CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 ottobre 2012
725.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 253

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 24 ottobre 2012.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 ottobre 2012. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.05.

Sui lavori della Commissione.

  Mario PESCANTE, presidente, esprime particolare soddisfazione per l'approvazione all'unanimità, da parte dell'Assemblea del Senato, del provvedimento di riforma della legge n. 11 del 2005, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», che torna ora all'esame della Camera in seconda lettura. Auspica che l’iter in questo ramo del Parlamento possa essere rapido e consegnare al Paese, entro la fine della legislatura, un importante strumento di modernizzazione, che contribuirà a rendere più efficaci i Pag. 254rapporti tra Parlamento italiano e Istituzioni europee.

  Sandro GOZI (PD) esprime la soddisfazione del suo gruppo per il risultato sinora raggiunto, del quale si deve anche dare il merito all'impegno e all'equilibrio del presidente Pescante.

  Isidoro GOTTARDO (PdL) auspica, in qualità di relatore, un rapido esame alla Camera, affinché il grande lavoro sinora svolto possa condurre all'effettiva approvazione del provvedimento.

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
C. 5520 Governo.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che l'articolo 1 prevede controlli della Corte dei conti, preventivi e successivi, su atti delle regioni, dei gruppi consiliari e delle assemblee regionali. I controlli riguardano la legittimità di alcune specifiche categorie di atti regionali ai fini della verifica del rispetto dei vincoli finanziari, la parificazione del rendiconto della regione, la tipologia delle coperture finanziarie delle leggi di spesa, la proposta di bilancio di previsione, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni. In caso di esito negativo di tali controlli viene stabilito un obbligo di ripristino di regolarità e di equilibrio di bilancio, con preclusione, nelle more, di attuare programmi di spesa (commi da 1 a 9). Ulteriori disposizioni (commi da 10 a 14) concernono il rendiconto dei gruppi consiliari delle assemblee regionali, che va trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei conti, con l'obbligo di provvedere alle eventuali conseguenti necessità di regolarizzazione, disponendosi specifiche sanzioni a carico dei gruppi in caso di mancata trasmissione del rendiconto o inadempimento dell'obbligo di regolarizzazione; tali disposizioni si applicano anche ai rendiconti delle Assemblee regionali (comma 15).
  L'articolo 2 è finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, attraverso una serie di misure che incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali. Tra le principali misure si segnalano: la conferma della riduzione del numero dei consiglieri ed assessori regionali; la riduzione dell'indennità di consiglieri ed assessori; il divieto di cumulo di indennità e emolumenti; la riduzione dei contributi ai gruppi consiliari; l'introduzione di limiti ai vitalizi dei consiglieri. Le misure devono essere attuate entro il 30 novembre 2012, ovvero, se necessitano di modifiche statutarie, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. L'applicazione di gran parte delle disposizioni è condizione per la concessione dei trasferimenti erariali alle regioni (al di fuori di quelli dovuti a titolo di finanziamento del trasporto pubblico locale e in parte più limitata del servizio sanitario regionale) a decorrere dal 2013. Inoltre, si dispone il commissariamento delle regioni in caso di mancata attuazione delle misure di risparmio. Si esclude infine la possibilità che il presidente di regione dimissionario o impedito nello svolgimento delle sue funzioni possa continuare a ricoprire l'incarico di commissario ad acta per la gestione del piano di rientro.
  L'articolo 3, al comma 1, lettera a) introduce disposizioni in materia di anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali con più di 10 mila abitanti. Il comma 1, lettera b) amplia i casi in cui è obbligatorio il parere di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi, modificando l'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL). Il comma 1, lettera c) detta norme in merito alla revoca dell'incarico di responsabile del servizio finanziario modificando l'articolo 109 del TUEL.
  Il comma 1, lettera d) e il comma 2 sostituiscono l'articolo 147 del TUEL, relativo Pag. 255alle tipologie di controlli interni degli enti locali, con cinque nuovi articoli da 147 a 147-quinquies, volti a ridisegnare l'intero sistema. L'intervento legislativo è sostanzialmente volto ad una implementazione del sistema dei controlli interni, che prevede, oltre ai controlli di regolarità amministrativa contabile, di gestione e di controllo strategico, anche il controllo sugli equilibri finanziari dell'ente e il controllo degli organismi gestionali esterni all'ente, in particolare il controllo sulle società partecipate per gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti. La disciplina attuativa di tale nuovo sistema di controlli interni, è demandata, ai sensi del comma 2, ad un regolamento del Consiglio. Il nuovo sistema deve essere reso operativo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge. L'inerzia protratta dell'ente locale determina lo scioglimento dell'ente, ai sensi dell'articolo 141, comma 1, del TUEL.
  Il comma 1, lettera e), sostituisce l'articolo 148 del TUEL, in tema di controllo della Corte dei conti sugli enti locali, con un nuova e più estesa formulazione che amplia consistentemente la funzione di controllo della Corte medesima, ricomprendendo, anche in corso di esercizio, la regolarità della gestione finanziaria, gli atti di programmazione e l'efficacia dei controlli interni di ciascun ente; è inoltre affidato alla Corte anche un potere sanzionatorio nei confronti degli amministratori dell'ente locale.
  Il comma 1, lettera f), modifica l'articolo 153, comma 4, del TUEL, affidando al responsabile del servizio finanziario dell'ente locale, in aggiunta alle funzioni per esso ora previste da tale articolo, il compito di salvaguardare gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.
  Il comma 1, lettera g), integra le disposizioni recate dall'articolo 166 del TUEL, in merito all'utilizzo del Fondo di riserva degli enti locali, al fine di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo alla copertura di «spese non prevedibili».
