CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 ottobre 2012
717.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e IX)
COMUNICATO
Pag. 6

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 10 ottobre 2012. — Presidenza del presidente della IX Commissione Mario VALDUCCI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.
Atto n. 505.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Dario GINEFRA (PD), relatore per la IX Commissione, fa presente che le Commissioni sono chiamate ad esaminare, per il parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile. Rileva che lo schema è predisposto in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 217 del 2011 (legge comunitaria 2010) che delega il Governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa (ossia entro il 17 gennaio 2014), disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in regolamenti comunitari.
  Fa presente, inoltre, che nel corso della propria relazione, si soffermerà sugli articoli 1, 2, 3, 6 e 7, mentre il relatore per la II Commissione, onorevole Follegot, provvederà all'illustrazione degli articoli 4 e 5, che riguardano più specificamente la disciplina sanzionatoria.
  Passando quindi ad una breve descrizione degli articoli citati, fa presente che l'articolo 1 definisce il campo di applicazione del provvedimento, vale a dire la disciplina sanzionatoria del già citato regolamento (UE) n. 996/2010. In proposito, ricorda che tale regolamento disciplina le inchieste sugli incidenti e gli inconvenienti gravi nel settore dell'aviazione civile. Tali inchieste non sono dirette ad accertare Pag. 7colpe o responsabilità, ma a individuare le cause degli incidenti e inconvenienti al fine di migliorare la sicurezza aerea e prevenire in futuro il verificarsi di analoghi incidenti e inconvenienti. A tale scopo, è considerata di fondamentale importanza la segnalazione e l'analisi degli incidenti e la diffusione delle conclusioni delle inchieste. Per realizzare gli obiettivi del regolamento si prevede che le sanzioni per la violazione delle sue previsioni risultino effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 23).
  L'articolo 2 individua i soggetti ai quali si applicano le sanzioni previste dallo schema in esame, rinviando alla definizione di persone coinvolte contenuta nell'articolo 2, comma 1, n. 11), del regolamento (CE) n. 996/2010. Si tratta dei seguenti soggetti: il proprietario, un membro dell'equipaggio e l'esercente dell'aeromobile coinvolti in un incidente o inconveniente grave; qualsiasi persona coinvolta nella manutenzione, progettazione e costruzione dell'aeromobile, e nell'addestramento del suo equipaggio; qualsiasi persona coinvolta nelle attività di controllo del traffico aereo, nelle informazioni di volo, nei servizi aeroportuali, che abbia fornito servizi per l'aeromobile; il personale dell'Autorità nazionale dell'aviazione civile (ossia l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile – ENAC); il personale dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea – AESA.
  L'articolo 3 individua l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) come organismo responsabile dell'applicazione del decreto legislativo in esame e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal successivo articolo 4. Il Collegio dell'ANSV dovrà disciplinare, con propria delibera, il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui al successivo articolo 4. La delibera dovrà essere approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Il procedimento sanzionatorio è reso pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito web dell'Agenzia. Nella predisposizione del procedimento sanzionatorio si dovrà tener conto degli eventuali accordi di cooperazione conclusi tra l'Agenzia e le altre autorità coinvolte nelle attività connesse all'inchiesta di sicurezza, quali l'autorità giudiziaria, dell'aviazione civile e di ricerca e salvataggio.
  L'articolo 6 stabilisce che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente programma relativo all'ANSV nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. L'ANSV dovrà trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'applicazione del decreto legislativo in esame e sulle sanzioni irrogate nell'anno precedente.
  L'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Prima di dare la parola al relatore per la II Commissione, ritiene opportuno sottolineare come la disposizione di cui all'articolo 3 nella parte in cui si prevede che, nell'ambito del procedimento sanzionatorio, sono valutati gli eventuali accordi di cooperazione, stipulati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento – cioè conclusi tra l'ANSV e le altre autorità coinvolte nelle attività connesse all'inchiesta di sicurezza – non appare chiara e potrebbe dar luogo a dubbi interpretativi con conseguenti effetti negativi sullo stesso procedimento sanzionatorio. Chiede pertanto al Governo un chiarimento in merito alla ratio e all'effettiva portata della disposizione in esame, anche al fine di valutare l'opportunità dell'eventuale soppressione della stessa.

