CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 novembre 2012
743.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 41

SEDE REFERENTE

  Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per i rapporti con il Parlamento Piero Giarda e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.05.

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.
Esame C. 5535-bis.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, fa presente che il Governo ha trasmesso la Nota di variazioni, che modifica le previsioni di entrata e le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato in modo da tenere conto degli effetti delle variazioni al disegno di legge di stabilità e delle variazioni al progetto di bilancio approvate nel corso dell'esame parlamentare dalla Camera dei deputati. Rileva che la Nota di variazioni reca quindi modifiche al quadro riassuntivo generale del bilancio dello Stato, allo stato di previsione dell'entrata e a tutti gli stati di previsione della spesa. Osserva che la medesima Nota, in conseguenza delle modifiche apportate alle previsioni di bilancio, modifica l'articolo 15 del disegno di legge di bilancio, aggiornando il totale generale della spesa. Ritiene che, in via preliminare, il Governo dovrebbe chiarire la mancata coincidenza dei dati relativi agli effetti del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015 contenuti nella Nota di variazioni rispetto a quelli contenuti nell'allegato n. 4 del disegno di legge di stabilità (A.C. 5534). Rileva che, dalla Nota di variazioni, risulta che il disegno di legge di stabilità 2013, come modificato dagli emendamenti approvati da questo ramo del Parlamento, determina incrementi sia sul versante delle entrate sia sul versante della spesa. Fa quindi presente che, in termini di competenza, per quanto riguarda le entrate, gli emendamenti hanno determinato un incremento delle previsioni iniziali di circa 62 milioni di euro per l'anno 2013, dei quali circa 30 sono riferibili ad un aumento delle entrate extratributarie, mentre circa 32 milioni sono riferibili alle entrate tributarie. Evidenzia che, per quanto riguarda gli anni successivi del triennio, l'incremento delle entrate è invece pari a 995 milioni di euro per l'anno 2014 e a 939 milioni di euro per l'anno 2015. In entrambi i casi l'incremento è riferibile unicamente alla crescita delle entrate tributarie. Sottolinea come, sempre in termini di competenza, per quanto riguarda le spese finali, gli emendamenti approvati determinano, nell'anno 2013, un incremento del volume della spesa di 80 milioni di euro, dovuto ad un aumento di 245 milioni di euro delle spese in conto capitale e ad una diminuzione di 165 milioni delle spese di parte corrente. Negli anni successivi, le spese finali aumentano di 678 milioni di euro nell'anno 2014 e di 654 milioni di euro nell'anno 2015, essenzialmente per effetto dell'incremento delle spese di parte corrente, mentre registrano una diminuzione le spese di conto capitale. Tenendo conto anche degli effetti del disegno di legge di stabilità presentato dal Governo, precisa che l'effetto complessivo della manovra è quello di una riduzione delle spese finali di circa 2 miliardi di euro nel 2013, e di un aumento delle stesse di 1,6 miliardi di euro nel 2014 e di 8,8 miliardi di euro nel 2015, dovuto prevalentemente ad un incremento delle spese in conto capitale. Per quanto attiene ai risultati differenziali, osserva che le modifiche introdotte dalla Camera determinano un miglioramento del risparmio pubblico pari a 227 milioni di euro nell'anno 2013, 13 milioni di euro nell'anno 2014 e 4 milioni di euro nell'anno 2015. Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, rileva che nel 2013 non vengono modificati gli effetti della manovra proposta dal Governo, salvo un Pag. 42peggioramento tecnico pari a 18 milioni dovuto allo stralcio di alcune disposizioni di carattere oneroso che hanno comportato la previsioni di appositi stanziamenti nei fondi speciali, alla Tabella A. Per quanto riguarda invece il biennio successivo, evidenzia che le modifiche introdotte in sede parlamentare hanno comportato un miglioramento del saldo netto da finanziare pari a 316 milioni nel 2014 e a 286 milioni nel 2015. Per quanto concerne il ricorso al mercato, osserva che le modifiche introdotte in sede parlamentare hanno comportato effetti corrispondenti a quelli esaminati con riferimento al saldo netto da finanziare.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO in relazione alla richiesta di chiarimento formulata dal relatore, fa presente che la discrepanza rilevata dal relatore è imputabile ad un errore materiale di contabilizzazione e fa presente che è stata già predisposta una tabella riepilogativa che deve intendersi sostitutiva dell'allegata cui ha fatto riferimento il relatore.