  Il comma 1, lettera h), integra le disposizioni recate dall'articolo 187 del TUEL, relativo alla disciplina dell'avanzo di amministrazione degli enti locali, vietandone l'utilizzo agli enti locali che si trovino in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL, nel caso cioè in cui l'ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.
  Il comma 1, lettera i), modifica le disposizioni recate dal comma 3 dell'articolo 191 del TUEL, relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, con riferimento specifico alle spese relative ai lavori pubblici di somma urgenza, prevedendone l'approvazione da parte dell'organo consiliare.
  Il comma 1, lettera l), integra le disposizioni recate dal dall'articolo 227 del TUEL, relativo al rendiconto di gestione, prevedendo, nel caso di mancata approvazione di tale documento entro i termini previsti dal TUEL, l'attivazione della procedura per lo scioglimento dell'organo consiliare inadempiente e l'attribuzione al Prefetto dei poteri propulsivi e sostitutivi, già prevista nelle ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione.
  Il comma 1, lettere m), n) ed o), nonché i commi 3 e 4, modificano i criteri di nomina di un componente del consiglio dei revisori dell'ente locale, prevedendo che uno degli stessi, cui sono affidate le funzioni di Presidente, sia designato dal Prefetto, su scelta effettuata di concerto dai Ministeri dell'interno e dell'economia e finanze tra i rispettivi dipendenti.
  Il comma 1, lettere p) e q), ed il comma 5 dell'articolo 3 recano alcune novelle al TUEL con riferimento alle disposizioni relative alla disciplina degli enti locali strutturalmente deficitari. Vengono apportate modifiche volte a snellire la procedura per l'adozione dei parametri obiettivi per l'individuazione della condizione di deficitarietà strutturale degli enti; vengono integrate le disposizioni relative ai controlli cui sono assoggettati gli enti locali strutturalmente deficitari, al fine di introdurre per tali enti una limitazione gestionale finalizzata a contenere le spese di personale delle società da essi partecipate cui sono affidati servizi pubblici locali. Il Pag. 256comma 5 prevede che la condizione di deficitarietà strutturale (articolo 242 TUEL) continui ad essere rilevata dalla apposita tabella allegata al Rendiconto 2011.
  Il comma 1, lettera r), introduce, dopo l'articolo 243 del TUEL, tre articoli aggiuntivi (243-bis, 243-ter e 243-quater) che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di squilibrio finanziario.
  Il comma 1, lettera s), mediante novella dell'articolo 248 del TUEL, reca norme volte a sanzionare il comportamento degli amministratori che abbiano cagionato il dissesto finanziario degli enti locali, mediante i seguenti interventi: sopprime il limite temporale dei cinque anni precedenti il dissesto accertato dalla magistratura contabile; inserisce l'espresso richiamo alle condotte omissive rilevanti ai fini delle cause ostative a ricoprire determinati incarichi ivi previste; introduce una sanzione pecuniaria da irrogare nei confronti degli amministratori giudicati responsabili dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti; implementa il sistema sanzionatorio previsto per i componenti del collegio dei revisori degli enti locali di cui la Corte dei conti abbia accertato gravi responsabilità nello svolgimento delle loro attività.
  Il comma 6 – introducendo un nuovo comma 2-bis all'articolo 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011 – prevede che il decreto di scioglimento del Consiglio dell'ente locale che ha omesso di deliberare il dissesto conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad un massimo di quindici. Il comma 7 cambia la denominazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che assume il nome di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti medesimi.
  L'articolo 4 istituisce il «Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario», con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2012, 100 milioni per il 2013 e di 200 milioni per ciascuna annualità dal 2014 al 2020, a cui vanno ad aggiungersi ulteriori risorse per il 2012, pari a 560 milioni.
  L'articolo 5 prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali che presentino squilibri strutturali di bilancio, qualora ricorrano eccezionali motivi di urgenza, agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possa essere concessa un'anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario.
  L'articolo 6 commi 1 e 2, persegue la finalità di rafforzare gli strumenti utilizzabili per la funzione di analisi della spesa pubblica affidata al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012 sulla cosiddetta spending review. I commi 3 e 4 intervengono su diversi profili delle funzioni di controllo della Corte dei conti. In particolare è affidato alle sezioni regionali della Corte dei conti il compito di svolgere i controlli per la verifica dell'attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, sulla base di metodologie appropriate definite dalla Sezione autonomie della stessa Corte dei conti. Inoltre la Sezione autonomie emana delibere di orientamento in caso di interpretazioni difformi delle sezioni regionali di controllo.
  L'articolo 7 reca norme di carattere organizzativo concernenti le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
  L'articolo 8, comma 1 reca una norma interpretativa ai fini della determinazione dell'importo massimo della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio – o del Fondo perequativo – da applicare, quale misura sanzionatoria, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno. Il comma 2 reca Pag. 257alcune novelle all'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con le quali si dispone lo slittamento dei termini per l'adozione del decreto, da parte del Ministro dell'interno, per la riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province – ovvero dei fondi perequativi – e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, da imputare a ciascun comune secondo le determinazioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comma 3 introduce due ulteriori commi all'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012 (commi 6-bis e 6-ter), volti ad evitare il taglio delle risorse per l'anno 2012, previsto dal comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012 sopra illustrato, per i comuni assoggettati nel 2012 al patto di stabilità interno, allo scopo di consentire a tali enti di procedere all'estinzione anticipata del proprio debito attraverso l'utilizzo delle suddette risorse – «tornate» nella disponibilità dei comuni medesimi – che vengono, a tal fine, escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.
