Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Attuazione della Direttiva 2007/61/CE relativa al latte conservato parzialmente o totalmente disidratato - Schema di D.Lgs. n. 378 - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 378/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 327
Data: 19/07/2011
Organi della Camera: XIII-Agricoltura
Altri riferimenti:
07/61/CE     

 

19 luglio 2011

 

n. 327/0

 

 

Attuazione della Direttiva 2007/61/CE

Latte conservato parzialmente o totalmente disidratato

Schema di D.Lgs. n. 378

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

378

Titolo

Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana

Norma di delega

Art 26 L: 4 giugno 2010, n. 96

Numero di articoli

9

Date:

 

presentazione

11 luglio 2011

assegnazione

11 luglio 2011

termine per l’espressione del parere

17 agosto 2011

termine per l’esercizio della delega

8 ottobre 2011

Commissione competente

XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’Unione europea)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 


Contenuto

Il provvedimento attua la normativa europea relativa a taluni di tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all’alimentazione umana (direttiva 2011/114/CE, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE).

L’art. 1, oltre a far riferimento alle direttive richiamate, fornisce la definizione di “latte parzialmente disidratato” e di “latte totalmente disidratato”, facendo salva la disciplina speciale per il latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia.

L’art. 2 definisce quali materie prime possono essere utilizzate per la correzione del tenore proteico del latte (retentato di latte, permeato di latte, lattosio).

L’art. 3 definisce quali trattamenti possono essere utilizzati per la conservazione di tali tipi di latte (trattamento termico di sterilizzazione o trattamento UHT, aggiunta di zucchero, disidratazione a seconda del tipo do prodotto).

L’art. 4 stabilisce che il tenore proteico del latte può essere corretto ad un livello minimo del 34 per cento in peso.

L’art. 5 disciplina l’etichettatura di tali prodotti, da un lato, rinviando alle disposizioni generali di cui al D.Lgs. 109/1992, dall’altro, prevedendo alcune indicazioni specifiche.

L’art. 6 prevede l’abrogazione del D.Lgs. 49/2004 e del D.P.R. 514/1982.

L’art. 7 aumenta il limite massimo delle sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle norme sull’etichettatura e sull’utilizzo di sostanze diverse da quelle consentite.

L’art. 8 prevede che le modifiche agli allegati potranno essere adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente che si dovrà esprimere entro 30 giorni dalla richiesta, intendendosi espresso avviso favorevole in caso di inutile decorso del predetto termine.

Gli elementi innovativi rispetto alla disciplina previgente riguardano la disciplina del tenore proteico del latte e l’individuazione delle tipologie di conservazione e trattamento (art. 2, 3 e 4) come introdotte dalla direttiva 2007/61. Vengono, inoltre, elevati i limiti massimi delle sanzioni amministrative (art. 7) e viene attribuita ai decreti ministeriali la facoltà di modificare gli allegati tecnici.

 

Relazioni e pareri allegati

Allo schema di decreto in esame sono allegati la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l’analisi tecnico-normativa (ATN) nonché l’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

 

Conformità con la norma di delega

L’art. 26 della legge comunitaria 2009 (L. n. 96/2010) delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per il riordino della normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE, in materia di produzione e commercializzazione di latte parzialmente conservato o totalmente disidratato.

I principi e criteri direttivi della delega sono definiti attraverso il rinvio all’art. 2 della medesima legge.

La procedura per l’emanazione del provvedimento prevede che lo schema di decreto sia trasmesso: alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che dovrà esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali, si intende che abbia espresso avviso favorevole; alle Commissioni parlamentari competenti secondo le procedure di cui all’articolo 1.

Si fa presente che mentre la rubrica dell’art. 26 fa specifico riferimento all’attuazione della direttiva 2007/61/CE, il contenuto del medesimo articolo prevede come ambito oggettivo della delega il riordino complessivo della normativa attuativa della direttiva 2001/114/CE, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE.

In effetti, già la legge n. 88/2009 (Comunitaria 2008), all’articolo 19, ha disposto, in attuazione dell’art. 1 della direttiva 2007/61, l’abrogazione dell’articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49, di attuazione della direttiva 2001/114/CE del Consiglio, secondo il quale gli Stati membri potevano autorizzare l’aggiunta di vitamine ai prodotti definiti nell’Allegato I. Nulla veniva, invece, disposto, in ordine al recepimento degli altri articoli della direttiva e degli Allegati. Con tale provvedimento si provvede, quindi, al riordino complessivo della normativa in materia, completando il recepimento della direttiva 2007/61/CE e, sostituendo integralmente il decreto legislativo n.49/2004, che viene conseguentemente abrogato.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento interviene in materia di alimentazione che l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, riserva alla competenza concorrente dello Stato e delle regioni, nel senso che alle seconde spetta la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Lo schema di decreto legislativo in esame riproduce quanto contenuto nelle direttive 2001/114/CE e 2007/61/CE.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Si fa presente che l’art. 6 dispone l’abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982, n.514, nonostante lo stesso risulti già abrogato dall’art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

( 066760-3610*st_agricoltura@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: Ag0198_0.doc