CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 gennaio 2013
768.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 209

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 9.40.

DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 5713 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PESCANTE, presidente, segnala che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio questa mattina stessa alle ore 11.30 e che pertanto la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi nella seduta odierna.

  Enrico FARINONE (PD), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per la proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia (Capo I, articoli 1-4), degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (capo II, articoli 5-7), nonché Pag. 210disposizioni finali (Capo III, articoli 8 e 9).
  Al riguardo, precisa che, da ultimo, l'articolo 1 del decreto-legge n. 215 del 2011, convertito dalla legge n 13 del 24 febbraio 2012, recava le autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione italiana alle missioni dal 1o gennaio al 31 dicembre 2012.
  In particolare, il capo I provvede alla proroga delle missioni internazionali delle forze armate e delle forze di polizia (articolo 1) e reca le norme sul personale impegnato nelle missioni (articolo 2), nonché quelle in materia penale (articolo 3) e contabile (articolo 4).
  Al capo II, l'articolo 5 è dedicato essenzialmente alle iniziative di cooperazione in favore di Afghanistan, Iraq, Libano, Libia e Siria (e Paesi ad esse limitrofi), Myanmar, Pakistan, Somalia, Sudan e Sud Sudan; l'articolo 6 concerne il sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per oil consolidamento dei processi di ace e stabilizzazione «nei Paesi in situazione di fragilità, di conflitto o post-conflitto», nonché il finanziamento di fondi ed organismi internazionali; l'articolo 7 disciplina il regime degli interventi, prevedendo, tra l'altro, la possibilità, per il Ministero degli affari esteri, di ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, nei casi di necessità ed urgenza e per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo in esame.
  Il capo III si compone degli articoli 8 e 9, riguardanti – rispettivamente – la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.
  Ricorda quindi che nelle precedenti legislature, sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso, generalmente per un periodo semestrale.
  Nella legislatura in corso, sono stati adottati i decreti-legge:
   22 settembre 2008, n. 147, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia e 29 settembre 2008, n. 150, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008. Durante il procedimento di conversione, i contenuti del secondo decreto sono stati trasfusi nel disegno di legge di conversione del primo. Si tratta della legge di conversione 20 novembre 2008, n. 183;
   30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12;
   1o luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini, il cui articolo 24, ai commi da 1 a 72, soppressi durante l'iter parlamentare, disponeva la proroga delle missioni internazionali. La proroga fino al 31 ottobre 2009 è stata poi disposta dalla legge 3 agosto 2009, n. 108;
   4 novembre 2009, n. 152, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia;
   1o gennaio 2010, n. 1, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa;
   6 luglio 2010, n. 102, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia;Pag. 211
   29 dicembre 2010, n. 228, recante proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace, di stabilizzazione e delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia;
   12 luglio 2011, n. 107, recante proroga delle missioni internazionali delle forze armate e di polizia e disposizioni per l'attuazione delle Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, nonché degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione. Misure urgenti antipirateria;
   29 dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti per l'amministrazione della difesa.

  Segnala anche il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 (2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
  Evidenzia, in conclusione, come sin dalla prossima legislatura sarà opportuno dedicare a provvedimenti analoghi a quello in esame maggiore approfondimento, anche al fine di valutare gli interventi descritti nel contesto internazionale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo.

