CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2012
749.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 91

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

  La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
Audizione del Direttore centrale per la ricerca economica e le relazioni internazionali della Banca D'Italia, Daniele Franco.
(Svolgimento e conclusione).

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, introduce l'audizione.

  Daniele FRANCO, Direttore centrale per la Ricerca economica e le relazioni istituzionali della Banca d'Italia, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Massimo BITONCI (LNP), Pier Paolo BARETTA (PD), Renato CAMBURSANO (Misto), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Renato BRUNETTA (PdL) e Lino DUILIO (PD), ai quali replica Daniele FRANCO, Direttore centrale per la Ricerca economica e le relazioni istituzionali della Banca d'Italia.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il Direttore centrale per la Ricerca economica e le relazioni istituzionali della Banca d'Italia per il significativo contributo fornito all'indagine conoscitiva.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

  La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 5603, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
Audizione del Direttore per le politiche di bilancio presso la Direzione generale affari economici e finanziari – ECFIN della Commissione europea, Lucio Pench.
(Svolgimento e conclusione).

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, introduce l'audizione.

Pag. 92

  Lucio PENCH, Direttore per le politiche di bilancio presso la Direzione generale affari economici e finanziari – ECFIN della Commissione europea, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Lino DUILIO (PD), Alberto GIORGETTI (PdL), Renato CAMBURSANO (Misto) e Giulio CALVISI (PD), ai quali replica Lucio PENCH, Direttore per le politiche di bilancio presso la Direzione generale affari economici e finanziari – ECFIN della Commissione europea.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il dottor Lucio Pench per il significativo contributo fornito all'indagine conoscitiva.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.50.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009.
C. 5271 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maino MARCHI (PD) ricorda che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, stipulata a Roma il 10 giugno 2009.
  Con riferimento all'articolo 8 della Convenzione, in materia di utili d'impresa, ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di dettaglio in merito ai criteri sottostanti l'ipotesi, adottata dalla relazione tecnica, di una perdita di capacità impositiva limitata ad un terzo della platea individuata. Rileva, inoltre, tenuto conto della rilevanza delle attività industriali e commerciali di imprese italiane in Libia, che andrebbero forniti elementi volti ad escludere eventuali perdite di gettito dovute alla sottoposizione degli utili di tali attività al regime impositivo libico.
  Per quanto concerne l'articolo 11 della Convenzione, in materia di dividendi, rileva che la relazione tecnica quantifica gli effetti di minore entrata conseguenti dalla disposizione in esame utilizzando la sola aliquota al 10 per cento e non anche quella di valore inferiore pari al 5 per cento. Ritiene opportuno che il Governo fornisca elementi di maggior dettaglio volti a verificare la prudenzialità delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 14 della Convenzione, concernente gli utili di capitale, ritiene opportuno disporre di elementi volti a suffragare il carattere prudenziale dell'ipotesi formulata dalla relazione tecnica, relativa all'incidenza delle plusvalenze per circa il 25 per cento, tenuto conto dell'elevata variabilità nel tempo dei flussi in oggetto. Osserva che andrebbero a tal fine, considerati anche i flussi rilevati nelle precedenti annualità.Pag. 93
  Per quanto concerne l'articolo 15 della Convenzione, in materia di tassazione delle professioni indipendenti, fa presente come sarebbe opportuno disporre di elementi volti a suffragare il carattere prudenziale dell'ipotesi formulata dalla relazione tecnica, riguardo alla percentuale di soggetti ricadenti nella più favorevole disciplina riportata nella Convenzione.
  Con riferimento all'articolo 17 della Convenzione, in materia di compensi e gettoni di presenza, osserva che, secondo la relazione tecnica, il criterio di imputazione indicato dal testo della Convenzione – imponibilità nello Stato estero degli emolumenti erogati da società estere ad amministratori residenti in Italia – non opera in termini esclusivi e ciò consentirebbe allo Stato italiano di sottoporre ad imposta sia i compensi degli amministratori residenti in Italia sia quelli erogati da società italiane a residenti in Libia. Rileva che la norma della Convenzione prevede, invece, che i compensi ricevuti in qualità di amministratori da una società estera siano imponibili nello Stato di residenza della società erogante. Sul punto ritiene necessario acquisire un chiarimento del Governo.
  In merito all'articolo 22 della Convenzione, concernente l'imposizione sugli altri redditi, ritiene opportuno disporre di più puntuali elementi di valutazione delle ipotesi sottostanti la stima degli effetti di minore entrata. Segnala che andrebbero inoltre escluse eventuali perdite di gettito connesse a redditi percepiti da soggetti italiani operanti in Libia.
  Con riferimento all'articolo 25 della Convenzione, in che disciplina la procedura amichevole di risoluzione delle controversie, fa presente che andrebbero esclusi eventuali oneri connessi all'attività della Commissione prevista dalla norma.
  Per quanto concerne, infine, l'articolo 3, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento, osserva preliminarmente che, a fronte di una formulazione della norma espressa in termini di previsione di spesa, imputabile invero a minori entrate, non viene inserito nel testo una consequenziale clausola di salvaguardia, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 12, della legge di contabilità e finanza pubblica, a differenza di quanto previsto da altre leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali, quali, ad esempio, le leggi n. 42 e 87 del 2011. Rileva che, in altre circostanze, invece, a fronte di minori entrate, l'autorizzazione di spesa è stata formulata in termini di limite massimo, citando, ad esempio le leggi n. 8 del 2011 e 118 del 2010. Fa presente che il Governo dovrebbe quindi chiarire se reputa che gli oneri del provvedimento – che decorrono dal 2013 – siano configurabili in termini di limite massimo di spesa o in termini di previsione della stessa. Ritiene che dovrebbe, quindi, nel primo caso, valutare l'opportunità di riformulare la disposizione in esame utilizzando l'espressione «pari a 2.295.000 euro annui...», anziché «valutato in...». Osserva che nel secondo caso, invece, dovrebbe valutare la possibilità di aggiungere una clausola di salvaguardia effettiva ed automatica, come prescritto dal citato articolo 17, comma 12, della legge n. 196 del 2009. Rileva che, in ogni caso, è necessario fare riferimento – nel testo del comma 1 dell'articolo 3 – alle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale per gli anni 2013 e 2014, anziché per il solo anno 2013. Con riferimento all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede l'utilizzo, osserva che lo stesso risulta recare attualmente le necessarie disponibilità ed è presente una specifica finalizzazione nel disegno di legge di stabilità del 2013. Ritiene, comunque, necessario rammentare che la relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame afferma di aver valutato le minori entrate derivanti dal provvedimento, predisponendo quindi la consequenziale copertura finanziaria, nell'ipotesi che lo scambio degli strumenti di ratifica tra gli Stati contraenti avvenga entro il 2012.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, con riferimento ai chiarimenti richiesti, Pag. 94deposita agli atti della Commissione una nota del Dipartimento delle finanze (vedi allegato).

