CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 dicembre 2012
757.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 253

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza.
Nuovo testo C. 4063 Bragantini.

(Parere alle Commissioni I e VIII).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ezio ZANI (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame è volta a Pag. 254modificare la normativa vigente in tema di contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza. La specificità di tali contratti, che riguardano opere, servizi e forniture, è nella natura derogatoria della disciplina che li riguarda. Le deroghe attengono: alla disciplina generale in materia di appalti pubblici sotto il profilo della pubblicità, della concorrenza e della par condicio contrattuale; al controllo della Corte dei Conti, limitatamente a quelli posti in essere da amministrazioni statali, essendo esclusi da quello preventivo di legittimità; alla vigilanza dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).
  La proposta di legge introduce novelle nella disciplina di tali contratti che circoscrivono l'ambito derogatorio dell'attuale normativa, richiedendo ai fini di tali contratti la sussistenza del requisito dell'indifferibilità e urgenza e introducendo, per quelli delle amministrazioni statali, il controllo preventivo della Corte dei conti.
  Ricorda che la disciplina dei contratti segretati o che richiedono particolari misure di sicurezza è contenuta nell'articolo 17 del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici), come da ultimo modificato dall'articolo 33, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208, recante Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE, che stabilisce i casi e le condizioni in cui è possibile derogare alle disposizioni (previste dal medesimo Codice) relative alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Tale disciplina – che non articola in modo particolareggiato l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle disposizioni relative ai contratti segretati o riservati – espressamente si riferisce: a) i contratti al cui oggetto, atti o modalità di esecuzione è attribuita una classifica di segretezza, b) nonché quelli la cui esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza, in conformità a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.
  In particolare, il comma 4 dell'articolo 17 prevede che l'affidamento di tali contratti avvenga previo esperimento di gara informale a cui sono invitati almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con più di un operatore economico sia compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza.
  Inoltre, il comma 5 del medesimo articolo prevede che i contratti di cui all'articolo 17 posti in essere da amministrazioni statali siano sottoposti esclusivamente al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
  Il comma 2 dell'articolo 17 dispone che le amministrazioni e gli enti usuari attribuiscono, con provvedimento motivato, le classifiche di segretezza ai sensi dell'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), ovvero di altre norme vigenti. Con riferimento particolare ai contratti eseguibili con speciali misure di sicurezza, le amministrazioni e gli enti usuari dichiarano, con provvedimento motivato, i lavori, i servizi e le forniture da eseguire in tali modalità individuate nel predetto provvedimento.
  L'articolo 42 della legge n. 124/2007 reca un'articolata disciplina delle classifiche di segretezza, comprendente i livelli e i criteri di classificazione, le relative competenze e modalità procedurali, i termini e le procedure per la revisione e la declassificazione. L'articolo 42 prevede quattro classifiche di sicurezza (riservato, riservatissimo, segreto e segretissimo), demandando ad un regolamento del Presidente del Consiglio la definizione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza e i criteri per l'individuazione delle materie oggetto di classifica. Con il D.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 8 sono state definite le procedure per la stipula di contratti di Pag. 255appalti di lavori e forniture di beni e servizi da parte degli organismi di informazione e sicurezza (DIS, AISE e AISI) ed individuati i lavori, le forniture e i servizi che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.
  L'articolo 1 della proposta di legge, alla lettera a), modifica il comma 2 del citato articolo 17 del D. Lgs. 163/2006, aggiungendo la previsione che di norma, gli appalti di lavori pubblici non siano soggetti ad esclusione, fatti salvi casi eccezionali espressamente motivati. La disposizione tende a restringere il novero dei contratti per i quali è possibile ricorrere alla procedura derogatoria, stabilendo che si possa ricorrere ad affidamenti con procedura segreta per gli appalti di lavori pubblici solo in casi eccezionali che devono essere espressamente giustificati nelle motivazioni del provvedimento.
  Con la lettera b) il comma 5 dell'articolo 17 viene sostituito dalla previsione per la quale i contratti secretati posti in essere dalle amministrazioni statali, già soggetti al controllo successivo della Corte dei conti, sono sottoposti anche al controllo preventivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dell'atto di segretazione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. La norma è, pertanto, volta a ricondurre i contratti secretati (attualmente sottoposti al solo controllo successivo) nell'ambito della disciplina generale dei contratti pubblici, per i quali è previsto il controllo preventivo di legittimità. Infatti, la Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità su una serie di atti, tassativamente indicati dalla legge, tra cui i decreti che approvano i contratti delle amministrazioni dello Stato (legge n. 20 del 1994, articolo 3, comma 1, lett. g). Tutti i provvedimenti sottoposti a controllo preventivo acquistano efficacia decorso il termine di 30 giorni dal suo ricevimento (legge n. 20 del 1994, articolo 3, comma 2). Inoltre, la novella introduce una nuova ipotesi di silenzio-assenso prevedendo che, decorso inutilmente il suindicato termine, la pronuncia relativa al controllo preventivo s'intende espressa in senso positivo.
