CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 gennaio 2013
768.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 77

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.
C. 5586-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, recante la Ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Pag. 78Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 dicembre 2012. Ricorda che, in quell'occasione, la Commissione espresse un parere favorevole sul testo, nel presupposto che l'approvazione e l'entrata in vigore del provvedimento avvenissero entro il termine dell'esercizio finanziario 2012 al fine di garantire sia l'allineamento temporale tra gli oneri e la relativa autorizzazione di spesa, sia la correttezza dell'utilizzo dei fondi speciali iscritti, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nel bilancio dello Stato per il 2012. Rileva che, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato in un identico testo dal Senato, qualora il Governo confermi che il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, la Commissione potrebbe comunque esprimere un parere favorevole nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2012-2014, a seguito della chiusura dell'esercizio finanziario 2012, si intenda riferito, per la copertura degli oneri da sostenere nell'anno 2013 e in quelli successivi, al bilancio per il triennio 2013-2015. Fa presente, infine, che non sono state presentate proposte emendative in Assemblea.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO nel confermare che il disegno di legge in esame sarà incluso nell'elenco degli slittamenti previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5586-A, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha assicurato che il provvedimento sarà incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   nel presupposto che, a seguito della chiusura dell'esercizio finanziario 2012, il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2012-2014, contenuto nell'articolo 3, comma 1, si intenda riferito, per la copertura degli oneri da sostenere nell'anno 2013 e in quelli successivi, al bilancio per il triennio 2013-2015,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.
C. 5585-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, recante la Ratifica e l'esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 dicembre 2012. Nel segnalare che in quell'occasione, la Commissione espresse nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento, osserva che la Pag. 79Commissione affari esteri ha quindi concluso l'esame in sede referente senza apportare modifiche al testo. Nel rappresentare che non sono state presentate proposte emendative in Assemblea, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 227/2012: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione.
C. 5713-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), relatore, osserva che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto che riepiloga gli effetti finanziari in misura identica sui tre saldi di finanza pubblica. Passa quindi all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. Al riguardo rileva che gli importi esposti nella tabella degli «oneri quantificati dal provvedimento» sono stati riportati, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al testo del provvedimento, in modo uniforme sui tre saldi di finanza pubblica. Tenuto conto che le spese in riferimento hanno natura prevalentemente corrente, ma in parte anche in conto capitale, l'ipotesi di equivalenza degli effetti sui tre saldi andrebbe, a suo avviso, suffragata alla luce di più puntuali elementi di valutazione, con particolare riguardo all'articolo 6, comma 14. Sul punto rinvia alle osservazioni seguenti. Al riguardo, evidenzia che le norme di cui ai commi da 29 a 32 prevedono la cessione a titolo gratuito di veicoli militari ed equipaggiamento. Osserva come la relazione tecnica, con riguardo alle norme in questione – con l'eccezione del comma 30 per il quale viene autorizzata la spesa di euro 1.100.000 – affermi che queste non comportano oneri, in quanto le cessioni dei relativi mezzi ed equipaggiamenti sono disposte nello stato in cui gli stessi si trovano. Sul punto, pur preso atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, ritiene opportuno acquisire un chiarimento in merito agli eventuali oneri connessi al trasporto dei suddetti mezzi ed equipaggiamenti che la relazione tecnica sembra non valutare. Considera, inoltre, opportuno chiarire se i mezzi in corso di cessione siano stati completamente ammortizzati; ciò al fine di escludere, in caso contrario, eventuali profili di depatrimonializzazione. Con riguardo, infine, agli altri oneri previsti dall'articolo in esame, osserva che questi sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti, che appaiono in linea con le precedenti autorizzazioni di spesa riferite alle medesime finalità. Sul punto non formula, pertanto, rilievi in ordine ai profili di quantificazione. Con riferimento all'articolo 2, recante disposizioni in materia di personale, osserva che andrebbe chiarita la portata normativa della disposizione di cui al comma 5, al fine di verificare la relativa previsione d'invarianza finanziaria. Evidenzia, infatti, che la norma, ai fini delle autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, prevede che le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti possano essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti e che le conseguenti posizioni di soprannumero vengano riassorbite per effetto dei passaggi da tale ruolo a quello dei sovrintendenti. Ciò premesso, evidenzia che la presenza di oneri connessi alla creazione di posizioni soprannumerarie nelle dotazioni organiche Pag. 