Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Istituzione della prefettura - ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di barletta-ANdria-Trani. Schema di Regolamento n. 299 (art. 17, co. 2 e 4-bis, L. 400/1988)
Riferimenti:
SCH.DEC 299/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 267
Data: 13/12/2010
Descrittori:
ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI   L 1988 0400
PREFETTI E PREFETTURA     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

 

13 dicembre 2010

 

n. 267/0

 

 

Istituzione della prefettura – ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo
e di Barletta-Andria-Trani

Schema di Regolamento n. 299
(art.17, co. 2 e 4-bis, L.400/1988)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di regolamento

299

Titolo

Regolamento di istituzione della prefettura – ufficio territoriale del Governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani

Ministro competente

Ministro per i rapporti con il Parlamento

Norma di riferimento

Legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, commi 2 e 4-bis

Numero di articoli

3

Date:

 

presentazione

26 novembre 2010

assegnazione

1° dicembre 2010

termine per l’espressione del parere

 

termine per l’esercizio del regolamento

 

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Rilievi di altre Commissioni

V Commissione (Bilancio) ai sensi del co. 2 dell’art. 96-ter del Reg. (relativamente ai rilievi di carattere finanziario)

 

 


Contenuto

Il provvedimento in esame si inserisce nel quadro delle previsioni delle leggi n. 146, 147 e 148 dell’11 giugno 2004 stabilendo l’istituzione delle prefetture – U.T.G. nelle province di Monza e Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani.

Le citate leggi hanno previsto che - fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  che dispone che l'istituzione di nuove province non comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici –il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotti con proprio decreto i provvedimenti necessari per l'istituzione nelle province degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalle stesse leggi e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali; gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore delle suddette leggi, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle  province di Milano, di Ascoli Piceno e di Bari e Foggia, e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni della nuova provincia sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici delle nuove province cui sono imputate le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi .

 

L’art. 1  istituisce la prefettura – ufficio territoriale del governo nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta – Andria – Trani.

La provincia di Monza e della Brianza è stata istituita con la legge 11 giugno 2004 n. 146, distaccandone il territorio da quello della provincia di Milano. Nel giugno 2009 la provincia ha iniziato ad essere effettivamente operativa, con l'elezione del primo consiglio provinciale. Ai 50 comuni inseriti nella legge istitutiva se ne sono aggiunti altri 5 – in seguito all’approvazione della legge n.183 del 2009 recante distacco dei comuni di Busnago, Caponago, Cornate d'Adda, Lentate sul Seveso e Roncello dalla provincia di Milano e loro aggregazione alla provincia di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 133, primo comma, Cost. - i quali, il 18 dicembre 2009, sono entrati ufficialmente a fare parte della nuova Provincia che raggiunge un totale di oltre 840.000 abitanti.

La provincia di Fermo, istituita con la legge 11 giugno 2004 n. 147, è composta da 40 comuni con circa 175.000 abitanti complessivi. È divenuta operativa a tutti gli effetti con le prime elezioni provinciali (6 e 7 giugno 2009), contestualmente alla nuova provincia di Ascoli Piceno dal cui territorio originario è stata scorporata.

La provincia di Barletta-Andria-Trani è stata istituita con la legge 11 giugno 2004 n. 148; conta circa 391.705 abitanti e le prime elezioni del Consiglio provinciale si sono tenute il 6 e il 7 giugno 2009.

 

L’art. 2 stabilisce, al comma 1, che, con decreto del Ministro dell’interno da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore del regolamento in esame, si provveda, nell’ambito delle nuove prefetture, all’individuazione degli uffici dirigenziali non generali riservati al personale dell’Amministrazione civile dell’interno nonché alla definizione dei relativi compiti, fermo restando il contingente complessivo degli uffici dirigenziali non generali della stessa Amministrazione.

Il comma 2 provvede, inoltre, all’assegnazione del personale civile in servizio presso la medesima Amministrazione dell’interno nell’ambito delle dotazioni organiche rideterminate in attuazione dell’art. 2, comma 8-bis, lett. b), del D.L. n. 194/2009.(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.)

 

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, i predetti commi precisano che il personale che dovrà essere assegnato alle nuove prefetture deve essere individuato nell’ambito delle dotazioni organiche rideterminate con il D.P.R. 24 novembre 2009, n. 210 tenendo, altresì, conto della riduzione del 10% degli uffici dirigenziali non generali e delle dotazioni organiche già prevista dal citato art.2, co. 8-bis del D.L. n. 194/2009.