  Massimo POMPILI (PD) preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere favorevole del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.
C. 5714 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario PESCANTE, presidente, sottolinea come, anche in questo caso, l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio questa mattina stessa alle ore 11.30 e che pertanto la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi nella seduta odierna.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, illustra il decreto legge in titolo, che è stato modificato nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, e si compone di 3 articoli.
  All'articolo 1, il comma 1 proroga al 30 giugno 2013 la durata della fase transitoria prevista, sino al 31 dicembre 2012, dall'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge n. 195 del 2009, durante la quale le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite, secondo le attuali modalità e forme procedimentali, dai comuni della regione Campania. La disposizione prevede, inoltre, che, decorso il predetto termine, si applicheranno, anche sul territorio della Regione Campania, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto legge n. 78/2010, sostituito dall'articolo 19, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, che attribuisce ai comuni l'organizzazione e la gestione dei servizi di Pag. 212raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.
  Il comma 2 proroga di un ulteriore anno, cioè al 31 dicembre 2013, il termine – previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003 – di entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti (urbani e speciali) con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.
  Il comma 2-bis, introdotto dal Senato, novella il comma 2 dell'articolo 10 del D.Lgs. 151/2005 rendendo permanente la previsione in base alla quale il produttore può indicare esplicitamente all'acquirente di nuovi prodotti i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) storici, il c.d. eco-contributo RAEE (ECR). In tale caso, il distributore indica separatamente all'acquirente finale il prezzo del prodotto ed il costo, identico a quello individuato dal produttore, per la gestione dei rifiuti storici.
  Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria volta a specificare che dall'attuazione dell'articolo 1 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 1-bis, introdotto dal Senato, posticipa, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), di cui all'articolo 14, comma 35, del decreto-legge n. 211 del 2011, precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.
  L'articolo 2, comma 1, in deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, a norma del quale le gestioni commissariali in atto, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012, proroga fino al 31 dicembre 2013 gli incarichi di taluni Commissari nominati per il superamento di alcune emergenze ambientali, relative rispettivamente: alla messa in sicurezza e alla bonifica delle aree di Giugliano (NA) in Campania e dei Laghetti di Castelvolturno (CE), alla situazione di inquinamento determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova, al naufragio della nave Concordia, presso l'Isola del Giglio. Nel corso dell'esame al Senato l'applicabilità della disposizione è stata estesa alla gestione commissariale relativa all'emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie.
  L'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, in materia di contributi in favore dei soggetti residenti nelle regioni colpite dal sisma del maggio 2012, prevedendo la possibilità di concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, del predetto decreto legge anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione degli immobili.
  L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto alle procedure di contenzioso, con riferimento all'articolo 1, commi 1 e 2, si segnalano le seguenti procedure:
