Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Ripartizione dei contributi del Ministero dell'interno alle associazioni combattentistiche per l'anno 2011 - Schemi di Decreto n. 432 e n. 433 - (art. 2, L. 92/2006, e art. 1, co. 40, L. 549/1995) - Elementi per l'istruttoria normativa Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 433/XVI   SCH.DEC 432/XVI
Serie: Atti del Governo    Numero: 379
Data: 17/01/2012
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   EX COMBATTENTI
L 1995 0549   L 2006 0092
MINISTERO DELL' INTERNO   RIPARTIZIONE DI SOMME
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SIWEB

 

17 gennaio 2012

 

n. 379/0

 

 

Ripartizione dei contributi del Ministero dell’interno alle associazioni combattentistiche per l’anno 2011

Schemi di Decreto n. 432 e n. 433
(art. 2, L. 92/2006, e art. 1, co. 40, L. 549/1995)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

n. 432 e n. 433

Titolo

Erogazione di contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione ella spesa del medesimo Ministero per l’anno 2011

Ministro competente

Ministero dell’Interno

Norma di riferimento

Legge 31 gennaio 1994, n. 93; legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, co. 40-44; legge 20 febbraio 2006, n. 92, art. 2

Numero di articoli

2/2

Date:

 

presentazione

10 gennaio 2012

assegnazione

10 gennaio 2012

termine per l’espressione del parere

30 gennaio 2012

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Rilievi di altre Commissioni

--

 

 


Presupposti normativi

Il riparto di contributi a favore di enti e associazioni di interesse del Ministero dell’interno

A partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell’interno, ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 dell’art. 1 della L. 549/1995[1] (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l’iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella) e la quantificazione annuale della dotazione dei predetti capitoli nella tabella C della legge finanziaria.

Il comma 40 ha inoltre previsto che il riparto dei contributi tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con decreto di ciascun ministro, di concerto con il ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell’attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell’anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l’anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso. Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell’art. 32 della L. 448/2001[2] (legge finanziaria 2002) che ha riproposto, per il resto, il meccanismo della L. 549/1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni.  Il citato art. 32 ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell’interno) siano iscritti in un’unica unità previsionale di base (U.P.B.) nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.

Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziate su ciascuna di tali U.P.B. è effettuato ogni anno dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il ministro dell’economia, “intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa”. Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l’espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il successivo co. 3 ha stabilito che la dotazione di ciascuna delle U.P.B. sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (in tabella C).

 

I contributi in favore delle associazioni combattentistiche

Per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sin dagli anni ‘80 sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni i necessari contributi finanziari.

In particolare, la L. 93/1994[3] aveva autorizzato uno stanziamento di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, per l’ erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate in tabella allegata e nella misura ivi indicata. Successivamente, per assicurare alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, la L. 205/1998[4] ha autorizzato (art. 2) l’erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel 1998 e 731 milioni annui nel 1999 e nel 2000[5].Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla L. 549/1995;l’art. 2 della L. 61/2001[6] aveva, poi, disposto che il Ministro dell’interno, con proprio decreto da emanarsi con le modalità di cui alla citata L. 549/1995, ripartisse tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla propria vigilanza – e indicate in allegato alla precedente L. 93/1994 – contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, provvedendo in tal modo al “sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati” svolte da tali associazioni. Il suddetto provvedimento è stato successivamente abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 992, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

Successivamente è intervenuta la L. 92/2006[7], il cui art. 2 (unico articolo non abrogato dal citato D.Lgs. 66/2010) ha autorizzato il finanziamento da parte del ministro dell’interno, per il triennio 2006-2008, delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla L. 93/1994 sottoposte alla propria vigilanza. Il finanziamento, pari a 400.000 euro, per ciascun anno del triennio, è corrisposto, con le modalità previste dalla L. 549/1995. Dall’anno 2009 la legge in argomento non è stata rifinanziata.

Un finanziamento specifico, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate, è stato autorizzato per l’Associazione nazionale vittime civili di guerra, ricompresa tra i destinatari del contributo per le associazioni combattentistiche, e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno. Il co. 113 dell’art. 1 della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) ha disposto un contributo annuo di 250.000 euro a favore di tale associazione. Successivamente, l’art. 11-quaterdecies, co. 10, del D.L. 203/2005[8] (conv. dalla L. 248/2005) ha elevato il finanziamento, che è divenuto complessivamente pari a 400.000 euro, specificando che esso deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario. Tale somma, appostata nel cap. 2961 dello stato di previsione del Ministero dell’interno, non è oggetto del decreto annuale di riparto in quanto destinata per legge esclusivamente all’Associazione nazionale vittime civili di guerra.