  Renato BRUNETTA (PdL) esprime il proprio sconcerto in relazione alle dichiarazioni del sottosegretario e chiede al Governo di rappresentare in modo pieno e chiaro gli effetti finanziari della manovra in relazione alle disposizioni stralciate ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento e alle modificazioni apportate dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente. Chiede, in particolare se l'errore materiale richiamato dal sottosegretario sia idoneo ad inficiare le ipotesi sulla base delle quali si è svolto l'esame del disegno di legge di stabilità in Commissione. Ricorda in proposito, come, viceversa, è stata richiesta al Parlamento uno scrupolo particolare per rispettare i saldi complessivi della manovra. Chiede quindi che sia chiarita in maniera definitiva e ufficiale la portata degli errori materiali richiamati dal sottosegretario.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO assicura che le discrepanze eventualmente presenti nell'allegato 4 al disegno di legge di stabilità e nelle tabelle allegate alla Nota di variazioni non hanno assolutamente inficiato le valutazioni della Commissione e non impedisce una valutazione degli effetti delle modifiche approvate dalla Camera, che sono evidenziati in un'apposita colonna delle richiamate tabelle.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, sospende la seduta per lo svolgimento dei necessari approfondimenti.

  La seduta, sospesa alle 14.15, riprende alle 15.55.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede preliminarmente scusa alla Commissione per l'incidente occorso in merito all'esame del provvedimento, sottolinea tuttavia come, essendo intervenuto alla seduta in ritardo a motivo di una riunione con il Ministro dell'economia e delle finanze, era stato indotto ad un'erronea valutazione della questione e avverte di avere pertanto fornito una risposta non corretta alla domanda del relatore. In proposito, rileva come la tabella depositata a corredo della Nota di variazioni non fosse erronea, poiché la non coincidenza della medesima con l'allegato n. 4 al disegno di legge di stabilità originario è dovuta al fatto che la nuova tabella ingloba le modifiche introdotte dalla Commissione in sede referente. In proposito, sottolinea come il confronto tra tali ultimi due documenti sia fuorviante per l'entità delle modifiche apportate al disegno di legge di stabilità nel corso dell'esame in sede referente. Osserva inoltre come le tabelle richiamate nella discussione offrano esclusivamente una rappresentazione della manovra in termini contabili ai fini del saldo netto da finanziare, diverso quindi dai valori del conto economico della pubblica amministrazione. Rileva quindi come vi sia l'ulteriore complicazione relativa a differenti criteri di contabilizzazione, poiché, mentre nella manovra si indica l'effetto incrementale dei fondi relativi al trasporto Pag. 43pubblico locale, nel disegno di legge di bilancio si rappresenta l'importo integrale delle risorse destinato a tale finalità. Evidenzia come ciò comporti una diversa rappresentazione delle cifre movimentate, fermi restando tuttavia i saldi differenziali. Rileva come il confronto corretto andrebbe fatto tra la relazione tecnica iniziale e quella che accompagnerà il disegno di legge che sarà trasmesso al Senato, osservando che sarebbe necessaria una drastica semplificazione in materia contabile. Ribadisce come gli effetti contabili che il bilancio rappresenta non corrispondono agli effetti complessivi della manovra sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni e conferma gli effetti positivi della manovra.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, chiede al rappresentante del Governo di confermare che, comunque, il testo della Nota di variazioni trasmesso alla Camera è da ritenersi sempre valido.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ribadisce che quanto evidenziato non inficia minimamente il testo della Nota di variazioni come approvato dal Consiglio del ministri e trasmesso alla Camera.

  Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che il Governo dovrebbe fornire chiarimenti più puntuali, evidenziando in particolare se l'allegato n. 4 al disegno di legge di stabilità sia effettivamente non comparabile con le tabelle allegate alla Nota di variazioni. A suo avviso, infatti, sussiste un livello di confrontabilità tra i diversi documenti informativi, ritenendo che, qualora le modifiche non siano riferibili alle innovazioni introdotte dal Parlamento, ma al testo iniziale del provvedimento, si debbano esplicitare in modo univoco le motivazioni delle correzioni apportate. Con riferimento, poi, alla tabella cui ha fatto riferimento, da ultimo, il rappresentante del Governo, evidenzia che essa si riferisce alla sommatoria degli effetti del disegno di legge presentato dal Governo e delle modifiche apportate dalla Commissione bilancio. Chiede, in proposito, se in tale computo complessivo siano comprese eventuali riclassificazioni degli effetti di disposizioni già contenute nel disegno di legge di stabilità presentato alla Camera ovvero se le modifiche siano riferibili esclusivamente alle modifiche introdotte dalla Commissione bilancio. Osserva, infatti, come, anche ai fini di comunicazione, sia rilevante comprendere quale quota delle variazioni sia riferibile al testo iniziale del disegno di legge di stabilità e quale sia riconducibile alle modifiche parlamentari.

