CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 28 novembre 2012
746.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 170

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 12.45.

Proposta di nomina del dottor Guido Tampieri a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).
Nomina n. 159.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 22 novembre 2012.

  Paolo RUSSO, presidente, ricorda che nelle precedenti sedute il relatore aveva manifestato l'esigenza di acquisire ulteriore documentazione in merito alla proposta di nomina. Al riguardo, avverte che nella giornata di oggi il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha disposto la trasmissione di un nuovo curriculum del candidato.
  Ricorda altresì che nella seduta del 22 novembre scorso, il rappresentante del Pag. 171Governo, sottosegretario Braga, ha espresso il nulla osta del Governo a che la Commissione proceda alla deliberazione del parere nella seduta odierna, e quindi oltre la scadenza del termine assegnato e prorogato.

  Vincenzo TADDEI (PdL), relatore, fa presente di aver effettuato un'approfondita verifica sulla proposta in esame, con riferimento sia alla innovativa normativa di recente dettata su tale specifica materia sia con riferimento ai requisiti in possesso del candidato, ulteriormente specificati dal nuovo curriculum trasmesso dal Governo. Sulla base di tale verifica, non può che proporre un parere favorevole sulla proposta del Governo, che da un punto di vista tecnico è accoglibile.

  Sebastiano FOGLIATO (LNP) osserva che la vicenda che ha riguardato l'AGEA viene fatta passare come un'operazione di revisione di spesa quando invece essa costituisce una becera operazione di lottizzazione; che ha visto anche la nomina illegittima di un commissario straordinario. Ritiene conseguentemente che ciò dovrebbe indurre ad un rinvio della deliberazione del parere, al fine di operare un'ulteriore riflessione, anche con riferimento all'ulteriore documentazione pervenuta. Ritiene oltre tutto improprio che la Commissione si assuma altrui responsabilità avallando una scelta effettuata dal Governo che, invece, dovrebbe accollarsi per intero il peso di essa, senza ricorrere al concorso del parere parlamentare, trattandosi in pratica di una scelta adottata senza rispettare le leggi attualmente vigenti.

  Viviana BECCALOSSI (PdL) ricorda la buona esperienza vissuta in seno alla Conferenza Stato-regioni con il dottor Tampieri, quando entrambi rivestivano l'incarico di assessori regionali, sottolineando di aver potuto apprezzare la preparazione e l'impegno profuso dallo stesso per il mondo agricolo. Al di là dell'apprezzamento personale, che conferma, non può tuttavia sottacere che la nomina in esame non è tecnica, ma ha carattere politico, come dimostrato dalla richiesta della Commissione di meglio specificare il curriculum del candidato, poiché lo stesso – scarno e addirittura ingeneroso rispetto alla grande esperienza amministrativa del candidato – ometteva di individuarne l'appartenenza politica al partito democratico, di cui costituisce uomo di punta per il settore agricolo.
  Manifesta pertanto rammarico per il fatto che si sia voluto far passare una nomina squisitamente politica per una nomina tecnica – anche perché ritiene si tratti della nomina forse più importante che riguarda l'agricoltura – e per il fatto che il Ministro non abbia sentito il dovere di venire in Commissione a spiegarne i motivi, nonostante le reiterate richieste. Pertanto, pur riconfermando la sua stima personale nei confronti del candidato, trattandosi non di nomina tecnica, ma politica (che segue oltretutto altre nomine politiche operate dal Governo, come quella dell'onorevole Melandri), preannuncia a nome del suo gruppo l'espressione di un voto contrario, che ritiene fondato per i modi, i tempi e un atteggiamento del Ministro decisamente offensivi nei confronti del Parlamento.

  Anita DI GIUSEPPE (IdV), pur rilevando le indubbie competenze del dottor Tampieri – dirigente della pubblica amministrazione dal 1973, poi assessore all'agricoltura della provincia di Ravenna, poi al Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, poi componente della Commissione bilancio, poi sottosegretario presso il Ministero delle politiche agricole, in seguito membro del CRA e componente del Consiglio di amministrazione dell'AGEA – non può non rilevare che il suo gruppo avrebbe preferito in ogni caso alla guida dell'AGEA una persona con competenze nel settore, ma non un politico, a prescindere dalla sua appartenenza. Pertanto, per il rispetto delle competenze del dottor Tampieri, preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella imminente votazione.

