CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 dicembre 2012
758.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 dicembre 2012. – Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Saverio Ruperto.

  La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.
Atto n. 521.

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  Donatella FERRANTI (PD), relatore per la II Commissione, presenta, anche a nome della collega Santelli, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 1). Ne illustra i contenuti per le parti attinenti più da vicino la competenza della Commissione giustizia e si sofferma in particolare sulla scelta di non inserire osservazioni o condizioni relativamente all'individuazione della cosiddetta terza categoria di reati ostativi alla candidabilità, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del testo, ma di riportare nelle premesse della proposta di parere le considerazioni emerse in merito nel corso del dibattito, affinché il Governo possa tenerne conto in vista dell'emanazione del decreto legislativo.

  Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, fa presente che le relatrici hanno definito un parere molto articolato al fine di intervenire su alcuni aspetti del provvedimento che potevano dare luogo ad incertezze in sede applicativa nonché su profili di particolare delicatezza. Ciò al fine di evitare che si dia luogo a contenziosi al momento della applicazione di alcune disposizioni recate dal provvedimento.
  Sottolinea, dunque, come con i rilievi contenuti nella proposta di parere elaborata si sia inteso fare chiarezza per una migliore applicazione del testo in esame.

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  Manlio CONTENTO (PdL) ritiene che lo schema di decreto all'esame delle Commissioni costituisca un passo avanti nell'indicazione di criteri che diano delle indicazioni circa le candidature in Parlamento e nelle altre assemblee. Ritiene corretta anche l'esistenza di uno spazio di discrezionalità lasciato alle decisioni dei partiti cui competerà la scelta ultima dei candidati anche nel caso in cui abbiano riportato condanne penali non ostative ai sensi del provvedimento. Ritiene opportuna anche la scelta relativa alla norma transitoria relativa alle ipotesi di patteggiamento dal momento che il legislatore non potrebbe appurare retroattivamente a detto istituto conseguenze che l'autore non poteva prendere in considerazione al momento della relativa definizione. A tal proposito non condivide neppure il parere del Senato con riferimento al patteggiamento applicato all'esito dell'udienza che non dovrebbe essere trattato diversamente solo perché l'applicazione della pena su richiesta avviene in seguito ad ulteriori fasi indipendenti dalla volontà del richiedente.
  Osserva, poi, che la scelta rimessa al legislatore attraverso la delega pare sufficientemente ragionevole anche in relazione alla individuazione dei reati previsti dal codice penale dalla lettera c) dell'articolo 1 dello schema. Sul punto potrebbero esistere anche soluzioni diverse, ma ogni soluzione che cercasse di discriminare tra reati da cui dovrebbe discendere l'incandidabilità e reati cui esse non conseguirebbe, presenterebbe inconvenienti e rischi di incostituzionalità. Da rivedere, invece, il rinvio all'articolo 278 del codice di procedura penale che desta perplessità vista la sua ratio. Condivide l'esigenza di un maggior chiarimento circa il rapporto tra la pena accessoria dell'interdizione e la incandidabilità soprattutto per le diverse soglie di operatività previste a seconda dell'entità della condanna alla reclusione.
  Altrettanto dicasi per quanto concerne la durata dell'incandidabilità e il rapporto con la riabilitazione o la revoca di quest'ultima.
  Anche in tal caso la scelta può prevedere di prendere in considerazione o meno l'istituto, ad esempio non attribuendo alla riabilitazione alcun effetto sull'incandidabilità, opzione consentita dall'attuale formulazione dell'articolo 178 del codice penale, ma che potrebbe risultare poco attenta al fatto di favorire condotte riparatorie.
  L'oratore osserva poi come un'ulteriore riflessione dovrebbe essere effettuata dal Governo nel caso in cui l'incandidabilità riguardi una persona chiamata a far parte dell'esecutivo.
  L'articolo 6 non distingue tra il caso di un aspirante che sia già membro del Parlamento ed uno che non lo sia e ciò pare giustificato dalla diversità degli organi interessati, ma quello che merita un approfondimento è il meccanismo di dichiarazione della decadenza dall'incarico ricoperto nel caso del Presidente del Consiglio che, a suo avviso, sarebbe più opportuno che avvenisse su proposta dei Presidenti di Camera e Senato o che fosse addirittura rimesso alla deliberazione delle medesime.
  Si tratta, ovviamente, di una questione delicata, ma che, in assenza di criteri direttivi in merito, meriterebbe un supplemento di analisi anche alla luce dei meccanismi costituzionali che contraddistinguono il rapporto tra Parlamento e Governo.
  Quel che appare, comunque, singolare è il rinvio operato dallo schema al Ministro dell'Interno che appare all'oratore ben poco opportuno.

