CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 dicembre 2012
757.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 205

INTERROGAZIONI

  Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

  La seduta comincia alle 13.35.

5-08060 Mancuso: Utilizzo di animali nei circhi e decesso di una giraffa presso un circo insediato a Imola.
  Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Cardinale.

  Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE, intervenendo per un un'ulteriore breve precisazione, fa presente che a suo avviso la presenza di animali nei circhi andrebbe abolita.

Pag. 206

5-08357 Mancuso: Campagna informativa sulle modalità di trasmissione delle malattie tra la popolazione delle carceri.

  Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta, invitando altresì il Governo a mantenere alto il livello di attenzione in considerazione della rilevanza del tema, stante la dimensione delle malattie infettive trasmesse tra la popolazione detenuta, più elevata rispetto al resto della popolazione in tutti i Paesi del mondo occidentale.

5-08455 Toto: Possesso dei requisiti strutturali e gestionali della «Casa di cura Villa Pini d'Abruzzo» e procedimenti amministrativi relativi al suo riaccreditamento.

  Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Daniele TOTO (FLpTP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, evidenziando in particolare che la struttura in oggetto non aveva i requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'accreditamento.
  Rileva altresì come anche la vicenda relativa ai rilievi formulati dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, concernenti la mancata riattivazione del certificato di prevenzione incendi, dimostra che la «Casa di cura Villa Pini d'Abruzzo» è una struttura non adeguata.
  Sottolinea, inoltre, l'esigenza di rispettare la legge, richiamando le competenze dell'Esecutivo rispetto alle vicenda oggetto dell'interrogazione in titolo, essendo l'Abruzzo una regione commissariata.

5-08539 D'Incecco: Orientamento del Governo in relazione alla decisione dell'AIFA di riconoscere alla nimesulide la rimborsabilità per nuove indicazioni.

  Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Vittoria D'INCECCO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta in quanto la risposta fornita dal sottosegretario Cardinale non ha eliminato le perplessità che l'hanno indotta a presentare l'interrogazione in oggetto, attinenti alla scelta dell'Aifa di mantenere in vigore la rimborsabilità di nimesulide in patologie croniche, che a suo avviso rischia di esporre i pazienti al rischio di un uso cronico del farmaco, considerato anche il fatto che tuttora tale farmaco è commercializzato con le confezioni da trenta unità, ciò che evidentemente non garantisce un utilizzo di breve durata nelle forme acute.

5-08553 Pedoto: Iniziative per una corretta gestione delle nuove farmacie.

  Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Luciana PEDOTO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal Governo ai due quesiti posti attraverso l'interrogazione in titolo, evidenziando come tale risposta non abbia fatto venire meno del tutto il sospetto circa la presenza di elementi di opacità per quanto riguarda la gestione delle nuove farmacie.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.10.

Pag. 207

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 5473 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole.)

