CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 11 febbraio 2013
775.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
Pag. 3

ATTI DEL GOVERNO

  Lunedì 11 febbraio 2013. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

  La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto interministeriale concernente l'individuazione delle caratteristiche tecniche dei sacchi per l'asporto merci.
Atto n. 542.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in titolo.

  Angelo ALESSANDRI (Misto), presidente e relatore per la VIII Commissione, osserva, preliminarmente, che le Commissioni sono chiamate ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto adottato in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, recante norme in tema di introduzione divieto di commercializzazione di sacchi da asporto merci non biodegradabili.
  Al riguardo, fa presente anzitutto che tale divieto è stato introdotto nell'ordinamento nazionale dal comma 1130 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), il quale lo ha previsto con riferimento ai sacchi che non rispondano ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.
  Quanto alla decorrenza di tale divieto, osserva che tale decorrenza, fissata al 1o gennaio 2010 dal citato comma 1130 della legge n. 296 del 2006, è stata posticipata al 1o gennaio 2011 dal comma 21-novies dell'articolo 23 del decreto-legge n. 78 del 2009. Successivamente, l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2012 ha introdotto un'ulteriore proroga dell'entrata in vigore del citato divieto di commercializzazione, fissandone il relativo termine al momento dell'adozione di un apposito decreto interministeriale di natura non regolamentare (da emanarsi entro Pag. 4il 31 dicembre 2012), vale a dire lo schema di decreto oggi all'esame delle Commissioni.
  Rileva, peraltro, che tale proroga ha però operato limitatamente alle seguenti tre tipologie di sacchetti: quelli monouso per l'asporto merci realizzati con polimeri conformi alla norma tecnica armonizzata UNI EN 13432: 2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati; quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia esterna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore a 200 micron (se destinati all'uso alimentare) o 100 micron (se destinati ad altri usi); quelli riutilizzabili realizzati con altri polimeri che abbiano maniglia interna alla dimensione utile del sacco e spessore superiore ai 100 micron (se destinati all'uso alimentare) o 60 micron (se destinati agli altri usi).
  Segnala, quindi, che per effetto di tali norme, dal 25 marzo 2012 (data di entrata in vigore della legge n. 28 del 2012, di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012), possono essere commercializzati in Italia solo sacchi realizzati con polimeri conformi alla norma UNI EN 13432:2002, ossia sacchi compostabili, e sacchi composti da plastica nei limiti di spessore e forma precedentemente indicati, mentre le altre tipologie di sacchi rientrano nel più generale divieto di commercializzazione operante dal 1o gennaio 2011, ai sensi della legge n. 296 del 2006.
  Ricorda, poi, che il comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012 ha introdotto sanzioni amministrative pecuniare, nelle ipotesi di inosservanza del divieto di commercializzazione di sacchi non conformi a quanto prescritto dal medesimo articolo 2, che saranno tuttavia applicabili solo a decorrere dal 60o giorno dall'emanazione del decreto interministeriale di natura non regolamentare di cui al comma 2, ossia dall'emanazione del provvedimento oggi all'esame delle Commissioni.
  Quanto ai presupposti normativi di tale provvedimento, rileva che esso è emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 2 del 2012. Tale comma ha infatti previsto l'emanazione, entro il 31 dicembre 2012, di un decreto di natura non regolamentare adottato dai Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con cui è possibile individuare eventuali ulteriori caratteristiche tecniche (rispetto a quelle già fissate dal comma 1 del citato articolo 2) ai fini della commercializzazione dei sacchetti, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti, nonché, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Passando, quindi, ad illustrare il contenuto dello schema di decreto in titolo, osserva che l'articolo 1 reca una serie di definizioni funzionali all'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli successivi. Vengono così dettate le definizioni di «sacchi per l'asporto delle merci» distinguendoli in sacchi destinati anche all'uso alimentare e sacchi destinati esclusivamente all'asporto di prodotti diversi dai generi alimentari. Con il termine di «commercializzazione», nello schema di decreto si fa invece riferimento all'offerta o messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita, dei sacchi. La commercializzazione comprende l'attività di importazione.
  L'articolo 2 elenca, al comma 1, le tipologie di sacchi (e le relative caratteristiche minime) per i quali è consentita la commercializzazione, come previste dall'articolo 2 del decreto-legge: n. 2 del 2012.
  Il comma 2 dell'articolo 2 dispone che è altresì consentita la commercializzazione dei sacchi riutilizzabili per l'asporto delle merci composti da carta, da tessuti di fibre naturali, da fibre di poliammide e da materiali diversi dai polimeri.