  L'articolo 9, al comma 1, differisce al 30 novembre 2012 il termine entro il quale il Consiglio dell'ente locale deve provvedere ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Il comma 2 stabilisce che il gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) sia destinato alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto avente causa o intestatario del veicolo, e non più alla Provincia presso il cui PRA siano state espletate le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli. Il comma 3 posticipa alcuni termini in materia di IMU. In particolare è posticipato dal 30 settembre al 31 ottobre 2012 il termine a disposizione dei comuni per l'approvazione o la modifica del regolamento e delle delibere in materia di aliquote e detrazione IMU; è prorogato dal 30 settembre al 30 novembre 2012 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa agli immobili posseduti al 1o gennaio 2012. Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine a partire dal quale sarà operativo il nuovo sistema di accertamento-riscossione delle entrate dei comuni, disciplinato dal decreto-legge n. 70 del 2011. Di conseguenza è prorogata alla medesima data (30 giugno 2013) l'operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, di cui all'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge n. 203 del 2005. Il comma 5 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipuli apposite convenzioni a titolo gratuito con l'Agenzia delle entrate volte ad agevolare la procedura di erogazione dei contributi del 5 per mille alle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché alle organizzazioni di promozione sociale e alle associazioni e fondazioni. La portata della norma, con particolare riferimento alla gratuità, viene estesa alle convenzioni già stipulate per gli anni finanziari 2010, 2011 e 2012. Il comma 6 dell'articolo 9 interviene sulla disciplina dell'IMU applicabile agli immobili degli enti non commerciali. In particolare, in relazione agli immobili a utilizzazione «mista», per i quali non è possibile individuare la frazione su cui si svolge l'attività non commerciale esente da imposta, si affida alla disciplina regolamentare il compito ulteriore di individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con «modalità non commerciali» (in relazione alle quali sussiste l'esenzione), oltre che gli elementi volti a individuare il rapporto proporzionale tra uso commerciale e uso non commerciale dell'immobile.
  L'articolo 10 prevede una proroga in merito al processo di trasferimento delle funzioni già facenti capo all'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali e dispone la soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale stabilendo le regole per tutti gli adempimenti successivi e consequenziali a tale soppressione (commi 2-6). Nel contempo, Pag. 258viene istituito il Consiglio direttivo per la gestione dell'Albo presso il Ministero dell'interno (commi 7-8).
  L'articolo 11, al comma 1, lettera a), numeri da 1) a 4), modifica alcuni articoli del decreto-legge n. 74 del 2012, e segnatamente gli articoli 1, 3, 4 e 5-bis, che incidono rispettivamente sulle modalità di svolgimento delle funzioni attribuite ai Presidenti delle regioni interessate, sui contratti stipulati dai privati per lavori o servizi connessi agli interventi di ricostruzione, sulla costruzione di edifici scolastici, nonché sui controlli antimafia.
  Il comma 1, lettera a), numero 5, esclude i comuni interessati dagli eventi sismici del 2012 dall'applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011.
  Il comma 1, lettera b), è volto a chiarire l'ambito di applicazione dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di finanziamenti agevolati per gli interventi di ricostruzione, stabilendo che le modalità attuative del predetto articolo sono quelle stabilite nel Protocollo di intesa tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
  Il comma 2 integra le disposizioni recate dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, al fine di escludere, per gli anni 2012 e 2013, i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 dall'applicazione della riduzione delle risorse del Fondo di riequilibrio ivi prevista.
  Il comma 3 interviene sull'erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l'attività a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.
  Il comma 4 prevede che i soggetti residenti in determinati territori interessati dal sisma possano richiedere un'anticipazione sulle loro posizioni individuali maturate ai fondi pensione cui sono iscritti, per l'acquisto della prima casa, per ristrutturazione edilizia o per ulteriori esigenze a prescindere dal requisito degli 8 anni di iscrizione al fondo pensione.
  Il comma 5 prevede per i sostituti d'imposta operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 la regolarizzazione degli omessi adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro entro il 16 dicembre, senza applicazione di interessi e sanzioni, attraverso la trattenuta sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio.
  Il comma 6 proroga, per i medesimi soggetti di cui al comma 5, dal 30 novembre al 16 dicembre 2012 il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
  I commi da 7 a 13 disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1o dicembre 2012 al 30 giugno 2013. I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1o luglio 2012 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato.
  Segnala, per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 11 recanti provvidenze a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2012, che a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea gli Stati membri possono erogare «aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi», purché le agevolazioni concesse si limitino a compensare il danno realmente subito.
  Al fine di consentire la verifica della compatibilità delle misure con le norme Pag. 259sugli aiuti di Stato, le disposizioni debbono essere in ogni caso notificate alla Commissione europea in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del TFUE 3. Lo Stato membro non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
C. 5534-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.
C. 5535 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Mario PESCANTE, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 5534-bis, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» ed il disegno di legge C. 5535 Governo, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015» nonché l'annessa Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.
  Rileva che la Commissione dovrà concludere l'esame dei documenti di bilancio nella seduta di domani; si chiede quale valenza abbia il lavoro della XIV Commissione, posto che i provvedimenti saranno successivamente modificati da parte della Commissione di merito.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ritiene opportuno, in ogni caso, illustrare i contenuti dei provvedimenti, rinviando alla giornata di domani ogni ulteriore valutazione.
  Rileva quindi che il disegno di legge di stabilità 2013 realizza gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012, consentendo, al contempo, il raggiungimento, nel 2013, dell'obiettivo del pareggio di bilancio, nonché il finanziamento di alcune spese indifferibili.
