Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto Schema di D.Lgs. n. 197 (art. 1, co. 3. L. 88/2009) Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 197/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 181
Data: 26/04/2010
Descrittori:
AGRICOLTURA   DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA
FRUTTA     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 88 DEL 07-LUG-09     

 

26 aprile 2010

 

n. 181/0

 

 

Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto

Schema di D.Lgs. n. 197
(art. 1, co. 3. L. 88/2009)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

n. 197

Titolo

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Norma di delega

Legge 7 luglio 2009, n. 88, art. 1, All. B

Numero di articoli

14 articoli

Date:

 

assegnazione

30 marzo 2010

termine per l’espressione del parere

9 maggio 2010

termine per l’esercizio della delega

31 marzo 2010, prorogato al 29 giugno 2010

Commissioni competenti

XIII (Agricoltura), XIV (Politiche dell’Unione europea)

Rilievi di altre Commissioni

V (Bilancio)

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato sulla base della delega contenuta nella legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), allo scopo di dare attuazione alla direttiva 2008/90/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, che abroga la direttiva 92/34/CEE di pari oggetto. La direttiva citata è contenuta nell’Allegato B della legge comunitaria (e quindi nell’elenco delle direttive da attuare mediante decreto legislativo).

La principale novità della direttiva 2008/90/CE è l’introduzione di un sistema di certificazione europeo per le piante da frutto, volto a garantire un livello qualitativo più elevato dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto, tramite l’adozione di definizioni e procedure uniformi a livello comunitario.

Il contenuto della Direttiva

In sintesi, per quanto riguarda il contenuto della direttiva, essa stabilisce che il materiale di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto dei generi e delle specie elencati negli allegati alla Direttiva stessa, ritenuti di rilevante importanza economica, possano essere immessi sul mercato soltanto se appartenenti alla categoria CAE (conformità agricola europea), o materiali iniziali, di base o certificati.

Per essere classificati come tali, i materiali devono rispondere ai criteri relativi a qualità, stato fitosanitario, metodi e procedure d'esame, sistemi di moltiplicazione e carattere varietale di cui alle schede tecniche e devono essere stati riconosciuti come conformi alle condizioni suddette in seguito a ispezione ufficiale.

Le schede sono previste dalla direttiva 93/48/CEE della Commissione, del 23 giugno 1993, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutta. Inoltre, il materiale di moltiplicazione o le piante da frutto nella maggior parte dei casi possono essere commercializzati soltanto da fornitori autorizzati i cui metodi di produzione e stabilimenti rispettano i requisiti della direttiva. Sono anche definite norme relative alla separazione dei lotti, all'identificazione delle varietà e all'etichettatura per garantire l'identità e la corretta commercializzazione del materiale.

È stabilito che spetti innanzitutto ai fornitori di materiali di moltiplicazione e/o di piante da frutto garantire che i prodotti rispondano alle condizioni fissate dalla direttiva.

Il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto provenienti da paesi non comunitari possono essere commercializzati all'interno della Comunità europea solo se offrono le stesse garanzie del materiale prodotto nella Comunità.

 

Per quanto riguarda l’Italia, attualmente la materia è regolata dal D.P.R. 697/1996 (Attuazione della direttiva 92/34/CEE in materia di piante da frutto), che l’articolo 14 del testo in esame provvede ad abrogare.

L’ articolo 20 della Direttiva 80/2009 prevede che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per conformarsi alle seguenti norme della Direttiva stessa:

§         all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, che individua  l’ambito applicativo. Al riguardo l’articolo 1 dello schema in esame, secondo quanto prescritto dalla direttiva, ne delimita il campo di applicazione, rinviando all’allegato I per l’individuazione dei generi e alle specie dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, nonché ai loro ibridi.