 

Contenuto

Gli schemi di decreto ministeriale n. 432 e 433 riguardano l’erogazione di contributi, per l’anno 2011, in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero al cap. 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1 e al cap. 2309 – piano gestionale 2.

Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti; Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Per l’anno 2011, tali associazioni, come evidenziato dalle relazioni allegate agli schemi in esame, hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l’assegnazione degli stessi.

 

L'ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti) è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con D.P.R. 5 novembre 1968. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager.

La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano; esistono sezioni in diverse città italiane.

Secondo lo statuto, gli scopi dell'ANED sono:

§              riunire in fraterna solidarietà i deportati italiani e i familiari dei caduti;

§              avviare a concreta realizzazione il testamento ideale dei caduti;

§              valorizzare in campo nazionale e internazionale il grande contributo dei deportati alla causa della resistenza e affermare gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace.

L'associazione inoltre “considera suo dovere far conoscere la storia della deportazione soprattutto ai giovani, ai quali è affidata la difesa della libertà e della democrazia”.

L'associazione pubblica un giornale, Triangolo Rosso; cura la pubblicazione di studi e ricerche sulla deportazione e aggiorna periodicamente l'edizione di alcune mostre fotografiche. I soci, nel limite del possibile, sono disponibili per incontri e testimonianze nelle scuole e ovunque la loro presenza sia richiesta[9].

L'ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti) è un’organizzazione senza fini di lucro con sede in Roma, istituita con questo nome nel 1954. Nel 1975 viene riconosciuta come associazione con il D.P.R. 27 ottobre 1975, n. 987.

Gli scopi dell’associazione, come indicati nello statuto, sono quelli di riunire i perseguitati politici antifascisti italiani, di agire per la realizzazione delle loro rivendicazioni materiali e morali, di combattere forme di rinascente fascismo e di divulgare i valori della Costituzione repubblicana.

L'ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra), eretta in ente morale con D.C.P.S. 19 gennaio 1947, è stata confermata ente morale di diritto privato con D.P.R. 23 dicembre 1978 e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’interno ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990[10].

L'ente ha il compito di rappresentare e tutelare gli invalidi civili per fatto di guerra e i congiunti dei caduti civili per causa bellica; è presente sull'intero territorio nazionale, con sezioni periferiche in ogni capoluogo di provincia ed una sede centrale a Roma.

Le funzioni istituzionali dell’Associazione si esplicano nei confronti di tutti gli appartenenti alle categorie rappresentate, a prescindere dalla loro formale iscrizione. Nel 2005 l'Associazione ha assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

La funzione di tutela nei confronti delle categorie rappresentate si concretizza nei seguenti servizi:

§              assistenza per tutte le domande di pensione di guerra diretta e indiretta e di assegni accessori (istanze di prima concessione, di riversibilità, di aggravamento, di rivalutazione, richiesta della 13ª mensilità ecc.)

§              assistenza per i ricorsi in materia di pensioni di guerra al Ministero del Tesoro e alla Corte dei Conti;

§              assistenza e informazione sui diritti degli invalidi di guerra in campo sanitario;

§              informazione sul collocamento obbligatorio a favore delle categorie protette (invalidi di guerra, orfani e vedove di guerra, figli dei grandi invalidi);

§              assistenza e informazione sui benefici previdenziali a favore degli invalidi, vedove e orfani di guerra;

§              assistenza e informazione su tutti gli altri diritti che la legislazione riconosce agli appartenenti alle categorie rappresentate;

§              presenza con propri rappresentanti in commissioni od organismi di controllo (commissioni mediche per le pensioni di guerra, commissioni del collocamento obbligatorio ecc.);

§              promozione e proposizione attraverso gli organi istituzionali competenti di provvedimenti legislativi e amministrativi e di altre iniziative tesi ad elevare le condizioni morali, culturali e materiali delle vittime civili di guerra e dei loro congiunti;

§              pubblicazione di una rivista informativa, dal titolo "Solidarietà", che viene inviata gratuitamente a tutti gli associati.