Il D.P.R. n. 210/2009 ha proceduto alla riorganizzazione delle strutture del Ministero dell’interno, con interventi di accorpamento e razionalizzazione onde realizzare una complessiva riduzione degli uffici e degli organici in attuazione delle misure volte al contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche disposte dall’art. 74 del D.L. n. 112/2008 Si segnala che la contrazione delle risorse operata dal suddetto D.P.R. non è riferita alle prefetture – Uffici territoriali del Governo, ma unicamente all’organico centrale. Su tale atto, come segnalato nella relazione illustrativa del provvedimento in titolo, è stato espresso parere favorevole del Dipartimento della funzione pubblica, della Ragioneria centrale e del Consiglio di Stato.

Il D.L. n.194/2009, all’art. 2, comma 8-bis, ha previsto, all’esito del processo di riorganizzazione di cui all’art. 74, D.L. 112/2008, un’ulteriore riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni pubbliche con obiettivi di contenimento della spesa. Il ridimensionamento di tali assetti dovrà comportare, dunque, una ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, al 10% di quelli risultanti dalla riduzione operata ai sensi dell’art. 74, D.L. n. 112/2008.[1]

Anche le dotazioni organiche del personale non dirigenziale dovranno essere corrispondentemente rideterminate, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca. In tale ottica, si prevede una riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale, quale risultante dall’applicazione dell’art. 74, D.L. n. 112/2008.

Con particolare riferimento all’istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di cui si discute, si ricorda altresì che il medesimo D.L. n.194/2009, all’art. 3, comma 5, è intervenuto sulle risorse finanziarie recate dalle leggi che istituiscono le nuove province, destinate alla costituzione degli uffici periferici dell’amministrazione dello Stato (assegnate alle contabilità speciali istituite presso il commissario di ciascuna provincia e trasferite ai prefetti incaricati di completare gli interventi), provvedendo a mantenerle sulle contabilità medesime fino al completamento degli interventi e comunque non oltre il 31 dicembre 2011.

La norma è volta a impedire che dette disponibilità vadano “in economia”, così da consentire la loro utilizzazione per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle nuove province.

 

L’art. 3 reca la clausola di invarianza della spesa.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema in esame è accompagnato dalla relazione illustrativa, dall’analisi tecnico – normativa, dall’analisi d’impatto della regolamentazione nonché dalla relazione tecnica.

Risulta, altresì, allegato il parere della sezione consultiva del Consiglio di Stato.

Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento

Legge di autorizzazione

Lo schema in esame trova fondamento nelle leggi di istituzione delle nuove province di Monza – Brianza (L. n. 146/2004), Fermo (L. n. 147/2004) e di Barletta-Andria-Trani (L. n. 148/2004).

Procedura di emanazione

Il ricorso al regolamento ex art. 17, comma 4-bis della L. n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.) per l’individuazione di uffici di livello dirigenziale generale quali sono le Prefetture – U.T.G, trova fondamento nelle previsioni dell’art. 11 del D.Lgs. n. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59). Prima dell’entrata in vigore di tale decreto legislativo si è proceduto all’istituzione di prefetture con decreto ministeriale .

 

In ordine temporale si ricorda che con D.M. 16 ottobre 1995 sono state istituite, da ultimo, le Prefetture nelle province di Verbano-Cusio-Ossola, Lodi, Rimini, Crotone, Lecco, Prato, Biella e Vibo Valentia.

 

I regolamenti di cui sopra rientrano nella categoria dei regolamenti concernenti il funzionamento e l’organizzazione di pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni di legge.

Riguardo a tali categorie di regolamenti, l’art. 4 del D.Lgs. n. 300/1999, di riforma dei Ministeri, conferma, al comma 1, che l'organizzazione, la dotazione organica, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l'individuazione dei dipartimenti, nei casi e nei limiti fissati dalle disposizioni del medesimo decreto legislativo, e la definizione dei rispettivi compiti sono stabiliti con regolamenti o con decreti del ministro emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della L. n.400/1988

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

Non si riscontrano problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali o sulle potestà attribuite ad altri soggetti.

Adempimenti normativi

L’art. 2 del provvedimento in esame assegna al Ministero dell’interno il compito di provvedere con decreto, entro 30 giorni dall’approvazione del regolamento, alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale.

Coordinamento con la normativa vigente

Nel quadro normativo di riferimento oltre alle già citate leggi 11 giugno 2004, n.146, n.147 n.148, e al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 21, comma 43, lett. f),  si segnala anche quanto previsto, in via generale, dall’art. 11 del D.Lgs. n. 300/1999(

come sostituito dall'art. 1, D.Lgs. n. 29/2004 (Modifiche al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici territoriali del Governo) che ha istituito il sistema degli Uffici territoriali del Governo nei quali sono confluite le Prefetture e buona parte degli altri organi periferici dello Stato, nonché dal D.Lgs. 19 maggio 2000 n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

 

Formulazione del testo

Nulla da osservare in ordine alla qualità sistematica e redazionale del testo.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Istituzioni

( 066760-9475 – *st_istituzioni@camera.it

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File: AC0583.doc

 



[1]D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (conv. L. 6 agosto 2008, n. 133), Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.