§         all’articolo 2 che detta le definizioni. Al riguardo l’articolo 2 dello schema riproduce l’elenco delle definizioni tecniche contenute nella Direttiva 2008/90 al fine di armonizzare le espressioni normative utilizzate nei diversi Stati membri; 

§         all’articolo 3 che prevede i requisiti generali per l’immissione sul mercato. Recependo quanto prescritto dalla Direttiva l’articolo 4 dello schema detta i requisiti e le condizioni generali che consentono la commercializzazione dei materiali;

§         agli articoli 5 e 6 che prevedono gli specifici requisiti per i fornitori; L’articolo 5 dello schema riproduce le citate norme della Direttiva individuando gli obblighi dei fornitori con riferimento allo svolgimento delle attività di produzione e commercializzazione dei materiali;

§         all’articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4 relativo all’identificazione della varietà. L’articolo 6 attua l’articolo 7 della Direttiva con riguardo alle caratteristiche dell’identificazione delle varietà cui i diversi materiali appartengono, in modo che alla medesima denominazione varietale corrispondano univoche caratteristiche a livello comunitario;

§         all’articolo 9, paragrafo 3 in merito all’etichettatura di varietà geneticamente modificate;Al riguardo l’articolo 8 dello schemadetta un’apposita norma per l’etichettatura e per gli eventuali documenti di accompagnamento prescrivendo l’obbligatoria indicazione in caso di varietà geneticamente modificata, corredata della specificazione degli organismi geneticamente modificati;

§         all’articolo 12, paragrafo 2, sui materiali di moltiplicazione e piante da frutto prodotti nei paesi terzi;In attuazione di esso l’articolo 9 regola le importazioni di materiali da paesi terzi che è consentita solo ove gli stessi materiali siano prodotti secondo criteri equivalenti a quelli comunitari.

§         all’articolo 13, paragrafo 1, che disciplina le ispezioni ufficiali e all’articolo 16 che regola le azioni di seguito alle ispezioni da parte degli Stati membri. Al riguardo l’articolo 10 dello schema prevede che l’Organismo ufficiale competente (Servizio fitosanitario Nazionale) effettui ispezioni negli stabilimenti dei fornitori sui materiali di moltiplicazione e le piante da frutto e che qualora accerti che non siano state rispettate le prescrizioni fissate dal presente decreto adotti le misure necessarie per ripristinare la conformità, oppure ne vieti la commercializzazione nella UE e ne informi il Ministero delle politiche agricole;

§         all’articolo 21 che prevede le misure transitorie. L’articolo 11 dello schema riproduce fedelmente quanto previsto nella citata disposizione della Direttiva consentendo la commercializzazione di materiali ottenuti da piante parentali esistenti in data anteriore al 30 settembre 2012 sempre che rispondano a determinati requisiti.

 

Lo schema in esame contiene altresì diverse disposizioni che non sono espressamente richieste dalla Direttiva sebbene risultino funzionali all’attuazione della stessa.

In particolare, l’articolo 3 individua il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale autorità di coordinamento delle attività relative all’attuazione della Direttiva. E’ previsto che per lo svolgimento di tali attività il Ministero si avvalga della collaborazione del Servizio nazionale di certificazione.

Il Servizio nazionale di certificazione del materiale di propagazione vegetale è stato istituito, presso il Ministero delle politiche agricole, dall’articolo 2 del D.M. 24 luglio 2003. Esso è costituito dal Comitato nazionale per la certificazione, dalla Segrteria operativa e dai servizi fitosanitari delle regioni.

Al medesimo Ministero è demandata l’adozione delle norme esclusivamente tecniche attuative della Direttiva nonché degli standard tecnici per l’attività di vigilanza e controllo.

L’articolo 7 istituisce, nell’ambito del Ministero delle politiche agricole, il Registro nazionale delle varietà delle piante da frutto ammesse alla commercializzazione. Le caratteristiche di esso, le modalità di iscrizione delle varietà e i dati da iscrivere saranno adottati ai sensi dell’articolo 3 del testo in esame.