  Renato BRUNETTA (PdL) rileva come la situazione rappresentata sia incomprensibile e ricorda come le tabelle si riferissero al testo originario del disegno di legge di stabilità. Evidenzia come esso sia stato prima sottoposto al vaglio di cui all'articolo 120, comma 2, del Regolamento, con conseguente stralcio delle disposizioni estranee al contenuto proprio di tale disegno di legge. Sottolinea come a ciò sono seguite le modifiche apportate dalla Commissione e rileva pertanto come si dovrebbe dare analiticamente conto sia degli effetti finanziari conseguenti allo stralcio sia di quelli conseguenti alle modifiche adottate dalla Commissione e confermate dal voto in Assemblea. In particolare, ritiene indispensabile che si chiariscano gli effetti finanziari ed economici di tali modifiche sulla pressione fiscale, sulla spesa pubblica, e sui saldi. Nel ricordare come la Commissione abbia mantenuto l'impegno di rispettare l'equilibrio dei saldi presente nel testo originario, osserva come si debba evitare di offrire al Paese una rappresentazione erronea delle scelte politiche effettuate, per ragioni esclusivamente contabili. Ritiene quindi insufficienti e poco chiare le argomentazioni addotte dal rappresentante del Governo.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, ritiene che le chiarificazioni fornite dal sottosegretario Polillo non consentano di superare le incertezze emerse nel corso del dibattito a seguito della richiesta di chiarimenti da lui formulata in qualità di Pag. 44relatore all'avvio dell'esame della Nota di variazioni. Osserva, peraltro, che la sua richiesta di chiarimenti era formulata sulla base dei dati e dei documenti disponibili e che, pertanto, non poteva tenere conto dell'ulteriore tabella a cui ha fatto riferimento il sottosegretario Polillo nel suo intervento. In proposito, precisa che la tabella allegata alla Nota di variazioni reca cifre che non appaiono compatibili con quelle contenute nell'allegato n. 4 al disegno di legge di stabilità, soprattutto per quanto attiene al dato riferito agli effetti del disegno di legge di stabilità presentato dal Governo sulle entrate tributarie nell'esercizio 2013, che, secondo l'allegato n. 4, si ridurrebbero di 2.417 milioni di euro, mentre secondo la tabella allegata alla Nota di variazioni si contrarrebbero di 786 milioni di euro. Nel ritenere che tale ultimo dato non incorpori gli effetti delle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, che sono riportate in un'autonoma colonna della tabella allegata alla Nota di variazioni, chiede al rappresentante del Governo se tale differenza, come è stato suggerito, non sia piuttosto da attribuirsi alla diversa classificazione degli effetti di disposizioni già presenti nel testo del disegno di legge presentato alla Camera. In questa ipotesi, che reputa probabile, si tratterebbe, a suo avviso, non tanto di un errore del Governo, quanto piuttosto di una prospettazione alternativa sotto il profilo tecnico, che comporta una diversa rappresentazione contabile di disposizioni di contenuto identico o analogo. In questa ottica, chiede, in particolare, di chiarire se non vi sia una riclassificazione degli effetti delle disposizioni del disegno di legge relative al trasporto pubblico locale, specificando in particolare se tale nuovo calcolo degli effetti sia riferibile alle marginali modifiche apportate dalla Commissione oppure come appare più probabile, non abbia alcun rapporto con tali modifiche e dipenda esclusivamente da una diversa valutazione degli effetti delle norme originariamente contenute nel disegno di legge. In particolare, osserva che qualora – come si è prospettato – l'effetto in termini di entrate tributarie sia il frutto di una nuova classificazione di operazioni inizialmente collocate «sotto la linea», sarebbe opportuno che il Governo esplicitasse in modo chiaro e univoco il mutamento dei criteri utilizzati per la contabilizzazione, senza lasciare spazi per interpretazioni improprie o fantasiose.

  Renato BRUNETTA (PdL) chiede se si tratti comunque solo di una operazione contabile o se sarebbe stato necessario un passaggio formale in Parlamento.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO evidenzia come il Governo abbia presentato i documenti prescritti dalla vigente legislazione contabile e come le tabelle oggetto dell'odierno dibattito siano invece integrative rispetto ai medesimi e non rivestano il medesimo carattere di ufficialità. In relazione alle richieste dell'onorevole Brunetta, osserva come più che scorporare i dati relativi agli effetti delle diverse fasi dell'esame presso la Camera, sia utile confrontare la relazione tecnica iniziale con quella che sarà trasmessa al Senato. Conferma quindi che gli effetti relativi alla decisione del Presidente della Camera di stralciare talune disposizioni sono compresi nella Nota di variazioni approvata oggi dal Consiglio dei ministri. Ricorda inoltre come la Nota di variazioni ed il bilancio offrano una rappresentazione contabile e non economica della manovra approvata dalla Camera, che potrà essere alla base di successive rielaborazioni per valutare l'impatto economico della manovra medesima. Con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Ciccanti, precisa che vi è stata una riclassificazione contabile in relazione alle spese per il trasporto pubblico locale che giustifica la discrepanza rilevata tra l'allegato 4 al disegno di legge di stabilità e le nuove tabelle predisposte dalla Ragioneria generale dello Stato che verranno formalmente presentate presso l'altro ramo del Parlamento.

