CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 gennaio 2013
768.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 151

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 13.30.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della disciplina del mercato a termine del gas naturale, predisposta dal Gestore dei mercati energetici.
Atto n. 530.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Stefano SAGLIA (PdL), relatore, sottolinea che la gestione economica del mercato del gas naturale è stata affidata in esclusiva dalla legge n. 99/2009 (articolo 30, comma 1) al Gestore del mercato elettrico, che lo organizza secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività, nonché di concorrenza. A questo fine il Gestore predispone la disciplina del gas naturale, che viene poi approvata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (comma 1).
  Il Gestore dei Mercati Energetici Spa (GME) è la società, costituita dal Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa, cui è affidata l'organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico.
  Il GME gestisce attualmente:
   una piattaforma di negoziazione per l'offerta di gas naturale (P-GAS) che prevede che a seguito della combinazione delle offerte i relativi contratti siano conclusi Pag. 152su base bilaterale, nella quale gli operatori assolvono gli obblighi di offerta previsti dall'articolo 11, comma 2, della legge 2 aprile 2007, n. 40, nonché l'offerta dei quantitativi di gas, come previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 130/10;
   un mercato a pronti del gas naturale (MGAS), nell'ambito del quale gli operatori possono acquistare e vendere quantitativi di gas riferiti a ciascun giorno-gas; in tale contesto il GME assume la funzione di controparte centrale. Il mercato a pronti MGAS si articola in due fasi:
     mercato del giorno prima del gas (MGP-GAS), in cui vengono negoziate in modalità continua le offerte di acquisto e vendita di gas relative al giorno-gas successivo;
     mercato infragiornaliero del gas (MI-GAS), in cui vengono selezionate offerte di acquisto e vendita di gas relative al giorno stesso, con lo scopo di bilanciare le posizioni degli operatori.
    una piattaforma per il bilanciamento del gas naturale (PB-GAS), nell'ambito della quale gli utenti dei servizi di stoccaggio offrono giornalmente, in acquisto e in vendita, le risorse di stoccaggio nella propria disponibilità. Allo stesso modo Snam Rete Gas, in qualità di soggetto responsabile del bilanciamento, offre sulla PB-GAS, in acquisto o in vendita, una quantità di gas corrispondente allo sbilanciamento complessivo del sistema, al fine di approvvigionarsi delle necessarie per mantenere bilanciato il sistema gas. Grazie a tale piattaforma, dunque, sia il responsabile del servizio di bilanciamento, sia gli utenti possono approvvigionarsi delle risorse necessarie a effettuare il bilanciamento del sistema.

