Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato - Schema di D.Lgs. n. 4 - (art. 1, co. 3 e 5, e art. 12, L. 13/2007) - Elementi per l'istruttoria normativa - Seconda edizione
Riferimenti:
SCH.DEC 3/XVI     
Serie: Atti del Governo    Numero: 3
Data: 25/06/2008
Descrittori:
PROFUGHI E RIFUGIATI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

Casella di testo: Atti del Governo25 giugno 2008                                                                                                                     n. 3/0 (2ª ed.)

Procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato

Schema di D.Lgs. n. 4
(art. 1, co. 3 e 5, e art. 12, L. 13/2007)

Elementi per l’istruttoria normativa

 

Numero dello schema di decreto legislativo

4

Titolo

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE, relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

Norma di delega

Art. 1, co. 3 e 5, e art. 12, L. 6 febbraio 2007, n. 13

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione

29 maggio 2008

assegnazione

3 giugno 2008

termine per l’espressione del parere

13 luglio 2008

termine per l’esercizio della delega

2 settembre 2009

Commissione competente

I (Affari costituzionali); V (Bilancio); XIV (Politiche dell’Unione europea)

Rilievi di altre Commissioni

-

 


Contenuto

Il provvedimento modifica la disciplina delle procedure per il riconoscimento della qualifica di rifugiato, contenuta nel D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, al fine (dichiarato nella relazione illustrativa) di evitare l’uso strumentale della domanda di asilo come mezzo per permanere in Italia senza essere in possesso dei requisiti.

Esso prevede che il prefetto stabilisca un luogo di residenza o un’area geografica in cui il richiedente asilo possa circolare in attesa dell’adozione della decisione sulla domanda da lui presentata. Il richiedente ha inoltre l’obbligo di comparire personalmente davanti alla Commissione, se convocato, e di consegnare i documenti relativi alla domanda.

Lo straniero che risulta già destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento, nel caso in cui presenti domanda di protezione internazionale, deve rimanere nel centro di identificazione ed espulsione nel quale si trova (si tratta dei centri di permanenza temporanea e assistenza, così ridenominati dal D.L. 92/2008).

È inoltre abolito l’effetto sospensivo della presentazione del ricorso contro la decisione di rigetto della Commissione territoriale. Il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione internazionale comporta l’obbligo per il richiedente asilo di lasciare l’Italia.

Peraltro, il prefetto competente per l’adozione del provvedimento di espulsione, se ci sono gravi motivi personali o di salute, può autorizzare il richiedente asilo a rimanere in Italia in attesa della decisione del ricorso giurisdizionale, sempre che sussista l’interesse a rimanere sul territorio nazionale e che il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il richiedente si sottragga all’esecuzione del decreto di espulsione. In tal caso, al richiedente è rilasciato un permesso di soggiorno di 60 giorni, rinnovabile. Se il richiedente si trova in un centro di accoglienza o di identificazione ed espulsione, vi rimane fino alla decisione del prefetto.

Relazioni e pareri allegati

Lo schema è accompagnato dalla relazione tecnica e dalle relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Conformità con la norma di delega

Lo schema è emanato sulla base della norma di delega di cui agli artt. 1, co. 3 e 5, e 12 della L. 13/2007 (legge comunitaria 2006); il Governo (art. 1, co. 5) può adottare disposizioni correttive dei decreti legislativi attuativi delle direttive contenute nell’allegato B (tra i quali il D.Lgs. 25/2008), entro 18 mesi dalla loro entrata in vigore, con la medesima procedura con cui sono stati adottati questi ultimi. Lo schema di decreto è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia “diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea”, riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, co. 2°, lett. a), della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Lo schema in esame modifica ed integra la disciplina recata dal D.Lgs. 25/2008, che ha recepito la direttiva 2005/85/CE, relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Dando seguito alle indicazioni del Consiglio europeo del 14-15 dicembre 2006, il 6 giugno 2007 la Commissione ha presentato un insieme di misure volte ad avviare la realizzazione del futuro regime comune europeo in materia di asilo, entro il 2010, in attuazione delle previsioni del Programma dell’Aja.

