Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Schema di D.P.R. n. 435 - (art. 17, co. 2 e 4 -bis, L. 400/1988) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 435/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 382
Data: 30/01/2012
Descrittori:
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO   UFFICI E ORGANI AMMINISTRATIVI
VIGILI DEL FUOCO     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

30 Gennaio 2012

 

n. 382/0

 

 

Individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Schema di D.P.R. n. 435
(art. 17, co. 2 e 4 -bis, L. 400/1988)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

435

Titolo

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante integrazioni e modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

Ministro competente

 

Norma di riferimento

Articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Numero di articoli

4

Date:

 

presentazione

13 gennaio 2012

assegnazione

17 gennaio 2012

termine per l’espressione del parere

16 febbraio 2012

Commissione competente

Affari costituzionali

Rilievi di altre Commissioni

Bilancio

 

 


Presupposti normativi

Lo schema di regolamento intende apportare alcune modifiche agli artt. 2, 3 e 4 del DPR 23 dicembre 2002, n. 314 (Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)come integrato dal DPR 21 marzo 2005, n. 85 (Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), allo scopo di ridefinire le competenze delle Direzioni regionali ed interregionali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

L'esercizio del potere regolamentare in materia si fonda sul combinato disposto degli artt. 15 e 4 del D.Lgs. n. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59). L’art. 15 prevede che l'organizzazione periferica del Ministero dell'interno sia costituita, fra l'altro, dalle strutture periferiche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco mentre l’art. 4 demanda ai regolamenti, di cui all'art. 17, co. 4-bis della L. n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), di stabilire l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti e la definizione dei rispettivi compiti.

Le predette disposizioni trovano una conferma nell'art. 2, co. 3, del D.Lgs. n. 139/2006 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della L. 29 luglio 2003, n. 229.), che demanda ad un regolamento di organizzazione, ex art. 17, co. 4-bis L. n. 400/1988, la determinazione dell'organizzazione e della disciplina degli uffici dirigenziali di livello generale dei Vigili del Fuoco.

 

Contenuto

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, il provvedimento, seguendo la tecnica novellistica, riconosce alle Direzioni regionali ed interregionali il ruolo di sedi di decentramento amministrativo per l'esercizio di funzioni e compiti dell'amministrazione.

Gli aspetti più significativi delle novelle concernono: il coordinamento delle strutture periferiche nel processo di programmazione operativa degli obiettivi annuali; l'ottimizzazione nella gestione delle risorse umane assegnate in ambito regionale; il coordinamento generale delle attività dei Comandi provinciali, tramite il raccordo con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile; la razionalizzazione delle risorse finanziarie e strumentali.

Lo schema de quo è stato analizzato dal Consiglio di Stato in sede consultiva nelle sedute del 10 maggio 2010 (parere 2598/2010), del 7 aprile 2011 (parere 2008/2011) e del 27 ottobre 2011 (parere 4155/2011).

In adesione alle osservazioni espresse, il Governo ha espresso l’intenzione di riformulare il testo dello schema di regolamento. Accanto al testo nella sua formulazione originaria il Governo ha quindi inviato informalmente alle Camere altresì le riformulazioni che si intendono apportare in conseguenza dell’espressione dei pareri del Consiglio di Stato.

 

Per quanto attiene al contenuto, l'articolo 1, comma 1, integrando l'art. 2, co. 1 del D.P.R. n.314/2002, specifica la denominazione del dirigente generale preposto alla Direzione regionale o interregionale.

Il comma 2, inserendo, dopo il comma 1 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 314/2002, un nuovo comma 1-bis, stabilizza i compiti di raccordo tra le strutture centrali del Dipartimento ed i Comandi provinciali appartenenti al territorio di competenza; di tal guisa il Direttore regionale pianifica, coordina e controlla le attività dei Comandi provinciali di propria competenza prevedendosi, altresì, che in caso di sua assenza o impedimento, il Direttore regionale o interregionale sia sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.

Si segnala, al riguardo, che il comma 2 nel testo riformulato in seguito al parere del Consiglio di Stato, non dovrebbe essere più presente, in quanto il contenuto di esso dovrebbe andare a confluire nel comma 2 dell’articolo 2 del nuovo testo, ai fini, secondo quanto espresso nella relazione illustrativa  di una maggiore “semplificazione e scorrevolezza” del testo.