  L'articolo 3 disciplina le modalità di informazione ai consumatori, prevedendo che: i sacchi monouso conformi alla norma tecnica armonizzata UNI 13432:2002 rechino la dicitura «Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici»; Pag. 5i sacchi riutilizzabili composti da polimeri rechino la dicitura «Sacco riutilizzabile» nonché l'indicazione della classe di spessore (per esempio «con spessore superiore ai 200 micron») e l'utilizzo a cui sono destinati (per esempio «per uso alimentare»).
  Rileva, inoltre, che ai sensi dell'articolo 4 dello schema di decreto in esame restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 2 del 2012, che – come già detto – entreranno in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione del provvedimento in titolo. Al riguardo, rileva che il citato comma 4 prevede la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l'asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.
  Infine, fa presente che l'articolo 5 dello schema di decreto in esame reca la clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica, mentre il successivo articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto, disponendo che il decreto sarà sottoposto a procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE ed entrerà in vigore dalla data di conclusione, con esito favorevole, della procedura stessa, prevedendosi, inoltre, che tale data sarà comunicata nella Gazzetta Ufficiale.
  Prima di concludere, fa tuttavia presente che la sopra illustrata disciplina legislativa di cui alla legge n. 296 del 2006 e al decreto-legge n. 2 del 2012, in tema di divieto di commercializzazione di sacchi da asporto merci non biodegradabili, è attualmente oggetto di procedura d'infrazione comunitaria; di questo, naturalmente, si è tenuto conto anche in sede di formulazione della proposta di parere. Al riguardo, osserva che il 24 ottobre 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora complementare con la quale estende l'oggetto della procedura d'infrazione 2011–4030 in materia di commercializzazione dei sacchetti di plastica contestando, in particolare:
   a) la violazione della disposizione che vieta agli Stati membri di ostacolare l'immissione sul mercato di imballaggi conformi ai requisiti essenziali specificati nell'allegato II della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi, ovvero di condizionarne la commerciabilità alla conformità a norme armonizzate (come la norma UNI EN 13432:2002) o a requisiti determinati (ad esempio, lo spessore minimo o la presenza di una percentuale di plastica riciclata) (articolo 18, paragrafo 1, terzo comma della direttiva). Su questo punto specifico, fa presente che la Commissione europea considera contrari all'articolo 18 della direttiva 94/62/CE sia il divieto di commercializzare sacchetti di plastica non biodegradabili imposto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) – la cui decorrenza è stata successivamente modificata fino al 1o gennaio 2011 dal decreto-legge n. 78 del 2009 – sia la sospensione di tale divieto relativamente ad alcune categorie di sacchetti di plastica con determinate caratteristiche introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, come recepito dalla legge n. 28 del 2012;
   b) il permanere del mancato rispetto dell'obbligo di notifica preventiva di progetti di misure tecniche in relazione al sopra citato divieto di commercializzazione introdotto dalla legge n. 296 del 2006 (combinato disposto dall'articolo 16 della direttiva 94/62/CE e dall'articolo 8, paragrafo 1, primo e secondo comma della direttiva 98/34/CE, che disciplina le procedure d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) già contestato nella lettera di messa in mora del 6 aprile 2011. Su questo ulteriore punto, osserva che nell'avviso della Commissione europea, la contestazione discende dalla natura di tale divieto che, da un lato, si configurerebbe come «regola tecnica» (di cui all'articolo 1, comma 11 della direttiva 98/34/CE) e, dall'altro, come «norma» (di cui all'articolo 16 della direttiva 94/62/CE) rendendo così obbligatoria la notifica del provvedimento in forma di progetto da parte dello Stato membro. Nel rilevare la natura tecnica Pag. 6della disposizione introdotta dall'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012 relativa all'introduzione di un contenuto minimo di plastica riciclata per i sacchi non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, la Commissione contesta anche la mancata notifica preventiva, sottolineando che si tratta di una disposizione che apporta modifiche importanti ad un progetto di norma già notificato dall'Italia e che, pertanto, rende necessaria una seconda notifica alla Commissione (articolo 8, paragrafo 1, terzo comma della direttiva 98/34/CE) prima della sua approvazione ed entrata in vigore.
  Conclude, quindi, sottolineando che, anche alla luce del rilievo e dei possibili effetti negativi sul piano economico e sociale di tale procedura d'infrazione comunitaria, ha ritenuto opportuno predisporre una proposta di parere fortemente critica sul contenuto del provvedimento in esame – alla cui lettura rimanda per l'analitica evidenziazione delle criticità emerse –, sottolineando che le condizioni inserite nella proposta di parere sono da considerarsi fondamentali per superare o, quantomeno, mitigare gli effetti negativi di tali criticità.
  Presenta, dunque, anche a nome del collega Lulli, relatore per la X Commissione, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, che illustra sinteticamente (vedi allegato 1).