Accanto questo compito primario, lo statuto dell'A.N.V.C.G. indica come altri scopi dell'ente la promozione della cultura della pace, la valorizzazione del ricordo dei Caduti e il rafforzamento della solidarietà nei confronti di tutti i civili colpiti dalle vicende belliche.

 

Nella relazione illustrativa del primo dei due schemi di decreto (432), relativo al Piano gestionale 1, si ricorda che lo stanziamento inizialmente previsto per l'anno 2011, pari ad euro 40.500,00, è stato oggetto di un taglio pari ad euro 5.245,00 ai sensi dell'art. 1, comma 13 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) e di euro 17,00 in applicazione del decreto legge n. 225/2010 (cosiddetto decreto milleproroghe), convertito dalla legge n. 10/2011. Pertanto, a fronte dei suesposti tagli, l'importo disponibile sul piano gestionale 1 del cap. 2309 ammonta ad euro 35.238,00, che nell'allegato schema di decreto di concerto tra il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Economia e delle Finanze viene ripartito tra le associazioni vigilate secondo i criteri applicati negli anni precedenti, sopra accennati, non essendosi sostanzialmente discostata neppure la proporzione del numero degli iscritti delle singole associazioni (nell'anno 2011 rispettivamente: 30.119 iscritti per l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra; 3.600 per l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti; 2.176 per l'Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti).

Il riparto proposto dallo schema di decreto in esame,a fronte delle riduzioni anzidette, è riassunto nella tabella che segue:

 

Destinatario

Contributo
2010

Contributo
2011

Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED)

4.090,60

3.523,00

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)

4.908,72

4.229,00

Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG)

31.906,68

27.486,00

Totale

40.906

35.238,00

 

Il secondo dei due schemi di decreto in esame (433) fa riferimento al Piano gestionale 2, con l’annotazione, nell’ambito della relazione illustrativa, secondo la quale al cap. 2309, per l’anno 2011, è attribuita la somma di 1.994.835 euro destinata alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell’interno.

Si ricorda, a tal proposito, che l’art. 2, co. 250, della L. n. 191/2009 (Finanziaria 2010), in merito alle risorse destinate a misure di particolare rilevanza sociale di cui all’ultima voce dell’elenco 1 allegato alla disposizione de qua,compresi dunque i contributi in favore delle associazioni combattentistiche, prevede la destinazione delle residue disponibilità del Fondo ivi richiamato attraverso una contestuale ripartizione tra i singoli Ministeri mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPCM 19 marzo 2010.

Per il corrente esercizio finanziario, sul capitolo 2309 piano gestionale 2, lo stanziamento inizialmente previsto, pari ad euro 2.291.594,00, è stato oggetto di un taglio pari ad euro 296.759,00 in seguito all'applicazione dell'art. 1,comma 13 della legge 13 dicembre2010, n. 220(legge di stabilità2011) a seguito del quale l'importo disponibile sul piano gestionale 2 del capitolo 2309 ammonta ad euro 1.994.835,00.

 Il riparto proposto dallo schema di decreto in esame, a seguito dei suddetti tagli, è riassunto nella tabella che segue:

 

Destinatario

Contributo
2010

Contributo
2010

Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED)

254.621.50

199.483,50

Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)

305,546

239.380,20

Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG)

1.986.048

1.555.971,30

Totale

2.546.216

1.994.835

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: AC0746_0.doc



[1] Legge 28 dicembre 1995, n. 549, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

[2] Legge 28 dicembre 2001, n. 448, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[3] Legge 31 gennaio 1994, n. 93, Norme per la concessione di contributi alle associazioni combattentistiche.

[4] Legge 11 giugno 1998, n. 205, Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche.

[5] L’art. 1 della stessa legge ha previsto che il ministro della difesa ripartisca, con le stesse modalità, tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla sua vigilanza contributi per un importo pari a 8 mld. nel 1998 e a 4 mld. annui nel 1999 e nel 2000.

[6] Legge 7 marzo 2001, n. 61, Norme per la concessione di contributi statali alle Associazioni combattentistiche.

[7] L. 20 febbraio 2006, n. 92, Norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche.

[8]  D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248), Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

[9] Dati ricavati dal sito Internet dell’ANED (www.deportati.it).

[10] Dall’art. 1 dello statuto dell’associazione e dal sito Internet dell’ANVCG (www.anvcg.it).