   N. 2007–2195 – Emergenza rifiuti Campania. Con una lettera di messa in mora del 29 settembre 2011 la Commissione europea invita l'Italia a conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE del marzo 2010 (causa C-297/08) che la riconosce responsabile di non aver stabilito una rete adeguata e integrata di impianti per lo smaltimento dei rifiuti in Campania. Nel mese di giugno 2012 l'Italia ha trasmesso alla Commissione europea un programma per la gestione dei rifiuti in Campania fino al 2016. Ai rilievi sollevati dalla Commissione europea l'Italia ha fornito una risposta nel mese di settembre. Contatti tra la Commissione europea e le autorità italiane sono tuttora in corso e, secondo fonti stampa, la Commissione potrebbe, in base al suo esame, decidere Pag. 213’’rapidamente nel corso dei prossimi mesi’’ se le misure prese sono sufficienti o se invece proseguire con la procedura d'infrazione, con cui l'Italia rischia, secondo quanto riportato in un comunicato stampa del Ministero dell'ambiente del 17 dicembre 2012, una multa da 180 milioni di euro. Ricorda che, in seguito alla procedura d'infrazione avviata a carico dell'Italia, nel 2007 la Commissione europea ha deciso di sospendere il pagamento di 135 milioni di contributi Ue che dal 2006 al 2013 avrebbero dovuto finanziare i progetti relativi ai rifiuti, e di altri 10,5 milioni del periodo 2000-2006 che sono stati aboliti.
   N. 2011–4021 – Discarica Malagrotta e Lazio. Il 31 maggio 2012 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato (p.i. 2011–4021) in relazione alla non conformità alla normativa europea sulle discariche di rifiuti (direttiva 1999/31/CE in combinato disposto con la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE) della discarica di Malagrotta e di altre discariche laziali. La Commissione contesta la mancata istituzione nella Regione Lazio di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati che tengano conto delle migliori tecniche disponibili (articolo 16, paragrafo 1 direttiva 2008/98/CE). Inoltre, secondo la Commissione, la discarica di Malagrotta e i subATO (sottoAmbiti Territoriali Ottimali) di Rieti e di Latina evidenziano un deficit nella capacità di assolvere all'obbligo di pretrattamento meccanico biologico previsto dall'articolo 6, lettera a) della direttiva 1999/31/CE, che dispone per i rifiuti urbani conferiti in discarica un trattamento che comprenda un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la necessaria stabilizzazione della frazione organica in essi contenuta. Infine, la Commissione rileva la mancata attuazione delle misure idonee ad evitare i disagi causati dai rifiuti maleodoranti (articolo 13 direttiva 2008/98/CE). In un comunicato stampa del 21 giugno 2012, la Commissione ha espresso preoccupazione per la situazione dei rifiuti nel Lazio, con particolare riferimento alla discarica di Malagrotta.
   N. 2003–2077 – Discariche abusive. Il 24 ottobre 2012 la Commissione europea ha deciso di deferire l'Italia alla Corte di giustizia dell'Unione europea (p.i. 2003/2077) per la mancata attuazione di una precedente sentenza della Corte di giustizia dell'aprile 2007, che imponeva all'Italia di bonificare centinaia di discariche illegali e incontrollate di rifiuti (sentenza del 26 aprile 2007, causa C-135/05). La Commissione contesta all'Italia che, nonostante alcuni significativi progressi, le violazioni rilevate nella sentenza dell'aprile 2007 sussistono ancora in quasi tutte le regioni italiane (ad eccezione della Valle d'Aosta, della Sicilia e della Provincia di Trento) e le misure in vigore non sono sufficienti per risolvere il problema a lungo termine. In particolare, la Commissione osserva che: 255 discariche – 16 delle quali contenenti rifiuti pericolosi – devono ancora essere bonificate e soltanto 31 discariche problematiche saranno bonificate entro la fine del 2012; un calendario completo per l'ultimazione dei lavori è stato definito unicamente per 132 discariche su 255; la Commissione non dispone di informazioni da cui risulti che l'Italia abbia istituito un sistema di controllo adeguato per evitare l'apertura di nuove discariche illegali. Nel ricorso la Commissione chiede alla Corte di irrogare all'Italia, per l'inadempimento della sentenza sopra richiamata, un'ammenda forfettaria di 56 milioni di euro (28.089,60 euro per ogni giorno trascorso tra le 2 sentenze della Corte) e un'ammenda giornaliera di 256.819,20 euro per ogni giorno successivo alla seconda sentenza che sarà emessa dalla Corte, fino al giorno della regolarizzazione dell'infrazione. In un audizione svolta presso le Commissioni riunite VIII Ambiente e XIV politiche UE il 21 novembre 2012 il Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini ha precisato che secondo il Governo i siti da ripristinare sono 234, di cui 148 con interventi in corso, 77 con interventi programmati e 9 sotto sequestro.