  Nel 2013, le misure contenute nel disegno di legge di stabilità prevedono, in particolare, l'allocazione (per circa 2,9 miliardi) del margine (due decimi di punto del PIL, pari a circa 3,1 miliardi) indicato nella Nota di aggiornamento tra la previsione tendenziale dell'indebitamento netto (-1,6 per cento, che in termini strutturali si traduce in un avanzo pari allo 0,2 per cento del PIL) e l'obiettivo programmatico (-1,8 per cento, che in termini strutturali configura il pareggio di bilancio). Nel 2013 le misure previste nella legge di stabilità determinano, pertanto, un incremento dell'indebitamento netto pari a circa 2,9 miliardi di euro, mentre nei due esercizi successivi (2014-2015) gli effetti complessivi sull'indebitamento e sul fabbisogno risultano marginali e in linea con l'obiettivo di medio termine concordato in sede europea, come di seguito si illustra più diffusamente.
  L'effetto complessivo delle misure recate dalla legge di stabilità (articolato e tabelle), nel testo del disegno di legge presentato dal Governo, determinano per il 2013, un effetto di miglioramento del saldo netto da finanziare (216,5 milioni) a fronte di un peggioramento di circa 3 miliardi per il fabbisogno e l'indebitamento netto. Nel biennio successivo gli effetti si invertono, comportando un peggioramento del SNF (rispettivamente 1,3 miliardi nel 2014 e 7,7 miliardi nel 2015), Pag. 260a fronte di un miglioramento degli altri saldi (9,4 milioni e 130 milioni nei due anni).
  Per quanto riguarda i rifinanziamenti disposti in Tabella E, si segnala la maggiore spesa per 5,5 miliardi nel 2015 concernente il Fondo di rotazione delle politiche comunitarie che si riflette pienamente sul SNF, mentre ha un effetto nullo su fabbisogno e indebitamento: trattandosi di un obbligo internazionale, i relativi effetti sono infatti già scontati nel conto economico tendenziale della pubblica amministrazione. Analoghe considerazioni valgono poi per il rifinanziamento del programma FREMM, per il quale sono autorizzate risorse aggiuntive pari a 321 milioni nel 2013, 261 milioni nel 2014 e 268 milioni nel 2015, cui si aggiungono 1,2 miliardi per gli anni 2016-2019.
  Per quanto riguarda le rimodulazioni, si sottolinea per la rilevanza degli importi quella relativa agli stanziamenti del FAS: la Tabella E prevede la riduzione dello stanziamento relativo al 2013 per 2,5 miliardi, a fronte di un incremento negli anni successivi in misura pari a 1 miliardo nel 2014 e a 1,5 miliardi nel 2015.
  Per quanto riguarda in particolare l'indebitamento netto, si rileva che la variazione complessiva determinata dalla legge di stabilità per il 2013 (aumento del deficit per 2,9 miliardi), corrispondente ad un aumento di 1,8 decimi di punto di incidenza sul PIL, si pone all'interno del margine indicato nella Nota di aggiornamento del DEF tra la previsione tendenziale e l'obiettivo programmatico delle amministrazioni pubbliche (due decimi del PIL, circa 3,1 miliardi). Margine soggetto, da un lato, alla stessa evoluzione del PIL (effetto denominatore) e, dall'altro, alla piena efficacia delle misure adottate insieme alla correttezza delle previsioni a legislazione vigente delle grandezze di finanza pubblica oggetto del conto economico della PA (effetto numeratore).
  Non incidono invece significativamente sul rapporto indebitamento netto/PIL le variazioni migliorative di tale saldo osservate nel 2014 e 2015, esercizi per i quali nella Nota di aggiornamento i saldi tendenziali risultano allineati a quelli programmatici (2014) o evidenziano un lieve miglioramento, peraltro riconducibile alla spesa per interessi (2015).
  Gli effetti sui saldi finora illustrati non scontano le norme di riduzione di spesa proposte dai Ministeri per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui all'articolo 7, commi 12-15 del decreto-legge n. 95 del 2012, evidenziate in calce all'allegato 3. Come specificato dalla Nota tecnico illustrativa al disegno di legge di stabilità, tali misure sono state, infatti, già considerate nei tendenziali a legislazione vigente della Nota di aggiornamento al DEF. Poiché tuttavia, rispetto agli effetti attesi dal decreto-legge n. 95 del 2012, il complesso delle variazioni proposte determinano minori risparmi in termini indebitamento netto e di fabbisogno nel 2013 (-33 milioni), in tale esercizio si determina un corrispondente peggioramento dei suddetti saldi rispetto alla legislazione vigente: in particolare l'aumento complessivo dell'indebitamento risulterebbe pari a 2.940 milioni, inferiore comunque al suddetto margine di 3.165 milioni.
  Per quanto riguarda il bilancio dello Stato, le modifiche degli stanziamenti disposte in conseguenza delle citate misure saranno apportate con la prima Nota di variazione al bilancio in occasione del passaggio del testo tra i due rami del Parlamento. Secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la revisione della spesa dei Ministeri determina nel 2013 un miglioramento di 57,6 milioni in termini di SNF rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012 (irrilevanti, invece, gli effetti migliorativi nel biennio successivo: rispettivamente 0,4 e 0,3 milioni).
  A seguito dell'esame del disegno di legge di stabilità ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del regolamento, nella seduta del 18 ottobre 2012 sono state oggetto della pronuncia di stralcio alcune disposizioni di carattere ordinamentale, micro settoriali e localistico. Le norme stralciate risultavano avere effetti finanziari complessivamente Pag. 261peggiorativi dei saldi per 46 milioni nel 2013, 35,8 milioni nel 2014 e 58,9 milioni nel 2014. Lo stralcio comporta pertanto un miglioramento dei saldi di corrispondente importo.
