CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 dicembre 2012
748.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 169

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

  La seduta comincia alle 13.45.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.
C. 5569 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla IV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2012.

  Giuseppe PALUMBO presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore ha svolto la relazione.

  Lucio BARANI (PdL), relatore, nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, preannuncia una proposta di parere favorevole.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), pur esprimendo alcune perplessità sul provvedimento Pag. 170che nel suo complesso determina forti inquietudini, concorda con la proposta del relatore di esprimere parere favorevole sulle parti di competenza della Commissione.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che nella scorsa seduta aveva evidenziato l'opportunità che la disposizione riguardante la sanità militare tenga conto delle modifiche alla normativa in materia di attività libero-professionale dei medici di recente approvate dal Parlamento.

  Lucio BARANI (PdL), relatore, alla luce delle considerazioni espresse dal presidente Palumbo, che condivide, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Vittoria D'INCECCO (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame, recante una disciplina delle professioni non regolamentate, è stata approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati e successivamente modificata dal Senato. In seconda lettura alla Camera, ne è stato disposto il trasferimento alla sede legislativa presso la X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo).
  Il provvedimento si compone di 11 articoli. Per quanto concerne le competenze della XII Commissione, rileva la disposizione di cui all'articolo 1 che, dopo aver definito al comma 2 la «professione non organizzata in ordini o collegi» come l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, individua le categorie escluse. In particolare, il Senato ha aggiunto, oltre a quelle già previste nel testo approvato dalla Camera dei deputati (le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile e le attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative), le professioni sanitarie. Recependo e integrando il parere espresso dalla Commissione sanità si è infatti ritenuto necessario specificare l'esclusione, tra le professioni oggetto del presente disegno di legge, delle professioni sanitarie, per garantire che in questi settori rimanga il riconoscimento dello Stato a garanzia e tutela della sanità generale e della lotta all'abusivismo professionale.
  A questo proposito, rileva tuttavia che sarebbe opportuno fare un esplicito riferimento alle «attività svolte in ambito sanitario» piuttosto che alle «professioni sanitarie» in modo da comprendere tutte le attività che, pur non essendo qualificabili come professioni sanitarie in senso stretto, attengono comunque al settore della sanità.
  Il successivo comma 3 prevede che chiunque svolge una delle professioni di cui al comma 2 deve fare riferimento, nei documenti e rapporti scritti con il cliente, agli estremi del provvedimento in esame. L'inadempimento viene qualificato come «pratica commerciale scorretta» ai sensi del Codice del Consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005).
  Osserva, poi, che il comma 5 dell'articolo 1 consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente.
  Fa presente, infine, che i successivi articoli del provvedimento, il cui contenuto Pag. 171non incide sulle competenze della Commissione affari sociali, riguardano rispettivamente le associazioni professionali che i professionisti possono costituire con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto di regole deontologiche (articolo 2, lievemente modificato dal Senato), la possibilità per le associazioni di costituire forme aggregative (articolo 3, non modificato dal Senato), la pubblicità delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative (articolo 4, integrato dal Senato), il contenuto in dettaglio degli elementi informativi (articolo 5, lievemente modificato dal Senato), la promozione dell'autoregolamentazione volontaria e della qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni (articolo 6, non modificato dal Senato), le attestazioni che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe le necessarie verifiche, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali (articoli 7 e 8, non modificati dal Senato), la certificazione di conformità a norme tecniche UNI (articolo 9, non modificato dal Senato), i poteri di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e le sanzioni in caso di non veridicità delle informazioni pubblicate sul sito dell'associazione (articolo 10, non modificato dal Senato), la clausola di neutralità finanziaria (articolo 11, non modificato dal Senato).

