CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 ottobre 2012
721.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 12.05.

DL 158/2012: Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.
C. 5440-A/R Governo ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco MARSILIO (PdL), relatore, fa presente che, in seguito al parere espresso dalla Commissione nella seduta di ieri, questa mattina la Commissione Affari sociali si è nuovamente riunita al fine di valutare il parere medesimo. Osserva che la Commissione ha quindi approvato una serie di proposte emendative volte a recepire tutte le 27 condizioni contenute nel parere espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Rileva che la Commissione di merito ha inoltre approvato un emendamento volto a recepire l'osservazione della Commissione bilancio concernente l'articolo 7, comma 4, primo periodo. Precisa che la Commissione di merito non ha invece ritenuto di recepire le due condizioni relative, rispettivamente all'articolo 11 e all'articolo 15, non espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Per quanto riguarda il recepimento della condizione, espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, avente ad oggetto l'articolo 8 e relativa alle bevande contenenti succhi naturali, segnala che la Commissione, correttamente, nel recepire la condizione medesima, ha provveduto a introdurre una modifica di coordinamento che ha opportunamente chiarito come il termine di otto mesi per la Pag. 10messa in commercio delle bevande prodotte secondo la normativa attualmente vigente decorra a partire dal nono mese successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge e previo perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/CE. Ritiene pertanto che il nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito possa essere valutato favorevolmente dalla Commissione.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con le valutazioni espresse dal relatore.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che il parere espresso dalla Commissione nella seduta di ieri è stato oggetto di taluni rilievi critici nella odierna seduta della Commissione di merito. In proposito, esprime rammarico per il verificarsi di circostanze come quella odierna che derivano tuttavia dalla mancanza di un'adeguata istruttoria preventiva dei profili finanziari dei provvedimenti e non certo da un atteggiamento persecutorio della Commissione.

  Marco MARSILIO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5440-A/R, di conversione del decreto-legge n. 158 del 13 settembre 2012, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
   preso atto che la Commissione di merito ha recepito nel nuovo testo del provvedimento in oggetto tutte le condizioni, espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, contenute nel parere reso dalla Commissione nella seduta di ieri, nonché l'osservazione contenuta nel medesimo parere;
   rilevato, altresì, che la Commissione di merito non ha ritenuto, invece, di recepire le due condizioni contenute nel parere non espresse ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,

  esprime
  sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE».

  Renato CAMBURSANO (Misto) annuncia la propria astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.15.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 17 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 18.30.

Legge di stabilità 2013.
C. 5534 Governo.