80del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, potrebbe essere evitata solo tramite l'effettiva operatività del meccanismo di compensazione con i posti vacanti nel ruolo dei sovrintendenti che dovrebbero pertanto essere resi – prima dell'attivazione delle procedure concorsuali di cui al comma 5, lett. b) – corrispondentemente non disponibili. Sul punto ritiene opportuno acquisire una valutazione del Governo. Non formula osservazioni, in merito alle altre norme dell'articolo (commi 1-4), considerato che gli oneri connessi all'applicazione delle disposizioni in riferimento sono quantificati nell'ambito delle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame. Riguardo agli articoli 3 e 4, recanti disposizioni in materia penale e contabile, non ha nulla da osservare. Con riferimento all'articolo 5, recante iniziative di cooperazione allo sviluppo, afferma di non avere nulla da osservare, considerato che gli oneri recati dalle norme in esame sono limitati all'entità degli stanziamenti autorizzati. Evidenzia tuttavia che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base delle quantificazioni. Circa l'articolo 6, recante sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione ai processi di pace e di stabilizzazione, rileva l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi posti alla base della determinazione dell'importo della spesa autorizzata dal comma 14 finalizzata al rifinanziamento delle legge n. 182 del 2002 disciplinante la contribuzione italiana alla ristrutturazione del Quartier Generale del Consiglio atlantico. La richiesta di chiarimenti appare, a suo avviso, necessaria, considerato che l'Italia, in virtù della legge n. 182 del 2002, aveva autorizzato per le medesime finalità, un spesa complessiva di importo pari a euro 24.622.025 per il periodo 2002-2008 di cui – come riferito dalla relazione tecnica relativa al disegno di legge di stabilità 2013 – circa la metà è andata a costituire economie di bilancio; lo schema finanziario, adottato nel 2000 in sede di Consiglio atlantico e posto alla base dell'autorizzazione di spesa originariamente disposta, si fondava – come riferito dalla relazione tecnica relativa alla legge n. 182 del 2002 – su una proiezione preliminare dei costi che avrebbe dovuto essere in futuro necessariamente ridefinita. Riguardo alle altre disposizioni della norma in esame, non ha nulla da osservare, considerato che gli oneri recati dalle stesse sono limitati all'entità dei rispettivi autorizzati stanziamenti. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che l'accantonamento del quale il comma 14 prevede l'utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Osserva, per altro, che, in conformità a quanto previsto dal disegno di legge di stabilità per l'anno 2013, che disponeva il finanziamento degli interventi in esame, è stata prevista nei Fondi speciali per il triennio 2013-2015 una specifica voce programmatica anche per gli anni 2014 e 2015, nella misura, rispettivamente, di 11.647 e 34.665 migliaia di euro. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che le risorse delle quali il comma 15 prevede l'utilizzo sono iscritte nel capitolo 2302 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Tale capitolo ha natura rimodulabile e, da una interrogazione effettuata, limitatamente all'anno 2013, al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, presenta le necessarie disponibilità. Con riferimento all'articolo 7, in materia di regime degli interventi, al fine di suffragare la previsione d'invarianza finanziaria di cui al comma 7, ritiene che andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione relativamente alla modifica recata dalla medesima disposizione all'articolo 16 della legge n.49 del 1987, in base alla quale diventa possibile derogare ai limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti per la messa fuori ruolo o in posizione di comando di funzionari delle pubbliche amministrazioni destinati a far parte del personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. La richiesta di chiarimenti appare, a suo parere, opportuna con specifico riguardo agli effetti che la disposta deroga potrebbe determinare sull'assetto organizzativo e funzionale delle amministrazioni pubbliche coinvolte, anche Pag. 81con riferimento ad eventuali richieste di assunzioni. Non ritiene ci sia altro da osservare con riguardo alle altre disposizioni dell'articolo in esame. Per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'articolo 6, segnala che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo sono iscritte nel capitolo 3004 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, recante il fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace. Rileva che da una interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, il suddetto capitolo, con uno stanziamento pari a euro 1.004.102.162 per l'anno 2013, reca le necessarie disponibilità. Fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo segnala che l'emendamento Barbato 5.1, nel destinare al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale le risorse derivanti dalla mancata proroga delle autorizzazioni di spesa per la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, sopprime l'articolo 8 del decreto-legge, che reca la copertura finanziaria anche della proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, prevista dall'articolo 1 del decreto, che non viene modificato dall'emendamento. Rileva che la proposta emendativa determina pertanto l'insorgenza di oneri privi di copertura finanziaria. Rappresenta, inoltre, che l'emendamento Barbato 1.1 sopprime i primi quattro articoli del decreto-legge destinando le risorse derivanti dalla mancata proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale. In proposito, osserva che l'emendamento non riduce conseguentemente la copertura finanziaria di cui all'articolo 8, che permane riferita agli oneri derivanti dall'intero provvedimento.