  Angelo ZUCCHI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, che condivide Pag. 172le considerazioni svolte dal relatore, che ha segnalato come il curriculum del candidato mostri un'indubbia esperienza in campo agricolo, maturata anche attraverso l'attività svolta quale assessore regionale e sottosegretario. Osserva poi che il supplemento di approfondimento che ancora oggi è stato chiesto in questa sede, chiedendo in particolare l'intervento del Ministro, non è stato invece ritenuto necessario dalla Commissione Agricoltura del Senato, che da tempo ha già espresso il suo parere. Rileva quindi che la proposta di nomina formulata dal Ministro si basa anche su un rapporto fiduciario con il candidato, mentre non vi sono altre norme che imporrebbero ulteriori particolari requisiti cui attenersi. Ricorda piuttosto che in precedenti casi la Commissione ha assistito a proposte di nomina incongrue, sulle quali tuttavia alcuni gruppi parlamentari hanno espresso un voto favorevole.

  Teresio DELFINO (UdCpTP) preannuncia l'espressione di un voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Ritiene infatti che il tempo trascorso dall'inizio dell'esame ha consentito alla Commissione di esaminare approfonditamente il curriculum del candidato, potendo verificare come egli possieda la competenza e l'esperienza necessaria a svolgere il ruolo di direttore dell'AGEA. Osserva peraltro che il percorso delineato dalla legge prevede una proposta del Governo riferita a un candidato in possesso di determinati requisiti, e l'espressione del parere parlamentare. Questi elementi sono rispettati nel procedimento in esame, mentre ogni altra considerazione rientra nella responsabilità del Ministro proponente.

  Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) preannuncia che la componente del gruppo misto del Grande Sud-PPA, da lui rappresentata in sostituzione del deputato Grimaldi, voterà a favore della proposta di nomina del dottor Tampieri, al quale augura di poter svolgere un concreto e proficuo lavoro nel settore dell'agricoltura, settore strategico molto importante, che sta dando molto al Paese in termini di crescita.

  Corrado CALLEGARI (LNP), ricollegandosi a quanto dichiarato in precedenza dal deputato Fogliato, a nome del gruppo della Lega Nord rinnova la richiesta di un rinvio della votazione, annunciando che, qualora tale richiesta non fosse accolta, il gruppo medesimo non parteciperebbe alla votazione sulla proposta di parere.

  Vincenzo TADDEI (PT) ricorda di aver manifestato nelle precedenti sedute l'esigenza di un approfondimento della proposta di nomina, approfondimento al quale la Commissione ha già avuto modo di procedere, anche avendo acquisito ulteriore documentazione da parte del Governo. Ritiene pertanto che da punto di vista tecnico il dottor Tampieri sia in possesso dei requisiti per essere nominato direttore dell'AGEA. Pertanto, non può che riconfermare la sua proposta di parere favorevole e invitare la Commissione ad accoglierla.

  Paolo RUSSO, presidente, non essendovi altre richieste di intervento, avverte che si passerà ora alla votazione della proposta di parere del relatore. Dà conto delle sostituzioni pervenute.

  La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  Paolo RUSSO, presidente, comunica il risultato della votazione:
   Presenti   37   
   Votanti   36   
   Astenuti   1   
   Maggioranza   19   
    Hanno votato   23    
    Hanno votato no   13    
  (La Commissione approva).

  Paolo RUSSO, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Pag. 173

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Agostini, Beccalossi, Bellotti, Brandolini, Brugger, Cannella (in sostituzione del deputato Biava), Marco Carra, Castellani (in sostituzione del deputato Martinelli), Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Delfino, Di Caterina, Dima, Divella, Faenzi, Fiorio, Marrocu, Miserotti, Naro, Nastri, Nola, Oliverio, Paladini (in sostituzione del deputato Donadi), Mario Pepe (Pd), Pugliese (in sostituzione del deputato Grimaldi), Romele, Rosso, Paolo Russo, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino e Zucchi.

  Si è astenuto il deputato: Di Giuseppe.