  Fulvio FOLLEGOT (LNP), relatore per la II Commissione, rileva che, come preannunciato dal relatore della IX Commissione, si soffermerà sugli articoli 4 e 5.
  Fa presente, quindi, che l'articolo 4 elenca le violazioni, commesse dai soggetti di cui all'articolo 2, e le relative sanzioni Pag. 8amministrative pecuniarie, applicabili quando il fatto non costituisce reato, e in particolare:
   mancata tempestiva informazione dell'Agenzia da parte di un soggetto che abbia avuto conoscenza del verificarsi di un incidente o un inconveniente grave (sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro);
   diffusione di informazioni protette, indicate nell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 996/2010 (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro);
   ostacolo all'attività dell'Agenzia, impedendo agli investigatori di adempiere ai loro doveri (sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro);
   compimento di uno seguenti atti prima dell'arrivo degli investigatori dell'Agenzia, a meno che gli atti stessi non siano stati compiuti per ragioni di sicurezza, per assistere persone ferite o previa autorizzazione dell'autorità responsabile del luogo dell'incidente: modifica dello stato del luogo dell'incidente, prelevamento di campioni dal relitto dell'aeromobile, intraprendere movimenti o effettuare campionamenti dell'aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto, spostamento o rimozione del relitto dell'aeromobile, (per i quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 80.000 euro);
   rifiuto di fornire agli investigatori dell'Agenzia registrazioni, informazioni e documenti rilevanti ai fini dell'inchiesta, occultandoli, alterandoli o distruggendoli: sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro.

  Sottolinea che le violazioni di cui all'articolo 4 corrispondono alle indicazioni contenute nel considerando n. 35 del regolamento (CE) n. 996/2010. Ad esse si aggiunge l'ipotesi di alterazione intenzionale dello stato dei luoghi, vietata dall'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
  Rileva, quindi, che l'articolo potrebbe essere modificato al fine di ripristinare la tipologia di fattispecie contemplata dall'articolo 13, comma 2, del regolamento (UE) n. 996/2010, il quale prevede che nessuno, fino all'arrivo degli investigatori dell'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile, possa prelevare campioni «dal luogo dell'incidente». Osserva che, diversamente, qualora non si procedesse a ripristinare la fattispecie voluta dal legislatore comunitario, si rischierebbe di incorrere in una duplicazione della fattispecie in questione, in quanto i campionamenti dell'aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto sono previsti anche alla lettera d), numero 3).
  Ritiene opportuno inoltre procedere ad una modifica della lettera d), numero 4), in quanto nel caso di inconveniente grave (cioè di un mancato incidente) è improprio parlare di relitto dell'aeromobile e giudica necessario peraltro rendere omogeneo il numero 4) con il numero 3), dove si fa riferimento all'aeromobile o al suo relitto.
  Giudica infine opportuno modificare l'ammontare della sanzione di cui alla lettera e) tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 23 del regolamento (UE) n. 996/2010, il quale precisa che le sanzioni devono essere «effettive, proporzionate e dissuasive». In particolare, ritiene opportuno aumentare sensibilmente l'ammontare della sanzione prevista nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo si rifiutino di fornire agli investigatori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV) registrazioni, informazioni e documenti rilevanti ai fini dell'inchiesta di sicurezza, occultandoli, alterandoli o distruggendoli, in quanto tali azioni denotano una chiara volontà di impedire all'ANSV di individuare con certezza la causa di un incidente o di un inconveniente grave, nonché i relativi eventuali fattori contributivi.
  L'articolo 5 prevede che gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie Pag. 9di cui al precedente articolo siano aggiornati ogni due anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. Gli aggiornamenti sono effettuati mediante applicazione di un incremento pari all'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo all'emanazione del decreto.

  Mario VALDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.