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  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in vista dell'imminente inizio della Conferenza dei presidenti di Gruppo, chiede ai rappresentanti dei gruppi se ritengano possibile concludere l'esame della Nota di variazioni sulla base dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo entro le ore 17.

  Gioacchino ALFANO (PdL) non ritiene che sussistano le condizioni per la conclusione dell'esame del provvedimento nei termini prospettati dal presidente.

  Maino MARCHI (PD), Massimo BITONCI (LNP), Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) e Giuseppe FALLICA (Misto-G.Sud-PPA) concordano con l'onorevole Gioacchino Alfano.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP), relatore, evidenzia che in assenza di precisi chiarimenti nell'ambito della Conferenza dei presidenti di Gruppo, sarebbe opportuno un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, sospende quindi la seduta fino al termine della Conferenza dei presidenti di Gruppo.

  La seduta, sospesa alle 16.30, riprende alle 17.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che la Conferenza dei presidenti di Gruppo ha stabilito di rinviare il voto sulla Nota di variazioni e il voto finale sul disegno di legge di bilancio alla giornata di lunedì. Comunica inoltre che il Ministro per i rapporti con il Parlamento renderà una comunicazione all'Assemblea sulle questioni emerse in merito al provvedimento in esame e sospende pertanto la seduta al fine di poter ascoltare tali comunicazioni.

  La seduta, sospesa alle 17.05, riprende alle 17.35.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito di rinviare l'esame della Nota di variazioni alla seduta che sarà convocata nel pomeriggio di lunedì. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà convocata lunedì 26 novembre prossimo.

  La seduta termina alle 17.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.25 alle 17.35.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 17.40.

Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
Esame C. 2519 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco MARSILIO (PdL), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame reca disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali e che il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati e approvato con modificazioni dal Senato, non è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 3, recante disposizioni in materia di potestà, affidamento e diritti dei figli agli alimenti e al Pag. 46mantenimento, rileva che non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle disposizioni, nel presupposto che la ridefinizione delle competenze giurisdizionali sulla materia in esame sia attuabile nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili presso gli organi interessati.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO confermando le valutazioni del relatore, esclude che il provvedimento presenti profili finanziari problematici.

  Marco MARSILIO (PdL), relatore, propone di esprimere nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo.
C. 5407.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge in esame si compone di cinque articoli ed è finalizzata a impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e di sub munizioni a grappolo da parte delle banche e degli altri intermediari finanziari.
  Dopo aver richiamato il contenuto della proposta di legge in esame, evidenzia che essa non appare presentare profili problematici di carattere finanziario in quanto essa non prevede adempimenti a carico di enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO dichiara di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento.