Le misure proposte della Commissione comprendono:

§          una relazione sulla valutazione del sistema di Dublino (COM(2007)299);

§          il Libro verde sul futuro del regime comune europeo di asilo (COM(2007)301), inteso a stimolare il dibattito sul futuro del regime comune europeo in materia di asilo;

§          una proposta di direttiva (COM(2007)298), recante modifica della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei soggiornanti di lungo periodo, al fine di estendere ai beneficiari di una protezione internazionale (ossia ai rifugiati e ai titolari di protezione sussidiaria) le prerogative che la vigente direttiva riconosce ai cittadini di paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo in uno Stato membro.

La proposta, che segue la procedura di consultazione, è stata esaminata dal Parlamento europeo e dal Consiglio senza raggiungere l’accordo per l’adozione della direttiva. I negoziati continueranno durante la Presidenza francese.

Il 21 giugno 2007 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione “Cooperazione pratica, qualità del processo decisionale del regime europeo comune in materia di asilo”, che dedica, tra l’altro, una riflessione specifica alle questioni concernenti lo status di rifugiato. Sulla cooperazione pratica in materia di asiloil Consiglio giustizia e affari interni ha adottato conclusioni nella riunione del 18 aprile 2008.

Infine, si segnala il “Fondo europeo per i rifugiati”, con una dotazione di 699,3 milioni di euro per il periodo 2008-2013 (decisione 573/2007/CE del 7 maggio 2007), operativo nell’ambito del programma quadro “Solidarietà e gestione dei flussi migratori” per il periodo 2007-2013 (COM(2005)123-1).

Compatibilità con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo
(in collaborazione con l’Avvocatura, Osservatorio sulle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo)

Le disposizioni della Convenzione che appaiono di più immediato rilievo sono contenute negli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 13 (diritto ad un rimedio effettivo), nonché nell’art. 2 del Protocollo n. 4 (libertà di circolazione) e nell’art. 1 del Protocollo n. 7 (garanzie procedurali nell’espulsione di stranieri).

In base alla giurisprudenza della Corte EDU, anche se gli Stati parti godono di discrezionalità in materia di espulsioni, il relativo potere non può essere esercitato in modo tale da compromettere i diritti garantiti dalla Convenzione.

In alcune pronunzie (Gebremedhin c. Francia del 24 aprile 2007, Conka c. Belgio del 5 febbraio 2002) la Corte, considerato il pericolo di un danno irreversibile in caso di tortura o trattamenti inumani nel paese verso il quale il richiedente asilo dovrebbe essere espulso, ha affermato che l'art. 13 va interpretato nel senso che l'ordinamento nazionale consente un rimedio effettivo solo se il soggetto può disporre di un mezzo di ricorso sospensivo a tutti gli effetti.

Per una più ampia illustrazione degli orientamenti della Corte e degli Organi del Consiglio d’Europa sul tema, si rinvia al dossier Atti del Governo n. 3 (2ª edizione).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

La lettera a) dell’art. 1 dello schema introduce una procedura d’urgenza per la nomina del rappresentante degli enti locali nell’ambito della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. A ciò provvede il Ministro dell’interno, su proposta del sindaco del comune presso il quale ha sede la Commissione territoriale; la nomina viene comunque sottoposta alla ratifica della Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali.

Coordinamento con la normativa vigente

La lettera i) dell’art. 1 dello schema riprende sostanzialmente, conferendole forza di legge, una disposizione di livello normativo secondario contenuta nell’art. 17 del regolamento sulle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato (D.P.R. n. 303/2004). Tale regolamento è peraltro destinato ad essere sostituito in attuazione della nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 25/2008.

Impatto sui destinatari delle norme

I destinatari del provvedimento sono i cittadini di Paesi non facenti parte dell’Unione europea che fanno richiesta di riconoscimento di protezione internazionale e i settori della pubblica amministrazione (in particolare le Commissioni per territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) competenti a ricevere ed esaminare le richieste.

Formulazione del testo

Il provvedimento fa ricorso alla tecnica della novellazione, modificando puntualmente il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.