti autorizzati sotto controllo o la distruzione. Inoltre, gli Stati membri devono informare la Commissione e gli altri Stati membri della presenza di organismi nocivi o del rischio di introduzione o diffusione di organismi nocivi nel loro territorio.

Oltre a questa ispezione fitosanitaria, gli Stati membri organizzano controlli saltuari, sia nei luoghi in cui i vegetali o prodotti vegetali sono coltivati, prodotti, immagazzinati, posti in vendita o trasportati, che in occasione di altri controlli di documenti per ragioni diverse da quelle fitosanitarie.

La direttiva prevede per taluni vegetali e prodotti vegetali provenienti da paesi terzi (allegato V, parte B) un'ispezione alla loro introduzione nel territorio dell'UE. L'ispezione comprende, in particolare, un controllo documentale, un controllo d'identità e un controllo fitosanitario.

La direttiva definisce, su richiesta di uno o più Stati membri, delle zone alle quali è accordata una protezione speciale contro determinati organismi nocivi.

Gli organismi ufficiali nazionali possono delegare i compiti previsti dalla presente direttiva a qualsiasi persona giuridica di diritto pubblico o privato. Possono anche essere delegati i compiti riguardanti le analisi di laboratorio. Tuttavia, in questo caso specifico, l'organismo ufficiale responsabile deve garantire che:

• la persona giuridica incaricata dello svolgimento delle analisi riesca a garantire l'imparzialità e la qualità nonché la protezione delle informazioni personali;

• non esista un conflitto di interesse tra i compiti affidati alla persona giuridica e le altre attività da essa svolte.

La direttiva ha abrogato e codificato la direttiva 77/93/CEE; essa risulta basata sui principi sanciti a livello internazionale, in particolare nella Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e nell'accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie (accordo SPS) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura]

( 066760-3610] – *st_agricoltura@camera.it

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File: Ag0246_0.doc