(Esame ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento e conclusione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per l'espressione del parere al Presidente della Camera in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge di stabilità. Ricorda che, come indicato nel parere espresso dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 14 luglio 2010, infatti, il disegno di legge di bilancio e il disegno di legge di stabilità sono esaminati secondo le procedure stabilite, prima della approvazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica, Pag. 11dagli articoli da 119 a 123 del Regolamento. Fa presente inoltre che in questa sede conformemente ai precedenti, dovremo effettuare una prima valutazione anche relativamente ai profili di copertura. Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, ricorda che i limiti di contenuto della legge di stabilità sono stabiliti in modo puntuale dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In particolare, ricorda che tale disposizione introduce significative innovazioni rispetto al contenuto proprio della legge finanziaria, valorizzandone la funzione propria di definizione del quadro di riferimento finanziario per il triennio compreso nel bilancio pluriennale e di regolazione delle grandezze finanziarie previste dalla legislazione vigente, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldi, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia nel quadro del Patto di stabilità e crescita. Osserva come, rispetto a quanto previsto dall'abrogata legge n. 468 del 1978 per la legge finanziaria, il contenuto della legge di stabilità risulta più ristretto e, oltre a precludere l'introduzione in tale legge di norme di delega nonché di carattere localistico o micro settoriale, fa venire meno la possibilità di inserire nel provvedimento norme che comportino aumenti di spesa, ancorché finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, anche se suscettibili di determinare aumenti di entrata o riduzioni di spesa. Per quanto riguarda quest'ultima categoria di disposizioni, ricorda che la legge di contabilità e finanza pubblica, nel definire il contenuto della legge di stabilità all'articolo 11, comma 3, lettera i), così testualmente dispone: «i) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, fatto salvo quanto previsto dalla lettera m)», relativa alle norme necessarie ad attuare il patto di stabilità interno e il patto di convergenza. Ricorda, inoltre, che nell'ordinamento parlamentare – come ha osservato già nella seduta della Commissione del 26 ottobre 2010 –, il contenuto proprio della legge di stabilità rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee rimesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare. Osserva che le proposte emendative inammissibili sono infatti quelle che hanno ad oggetto materia estranea al contenuto proprio della legge di stabilità o che presentano una copertura finanziaria non conforme alla disciplina contabile. Precisa che sono sempre ammissibili per materia le proposte emendative volte a modificare disposizioni già presenti nella legge di stabilità. Fa, inoltre, presente di avere valutato il contenuto del disegno di legge di stabilità per il 2013 tenendo conto delle analoghe valutazioni, anche relative all'ammissibilità delle proposte emendative, che la presidenza ha avuto modo di svolgere nelle precedenti sessioni di bilancio della presente legislatura. Ricorda, in particolare, come, nella seduta del 1o dicembre 2009, avesse fatto presente alla Commissione di aver valutato l'ammissibilità delle proposte emendative non ritenendo ammissibili «le proposte con carattere micro settoriale o localistico, nonché quelle con preminenti profili di carattere ordinamentale» mentre aveva ritenuto ammissibili «le proposte di carattere macroeconomico idonee ad incidere sull'allocazione delle risorse o aventi comunque una rilevanza non trascurabile sotto il profilo economico-finanziario». Ricorda, inoltre, che in tale occasione, dei richiamati criteri era stata fatta puntuale applicazione in relazione a proposte emendative presentate dal Governo che erano state dichiarate inammissibili, in tutto o in parte, in quanto la parte ordinamentale era stata ritenuta «del tutto prevalente», ovvero l'emendamento era «privo di effetti finanziari e si limitava a modificare le modalità applicative» di un particolare regime agevolativo. Rileva che, nella successiva seduta del 3 dicembre del 2009, era stato dato ulteriore spazio alle valutazioni circa l'ammissibilità delle proposte Pag. 12emendative e, in particolare, un emendamento del Governo in materia di enti territoriali era stato ritenuto ammissibile in una nuova formulazione in quanto presentava, a