  Ermete REALACCI (PD) ripercorre brevemente la lunga vicenda normativa che è all'origine dell'adozione del provvedimento in questione e che è diretta a sostenere il settore della «chimica verde» italiana e a consolidarne la posizione di leadership in ambito internazionale. Al tempo stesso, ricorda che tale azione, anche nel caso di per sé modesto dell'introduzione del divieto di commercializzazione di sacchi da asporto non biodegradabili e compostabili, è stata costantemente contrastata da quanti antepongono la cura di interessi senz'altro legittimi, ma di corto respiro, alla messa in campo di politiche lungimiranti, capaci di proiettare il sistema industriale italiano verso una dimensione nuova, sempre più caratterizzata dalla capacità di stare sul mercato internazionale puntando sulle innovazioni dei prodotti e dei processi produttivi.
  Esprime, quindi, un orientamento di massima favorevole sulla proposta di parere formulata dai relatori, eccezion fatta per la condizione numero 3), che chiede sia espunta dal testo poiché la sua permanenza pregiudicherebbe in modo irrimediabile la concreta individuazione di un criterio univoco e preciso per quanto concerne il grado di biodegradabilità dei sacchi monouso da asporto merci che possono essere commercializzati. Al tempo stesso ritiene opportuno che nella proposta di parere sia rafforzata la condizione di cui al numero 4, della quale condivide pienamente le finalità, prevedendo espressamente che le attività di riconversione delle aziende coinvolte siano sostenute anche sotto il profilo economico, se del caso utilizzando le specifiche risorse del cosiddetto Fondo rotativo Kyoto a disposizione del Ministero dell'ambiente.

  Angelo ALESSANDRI (Misto), presidente e relatore per la VIII Commissione, fa presente che la formulazione della condizione di cui al numero 3) della proposta di parere formulata è frutto, oltre che dei dubbi sulla compatibilità e coerenza del provvedimento in esame rispetto al quadro normativo comunitario, anche e soprattutto delle osservazioni e delle preoccupazioni pervenute dagli operatori del mercato che rischiano, per effetto del medesimo provvedimento, di essere estromessi dal mercato con gravi conseguenze sul piano economico e sociale.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL) esprime piena condivisione per le considerazioni appena svolte dal presidente Alessandri, aggiungendo che sarebbe, a suo avviso, paradossale che la Commissione espunga dalla proposta di parere la condizione di cui al punto 3) considerato il fatto che nella seduta della Camera dei deputati del 15 marzo 2012, in occasione dell'approvazione del decreto-legge n. 2 del 2012, il Pag. 7Governo ha accolto l'ordine del giorno 9/4999-A/7, il cui contenuto è sostanzialmente riprodotto dalla condizione in discorso. Conclude, quindi, esprimendo un orientamento di massima favorevole alla proposta di parere formulata dai relatori sempre che in essa sia confermata la condizione di cui al numero 3).

  Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA) ritiene, anzitutto, che nella proposta di parere sia opportuno usare sempre l'espressione «sacchi da asporto merci». Propone, inoltre, di trasformare in osservazione le condizioni di cui ai punti nn. 1 e 2 della medesima proposta di parere. Quanto alla condizione di cui al punto n. 3, di cui propone la trasformazione in osservazione, ritiene preferibile evitare la formulazione di un elenco di normative tecniche aggiuntive rispetto alla norma UNI-EN-13432:2002 e di usare, invece, una formulazione più generica che faccia riferimento alla equivalenza di ulteriori normative tecniche. Si dichiara, inoltre, favorevole alla proposta di rafforzare la condizione di cui al punto n. 4, nei termini suggeriti dal collega Realacci. Chiede infine chiarimenti sul contenuto e sulla finalità della condizione di cui al numero 5, che, ad una prima lettura, appare ridondante.

  Angelo ALESSANDRI (Misto), presidente e relatore per la VIII Commissione, fornisce chiarimenti sulla finalità della condizione di cui al numero 5 la quale è diretta ad assicurare che l'entrata in vigore dello specifico regime sanzionatorio previsto per i casi di inosservanza del divieto di commercializzazione di sacchi da asporto delle merci non biodegradabili entri effettivamente in vigore solo dopo che la Commissione europea abbia espresso un giudizio favorevole sulla compatibilità della disciplina nazionale rispetto a quella comunitaria.