  L'articolo 32 del decreto legislativo 1o luglio 2011, n. 93 (di recepimento del Terzo pacchetto energia), ha inoltre disposto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale (cioè con consegna del gas acquistato non solo per il giorno successivo ma anche in un periodo prefissato).
  In Italia, la borsa del gas è stata gradualmente avviata da alcuni anni per lo sviluppo di un mercato concorrenziale, per fornire gas a prezzi competitivi ai consumatori e alle imprese.
  Il GME ha reso operativa nel maggio 2010 la piattaforma informatica P-GAS (come previsto dal decreto ministeriale 18 marzo 2010), per la negoziazione delle quote di gas naturale importato da paesi non UE, che gli importatori con contratto pluriennale sono obbligati ad offrire a terzi (articolo 11 del decreto legge n.7/07). Successivamente, con il decreto ministeriale 6 agosto 2010 si è previsto che i produttori di gas naturale assolvano all'obbligo di cessione delle royalty, ovvero le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, esclusivamente presso la medesima piattaforma P-GAS.
  Un altro passo per lo sviluppo graduale della borsa del gas si è concretizzato con l'avvio del mercato a pronti del gas naturale (M-GAS) nel dicembre 2010.
  Con il recepimento del terzo pacchetto di direttive UE sui mercati dell'elettricità e del gas naturale si è stabilito che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale, che comprende sia il mercato a pronti sia il mercato a termine. A tal fine, l'AEEG deve fissare le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi comprese quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori su tali mercati e quella di operare presso la piattaforma di scambio gestita da Snam Rete Gas.
  L'AEEG ha provveduto con la deliberazione 525/2012/r/GAS del 6 dicembre 2012 (Disposizioni in materia di condizioni regolatorie funzionali a garantire al gestore dei mercati energetici lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale), in cui ha previsto, tra l'altro, che il GME abbia accesso al sistema PSV (Punto di scambio virtuale, è un hub virtuale in cui è possibile effettuare scambi e cessioni di gas Pag. 153immesso nella Rete Nazionale di Gasdotti) gestito da Snam Rete Gas in qualità di operatore qualificato e abbia titolo ad immettere nel sistema PSV transazioni per la consegna dei quantitativi di gas oggetto dei contratti conclusi anche per conto degli operatori di cui è controparte. Il GME e Snam Rete Gas dovranno sottoscrivere un'apposita convenzione trasmessa preliminarmente all'AEEG per l'approvazione. Snam Rete Gas dovrà inoltre trasmettere all'Autorità una proposta di aggiornamento delle condizioni PSV in linea con le nuove esigenze.
  Il provvedimento in esame, sul quale la Commissione deve esprimere un parere al Governo, è costituito da 82 articoli, raggruppati in sette titoli, talvolta articolati in capi e sezioni.
  Il Titolo I contiene l'oggetto, richiama le norme a cui lo schema di decreto fornisce attuazione e detta le definizioni, all'interno delle quali si segnala che MGAS assume ora il significato di «mercato del gas organizzato dal GME», articolato in MPGAS (mercato del gas a pronti) e MTGAS (mercato del gas a termine con obbligo di consegna e ritiro). Si dispone anche che gli operatori del MGAS, a fronte del servizio reso dal GME, sono tenuti al pagamento di un corrispettivo di accesso, di un corrispettivo fisso annuo, di una somma proporzionale ai MWh negoziati, un corrispettivo in caso di attivazione di procedure particolari. L'importo è stabilito annualmente dal GME.
  Il Titolo II riguarda i requisiti di ammissione al mercato (competenza nell'utilizzo dei sistemi telematici, assenza di condanne e di esclusione dal mercato, salvo il caso che sia avvenuta su richiesta) e le procedure per l'ammissione. Snam Rete Gas è ammessa di diritto.
  Il Titolo III è quello più corposo (24 articoli) e concerne il funzionamento del mercato. Il Mercato a pronti è trattato nel Capo I, a sua volta articolato in due sezioni (Sezione I per il Mercato del giorno prima e Sezione II per il Mercato infragiornaliero). Il Mercato a termine è trattato nel Capo II. I Capi III e IV riguardano rispettivamente la gestione degli errori e le condizioni di emergenza e sospensione del MGAS.