  Giuseppe PALUMBO, presidente, ricorda che il provvedimento è stato trasferito oggi stesso alla Commissione Attività produttive in sede legislativa e che pertanto il parere potrà essere espresso anche nella giornata di domani.
  Nel merito del provvedimento concorda pienamente con le considerazioni svolte dalla relatrice e condivide anche la proposta di modificare le parole «professioni sanitarie» in «attività in ambito sanitario», avendo egli stesso già presentato alla Commissione di merito un emendamento che va nella medesima direzione. Infine, ricorda come già in prima lettura aveva avuto modo di far rilevare – nel corso dell'esame in Assemblea – come sarebbe stato opportuno che il provvedimento fosse stato dalla presidenza della Camera assegnato in sede consultiva anche alla XII Commissione, poiché riguardante molte professioni sanitarie o comunque attività che si svolgono in ambito sanitario.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) concorda con il relatore e con il presidente Palumbo e suggerisce di proporre alla Commissione di merito di sostituire le parole «professioni sanitarie» con le parole «attività svolte esclusivamente in ambito sanitario».

  Giuseppe PALUMBO, presidente, con riferimento alle osservazioni fatte dal deputato Miotto, rileva come nel caso di specie non sia affatto semplice individuare un'espressione appropriata, stante l'impossibilità di elencare tutte le possibili attività che siano svolte in ambito sanitario. Ciò premesso, ritiene tuttavia che l'espressione «attività svolte in ambito sanitario», condivisa anche da parte del Governo, possa essere considerata preferibile a quella attualmente contenuta nel testo, che si riferisce alle «professioni sanitarie».
  Osserva altresì che, trattandosi dell'esame di un provvedimento in seconda lettura, è probabile che la Commissione di merito non intenda apportare modifiche, preferendo addivenire alla sua conclusione definitiva, attraverso l'approvazione in sede legislativa. In tal caso, ritiene che sarebbe opportuno presentare un ordine del giorno volto a specificare che l'espressione utilizzata nel provvedimento in esame deve essere interpretata nel senso di ricomprendere tutte le attività che, pur non essendo qualificabili come professioni sanitarie in senso stretto, attengono comunque al settore della sanità.

  Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ricorda che i radicali hanno votato contro il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in oggetto, rilevando altresì come un contributo alla Commissione Pag. 172di merito da parte della XII Commissione sarebbe stato utile fin dalla prima lettura, mentre in quell'occasione tale provvedimento non fu assegnato alla Commissione affari sociali in sede consultiva.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.
C. 5584, approvata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Gianni MANCUSO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alla X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo) il prescritto parere sulle parti di competenza del testo della proposta di legge n. 5584, approvata dal Senato, recante norme in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia», già disciplinati dalla legge 16 dicembre 1966, n.1112, di cui si dispone l'abrogazione.
  Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1 definisce nuovamente il cuoio e la pelle, confermando che deve trattarsi di prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura delle fibre; aggiunge, rispetto alla formulazione contenuta nella legge n. 1112 del 1966, che tali prodotti possono essere con o senza pelo e che eventuali strati ricoprenti di altro materiale devono essere di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri. Tali caratteristiche devono essere possedute anche nel caso in cui i termini «cuoio» o «pelle» siano tradotti in una lingua diversa dall'italiano (comma 1); riproduce la definizione di «pelliccia» contenuta nell'articolo 2 della legge n.1112 del 1966, riservando il termine esclusivamente ai prodotti ottenuti dalle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, ed aggiungendo che tale riserva si applica anche nel caso in cui il termine pelliccia sia tradotto in lingua diversa dall'italiano (comma 2); aggiunge che le definizioni riportate nei commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui i termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» sia utilizzati come aggettivi, sostantivi o inseriti come prefissi o suffissi in altre parole (comma 3); prevede che con un decreto del Ministero dello sviluppo economico siano definite le specifiche tecniche dei rigenerati da fibre di cuoio realizzati mediante processi di disintegrazione meccanica o di riduzione chimica di particelle fibrose, poi trasformati in fogli; per tali prodotti viene disposto il divieto di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia».
  L'articolo 2 prevede che le imprese specializzate nella lavorazione dei prodotti ottenuti dalle spoglie di animali, così come definiti dall'articolo 1, siano soggette alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, secondo modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione certificati da enti terzi all'uopo accreditati secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali.
  A questo proposito, ricorda che in Italia l'attività di normazione è svolta dall'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) che rappresentano l'Italia presso gli enti di normazione a livello comunitario (CEN e CENELEC) e a livello internazionale (ISO – International Organization for Standardization e IEC – International Electrotechnical Commission).
  Infine, è prevista la possibilità per le associazioni dei produttori, dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative di riunirsi in consorzi per garantire l'origine geografica, la natura e la qualità dei prodotti di cui all'articolo 1.Pag. 173
  Fa presente, quindi, che l'articolo 3 riproduce con qualche modifica l'articolo 3 della legge n. 1112 del 1966 che già prevede il divieto di mettere in vendita o altrimenti in commercio, con i termini cuoio, pelle, pelliccia, prodotti che non siano ottenuti esclusivamente da spoglie animali, sottoposte ai trattamenti di cui all'articolo 1 per il cuoio e la pelle, lavorate appositamente per la conservazione delle sue caratteristiche naturali, per la pelliccia, aggiungendo che tale divieto si applica anche nel caso in cui tali termini siano usati come aggettivi e sostantivi, inseriti quali prefissi o suffissi o sotto nomi generici di «pellame», «pelletteria» o «pellicceria» ed anche se tradotti in lingua diversa dall'italiano. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che comunque utilizzano la dicitura italiana dei termini «cuoi», «pelle» e «pelliccia», l'etichetta deve indicare lo Stato di provenienza.
  L'articolo 4 modifica l'entità della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 5 della legge n. 1112 del 1966 in caso di violazione dei divieti ivi previsti; viene, altresì, prevista anche la legittimazione ad agire a favore delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e regolarmente costituite.
  Con l'articolo 5, infine, viene abrogata la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, ed è prevista la clausola di invarianza dei saldi di finanza pubblica.
  Fa presente, inoltre, che presso la Commissione di merito sono stati respinti i due emendamenti presentati al testo trasmesso dal Senato e che la presidenza di tale Commissione si è riservata di verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento, per il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame.
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che eventualmente emergeranno nel corso del dibattito.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale. Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, e abb.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Gianni MANCUSO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere all'VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) il prescritto parere sulle parti di competenza del testo della proposta di legge n. 4240-B, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale) e altre disposizioni in materia ambientale.
  Fa presente che la proposta di legge in titolo è stata sostanzialmente modificata nel corso dell'esame al Senato attraverso l'inserimento di ben ventitré articoli che in gran parte modificano la parte IV del predetto decreto legislativo, concernente la materia di rifiuti. Alla Camera, in seconda lettura, la Commissione competente, oltre a modificare diversi articoli introdotti nel corso dell'esame al Senato, ha a sua volta approvato ulteriori disposizioni, per cui il provvedimento allo stato si compone di ben trentasei articoli dei quali esporrà sinteticamente il contenuto, soffermandosi sulle disposizioni che incidono direttamente sulle competenze della Commissione affari sociali e rinviando al successivo dibattito l'approfondimento di aspetti che siano ritenuti di particolare interesse.
  In particolare, l'articolo 1 prolunga da quattro a sei anni la durata dell'autorizzazione agli scarichi prevista dall'articolo 124, comma 8, del Codice ambientale, ad esclusione degli scarichi contenenti sostanze pericolose.Pag. 174
  L'articolo 2 novella il comma 6 dell'articolo 179 del decreto legislativo n. 152 del 2006, integrandolo con una disposizione volta a garantire il rispetto della gerarchia dei criteri di priorità nel trattamento dei rifiuti in esso prevista; la determinazione delle modalità di attuazione è rimessa ad un decreto del Ministro dell'ambiente da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
  L'articolo 3 reca una serie di modifiche alla parte IV del Codice ambientale, in materia di gestione di rifiuti, mentre il successivo articolo 4 esclude dall'applicazione della disciplina sui rifiuti di cui alla parte quarta del Codice il materiale derivante dalla potatura degli alberi, anche proveniente dalle attività di manutenzione delle aree verdi urbane, se utilizzato per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
  Le disposizioni successive recano modifiche al suddetto decreto legislativo n. 152 del 2006, rispettivamente in materia di: miscelazione di rifiuti speciali e di oli usati (articolo 5) e affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti (articolo 7). Nel corso dell'esame in seconda lettura presso la Commissione ambiente è stata soppressa la disposizione concernente l'organizzazione territoriale del ciclo di gestione dei rifiuti, inserita nel corso dell'esame al Senato (articolo 6).
  Rileva che una disposizione che investe materie di competenza della XII Commissione è quella di cui all'articolo 8, che aggiunge il comma 3-bis all'articolo 205 del decreto legislativo 152/2006 allo scopo di consentire alle associazioni di volontariato senza fine di lucro di effettuare raccolte di prodotti o materiali, nonché indumenti ceduti da privati, per destinarli al riutilizzo; nel corso dell'esame al Senato è stata approvata una modifica volta a prevedere che la raccolta delle associazioni di volontariato non sia più limitata ai prodotti e materiali che non sono rifiuti.
  Gli articoli successivi sono volti ad introdurre ulteriori modifiche e integrazioni alla normativa vigente, rispettivamente in materia di: trattamento di rifiuti tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica (articolo 9), contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso (articolo 10), operazioni di messa in sicurezza operativa dei siti contaminati (articolo 11), essiccatoi agricoli (articolo 12), utilizzo di terre e rocce da scavo (articolo 13), nonché di residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo (articolo 14). In particolare, tale ultima disposizione, come da ultimo modificata dalla Commissione di merito, prevede tra le condizioni che consentono l'utilizzabilità dei residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei, il fatto che «non determini rischi per la salute né rischi di inquinamento e danno per le risorse naturali protette e non ha impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana».
  L'articolo 15 novella la normativa vigente relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, mentre l'articolo 16 reca ulteriori disposizioni in materia di rifiuti di contenuto analogo a quello di alcune disposizioni inserite al Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 2 del 2012 e successivamente soppresse alla Camera.
  Osserva, in particolare, come il comma 5 introduca una disciplina speciale, applicabile nelle isole con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, per l'utilizzo di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale, mediante processi o metodi, ivi inclusa la combustione, che in ogni caso non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.
  Gli articoli 17 e 18 recano disposizioni concernenti rispettivamente la materia dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i casi in cui possono essere imposte misure di compensazione e riequilibrio ambientale e territoriale in relazione alla realizzazione di attività, opere, impianti o interventi.
  L'articolo 19 prevede che il Ministero dell'ambiente pubblichi sul proprio sito web, con un aggiornamento almeno trimestrale, Pag. 175l'andamento effettivo dei flussi delle risorse finanziarie che, in base alla normativa vigente, sono riassegnate a capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero o a fondi istituiti con legge funzionali all'attuazione di politiche ambientali. Si prevede, inoltre, che il Ministro dell'ambiente presenti al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione riguardo all'andamento e alla quantificazione dei fondi effettivamente riassegnati.
  Gli articoli successivi recano rispettivamente misure in tema di: determinazione delle tariffe dei servizi idrici e di recupero dei costi ambientali (articolo 20), semplificazione e razionalizzazione dell'azione amministrativa in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (articolo 21), recupero e riciclaggio dei materassi dismessi (articolo 22), integrazione della disposizione recante delega al Governo per l'utilizzo di pesticidi (articolo 23).
  L'articolo 24 novella parzialmente gli articoli 14 e 23 del decreto-legge n. 5 del 2012 (disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo), recanti rispettivamente alcune misure di semplificazione dei controlli sulle imprese e l'introduzione di un'autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie e imprese (PMI). In particolare, si esclude dalle misure di semplificazione previste dallo stesso articolo in materia di controlli sulle imprese, oltre alle attività di controllo in materia fiscale, finanziaria e di salute e di sicurezza sul lavoro, anche i controlli in materia di tutela del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale.
  L'articolo 25 introduce una modifica al Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003, concernente le spese relative alle attività di accertamento da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli per l'attuazione della legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, mentre l'articolo 26 modifica l'articolo 3 del suddetto decreto-legge n. 2 del 2002, in materia di matrici materiali di riporto, prevedendo in particolare che le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
  Per quanto concerne i restanti articoli del provvedimento in esame, inseriti nel testo del provvedimento dalla Commissione ambiente in fase di seconda lettura, fa presente che essi apportano diverse modifiche al più volte richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale) concernenti le seguenti materie: rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture (articolo 27), tutele delle acque dall'inquinamento (articolo 28), pubblicazione dei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) (articolo 29), gestione delle acque sotterranee emunte (articolo 30), procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza, prevedendo che la realizzazione di tali interventi debba essere preventivamente comunicata all'autorità titolare del procedimento di bonifica al fine di verificare che tali interventi non pregiudichino in alcun modo gli obiettivi di tutela sanitaria e di riparazione delle acque (articolo 31), terre e rocce da scavo – cantieri di minori dimensioni (articolo 32), norme di semplificazione in materia di valutazione di impatto ambientale (articolo 33), semplificazione del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (articolo 34), attività di vigilanza e controllo (articoli 35 e 36), norme in materia di subentro nella gestione del servizio idrico integrato (articolo 37).