  Pierluigi MANTINI (UdCpTP) prende atto di quanto testé evidenziato dal collega Contento riguardo a punti rilevanti, richiamando in particolare con i rilievi che attengono al patteggiamento e l'importanza di una netta distinzione tra interdizione ed incandidabilità, che emerge anche dalle osservazioni contenute nella proposta di parere.
  Ritiene altresì rilevante l'ulteriore questione richiamata dal collega Contento considerata la necessità di prevedere il medesimo obbligo per chi riveste una carica di Governo a prescindere che sia un parlamentare o meno. Pag. 11
  Rileva inoltre, in termini generali, come la disciplina in esame sia più tenue rispetto a quella vigente per gli altri organi di governo territoriale ma si tratta comunque di un risultato importante che porta ad un regime più severo in termini complessivi. È stato altresì un percorso definito concordemente dalle forze politiche e questo rappresenta certamente un positivo passo in avanti rispetto al passato.

  David FAVIA (IdV) rileva come per il Parlamento la decadenza sia prevista dall'articolo 3 mentre per altri soggetti, come i consiglieri regionali e altri appartenenti agli enti locali, sembrerebbe che non vi sia tale previsione.

  Roberto ZACCARIA (PD) esprime un giudizio nel complesso positivo rispetto alla proposta di parere presentata che tiene conto di quanto emerso dal dibattito. Rispetto alla formulazione di tale proposta prospetta l'opportunità di eliminare, nelle premesse, l'inciso «nonostante la delega», in modo da non insinuare il dubbio che lo schema in esame non sia conforme alla legge delega, e rivedere il terzo periodo delle premesse, nella parte in cui si fa riferimento a quanto emerso dal dibattito, specificando che l'incongruità è stata rilevata «da alcuni», in modo da essere più rispondenti a quanto realmente accaduto.
  Preannuncia quindi il voto favorevole ed auspica che il Governo tenga conto dei rilievi formulati in questa sede.

  Nicola MOLTENI (LNP) intervenendo a nome del gruppo della Lega Nord Padania, sottolinea preliminarmente come lo schema di decreto in esame sia diretto ad attuare una delle poche leggi per le quali la Lega ha votato convintamente a favore pur trovandosi all'opposizione. Ritiene che nell'ambito della legge anticorruzione la delega in materia di incandidabilità possa essere ritenuta uno dei punti più qualificanti, essendo diretta a ridurre sensibilmente la presenza nel Parlamento e nel Governo, oltre che nelle regioni e negli altri enti locali di persone condannate. Molto probabilmente in astratto si sarebbe potuta approvare una disciplina sulla incandidabilità migliore, cioè maggiormente rigorosa, tuttavia le particolari condizioni politiche attuali non avrebbero potuto consentire l'approvazione di una disciplina migliore rispetto a quella prevista dallo schema di decreto in esame, così come potrebbe essere corretto qualora il Governo tenesse in debito conto il parere che verrà espresso dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia della Camera dei deputati. A tale proposito auspica fortemente che il Governo non tenga il medesimo atteggiamento di chiusura con il quale ha preso atto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari in occasione della riforma della geografia giudiziaria.
  Prima di concludere preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul parere sullo schema di decreto, precisando che la Lega al Senato ha votato contro la proposta di parere dei relatori non perché fosse contraria all'esigenza di avere finalmente delle «liste pulite» di candidati quanto piuttosto con l'obiettivo di stimolare il Governo ad approvare definitivamente un testo più rigoroso rispetto a quello presentato alle Camere, sempre nel rispetto dei principi di delega.
  Invita pertanto la Presidenza delle Commissioni riunite a porre in votazione nella seduta odierna la proposta di parere, al fine di escludere il rischio di incomprensioni da parte dell'opinione pubblica in merito alla possibilità di eventuali atteggiamenti dilatori.

  Carmelo BRIGUGLIO (FLpTP), pur ritenendo che il parere che le Commissioni si accingono ad esprimere al Governo avrebbe potuto essere più «vigoroso», dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta di parere delle relatrici. Sottolinea come l'adozione del testo unico oggetto dello schema di decreto in esame costituisca una importante vittoria, che non era affatto sicura, della politica e del Parlamento.

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  Maria Piera PASTORE (LNP) chiede alle relatrici in che modo si possa applicare il regime delle incandidabilità ai deputati e senatori eletti all'estero, atteso che questi ultimi non sono residenti in Italia e sono quindi soggetti alla giurisdizione e al codice penale dei Paesi di residenza.

  Federico PALOMBA (IdV) ritiene che lo schema di decreto legislativo così come la stessa proposta di parere siano troppo poco incisivi rispetto all'esigenza di «liste pulite» avvertita fortemente dalla società civile. In particolare, sottolinea come il Governo, compiendo un vero e proprio eccesso di delega, abbia reso ancora più fiacca la delega, che di per sé sarebbe dovuta essere più rigorosa. A tale proposito ritiene che non sia conforme ai principi di delega l'individuazione della terza categoria dei delitti ostativi alla candidabilità nell'ambito dei delitti puniti con una pena detentiva nel massimo superiore a quattro anni, anziché non inferiore a tre anni. Invita i relatori a inserire nel parere una condizione che evidenzi tale eccesso di delega.

  Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) chiede chiarimenti al rappresentante del Governo sulla questione posta dalla collega Pastore in merito ai reati commessi all'estero da parte di cittadini italiani per comprendere se anche in questo caso, come sarebbe giusto, sia applicabile la nuova disciplina sulla incandidabilità.

  Matteo BRAGANTINI (LNP) ricorda che il suo gruppo aveva chiesto che si disponesse chiaramente in modo da escludere che possano entrare in Parlamento soggetti condannati per reati gravi in via definitiva o anche condannati solo in primo grado quando i reati contestati sono gravissimi, quali ad esempio l'associazione a delinquere di stampo mafioso e i reati in danno di minori. Prende atto che si va verso una disciplina non così rigorosa, ma ritiene in ogni caso che il risultato raggiunto debba essere salutato con soddisfazione.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore per la II Commissione, replica all'onorevole Favia che in realtà le questioni da lui poste trovano risposta negli articoli 9, 8 e 11. In merito alla questione sollevata dall'onorevole Palomba dichiara che a suo parere non vi è alcun eccesso di delega, avendo il Governo effettuato una scelta nell'ambito dei principi di delega che può non essere condivisa per ragioni di opportunità. Non si tratta comunque di una violazione della delega, considerato che è stato lasciato al Governo un margine di scelta relativamente ai delitti della cosiddetta terza categoria. In merito alla questione posta dall'onorevole Pastore, osserva che in realtà l'ordinamento già regola l'ipotesi in cui un cittadino italiano commetta dei reati all'estero e sia condannato con una sentenza di un'autorità straniera, prevedendo delle modalità di riconoscimento di tale sentenza in relazione alle leggi italiane.

  David FAVIA (IdV) ritiene che la risposta della relatrice Ferranti sia soddisfacente in relazione alle elezioni regionali, ma non a quelle locali.

  Jole SANTELLI (PdL), relatore per la I Commissione, a nome delle relatrici, riformula la proposta di parere tenendo conto di quanto evidenziato dal collega Zaccaria (vedi allegato 2).

  Enrico COSTA (PdL) osserva che la scelta di non esprimere il parere nella seduta di ieri subito dopo le relazioni, come invece ha fatto il Senato, ha consentito di formulare un parere sostanzialmente costruttivo volto a migliorare lo schema di decreto in esame. A tale proposito ringrazia i relatori che sono riusciti a sintetizzare le diverse questioni emerse nel corso del dibattito ed in particolare la questione da lui sollevata circa l'esigenza di individuare i delitti da inserire nella cosiddetta terza categoria facendo riferimento non soltanto all'entità della pena massima prevista dalla legge, quanto piuttosto ad un criterio sostanziale, come potrebbe essere la circostanza aggravante Pag. 13di cui all'articolo 61, n. 9, del codice penale, dal quale risulti una sorta di incompatibilità del reo con l'esercizio di funzioni pubbliche elettive. È sicuro che il Governo terrà conto di tale questione che è stata opportunamente inserita nella proposta di parere dei relatori.
  Rileva che la circostanza che il suo gruppo voterà oggi a favore della proposta di parere in esame è la prova di quanto non siano fondate le accuse mosse al PdL da parte del Presidente della Commissione giustizia in una intervista pubblicata oggi in un quotidiano a diffusione nazionale. Non è assolutamente vero che il PdL abbia voluto mettere in pericolo l'approvazione del provvedimento o che si chiude a riccio ogni volta in cui siano affrontate dal Parlamento questioni attinenti alla legalità così come non è assolutamente vero che vi sia stata una sorta di condizionamento nei confronti del Ministro affinché si procedesse ad una attuazione fiacca dei principi di delega. Ritiene che sia estremamente grave che affermazioni di valenza meramente politica siano state fatte dal Presidente della Commissione giustizia sottolineando espressamente il proprio ruolo istituzionale, che invece dovrebbe essere a garanzia di tutti i gruppi.

  Federico PALOMBA (IdV) interviene per dichiarazione di voto rilevando come i relatori non abbiano risposto in maniera esaustiva alla sua richiesta di chiarimento in merito all'ipotesi di eccesso di delega. Pur ritenendo che il testo in esame non esaudisca l'esigenza di avere delle liste pulite di candidati, dichiara il proprio voto a favore della proposta di parere dei relatori in quanto si tratta pur sempre di un passo in avanti rispetto ad una lacuna normativa inaccettabile.

  Il sottosegretario Saverio RUPERTO prende atto della proposta di parere delle relatrici, come riformulata, e ringrazia le Commissioni per lavoro svolto.

  Le Commissioni approvano la proposta di parere delle relatrici, come da ultimo riformulata.

  La seduta termina alle 16.25.

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