quel punto, una «portata ordinamentale alquanto limitata» e rivelava «un'impostazione analoga ad altre disposizioni recanti principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica». Ricorda, infine, come in tale occasione fosse stata fatta più volte applicazione di un criterio sulla base del quale erano stati valutati favorevolmente ovvero dichiarati solo parzialmente inammissibili, emendamenti di carattere ordinamentale e organizzatorio ma che avevano effetti, diretti o indiretti, positivi di rilievo sulla finanza pubblica in termini di minori spese nonché di razionalizzazione della spesa pubblica. Precisa quindi che il disegno di legge di stabilità per il 2013 trasmesso dal Governo alla Camera, risulta composto di 14 articoli. In particolare segnala che l'articolo 1, comma 1, e il relativo allegato 1 fissano il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario per il bilancio di previsione per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, in linea con quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009. Per quanto riguarda le altre disposizioni, rileva quanto segue. Con riferimento all'articolo 3, in particolare segnala le seguenti disposizioni, con la limitata eccezione del comma 28, prive di effetti finanziari: il comma 9, lettera b), che esonera dal pagamento dell'imposta per la registrazione degli atti giudiziari quanti abbiano subito danni a causa della violazione del termine ragionevole del processo, adeguando l'ordinamento ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (la disposizione ha carattere microsettoriale); il comma 10, primo periodo, e, per coordinamento, al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma e quelle», che limita il compenso del difensore della parte vittoriosa ad un importo non superiore al valore effettivo della causa (la disposizione ha carattere microsettoriale); il comma 13 che apporta modifiche alla composizione della Commissione d'esame per la professione di avvocato (la disposizione ha carattere ordinamentale); il comma 15, che prevede l'esclusione degli istituti penitenziari dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 7 del decreto-legge n. 98 del 2011, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle amministrazioni statali (la disposizione ha carattere ordinamentale); il comma 16, relativo alla razionalizzazione della vigilanza sugli ordini professionali, al fine di attribuirla a dicasteri diversi dall'amministrazione della giustizia (la disposizione ha carattere ordinamentale); il comma 28, che autorizza la spesa di 600 mila euro a decorrere dall'anno 2013 quale contributo all’Investment and Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma (la disposizione ha carattere microsettoriale); il comma 32, che stabilisce che il personale docente dichiarato inidoneo permanentemente alla propria funzione per motivi di salute possa essere sottoposto, a sua richiesta, ad un'ulteriore visita medica collegiale, finalizzata all'accertamento del recupero dell'idoneità all'insegnamento, ai fini della riammissione in servizio (la disposizione ha carattere ordinamentale); il comma 33, che attribuisce all'INPS le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile (la disposizione ha carattere ordinamentale); il comma 34, che modifica l'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, prevedendo un valore minimo di risorse, pari a 3 milioni di euro, da destinare all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) (la disposizione ha carattere microsettoriale); il comma 35, che prevede la facoltà per l'amministrazione scolastica di promuovere, in collaborazione con le regioni e mediante la stipula di apposite convenzioni, progetti per lo svolgimento di attività di carattere straordinario anche al fine dell'adempimento Pag. 13dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali (la disposizione ha carattere ordinamentale); il comma 36, che reca disposizioni relative all'applicazione delle misure in materia di attribuzione di posizione di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali ed amministrativi alle istituzioni scolastiche ed educative; il comma 39, che consente la costituzione di uffici scolastici di carattere interregionale avvalendosi delle procedure di organizzazione già previste per quelli a carattere regionale dall'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999 (la disposizione ha carattere organizzatorio); il comma 40, che disciplina la formazione delle classi delle scuole paritarie (la disposizione ha carattere ordinamentale); il comma 41, che detta disposizioni relative agli esami di idoneità, prevedendo che essi debbano essere sostenuti, ove possibile, presso istituzioni scolastiche ubicate nei comuni di residenza (la disposizione ha carattere ordinamentale). Con riferimento all'articolo 7, segnala le seguenti disposizioni, con la limitata eccezione dei commi da 27 a 33, prive di effetti finanziari: i commi 12, e 13, i quali prevedono che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipuli apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione, anche per il tramite di propria società in house, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, evidenziando in particolare che il comma 13 attribuisce i compiti di indirizzo, vigilanza e controllo sulle predette attività di gestione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e che la relazione illustrativa afferma che la disposizione ha lo scopo di razionalizzare la spesa pubblica in materia di informatica, ma la stessa non ha effetti finanziari ed ha un carattere ordinamentale; i commi da 22 a 24, che recano disposizioni in materia di funzionamento e composizione della commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, operante come autorità nazionale anticorruzione (le disposizioni hanno carattere ordinamentale); i commi da 27 a 33, che prevedono la soppressione di alcuni commissioni tecniche di verifica in materia ambientale e la conseguente istituzione della commissione unica per i procedimenti ambientali VIA/VAS e AIA, con la conseguente previsione di risparmi a regime, precisando che, malgrado la disposizione produca risparmi, pari a 800 mila euro, essa ha prevalentemente carattere organizzatorio; il comma 34, che prevede che l'ISPR (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) verifichi l'ottemperanza alle prescrizione della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale (la norma ha carattere organizzatorio). Con riferimento all'articolo 8, si segnalano le seguenti disposizioni di spesa: il comma 15 che dispone un'autorizzazione di spesa per la ristrutturazione del Quartiere generale del Consiglio atlantico di Bruxelles (la disposizione ha carattere microsettoriale); il comma 16 che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di consentire la proroga della convenzione con il Centro di produzione S.p.A. (la disposizione ha carattere microsettoriale); il comma 19 che autorizza una spesa per realizzare la bonifica dei poligoni militari di tiro, prevedendo una autonoma copertura finanziaria (la disposizione ha carattere microsettoriale). Con riferimento all'articolo 9, segnala le seguenti disposizioni: il comma 3, che prevede che il fondo per il finanziamento per il trasporto pubblico locale sia ripartito, con riferimento all'anno 2012, sulla base del criterio storico, la norma incide in un esercizio finanziario non compreso nel triennio del bilancio pluriennale di riferimento. Osserva che l'articolo 10 reca disposizioni volte sia all'istituzione dell'Agenzia per la coesione sia alla razionalizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Rileva che tale complesso di disposizioni ha senz'altro natura ordinamentale ma determina effetti di risparmio in termini di spese per il personale Pag. 14pari a 2,2 milioni di euro e persegue la finalità di accelerare l'utilizzo dei fondi destinati alle aree sottoutilizzate e, in particolare, delle risorse dell'Unione europea. Sottolinea tuttavia come la portata ordinamentale dell'articolo appaia assolutamente prevalente. Rileva che l'articolo 11 reca disposizioni volte al riordino degli enti di ricerca, fra le quali l'istituzione della consulta dei presidenti di vari enti ivi indicati, nonché l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale. Evidenzia che la relazione tecnica afferma che sono possibili effetti di risparmio di spesa verificabili solo a consuntivo senza procedere ad alcuna quantificazione degli stessi (la disposizione ha carattere ordinamentale assolutamente prevalente). Propone pertanto alla Commissione di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le predette disposizioni. Con riferimento alla tabella C, segnala che la stessa reca una voce riferita al Fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, con una dotazione pari a 0 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. Fa presente tuttavia, sulla base di quanto disposto dalla norma da ultimo citata, il Fondo deve essere rifinanziato non mediante la tabella C, bensì a valere sulla tabella E del disegno di legge di stabilità. A conferma del dettato normativo, ricorda che tale Fondo è, infatti, oggetto di uno specifico rifinanziamento nella tabella E del disegno di legge medesimo. Rileva quindi come possa, quindi, ritenersi ultroneo il riferimento alla suddetta autorizzazione di spesa contenuto nella tabella C e come anche tale disposizione potrebbe essere sottoposta all'attenzione del Presidente della Camera.

