Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento agricoltura
Titolo: Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR)
Riferimenti:
SCH.DEC 110/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 100
Data: 21/09/2009
Descrittori:
FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI   IMPRESE AGRICOLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE     
Organi della Camera: XIII-Agricoltura
XIV - Politiche dell'Unione europea
Altri riferimenti:
L N. 34 DEL 25-FEB-08     

 

21 settembre 2009

 

n. 100/0

 

 

Disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR)

Schema di D.Lgs. n. 110
(art. 3 e 18, L. 34/08)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

110

Titolo

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell’ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Norma di delega

Artt. 3 e 18 della legge 25 febbraio 2008, n. 34

Numero di articoli

1

Date:

 

Presentazione

24 luglio 2009

Assegnazione

14 settembre 2009

termine per l’espressione del parere

24 ottobre 2009

termine per l’esercizio della delega

V. il punto Conformità con la norma di delega

Commissione competente

XIII Commissione (Agricoltura) e XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea)

Rilievi di altre Commissioni

 

 


Contenuto

Lo schema di decreto legislativo è costituito da un unico articolo suddiviso in due commi. Il primo comma modifica la normativa attualmente in vigore in materia di sanzioni per l’indebita percezione di aiuti (premi, indennità, contributi o altro) a carico del fondo agricolo europeo FEASR di finanziamento dello sviluppo rurale; il secondo comma dispone in merito all’entrata in vigore del provvedimento.

La normativa modificata dallo schema di decreto è contenuta nell’art. 3, comma 1 della legge 898/1986, che si applica ai fatti previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2 - ovvero conseguimento indebito per sé o per altri, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi da parte di chiunque, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del citato FEASR[1], oppure a carico delle quote nazionali di complemento dei fondi comunitari, oppure totalmente a carico della finanza nazionale ma sulla base di norme comunitarie.
Tale normativa prevede attualmente la restituzione dell'indebito e, soltanto quando lo stesso indebito sia superiore a lire centomila, il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari all'importo indebitamente percepito.

 

Lo schema di decreto integrando il comma 1 dell’art. 3 dispone che, nell’ambito di applicazione delle misure finanziate dal FEASR, per i fatti previsti dall'articolo 2, commi 1 e 2, la restituzione dell’indebito si accompagni, quando la somma indebitamente percepita sia superiore a 150 €, al versamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 150 e 150.000 € e così modulata:

-        per indebiti uguali o inferiori al 10% di quanto percepito la sanzione dovuta è pari al 30% di quarto indebitamente percepito;

-        per la parte d’indebito superiore al 10%, ma fino al 30% di quanto percepito, la sanzione dovuta è pari al 50% dell’indebito;

-        per la parte d’indebito superiore al 30%, ma fino al 50%, la sanzione dovuta è pari al 70% dell’indebito;

-        per la parte d’indebito superiore al 50% di quanto percepito si applica una sanzione pari al 100%.

 

Relazioni e pareri allegati

Sono allegate la relazione illustrativa, nella quale viene esemplificata l’applicazione della sanzione secondo la modulazione proposta, la relazione tecnico-normativa, che oltre a ricostruire il quadro normativo di riferimento e l’incidenza delle nuove disposizioni da anche conto di taluni elementi di drafting, l’analisi di impatto della regolamentazione.

Lo schema non è accompagnato dal parere della conferenza Stato-regioni.

E’ invece presente una nota delle Ragioneria generale dello stato con la quale si comunica che non vi sono osservazioni da formulare.

 

Conformità con la norma di delega

Lo schema è adottato in base alla delega conferita al Governo dall’art. 18 della legge n. 34/08 Comunitaria 2007 per l’approvazione di disposizioni integrative e correttive che adeguino la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 3,comma 1 della legge 898/1986[2] ai princìpi di proporzionalità della sanzione in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, ed agli ulteriori principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 della stessa legge 34/2008. Quest’ultima norma (comma 1, lett. c)) prevede che, ad esclusione dei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, si applichi una sanzione amministrativa non inferiore a 150 € e non superiore a 150.000 €

La delega deve inoltre essere esercitata in applicazione del regolamento (CE) 1975/2006[3], ed in particolare degli articoli 18 e 31 che definiscono rispettivamente le riduzioni ed esclusioni dal sostegno allo sviluppo rurale per determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4, e le riduzioni ed esclusioni dal sostegno allo sviluppo rurale delle misure dell'asse 1 e dell'asse 3 e di determinate misure contemplate dall'asse 2 e dall'asse 4.