  Il Titolo IV disciplina le modalità di liquidazione e fatturazione delle partite economiche. Il GME, al termine di ciascuna sessione del MGAS, valorizza e comunica agli operatori le transazioni di acquisto e di vendita; inoltre, al termine di ciascun periodo di fatturazione, valorizza e comunica gli acquisti e le vendite concluse. Ai fini della regolazione dei pagamenti, il GME determina, per ogni operatore, la posizione netta, debitrice o creditrice, nei confronti del GME stesso, sulla base degli importi, comprensivi di IVA ove applicabile, afferenti alle fatture emesse e ricevute dal GME relativamente allo stesso periodo di fatturazione. Le fatture riferite a ciascun giorno gas devono contenere le quantità di gas e il prezzo a cui le quantità sono valorizzate, le partite fiscali e l'importo totale; le fatture riferite a ciascun periodo rilevante devono contenere il numero e la tipologia dei contratti negoziati, il prezzo a cui i contratti sono valorizzati, le partite fiscali e l'importo totale: sono oggetto di fattura anche i corrispettivi per i servizi erogati dal GME.
  Il Titolo V disciplina i sistemi di garanzia, regolazione dei pagamenti e le ipotesi di inadempimento. Più in particolare il GME affida il servizio di tesoreria ad un istituto di credito o finanziario che, fino al mese di luglio 2015 è la Banca Popolare di Sondrio.
  Ai fini della presentazione di offerte congrue sul MGAS, l'operatore può presentare, congiuntamente o disgiuntamente, una garanzia nella forma di fideiussione a prima richiesta rilasciata da istituti bancari che soddisfi determinati requisiti, ovvero nella forma di deposito infruttifero in contanti. L'operatore che abbia prestato garanzie, sia nella forma di fideiussione, sia in quella di deposito infruttifero, può in ogni momento richiedere la modifica dell'ammontare garantito, presentando all'istituto affidatario una lettera di aggiornamento di tale ammontare. Il GME determina e aggiorna la capienza della garanzia. Qualora la garanzia risulti incapiente Pag. 154l'operatore è obbligato ad adeguare l'ammontare garantito, pena l'applicazione della procedura di inadempimento (Capo I, articolo 54-57). La regolazione dei pagamenti degli operatori a favore del GME deve avvenire tramite «bonifici di importo rilevante» (BIR). In caso di ritardo, il pagamento dell'importo dovuto è maggiorato degli interessi di mora, nonché di una penale pari all'uno per cento dell'importo dovuto. Infine in caso di mancato pagamento si applica la procedura di inadempimento. I pagamenti a favore degli operatori sono effettuati secondo le modalità ed entro i termini stabiliti. Qualora il GME, per cause ad esso imputabili, effettui i pagamenti oltre i termini previsti, agli operatori creditori sono riconosciuti interessi applicando un tasso pari a quello riconosciuto al GME sulle giacenze sui conti di tesoreria. Le ipotesi di inadempimento dell'operatore del MGAS si presentano quando: non abbia effettuato i pagamenti a favore del GME; non possa registrare la posizione netta al termine del periodo di negoziazione; non adegui la garanzia. Di conseguenza il GME sospende l'operatore del MGAS, escute la garanzia e chiude tutte le posizioni nette.
  Il Titolo VI prevede norme in materia di misure disciplinari in caso di violazioni della disciplina in oggetto e delle disposizioni tecniche di funzionamento (DTF), inoltre sono previste disposizioni relative alle modalità di contestazione relative al MGAS da parte degli operatori ed è, infine, indicata la procedura da seguire in caso di controversie tra operatori e GME. Le controversie tra GME e operatori in relazione alla presente disciplina e alle disposizioni tecniche di funzionamento sono risolte da un Collegio arbitrale che ha sede presso il GME in Roma. Le controversie relative al mancato pagamento dei corrispettivi e dei contributi sono sottoposte alla giurisdizione esclusiva del giudice italiano. Infine è prevista anche la possibilità di ricorrere a procedure di arbitrato disciplinate dall'AEEG.
  L'Autorità per l'energia elettrica, in data 10 gennaio 2013, con delibera n. 4/2013/1/GAS, ha espresso il proprio parere favorevole sulla sullo schema di decreto in esame con alcune prescrizioni volte a migliorare il sistema di garanzie del GME.
  Propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole, analogamente a quanto deliberato dall'altro ramo del Parlamento, sullo schema di decreto in esame. Aggiunge che la normativa prevede un passaggio parlamentare solo in caso di modifiche sostanziali della disciplina, pertanto ritiene opportuno puntualizzare in questa sede l'opportunità che il Ministro dello sviluppo economico possa procedere con proprio decreto, sentito il parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, per introdurre modifiche più marginali – in relazione all'alto grado di tecnicalità – alla disciplina sopra delineata.

