Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Servizi ausiliari dell'attività di polizia affidati agli steward negli impianti sportivi - Schema di Decreto n. 360 (art. 2-ter, co. 1, D.L. 8/2007 conv. L.41/2007 e art. 2, co. 2, D.L. 187/2010 conv. L. 217/2010) - Elementi per l'istruttoria normativa
Riferimenti:
SCH.DEC 360/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 315
Data: 13/06/2011
Descrittori:
CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI   DECRETO LEGGE 2007 0008
FORZE DI POLIZIA   L 2007 0041
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
DL N. 8 DEL 08-FEB-07   DL N. 187 DEL 12-NOV-10

 

13 giugno 2011

 

n. 315/0

 

 

Servizi ausiliari dell’attività di polizia affidati agli steward negli impianti sportivi

Schema di Decreto n. 360
(art. 2-ter, co. 1, D.L. 8/2007 conv. L.41/2007
e art. 2, co. 2, D.L. 187/2010 conv.
L. 217/2010)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto

360

Titolo

Attuazione dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 187 del 2010, concernente la definizione di nuovi servizi ausiliari dell’attività di polizia affidati agli steward, nonché ulteriori integrazioni e modifiche al decreto ministeriale 8 agosto 2007, in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi

Ministro competente

Ministro dell’interno

Norma di riferimento

Art. 2-ter, D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, conv. con mod., L. 4 aprile 2007, n. 41 e art. 2, co. 2, D.L. 12 novembre 2010, n. 187, conv. con mod., L. 17 dicembre 2010

Numero di articoli

2

Date:

 

presentazione

14 aprile 2011

assegnazione

4 maggio 2011

termine per l’espressione del parere

3 luglio 2011

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali), VII Commissione (Cultura)

 


Presupposti normativi

Lo schema di decreto ministeriale è volto a definire i nuovi servizi ausiliari dell’attività di polizia affidati agli steward - allo scopo di migliorare il servizio da essi espletato e in attuazione dell’art. 2, comma 2, del D.L. n. 187/2010 - a tal fine modificando il decreto ministeriale 8 agosto 2007. Quest’ultimo è, inoltre, modificato per ulteriori aspetti attinenti l’organizzazione e il servizio degli stessi steward.

 

Si ricorda che il citato decreto ministeriale ha attuato l’art. 2-ter del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8 (Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive) definendo i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato del controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché dell’instradamento degli spettatori e della verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi, stabilendo le modalità di collaborazione degli steward con le Forze dell’ordine.

 

La figura del c.d. steward rappresenta un tratto caratteristico del modello di sicurezza adottato in diversi Paesi europei (in particolare nel Regno Unito). Nel nostro ordinamento, disposizioni specifiche sono state introdotte nell’ambito dei provvedimenti finalizzati al contrasto degli episodi di violenza in occasione delle manifestazioni sportive. Si ricorda a tale proposito il D.L. 28/2003 (c.d. “decreto Pisanu”) che prevede che, in occasione di competizioni calcistiche, i titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità siano numerati e che, al fine di prevenire l’introduzione di strumenti di offesa, l’ingresso agli impianti debba avvenire attraverso varchi dotati di metal detector presidiati da personale appositamente incaricato. L’art. 6-quater della L. 401/1989 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive), aggiunto dal D.L. 162/2005 (Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive) – nel disciplinare i reati consistenti nella violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive – fa invece riferimento ai soggetti “incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive”, specificando che devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le autorizzazioni di polizia.

Successivamente, l’art. 2-ter del già citato D.L. n. 8/2007, affidando ad un decreto del Ministro dell’interno la definizione dei requisiti, delle modalità di selezione e formazione dei c.d. steward, ha, tra l’altro, stabilito che le società sportive incaricate dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, comunichino al prefetto della provincia i nominativi delle persone adibite ai servizi di controllo cosicché quest’ultimo, effettuati i necessari controlli, possa vietare alle società sportive l'utilizzo di personale che non risulti in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni sopra indicate.

Da ultimo, l’art. 2, comma 2 del D.L. n. 187/2010, novellando l’art. 2-ter del D.L. n. 8/2007, prevede che ai c.d. steward possano essere affidati, in aggiunta ai compiti già previsti, ulteriori servizi, definiti come servizi ausiliari dell’attività di polizia per i quali non è richiesto l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia, rimettendone l’individuazione, nonché la definizione di condizioni e modalità di affidamento, ad un decreto del Ministro dell’interno.