  Anna Margherita MIOTTO (PD), in considerazione della grande rilevanza che assume il provvedimento in esame a seguito delle modifiche apportate da parte del Senato e, da ultimo, della Commissione ambiente della Camera, chiede al relatore di predisporre un parere articolato, che Pag. 176ponga una serie di condizioni alla Commissione competente.
  A questo proposito, rileva come vi siano numerose disposizioni suscettibili di produrre effetti sul piano della tutela della salute, così come è stato evidenziato nella relazione appena svolta.
  Rispetto alle situazioni in cui può essere messa in pericolo la salute umana, occorre a suo avviso chiamare in causa le autorità sanitarie e le agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), che invece non vengono mai citate nel testo del provvedimento. Si tratta di una materia molto delicata rispetto alla quale reputa opportuno intervenire, rilevando come le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di una certa attività allo stato attuale siano meno complesse per quanto riguarda, ad esempio, un cementificio rispetto ad un termovalorizzatore nonostante dagli studi effettuati risulti che non sia poi così salubre abitare nei pressi di un cementificio.
  Per queste ragioni, ribadisce la necessità di procedere ad un esame approfondito della proposta di legge in oggetto, al fine di addivenire all'approvazione di un parere analitico e puntuale.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, rileva come l'esigenza di procedere ad un esame approfondito del provvedimento in titolo si ponga in termini oggettivi dal momento che, pur trattandosi di una seconda lettura, è come se l’iter alla Camera ricominciasse dall'inizio, avendo l'altro ramo del Parlamento inserito ben ventitré articoli rispetto ai tre di cui si componeva il testo licenziato dalla Camera in prima lettura, oltre alle ulteriori disposizioni che sono state introdotte dalla Commissione di merito in seconda lettura.
  Per queste ragioni, ritiene che il dibattito possa proseguire nella seduta di domani, per procedere poi all'espressione del parere la settimana successiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE LEGISLATIVA

