Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali Schema di Regolamento n. 407 (art. 17,commi 2 e 4-bis, L. 400/88) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 407/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 353
Data: 10/10/2011
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
XIII-Agricoltura

 

10 ottobre 2011

 

n.353/0

 

Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Schema di Regolamento n. 407
(art. 17,commi 2 e 4-bis, L. 400/88)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

 

Numero dello schema di regolamento

407

Titolo

Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministro competente

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Norma di riferimento

Articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Numero di articoli

9

Date:

 

presentazione

30 settembre 2011

assegnazione

3 ottobre 2011

termine per l’espressione del parere

2 novembre 2011 (I Commissione)

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio)

XIII Commissione (Agricoltura)

 


Contenuto

Lo schema di regolamento in esame è diretto a ridefinire l’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo scopo di dare attuazione all’articolo 17, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del DL n. 194/2009 che prevedono, all’esito del processo di riorganizzazione di cui all’art. 74, D.L. 112/2008, un’ulteriore riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa.

In ottemperanza al menzionato articolo 74, per la riorganizzazione del Mipaaf è stato approvato il DPR 22 luglio 2009, n. 129, che ha sostituito il precedente DPR n. 79/2008, adottato al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento del Ministero (art. 1, commi 404-416 legge 296/2006 Finanziaria 2007).

Lo schema in esame, interamente sostitutivo dello attuale DPR 129, procede alla riduzione, nella misura del 10% rispetto a quanto indicato nello stesso DPR 129:

-          degli uffici dirigenziali di livello non generale;

-          della conseguente dotazione organica dei dirigenti di II fascia;

-          della spesa complessiva relativa al numero di posti in organico del Mipaaf.

Il riordino comporta, peraltro, la rimodulazione delle direzioni generali, pur mantenendone inalterato il numero complessivo all’interno di ciascun Dipartimento.

 

L’articolo 1, dello schema n.407 in esame, conferma che il MIPAAF è organizzato in tre dipartimenti:

-          Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee ed internazionali e per le relazioni istituzionale, in precedenza “Dipartimento delle politiche europee ed internazionali”, così ridenominato - secondo la relazione illustrativa - in connessione con il potenziamento delle competenze amministrative gestionali e relazionali ad esso attribuite;

-          Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della pesca, in precedenza “Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità”, al quale sono riservate invece competenze prettamente operative, estese peraltro al comparto della pesca;

-          Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari.

Le funzioni dei Capi dei dipartimenti restano invariate (comma 2), ma viene soppresso il comma 3 che sancisce l’obbligo per ogni struttura dirigenziale generale di assicurare il coordinamento con le politiche regionali di settore nel rispetto delle intese raggiunte in sede di conferenza Stato-regioni.

Il Consiglio di Stato, in merito ai rapporti tra amministrazione e regioni, afferma l’opportunità che non si creino duplicazione tra i diversi uffici nelle relazioni con la Conferenza Stato-regioni.

 

L’articolo 2 definisce le competenze del Dipartimento per il coordinamento delle politiche europee ed internazionali e per le relazioni istituzionali, che resta articolato, seppure in modo diverso, in due direzioni generali:

-          è confermata la precedente DG delle politiche internazionali e dell’Unione europea (in precedenza “delle politiche comunitarie e internazionalidi mercato”);

-          viene istituita la DG degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali che assorbe le competenze della soppressa DG dei servizi amministrativi, in precedenza alle dipendenze del Dipartimento per le politiche competitive al quale viene invece trasferita la DG della pesca marittima e dell’acquacoltura.

Il Consiglio di Stato rileva che la nuova redazione del primo comma, nell’attribuire al Dipartimento una competenza in tema di pesca, non fa menzione dell’attività di acquacoltura.

Relativamente poi alle attività di seguito riferite, attribuite al Dipartimento, il Consiglio ritiene che potrebbero piuttosto rientrare nelle competenze del Dipartimento delle politiche competitive:

-          la cura dell’attività di comunicazione e di informazione in materia di qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari [..] della pesca e nelle altre materie di competenza del ministero;

-          l’educazione alimentare di carattere non sanitario.

Quanto poi alla competenza in materia di “misure connesse alla politica dei mercati ( penultimo periodo della lett. a) del comma 3), andrebbe aggiunto un collegamento con il Dipartimento delle politiche competitive.