  Maino MARCHI, relatore, tenuto conto della nota richiamata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5271 Governo, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    la quantificazione delle minori entrate di cui all'articolo 11 della Convenzione è stata effettuata in via prudenziale e non si è tenuto conto nella sua elaborazione della aliquota del 5 per cento, oltre a quella del 10 per cento, in quanto si è ritenuto che la suddetta aliquota non avesse una rilevante applicazione;
    l'utilizzo del rendimento medio del 25 per cento per la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 14 della Convenzione è ritenuto ampiamente prudenziale alla luce dei rendimenti medi osservati sulle tipologie di investimento in esame;
    la quantificazione delle minori entrate derivanti dall'articolo 15 della Convenzione in materia di professioni indipendenti è stata effettuata in via prudenziale tenendo conto anche della esiguità dei relativi importi;
    rilevata l'opportunità di configurare l'onere in termini di limite massimo di spesa;
    nel presupposto che il provvedimento entri in vigore entro il 31 dicembre 2012;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: valutato in 2.295.000 euro con le seguenti: pari a 2.295.000 euro annui
   Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: per il medesimo anno con le seguenti: per gli anni 2013 e 2014.»

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.
C. 5586 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maino MARCHI (PD) ricorda che il disegno di legge in esame, approvato in prima lettura al Senato, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Fa presente di non avere osservazioni da formulare con riferimento per i profili di quantificazione delle disposizioni dell'Accordo. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, osserva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al Ministero degli affari esteri, reca le necessarie risorse e presenta un'apposita finalizzazione nel disegno di legge di stabilità del 2013. Segnala Pag. 95che la correttezza della copertura finanziaria, correlata ai relativi oneri che decorrono dall'anno in corso, presuppone l'approvazione e l'entrata in vigore del provvedimento entro il termine del presente esercizio finanziario.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso del provvedimento.