  Rolando NANNICINI (PD), relatore, propone di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.
Nuovo testo Doc. XXII, n. 32.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che la Commissione cultura, scienza e istruzione ha trasmesso il nuovo testo della proposta di inchiesta parlamentare concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Rileva che il testo, composto da sette articoli, prevede, in particolare, che la Commissione sia composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera, che nomina anche il presidente della Commissione scegliendolo al di fuori dei componenti della stessa. La Commissione dovrà concludere i lavori entro sei mesi dalla data dell'elezione dei vice presidenti e dei segretari. Fa presente che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, la Commissione ha il compito di esaminare, in particolare, l'attività, la gestione e il funzionamento degli organi sociali della SIAE nonché l'esercizio delle funzioni di tutela del diritto d'autore, accertando eventuali responsabilità politiche e dirigenziali in tale ambito.
  Con riferimento ai compiti della Commissione, rileva che essi sono individuati più specificatamente all'articolo 3, e consistono Pag. 47nell'accertamento, tra gli altri aspetti, delle modalità di esercizio delle funzioni attribuite alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione delle imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati, nonché della consistenza e della gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE, e della disciplina concernente il funzionamento e le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 5 dell'articolo 6 prevede che gli oneri per il funzionamento della Commissione siano stabiliti nel limite massimo di 50.000 euro e sono posti a carico del bilancio della Camera dei deputati.
  Per quanto di competenza, rileva infine l'assenza di effetti diretti della proposta sulla finanza pubblica, in quanto le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico della dotazione della Camera. Ritiene, comunque, che si debba valutare attentamente l'opportunità di costituire una Commissione di inchiesta che deve concludere i propri lavori entro sei mesi quando, se venisse confermato lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo della Camera all'inizio di marzo del prossimo anno, le Camere sarebbero sciolte tra la fine di dicembre 2012 e l'inizio di gennaio 2013. Reputa, pertanto, opportuno non procedere in questa sede all'espressione del parere richiesto.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, al fine di completare l'istruttoria sui suoi profili finanziari.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto di quanto richiesto dal relatore e dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.
Ulteriore nuovo testo unificato C. 3461 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, ricorda che in data 1o febbraio 2012, la Commissione bilancio ha esaminato in sede consultiva il testo unificato della proposta C. 3461 e abb. recante disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici e che, alla luce delle osservazioni formulate nel corso dell'esame, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.
  Con nota del 12 marzo 2012, il Ministero per i beni e le attività culturali ha trasmesso la relazione tecnica, negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha ritenuto la relazione tecnica non esaustiva e ha indicato alcuni profili critici e alcune modifiche da apportare al testo.
  Ricorda altresì che, in data 22 marzo 2012, la Commissione ha deliberato di rinviare ad una successiva seduta l'esame della proposta di legge in esame, al fine di dare modo alla VII Commissione di superare con un nuovo testo i rilievi formulati dalla Ragioneria generale dello Stato sia sul testo che sulla relazione tecnica redatta dal Ministero competente. In data 6 agosto 2012 la VII Commissione ha adottato quale testo base un ulteriore nuovo testo, elaborato dal Comitato ristretto. La Commissione è chiamata, pertanto, ad esaminare le nuove disposizioni di tale testo che presentano profili di carattere finanziario.
  Con riferimento all'articolo 2, recante compiti dello Stato, delle regioni e degli enti locali in materia di promozione e Pag. 48sostegno delle manifestazioni e delle rievocazioni storiche, fa presente che esso dispone, al comma 1, nell'alinea, che la cooperazione tra Stato, regioni ed enti locali per la promozione delle attività indicate dal testo dovrà avvenire senza nuovi oneri per le finanze pubbliche, mentre alla lettera b) del medesimo comma si fa esplicito riferimento ai limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 5, che sono invece state espunte dal nuovo testo. Al riguardo, ritiene che andrebbe chiarito se le attività in questione possano essere svolte nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero se debbano essere realizzate nell'ambito di risorse finanziarie delle quali deve essere data evidenza nelle norme in esame, specificando i costi delle singole attività, come peraltro già rilevato dalla Ragioneria generale dello Stato con nota del 1o febbraio 2012. Rileva, peraltro, che le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) appaiono rivestire carattere potenzialmente oneroso, e risultano prive di copertura finanziaria in quanto l'articolo 5, richiamato dalla lettera b), non reca più norme di carattere finanziario. L'onerosità di tali disposizioni è indicata anche nella documentazione trasmessa alla Commissione bilancio dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento al precedente nuovo testo. Ritiene che, qualora risultasse confermata tale onerosità, la clausola di invarianza introdotta dalla Commissione di merito al comma 1 del presente articolo – con riferimento alle finalità previste alle lettere da a) a e) – non sarebbe idonea ad evitare che dalle attività previste alle citate lettere b), c) e d) derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In ogni caso, sotto il profilo formale, rileva la necessità di riformulare la clausola di invarianza, al fine di fare riferimento all'assenza di «nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
  In relazione alle disposizioni di cui alla lettera e), concernenti la promozione della diffusione e dello svolgimento delle manifestazioni dei cortei in costume, la cooperazione con le istituzioni scolastiche e con le università per lo svolgimento di iniziative volte all'approfondimento della conoscenza degli eventi e delle tradizioni alle quali fanno riferimento le manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici – rilevato che le stesse potrebbero essere attuate utilizzando competenze professionali già disponibili – rileva che occorre acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla idoneità della clausola di invarianza ad evitare l'insorgenza di effetti negativi per la finanza pubblica.
  Con riferimento all'articolo 3, comma 1, fa presente che esso dispone che ciascuna regione istituisca, senza nuovi oneri per le finanze pubbliche, con legge, l'albo regionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. Le regioni devono provvedere, senza nuovi oneri per le finanze pubbliche, alla gestione dell'albo, assicurandone tempestivamente l'aggiornamento e le eventuali cancellazioni. Al riguardo rileva, in primo luogo, la necessità, sul piano formale, di riformulare le clausole di invarianza al fine di fare riferimento all'assenza di «nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Ritiene, inoltre, che si dovrebbe valutare l'opportunità di prevedere un'unica clausola di invarianza finanziaria, con riferimento sia all'istituzione sia alla gestione dell'albo regionale delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici, integrando la stessa al fine di prevedere che le regioni provvedono ai predetti adempimenti allo scopo utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 4, recante l'istituzione del Consiglio nazionale delle manifestazioni storiche presso il Ministero per i beni e le attività culturali, rileva che il nuovo testo contiene, al comma 1, una clausola di neutralità finanziaria in relazione all'istituzione dell'organo e, al comma 2, una clausola di neutralità finanziaria in relazione allo svolgimento dei suoi compiti. Ricorda che, con riferimento all'istituzione dell'organismo, la relazione tecnica predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali aveva quantificato Pag. 49un onere complessivo per 7.385 euro, poi rettificato in 9.705 euro, per le spese di missione dei membri partecipanti. Al riguardo, si rende necessario specificare con quali risorse si intenda far fronte alle spese per il funzionamento del Consiglio. Osserva, in proposito, che non viene espressamente esclusa la corresponsione di emolumenti ai componenti del Consiglio, di cui fa parte anche un esperto. Andrebbe altresì indicato con quali risorse si intenda far fronte ai compiti del Consiglio, tra i quali figura anche la costituzione di una banca dati delle manifestazioni dei cortei in costumi. Sotto il profilo formale, rileva comunque la necessità di riformulare le clausole di invarianza, al fine di fare riferimento all'assenza di «nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
  Con riferimento all'articolo 5, recante i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni, fa presente che il nuovo testo reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alle attività di verifica, da parte della Commissione comunale e provinciale per la vigilanza, del rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni essenziali di sicurezza. Al riguardo, andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a verificare la neutralità finanziaria della norma. In ogni caso, sotto il profilo formale segnala la necessità di riformulare la clausola di invarianza al fine di fare riferimento all'assenza di «nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Inoltre, qualora fosse confermata la possibilità di effettuare le verifiche senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sarebbe opportuno integrare la disposizione in esame al fine di prevedere che le commissioni comunali e provinciali facciano fronte alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che numerose disposizioni contenute nel provvedimento appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nonostante che agli articoli 2, 3 e 4 siano state inserite apposite clausole di invarianza finanziaria. Ritiene, pertanto, che sarebbe utile acquisire una relazione tecnica.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Riforma della legislazione in materia portuale.
C. 5453, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giulio CALVISI (PD), relatore, osserva come al fine di valutare compiutamente i profili finanziari delle disposizioni del provvedimento in esame, che presentano potenziali criticità, si renda necessario acquisire preliminarmente l'aggiornamento della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto di quanto rappresentato dal relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento, in attesa della trasmissione dell'aggiornamento della relazione tecnica.

Partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
C. 2854 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, ricorda che il progetto di legge reca norme generali disciplinanti la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Rileva che il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, è stato approvato con modificazioni dal Senato e che nel corso dell'esame presso il Senato è stata trasmessa una relazione tecnica, riferita al testo licenziato in prima lettura dalla Camera.
  Con riferimento alle disposizioni in materia di partecipazione italiana all'attività normativa e alle politiche dell'Unione europea, considerato che – tra le modifiche introdotte dal Senato – l'articolo 19, comma 6, prevede l'integrazione del «Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea» con rappresentanti delle regioni e delle province autonome quando siano trattate materie di competenza dei medesimi enti territoriali, ritiene opportuno che il Governo escluda l'attribuzione ai suddetti rappresentanti di compensi, diarie e rimborsi spese connessi alla partecipazione ai lavori del Comitato. Non ha osservazioni da formulare con riguardo alle altre disposizioni contenute negli articoli da 2 a 19. In merito ai profili di copertura finanziaria, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 7, recante la clausola di neutralità finanziaria, osserva che la norma ricalca sostanzialmente il contenuto dell'articolo 17 del testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, sul quale la Ragioneria generale dello Stato non ha formulato rilievi nella relazione tecnica positivamente verificata trasmessa al Senato ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Ciò premesso, ritiene comunque opportuno che il Governo chiarisca se con l'espressione «nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» faccia riferimento, esclusivamente, alle risorse assegnate al Dipartimento affari europei, come desumibile anche dal contenuto della suddetta relazione tecnica, o, più in generale, a tutte le risorse previste dal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  In merito all'articolo 47, in materia di aiuti pubblici per calamità naturali, osserva che la norma individua taluni principi rinviando la disciplina di dettaglio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Rileva come non appaia chiaro se le disposizioni, come integrate dalla relativa disciplina di attuazione, siano suscettibili o meno di costituire in capo ai soggetti danneggiati veri e propri diritti, di cui allo stato non risultano esplicitati i contenuti. Fa presente che, infatti, la misura effettiva del danno da risarcire, le componenti del medesimo – lucro cessante e danno emergente –, nonché le modalità di fruizione dei benefici sono sostanzialmente rimesse alla disciplina applicativa. In proposito ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione, al fine di verificare la sostenibilità complessiva degli interventi in questione per la finanza pubblica. Ciò anche in considerazione della risarcibilità del lucro cessante che, per i soggetti che svolgono attività economiche, appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi anche di rilevante entità.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO dichiara di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento.