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nell'esprimere un parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, fa presente preliminarmente che la rappresentazione degli effetti finanziari delle disposizioni onerose sui tre saldi di finanza pubblica risponde al presumibile andamento della spesa per gli interventi previsti dal decreto. In ordine ai chiarimenti richiesti con riferimento all'articolo 1, comma 29, rappresenta che il materiale da cedere alle forze armate libiche sarà trasportato utilizzando gli stessi aeromobili e navi che periodicamente garantiscono il sostegno logistico ai contingenti militari impiegati nei teatri di operazione del Mediterraneo e che, pertanto, non si prevedono costi aggiuntivi. Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 31, fa presente che i veicoli M113 saranno trasportati con oneri a totale carico del governo del Pakistan, come concordato con la controparte ed esclude quindi oneri aggiuntivi per le attività di trasporto. In relazione al comma 32 dell'articolo 1, fa presente che il materiale ferroviario sarà trasportato in Eritrea con oneri integralmente a carico del Governo di quel Paese, come concordato con la controparte e con il Ministero per la cooperazione internazionale e l'integrazione. Esclude, pertanto, la presenza di oneri diretti o indiretti per il bilancio dello Stato Per quanto attiene all'articolo 2, comma 5, fa presente che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il costo di un agente della Polizia di Stato è inferiore a quello di un appartenente al ruolo dei sovraintendenti, per cui le posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono compensate dalle corrispondenti vacanze in organico nel ruolo dei sovraintendenti. Segnala poi e disposizioni di tenore identico all'articolo 4, comma 3, sono contenute in tutti i precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione a missioni internazionali e si rendono necessarie per assicurare la piena funzionalità degli interventi autorizzati sin dall'inizio del periodo di proroga. Con riferimento all'articolo 6, comma 14, conferma che l'onere residuo che il nostro Paese deve corrispondere per la ristrutturazione del Quartiere generale del Consiglio atlantico a Bruxelles ammonta a 58.131.031 euro, rappresentando che Ministero Pag. 82degli affari esteri ha ritenuto opportuno rifinanziare i relativi interventi limitatamente all'anno 2013. Per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, segnala preliminarmente che esse provvedono a confermare quanto già sancito dall'articolo 16 della legge n. 49 del 1987 e dall'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2011 relativamente alla clausola che fa salvo quanto previsto dalle norme speciali in materia. In questa ottica, fa presente che le disposizioni della legge n. 49 del 1987, nell'indicare dettagliatamente la tipologia di personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, fanno riferimento a diverse categorie di personale al fine di disporre di competenze più ampie rispetto a quelle del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, per le esigenze specifiche dell'attività di cooperazione. Rileva, del resto, che tale attività ha caratteri di spiccata specificità rispetto a quelle del Ministero degli affari esteri e richiede competenze anche tecniche e specialistiche proprie di altre amministrazioni, statali e non statali. Nel sottolineare come la norma non determini oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si riferisce comunque a personale pubblico, precisa che l'indennità di amministrazione corrisposta dal Ministero degli affari esteri è la più bassa tra quelle del comparto ministeri e, pertanto, dal mantenimento in servizio potrebbero derivare addirittura effetti di risparmio per il complesso della finanza pubblica. Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Barbato 1.1 e 5.1.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5713 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 227 del 28 dicembre 2012, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che:
    ha rappresentato che la quantificazione degli effetti finanziari sui tre saldi di finanza pubblica risponde al presumibile andamento della spesa per gli interventi previsti dal provvedimento;
    ha confermato che le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, non comportano maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il costo di un agente della Polizia di Stato è inferiore a quello di un appartenente al ruolo dei sovraintendenti, per cui i soprannumeri nel ruolo degli agenti ed assistenti sono compensati dalle corrispondenti vacanze in organico nel ruolo dei sovraintendenti;
    ha segnalato come le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 7, provvedono a confermare quanto già sancito dall'articolo 16 della legge n. 49 del 1987 e dall'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo n. 165 del 2011 relativamente alla clausola che fa salvo quanto previsto dalle norme speciali in materia;
    ha affermato che il Ministero degli affari esteri ha ritenuto opportuno rifinanziare, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, gli interventi di cui alla legge n. 182 del 2002, limitatamente all'anno 2013;
    ha precisato che non sussistono profili di depatrimonializzazione, in quanto le cessioni oggetto del provvedimento riguardano mezzi comunque dichiarati fuori uso o fuori servizio,
%
   esprime
   sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 83