  La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 28 novembre 2012.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5565 Sen. Mongiello, approvata dal Senato e abbinate, recanti norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.
Audizione dei rappresentanti del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari e della Guardia di finanza.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.
C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

  Paolo RUSSO, presidente, nel ricordare che la Commissione nella giornata odierna ha concluso un ciclo di audizioni informali sulla materia, avverte che nella successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, proporrà alla Commissione di organizzare i suoi lavori, a cominciare dalla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti, al fine di procedere speditamente all'esame del testo già approvato dal Senato.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, si sofferma preliminarmente sul progetto di legge già approvato dalla Commissione Agricoltura del Senato, in sede deliberante (C. 5565).
  Al riguardo, rileva che l'articolo 1 stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale 10 novembre 2009, che ha recato le disposizioni nazionali per la commercializzazione dell'olio di oliva, la cui disciplina comunitaria è stata definita nel regolamento (CE) n. 182/2009. I commi 1-3 recano indicazioni in merito alla dimensione dei caratteri utilizzati in etichetta, alla loro visibilità e leggibilità, alla distinguibilità dagli altri segni grafici, al luogo di apposizione dell'indicazione. I commi 4 e 5 confermano l'obbligo dell'uso del termine «miscela», per le miscele, pur lasciando impregiudicato l'uso sostitutivo di riferimenti analoghi. Se utilizzato tuttavia, il termine «miscela» dovrà comparire con «diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo», alle altre indicazioni ed alle denominazioni di vendita».
  L'articolo 2 modifica l'articolo 43, comma 1-ter, del decreto-legge n. 83 del 2012, che ha regolato la procedura per la verifica, da parte dei comitati di assaggiatori, delle qualità organolettiche degli oli d'oliva vergini, definendo esso stesso le modalità operative alle quali gli assaggiatori dovranno attenersi per esperire le verifiche (individuazione ed utilizzo degli utensili, selezione dei lotti e prelevamento dei campioni, condizioni fisiologiche dell'assaggiatore, redazione di un verbale).Pag. 174
  L'articolo 3 reca una ulteriore modifica al citato articolo 43 del decreto-legge n. 83 del 2012, inserendo un comma diretto a rendere di pubblico dominio il quantitativo di alchil esteri contenuto negli oli d'oliva vergini che recano l'indicazione della provenienza nazionale.
  L'articolo 4, in ragione delle pratiche che con maggior frequenza inducono in errore il consumatore danneggiando la produzione nazionale, reca dettagliate indicazioni sulle pratiche che devono essere ritenute ingannevoli. Sono considerati tali l'uso di diciture, di immagini e di simboli grafici che configuri una delle ipotesi di cui agli articoli 21-23 del codice del consumo, l'omissione che induca in errore sulla provenienza delle olive, nonché l'attribuzione di requisiti positivi non previsti dalle norme o l'attribuzione di valutazioni organolettiche, riservate agli oli extravergini, agli altri oli d'oliva.
  Gli articoli 5 e 6 disciplinano l'illecito uso di un marchio, le conseguenze amministrative e le sanzioni nell'ipotesi di reato.
  Ai sensi dell'articolo 5 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.
  Novellando la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), con l'articolo 6 è introdotta una sanzione penale per l'illecito uso del marchio delineato dal comma 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, ora qualificato come illecito amministrativo, la norma si riferisce alla condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani.
  Con l'articolo 7 è stabilito ex lege il termine entro il quale il prodotto conserva, in adeguate condizioni di trattamento, le possedute proprietà specifiche. Tale termine non potrà superare i 18 mesi dalla data d'imbottigliamento. Viene inoltre sancito il divieto, per i pubblici esercizi, di proporre al consumo olio d'oliva vergine in contenitori: privi di un dispositivo di chiusura che debba necessariamente essere alterato per consentire la modifica del contenuto, oppure privi della indicazione in etichetta dell'origine e del lotto di appartenenza. Il comportamento illecito è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 8.000 euro, cui si aggiunge la confisca del prodotto.
  L'articolo 8 ribadisce il potere di vigilanza attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge n. 287 del 1990.