  Renato BRUNETTA (PdL) esprime il pieno sostegno suo e del suo gruppo rispetto alle valutazioni del presidente, sottolineando come le norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, ancorché si preveda in applicazione delle medesime il conseguimento di un risparmio di spesa, comportano inevitabilmente nella fase transitoria un aumento dei costi. Evidenzia in particolare come tali costi andrebbero appositamente coperti e come, soprattutto nella fase terminale della legislatura, sia preferibile evitare cambiamenti sistemici che potrebbero comportare un aggravio di costi maggiore rispetto ai benefici che ci si propone di conseguire.

  Pier Paolo BARETTA (PD) dichiara di condividere complessivamente le valutazioni, a suo avviso, rigorose ed obiettive, effettuate dal presidente. Sottolinea come il criterio utilizzato in questa sede non potrà che condizionare evidentemente anche le successive valutazioni in ordine alla ammissibilità delle proposte emendative che saranno presentate dai parlamentari e dal Governo. Evidenzia come permangano nel testo taluni argomenti particolarmente complessi dove i profili ordinamentali si intrecciano a quelli finanziari in maniera tale da non giustificare lo stralcio. Su tali aspetti, rileva come i profili finanziari non potranno tuttavia costituire l'alibi per consentire l'introduzione di disposizioni dal contenuto non conforme alla vigente normativa contabile, sottolineando in proposito come tutte le parti direttamente funzionali alla determinazione dei saldi dovranno formare oggetto di discussione.