  L'analisi che segue, in termini di indebitamento netto, si riferisce agli effetti della legge di stabilità al netto delle norme oggetto dello stralcio.
  Dalla composizione della manovra lorda, si osserva che le risorse (date dalla somma delle maggiori entrate e minori spese) vengono reperite prevalentemente dal lato delle entrate, pari a 6,4 miliardi nel 2013, 6,2 miliardi nel 2014 e 5,7 miliardi nel 2015 a fronte di un contenimento della spesa di 3,8 miliardi nel 2013 e nel 2014 e di 3,7 miliardi nel 2015. All'interno di quest'ultima nettamente prevalente è la componente di parte corrente: ciò, tuttavia, è anche conseguenza del fatto che i risparmi derivanti dalle misure a carico degli enti territoriali relative al patto di stabilità interno (2,2 miliardi annui) sono interamente contabilizzati ex ante tra le minori spese correnti, anche se ex post una quota significativa dei tagli si traduce in minori spese in conto capitale.
  Dal lato degli impieghi (dati dalla somma delle minori entrate e delle maggiori spese), le risorse vengono riallocate in larga parte a compensazione delle minori entrate, previste in 8,7 miliardi nel 2013, 7,3 miliardi nel 2014 e 6 miliardi nel 2015. La manovra determina pertanto una riduzione netta delle entrate rispetto alla legislazione vigente. All'interno delle maggiori spese (4,3 miliardi nel 2013, 2,8 miliardi nel 2014 e 3,2 miliardi nel 2015), le risorse sono ripartite per circa il 55-60 per cento tra le spese correnti, a fronte del 40-45 per cento delle spese in conto capitale.
  Guardando ai settori di intervento, dal lato delle risorse, le minori spese sono riconducibili alla riduzione di spesa degli enti territoriali attraverso il rafforzamento degli obiettivi richiesti dal patto di stabilità interno (complessivamente -2,2 miliardi annui nel triennio), al comparto sanitario (-600 milioni nel 2013 e -1 miliardo annuo a decorrere dal 2014) e a misure di riordino degli enti previdenziali e assistenziali (-300 milioni annui).
  Le maggiori entrate derivano, tra l'altro, dalla revisione delle deduzioni e detrazioni Irpef (complessivamente, 2.156 milioni nel 2013, 1.366 milioni nel 2014 e 1.359 milioni nel 2015), dall'introduzione dell'imposta da bollo dello 0,05 per cento sulle transazioni finanziarie (cosiddetta Tobin tax) (1.088 milioni annui), dal riallineamento dei valori contabili (200 milioni nel 2013, 1 miliardo del 2014 e oltre 507 milioni nel 2015); dalla stabilizzazione dell'incremento delle accise sui carburanti (1.107 milioni annui), dall'incremento dell'acconto sulle riserve tecniche per le imprese assicurative (623 milioni nel 2013 e 374 milioni a decorrere dal 2014) e dalle riduzioni delle agevolazioni all'acquisto di auto aziendali (412 milioni nel 2013, 549 milioni nel 2014 e 532 milioni nel 2014).
  Dal lato degli impieghi, tra le maggiori spese correnti si ricorda l'istituzione di un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato a fondi immobiliari (500 milioni nel 2013 e 900 milioni annui nel biennio successivo); la creazione di un fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale in cui confluiscono le risorse statali e regionali destinate a tale finalità, con un incremento di risorse pari a 465 milioni nel 2013, 443 milioni nel 20014 e 506 milioni nel 2015. Tra gli altri interventi si ricorda l'istituzione di un fondo per interventi urgenti a favore delle università, delle famiglie, dei giovani, nonché in materia sociale e per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma dell'Aquila, con una dotazione di 900 milioni nel 2013.
  Tra le maggiori spese in conto capitale, vi sono le nuove risorse da trasferire a RFI s.p.a. per la manutenzione straordinaria e per gli investimenti nella rete ferroviaria (250 milioni nel 2013 e 300 milioni annui nel 2014 e 2015) e ad ANAS per gli interventi di manutenzione straordinaria della rete stradale (200 milioni nel 2012 e 100 milioni nel 2014). La manovra autorizza, inoltre, uno stanziamento di 850 milioni per il triennio 2013-2015 più ulteriori Pag. 262400 milioni nel 2016 per la realizzazione del sistema MOSE (con un profilo in termini di indebitamento netto di 50 milioni nel 2013, 200 milioni nel 2014 e 300 milioni nel 2015), la spesa di 690 milioni per la realizzazione della linea ferroviaria Lione-Torino (con un profilo in termini di indebitamento netto di 20 milioni nel 2013, 150 milioni nel 2014 e 400 milioni nel 2015); e il rifinanziamento dei Fondi Multilaterali di Sviluppo e Fondo Globale per l'Ambiente (295 milioni a decorrere dal 2013).
  Tra le minori entrate, si ricordano la sterilizzazione per un punto percentuale dell'incremento delle aliquote IVA previsto dal 1o luglio 2013 (-3.280 milioni nel 2013), la proroga di misure agevolative per l'incremento della produttività del lavoro (-1,2 miliardi nel 2013 e -400 milioni nel 2014), il parziale riordino della tassazione dei redditi delle persone fisiche con la riduzione delle aliquote dei primi due scaglioni (rispettivamente dal 23 al 22 per cento e dal 27 al 26 per cento) e la rimodulazione di alcune deduzioni e detrazioni fiscali (circa -4,3 miliardi nel 2013, -6,6 miliardi nel 2014 e -5,9 miliardi nel 2014).