  L'articolo 2 fissa l'entrata in vigore della presente proposta di legge al giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricorda che l'articolo 17 del D.Lgs. 163/2006 recepisce gli articoli 14 e 57 della direttiva 2004/18/CE e l'articolo 21 della direttiva 2004/17/CE del 31 marzo 2004, la prima relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, la seconda agli appalti pubblici nei settori speciali. Tali norme si limitano ad escludere dall'applicazione delle direttive stesse – senza fissare ulteriori requisiti – gli appalti pubblici dichiarati segreti quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza o quando ciò sia necessario ai fini della tutela di interessi essenziali dello Stato.
  Segnala inoltre che il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sugli appalti nei «settori ordinari» (COM(2011)896), nell'ambito di un pacchetto di misure volte a effettuare una revisione organica della normativa UE in materia di appalti pubblici. La proposta prospetta l'esclusione dal campo di applicazione della futura direttiva, oltre che degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza espressamente disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE in materia, anche di altri appalti pubblici nella misura in cui le procedure di appalto previste dalla futura direttiva non possano garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro.
  L'intero pacchetto di proposte è attualmente all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Parlamento europeo dovrebbe esaminarle in prima lettura il 16 aprile 2013. Il Consiglio competitività ne ha avviato l'esame il 10 dicembre 2012, definendo un orientamento generale, in vista della posizione comune che sarà Pag. 256adottata in una delle prossime sessioni. Il pacchetto è stato esaminato dall'VIII Commissione ambiente che, in esito all'esame ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, ha adottato un documento finale il 28 novembre 2012.
  L'orientamento generale prospetta un'ulteriore precisazione dei casi in cui la futura direttiva non si applicherà ai suddetti appalti:
   qualora la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dello Stato non possa essere garantita mediante misure meno invasive, ad esempio imponendo il rispetto di requisiti volti a proteggere la riservatezza dell'informazione messa a disposizione dalle autorità aggiudicatrici durante tutta la procedura di appalto;
   qualora l'applicazione della futura direttiva obbligherebbe gli Stati membri a fornire informazioni la cui divulgazione è contraria ai loro interessi essenziali in materia di sicurezza;
   se l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto sono dichiarate segrete o devono essere accompagnate da speciali misure di sicurezza in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni amministrative vigenti in uno Stato membro, a condizione che gli interessi in questione non possano essere garantiti nella procedura di aggiudicazione mediante misure meno invasive.

  Formula, in conclusione una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi che abroga le direttive 73/238/CEE e 2006/67/CE nonché la decisione 68/416/CEE.
Atto n. 522.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame disciplina il sistema delle scorte petrolifere di emergenza e recepisce la direttiva 2009/119/CE del Consiglio del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti, da recepire entro il 31 dicembre 2012.
  La direttiva prevede, in particolare, nuove disposizioni volte a assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio nella Comunità mediante meccanismi affidabili e trasparenti basati sulla solidarietà tra Stati membri; mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi; prevedere i mezzi procedurali necessari per rimediare a un'eventuale situazione di grave scarsità.
  Tale direttiva ha attuato una revisione del sistema di scorte petrolifere, per rafforzarlo e avvicinarlo alle analoghe disposizioni esistenti nell'ambito dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, di cui fa parte anche l'Italia, ma alla quale non tutti gli Stati membri dell'U.E. aderiscono. Tale organismo raggruppa i 28 paesi industrializzati dell'OCSE che hanno ratificato l'International Energy Program del 1974, che prevede l'obbligo di detenere 90 giorni di importazioni nette di prodotti petroliferi sotto forma di scorta ed un programma di riduzione della domanda petrolifera globale. Pag. 257
  Il decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega di cui all'articolo 17, commi 5 e 6, della legge 4 giugno 2010 n. 96 (Legge Comunitaria 2009). È suddiviso in 27 articoli, il cui contenuto riprende quanto previsto nella Direttiva e nei quattro allegati.
  L'articolo 1 precisa l'obiettivo del decreto, vale a dire assicurare un livello elevato di sicurezza dell'approvvigionamento di petrolio e di prodotti petroliferi del Paese e prevedere le procedure necessarie per far fronte ad un'eventuale situazione di grave difficoltà o crisi degli approvvigionamenti.
  L'articolo 2 contiene le definizioni delle terminologie tecniche riportate nel decreto stesso e già previste dalla Direttiva. In particolare si segnala la distinzione tra le tre tipologie previste dalla Direttiva (specifiche, di sicurezza e commerciali). Le scorte commerciali sono le scorte detenute liberamente dagli operatori economici ai fini dell'ottimizzazione dei cicli produttivi; le scorte di sicurezza sono le scorte detenute, in greggio o prodotti, di cui una parte eventuale è costituita dalle scorte specifiche (solo prodotti petroliferi); le scorte petrolifere sono la somma di tutte le scorte detenute in uno Stato membro.