  Renato CAMBURSANO (Misto) fa presente di condividere i criteri seguiti dal presidente nella formulazione delle sue valutazioni, in piena coerenza con la vigente normativa contabile, che ha portato a proporre l'espunzione di numerose disposizioni del disegno di legge di stabilità in esame. Condivide inoltre le osservazioni dell'onorevole Baretta sulla inevitabile incidenza di tali criteri anche sulle valutazioni che la presidenza sarà successivamente chiamata ad assumere in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative. Esprime tuttavia dubbi sulla proposta di stralciare l'articolo 11 relativo alla razionalizzazione degli enti di ricerca, atteso che, sulla base della relazione tecnica, sarebbero previsti risparmi di spesa sia pure quantificabili solo a consuntivo. Pag. 15Chiede quindi al presidente di riconsiderare tale aspetto.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) esprime totale condivisione delle valutazioni espresse dal presidente rispetto ad un testo che il suo gruppo valutava come debordante rispetto ai limiti di contenuto fissati per la legge di stabilità ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Richiama quindi le considerazioni svolte dall'onorevole Brunetta sull'inopportunità di introdurre sostanziali modifiche organizzative nell'imminenza della fine della legislatura.

  Rolando NANNICINI (PD) con riferimento alla proposta di considerare non riconducibili al contenuto proprio della legge di stabilità le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 16, relative al finanziamento di Radio Radicale, ricorda di avere già segnalato in precedenti sessioni di bilancio la necessità di procedere ad una gara per l'assegnazione del servizio ed esprime quindi il dubbio che la revoca del finanziamento possa produrre anche l'impossibilità di intraprendere tale strada.

  Antonio BORGHESI (IdV), pur comprendendo come non sia facile trovare un equilibrio complessivo rispetto alla definizione come localistico o micro settoriale di un determinato argomento, rilevando in proposito come si potrebbe in tale senso considerare inammissibile anche l'intervento in favore della realizzazione dell'alta velocità nella tratta Torino-Lione. Rileva fin d'ora come la previsione di riduzioni per la deducibilità e detraibilità di talune spese sarà, a suo avviso, suscettibile di determinare un aumento del sommerso, facendo venire meno il contrasto di interessi. Chiede in proposito che la Ragioneria generale dello Stato chiarisca espressamente gli effetti finanziari di tale aspetto.