 

L'art. 2,comma 1, assegna al Direttore regionale ulteriori funzioni e compiti propulsivi circa gli obiettivi che il Dipartimento fissa per i Comandanti provinciali; il comma 2 prevede la modifica del comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. n. 314/2002, inserendo nuove lettere nel suddetto testo al fine di prevedere:

- la facoltà dei Direttori regionali, previa autorizzazione del Capo Dipartimento, di assegnare ai Comandanti provinciali, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari, incarichi e responsabilità di specifici progetti con l'assegnazione delle eventuali risorse, al fine di rispondere con immediatezza e maggiore aderenza alle esigenze del territorio;

- la partecipazione del Direttore regionale nell'ambito del soccorso tecnico, anche mediante la gestione ed il coordinamento operativo della colonna mobile regionale;

- l'assegnazione al Direttore regionale di compiti gestionali (esplicitati nei punti da 1) a 7)) nell'ambito delle risorse umane, attraverso gli atti gestionali strettamente necessari;

- l'affidamento della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche, ai Direttori regionali, nell'ambito territoriale di competenza, al fine di conseguire l'autonomia gestionale della propria struttura, nonché la riduzione degli oneri istruttori di alcune procedure contrattuali;

- il monitoraggio nell'ambito dei servizi di prevenzione incendi;

- l'affidamento ai Direttori regionali dell'azione di coordinamento dei Comandi provinciali nell'individuazione di nuovi presidi permanenti e volontari;

- la gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro.

Il comma 3 conferisce al Direttore regionale il coordinamento di tutte le componenti specialistiche e specializzate che operano nel territorio di competenza; il comma 4 prevede la rappresentanza in sede regionale del Dipartimento per gli aspetti operativi e tecnici, oltre a quella nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo Nazionale; il comma 5 inserisce la possibilità, per i Direttori regionali, di svolgere atti gestionali necessari ai fini della pianificazione della formazione da effettuarsi in ambito regionale del personale permanente e volontario e delle attività di addestramento da svolgersi in sede provinciale; il comma 6 prevede l'assegnazione al Direttore regionale della facoltà di esprimere pareri e formulare proposte al Dipartimento in ordine alle materie di competenza.

 

Va rilevato, al riguardo, che nel testo trasmesso informalmente dal Governo, il testo dell’articolo 2 è riformulato al fine di meglio distinguere le funzioni e i compiti delle articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, (Direzioni regionali e interregionali) dalle funzioni specificamente attribuite ai titolari dei rispettivi uffici dirigenziali generali.

Nel parere espresso in data 10 maggio 2010, il C.d.S ha sottolineato l’opportunità di operare una ricognizione del complesso delle competenze, al fine di distinguere tra le funzioni da attribuire alla struttura organizzativa "Direzione regionale" o "Direzione interregionale" e quelle da attribuire, invece, al titolare dello specifico ufficio. Ciò in particolare al fine di chiarire se talune funzioni attribuite alle singole Direzioni regionali o interregionali dovessero essere sottratte, poi, al Dipartimento dell'Amministrazione centrale ed alle sue articolazioni interne.

In ossequio alle chiarificazioni richieste dal Supremo Consesso amministrativo, il testo è stato riformulato, distinguendo le funzioni proprie della struttura "Direzione regionale o interregionale" da quelle invece affidate al titolare dell'ufficio ("Direttore regionale o interregionale"). Nel testo riformulato dunque, l’articolo 2, comma 2, dovrebbe individuare analiticamente funzioni e compiti delle Direzioni regionali, mentre un nuovo articolo 3 dovrebbe introdurre nel D.P.R. n. 314/2002 un’ulteriore disposizione (articolo 3-bis) che individui le funzioni e i compiti dei direttori regionali e interregionali che coordinano e controllano le attività dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.

Più nel dettaglio l'articolo 2, al comma 2, del testo riformulato prevede la sostituzione del comma 3 dell'articolo 3, del D.P.R. n. 314/2002, che individua analiticamente funzioni e compiti delle Direzioni regionali. Queste, in particolare - fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento - svolgono, oltre ai compiti già previsti dalla normativa vigente per gli ispettorati regionali, le funzioni ed i compiti in materia di:

pianificazione e coordinamento delle attività di soccorso pubblico, anche in ambito aeroportuale e portuale, di prevenzione incendi, di difesa civile e di protezione civile;

coordinamento generale, mediante le sale operative regionali, dell'attività operativa per la gestione di interventi complessi che necessitano dell'integrazione di risorse umane, logistiche e strumentali di più comandi provinciali ovvero dell'attivazione dei nuclei specialistici al di fuori dei relativi ambiti provinciali di servizio;

organizzazione, gestione e coordinamento operativo della colonna mobile regionale in raccordo con il Dipartimento;

coordinamento delle componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale che operano nel territorio di competenza, anche ai fini del raccordo con il Dipartimento;

gestione delle risorse umane, finanziarie, logistiche e strumentali in ambito regionale;

monitoraggio attività di prevenzione incendi;

coordinamento e raccordo dei comandi provinciali nella individuazione di nuovi presìdi permanenti e volontari;

gestione dei nuclei specialistici di assistenza alle aziende in materia di miglioramento della sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro;

pianificazione e coordinamento, in attuazione delle direttive del Dipartimento, dell'attività formativa e di addestramento;

impulso all'attività di mappatura dei rischi, nonché predisposizione e gestione dei piani interprovinciali di intervento di soccorso;

preparazione e direzione operativa di esercitazioni di difesa civile e protezione civile di carattere regionale;

pianificazione, organizzazione e gestione delle reti regionali di telecomunicazione ed informatiche del Corpo nazionale, compresa la rete di rilevamento della radioattività ambientale;

coordinamento dell'attività di vigilanza assicurata dai comandi provinciali in materia di sicurezza antincendi sui luoghi di lavoro;

svolgimento di ogni altro compito espressamente delegato dal Dipartimento.