Lo stesso articolo, novellando la legge 401/1989, da una parte, dispone l’applicabilità ai reati di violenza o minaccia nei confronti degli steward, dell’aggravante prevista dall’articolo 339, terzo comma, c.p., di fatto commesso «mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone», dall’altra, equipara gli steward ai pubblici ufficiali al fine dall’applicazione delle pene previste dal reato di Lesioni personali gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (art. 583-quater c.p.).

Per completezza, si ricorda che con DM 24 febbraio 2010 sono state apportate modifiche al DM 8 agosto 2007, introducendo la possibilità per le società organizzatrici di avvalersi, oltre che degli istituti di sicurezza privati autorizzati ai sensi dell’art. 134 del TU delle leggi di pubblica sicurezza, delle agenzie di somministrazione di lavoro e di altre società appaltatrici di servizi, che possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente e il lavoro accessorio. In ottemperanza delle condizioni poste in sede di esame parlamentare[1], il decreto prevede che queste ultime devono segnalare al questore il nominativo del referente responsabile della individuazione del personale destinato allo svolgimento dei predetti servizi. Il personale deve essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dal medesimo DM 8 agosto 2007 e il referente deve essere autorizzato dal questore. Sono disciplinati anche i meccanismi di controllo e di eventuale revoca dell’autorizzazione.

Il DM ha anche specificato che le società si avvalgono di “assistenti di stadio”, denominati steward[2].

 

Contenuto

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, la prima esperienza applicativa del decreto 8 agosto 2007 ha fatto emergere la necessità di introdurre alcuni correttivi alle modalità di gestione ed impiego degli steward, attraverso l’estensione dei servizi ausiliari dell’attività di poliziache non comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni, allo scopo di rispondere ad almeno due esigenze: approntamento di controlli più accurati onde evitare l’introduzione nell’impianto sportivo degli strumenti più pericolosi per l’incolumità pubblica (come i petardi); concorso nell’attività di primo intervento teso ad evitare la pratica dello scavalcamento dei varchi anche per ragioni di incolumità dello stesso trasgressore.

 

Per quanto riguarda le attività affidate agli steward, si ricorda, in linea generale, che le stesse risultano così raggruppate:

-attività di bonifica (richiedenti un’ispezione dell’intero impianto sportivo prima della sua apertura al pubblico);

- attività di prefiltraggio (in prossimità dei varchi di accesso) e di filtraggio (presso gli accessi ed in prossimità dei tornelli elettronici);

- attività all’interno dell’impianto sportivo;

- attività in caso di violazioni del regolamento d’uso dell’impianto;

- documentazione delle attività svolte.

Pertanto, oltre ad individuare i nuovi servizi ausiliari delle attività di polizia e relative modalità e condizioni di esercizio, come prescritto dall’art. 2, co. 2, D.L. 187/2010, lo schema in esame integraper ulteriori aspetti le disposizioni del D.M. 8 agosto 2007; tale integrazione è effettuata, come affermato dalla relazione illustrativa, “tenuto conto di quanto emerso anche in sede di attività svolta dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, al fine di migliorare il sistema dell’impiego degli steward, con specifico riferimento all’attività formativa e alla gestione dell’organizzazione al momento dell’afflusso degli spettatori.

Più specificamente, l’art. 1, comma 1, dispone la revoca dell’attestazione della qualificazione delle strutture cui è affidata la formazione degli aspiranti steward, qualora è accertata la perdita dei requisiti minimi di cui all’allegato B del decreto medesimo (lett. a). A tal fine, integra l’art. 3, comma 5, dello stesso decreto.

 

In particolare, il punto 4 dell’all. B citato dispone che i percorsi formativi sono certificati:

- ex ante, attraverso la definizione di un sistema di requisiti specifici relativi a strutture (per esempio le aule di formazione), risorse e professionisti che intervengono nel processo. I requisiti e le caratteristiche minime dei soggetti abilitati ad erogare la formazione generale sono accertati dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive;

- ex post, con riferimento alle attività formative e al raggiungimento degli obiettivi didattici per ciascuna area di formazione proposta (le cinque macro aree individuate).