  Lino DUILIO (PD) in riferimento alla proposta di considerare non riconducibili al contenuto proprio della legge di stabilità le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 16, relative al finanziamento di Radio Radicale, ricorda come tale questione si riproponga puntualmente nell'ambito di ciascuna sessione di bilancio e come la medesima disposizione normalmente trovi poi accoglimento nel testo del consueto decreto-legge di proroga dei termini recati da disposizioni legislative. Rileva come il ripetersi di tale scenario andrebbe evitato e come si dovrebbe svolgere una riflessione sulla portata stessa del servizio erogato da Radio Radicale, a suo avviso, non riconducibile nel quadro di un intervento micro settoriale avendo il medesimo la portata di un servizio pubblico a carattere nazionale. Rileva infine che se si ritenesse tale intervento come una forma surrettizia di finanziamento politico si dovrebbe piuttosto avere il coraggio di affermarlo espressamente.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), nell'esprimere un sostanziale apprezzamento per le valutazioni espresse dal presidente, segnala come sarebbe, a suo avviso, opportuna una riconsiderazione della proposta di considerare non riconducibili al contenuto proprio della legge di stabilità le disposizioni di cui all'articolo 10 relative all'istituzione dell'Agenzia per la coesione, che, secondo la relazione tecnica, sarebbero suscettibili di produrre risparmi di spesa quantificati nella medesima relazione in oltre 2 milioni di euro. Sottolinea inoltre come l'Agenzia sarebbe utile anche per velocizzare e rendere più efficaci le procedure di spesa per l'assegnazione dei fondi europei.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ringrazia la Commissione per il lavoro estremamente approfondito che è stato svolto sul provvedimento, e fa presente che non può che prendere atto delle valutazioni che essa vorrà proporre al Presidente della Camera. Sollecita, tuttavia, una ulteriore riflessione sulle disposizioni dell'articolo 10 del disegno di legge, che, pur contenendo un intervento che evidentemente riveste anche profili ordinamentali, è suscettibile di determinare un impatto Pag. 16molto positivo sulla politica di sostegno alle aree meridionali del nostro Paese, rivedendo in modo profondo l'approccio che ha caratterizzato l'intervento pubblico nel Mezzogiorno. Sottolinea come si tratti di una riforma organica della politica di sostegno al meridione, che potrebbe determinare effetti finanziari anche molto consistenti sulla finanza pubblica, consentendo una spesa più efficace ed efficiente delle risorse disponibili.
  Parimenti, invita ad una più approfondita considerazione circa gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 27 a 33 dell'articolo 7, che prevedono l'istituzione di una commissione unica per i procedimenti ambientali in materia di valutazione di impatto ambientale, strategico e autorizzazione integrata ambientale, evidenziando come la revisione proposta intenda superare le grandi difficoltà che si sono poste in passato nella realizzazione delle opere pubbliche, attraverso uno snellimento delle procedure autorizzative, che rallentano in modo significativo l'esecuzione degli interventi programmati. Ritiene, pertanto, che anche in questo caso le disposizioni, oltre che per gli effetti di risparmio ad esse associati, potrebbero giustificarsi in relazione alla loro funzionalità ad una più efficiente realizzazione delle opere pubbliche.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva come in molti interventi del dibattito sia stata richiamato il rilievo delle disposizioni per le quali ritiene opportuno proporre al Presidente della Camera lo stralcio, rilevando tuttavia come tale considerazione non possa incidere sulle valutazioni da assumere in questa sede. Sottolinea, infatti, come le disposizioni del Regolamento prevedano per la legge di stabilità e, prima, per la legge finanziaria una procedura specifica volta a valutare il rispetto dei limiti di contenuto fissati dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica. In proposito, richiamando il proprio intervento introduttivo, ricorda come i limiti previsti dalla legge n. 196 del 2009 siano assai più restrittivi di quelli contenuti nella legge n. 468 del 1978, in particolare dopo la riforma del 1999, e sottolinea come la scelta di uno snellimento dei contenuti della legge sia stata condivisa in modo sostanzialmente unanime da tutti i gruppi presenti nella Commissione, in occasione dell'approvazione della nuova legge di contabilità e finanza pubblica. Per queste ragioni, ritiene che non vi siano le condizioni per una revisione della proposta formulata, osservando in primo luogo come l'intervento previsto nell'articolo 11, che pure potrebbe ritenersi condivisibile, presenti un contenuto essenzialmente ordinamentale, anche perché i risparmi di spesa ad esso associati sono meramente eventuali e, comunque, quantificabili solo in sede di consuntivo. Parimenti, ritiene che nelle disposizioni contenute nell'articolo 10 siano assolutamente prevalenti i profili di carattere ordinamentale, anche in considerazione della circostanza che alle disposizioni sono ascritti effetti di risparmio di modesta entità. Giudica, quindi, che, se si vuole evitare che il disegno di legge di stabilità assuma la natura di un provvedimento omnibus, non possa derogarsi alle regole previste dall'articolo 11 della legge n. 196 del 2009, osservando, in questo contesto, come non possano ritenersi ammissibili interventi di semplificazione, pure comprensibili, come quello relativo alle procedure autorizzatorie in materia ambientale. Per quanto attiene alle disposizioni relative alla proroga della convenzione con Radio radicale, pur dichiarandosi consapevole della circostanza che analoghe norme sono contenute in precedenti manovre finanziarie, ritiene che una loro riproposizione sarebbe in contrasto con limiti di contenuto fissati dalla legge n. 196 del 2009. Per tutte queste disposizioni, ribadisce comunque che la proposta di stralcio non significa una contrarietà di merito, ma si limita a riscontrare la loro incompatibilità con i limiti previsti dalla legislazione contabile per il contenuto del disegno di legge di stabilità. Pag. 17
  Nel sottolineare come il metro di valutazione seguito sia stato rigoroso, ma equilibrato, propone di esprimere il seguente parere:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013);
   osservato che l'articolo 11 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel disciplinare i limiti di contenuto della legge di stabilità, oltre a precludere l'introduzione in tale legge di norme di delega, fa divieto di inserire disposizioni di carattere localistico o microsettoriale, precludendo altresì la possibilità di inserire nell'articolato del provvedimento norme che comportino aumenti di spesa, ancorché finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché norme di carattere ordinamentale o organizzatorio, anche se suscettibili di determinare aumenti di entrata o riduzioni di spesa;
   considerato che le limitazioni di contenuto del disegno di legge di stabilità rilevano anche con riferimento alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al medesimo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni dell'articolo 11 della legge n. 196 del 2009;
   rilevato, per quanto concerne i profili finanziari, che:
    a) agli oneri di parte corrente derivanti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge si fa fronte mediante le maggiori entrate e le minori spese determinate dal medesimo disegno di legge, in conformità a quanto richiesto dall'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    b) dal prospetto di copertura recato dal disegno di legge risulta che, nel complesso, i mezzi di copertura eccedono gli oneri di natura corrente di 416 milioni di euro per l'anno 2013, 460 milioni di euro nell'anno 2014 e 935 milioni di euro nel 2015;