  Gli articoli da 3 a 6 riguardano principalmente le «scorte di sicurezza».
  L'articolo 3 individua i soggetti obbligati al mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza in coloro che nell'anno precedente a quello di riferimento hanno immesso in consumo prodotti petroliferi. L'immissione in consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, o dell'imposta di consumo, anche per i prodotti destinati ad usi esenti. L'obbligo di scorta è sempre previsto per i prodotti benzina, gasolio, carboturbo e olio combustibile, mentre per tutti gli altri prodotti della lista di prodotti petroliferi riportati nel Regolamento CE n. 1099/2008 (Bitume, lubrificanti, Coke di petrolio, altri) scatta solo oltre una soglia di 50 mila tonnellate immesse in consumo. In prima applicazione si esclude dall'obbligo il GPL, data la particolarità del mercato di tale prodotto, estremamente diffuso e di piccole dimensioni operative. Con un decreto ministeriale, da adottarsi a regime entro il 31 gennaio di ogni anno (entro la data di entrata in vigore del presente decreto in sede di prima applicazione) sarà determinata la scorta d'obbligo e saranno definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza tra tutti i soggetti obbligati.
  L'articolo 4 rimanda all'allegato III per il metodo di calcolo delle scorte che complessivamente l'Italia deve detenere per rispettare contemporaneamente il sistema comunitario e quello vigente nell'ambito dell'Agenzia internazionale per l'energia (AIE). Il metodo di calcolo stabilito dalla direttiva in recepimento riprende quello già applicato da tempo in sede OCSE dall'AIE, basato sulle importazioni sia di petrolio greggio che di prodotti finiti, in sostituzione del metodo precedentemente applicato basato sul consumo di tali prodotti.
  L'articolo 5 dispone in ordine ai requisiti di immediata disponibilità ed accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche, chiarendo i limiti della loro dislocazione sul territorio nazionale o su territorio comunitario. La scelta della detenzione esclusivamente sul territorio nazionale delle scorte specifiche deriva dal fatto che tali scorte devono essere immediatamente disponibili in caso di emergenza petrolifera internazionale o locale, in cui vi è scarsità di prodotti finiti. La scelta di prevedere un limite alla tenuta all'estero di scorte di sicurezza, pur prevedendo una gradualità che partendo dal 50 per cento arriva fino al 20 per cento nel 2017, deriva dal fatto che in caso di emergenza petrolifera internazionale, è facile prevedere un'indisponibilità di mezzi di trasporto di questi prodotti a causa di una contemporanea richiesta di movimentazione supplementare di greggi e prodotti da parte di tutti gli Stati aderenti all'AIE ed all'Unione Europea. L'Italia, in particolare, è vulnerabile per la mancanza di oleodotti di approvvigionamento con gli altri Paesi Comunitari, avendo come unica possibilità il trasferimento transfrontaliero Pag. 258di prodotti petroliferi via nave. Si prevede, inoltre, che nel caso in cui le scorte di sicurezza e le scorte specifiche siano detenute mescolate insieme alle scorte commerciali, debba essere comunque garantita l'identificabilità contabile delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche.
  L'analisi di impatto della regolamentazione sottolinea che la costituzione dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) può rappresentare un'opportunità economica per l'Italia, in quanto attualmente circa il 15 per cento delle scorte petrolifere è detenuto all'estero (il 9 per cento in Olanda e il 5 per cento in Germania), mentre con il nuovo decreto legislativo in esame si creano le condizioni per ridurre le scorte all'estero e, addirittura, per accogliere in Italia le scorte di altri paesi europei. Tali nuove prospettive si affiancano a quelle tradizionali della raffinazione e dello stoccaggio commerciale, considerato anche che alcune raffinerie stanno venendo trasformate in deposito.
  L'articolo 6 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, anche attraverso l'Organismo Centrale di Stoccaggio di cui all'articolo successivo, compili ed aggiorni costantemente un inventario delle scorte di sicurezza detenute a beneficio dello Stato italiano o di un altro Stato Comunitario. L'inventario deve contenere, in particolare, le informazioni necessarie per individuare il deposito in cui si trovano le scorte in questione, nonché i quantitativi, il proprietario e la natura delle stesse, con riferimento alle diverse tipologie di prodotti petroliferi.