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  In riferimento all'articolo 1, comma 2-bis segnala inoltre che talune disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 151/2005 di trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE) – non completamente sanate da interventi successivi (ad esempio l'articolo 21 della legge 96/2010) – sono oggetto di contestazione da parte della Commissione europea che, a tale proposito, il 24 novembre 2011 ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora complementare (p.i. 2009/2264). La Commissione ha infatti reiterato i rilievi inerenti: la definizione di produttore, (articolo 3, comma 1, lettera i) del decreto legislativo) riferita solo al mercato nazionale invece che a quello europeo (per analoghe ragioni tali disposizioni non sono ritenute dalla Commissione conformi alla direttiva 2002/95/CE, relativa alla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche); il finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici: la Commissione ritiene che la trasposizione italiana della direttiva proroghi illegittimamente l'entrata in vigore dell'obbligo (13 agosto 2005) per i produttori di finanziare la gestione ecologicamente corretta dei RAEE, non consentendo di attuare il principio di responsabilità del produttore che rappresenta uno degli obiettivi principali della direttiva stessa.
  Evidenzia, in conclusione, la forte criticità della questione trattata, e formula, tenuto conto dei tempi di esame a disposizione, una proposta di parere favorevole.

  Sandro GOZI (PD) esprime sconcerto per la gravità della situazione italiana, e ricorda che, nel corso dell'audizione svolta presso le Commissioni riunite VIII e XIV, lo scorso 21 novembre 2012, il Ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, aveva dato assicurazioni sul fatto che il Governo sarebbe intervenuto per dare risposte concrete e convincenti alla Commissione europea su tutte le procedure di infrazione in corso, che avrebbero conosciuto una evoluzione positiva, anche tenuto conto del fatto che i dati in possesso della Commissione europea non erano aggiornati.
  Questo non è invece avvenuto, la situazione nel frattempo è peggiorata, e l'inerzia del Governo nell'ultimo anno e mezzo – sebbene quella dei rifiuti sia un'emergenza che ha radici lontane – non ha fatto che prolungare una gravissima situazione di disagio sanitario, ambientale e contabile, viste le sanzioni pesantissime che l'Italia potrebbe dover pagare. Né il Governo – è questo un tema che il PD aveva sollevato in occasione della citata audizione – ha usato con efficacia i propri poteri sostitutivi nei confronti delle regioni inadempienti, sostenendo che i commissari straordinari nominati si erano scontrati con le resistenze degli amministratori locali.
  Ora il Parlamento è dunque posto di fronte ad un intervento di proroga, obbligato a fronte delle emergenze in corso, ma che non contribuisce certo a risolvere la situazione.
  Per tale motivo il gruppo del Pd – che voterà a favore della proposta di parere formulata dal relatore – intende sottolineare le proprie forti perplessità.

  Mario PESCANTE, presidente, evidenzia la propria insoddisfazione – in occasione dell'audizione del Ministro Clini come ancora oggi – rispetto alle iniziative assunte dal Governo in tema di rifiuti.

  Elio VITO (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo.

  Nunziante CONSIGLIO (LNP), in coerenza con la posizione sinora assunta dal gruppo della Lega sulla materia, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata.

  Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

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  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, intende precisare che il parere favorevole da lui formulato non rispecchia il suo stato d'animo né la sua convinzione di cittadino. Esprime anzi il proprio imbarazzo nel vedere come l'Italia – al di là delle condanne e delle possibile sanzioni pecuniarie inflitte – sia incapace di risolvere i propri problemi. In questo caso l'Europa non c'entra, anzi al contrario le istituzioni europee sono intervenute a tutela della salute dei cittadini e dell'ambiente.
  Auspica quindi che questo sia l'ultimo atto che compie in qualità di parlamentare nei confronti di un Governo che il suo gruppo è stato chiamato a sostenere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 10.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE che modifica la direttiva 89/391/CEE, le sue direttive particolari e le direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Atto n. 523.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 18 dicembre 2012.

  Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il relatore ha illustrato i contenuti dell'atto nella seduta dello scorso 18 dicembre 2012, ma la Commissione non si era espressa in quella occasione, non essendo pervenuto il parere della Conferenza Stato-Regioni. Poiché tale documentazione è stata nel frattempo trasmessa, la Commissione può ora procedere all'approvazione di un parere.

  Massimo POMPILI (PD), relatore, richiama i contenuti del provvedimento, già illustrati nella richiamata seduta del 18 dicembre 2012 e formula una proposta di parere favorevole.
  Coglie quindi l'occasione – tenuto conto del fatto che non si candiderà alle prossime elezioni politiche – per salutare tutti i componenti della XIV Commissione e ricordare il proficuo lavoro svolto insieme, caratterizzato da rapporti dialettici di grande civiltà.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Gaetano PORCINO (Misto-DL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.
Atto n. 528.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

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  Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 6 febbraio ma che sull'atto non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni.