 

L’articolo 3 definisce le competenze del Dipartimentodelle politiche competitive del mondo rurale e della pesca che continua ad articolarsi in tre direzioni generali:

-          resta invariata la DG della competitività per lo sviluppo rurale;

-          la DG dello sviluppo agroalimentare e della qualità viene rinominata invece DG per la promozione della qualità agroalimentare;

-          la cessione delle funzioni di carattere amministrativo comporta la soppressione della DG dei servizi amministrativi;

-          e l’accentramento delle funzioni operative porta invece alla istituzione delle DG della pesca marittima e dell’acquacoltura (in precedenza nel dipartimento per il coordinamento).

In merito all’articolo 3 il Consiglio di stato ritiene necessario che le competenze del Dipartimento in materia di agriturismo siano coordinate con quelle attribuite al Dipartimento del turismo, istituito presso la Presidenza del Consiglio; rileva, altresì, la scomparsa di ogni riferimento alla “tracciabilità dei prodotti agricoli”, che pure sarebbe uno degli strumenti di maggiore tutela del consumatore in ordine alla qualità dei prodotti.

 

In base all’articolo 4 le competenze dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione delle frodi (ICQRF), continuano a far capo a due direzioni, le quali vengono tuttavia articolate in modo diverso:

-          la precedente DG della vigilanza per la qualità e la tutela del consumatore assume la nuova denominazione DG per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore e conserva una competenza esclusivamente in materia di attività ispettiva e di controllo, diretta alla rilevazione delle violazioni;

-          la DG della prevenzione e del contrasto alle frodi alimentari, in luogo della DG della prevenzione e repressione frodi, ha il compito di adottare i provvedimenti sanzionatori.

Il Consiglio di Stato rivela il contrasto fra la possibilità che l’Ispettorato possa avvalersi della Direzione generale degli affari generali ed il mantenimento di competenze in materia di gestione del personale (sicurezza del lavoro, trattamento economico accessorio, contrattazione collettiva integrativa, di cui al co.2, lett.a))

 

L’articolo 5 sopprime il Consiglio nazionale dell’agricoltura, dell’alimentazione e della pesca, trasferendo le funzioni di consulenza alla struttura del Gabinetto del Ministro, che acquisisce anche il posto di dirigente di prima fascia spettante al vicepresidente del soppresso Consiglio.

La mancata riproduzione, nello schema di regolamento, dell’articolo 6 del DPR 129, relativo al Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l’ONU, conferma la soppressione del Comitato già disposta dall’articolo 7, co. 20 del DL n. 78/2010. Rimane in vigore il D.lgs. 7 maggio 1948, n. 1182, che ha istituito il Comitato delineandone le competenze; pertanto compiti e funzioni del Comitato vengono assorbiti dal Ministero e verranno svolti dall’Ufficio Relazioni internazionali presso il Gabinetto del Ministro (così la Relazione illustrativa).

Il Comitato FAO non aveva personale dipendente.

 

L’articolo 6 (identico all’art. 7 del DPR 129) disciplina l’attività degli organismi posti alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali:

-          il Corpo forestale dello Stato.

-          il Comando carabinieri politiche agricole e alimentari;

-          il Reparto pesca marittima (RPM) del corpo delle Capitanerie di porto;

 

Ugualmente già presente nel decreto n. 129 (articolo 8, identico) è l’articolo 7 che precisa che sono operativi presso il Ministero i numerosi organismi elencati nel DPR n. 70/2007, fra i quali compaiono:

-          il Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura;

-          il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del MIPAAF.

I commi 2 e 3 recano la disciplina dell’attività dei detti due organismi.

Il Consiglio di Stato, alla luce delle norme sul contenimento della spesa pubblica, rileva l’opportunità che sia rivista la disciplina dell’indennità spettante ai componenti del Nucleo per i sistemi informativi e statistici in agricoltura, per evitare compensi aggiuntivi per prestazioni dovute in ragione dell’ufficio ricoperto.

 

Con l’articolo 8 sono definite le piante organiche del ministero, la riduzione delle quali, allo scopo di realizzare gli obiettivi di risparmio stabiliti dal DL 194/09, sono quantificate con i commi 1 e 3, restando invariate le restanti disposizioni. Il comma 3 riduce gli Uffici di seconda fascia di 8 unità (da 77 a 69), mentre il primo comma consente la confluenza nel Mipaaf del personale dipendente dagli enti soppressi dall’art. 7, co. 20 del DL 78/2010: la relazione illustrativa riferisce che saranno conseguentemente inserite nel Mipaaf due unità, dipendenti del soppresso Centro di Portici (Cento per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale), e che le funzioni attribuite al Centro saranno svolte dalla DG degli affari generali.