Apporta, inoltre, alcune modifiche all’art. 6 del decreto in ordine alle modalità di svolgimento del servizio degli steward (lett. b), introducendo la previsione che lo steward segnali all’interessato, durante le attività di prefiltraggio o di filtraggio la facoltà di depositare, in luoghi appositamente individuati dalla società sportiva, oggetti che non possono essere introdotti nell’impianto sportivo (nn. 1 e 2).

La definizione dei servizi ausiliari di polizia che possono essere svolti dagli steward e delle relative condizioni e modalità di espletamento è oggetto di tre nuovi commi introdotti nell’art. 6 del D.M. (n. 3). Il controllo diretto ad evitare l’introduzione di oggetti vietati può esser svolto anche attraverso controlli a campione manuali mediante la tecnica del pat-down secondo le modalità già osservate dai soggetti privati autorizzati in ambito aeroportuale (lett. a).

 

A tal proposito la relazione illustrativa richiama espressamente sia il regolamento della Commissione n. 185/2010, del 4 marzo 2010, che , in ambito europeo, reca disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile nonché nei porti e nelle stazioni ferroviarie e metropolitane sia il decreto 15 settembre 2009, n. 154 (Regolamento recante disposizioni per l'affidamento dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà, adottato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155). Il previsto ampliamento dei servizi ausiliari risulta, inoltre, finalizzata ad uniformare i compiti degli steward a quelli espletati dalle corrispondenti figure in ambito europeo in attuazione di quanto previsto, in modo specifico, da una Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 2006 (2006/C322/01) concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro.

 

L’attività di prefiltraggio e filtraggio degli steward può essere attuata anche tramite il concorso nelle procedure di primo intervento volte ad evitare accessi non consentiti nell’impianto sportivo attraverso lo scavalcamento dei varchi d’ingresso ovvero prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità dell’interessato e degli spettatori fermo restando l’obbligo d’immediata segnalazione alle forze di polizia (lett. b).

I servizi indicati possono essere affidati agli steward nell’ambito delle linee guida e delle misure definite dall’Osservatorio nazionale delle manifestazioni sportive (comma 2-ter) e possono essere svolti da steward che hanno acquisito una specifica attestazione formativa, previo assenso del questore e sotto la costante supervisione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza (comma 2-quater).

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 1-octies del D.L. n. 28/2003 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive) all'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive sono attribuiti i seguenti compiti: il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato di sicurezza degli impianti sportivi; l’esame delle problematiche connesse alle manifestazioni in programma e l’attribuzione dei livelli di rischio delle manifestazioni medesime; l’approvazione delle linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza degli impianti sportivi; iniziative coordinate per la prevenzione dei fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche in collaborazione con associazioni, rappresentanze di tifosi organizzati e club di sostenitori, enti locali, enti statali e non statali; definizione delle misure che possono essere adottate dalle società sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive e la pubblica incolumità; la pubblicazione di un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni sportive.

L’art. 2 dello schema in esame, recante disposizioni transitorie e finali, stabilisce che i nuovi servizi ausiliari, in relazione alla stagione calcistica in corso, oramai prossima alla chiusura, potranno essere svolti solo da steward che abbiano seguito un apposito aggiornamento professionale organizzato dalle società sportive d’intesa con la questura e con modalità e tempi definiti dall’Osservatorio di cui sopra (comma 1).

Prevede, altresì, che le disposizioni del decreto si applichino decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (comma 2).

Infine, viene stabilito che l’Osservatorio formuli, entro due anni, eventuali proposte per la revisione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame (comma 3).

 

Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è accompagnato dalla relazione illustrativa.

 

Impatto sui destinatari della norma

Destinatari del provvedimento sono tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nell’impiego degli steward.

 

Formulazione del testo

Si segnala che all’articolo 2, comma 1, lo schema in esame contiene un generico riferimento alla “questura” laddove sembrerebbe opportuno specificarne il richiamo con l’inciso “territorialmente competente”.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Servizio Studi – Dipartimento Cultura

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File: AC0640_0.doc



[1] Camera dei deputati, Commissioni I e VII, seduta del 27 gennaio 2010.

[2] La modifica dà seguito ad una osservazione contenuta nel parere parlamentare, con la quale si segnalava l’opportunità di modificare il termine steward in quello di assistente di stadio, allo scopo di meglio esplicitare la funzione svolta.