  La Commissione approva all'unanimità il parere favorevole proposto dal relatore.

Programma di utilizzo, per l'anno 2012, dell'autorizzazione di spesa, previsto ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale. Atto n. 533.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Manuela DAL LAGO, presidente e relatore, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere, ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento, sul programma di utilizzo, per l'anno 2012, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, trasmesso dal Ministro dello sviluppo economico il 18 gennaio 2013. Il parere dovrà essere espresso entro il prossimo 10 febbraio.
  L'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, recante norme in materia di attività produttive, ha autorizzato, a partire dal 1999, una spesa annuale da destinarsi ad attività di studio e ricerca nei settori delle attività produttive di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Pag. 155
  Lo stanziamento è riferito a tre fattispecie distinte per finalità o strumenti: collaborazione di esperti o società specializzate mediante appositi contratti; costituzione di un nucleo di esperti per la politica industriale, dotato della necessaria struttura di supporto e disciplinato con apposito decreto; utilizzo di esperti di alta qualificazione per il supporto alle attività di coordinamento di progetti e programmi ad alto contenuto tecnologico di imprese italiane nei settori aeronautico e spaziale e dei prodotti elettronici e ad alta tecnologia suscettibili di impiego duale.
  Per l'anno 2012 il capitolo di spesa 2234 prevede una dotazione finanziaria pari a 165.476 euro, cui si deve aggiungere una integrazione dal capitolo 1735 di ulteriori 90.664 euro.
  In base alla relazione illustrativa si prevede per l'anno 2012 attività di supporto al settore delle crisi d'impresa e ai settori industriali interessati dalle politiche di sviluppo sostenibile (mobilità sostenibile, chimica verde e industria del riciclo). In particolare, si prevede la messa a punto di un sistema informativo di gestione di dati e informazioni basata sulla business intelligence focalizzato sui temi di politica industriale, nonché supporto alle attività di assistenza tecnica al settore chimico con riferimento alle sostanze pericolose previste dal regolamento europeo REACH.
  Osserva che l'impegno finanziario non si discosta da quelli già autorizzati per le annualità pregresse. Stigmatizzato il fatto che si chiede alla Commissione un parere sulla destinazione di somme già utilizzate da Ministero nel corso dell'anno appena concluso, propone alla Commissione l'espressione di un parere favorevole senza alcuna osservazione o, in alternativa, di prendere atto dei contenuti del provvedimento in esame, senza esprimere alcun parere.

  Andrea LULLI (PD), associandosi ai rilievi della presidente in merito all'inopportuno ritardo con cui viene trasmesso alla Commissione il programma in titolo, ritiene preferibile, pur preso atto di un contenuto complessivamente condivisibile, non procedere all'espressione del parere.

  La Commissione conviene.

  La seduta termina alle 13.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

  La seduta comincia alle 13.50.

Indagine conoscitiva sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico.
(Esame e approvazione del documento conclusivo).

  Manuela DAL LAGO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Comunica che è stato predisposto un documento conclusivo sull'indagine sulle caratteristiche attuali dello sviluppo del sistema industriale e il ruolo delle imprese partecipate dallo Stato, con particolare riferimento al settore energetico (vedi allegato) e invita l'onorevole Lulli ad illustrarne il contenuto.

  Andrea LULLI (PD), relatore, osserva che il documento in esame non presenta le consuete conclusioni politiche dell'indagine dal momento che viene posto in votazione a Camere sciolte. Ritiene tuttavia importante approvare il presente documento, evidenziando che il lavoro svolto dalla Commissione ha consentito di approfondire il quadro normativo in cui opera il sistema industriale con particolare riferimento alle aziende partecipate del settore energetico. Nel corso dell'indagine conoscitiva e delle varie e complesse audizioni svolte è emerso ancora una volta il grande potenziale dell'industria italiana e Pag. 156il ruolo decisivo dello Stato all'interno del sistema; tale importante presenza ritiene potrà, se adeguatamente valorizzata, favorire la ripresa economica di aziende italiane che rappresentano importanti asset del sistema produttivo. Esprimendo una valutazione politica a carattere personale, ritiene necessario, inoltre, difendere l'italianità di queste strutture che sono in grado di esprimere aspetti di eccellenza in ambito industriale, energetico e dei servizi. A puro titolo di esempio sottolinea che, se si utilizzassero compiutamente i servizi forniti da Sogei Spa, non sarebbe necessario ricorrere al discusso sistema del redditometro che può risultare offensivo nei confronti dei contribuenti onesti. Invita quindi la Commissione ad approvare il documento alla sua attenzione che potrà essere di sicuro riferimento per i lavori che dovrà affrontare il prossimo Parlamento italiano.

  Manuela DAL LAGO, presidente, concorda con le osservazioni del collega Lulli ed auspica che i risultati dell'indagine conoscitiva possano essere utili ai parlamentari della prossima legislatura.

  La Commissione approva quindi il documento conclusivo.

  La seduta termina alle 14.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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