  L'articolo 9 è diretto ad evitare frodi in conseguenza dell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, previsto per agevolare l'importazione dall'esterno della comunità dei prodotti necessari per produrne altri evitando doppie imposizioni; in particolare, sono dettate alcune condizioni per evitare che l'applicazione del regime si risolva in uno svantaggio a carico dei produttori comunitari. Le nuove norme consentono che gli oli vergini d'oliva (anche quando i committenti della lavorazione siano stabiliti in Paesi extraeuropei) siano ammessi al regime a condizione che siano acquisiti previamente: l'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento che il decreto-legge n. 282 del 2006 aveva previsto con l'articolo 6 per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.
  L'articolo 10 obbliga gli uffici della sanità transfrontaliera a rendere accessibili le informazioni circa l'origine degli oli extra vergini e delle olive sia agli organi di controllo sia alle amministrazioni interessate, anche creando connessioni con sistemi informativi e banche dati di altre autorità pubbliche.
  La vendita sottocosto, regolata con l'articolo 11, sarà consentita una sola volta l'anno; dovrà essere preceduta dalla comunicazione, entro i 20 giorni precedenti, al comune dove è ubicato l'esercizio di vendita; sarà vietata se l'esercizio – o il gruppo – detiene più del 10 per cento della superficie di vendita presente nella provincia.Pag. 175
  L'articolo 12 prevede la responsabilità amministrativa degli enti della filiera degli oli vergini d'oliva laddove alcuni reati siano commessi nel loro interesse.
  L'articolo 13 prevede – a titolo di pena accessoria – la pubblicazione, su almeno due quotidiani nazionali, della sentenza di condanna per contraffazione di oli di oliva vergini in relazione ad indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti. Ulteriore pena di natura interdittiva conseguente a detta condanna concerne il divieto di svolgere qualunque attività di comunicazione commerciale e pubblicitaria, anche tramite terzi, finalizzata a promuovere oli di oliva vergini.
  L'articolo 14 prevede misure finalizzate al rafforzamento di istituti processuali ed investigativi.
  L'articolo 15 del provvedimento introduce ulteriori pene accessorie a carico dei condannati per un delitto di avvelenamento, contraffazione o adulterazione nel settore degli oli di oliva vergini, consistenti sia nell'impossibilità di ottenere autorizzazioni, concessioni o abilitazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali, sia nella perdita della possibilità di accedere a contributi, finanziamenti o mutui agevolati erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.
  L'articolo 16 rende obbligatori l'istituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte di tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti; all'inadempienza farà seguito: il divieto di commercializzare la produzione; l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 500 e 3.000 euro; l'applicazione della medesima sanzione pecuniaria alle imprese obbligate a tenere il registro di carico e scarico dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, per i quantitativi di oli o olive i cui produttori non siano in regola con il fascicolo aziendale.
  Per quanto riguarda le abbinate proposte di legge, sottolinea che le proposte Realacci C. 5078, Marinello C. 5232 e La Loggia C. 5269 hanno un contenuto del tutto analogo al testo approvato dal Senato. Le più rilevanti differenze riguardano gli articoli 2 e 3, relativi alla verifica da parte del comitato di assaggiatori delle qualità organolettiche degli oli e alla pubblicazione dei risultati delle analisi sulla presenza di alchil esteri. In particolare, alcune parti delle citate proposte sono state già recepite nell'articolo 43, comma 1-ter, del decreto-legge n. 83 del 2012. Il testo del Senato è conseguentemente riformulato come novella a tale articolo, che viene integrato con ulteriori disposizioni.
  La proposta di legge Mario Pepe (Misto) C. 1281 propone che le denominazioni di olio di oliva vergine e extravergine siano attribuibili solo agli oli di oliva che abbiano un contenuto di polifenoli non inferiore a 100 milligrammi per litro e che nella relativa etichetta sia indicato il contenuto di polifenoli per litro. Nella relazione introduttiva si precisa che tali proposte si basano sul presupposto che il contenuto di polifenoli costituisce un indicatore infallibile della qualità del prodotto e, in quanto tale, possa essere utilizzato per il contrasto delle contraffazioni.
  La proposta di legge del deputato Genovese C. 5091 reca disposizioni sulle caratteristiche grafiche dell'etichettatura di origine degli oli di oliva vergini e extravergini, materia oggetto anche dell'articolo 1, commi 1-3, del testo approvato dal Senato. In particolare, si prevede che la designazione di origine prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, deve occupare almeno il 20 per cento della superficie complessiva dell'etichetta del prodotto e deve essere riprodotta con caratteri di colore nero su sfondo bianco.

  Paolo RUSSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

Pag. 176

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 28 novembre 2012.

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.
C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 16.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
C. 5559 Sen. Vallardi, approvata dal Senato.