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.1 e 5.1 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 1/2013: Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.
C. 5714-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2013, recante disposizioni urgenti per il superamento di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento e che il testo, modificato nel corso dell'esame presso il Senato, è stato licenziato dalla Commissione di merito della Camera dei deputati senza ulteriori modificazioni. Fa presente, altresì, che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario. Con riferimento all'articolo 1, recante differimento di termini in materia ambientale, rileva che, per quanto attiene al differimento al 31 dicembre 2013 dell'entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCj superiore a 13.000 kJ/Kg, andrebbe confermata la compatibilità di detto differimento con la normativa comunitaria in materia, al fine di escludere l'applicazione di eventuali sanzioni. Con riferimento all'articolo 1-bis, recante proroga del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), osserva che la decorrenza del nuovo tributo rimane confermata al 1o gennaio 2013 e che rimangono fissati entro l'anno in corso sia il nuovo termine di scadenza della prima rata sia il termine finale dei versamenti: ciò porta ad escludere effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica. Andrebbero tuttavia considerati gli eventuali effetti in termini di cassa per gli enti locali, i quali incasseranno con un ritardo complessivo di sei mesi la prima della quattro rate annue del 2013. Rileva che tali elementi appaiono necessari con particolare riguardo agli enti locali che prevedevano la riscossione delle tasse, soppresse dal 1o gennaio 2013, in scadenze antecedenti alla riscossione della prima rata della TARES, come determinata dal provvedimento in esame. Con riferimento all'articolo 2, recante effetti di ordinanze in materia ambientale, rileva che la relazione tecnica evidenzia – in base ai dati da essa forniti – la congruità delle risorse tuttora disponibili a fronte degli oneri derivanti dalla prosecuzione al 31 dicembre 2013 degli effetti delle ordinanze in esame, relativamente alla bonifica delle aree nella regione Campania, alle attività in corso all'interno del SIN ex Stoppani nelle aree e alla bonifica seguente al naufragio della nave Costa Concordia. Rileva altresì che, in merito alla proroga degli effetti relativi all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2012, relativa alla nomina di un Commissario delegato per l'emergenza idrica nelle isole Eolie e introdotta durante l'esame al Senato, la mancanza di relazione tecnica non consente di valutare la congruità delle risorse residue rispetto agli oneri derivanti dal prosieguo delle attività in essere fino al 31 dicembre 2013. Ciò premesso, andrebbero acquisiti chiarimenti Pag. 84circa l'invarianza finanziaria delle norme in esame. Ferma restando l'assenza di effetti finanziari relativamente al saldo netto da finanziare e la specialità delle norme che regolano la gestione delle contabilità speciali in esame, per quanto attiene ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto, ritiene che andrebbe chiarito se l'invarianza sia ascrivibile alla mancata inclusione dei commissari delegati nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto consolidato. Andrebbe chiarito altresì se gli andamenti tendenziali relativi all'anno di proroga degli effetti delle ordinanze scontano o meno la differente dinamica delle spese. Con riferimento all'articolo 2-bis, recante contributi per la ricostruzione dal sisma del maggio 2012, rileva che le modifiche introdotte al Senato appaiono di carattere ordinamentale, concedendo ai presidenti delle regioni interessate dal sisma del maggio 2012 la facoltà – che non appare esclusa nella versione attualmente vigente del testo – di prevedere la copertura integrale delle spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che i contributi sono comunque concessi nel limite delle risorse allo scopo finalizzate. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea rileva che il Governo dovrebbe fornire chiarimenti sulle seguenti: Barani 1.7, volto a prorogare il riconoscimento ai termovalorizzatori di cui al decreto-legge n. 90 del 2008 degli incentivi «CIP 6», con particolare riferimento alla compatibilità con la normativa europea di tale proposta emendativa al fine di escludere l'eventuale erogazione di sanzioni a carico dell'Italia; Barani 1.8, volto a prorogare alcune funzioni dell'unità tecnico amministrativa per la gestione dell'emergenza rifiuti in Campania, con particolare riferimento a quelle inerenti al contratto di gestione del termovalorizzatore di Acerra, con particolare riferimento al fatto se dalla suddetta proroga possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; Rubinato 1-bis.3 e 1-bis.7, Lanzarin 1-bis. 4, 1-bis.6, 1-bis.8 e 1-bis.10 e Barbato 1-bis.21, volti a differire il termine per l'entrata in vigore della TARES, evidenziando se dalla richiamata proroga possano derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica programmati per l'esercizio in corso; Rubinato 1-bis.9, volto a recare modifiche alle modalità di determinazione della TARES, chiarendo se tale intervento sia suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica; Rubinato 1-bis.5, che, pur confermando il differimento 1o luglio per l'entrata in vigore della TARES, già previsto dall'articolo 1-bis, è volto a regolare il periodo transitorio, confermando la vigenza dei criteri già previsti per il 2012. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la conferma delle disposizioni in vigore per il 2012 possa determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO con riferimento all'articolo 1, per la conferma sulla compatibilità con la normativa comunitaria del differimento previsto al 31 dicembre 2013 dell'entrata in vigore del divieto di smaltimento in discarica di rifiuti con PCI superiore a 13.000 Kj/Kg, rinvia alle valutazioni del Dipartimento per le politiche europee.
  Con riferimento all'articolo 1-bis, fa presente che dal differimento dell'incasso di entrate – che comunque si realizzano nell'esercizio di riferimento – non derivano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica anche alla luce della già prevista possibilità per i comuni di variare la scadenza e le rate di versamento nell'anno. Ciò premesso, conviene con quanto rappresentato dai relatori in ordine alle ricadute del differimento in questione sulla liquidità dei comuni interessati che, in taluni casi, potrebbero rendere necessario il ricorso ad anticipazioni di tesoreria.
  In merito all'articolo 2, rileva che il Senato ha introdotto nell'articolo in esame la proroga degli effetti di cui all'articolo 17 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2012 recante disposizioni urgenti per la risoluzione del contesto emergenziale in atto nel territorio delle Isole Eolie, limitatamente all'emergenza Pag. 85idrica. Al riguardo, conferma che la proroga degli stati emergenziali già disposta dal testo originario del decreto-legge in via di conversione non determina effetti ed i relativi oneri sono coperti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. Precisa che due dei tre stati emergenziali sono gestiti su contabilità speciale e rappresentano, quindi, gestioni fuori bilancio rientranti nelle fattispecie consentite a legislazione vigente. Ciò premesso, nella valutazione dell'andamento della spesa, rileva che gli stati emergenziali, sotto il previgente regime, di regola si sono protratti nel tempo fino al completamento degli interventi.
  Segnala che, a seguito della riforma in materia di protezione civile, la durata degli stati emergenziali si è ridotta e per le gestioni commissariali in atto si richiede il rientro nel regime ordinario, ossia la prosecuzione degli stessi interventi, ma nel regime ordinario e ne consegue che, sia in caso di proroga che di chiusura della gestione commissariale, il profilo temporale degli interventi resta immutato, cambiando soltanto il titolare della gestione e le relative procedure contabili. Fa presente che l'emergenza relativa al naufragio della nave Concordia comporta il completamento di attività in larga parte finanziate dalla Società proprietaria della nave. In merito all'articolo 2-bis, per quanto concerne le modifiche introdotte dal Senato, che modificano l'articolo 3, comma 1, alinea, del decreto-legge n. 74 del 2012, prende atto delle valutazioni espresse dal relatore.