  Mario ADINOLFI (PD), relatore, ricorda che la direttiva 2009/29/CE – che lo schema di decreto in esame è volto a recepire – concerne la revisione del sistema comunitario di scambio delle quote di emissione di gas a effetto serra (Emission Trading System – ETS) per il periodo successivo al 2012. A tal fine essa modifica la direttiva 2003/87/CE (recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 216/2006) allo scopo di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nel nuovo orizzonte temporale.
  Lo schema di decreto è stato predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009).
  Secondo quanto indicato nel 5o considerando della direttiva «per ottemperare in maniera economicamente efficiente all'impegno di abbattere le emissioni di gas a effetto serra della Comunità di almeno il 20 per cento rispetto ai livelli del 1990, le quote di emissione assegnate a tali impianti dovrebbero essere, nel 2020, inferiori del 21 per cento rispetto ai livelli di emissione registrati per detti impianti nel 2005».
  Al fine di raggiungere tali ambiziosi obiettivi, la nuova direttiva ha modificato significativamente il sistema ETS delineato dalla precedente direttiva 2003/87/CE.
  Si interviene innanzitutto sul campo di applicazione (articolo 2) definendolo in maniera più puntuale per quanto riguarda gli impianti di combustione ed estendendo il sistema ad altri gas diversi dalla CO2.
  La direttiva ha altresì previsto la possibilità di escludere i piccoli impianti (ossia gli impianti con emissioni annue inferiori a 25.000 t di CO2 e, laddove sono svolte attività di combustione, con potenza termica nominale inferiore ai 35 MW), purché le emissioni di tali impianti siano regolamentate con misure che comportano una riduzione «equivalente» a quella che sarebbe stata loro imposta se fossero rimasti all'interno dell'ETS. È stata, altresì, introdotta la possibilità di stabilire regole semplificate per il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica a favore degli impianti caratterizzati, nel periodo 2008-2010, da emissioni inferiori alle 5.000 t annue di CO2 (articolo 27).
  Sul metodo di assegnazione delle quote (articoli da 10 a 10-quater), la nuova direttiva prevede che le quote vengano assegnate mediante asta. Più precisamente, per gli impianti di produzione di elettricità, gli impianti per la cattura di CO2, le condutture per il trasporto di CO2 o i siti di stoccaggio di CO2 l'assegnazione sarà totalmente a titolo oneroso (»full auctioning»), ad eccezione del teleriscaldamento e della cogenerazione ad alto rendimento definita dalla direttiva 2004/8/CE in caso di domanda economicamente giustificabile, rispetto alla generazione di energia termica o frigorifera.
  Per gli impianti per i quali è contemplata l'assegnazione gratuita di quote, l'articolo 10-bis, comma 11, della direttiva prevede una transizione graduale verso il «full auctioning»; in particolare, il primo anno sarà assegnato gratuitamente l'80 per cento delle quote spettanti, mentre negli anni successivi la percentuale di assegnazione gratuita sarà ridotta linearmente fino ad arrivare al 30 per cento nel 2020 (il che implica un'assegnazione gratuita, come media del periodo, pari al 55 per cento delle quote spettanti).
  Per la gestione delle aste la direttiva prevede che avverrà a livello nazionale con regole armonizzate definite con uno specifico regolamento europeo. Viene altresì disciplinato il meccanismo di ripartizione tra gli Stati membri della quantità totale di quote da mettere all'asta.
  Per i proventi derivanti dalle aste è previsto che vengano destinati ad interventi di mitigazione per favorire gli adattamenti ai cambiamenti climatici.
  La direttiva 2009/29/CE ha, inoltre, introdotto una flessibilità tra i settori ETS e non ETS prevedendo la possibilità di rilasciare quote a seguito della realizzazione Pag. 217di progetti che riducono le emissioni in settori non regolati dall'ETS, cosicché, come precisato dall'analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.), gli operatori che hanno realizzato tali progetti possano vendere le quote agli impianti regolati dall'ETS.
  Viene inoltre prevista l'istituzione di una riserva di quote da assegnare a titolo gratuito agli impianti «nuovi entranti» nel sistema e a quelli che effettuano significativi ripotenziamenti.