  Gli articoli 7 e 8 sono relativi all'Organismo Centrale di Stoccaggio. L'articolo 7 prevede l'istituzione di un organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), affidandone le funzioni all'Acquirente Unico (AU), società per azioni del gruppo Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze), il cui compito principale è quello di acquistare energia elettrica alle condizioni più favorevoli sul mercato e di cederla ai distributori o agli Esercenti la maggior tutela, per la fornitura ai piccoli consumatori che non acquistano sul mercato libero. La scelta di un organismo già esistente è stata fatta, secondo la relazione illustrativa, per sfruttare a pieno le sinergie funzionali e le economie gestionali. La vigilanza del MiSE sull'AU si estenderà anche in relazione a tali funzioni. L'OCSIT ha il compito di acquisto, detenzione e vendita di scorte petrolifere nel territorio italiano e le sue attività sono finanziate mediante un contributo versato dagli operatori economici che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi, articolato in una quota fissa ed una quota variabile in funzione dell'immissione in consumo. L'ammontare del contributo, le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto annuale del MiSE, di concerto con il MEF, anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT. Nessun onere è previsto per la finanza pubblica, vista la copertura di tutti gli oneri e costi in capo agli operatori economici. Tale Organismo è finalizzato a facilitare l'adempimento delle scorte d'obbligo delle società (di piccole dimensioni in particolare) non dotate di sufficienti capacità di stoccaggio, le quali potranno delegare in tutto o in parte il loro obbligo di stoccaggio all'OCSIT. Si prevede che l'OCSIT possa concludere accordi con gli operatori economici affinché essi si assumano il compito di detenere le scorte per conto dell'OCSIT stesso e che, previa analisi costi-benefici, la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio da parte dell'OCSIT o il rifacimento di quelli esistenti di proprietà dell'OCSIT, e tutte le opere connesse, siano attività di interesse strategico e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata dal MiSE secondo le procedure stabilite recentemente per le infrastrutture energetiche strategiche dagli articoli 57 e 57-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (cd. decreto «semplificazioni»). Infine si prevede che l'OCSIT potrà concludere accordi con il Ministero della difesa e con la NATO per l'utilizzo dei depositi petroliferi eventualmente non compiutamente utilizzati già Pag. 259nella disponibilità patrimoniale del Ministero della difesa o della NATO, a titolo di comodato gratuito decennale rinnovabile, e potrà gestire il sistema delle scorte petrolifere, su eventuale richiesta del Ministero della difesa, per le necessità militari. L'OCSIT formula inoltre al MISE proposte strategiche per il monitoraggio della sicurezza, analisi di rischio, proposte di piano operativo in caso di crisi petrolifera.
  L'articolo 8 definisce il sistema delle deleghe delle scorte obbligatorie tra gli operatori economici Italiani e comunitari, prevedendo nel primo caso una semplice comunicazione al MiSE e nel secondo caso un'autorizzazione preventiva da parte di entrambi gli Stati Membri interessati. I soggetti obbligati possono infatti delegare il loro obbligo di scorta solo all'OCSIT o ad altri OCS che abbiano già dato disponibilità a detenere tali scorte, previa autorizzazione dello stato italiano e dello stato interessato.
  Gli articoli 9 e 10 riguardano le scorte specifiche o di prodotti. Ogni Stato membro, infatti, è invitato dalla Direttiva ad impegnarsi a mantenere scorte specifiche, e, in questo caso è tenuto a mantenere un livello minimo definito in numero di giorni di consumo.
  L'articolo 9 dispone che almeno un terzo (30 giorni) dell'obbligo di scorta debba essere assicurato dai soggetti obbligati o con la modalità delle «scorte specifiche» (in cui i prodotti petroliferi sono di proprietà dello Stato tramite OCSIT) o con la modalità delle «scorte di prodotti» (in cui i prodotti petroliferi sono di proprietà dei soggetti obbligati). La somma delle due modalità deve essere uguale almeno ad un terzo dell'obbligo complessivo del Paese. Tali tipologie di scorte possono essere costituite soltanto da determinate tipologie di prodotti elencate dal comma 2 e devono essere detenute esclusivamente sul territorio dello Stato italiano.
  L'articolo 10 dispone che l'OCSIT aggiorni costantemente un inventario di tutte le scorte specifiche detenute sul territorio Italiano, da cui sia possibile localizzare con precisione le scorte in questione. Si specifica, poi, che le scorte specifiche Italiane o di altri Stati membri mantenute o trasportate sul territorio Italiano, godono di un'immunità incondizionata contro qualsiasi misura di esecuzione.
  Gli articoli da 11 a 15 riguardano gli obblighi informativi. L'articolo 11 obbliga alla trasmissione al MiSE delle informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissione in consumo dei prodotti energetici, così come dei prezzi dei carburanti per i soggetti rientranti nel campione statistico, prevedendo una sanzione per la reiterata mancata trasmissione di tali informazioni statistiche.
  L'articolo 12 dispone la trasmissione da parte del MiSE alla UE delle informazioni statistiche relative alle scorte di sicurezza entro 45 giorni da mese di riferimento. Si prevede, inoltre, che tutte le comunicazioni effettuate tra gli operatori economici ed il MiSE e l'OCSIT, avvengano esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal MiSE in collaborazione con l'OCSIT presenti sui loro rispettivi siti internet.
  L'articolo 13 dispone la trasmissione da parte del MiSE alla UE delle informazioni statistiche relative alle scorte specifiche entro un mese dal mese di riferimento.