La relazione tecnica allegata al provvedimento precisa che la raccolta delle varietà iscritte ed inserite nella certificazione è già effettuata dal competente ufficio del Ministero delle politiche agricole, anche se ancora non ufficialmente formalizzata con apposito provvedimento. Viene precisato che la formulazione del comma 2 dell’articolo 7 (in cui si prevede che le modalità di iscrizione delle varietà e i dati da iscrivere saranno adottati ai sensi dell’articolo 3 del testo in esame) deriva dalla necessità di adeguare il Registro nazionale agli standard dell’Unione europea ai fini del suo inserimento in un contesto comunitario: le caratteristiche dei registri nazionali fanno attualmente parte delle “misure applicative” della direttiva 2008/90/CE e sono tuttora in corso di elaborazione e discussione a livello di Comitato permanente materiali di moltiplicazione (Commissione e Paesi membri) con particolare riguardo alle modalità di descrizione varietale.

L’articolo 12 prevede la clausola di cedevolezza con riguardo agli ambiti di competenza legislativa delle Regioni.

L’articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 14 provvede all’abrogazione del D.P.R. 21 dicembre 1996, n.697 che attualmente regola la materia.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnico-finanziaria, dell’analisi dell’impatto della regolamentazione e della relazione tecnico-normativa.

Lo schema è sprovvisto del prescritto parere della Conferenza Stato-Regioni in quanto il Governo ha rappresentato l’urgenza dell’esame del provvedimento da parte delle competenti commissioni parlamentari in considerazione dell’imminente scadenza della delega. Il parere, come evidenziato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, sarà oggetto di trasmissione in un momento successivo.

 

Conformità con la norma di delega

L’articolo 1 della legge comunitaria 2008, conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. In particolare, secondo quando previsto dal comma 1, il termine generale per l’esercizio della delega non è determinato mediante indicazione di una data fissa o di un periodo uniforme per tutte le direttive, ma viene fatto coincidere con il termine di recepimento previsto da ciascuna direttiva

Il termine di recepimento della direttiva 80/09 è fissato, dall’articolo 20 di essa, al 31 marzo del 2010.

Peraltro, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge n.88/09, che prevede l’espressione del parere degli organi parlamentari sugli schemi di decreti recanti attuazione delle direttive di cui all’allegato B, qualora il termine per l’espressione del suddetto parere scada nei trenta giorni precedenti alla data di entrata in vigore come sopra calcolata o  successivamente, il termine per l’esercizio della delega è prorogato di novanta giorni. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare. Pertanto, ai sensi della disposizione da ultimo citata, essendo fissato al 9 maggio il termine per l’espressione del parere parlamentare, la delega deve essere esercitata entro il 29 giugno 2010.

Per l’attuazione della Direttiva in oggetto, la legge comunitaria 2008 non prevede specifici principi, per cui il Governo nell’esercizio della delega deve uniformarsi ai principi e criteri direttivi dettati per in via generale per  l’attuazione di tutte le deleghe previste nella legge comunitaria stessa e in particolare:

§       all’attuazione dei decreti da parte della amministrazioni con le ordinarie strutture amministrative;

§       alla facoltà, a fini di coordinamento, di introdurre modifiche alla disciplina vigente nei diversi settori;

§       alla possibilità, per le infrazioni alle disposizioni dei decreti, di prevedere sanzioni amministrative o penali nel rispetto di particolari principi;

§        alla facoltà di prevedere spese aggiuntive, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive, provvedendo alla relativa copertura a carico del fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

§       alla necessità di procedere all’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo mediante la modifica di questi ultimi;

§       alla necessità di tener conto delle eventuali modificazioni alle direttive comunitarie nel frattempo intervenute;

§       alla individuazione di procedure idonee a salvaguardare l’unitarietà dei processi decisionali nonché l’efficacia ed economicità dell’azione amministrativa qualora vi sia sovrapposizione o coinvolgimento di competenze di più amministrazioni statali;

§       alla facoltà di attuare con un unico decreto le direttive riguardanti le stesse materie o gli stessi atti normativi.