Dalla relazione tecnica allegata allo schema si evince che la riorganizzazione proposta - la terza nell’arco di quattro anni - comporta, rispetto alle dotazioni definite con il DPR n. 129/2010:

-          l’invarianza della dotazione complessiva dei dirigenti di I fascia: tuttavia il posto dirigenziale generale attribuito al Consiglio nazionale dell’agricoltura (soppresso) viene attribuito al Gabinetto del Ministro;

-          la riduzione del 10% degli uffici dirigenziali non generali con conseguente soppressione di 8 posti dirigenziali di II fascia generale (da 77 a 79, già portati da 85 a 77 con il DPR 129); la riduzione delle spesa viene quantificata in più di un milione di euro annui;

-          la contrazione pari al 10% della spesa per personale non dirigenziale il cui organico è pertanto riquantificato sia nel ruolo agricoltura, che perde 94 unità, che in quello dell’ICQRF, che ne perde 95; il conseguente risparmio di spesa è di circa 7 milioni di euro;

Il Consiglio di Stato rileva al riguardo (come già peraltro espresso in occasione della riforma approvata con il DPR 129) che i risparmi conseguenti alla riduzione dell’organico del personale dirigenziale potrebbero rilevarsi meramente virtuali, dal momento che a fronte di un organico teorico ridotto da 77 a 69 unità, i posti effettivamente coperti al 6 aprile 2009 sarebbero 60. Il Consiglio prende tuttavia atto che il Ministero dell’Economia non ha ritenuto di dover sollevare obiezioni al riguardo e si limita ad evidenziare il fatto per un’eventuale riflessione da parte dell’Amministrazione.

Quanto alla qualità delle riduzioni operate, il Consiglio di Stato sottolinea che la mera riduzione numerica abbia portato a “sacrificare” uffici tecnici (come laboratori periferici) piuttosto che procedere all’accorpamento degli uffici meramente Amministrativi (come raccomandato dalla normativa sul risparmio di spesa).

 

L’articolo 9 (identico al precedente art. 10) contiene le disposizioni finali e abrogative, prevedendo tra l’altro la revisione ogni due anni dell’organizzazione del Ministero, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

 

Relazioni e pareri allegati

Oltre alla relazione illustrativa, allo schema in esame sono allegate: la relazione tecnico-finanziaria; l’analisi d’impatto della regolamentazione; il parere reso dal Consiglio di Stato nell’Adunanza del 30 agosto 2011; il verbale dell’incontro con le organizzazioni sindacali tenuto il 18 luglio 2011; le note sindacali di commento dell’incontro.

 

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

Il provvedimento è volto a realizzare i risparmi di spesa richiesti all’articolo 17, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del DL 30 dicembre 2009, n. 194 che prevede un nuovo ridimensionamento degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche.

Tale operazione (comma 8-bis) deve comportare, entro il 30 giugno 2010, una ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti dalla riduzione operata ai sensi dell’art. 74, D.L. n. 112/2008.

Anche le dotazioni organiche del personale non dirigenziale dovranno essere corrispondentemente rideterminate, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca. In tale ottica, si prevede una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, quale risultante dall’applicazione dell’art. 74, D.L. n. 112/2008.

Come già previsto per la riorganizzazione stabilita dal D.L. 112/2008, alle amministrazioni inadempienti al 30 giugno 2010 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto (comma 8-quater), fatta eccezione per il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione di riferimento, di cui all’art. 19, co. 5-bis e 6, d.lgs. n. 165/2001.

Il comma 8-quinquies individua le amministrazioni che non sono interessate dalle riduzioni descritte, stabilendo fra l’altro che siano escluse quelle che hanno subito una riduzione di risorse in applicazione dei commi 4 e 6 dell’articolo 17, D.L. 78/2009.

Procedura di emanazione

Il regolamento in esame è emanato ai sensi dell’ar­ticolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988, introdotto dall’art. 13 della legge n. 59/1997. Tale norma prevede che l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano determinate con regolamento adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17.

Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis sono trasmessi al Consiglio di Stato e alle Camere, per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

( 066760-3610– *st_agricoltura@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Ag0224_0.doc