  L'articolo 14 dispone che gli operatori economici trasmettano al MiSE, anche tramite l'OCSIT, entro 7 giorni lavorativi dall'ultimo giorno di ciascun mese, le informazioni mensili relative ai livelli delle scorte commerciali detenute.
  L'articolo 15 dispone che, per quanto concerne l'elaborazione dei dati, l'OCSIT è responsabile dello sviluppo, della gestione e della manutenzione delle risorse informatiche necessarie per il ricevimento, la memorizzazione e ogni forma di elaborazione dei dati contenuti nelle rilevazioni statistiche e di tutte le informazioni comunicate dai soggetti obbligati.
  L'articolo 16 dispone che i biocarburanti possano essere considerati nel calcolo dell'obbligo di scorta del Paese e Pag. 260come prodotto per rispettare l'obbligo di un 10 per cento di biocarburanti al 2020 assunto verso la Unione Europea solo qualora i biocarburanti siano miscelati ai prodotti petroliferi interessati. Il calcolo dei livelli delle scorte mantenute tiene conto dei biocarburanti anche quando sono stoccati nel territorio dello Stato Italiano, purché sia garantito, con autocertificazione, che tali biocarburanti siano destinati ad essere miscelati a prodotti petroliferi e che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti.
  L'articolo 17 dispone che rappresentanti dell'OCSIT possano partecipare insieme ai rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico ai lavori del «Gruppo di coordinamento per il petrolio e i prodotti petroliferi» costituito dalla Commissione Europea, nonché all'analogo gruppo istituito presso l'AIE.
  L'articolo 18 prevede che il Ministero dello sviluppo economico, in collaborazione con l'OCSIT, predisponga tutti gli adempimenti necessari per l'effettuazione dei controlli da parte della Commissione. Si dispone, inoltre, l'obbligo per l'OCSIT, per i soggetti obbligati alla detenzione delle scorte di sicurezza, per i loro delegati e per i titolari del deposito presso cui sono detenute le scorte, di assistere, nei controlli, le persone autorizzate dalla Commissione o dal MISE a effettuare tali controlli. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi derivanti dal presente decreto spetta al MISE, che agisce in coordinamento con l'Agenzia delle Dogane e con la Guardia di finanza.
  L'articolo 19 precisa che il decreto non pregiudica in alcun modo la tutela delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.
  L'articolo 20 dispone che, in caso di interruzione grave dell'approvvigionamento, con decreto del MISE, sono stabilite le procedure e adottate le misure affinché i soggetti obbligati e l'OCSIT possano rilasciare tutte o parte delle loro scorte. In casi di particolare urgenza o per affrontare crisi locali, è possibile prevedere una risposta iniziale nei volumi immediatamente necessari.
  L'articolo 21 ai fini dell'ampliamento dell'offerta di logistica, dispone che entro 180 giorni, con un decreto del MISE, si assegni al Gestore dei mercati Energetici SpA (GME), la funzione dell'OCSIT di gestire una piattaforma di mercato di domanda e offerta di logistica petrolifera.
  La relazione illustrativa precisa che la scelta di affidare tale compito al GME, appartenente al Gruppo GSE, controllato dal MEF, e vigilato dal MISE, deriva sia dalla opportunità di non creare nuovi enti, sia dal fatto che il GME già gestisce analoghe piattaforme informatiche relative alla borsa elettrica e alla borsa del gas naturale, limitando, così, al massimo gli oneri di funzionamento di tale piattaforma.
  Entro lo stesso termine, è fatto obbligo ai soggetti che dispongono di capacità di stoccaggio (titolari di depositi con capacità superiore a 3,000 metri cubi) di inviare i dati relativi alla complessiva capacità di stoccaggio al GME, in modo da consentire l'implementazione della piattaforma, secondo un modello di rilevazione approvato con decreto dal Ministero dello sviluppo economico. Con un secondo decreto, il MISE approva la disciplina di funzionamento della piattaforma e stabilisce anche le modalità con le quali, una volta avviata la stessa piattaforma, gli stessi soggetti debbano comunicare al GME i dati sulla capacita mensile di stoccaggio e di transito di prodotti petroliferi utilizzata per uso proprio, sulla capacità disponibile per uso di terzi, e i dati relativi alla capacità impegnata in base ai contratti sottoscritti. Infine, dopo un periodo di sperimentazione, con un terzo decreto del MISE viene dato l'avvio della piattaforma.
  L'articolo 22 prevede che, ai fini della costituzione di un mercato all'ingrosso di prodotti petroliferi per autotrazione, entro 180 giorni, con decreto del MISE, si costituisce presso il GME (che la gestirà) una piattaforma di mercato che faciliti l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso di prodotti petroliferi liquidi per autotrazione
  Con Decreto del MISE, sentiti il MEF e l'Agenzia delle dogane, è approvata la Pag. 261disciplina del mercato a termine dei prodotti petroliferi per autotrazione (borsa dei carburanti), Si dispone inoltre che le transazioni che avvengono su tale piattaforma informatica non rilevano ai fini dell'accisa, come già avviene per la borsa elettrica e per la borse del gas italiane.