  Quanto al disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (A.C. 5535), esso è predisposto sulla base del criterio della legislazione vigente, e impostato secondo la struttura contabile per missioni e programmi, finalizzata a privilegiare il contenuto funzionale della spesa.
  Dopo una prima revisione operata nel 2011, la struttura del disegno di legge di bilancio 2013-2015 presenta ulteriori affinamenti rispetto a quella dell'esercizio precedente. In particolare, secondo quanto esposto nella Relazione illustrativa, sono confermate le 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi strategici, mentre sono aumentati da 172 a 174 i programmi di spesa, che costituiscono le unità di voto parlamentare.
  In aumento risulta altresì il numero delle missioni di spesa condivise tra più amministrazioni (21 anziché 20). Sono, invece, confermati il numero (4) dei programmi condivisi tra Ministeri.
  Come evidenziato nella Relazione illustrativa, il disegno di legge di bilancio per il 2013 è coerente con lo scenario macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento del DEF, presentata a settembre 2012, e si colloca in un percorso di progressivo risanamento dei conti pubblici che prevede il raggiungimento del pareggio strutturale del conto delle amministrazioni pubbliche nel 2013.
  Esso è predisposto secondo il criterio della legislazione vigente e include gli effetti finanziari delle misure adottate nel corso di questi ultimi anni, comprese le misure in materia di spending review determinate con il citato decreto-legge n. 95 del luglio 2012 (fatta eccezione per le riduzioni di spesa dei Ministeri basate sulle apposite proposte dei responsabili dei dicasteri stessi, che verranno invece disposte con la legge di stabilità, su cui si rinvia al paragrafo successivo), nonché delle rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di flessibilità previsti dalla normativa vigente.
  Come accennano, in virtù della sopra richiamata disciplina in materia di flessibilità, il disegno di legge di bilancio, oltre a formalizzare le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente, assume un carattere non meramente formale, poiché può incidere sulla legislazione sostanziale di spesa nei seguenti modi: proponendo rimodulazione di spese predeterminate per legge, ai sensi dell'articolo 23 della legge di contabilità e dell'articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 2010; quantificando, in base all'articolo 52, comma 1, della legge di contabilità, gli stanziamenti destinati al funzionamento degli enti pubblici aventi natura obbligatoria, precedentemente determinati dalla Tabella C della legge finanziaria; proponendo rimodulazioni nel tempo degli stanziamenti di competenza delle leggi pluriennali di spesa, fermo restandone l'ammontare complessivo, ai sensi dell'articolo 6, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012.Pag. 263
  Come illustrato nella Relazione al disegno di legge di bilancio, sul processo di formazione delle dotazioni finanziarie per l'esercizio 2013 hanno inciso, sotto il profilo quantitativo, le misure di flessibilità previste sia dall'articolo 23, commi 1-3, della legge di contabilità, sia quelle introdotte dall'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (legge n. 122 del 2010) che ha esteso, in deroga alla normativa contabile, limitatamente al triennio 2011-2013, la possibilità di rimodulare le dotazioni finanziarie del bilancio dello Stato anche «tra le missioni» di ciascun stato di previsione della spesa, a fronte delle consistenti riduzioni di spesa operate dal decreto-legge medesimo.
  Per quanto concerne la componente rimodulabile riconducibile al fattore legislativo, sia l'articolo 23, comma 3, della legge di contabilità, sia l'articolo 2 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevedono che in appositi allegati agli stati di previsione della spesa debbano essere indicate le autorizzazioni legislative di cui si propongono le modifiche ed i corrispondenti importi.
  Nel disegno di legge di bilancio per il 2013 è presente, in allegato a ciascuno stato di previsione della spesa, l'Allegato 1 «Prospetto delle autorizzazioni di spesa per programmi», che espone le autorizzazioni di spesa di ciascun Ministero che sono state rimodulate dal disegno di legge di bilancio. Rileva che, come lo scorso anno, soltanto alcuni Ministeri risultano aver esercitato le misure di flessibilità a valere sulle spese rimodulabili riconducibili a fattori legislativi.
  Nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2013 le politiche comunitarie sono esposte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2 allegata al disegno di legge di bilancio) e più precisamente nella Missione 3 – L'Italia nell'Europa e nel mondo. Tale missione comprende sia il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE, che fa capo al Centro di responsabilità 4 – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sia alcuni programmi riguardanti principalmente le relazioni finanziarie internazionali, che fanno capo al Centro di responsabilità 3 (Dipartimento del tesoro): tra questi ultimi si segnala il Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale.
  Lo stanziamento previsto complessivamente dal disegno di legge di bilancio per il Programma 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE – è pari a 24.208,4 milioni di euro. Nella legge di bilancio 2012 per la medesima spesa erano previsto uno stanziamento iniziale di 23.837,6 milioni di euro, con una lievissima variazione nelle previsioni assestate (23.838,6 milioni di euro). Per i successivi anni finanziari del triennio considerato, il disegno di legge di bilancio prevede un aumento dello stanziamento per il 2014 (24.808,2 milioni di euro), mentre per 2015 la posta iscritta registra una decisa riduzione (19.908,2 milioni di euro).
  Per quanto concerne il Programma 3.2 – Politica economica e finanziaria in ambito internazionale – lo stanziamento previsto per l'anno 2013 è di 623,042 milioni di euro, con un lieve incremento nello stanziamento per quanto riguarda il 2014 (665,772 milioni di euro) e, analogamente a quanto sopra riportato per il Programma 3.1, una riduzione per il 2015 (511,035 milioni di euro).