  Andrea LULLI (PD) relatore per la X Commissione, preliminarmente si dichiara favorevole alla messa in campo di misure di politiche industriali capaci di sostenere il settore della cosiddetta «chimica verde», che tuttavia non può essere limitato alla produzione di shopper biodegradabili, e di consolidare la posizione di primato che l'industria italiana ha saputo guadagnarsi. Quanto al contenuto dello specifico provvedimento all'esame delle Commissioni, non può non esprimere in primo luogo dubbi e perplessità per quanto concerne la sua coerenza e la sua compatibilità con il quadro normativo europeo e nazionale posto a tutela e a garanzia della libera concorrenza sul mercato.
  Peraltro, nella consapevolezza della necessità di dover trovare un punto di equilibrio positivo fra le diverse esigenze, propone di confermare nella proposta di parere l'attuale testo della condizione di cui al numero 3, aggiungendo, con riferimento agli shopper non conformi alla citata norma UNI-EN-13432:2002, la previsione di specifiche misure, anche di natura fiscale, che ne disincentivino la produzione senza tuttavia impedirla. Conclude, quindi, manifestando la propria perplessità circa l'idea che sia possibile creare per legge una filiera industriale e segnalando il rischio concreto che il provvedimento oggi all'esame delle Commissioni finisca per rilevarsi inefficace nel caso, fin troppo facilmente prevedibile, che shopper diversi da quelli compostabili e biodegradabili vengano importati o prodotti in altri paesi dell'Unione europea e quindi immessi nel mercato italiano.

  Alessandro BRATTI (PD), nel dichiararsi pienamente d'accordo con le osservazioni svolte dal collega Realacci sottolinea che il punto centrale, nell'esame del provvedimento in titolo, non può che essere quello relativo alla individuazione di misure capaci di assecondare, o meglio di sostenere, le vocazioni industriali del sistema produttivo italiano. Sotto questo profilo, sottolinea che il provvedimento oggi all'esame delle Commissioni va nella giusta direzione dello sviluppo e del consolidamento delle posizioni raggiunte in ambito internazionale dalla chimica verde italiana. Conclude, quindi, associandosi Pag. 8alla proposta del collega Realacci di espungere dal testo dalla proposta di parere formulata dai relatori la condizione di cui al numero 3.

  Il sottosegretario Tullio FANELLI ripercorre sinteticamente le questioni emerse dal dibattito, dichiarandosi anzitutto d'accordo con la proposta di rafforzare il processo di riconversione industriale, di cui al numero 4, al tempo stesso esprimendo un parere contrario al mantenimento nella proposta di parere della condizione di cui al numero 3. Ritiene infatti che una generale e generica apertura alla commercializzazione di sacchi da asporto merci non conformi alla più volte citata norma UNI EN 13432:2002 costituisca un ostacolo insormontabile alla soluzione del grave problema ambientale rappresentato dal non corretto smaltimento dei sacchetti di plastica, la cui presenza sul territorio è fonte di gravi fenomeni di inquinamento e di danneggiamento della stessa immagine internazionale dell'Italia. Conclude, quindi, manifestando un orientamento favorevole circa il contenuto della condizione di cui al punto n. 2, ma giudicando negativamente il contenuto di quella di cui al punto n. 1, che rischia di creare confusione e difficoltà applicative al quadro normative che si intende introdurre in via definitiva.

  Andrea LULLI (PD), relatore per la X Commissione, chiede al rappresentante del Governo di voler fornire chiarimenti sul punto specifico da lui già segnalato riguardo all'inefficacia del provvedimento in titolo nel caso in cui in Italia siano introdotti sacchi da asporto merci non biodegradabili provenienti da altri paesi dell'Unione europea.

  Il sottosegretario Tullio FANELLI rassicura il deputato Lulli sul fatto che, nel caso da lui prospettato, il provvedimento manterrebbe tutta intera la sua efficacia impedendo soltanto la commercializzazione di tali prodotti.

  Angelo ALESSANDRI, presidente e relatore per la VIII Commissione, alla luce del dibattito svolto, presenta, anche a nome del collega Lulli, relatore per la X Commissione, una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, di cui raccomanda l'approvazione.

  Ermete REALACCI (PD) annuncia il voto favorevole dei deputati del gruppo del Partito democratico, sulla nuova formulazione della proposta di parere favorevole testé presentata dai relatori.

  Roberto TORTOLI (Misto) annuncia il proprio voto di astensione sulla nuova formulazione della proposta di parere favorevole testé presentata dai relatori.

  Alessio BONCIANI (UdCpTP) annuncia il proprio voto di astensione sulla nuova formulazione della proposta di parere favorevole testé presentata dai relatori.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL) annuncia il voto contrario dei deputati del Popolo della Libertà sulla nuova formulazione della proposta di parere favorevole testé presentata dai relatori.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni presentata dai relatori.

  La seduta termina alle 16.15.

Pag. 9