  Antonio BORGHESI (IdV), nel giudicare insoddisfacenti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, sottolinea come la proroga delle gestioni commissariali disposta dall'articolo 2 del decreto rappresenti un'evidente violazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 2012, ai sensi del quale le gestioni commissariali operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, non sono suscettibili di proroga o rinnovo, se non una sola volta e comunque non oltre il 31 dicembre 2012.

  Rolando NANNICINI (PD) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 1-bis in materia di TARES, ricorda che tale imposta fa incassare ai comuni la maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, rilevando tuttavia come tali somme rimarranno nel bilancio statale provvedendosi ad una contestuale riduzione dei trasferimenti in favore degli enti locali. Evidenzia come, sul fronte della concreta attuazione della disposizione, vi siano talune criticità con particolare riferimento al coordinamento tra l'operatività della riduzione dei trasferimenti e la definitiva riscossione della TARES. Rileva come, in mancanza di un intervento sulla questione, i comuni potrebbero rischiare notevoli difficoltà di cassa.

  Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA) evidenzia come l'emendamento 2.2 sopprime la proroga fino al 31 dicembre 2013 della gestione commissariale relativa all'emergenza idrica nel territorio delle isole Eolie. In proposito, nel richiamare quanto evidenziato dal rappresentante del Governo circa gli effetti finanziari della disposizione, sottolinea come la mancata proroga determinerebbe l'impossibilità di completare le attività di competenza della gestione commissariale, impedendo di risolvere le criticità riscontrate nel servizio idrico nelle isole di Lipari e Vulcano, per le quali è aperta una procedura conseguente all'infrazione della normativa dell'Unione europea.

  Simonetta RUBINATO (PD), richiamando le osservazioni svolte dall'onorevole Nannicini, ribadisce come, dall'applicazione delle disposizioni in materia di TARES possano derivare effetti pregiudizievoli sulla situazione di cassa degli enti locali. Ricorda tuttavia come l'imposta in questione abbia origini molto diverse, evidenziando come, nel disegno originario del Pag. 86Ministro pro tempore Calderoli essa avrebbe dovuto rappresentare il pagamento da parte dei cittadini residenti per dei servizi resi dal proprio comune in mancanza di un'imposta sulla prima casa. Sottolinea come, coerentemente con tale impostazione, la nuova imposta si basava prevalentemente sulla dimensione dell'immobile. Rileva inoltre come l'imposta dovrebbe essere invece ora ripensata come una tariffa da calibrare sulla base dei servizi e del livello di raccolta differenziata effettuata. Osserva come in una situazione in cui, con il decreto-legge n. 201 del 2011, si è stabilito di estendere il pagamento dell'IMU anche all'abitazione principale, la TARES, così come costruita, rappresenta, di fatto, una duplicazione. Ritiene quindi che il prossimo Governo dovrà completamente ripensare questa imposta, per evitare la realizzazione di ingiustizie tra i contribuenti, evidenziando come sia in gioco la stessa lealtà dei rapporti tra lo Stato e i cittadini.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), relatore, condividendo i rilievi dell'onorevole Fallica, concorda sui profili di onerosità presentati dall'emendamento Siragusa 2.2 e formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5714 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 1 del 14 gennaio 2013, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
    dal differimento dell'incasso delle entrate di cui all'articolo 1-bis, che comunque si realizzeranno nel medesimo esercizio finanziario, non deriveranno effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, anche in considerazione della già prevista possibilità per i comuni di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;
    l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, anche agli interventi nelle isole Eolie di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3738 del 5 febbraio 2009 può essere realizzata nell'ambito delle risorse di cui al comma 2, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    tanto in caso di proroga quanto in caso di chiusura delle gestioni commissariali, il profilo temporale degli interventi realizzati resta immutato e non determina effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, determinando soltanto una modifica del titolare della gestione e delle procedure contabili utilizzate,
  esprime
  sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1-bis.3, 1-bis.4, 1-bis.5, 1-bis.6, 1-bis.7 1-bis.8, 1-bis.9, 1-bis.10 1-bis.20 1-bis.21, 1-bis.22 e 2.2 e sull'articolo aggiuntivo 2.020, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere presentata dal relatore.