  Massimo POLLEDRI (LNP), relatore, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale.
C. 1439 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il progetto di legge in esame, che reca norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo delle Corte penale internazionale e che il provvedimento è già stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati ed è stato modificato dal Senato. Per quanto attiene ai profili d'interesse della Commissione, fa presente di non avere osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale delle modifiche introdotte nel corso dell'esame in seconda lettura presso il Senato e considerati gli elementi informativi forniti dal Governo in quella sede.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO dichiara di non avere osservazioni da formulare circa l'ulteriore corso del provvedimento.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di esprimere parere favorevole sul progetto di legge.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

  La seduta termina alle 17.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 22 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 17.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province.
Atto n. 508.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, illustra i profili finanziari dello schema richiamando il contenuto della documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, con riferimento ai chiarimenti richiesti, deposita una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

  Remigio CERONI (PdL) rileva che il Governo dovrebbe ritirare lo schema di decreto in esame i cui effetti sarebbero insostenibili per i comuni. Evidenzia infatti come, pur potendosi astrattamente definire un margine di oscillazione per il costo del servizio di polizia locale, in ragione di fattori rilevanti, esso non possa in alcun caso comportare differenze anche nell'ordine di uno a quattro per comuni vicini e spesso dalle caratteristiche analoghe. Invita quindi la SOSE ad approfondire lo studio sulla questione e sottolinea come il finanziamento del costo standard non possa variare in misura superiore al -30 per cento.

  Rolando NANNICINI (PD), pur condividendo l'esigenza di un approfondimento dell'esame, evidenzia che le elaborazioni della società SOSE costituiscano un buon lavoro che potrà essere utilmente utilizzato nel processo di definizione dei fabbisogni standard.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, preso atto delle indicazioni emerse dal dibattito, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante linee guida per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche.
Atto n. 510.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