  L'articolo 23 prevede che, in considerazione della strategicità per il Paese degli approvvigionamenti di idrocarburi da fonti diversificate, nonché al fine di non pregiudicare ulteriori investimenti sulla prosecuzione di tali attività, nelle more delle procedute di autorizzazione relative agli impianti strategici di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto-legge n. 5/2012, convertito in legge 35/2012, e di cui all'articolo 46 del decreto-legge 159/2007, convertito in legge 222/2007, questi impianti proseguano nelle loro attività sulla base degli attuali provvedimenti amministrativi.
  L'articolo 24 definisce le regole sanzionatorie per il mancato rispetto del mantenimento delle scorte di sicurezza stabilendo una sanzione amministrativa di euro 6,5 per ogni tonnellata di prodotto mancante dalla scorta di pertinenza, moltiplicata per ogni giorno in cui si è verificata la violazione.
  L'importo della sanzione è stato aumentato rispetto al valore attuale di 5 euro, stabilito nel 2001, per tenere conto dell'inflazione cumulata dal 2001 ad oggi; in ogni caso la sanzione può raggiungere un valore particolarmente elevato, se si considera che, nel caso di un mese in cui un soggetto risulti deficitario di 10.000 tonnellate, essa ammonterebbe a quasi 2 milioni di euro.
  Vengono altresì sanzionate: la omessa, incompleta o ritardata comunicazione (articolo 3, comma 8); il ritardo nel versamento del contributo (articolo 7, comma 5); l'omessa comunicazione (articolo 21, commi 2 e 3). Per le attività di controllo sottoposte alle sanzioni ora riportate il MISE agisce in coordinamento con l'Agenzia delle dogane e con la Guardia di Finanza.
  L'articolo 25 dispone alcune norme transitorie per il passaggio dall'attuale sistema di tenuta delle scorte obbligatorie al nuovo metodo disciplinato con il presente decreto legislativo. In particolare dispone la continuità degli obblighi di scorta vigenti fino alla emanazione del primo decreto ministeriale di determinazione del volume delle scorte per il 2013, da emanare in base al presente provvedimento, ma con una copertura dell'obbligo semplificata ed in linea con il nuovo sistema. Prevede poi la continuità delle autorizzazioni per scorte all'estero rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di contratti annuali già in essere prima del 1 ottobre 2012. Dispone, poi, per il solo prodotto Jet fuel del tipo cherosene, un periodo transitorio fino al 2017 per l'adeguamento al principio che le scorte specifiche o quelle in prodotti petroliferi, ma con le caratteristiche delle scorte specifiche, debbano essere tenute totalmente sul territorio nazionale, al fine di fornire agli operatori un tempo adeguato per gli investimenti in logistica di stoccaggio dedicata a tale prodotto in Italia.
  L'articolo 26 riporta le norme che sono abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo mentre l'articolo 27 dispone la clausola di invarianza finanziaria.
  L'Allegato I riporta il metodo per calcolare l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese, per l'anno di riferimento, in TEP, secondo il primo dei due metodi che è possibile utilizzare, vale a dire quello delle importazioni nette di prodotti petroliferi.
  L'Allegato II riporta il metodo per calcolare l'ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese, per l'anno di riferimento, in TEP, in base al secondo metodi che è possibile utilizzare, vale a dire quello dell'equivalente in petrolio greggio del consumo interno di prodotti petroliferi.
  L'Allegato III.1 riporta la procedura operativa di contabilizzazione delle scorte detenute dai soggetti obbligati ai fini della copertura dell'obbligo del Paese. Prevede che in questo calcolo per le scorte di sicurezza sia effettuata una riduzione del Pag. 26210 per cento per tenere conto delle quantità in estraibili che si trovano sul fondo dei depositi.
  L'Allegati III.2 riporta la procedura operativa di ripartizione del mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati ai fini della copertura del proprio obbligo.
  L'Allegato IV riporta le specifiche di compilazione e comunicazione alla Commissione Europea delle statistiche sulle scorte di sicurezza dell'Italia siano esse detenute in Italia o all'estero e prevedendo una apposita tempistica di trasmissione.
  La relazione illustrativa precisa che gli allegati I, II, III.1 e IV corrispondono esattamente ai rispettivi allegati I, II, III e IV della direttiva in recepimento. L'allegato III.2, invece, illustra la procedura operativa di ripartizione del mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati italiani ai fini della copertura del proprio obbligo.
  Il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame riprende quanto previsto dalla direttiva 2009/119/CE. Si segnala che gli artt. 21 (costituzione di un mercato della logistica petrolifera), 22 (costituzione di un mercato all'ingrosso dei prodotti petroliferi per autotrazione) e 23 (prosecuzione attività di approvvigionamento degli idrocarburi), pur rientrando nella materia della gestione dei prodotti petroliferi, dispongono su aspetti diversi da quelli attinenti all'attuazione della direttiva 2009/119/CE.