  Martedì 4 dicembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Giampaolo D'Andrea.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.
Nuovo testo C. 4771 Di Virgilio.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

  La Commissione prosegue la discussione del provvedimento in titolo, rinviata nella seduta del 28 novembre 2012.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata, oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Ricorda che nella scorsa seduta si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato fissato il termine per la presentazione di emendamenti.
  Avverte, altresì, che è stato presentato un emendamento da parte del deputato Palagiano (vedi allegato 2).

  La Commissione approva l'articolo 1.

  Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Palagiano 2.1.

  Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere contrario sull'emendamento Palagiano 2.1.

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  Giuseppe PALUMBO, presidente, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Palagiano 2.1: s'intende vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 2 e 3.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, avverte che si passerà ora alle dichiarazioni di voto finale.

  Domenico DI VIRGILIO (PdL) ringrazia i colleghi della Commissione affari sociali per aver sostenuto il trasferimento alla sede legislativa della proposta de legga da lui presentata, al quale annette una grande importanza, rilevando come l'incertezza normativa fino a questo momento abbia costituito un ostacolo alle donazioni di farmaci nonostante l'aumento delle famiglie che versano in stato di bisogno a causa delle crescenti difficoltà economiche.
  Fa altresì presente che la Commissione sta per approvare un provvedimento volto a perseguire finalità di solidarietà sociale, di tutela ambientale, nonché di riduzione della spesa farmaceutica.