  Viene altresì previsto (attraverso la riscrittura dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE) che il quantitativo comunitario di quote rilasciate ogni anno a decorrere dal 2013 diminuisca in maniera lineare, a partire dall'anno intermedio del periodo 2008-2012, di un fattore pari all'1,74 per cento rispetto al quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dagli Stati membri conformemente alle decisioni della Commissione sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo 2008-2012.
  Ricorda infine che il termine per il recepimento negli ordinamenti nazionali delle disposizioni della direttiva 2009/29/CE è scaduto il 31 dicembre 2012.
  A tale proposito, la delega recata dalla legge comunitaria 2009 sarebbe dunque scaduta il medesimo 31 dicembre 2012, ma poiché il termine per l'espressione del parere parlamentare scade successivamente alla scadenza del termine previsto, allora viene prevista una proroga di novanta giorni di tale termine. La delega per il recepimento può quindi essere esercitata entro il 31 marzo 2013.
  Di seguito da conto delle modifiche principali apportate dallo schema rispetto alle disposizioni del D.Lgs. 216/2006.
  L'articolo 1, relativo all'oggetto del provvedimento, è stato modificato, rispetto al testo vigente dell'articolo 1 del D.lgs. n. 216/2006, allo scopo di tenere conto delle modifiche del quadro normativo europeo di riferimento.
  L'articolo 2, relativo al campo di applicazione, viene modificato mediante l'aggiunta di tre commi dopo il primo, che disciplinano l'esclusione, dal campo di applicazione, degli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per più del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti: rifiuti urbani; rifiuti pericolosi; rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso (comma 2). Il comma 3 prevede, al fine della verifica delle condizioni di cui al comma 2, che i gestori di impianti di incenerimento di potenza termica superiore a 20 MW trasmettano al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, una apposita comunicazione. Tale comunicazione dovrà essere trasmessa, successivamente, ad ogni rinnovo dell'AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) dell'impianto (comma 4).
  All'articolo 3 vengono inserite numerose nuove definizioni, non presenti nel testo vigente del D.Lgs. 216/2006, anche al fine di recepire la decisione 2011/278/CE, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissione ai sensi dell'articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE. Ulteriori modifiche alle definizioni esistenti vengono apportate al fine di recepire le mutate definizioni della normativa europea.
  Le differenze più rilevanti recate dalle disposizioni dell'articolo 4 dello schema, rispetto a quanto stabilito dall'articolo 3-bis del D.Lgs. 216/2006, riguardano, con riferimento ai compiti del Comitato per la gestione della direttiva 2003/87/CE l'eliminazione delle lettere da a) ad l) che nel testo vigente attribuivano al Comitato compiti che, ai sensi della direttiva 2009/29/CE, non sono più svolti dagli Stati membri, come ad esempio la predisposizione del Piano nazionale di assegnazione.
  Con riferimento invece alla composizione del Comitato, i commi 8 e 10 dello schema in esame prevedono l'aumento sia dei componenti del Consiglio direttivo (da 8 a 9 membri, mediante l'inclusione di un Pag. 218rappresentante del Ministero dell'economia), che dei componenti della Segreteria tecnica (da 15 a 23 membri).
  Più specificatamente, si prevede l'ampliamento della composizione del Comitato includendo anche un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. Rispetto alla norma vigente, la Segreteria tecnica è integrata con un ulteriore rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, con due membri nominati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e mediante l'inclusione di due membri nominati dall'ENAC (Ente nazionale per l'aviazione civile), che appare conseguente all'inclusione delle attività di trasporto aereo nel sistema ETS.