  Nella legge di bilancio 2012 per la medesima spesa erano previsti 510,9 milioni di euro, mentre nelle previsioni assestate si era registrato un considerevole aumento (610,6 milioni di euro).
  I capitoli direttamente interessati alla Missione 3 – Partecipazione italiana alle politiche di bilancio UE registrano le seguenti variazioni:
   Capitolo 2751 – Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorsa RNL e di risorsa IVA: 16.000 milioni di euro, con un aumento di 400 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2012. Negli anni successivi si prevede un aumento dello stanziamento (16.500 milioni di euro per il 2014 e 17.000 milioni di euro per il 2015); Pag. 264
   Capitolo 2752 – Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'UE a titolo di risorse proprie tradizionali relative a dazi doganali e contributi zucchero: 2.600 milioni di euro, senza variazioni rispetto alle previsioni assestate 2012. Per gli anni successivi si prevede un lieve aumento dello stanziamento all'anno (2.700 milioni nel 2014 e 2.800 milioni nel 2015);
   Capitolo 7493 – Somme da versare al conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro – Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali»: 5.500 milioni di euro, con una diminuzione di 24,3 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2012. Nel 2014 lo stanziamento iscritto nel capitolo è invariato.

  Il Dipartimento per le politiche comunitarie è uno dei centri di responsabilità di spesa (C.d.R. n. 4) della Presidenza del Consiglio dei ministri, e gode di autonomia finanziaria e contabile disciplinata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002.
  La dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantirne il funzionamento viene annualmente indicata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: in particolare la Presidenza del Consiglio è oggetto del Programma 21.3, che fa capo alla Missione n. 21 (Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri). Per l'anno finanziario 2013 lo stanziamento iscritto nel Programma 21.3 risulta essere di 415,288 milioni di euro, con un incremento di 4,2 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2012 (411,069 milioni di euro). Per gli anni 2014 e 2015 lo stanziamento iscritto per il Programma 21.3 ammonta, rispettivamente, a 426,615 milioni di euro (+11,327 milioni) e a 424,573 milioni di euro (+9,285 milioni di euro).
  Rileva che non è ancora disponibile il bilancio di previsione 2013 della Presidenza del Consiglio, e, pertanto, non si conosce la ripartizione delle somme spettanti a ciascun Centro di responsabilità.
  Per quanto riguarda l'anno 2012, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2011.
  La Nota preliminare allegata al bilancio di previsione 2012 evidenzia che al Centro di responsabilità del Dipartimento per le politiche comunitarie (C.d.R. 4) erano destinati fondi per 1.902,4 milioni di euro (con una diminuzione rispetto alle previsioni per l'anno 2011 pari a circa 0,556 milioni di euro), da utilizzare per il perseguimento degli obiettivi strategici e strutturali propri del Dipartimento.
  Il ridimensionamento dello stanziamento di parte corrente è conseguente – come evidenziato nella medesima Nota preliminare – alle linee guida di cui alla Direttiva del Segretario generale del 12 ottobre 2011, che ha indicato una diminuzione della spesa di circa il 30 per cento.
  Quanto al sistema di finanziamento dell'Unione europea ed i flussi finanziari in favore dell'Italia, ricordo che il sistema di finanziamento dell'Unione, previsto dall'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (ex articolo 269 del Trattato CE), stabilisce che il bilancio generale dell'UE sia integralmente finanziato dalle cosiddette «risorse proprie», ossia dai mezzi finanziari conferiti da ciascuno Stato membro per garantire il funzionamento dell'amministrazione comunitaria e la realizzazione delle relative politiche. Il sistema è attualmente disciplinato dalla Decisione 2007/436/CE, Euratom, del 7 giugno 2007, che ha sostituito, per il periodo 2007-2013, la decisione 2000/597/CE, Euratom, sul sistema delle risorse proprie. La Decisione è entrata in vigore il 1o marzo 2009 con effetto retroattivo al 1o gennaio 2007.
  Alla decisione è stata data attuazione nell'ordinamento italiano con il comma 66 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008). Pag. 265
  Le risorse finanziarie sono costituite da: risorse proprie tradizionali (R.P.T.): derivano dall'esistenza di uno spazio doganale unificato e sono riscosse dai Paesi membri e poi versate alla Comunità, al netto del 25 per cento a titolo di rimborso per le spese di riscossione; esse sono costituite dai dazi doganali riscossi dai Paesi membri negli scambi con Paesi terzi, dai prelievi sulle importazioni di prodotti agricoli, derivanti da scambi con paesi terzi, nonché da contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero; risorsa IVA: è costituita da un contributo a carico di ciascuno Stato membro calcolato applicando un'aliquota uniforme (0,30 per cento) all'imponibile nazionale dell'IVA; risorsa R.N.L. (Reddito Nazionale Lordo, già P.N.L.), che consiste in un contributo degli Stati membri commisurato alle quote parte dei RNL nazionali sul RNL comunitario, e destinata a finanziare le spese di bilancio non coperte dalle altre due suddette risorse (cosiddetta «risorsa complementare»). La risorsa IVA e la risorsa RNL rappresentano attualmente la maggior parte delle risorse del bilancio UE.
  Per quanto riguarda la contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia, essa consegue alle politiche comuni di sviluppo poste in essere dall'Unione in vari settori e si realizza concretamente con gli Strumenti finanziari costituiti dai Fondi strutturali.