I riferimenti a gravità, entità e durata dell'inadempienza, contenuti nella delega, trovano una più puntuale definizione nell'articolo 18 del reg. 1975 per il quale:

-        la gravità di un'inadempienza dipende, in particolare, dall'entità delle conseguenze dell'inadempienza medesima alla luce degli obiettivi perseguiti dai criteri che non sono stati rispettati.

-        l'entità di un'inadempienza dipende, in particolare, dagli effetti dell'inadempienza medesima sull'operazione nel suo insieme.

-        la durata di un'inadempienza dipende, in particolare, dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l'effetto e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Se l'inadempienza deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente, il beneficiario deve essere escluso dal beneficio della misura per il corrispondente esercizio FEASR e per l'esercizio FEASR successivo.

L'articolo 31 prevede che qualora si accerti che un beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione oltre ad applicare le sanzioni appena descritte si proceda anche al recupero degli importi già versati per tale operazione.

Una questione potrebbe porsi in ordine al termine di scadenza della delega in oggetto.

L’art. 18 della legge n. 34/2008 fissa infatti la scadenza della delega al 21 settembre 2009 (18 mesi dalla entrata in vigore della legge); il medesimo art. 18, peraltro, non richiede esplicitamente l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.

Lo schema di decreto è stato invece trasmesso alle Camere ed assegnato alle Commissioni per il parere (il termine per l’espressione del quale scadrà il 24 ottobre 2009) con riferimento, oltre che all’articolo 18, all’art. 3 della legge n. 34/2008, che prevede una delega di carattere generale per la disciplina sanzionatoria di direttive e regolamenti comunitari, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative. Il termine per l’esercizio della delega di cui al citato art. 3 scadrà il 21 marzo 2010 (2 anni dalla entrata in vigore della legge n. 34/2008).

Si segnala al riguardo che la premessa allo schema di decreto richiama solamente l’art. 18 e l’art. 2 (principi e criteri direttivi generali della delega), e non anche l’art. 3 della legge n. 34/2008.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La relazione tecnico-normativa allegata allo schema afferma che “non sussistono problemi di compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale”.

Si ricorda al riguardo che lo schema di decreto non è corredato dal parere della Conferenza Stato-Regioni, e che il Presidente della Camera ha assegnato il provvedimento alle Commissioni competenti invitandole a non pronunciarsi definitivamente sullo stesso sino a quando il governo non abbia provveduto a trasmettere il predetto parere.

 

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La relazione tecnico-normativa allegata allo schema afferma che “l’intervento è perfettamente compatibile con l’ordinamento comunitario. E’ anzi dallo stesso specificamente richiesto”.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

 

Coordinamento con la normativa vigente

La norma è formulata in termini di novella alla normativa vigente.

Impatto sui destinatari delle norme

L’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata allo schema di decreto afferma che “si prevede per i beneficiari un impatto positivo, dato che il sistema sanzionatorio pecuniario delineato tende a punire in maniera meno grave chi ha percepito indebitamente somme limitate rispetto al totale percepito. Più l’indebito percepito si avvicina alla somma globalmente percepita, più il sistema si avvicina a quello attuale, con una gradazione della sanzione che cresce secondo la gravità dell’indebito”.

 


 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Agricoltura

( 066760-3610 – *st_agricoltura@camera.it

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File: Ag0099_0.doc



[1]    Il riferimento al FEAGA ed al FEASR ha sostituito, per effetto dell’art. 18 della legge n. 88/2009, quello originario al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), le cui funzioni sono state ripartite appunto tra il FEAGA ed il FEASR dal Regolamento (CE) n. 1290/2005.

[2]   L. 23 dicembre 1986 n. 898, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.

[3]    Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.