Nel complesso il provvedimento in esame appare coerente con i sopraindicati principi e criteri.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame appare riconducibile alla materia agricoltura, di competenza residuale delle Regioni, e, da un punto di vista finalistico anche alla materia di tutela della salute, di competenza concorrente. Considerate la finalità di informazione dei consumatori in ordine alla qualità di un prodotto alimentare, nonché i riflessi sul tessuto produttivo propri di un sistema di certificazione della qualità garantito per legge, è possibile infine fare riferimento anche alle materie di competenza concorrente Stato-regioni “alimentazione” e “sostegno all’innovazione per i settori produttivi” (art.117, co. 3).

Si segnala peraltro che l’articolo 12 del provvedimento contiene una “clausola di cedevolezza”, prevedendo che le previsioni riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni si applicano nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e secondo il principio di cedevolezza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo nelle regioni in cui non sia stata ancora adottata la normativa di recepimento.

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Il 28 settembre 2009 la Commissione ha presentato il piano di azione per la revisione della legislazione comunitaria sulla commercializzazione dei semi e dei materiali di moltiplicazione delle piante (SEC (2009)1272). Attualmente la materia è disciplinata da 12 direttive, tra le quali la direttiva 2008/90/CE la cui attuazione è oggetto dello schema in esame.

Il piano di azione della Commissione è basato sui risultati di una valutazione della legislazione vigente operata da consulenti esterni negli anni 2007 e 2008 nonché di un’ampia consultazione dei soggetti interessati, che avrebbero evidenziato alcuni aspetti problematici: eccessiva complessità e attuazione non armonizzata della legislazione comunitaria; necessità di ulteriori misure di attuazione a livello nazionale; quadro non armonizzato in materia di condivisione di costi e responsabilità; mancanza di circuiti organizzati per lo scambio delle informazioni fra Stati membri.

Pertanto, il piano di azione delinea un programma di lavoro di circa 2 anni e mezzo che si prefigge, tra l’altro, i seguenti obiettivi: un quadro legislativo orizzontale; l’attuazione armonizzata della legislazione da parte degli Stati membri; la riduzione dei costi amministrativi; la coerenza con altre politiche dell’UE (tra le quali agricoltura, ambiente, sicurezza alimentare, organismi geneticamente modificati, salute delle piante); la possibile estensione del ruolo dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

Per quanto riguarda in particolare il primo risultato - vale a dire la presentazione di una proposta legislativa univoca, che il piano di azione fissa per il 2011 - l’obiettivo è quello di modernizzare e semplificare l’attuale normativa al fine di:

-         assicurare la disponibilità di semi e materiali di moltiplicazione sicuri e di qualità e, in tal modo, promuovere la salute delle piante e sostenere agricoltura, l’ortocultura e la forestazione;

-         garantire che semi e materiali di moltiplicazione corrispondano alle aspettative degli utenti;

-         contribuire a fermare la perdita di biodiversità;

-         assicurare l’attuazione armonizzata della legislazione;

-         migliorare la competitività economica assicurando la libera circolazione di semi e materiali di moltiplicazione.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 3 dello schema demanda al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l’adozione delle norme necessarie a recepire le direttive di natura meramente tecnica, a recepire le schede tecniche di cui alla Direttiva, sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutta nonché a determinare gli standard tecnici per l’attività di vigilanza e controllo.

Impatto sui destinatari delle norme

La relazione tecnica allegata al provvedimento afferma che ai fini di attuazione della direttiva saranno utilizzate risorse strumentali e finanziarie già disponbili e ordinariamente dedicate a tale attività a partire dall’applicazione della Direttiva 92/34/CE.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

( 066760-3610  – *st_agricoltura@camera.it

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File: AG0133_0.doc