RITIENE

  che il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) risulti conforme alle disposizioni in materia di copertura finanziaria stabiliti dalla vigente disciplina contabile;

RITIENE

  di sottoporre all'attenzione del Presidente della Camera, al fine delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, le seguenti disposizioni, suscettibili di essere valutate estranee al contenuto proprio della legge di stabilità, come determinato dalla legislazione vigente:
  A) disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio che, anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, non comportano apprezzabili effetti finanziari e non concorrono alla definizione della manovra di bilancio:
   l'articolo 3, comma 9, lettera b), che esonera dal pagamento dell'imposta per la registrazione degli atti giudiziari quanti abbiano subito danni a causa della violazione del termine ragionevole del processo, adeguando l'ordinamento ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo;
   l'articolo 3, comma 10, primo periodo, e, per coordinamento, al secondo periodo, le parole: «di cui al presente comma e quelle», che limita il compenso del difensore della parte vittoriosa ad un importo non superiore al valore effettivo della causa;
   l'articolo 3, comma 13, che apporta modifiche alla composizione della Commissione d'esame per la professione di avvocato;Pag. 18
   l'articolo 3, comma 15, che prevede l'esclusione degli istituti penitenziari dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, commi 2 e 7, del decreto-legge n. 98 del 2011, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle amministrazioni statali;
   l'articolo 3, comma 16, relativo alla razionalizzazione della vigilanza sugli ordini professionali, al fine di attribuirla a dicasteri diversi dall'amministrazione della giustizia;
   l'articolo 3, comma 32, che stabilisce che il personale docente dichiarato inidoneo permanentemente alla propria funzione per motivi di salute possa essere sottoposto, a sua richiesta, ad un'ulteriore visita medica collegiale, finalizzata all'accertamento del recupero dell'idoneità all'insegnamento, ai fini della riammissione in servizio;
   l'articolo 3, comma 33, che attribuisce all'INPS le funzioni di valutazione della diagnosi funzionale propedeutica all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile;
   l'articolo 3, comma 35, che prevede la facoltà per l'amministrazione scolastica di promuovere, in collaborazione con le regioni e mediante la stipula di apposite convenzioni, progetti per lo svolgimento di attività di carattere straordinario anche al fine dell'adempimento dell'obbligo dell'istruzione, da realizzarsi con personale docente e ATA incluso nelle graduatorie provinciali;
   l'articolo 3, comma 36, che reca disposizioni relative all'applicazione delle misure in materia di attribuzione di posizione di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali ed amministrativi alle istituzioni scolastiche ed educative;
   l'articolo 3, comma 39, che consente la costituzione di uffici scolastici di carattere interregionale avvalendosi delle procedure di organizzazione già previste per quelli a carattere regionale dall'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300 del 1999;
   l'articolo 3, comma 40, che disciplina la formazione delle classi delle scuole paritarie;
   l'articolo 3, comma 41, che detta disposizioni relative agli esami di idoneità, prevedendo che essi debbano essere sostenuti, ove possibile, presso istituzioni scolastiche ubicate nei comuni di residenza;
   l'articolo 7, commi 12, e 13, i quali prevedono che l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stipuli apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze per la gestione, anche per il tramite di propria società in house, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mentre il comma 13 attribuisce i compiti di indirizzo, vigilanza e controllo sulle predette attività di gestione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
   l'articolo 7, commi da 22 a 24, che reca disposizioni in materia di funzionamento e composizione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, operante come autorità nazionale anticorruzione;
   l'articolo 7, commi da 27 a 33, che prevede la soppressione di alcune commissioni tecniche di verifica in materia ambientale e la conseguente istituzione della commissione unica per i procedimenti ambientali VIA/VAS e AIA, con la conseguente previsione di risparmi a regime;
   l'articolo 7, comma 34, che prevede che l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) verifichi l'ottemperanza alle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale e dell'autorizzazione integrata ambientale di competenza statale;Pag. 19
   l'articolo 10, che reca disposizioni volte sia all'istituzione dell'Agenzia per la coesione sia alla razionalizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
   l'articolo 11, che reca disposizioni volte al riordino degli enti di ricerca, fra le quali l'istituzione della consulta dei presidenti di vari enti ivi indicati, nonché l'istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale,

  B) Disposizioni che prevedono interventi di carattere localistico o microsettoriale:
   l'articolo 3, comma 28, che reca un intervento microsettoriale, autorizzando la spesa di 600 mila euro a decorrere dall'anno 2013 quale contributo all’Investment and Technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) di Roma;
   l'articolo 3, comma 34, che modifica l'articolo 12, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2010, prevedendo un valore minimo di risorse da destinare all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR);
   l'articolo 8, comma 15, che dispone un'autorizzazione di spesa per la ristrutturazione del Quartiere generale del Consiglio atlantico di Bruxelles;
   l'articolo 8, comma 16, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di consentire la proroga della convenzione con il Centro di produzione S.p.A.;
   l'articolo 8, comma 19, che autorizza una spesa per realizzare la bonifica dei poligoni militari di tiro, prevedendo una autonoma copertura finanziaria;

  C) Disposizioni che recano misure non destinate a produrre effetti nel triennio compreso nel bilancio pluriennale di riferimento:
   l'articolo 9, comma 1, capoverso Articolo 16-bis, comma 3, che prevede che il fondo per il finanziamento per il trasporto pubblico locale, sia ripartito con riferimento all'anno 2012, con riferimento sulla base del criterio storico;

  D) Voci inserite nelle tabelle allegate al disegno di legge in contrasto con la normativa in materia di contabilità e finanza pubblica:
   la voce inserita nella Tabella C riferita al Fondo solidarietà nazionale – incentivi assicurativi di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004, che, sulla base di quanto previsto in tale ultima disposizione, dovrebbe essere inserita nella Tabella E, come peraltro indicato nel medesimo disegno di legge».

  La Commissione approva, all'unanimità, la proposta del presidente.

  La seduta termina alle 19.15.