  Osserva, in conclusione, come in seguito alle crisi petrolifere degli anni Sessanta, l'Italia, come tanti altri Paesi dipendenti dalle importazioni di petrolio per il proprio fabbisogno, ha introdotto l'obbligo di detenzione di scorte di greggio e prodotti petroliferi, da utilizzare in caso di difficoltà di approvvigionamento, derivanti ad esempio, da problemi con Paesi produttori, da eventi atmosferici o da impossibilità di raggiungere alcune zone del Paese.
  Attualmente in Italia l'obbligo riguarda un quantitativo di greggio e di prodotti petroliferi sufficiente a coprire il fabbisogno di almeno 90 giorni di consumo. Per effetto dell'adesione ad alcuni accordi internazionali, da alcuni anni la valutazione dell'ammontare delle scorte d'obbligo è effettuata in proporzione al maggior valore tra importazioni nette e consumo interno. I soggetti tenuti all'obbligo di scorta sono gli operatori che nell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi quali benzine, gasoli ed oli combustibili. L'immissione in consumo è desunta dall'avvenuto pagamento dell'IVA, anche per usi esenti. Gli operatori soggetti all'obbligo di scorta sono attualmente circa 130.
  Quanto alle criticità della situazione italiana, osserva come, a differenza dei principali paesi europei nei quali centralmente un'agenzia gestisce e coordina le scorte d'obbligo, la situazione italiana presenta caratteristiche di disomogeneità e frammentazione, con difficoltà di controlli efficaci anche in conseguenza della dislocazione fisica di parte delle scorte in territorio estero. Poiché ciascuna impresa deve provvedere per proprio conto all'adempimento all'obbligo di detenzione delle scorte, si ha una moltiplicazione delle strutture operative per la gestione con aggravio di costi. Inoltre si registrano condizioni di non ottimale utilizzo della logistica, con ricorso a capacità estera e contestuale mancato impiego di disponibilità nazionale. Pertanto, una centralizzazione che contemperi i principi di mercato e di concorrenza rappresenta un'opportunità di razionalizzazione e di maggiore efficienza. Di qui la previsione a livello UE di istituzione presso ciascun Stato membro di un organismo centrale di stoccaggio per assicurare una gestione unitaria e la verifica della effettiva disponibilità delle scorte da rilasciare in caso di necessità.
  In ottemperanza ai principi ed agli obiettivi posti dalla direttiva 2009/119/CE, sulle scorte petrolifere d'emergenza, nonché ai principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge n. 96/2010, recante la delega al Governo per il recepimento della predetta direttiva, il legislatore delegato intende: garantire al Paese una sicurezza efficace e svincolata da eventuali divergenze che in situazioni di crisi petrolifere possono insorgere Pag. 263tra interessi economici settoriali ed interesse generale; consentire una gestione economica e finanziaria più efficiente delle scorte obbligatorie per permettere una riduzione degli oneri a carico degli operatori ed in definitiva dei consumatori ai quali attualmente tali oneri sono implicitamente traslati; facilitare l'adempimento dell'obbligo delle società (in particolare di minori dimensioni) non dotate di sufficienti capacità di stoccaggio che potranno delegare anche all'OCSIT tutto o parte del loro obbligo; contribuire ad avvicinare il sistema italiano ed europeo delle scorte a quello dell'AIE (calcolo dell'obbligo, come detto, basato sulle importazioni nette), con beneficio anche in termini di semplificazione amministrativa e gestionale; ampliare le categorie di prodotti (attualmente solo benzine, gasoli, oli combustibili) che gli operatori possono detenere a scorta, con il vantaggio di poter selezionare i prodotti meno costosi; prevedere un inventario delle scorte stabilito in base a criteri di localizzazione, proprietà, tipologia, accessibilità, quantità; disporre requisiti di immediata disponibilità ed accessibilità fisica delle scorte di sicurezza e delle scorte specifiche stabilendo limiti alla loro dislocazione sul territorio comunitario; adeguare progressivamente il sistema italiano alle migliori pratiche comunitarie.
  Infatti con lo schema di decreto legislativo in esame viene introdotto un nuovo organismo, l'OCSIT (Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano) che svolgerà vari compiti secondo gli indirizzi e sotto la vigilanza del MiSE. Gli oneri dell'OCSIT sono coperti attraverso un contributo (determinato annualmente dal MSE) dovuto dagli operatori economici che nell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi.
  Con l'istituzione dell'OCSIT gli operatori economici avranno maggior flessibilità nella scelta dei prodotti da detenere e sosterranno minori oneri in quanto le scorte specifiche (a maggior valore di mercato) saranno detenute dall'OCSIT. Inoltre l'OCSIT creerà le condizioni per lo sviluppo di nuove attività per un Paese come il nostro che attualmente detiene all'estero parte delle proprie scorte petrolifere: in base ai dati del 2011 risulta che la quota di scorte detenuta all'estero è del 15 per cento, di cui il 9 per cento in Olanda e il 5 per cento in Germania). Per facilitare e rendere conveniente il rientro di tale quota in Italia, ma anche fornire il servizio di stoccaggio ad altri Paesi europei, potrà essere opportuno effettuare investimenti diretti ad ottimizzare l'utilizzo della disponibilità di infrastrutture logistiche (ad esempio con la trasformazione in depositi di raffinerie destinate alla chiusura).