  Antonio BORGHESI (IdV) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta del relatore.

Pag. 87

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

  Remigio CERONI (PdL), nell'annunciare la propria candidatura al Senato della Repubblica per le prossime elezioni politiche, ringrazia sentitamente i colleghi per il lavoro svolto in questi anni in Commissione ed augura buon lavoro ai parlamentari che verranno rieletti nella prossima legislatura.

  Maria Teresa ARMOSINO (PdL) nel fare presente di non essere candidata alle prossime elezioni politiche, esprime i propri migliori auguri a tutti i componenti della Commissione che parteciperanno alle prossime elezioni politiche.

  La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 gennaio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo e il sottosegretario di Stato per la giustizia Sabato Malinconico.

  La seduta comincia alle 19.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente il Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili.
Atto n. 534.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente e relatore, fa presente che lo schema di decreto concerne la destinazione delle risorse del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 270, della legge di stabilità per il 2013.
  Al riguardo, ricorda che la suddetta disposizione ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 16 milioni di euro per l'anno 2013, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco n. 3 allegato alla medesima legge, con un unico decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, adottato previo conforme parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del relativo schema. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
  Fa presente che, in considerazione della ridotta entità delle risorse da ripartire, il Governo ha ritenuto di assegnare l'intera somma ad una sola delle finalità indicate, e, in particolare, al lavoro esterno dei detenuti in considerazione dell'attuale condizione del sovraffollamento delle carceri. A tale proposito, ricorda che la dotazione del suddetto Fondo, come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, ammontava a 315 milioni di euro, mentre durante l'esame in seconda lettura presso il Senato della Repubblica, la suddetta dotazione è stata ridotta, a 16 milioni di euro. Segnala, inoltre, che durante l'esame presso il Senato sono state anche modificate le finalità indicate dall'elenco. In particolare, si è proceduto, da un lato, alla soppressione di alcune finalità – Fondo per il finanziamento ordinario delle università, Policlinici universitari, Comitato italiano paralimpico, e Giustizia digitale – e, dall'altro, all'inserimento delle seguenti ulteriori voci: Interventi di carattere sociale nei confronti dei collaboratori scolastici, Finanziamento del Comitato istituzionale dei mondiali di ciclismo 2013, Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.Ri.Fo.R), Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Pag. 88(I.R.F.A.) e Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale (I.E.R.F.O.P). Ricorda, altresì, che nel predetto elenco sono comprese anche le seguenti finalità: Collegi universitari legalmente riconosciuti, Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza, Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, Fondo per lo sviluppo della diffusione della pratica sportiva, nonché Fondo per il finanziamento delle missioni di pace.
  In considerazione dell'obiettiva difficoltà di ripartire risorse d'importo così esiguo tra molteplici finalità, per la maggior parte di estremo rilievo, ritiene che la Commissione potrebbe limitarsi a prendere atto della scelta effettuata dal Governo, deliberando di non esprimere il parere sullo schema in esame.
  Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO evidenzia che il Governo ha scelto di destinare tutte le risorse disponibili al lavoro esterno dei detenuti considerando la drammaticità dell'attuale situazione, più volte evidenziata anche dal Presidente della Repubblica. Richiama, inoltre, la posizione della Corte europea dei diritti dell'uomo che, anche di recente, ha condannato lo Stato italiano per le condizioni carcerarie, segnalando che anche la Commissione europea ha preannunciato l'intenzione di avviare una procedura di infrazione qualora il nostro Paese non adotti tutte le misure necessarie a superare l'attuale situazione di criticità.

  Maino MARCHI (PD) segnala che si potrebbe ipotizzare la destinazione di una quota delle risorse disponibili in favore dell'ANMIL, che ha segnalato l'esigenza di ripristinare i finanziamenti già riconosciuti nei passati esercizi.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che sarebbe estremamente difficoltoso discernere tra le diverse finalità indicate nell'elenco 3 allegato alla legge di stabilità e conferma la propria proposta di non esprimere parere sullo schema di decreto in esame.

  La Commissione concorda con la proposta del presidente.

   Giancarlo GIORGETTI, presidente, dichiara, quindi, concluso l'esame del provvedimento.

  La seduta termina alle 19.15.