  Maino MARCHI, relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.
C. 5585 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maino MARCHI (PD) fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca la ratifica dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Fa presente di non avere nulla da osservare con riferimento alle disposizioni dell'Accordo, nel presupposto che le convenzioni tra le istituzioni universitarie dei due Paesi per l'istituzione di corsi di studio con titolo finale congiunto, siano stipulate ed attuate senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO dichiara di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso del provvedimento

  Maino MARCHI, relatore, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.
C. 5508 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maino MARCHI, relatore, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento alle disposizioni dell'Accordo di cooperazione, rileva che la relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli oneri relativi allo scambio di ufficiali di collegamento, previsto all'articolo 2 dell'Accordo, fa riferimento alle norme recate dall'articolo 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che prevede, fra l'altro, il pagamento dell'assegno di lungo servizio mensile – A.L.S.E. e di una eventuale indennità speciale ad personam. Rileva che il medesimo articolo, inoltre, prevede, nel caso in cui il periodo di servizio ecceda i sei mesi, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il trasporto con i mezzi usuali e più economici del bagaglio e per la spedizione di Pag. 96mobili e masserizie secondo le misure vigenti per i dipendenti dello Stato. Prevede, altresì, se la durata della destinazione all'estero è superiore a un anno, la facoltà per il militare di trasferire la famiglia all'estero, con diritto al rimborso delle spese di viaggio per il coniuge e i figli conviventi e fiscalmente a carico e delle spese di trasporto di un bagaglio, per ogni persona, nella stessa quantità prevista per il dipendente. Fa presente che tali possibili oneri di trasferimento non risultano quantificati dalla relazione tecnica. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca il proprio avviso al riguardo. Con riferimento ai corsi di formazione in tecniche investigative, rileva che le disposizioni dell'Accordo prevedono che i medesimi corsi debbano essere organizzati nei due Stati contraenti mentre la relazione tecnica quantifica gli oneri solo in relazione ai corsi organizzati in Italia. Appare necessario, anche su tale aspetto, acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto attiene all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, che reca le disposizioni di copertura finanziaria, con riferimento al comma 1, osserva che l'accantonamento del fondo speciale utilizzato reca le necessarie disponibilità sia per quanto concerne l'esercizio finanziario in corso sia per quelli successivi. Osserva, altresì, che la disponibilità per gli anni successivi al 2012 emerge dal quadro dei fondi speciali di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri per il triennio 2013-2015, previsto dal disegno di legge di stabilità 2013. Con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui al comma 2, rileva che la stessa dovrebbe essere integrata al fine di fare riferimento alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tenuto conto, inoltre, che il provvedimento, in prima lettura alla Camera, difficilmente potrà trovare attuazione nel 2012 anche in considerazione della ormai prossima scadenza dell'esercizio finanziario in corso, andrebbe valutata l'opportunità di far decorrere l'ambito temporale degli oneri in esame dall'anno 2013. Su tali aspetti reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di completare l'istruttoria sulle sue implicazioni finanziarie.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto della richiesta del rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico-storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali.
Nuovo testo C. 1428.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giulio CALVISI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame reca il nuovo testo, elaborato dalla VII Commissione, in materia di apprendimento delle specificità antropologiche, culturali, e storiche delle comunità territoriali e che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento ai profili di competenza della Commissione, osserva che la proposta di legge reca disposizioni volte ad arricchire l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche senza approntare risorse da destinare alle attività previste. Sarebbe pertanto necessario che il Governo confermi che tale integrazione dell'offerta scolastica possa essere sostenuta dalle istituzioni interessate con le risorse disponibili a legislazione vigente. Ciò con particolare riferimento alla disposizione del comma 3 che prevede attività di formazione e aggiornamento degli insegnanti. Pag. 97Rileva, inoltre, che l'inserimento delle previsioni normative in esame nell'ambito della legge n. 440 del 1997 sembrerebbe presupporre l'imputazione delle finalità di cui alla proposta di legge in esame al Fondo di cui alla medesima legge n. 440. Rileva, peraltro, che tali risorse sono confluite nei fondi di cui alla legge n. 296 del 2006 e non sembrerebbero quindi più disponibili per le finalità in esame. Sul punto ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo. Segnala in proposito come il provvedimento sia da considerarsi meritorio e come in diverse regioni sono stati adottati strumenti analoghi a quelli proposti nel testo in esame, facendo ricorso a fondi strutturali ovvero ai bilanci regionali. In particolare ricorda come vi sia sul punto un esempio particolarmente virtuoso in Sardegna fin dal 2007.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, nell'esprimere parere favorevole sul provvedimento, rileva l'opportunità di aggiungere all'articolo 1, capoverso articolo 3-bis, comma 3, un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

  Giulio CALVISI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 1428, recante disposizioni per l'insegnamento delle specificità culturali, geografico – storiche e linguistiche delle comunità territoriali e regionali;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale appare opportuno prevedere una esplicita clausola di invarianza finanziaria;
  esprime
PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 1, capoverso articolo 3-
bis, comma 3, dopo le parole: prevedono aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,»

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 5 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione.
C. 5603 Giancarlo Giorgetti.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2012.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento.

  La seduta termina alle 15.25.

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