 

Il nuovo articolo 3 dello schema riformulato introduce, dopo l'articolo 3 del D.P.R. n. 314/2002, l'articolo 3-bis che individua le funzioni ed i compiti dei direttori regionali ed interregionali.

Questi, fermi restando i compiti di organizzazione, indirizzo, coordinamento e controllo del Dipartimento e le competenze dei comandanti provinciali, pianificano, coordinano e controllano le attività dei comandi provinciali e ne attuano il raccordo con il Dipartimento.

In particolare, ai direttori regionali e interregionali sono attribuite le seguenti funzioni:

proposta al Dipartimento di obiettivi da assegnare ai comandanti provinciali, e partecipazione al processo di rilevazione dei risultati dell'azione amministrativa a livello territoriale;

attribuzione ai comandanti provinciali, previa autorizzazione del Capo del Dipartimento, di incarichi e responsabilità di specifici progetti e assegnazione, qualora necessario, delle relative risorse;

programmazione, nell'ambito del territorio di competenza, delle presenze dei dirigenti in servizio presso le strutture periferiche del Corpo nazionale;

adozione di provvedimenti relativi alle spese per il funzionamento della direzione regionale o interregionale e per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;

proposta al Dipartimento di assegnazione ai comandi provinciali, nell'ambito del territorio di com petenza, di mezzi, attrezzature e beni strumentali;

rappresentanza del Dipartimento in sede regionale nelle relazioni sindacali concernenti il Corpo nazionale, ivi compresa la presidenza della delegazione per la negoziazione integrativa decentrata;

formulazione di proposte e di pareri al Dipartimento in ordine a materie rigua rdanti i servizi d'istituto;

definizione a livello regionale, previo assenso del Dipartimento, di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e procedure operative con regioni ed enti locali in materia di soccorso pubblico e protezione civile, di formazione nel settore della sicurezza antincendio e in altri ambiti di competenza del Corpo nazionale.

Il comma 3 dispone che in caso di assenza o impedimento il direttore regionale e interregionale venga sostituito dal comandante provinciale del capoluogo di regione.

Al riguardo si segnala che, nella seduta del 27 ottobre 2011, a seguito dell’ulteriore invio del testo riformulato e inviato con nota n. 0005913 dell’11 agosto 2011,, il C.d.S., nell’esprimere parere favorevole con alcune osservazioni (v. infra sub Osservazioni), ha, da una parte, preso atto che il testo da ultimo sottopostole risulta molto più leggibile sotto il profilo della chiarezza e della scorrevolezza, dall’altra, dell’assunzione di responsabilità da parte dell’Amministrazione redigente nella eliminazione dal testo delle duplicazioni di competenze e degli appesantimenti procedurali.

 

L'art. 3, prevede che le disposizioni del regolamento in esame operino nel rispetto dei procedimenti negoziali adottati ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217(Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252).

 

L'art. 4 reca la norma di invarianza della spesa.

Nel testo riformulato l'art. 4 reca quanto già disposto dal suddetto articolo 3 mentre la norma di invarianza della spesa è disposta da un successivo articolo 5.

In merito all’art. 4 (art. 5, nel testo riformulato), la relazione illustrativa precisa che il regolamento, prevedendo unicamente norme di carattere funzionale, non determina nuovi oneri per la finanza pubblica, motivo per il quale si è omessa la redazione della relazione tecnica.

Profili procedurali

Sotto il profilo procedurale la Sezione consultiva del Consiglio di Stato ha evidenziato l’assenza di un formale concerto tra i dicasteri coinvolti ex lege nella predisposizione dello schema in esame, a fronte della sola espressione di pareri favorevoli all'ulteriore corso del procedimento; allo stesso modo viene evidenziata la mancanza della preventiva intesa con la Presidenza del Consiglio ai sensi dell'art. 17, co. 4-bis della L. n. 400/1988 richiamando a conforto la più recente giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. Atti normativi, 26 aprile 2010, n. 681 del 2010) che, nelle more del perfezionamento del procedimento e prima dell'approvazione definitiva del Consiglio dei Ministri, richiede necessariamente che l'Amministrazione riferente acquisisca il formale concerto e la formale intesa preliminare. Per quanto sopra, il C.d.S. ha richiesto che, per il futuro, l'Amministrazione si adoperi nel controllare che nei concerti vi sia la formale assunzione di responsabilità del Ministro.

Con il parere del 14 novembre 2011, il C.d.S. ha, in ultima analisi, sottolineato talune questioni di ordine formale concernenti il testo dell’articolo 2 che, a seguito di tali osservazioni, è stato ulteriormente riformulato.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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