  Paola BINETTI (UdCpTP) esprime il proprio apprezzamento per un provvedimento che dà diretta attuazione al diritto alla salute, disciplinando la donazione di medicinali non utilizzati in favore di organizzazioni senza fini di lucro, che si occuperanno dell'utilizzazione e della distribuzione dei farmaci stessi. Per queste ragioni, ritiene che si tratti di una proposta di legge di grande civiltà, che contribuirà a ridurre il divario tra Paesi ricchi e Paesi poveri.
  L'unica perplessità che intende rappresentare in questa sede attiene alla programmazione sanitaria, che a suo avviso è tuttora scarsa e poco efficace.
  Ribadisce dunque, a nome del proprio gruppo di appartenenza, il voto favorevole nei confronti della proposta di legge in esame.

  Laura MOLTENI (LNP) annuncia il voto favorevole da parte del gruppo della Lega Nord verso un provvedimento che considera di grande interesse in quanto interviene in una fase in cui, specialmente nelle grandi città, si assiste ad un crescente disagio sociale, essendo numerose le persone, soprattutto anziane, che non hanno i mezzi per provvedere alle cure di cui necessitano.
  In questa situazione, le associazioni di volontariato svolgono un ruolo di supplenza delle istituzioni, sia statali che locali. Rivolge dunque un appello al rappresentante del Governo affinché esponenti dell'Esecutivo si rechino nelle città del nord d'Italia, al fine di constatare personalmente il crescente aumento del tasso di povertà.

  Luciana PEDOTO (PD), annunciando il voto favorevole da parte del gruppo del Partito Democratico, rileva come alla base della proposta di legge in esame vi sia un'intuizione positiva, in termini di funzionalità e di appropriatezza. Sotto il primo profilo, evidenzia che le disposizioni recate dal provvedimento in oggetto consentono una corretta utilizzazione del farmaco, anche con riferimento al caso di mancato utilizzo. Sotto l'altro aspetto, auspica che tale provvedimento possa inserirsi in un percorso virtuoso, che porti all'approvazione di nuove norme per quanto riguarda la fase del confezionamento dei farmaci.

  Carla CASTELLANI (PdL), riconoscendosi pienamente nella dichiarazione di voto resa dal deputato Di Virgilio, chiarisce lo scopo del proprio intervento, volto a sollecitare il presidente Palumbo affinché possa favorire la celerità dell’iter del provvedimento in oggetto – che, peraltro, trae origine da una proposta di legge di iniziative parlamentare – presso l'altro ramo del Parlamento, in modo da consentirne l'approvazione definitiva entro la fine della legislatura.

  Antonio PALAGIANO (IdV) annuncia il proprio voto favorevole verso la proposta di legge di iniziativa parlamentare in esame.

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  Mariella BOCCIARDO (PdL), relatore, propone le seguenti correzioni formali ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento: All'articolo 1, al comma 1, capoverso Art. 157, comma 1, sostituire le parole: d'intesa con con le seguenti: previa intesa in sede di; al comma 1, capoverso Art. 157, comma 3, lettera a), n. 2), sostituire le parole: buona conservazione e la corretta gestione con le seguenti: corretta conservazione e la buona gestione.
  All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: di medicinali aggiungere le seguenti: non utilizzati di cui al medesimo articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; al comma 2, dopo le parole: I medicinali aggiungere le seguenti: non utilizzati di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; al comma 2, dopo le parole: dispensare il farmaco aggiungere le seguenti: e che sono impegnati in attività di utilità sociale; al comma 2, sostituire le parole: nel rispetto della con le seguenti: ai sensi di quanto disposto dalla.
  All'articolo 3, al comma 1, sostituire le parole: È fatta salva con le seguenti: Rimane ferma.

  La Commissione approva le correzioni di forma proposte dal relatore.

  Giuseppe PALUMBO, presidente, dà conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza. Avverte, infine, che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo, ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del regolamento.

  La Commissione approva all'unanimità, con votazione nominale finale, il nuovo testo della proposta di legge C. 4771 Di Virgilio.

  La seduta termina alle 14.45.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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