  Infine l'OCSIT potrà facilitare l'adempimento dell'obbligo di scorta per i piccoli operatori che avranno la facoltà di delegare ad esso, in tutto o in parte, il loro obbligo (anche di greggio).

  Mario PESCANTE, presidente, sottolinea, come già rilevato dal relatore, che la costituzione dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano può rappresentare un'opportunità economica per l'Italia, in quanto attualmente circa il 15 per cento delle scorte petrolifere è detenuto all'estero.

  Sandro GOZI (PD) sottolinea il rilievo del provvedimento e la necessità, oltre a sfruttare appieno tutte le potenzialità offerte dalla normativa europea, di dare attuazione alla direttiva 2009/119/CE, che rappresenta tuttavia solo un primo passo nella direzione di una politica energetica comune in Europa. Ritiene che sarebbe opportuno, nel parere che il relatore si appresta a formulare, sottolineare l'importanza di costruire un percorso comune e condiviso in materia energetica, non solo con riferimento alle risorse petrolifere, ma anche con riguardo all'approvvigionamento di gas, rispetto al quale occorre pensare ad un sistema vero di solidarietà che possa tutelare il Paese da emergenze di tipo energetico.

  Nunziante CONSIGLIO (LNP) condivide le osservazioni del collega Gozi e sottolinea la positività dello schema di decreto in esame, che pone le basi per ridurre le Pag. 264scorte all'estero e, addirittura, per accogliere in Italia le scorte di altri paesi europei.
  Ritiene a sua volta di primaria importanza il tema dell'approvvigionamento di gas, particolarmente sensibile per l'Italia. Auspica che, nella prossima legislatura si possano fare passi in avanti nella direzione indicata.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/30/CE che modifica la direttiva 89/391/CEE, le sue direttive particolari e le direttive 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Atto n. 523.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Mario PESCANTE, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere sull'atto è fissato al 20 gennaio 2013, ma che non è ancora pervenuto il parere della Conferenza Stato-regioni, in assenza del quale la XIV Commissione non può esprimersi.

  Massimo POMPILI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla Direttiva 2007/30/CE, ai fini della semplificazione e delle razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  L'attuazione della Direttiva 2007/30/CE è prevista dalla legge comunitaria 2008 (legge n. 88/2009), che ha inserito la direttiva in questione nell'Allegato B (recante l'elenco delle direttive da recepire tramite decreto legislativo da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari).
  La direttiva, che deve essere recepita entro il 31 dicembre 2012, all'articolo 1 inserisce l'articolo 17-bis nella direttiva del Consiglio 89/391/CEE (la quale concerne l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro), prevedendo che le relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica delle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro siano realizzate nella forma di una relazione unica, che si compone di una parte generale, concernente la sopra citata direttiva 89/391/CEE, e diverse sezioni speciali, dedicate alla attuazione delle singole direttive «speciali» in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e siano presentate alla Commissione europea ogni 5 anni.
  Ciò costituisce una rilevante semplificazione dell'attività amministrativa, atteso che attualmente vengono predisposte distinte relazioni annuali sulle direttive in materia di salute e sicurezza sul lavoro, gestite separatamente da ciascuna delle Amministrazioni competenti.
  Lo schema di decreto legislativo in esame, integrando l'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo n. 81/2008 (c.d. «Testo unico sicurezza sul lavoro»), attribuisce il compito di redigere la relazione unica alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (di cui all'articolo 6 d.lgs. n. 81/2008), organismo già operante – senza oneri per la finanza pubblica – presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al cui interno sono rappresentate le Amministrazioni dello Stato, le regioni e le parti sociali. Si prevede, inoltre, che la prima relazione sia predisposta entro il 30 giugno 2013.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.

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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 14.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni («voucher»).
COM(2012)206 final.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre 2012.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), che illustra nel dettaglio.

  Sandro GOZI (PD) sottolinea la grande rilevanza dell'atto, anche con riferimento alle possibili ripercussioni che il recepimento della direttiva può avere in termini di gettito per l'erario.
  Ritiene non condivisibile la posizione assunta dalla Germania in ordine alla non conformità del provvedimento al principio di sussidiarietà, poiché considera necessario evitare, in Europa, fenomeni di doppia imposizione e di dumping fiscale.
  Sottolinea, in ogni caso, la delicatezza del negoziato in corso, anche alla luce della posizione italiana, rispetto alla quale occorre trovare opportune convergenze con altri Paesi europei.
  Preannuncia quindi il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Aldo BRANCHER (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

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