  Le disposizioni relative al trasporto aereo non presentano modifiche significative. L'articolo 5 è stato introdotto in quanto volto a definire l'ambito di applicazione del Titolo II. Gli articoli 6, 7, 8 e 9 dello schema corrispondono rispettivamente agli articoli da 3-ter a 3-sexies del D.Lgs. 216/2006. Le modifiche di merito più rilevanti riguardano l'eliminazione delle attività relative al periodo di scambio 1o gennaio-31 dicembre 2012 e 1o gennaio 2013-31 dicembre 2020, poiché già realizzate dal Comitato. L'articolo 10 contiene gli obblighi in merito alla trasmissione e aggiornamento del Piano di monitoraggio da parte degli operatori aerei già presenti nella sostanza all'articolo 13, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 216/2006 e all'articolo 1, commi 13, 14 e 15 del D.Lgs. 257/2010. L'articolo 11 disciplina l'applicazione del divieto operativo per gli operatori aerei amministrati dall'Italia, già contenuto nell'articolo 20-bis del D.Lgs. 216/2006.
  L'articolo 12 è volto a definire il campo di applicazione del Titolo III, vale a dire le attività di cui all'allegato I diverse dalle attività di trasporto aereo.
  Gli articoli da 13 a 18 disciplinano gli aspetti relativi all'autorizzazione ad emettere gas-serra. Il processo autorizzativo delineato da tali articoli non si discosta significativamente da quello attualmente previsto agli articoli 4, 5, 6 del D.Lgs. 216/2006. Rispetto all'articolo 4 del D.Lgs. 216/2006, l'articolo 13 (che prevede l'obbligo di autorizzazione alle emissioni di gas-serra) non reca più la disposizione relativa al rinnovo dell'autorizzazione per ciascun periodo di riferimento in quanto la direttiva 2003/87/CE (articolo 6, comma 1) prevede il riesame delle autorizzazioni ogni cinque anni e non fa riferimento ad una procedura di rinnovo delle stesse alla fine del periodo di riferimento medesimo.
  Nell'articolo 14 viene soppressa la finestra temporale di 180 giorni per la presentazione della domanda di autorizzazione, previsti invece dal vigente comma 2 dell'articolo del D.Lgs. 216/2006, motivata, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, dalla necessità di «evitare penalizzazioni ai gestori italiani dal momento che la direttiva 2009/29/CE prevede un meccanismo di assegnazione delle quote basato su un approccio first come first serve».
  L'articolo 15 prevede, rispetto all'articolo 6 del D.Lgs. 216/2006, l'introduzione dell'obbligo di trasmissione all'Autorità Nazionale Competente del Piano di monitoraggio delle emissioni di gas serra e dei suoi aggiornamenti in caso di modifica del sistema di monitoraggio (obbligo introdotto con la direttiva 2009/29/CE nel testo dell'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE). Si prevede che il Comitato proceda al riesame delle autorizzazioni almeno ogni 5 anni, in linea con il disposto dell'articolo 6, par. 1, della direttiva 2003/87/CE.
  L'articolo 16 disciplina l'aggiornamento, da parte del Comitato, dell'autorizzazione (in seguito a modifiche degli impianti) e/o del piano di monitoraggio.
  L'articolo 17 prevede la revoca dell'autorizzazione nei casi di cessazione dell'attività elencati dall'articolo 24.
  L'articolo 18, che impone al Comitato di assicurare il coordinamento con l'autorità competente al rilascio dell'AIA, si limita ad aggiornare i riferimenti normativi recati dall'articolo 9 del D.Lgs. 216/2006.
  L'articolo 19 disciplina la messa all'asta delle quote, precisando innanzitutto che la determinazione della quantità di quote Pag. 219spetta alla Commissione UE e che la messa all'asta è disciplinata dal «regolamento sulle aste».
  Vengono dunque disciplinate, con i seguenti articoli (articoli 20-27), le modalità di svolgimento e individuazione dei compiti del GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.), le modalità di versamento e destinazione dei proventi delle aste, il riparto delle citate risorse, la destinazione dei proventi delle aste, la rendicontazione in merito all'uso delle risorse e allo svolgimento delle aste, l'assegnazione gratuita delle quote di CO2, il rilascio delle quote assegnate a titolo gratuito, la cessazione o riduzione dell'attività, le misure per i settori o sottosettori esposti ad elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.
  Il Titolo IV reca disposizioni applicabili al trasporto aereo e agli impianti fissi (articoli 28-38) in materia di: registri (con l'istituzione del Registro unico europeo che sostituisce i registri nazionali attualmente vigenti); meccanismi flessibili per l'uso dei crediti, dei CERs e degli ERUs nel sistema ETS e criteri di base da applicare nel momento in cui vengono autorizzate attività di progetto; progetti di riduzione delle emissioni in settori non-ETS; trasferimento, restituzione, cancellazione e validità delle quote; monitoraggio e comunicazione delle emissioni; verifica e accreditamento; sanzioni; possibili inclusioni/esclusioni nel/dal sistema ETS.