  A seguito della definizione del nuovo quadro finanziario dell'UE per il periodo 2007-2013, l'11 luglio 2006 sono stati definitivamente adottati provvedimenti relativi alla politica di coesione dell'UE per il medesimo periodo: il regolamento (CE) 1083/2006 recante norme e princìpi comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale e al Fondo di coesione (cosiddetto regolamento generale); il Regolamento (CE) 1083/2006 del Consiglio ha abrogato il regolamento 1260/1999 ed ha riformato la disciplina comunitaria dei Fondi strutturali a decorrere dal 2007, disponendo la riduzione di tali fondi dai cinque del precedente periodo di programmazione a tre: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo di Coesione. Nella stessa data sono stati emanati provvedimenti specifici per alcuni Fondi: reg. (CE) 1080/2006 per il FESR e reg. (CE) 1081/2006 per il FSE, mentre lo stesso reg. (CE) 1083/2006 detta norme specifiche per il Fondo di coesione.
  I nuovi Regolamenti prevedono il finanziamento dei seguenti 3 obiettivi prioritari di sviluppo:
   a) l'obiettivo «Convergenza», volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione;
   b) l'obiettivo «Competitività regionale e occupazione», che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione;
   c) l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea», che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera e transnazionale.

  Ricorda poi che con il regolamento (CE) 1082/2006 è stato istituito un nuovo strumento giuridico denominato Gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT), che promuove azioni finanziate al di fuori dei fondi a finalità strutturale e mirate agli obiettivi di coesione territoriale, con particolare riferimento alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. All'attuazione del regolamento nell'ordinamento nazionale si è provveduto con gli articoli 45-48 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008).
  Per quanto riguarda invece il finanziamento della politica agricola, sono stati di recente adottati i seguenti provvedimenti: Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, relativo al finanziamento della politica agricola comune, che istituisce il Fondo europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) per il 1o pilastro, ed il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR) per il 2o pilastro: in particolare Pag. 266il FEAGA diviene lo strumento per realizzare la politica di sostegno dei mercati agricoli e dei redditi, denominata 1o pilastro della Politica Agricola Comunitaria (PAC), mentre il FEASR finanzia i programmi di sviluppo rurale, ossia il 2o pilastro della PAC; Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che definisce gli obiettivi finanziati dal fondo; Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, relativo al Fondo europeo per la pesca.
  Dal Bollettino statistico pubblicato dalla RGS sulla situazione complessiva riferita all'anno 2011, risulta che nel corso dell'esercizio l'Italia ha versato al Bilancio generale dell'Unione europea 16.215,32 milioni di euro (nel 2010 sono stati 14.889,14 milioni di euro) ed ha ricevuto 8.644,60 milioni di euro per quanto riguarda le risorse attivate per il FEAGA, i Fondi strutturali, il FEASR il FEP e le altre linee di intervento (nel 2010 sono stati 8.375,44 milioni), facendo pertanto registrare un saldo negativo (ovvero la differenza tra i movimenti in entrata e quelli in uscita) pari a 7.570,72 milioni di euro.
  Dall'ultimo Bollettino statistico pubblicato dalla RGS sulla situazione trimestrale dei flussi finanziari Italia-UE risulta che nel periodo aprile-giugno 2012 l'Italia ha versato all'Unione europea un ammontare di risorse pari a circa 3.216,084 milioni di euro, di cui 2.494,985 milioni a titolo di Risorsa RNL e circa 354 milioni di euro a titolo di Risorsa IVA.
  Nello stesso periodo sono stati disposti accrediti a favore dell'Italia per un ammontare complessivo pari a circa 1.576,41 milioni di euro tra cui si evidenziano 813,7 milioni per l'attuazione degli interventi strutturali e 717,6 milioni di euro a titolo di FEAGA, per l'attuazione della Politica Agricola Comune. Pertanto nel secondo trimestre 2011, dal confronto dei dati del relativi ai versamenti al bilancio comunitario con gli accrediti comunitari erogati in favore dell'Italia nello stesso periodo, deriva un saldo netto negativo pari a di circa 1.639,67 milioni di euro.
  Viene così confermata una tendenza ormai consolidata da diversi anni, ovvero che i versamenti dell'Italia al bilancio UE superano abbondantemente i rientri in favore del nostro Paese.
  Nel complesso, i fondi accreditati all'Italia nel secondo trimestre 2012 hanno riguardato interventi variamente localizzati sul territorio nazionale, in relazione ai diversi periodi di programmazione, agli obiettivi prioritari ed ai programmi di sviluppo cofinanziati da Bruxelles. La distribuzione geografica degli accrediti evidenzia – in particolare – che le regioni che hanno maggiormente usufruito delle risorse affluite all'Italia sono state la Basilicata (14,29 per cento delle risorse), la Puglia (12,06 per cento delle risorse) e la Campania (11,33 per cento delle risorse).
  I programmi gestiti da Amministrazioni centrali che riguardano, contemporaneamente, il territorio di più regioni o l'intero territorio nazionale hanno assorbito, nel secondo trimestre 2012, il 15,29 per cento degli accrediti.

  Sandro GOZI (PD) ritiene opportuno proseguire l'esame dei provvedimenti nella giornata di domani, anche al fine di consentire un opportuno dibattito.

  Mario PESCANTE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 24 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 15.35.

Pag. 267

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.
Atto n. 505.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2012.

  Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  Giovanni DELL'ELCE (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  Gianluca PINI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  Antonio RAZZI (PT) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  Domenico ZINZI (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 573/2007/CE, la decisione n. 575/2007/CE e la decisione 2007/435/CE del Consiglio al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo europeo per i rifugiati, del Fondo europeo per i rimpatri e del Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi per quanto riguarda talune disposizioni in materia di gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria.
COM(2012)526 final.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 574/2007/CE al fine di aumentare il tasso di cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne per alcuni Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà di stabilità finanziaria.
COM(2012)527 final.