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla I Commissione (Affari costituzionali) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge n. 5473, approvato dalla 1a Commissione del Senato, in sede deliberante, volto a regolare i rapporti tra lo Stato italiano e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007.
  Il provvedimento in esame è stato approvato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, in base al quale i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica sono regolati per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze: si tratta quindi di una riserva di legge rinforzata, essendo caratterizzata da aggravamenti procedurali.
  In via preliminare, fa presente che l'organizzazione dei testimoni di Geova, in Italia, è presente sin dal 1891 ed il primo gruppo organizzato si è formato nel 1903. Attualmente nel nostro Paese i testimoni di Geova sono circa 400.000, appartenenti a 3.000 comunità.
  Per quanto riguarda il contenuto del provvedimento, gli articoli 2 e 3 contengono norme generali sulla libertà religiosa, che si richiamano ai princìpi di libertà contenuti nella Costituzione.
  Osserva, poi, che l'articolo 4 riconosce il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto agli appartenenti alla Congregazione centrale anche se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari (articolo 5). A tale fine la Congregazione centrale dovrà trasmettere alle rispettive amministrazioni competenti l'elenco dei ministri di culto. Gli oneri finanziari derivanti sono a carico della Congregazione stessa.
  L'articolo 6 afferma che la Repubblica italiana riconosce agli alunni appartenenti alla confessione dei testimoni di Geova il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.
  L'articolo 7 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dei testimoni di Geova.
  L'articolo 8 consente agli appartenenti ai testimoni di Geova di osservare la festività religiosa della Commemorazione della morte di Gesù.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 9 è dedicato alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico della Congregazione prevedendo, in particolare, che ad essi si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
  L'articolo 10 è volto a tutelare le eventuali richieste presentate da emittenti radiotelevisive gestite da testimoni di Geova per accedere alla pianificazione delle radiofrequenze.
  L'articolo 11 disciplina il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con i fini di istruzione o beneficenza.Pag. 208
  L'articolo 12, come già previsto in altre intese, specifica cose debba intendersi per attività di religione o di culto al fine di ottenere il riconoscimento.
  L'articolo 13 disciplina il regime tributario degli enti della confessione.
  L'articolo 14 precisa che la gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti si svolgono sotto il controllo della Congregazione centrale e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali.
  L'articolo 15 disciplina l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche degli enti della confessione dei testimoni di Geova civilmente riconosciuti.
  L'articolo 16 reca norme concernenti i mutamenti degli enti della confessione.
  Osserva, poi, che gli articoli 17, 18 e 19 estendono anche alla Congregazione centrale il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 febbraio 1985, n. 222. Tale sistema, fermo restando il principio in virtù del quale la confessione dei testimoni di Geova si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie, consentirà la deduzione, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), delle erogazioni in denaro, fatte dalle persone fisiche, a favore della Congregazione e degli organismi da essa rappresentati destinate al sostentamento dei ministri di culto e a fini di istruzione, assistenza e beneficenza.
  Ai sensi dell'articolo 20, la Congregazione centrale dovrà essere consultata delle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Congregazione (articolo 22). Con l'entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 21, cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi della Congregazione, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159 e le relative norme di attuazione. L'articolo 22 prevede, tra l'altro, che dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa.
  L'articolo 23 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.
  Al di là delle singole disposizioni in cui si articola il provvedimento in oggetto, che non sembrano presentare particolari aspetti problematici – peraltro, esse non afferiscono in senso stretto alle competenze della XII Commissione – in questa sede intende esprimere comunque alcune perplessità sul fatto stesso di regolare i rapporti con una confessione che segue un credo non pienamente rispondente a principi di libertà, in particolare per quanto riguarda le trasfusioni e i trapianti, nonché le difficoltà che incontrano gli adepti ad uscire dalla comunità.
  Tuttavia, considerato che tali aspetti esulano dal contenuto dell'intesa su cui si basa il provvedimento in titolo e che l'intesa stessa non è emendabile, propone di esprimere parere favorevole, in linea con quanto è avvenuto con precedenti provvedimenti tesi a regolare i rapporti con altre confessioni religiose, che presentavano un contenuto simile a quello in oggetto.

  Lucio BARANI (PdL) concorda con la proposta di esprimere parere favorevole sul provvedimento in oggetto. Per quanto concerne le perplessità espresse a proposito di alcune convinzioni facenti capo alla Congregazione dei testimoni di Geova, fa presente di essere un sostenitore della libertà religiosa, purché la religione sia separata dallo Stato.
  Intervenendo, poi, sull'ordine dei lavori, fa riferimento ad un emendamento vertente in materia sanitaria che sarebbe stato approvato nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge cosiddetto ILVA (A.C. 5617), osservando a tal proposito come la materia della salute venga trattata presso le altre Commissioni senza che la Commissione affari sociali sia resa partecipe.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, replica al deputato Barani rilevando che temi Pag. 209come quello oggetto del suo intervento potranno essere affrontati in sede di riunione dell'ufficio di presidenza della Commissione, prevista al termine della seduta odierna.
  Precisa comunque che, sulla base del testo del disegno di legge n. 5617 licenziato dalle Commissioni competenti, non risulta che siano stati approvati emendamenti concernenti la materia sanitaria. Poiché nella mattinata odierna si è svolta la discussione generale di tale provvedimento, è evidente che la questione paventata dal deputato Barani riguarderà eventualmente il seguito dell’iter in Assemblea, previsto a partire dalle ore 15 di oggi.

  Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), pur comprendendo l'esigenza di imprimere un'accelerazione ai lavori parlamentari, connessa all'imminente conclusione della legislatura, osserva tuttavia come la rilevanza del provvedimento in esame richieda comunque che si svolga un confronto ampio e articolato tra i componenti della Commissione affari sociali.
  In particolare, si sofferma sulla difficoltà di regolare i rapporti con una confessione, quella dei testimoni di Geova, accusati di perseguitare coloro che mutano il proprio orientamento, arrivando al punto di conculcare la libertà religiosa degli adepti.
  Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario qualora il relatore dovesse mantenere la proposta di esprimere parere favorevole.

  Paola BINETTI (UdCpTP), fermo restando il principio della libertà religiosa, ritiene tuttavia come non si possa negare che alcune convinzioni proprie degli appartenenti alla Congregazione dei testimoni di Geova comportino dei problemi nel nostro ordinamento. A questo proposito, fa riferimento, in particolare, al problema delle trasfusioni e alla tutela dei minori, richiamando i casi in cui è stata tolta la patria potestà a membri della predetta confessione.
  Accanto agli aspetti evidenziati, si pone altresì una problematica di tipo sociale, in quanto nella percezione comune i testimoni di Geova sono considerati come coloro che pretendono di imporre le proprie idee e il proprio credo, senza rispetto per quelli altrui.
  Per quanto concerne, invece, il contenuto delle disposizioni in cui si articola il provvedimento in esame, ritiene che non vi siano ragioni per non esprimere parere favorevole, non ravvisando in esse profili problematici.

  Domenico DI VIRGILIO (PdL) dichiara la propria astensione a fronte del mantenimento della proposta di parere favorevole da parte del relatore, precisando di aver avuto modo di entrare in contatto con i testimoni di Geova nel corso della sua attività di medico e, per questa ragione, di non condividerne le pratiche, soprattutto per quanto concerne l'attività trasfusionale.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, alla luce degli interventi succedutisi, nei quali sono emerse critiche e perplessità in ordine ad alcuni aspetti della religione praticata dai testimoni di Geova, chiarisce che una cosa è la valutazione che si può esprimere nei confronti di quella confessione religiosa, altra cosa è il testo del provvedimento sul quale la XII Commissione è chiamata ad esprimere il parere. Come è stato messo in evidenza nella relazione introduttiva, infatti, tale testo non reca disposizioni concernenti la pratica delle trasfusioni né altre norme che riguardino la sfera della tutela della salute.

  Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), richiamando le precisazioni fornite dal presidente Palumbo, nonché le perplessità espresse dallo stesso relatore in ordine all'opportunità di regolare i rapporti tra lo Stato italiano e la Congregazione dei testimoni di Geova, a prescindere dal contenuto dell'intesa allegata al provvedimento in esame, ritiene che, se la Commissione non intende esprimere parere contrario in quanto le disposizioni del provvedimento non presentano profili particolarmente Pag. 210problematici, potrebbe deliberare un nulla osta, anche in considerazione del fatto che le competenze della Commissione affari sociali sono chiamate in causa in maniera solo marginale.

  Andrea SARUBBI (PD) ritiene che la soluzione migliore sia quella di esprimere un nulla osta, facendo notare che un eventuale parere contrario non avrebbe molto senso visto che l'oggetto della contrarietà da parte dei membri della Commissione intervenuti nel dibattito non attiene al contenuto del provvedimento quanto invece al fatto stesso di regolare i rapporti con la Congregazione dei testimoni di Geova.

  Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, richiamando le perplessità già espresse nell'ambito della relazione precedentemente svolta, nonché alla luce delle considerazioni emerse nel corso del dibattito, propone di esprimere il nulla osta all'ulteriore corso dell'esame del provvedimento in titolo.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

Pag. 211