Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento agricoltura | ||
Titolo: | Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Schema di Regolamento n. 430 (art. 17,co. 2, L. 400/1988) Elementi per l'istruttoria normativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Atti del Governo Numero: 378 | ||
Data: | 10/01/2012 | ||
Organi della Camera: | XIII-Agricoltura | ||
Altri riferimenti: |
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10 gennaio 2012 |
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n. 378/0 |
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Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvantiSchema di Regolamento n.
430
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Numero dello schema di regolamento |
430 |
Titolo |
Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. |
Ministro competente |
Ministro per i rapporti con il Parlamento |
Norma di riferimento |
Art. 17,co. 2, legge 23 agosto1988, n. 400 |
Numero di articoli |
21 |
Date: |
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presentazione |
15 dicembre 2011 |
assegnazione |
20 dicembre 2011 |
termine per l’espressione del parere |
19 gennaio 2012 |
termine per l’esercizio della potestà regolamentare |
25 gennaio 2012 |
Commissione competente |
XIII (Agricoltura) XIV (Politiche dell’Unione europea) |
Rilievi di altre Commissioni |
Commissioni V (Bilancio) |
Il provvedimento si compone di 21 articoli, di modifica di talune disposizioni del D.P.R. n.290/2001, relativo ai procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari, al fine di adeguare la normativa interna alle nuove disposizioni recate dal reg. CE 1107/2009.
Alcuni articoli (art. 3, 6, 10, 11, 12,15 e
19) si limitano ad apportare modifiche
di carattere formale, sostituendo, ove ricorra, il riferimento al Dipartimento alimenti con
L’art. 1 modifica l’art. 2, recante le definizioni utilizzate nel provvedimento, inserendo, in particolare la definizione dei corroboranti, intesi come potenziatori della resistenza delle piante ed, in quanto tali, non ricompresi nella categoria dei fitosanitari ed utilizzabili in agricoltura biologica
L’art. 2 reca modifiche all’art. 4 al fine di prevedere che la domanda di autorizzazione deve essere redatta utilizzando la specifica modulistica elettronica.
L’art. 4 sostituisce interamente l’art. 9 relativo alla presentazione
della domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato di prodotti
fitosanitari, semplificando ed
informatizzando le modalità di presentazione delle istanze e la relativa
documentazione. Aggiunge, altresì, un nuovo art. 9-bis, con il quale si prevede l'istituzione
presso
L’art. 5 modifica l’art. 10 al fine di prevedere che in caso di prodotti fitosanitari uguali ad altri già autorizzati, l’autorizzazione rilasciata senza avvalersi dell’istituto convenzionato è valida fino alla data di scadenza del prodotto di riferimento.
L’art. 7 sostituisce interamente l’art. 12 al fine di semplificare le procedure relative alle modifiche delle autorizzazioni, differenziando tra quelle di maggiore rilievo, che richiedono un nuovo decreto di autorizzazione con quelle di minore importanza che possono consentire una procedura semplificata.
L’art. 8 sostituisce interamente l’art. 13, relativo al riesame e al ritiro dell’autorizzazione, al fine di adeguare le relative disposizioni alle norme del reg. CE 1107/2009.
L’art. 9 modifica l’art. 14 al solo fine di aggiornare i riferimenti normativi.
L’art. 10 modifica l’art. 15 al fine di prevedere che una copia della domanda relativa all’autorizzazione e registrazione dei coadiuvanti deve essere presentata secondo la specifica modulistica elettronica.
L’art. 12 modifica l’art.17, relativo alla variazione dell’autorizzazione, prevedendo che in determinati casi il richiedente la modifica, trascorsi 60 giorni dalla richiesta, può commercializzare il prodotto con l’etichetta conforme al facsimile presentato.
L’art. 14 modifica l’art. 34 al fine di adeguare la normativa in materia di limiti massimi di residui di prodotti fitosanitari al reg. 396/2005.
L’art. 17 modifica l’art.
L’art. 19 sostituisce l’art. 40 prevedendo le modalità per lo scambio di dati ed informazioni sui prodotti fitosanitari tra la banca dati del Ministero della salute ed quella del Ministero delle politiche agricole.
L’art. 20 sostituisce l’art. 42 prevedendo che ai soggetti che non
adempiono agli obblighi di invio dei dati di vendita sarà revocata l’autorizzazione alla vendita. Il Consiglio di Stato, nel parere espresso il 24 novembre
L’art. 21, infine, modificando l’art. 43, fa salva la normativa in materia di sinergizzanti e di antidoti agronomici, attualmente non disciplinata dalla normativa europea.
Il provvedimento è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica nonché dell’analisi di impatto della regolazione (A.I.R.) e dell’analisi tecnico-normativa (ATN). Al provvedimento sono allegati i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L’art. 41 della legge comunitaria 2009 (L. 4.6.2010, n.96) ha autorizzato il Governo ad adottare un regolamento di modifica del D.P.R. n.290/2001, relativo ai procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari, al fine di adeguarlo alle nuove norme europee contenute nel reg. 1107/2009 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificare le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio, con particolare riguardo all’etichettatura dei prodotti fitosanitari;
b) ridefinire la trasmissione dei dati di vendita e di esportazione dei prodotti fitosanitari in via telematica o su supporto magnetico;
c) ridefinire la normativa per l’autorizzazione dei prodotti utilizzati in agricoltura biologica;
d) rivedere la disciplina riguardante il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e all’impiego dei prodotti fitosanitari e dei relativi registri di trattamenti effettuati.
Il regolamento è adottato ai sensi dell’art.17, co. 2, della L. 400/1988, secondo il quale, nelle materie disciplinate da fonti primarie ma non coperte da riserva assoluta, la legge può autorizzare il Governo ad emanare un regolamento determinando i principi e criteri direttivi e disponendo l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme regolamentari.
Il termine per l’emanazione del regolamento è stabilito in 18 mesi dall’entrata in vigore della legge comunitaria 2009.
La relazione illustrativa riferisce che il Governo ha proposto di inserire nel disegno di legge comunitaria 2010 (A.C. 4059) una nuova delega per l’emanazione di un decreto legislativo in materia di prodotti fitosanitari finalizzata a dar vita ad un testo armonizzato in materia.
A tale riguardo, si ricorda che la legge comunitaria 2010 prevede (artt. 9 e 20) apposite deleghe al Governo per il recepimento: della direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi; e della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi. L’art.36 contenuto nel disegno di legge comunitaria 2010 (A.C. 4059), contenente una delega al Governo per il riordino normativo in materia di prodotti fitosanitari, è stato stralciato dall’Assemblea della Camera ed è stato riproposto come emendamento al disegno di legge comunitaria 2011, attualmente all’esame della Camera - A.C. 4623 (emendamento 5.032 del Governo).
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