  Il Titolo V detta le disposizioni transitorie finali (articoli 39-46).
  Gli allegati I e II specificano rispettivamente le attività e i gas serra regolati dal decreto in commento. Le differenze rispetto al D.Lgs. 216/2006 derivano dal recepimento puntuale degli ampliamenti alle nuove attività e ai gas introdotti dalla direttiva 2009/29/CE.
  Gli allegati III, IV e V specificano rispettivamente i criteri per lo svolgimento delle verifiche, i criteri per effettuare il monitoraggio e le informazioni minime per la comunicazione annuale delle emissioni e corrispondono agli allegati D, E ed F del D.Lgs. 216/2006.
  Gli allegati VI e VII esplicitano le modalità di calcolo delle emissioni consentite per gli impianti esclusi dal sistema ai sensi dell'articolo 38, nonché le modalità di calcolo del prezzo medio che i gestori di tali impianti dovranno corrispondere nel caso di superamento delle emissioni consentite.
  Con riferimento, infine, ai documenti all'esame delle istituzioni dell'UE, ricorda che il 25 luglio 2012 la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione (COM(2012)416) che consentirebbe di ricalendarizzare la terza fase di scambio (2013-2020) prevista dal sistema UE-ETS (direttiva 2003/87/CE), e di ridurre il volume di permessi di emissione di carbonio in vendita nel triennio 2013-2015. Tale proposta intende affrontare il problema dell'accumulo eccessivo di quote di emissione dovuto alla recessione economica, che potrebbe avere in futuro un impatto negativo sul costo del carbonio e dunque sul funzionamento del sistema UE–ETS.
  Il 14 novembre 2012 la Commissione ha presentato una relazione (COM(2012)652) sulla situazione del mercato europeo del carbonio nella quale prende atto di alcuni squilibri tra domanda e offerta determinatisi nel breve periodo e, al fine di evitare ripercussioni negative a lungo termine, propone di modificare il calendario delle aste e di avviare un processo consultivo per individuare le soluzioni strutturali che possano incidere in modo più profondo e duraturo sull'equilibrio tra la domanda e l'offerta.
  Il 20 novembre 2012 la Commissione ha presentato una proposta di decisione (COM(2012)697) che, nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS) dell'Unione europea, sospende fino al 1o gennaio 2014 l'applicazione degli obblighi previsti per le compagnie aeree non europee in relazione ai voli in arrivo e in partenza dall'Europa. Si ricorda che la legislazione europea per le emissioni (UE-ETS), duramente contestata dalle compagnie aeree americane, canadesi, cinesi e russe, è entrata in vigore il 1ogennaio 2012 e, da aprile 2013, prevede pagamenti Pag. 220per le emissioni dei voli da/per l'Europa delle compagnie aeree non europee.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che si riserva di convocare ove il parere della Conferenza Stato-regioni pervenisse in tempo utile prima della fine della corrente legislatura.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PESCANTE, presidente, intende – poiché verosimilmente la seduta odierna della XIV Commissione è l'ultima della legislatura – salutare tutti i componenti della Commissione, rivolgendo i migliori auguri sia a coloro che partecipano alle prossime elezioni politiche che a coloro che, come lui, hanno deciso di non candidarsi e torneranno alle loro precedenti occupazioni. Desidera quindi esprimere la propria soddisfazione per il comune lavoro svolto, che ha portato, tra l'altro, all'approvazione della riforma della legge n. 11 del 2005, obiettivo che considera particolarmente importante e del quale intende dare merito a tutti i gruppi, per lo spirito di proficua collaborazione sempre dimostrato.
  Personalmente ha cercato di seguire, nel presiedere i lavori, un metodo mutuato dal mondo dello sport, che riconosce gli avversari senza mai considerarli nemici, ciò che ha anche consentito di stabilire rapporti umani sempre improntati alla stima reciproca.
  Rivolge quindi un sentito ringraziamento a tutti i capigruppo in Commissione e ai due vice Presidenti, gli onorevoli Pini e Farinone, oltre che agli uffici della Camera e alla sua segreteria personale, che lo hanno affiancato nel lavoro di questi anni.
  Dichiara quindi conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 15.50.