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  Rolando NANNICINI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri trasmesso ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione bilancio reca le linee guida generali per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche ed è adottato ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 91 del 2011, concernente l'adeguamento e l'armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali e da quelli appartenenti al Servizio sanitario, per i quali la disciplina di riferimento è contenuta nel decreto legislativo n. 118 del 2011. Rileva che i due richiamati decreti legislativi si iscrivono nel processo di rafforzamento dell'uniformità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti che rientrano nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche e danno attuazione a due distinte disposizioni di delega, tra loro allineate, contenute nell'articolo 2 della legge n. 196 del 2009, che, con riferimento agli enti territoriali, ha riscritto i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009, attuativa delle norme costituzionali relative al federalismo fiscale. In particolare, con riferimento all'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche, fa presente che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 91 del 2011 ha previsto che esse adottino una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalità della spesa secondo l'articolazione per missioni e programmi, in linea con quanto avviene nel bilancio dello Stato a partire dall'esercizio 2008, sulla base di una riforma adottata dapprima in via amministrativa e poi recepita nella nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Conformemente a quanto previsto nella normativa contabile generale, rileva che l'articolo 10 del decreto legislativo n. 91 del 2011 stabilisce che le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate, mentre i programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. Segnala che, in questo contesto, il successivo articolo 11 stabilisce che i documenti di bilancio redatti a preventivo e a consuntivo siano articolati, per quanto riguarda la classificazione delle spese, sulla base di uno schema analogo a quello utilizzato per il bilancio dello Stato, articolato in missioni, programmi e macroaggregati, a loro volta ulteriormente disaggregabili, nel quale si prevede anche la classificazione delle spese come rimodulabili o non rimodulabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di flessibilità di bilancio. Per quanto concerne l'individuazione delle missioni, oggetto specifico del provvedimento in esame, rileva che l'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 91 del 2011 prevede che esse siano definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica di riferimento, individuato dalla legge e dal rispettivo statuto, in modo da fornire la rappresentazione delle singole funzioni politico-istituzionali perseguite. Fa presente che, per assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, la disposizione richiamata stabilisce che esse siano definite sulla base di indirizzi adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti, assumendo quale termine di riferimento l'individuazione delle missioni nel bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il successivo comma 3 dell'articolo 11 stabilisce che il decreto, che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, debba essere adottato entro il 31 dicembre 2012 e che il relativo schema sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere adottato.
  Ricorda che lo schema in esame, che si compone di 6 articoli, dà attuazione alle richiamate disposizioni dell'articolo 11 del Pag. 53decreto legislativo n. 91 del 2011 recando norme che, in larga misura, riprendono i contenuti del medesimo decreto legislativo. In particolare, l'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, che si riferisce alle amministrazioni diverse dalle amministrazioni centrali dello Stato, ad esclusione delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali e degli enti del servizio sanitario nazionale. Rileva come tale ambito applicativo coincida sostanzialmente con quello previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 91 del 2011, salva la precisazione relativa all'esclusione delle amministrazioni centrali dello Stato. Fa presente che, sul punto, sembrerebbe che l'esclusione sia essenzialmente volta a non considerare le amministrazioni già considerate nell'ambito del bilancio dello Stato. Il comma 2 dell'articolo 1 riprende sostanzialmente il contenuto dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 91 del 2011, prevedendo che l'adozione della rappresentazione del bilancio per missioni e programmi avvenga sulla base degli indirizzi riportati nei successivi articoli del decreto.
  Segnala che l'articolo 2, comma 1, riprende la definizione di missione contenuta nell'articolo 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 91 del 2011 e che i successivi commi dell'articolo 2 precisano che, per assicurare l'armonizzazione contabile e il coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche adottino una classificazione uniforme a quella del bilancio dello Stato, sulla base dei criteri stabiliti dal successivo articolo 3. Tale disposizione recepisce quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 91 del 2011, che richiede di assumere quale termine di riferimento l'individuazione delle missioni effettuata nel bilancio dello Stato.
  Fa presente che l'articolo 3 pone come riferimento un allegato che riporta le missioni previste nell'ambito del bilancio dello Stato, stabilendo che ciascuna amministrazione, previa indicazione dell'amministrazione vigilante, individui tra le missioni quelle maggiormente rappresentative delle proprie peculiarità, tenendo conto in particolare delle missioni Servizi istituzionali e generali e Fondi da ripartire che riguardano spese riconducibili a più finalità e non attribuibili alle singole missioni. Segnala che, al fine di assicurare un adeguato margine di flessibilità alla disciplina in esame, è disposto che, qualora le missioni previste per il bilancio dello Stato non siano adeguatamente rappresentative, le amministrazioni, tramite il Ministero vigilante, che esprime un proprio parere anche al fine della possibile applicazione della missione al comparto di riferimento, trasmettono alla Ragioneria generale dello Stato una proposta motivata di modifica o integrazione della classificazione. Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato comunica le proprie valutazioni sulle proposte ricevute al Ministero vigilante, all'amministrazione richiedente e alle altre amministrazioni che appartengono allo stesso comparto e provvede periodicamente con proprio decreto all'aggiornamento della classificazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche.
  Ricorda che l'articolo 4 reca principi per l'individuazione dei programmi di spesa e per il raccordo con la classificazione COFOG, con disposizioni che non appaiono immediatamente riconducibili alle materie espressamente rimesse al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 91 del 2011. Rileva che, in particolare, si ripropone – con alcune marginali differenze – la definizione di programma contenuta nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 91, ripetendo altresì quanto già previsto dall'articolo 11, comma 2, del medesimo decreto, ai sensi del quale la realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione, nonché con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche. Si fa, peraltro, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 18 del 2012 per le università. Ritiene che dovrebbe tuttavia Pag. 54valutarsi se prevedere espressamente una esclusione di carattere più generale per le università, considerando che la medesima disposizione stabilisce che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'elenco delle missioni e dei programmi, nonché i criteri cui le università si attengono ai fini di una omogenea riclassificazione dei dati contabili. Per quanto riguarda l'individuazione dei programmi, rileva che il comma 3 dell'articolo 4 prevede che le amministrazioni provvedano sulla base di una ricognizione delle proprie attività utilizzando una denominazione chiara e rappresentativa delle attività svolte, assicurando la corrispondenza con la codificazione COFOG di secondo livello e, qualora tale corrispondenza non sia univoca, con due o più funzioni COFOG. Il comma 5 riprende testualmente una parte del comma 2 dell'articolo 4.
  Segnala che l'articolo 5 dispone che eventuali modifiche o integrazioni delle linee guida possano essere adottate con specifici decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto dell'attuazione della delega legislativa relativa al completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge di contabilità e finanza pubblica. Si potrebbe, peraltro, valutare la possibilità di richiamare le procedure previste dal decreto legislativo n. 91 del 2011 per l'adozione del decreto in esame.
  Da ultimo, l'articolo 6 prevede che le disposizioni del decreto entrino in vigore a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, con una norma che appare riferirsi non tanto all'entrata in vigore del provvedimento, quanto piuttosto all'effettiva applicazione delle missioni e dei programmi ai bilanci delle amministrazioni pubbliche. Evidenzia come sembrerebbe, infatti, che il processo individuato negli articoli 3 e 4 possa considerarsi prodromico all'individuazione delle missioni e dei programmi da parte delle singole amministrazioni, in modo da consentire il loro utilizzo a partire dall'esercizio finanziario 2014. Sul punto, ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in attesa dei chiarimenti richiesti dal relatore, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 18.05.

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