CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 ottobre 2012
716.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 153

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 10.35.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
Nuovo testo C. 5291 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2012.

  Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che nella seduta dello scorso 3 ottobre sono stati illustrati i contenuti del provvedimento.
  Nel corso dell'esame in sede referente presso la VI Commissione Finanze, l'originario testo, composto di 17 articoli, ha subito numerose modifiche ed è stato accorpato in 4 articoli, concernenti, oltre alle procedure di delega (articolo 1), la revisione del catasto dei fabbricati nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale (articolo 2), la disciplina dell'abuso del diritto ed elusione fiscale, norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio, la delega per la razionalizzazione organizzativa dell'Amministrazione finanziaria, nonché la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali (articolo 3). Infine, l'articolo 4 reca una delega per la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici. L'articolo 14 in materia di tassazione ambientale è stato soppresso, in considerazione del fatto che la proposta di Pag. 154direttiva sulla tassazione dell'energia (COM(2011)169) in discussione a livello europeo, che mira ad adeguare i meccanismi del mercato interno alle nuove esigenze ambientali, non è ancora stata approvata in via definitiva.
  Illustra quindi le modifiche apportate al testo.
  È stato innanzitutto riformulato l'articolo 1, al fine di includervi, tra i principi di delega, il rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, con particolare riferimento all'articolo 3, in materia di efficacia temporale delle norme tributarie, e la necessità di coordinare i decreti legislativi con quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, nonché con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti e di adeguamento ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea. È prevista una procedura rinforzata per il parere parlamentare sugli schemi di decreti legislativi, ai sensi della quale Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  In ordine alla riforma del catasto degli immobili (articolo 2), è stato assicurato il coinvolgimento dei comuni nel processo di revisione delle rendite. Inoltre per gli immobili di riconosciuto interesse storico e artistico il valore patrimoniale deve essere determinato tenendo conto dei più gravosi oneri di manutenzione e del complesso dei vincoli legislativi. È stato precisato che la riforma del catasto deve avvenire a invarianza di gettito, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti e all'IMU tenendo conto, in quest'ultimo caso, delle condizioni socio-economiche e dell'ampiezza e composizione del nucleo familiare.
  In tema di contrasto all'evasione e all'elusione nonché di riordino dei fenomeni di erosione fiscale, sono stati precisati i contenuti del rapporto sulla strategia seguita e sui risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 5, nel senso di prevedere la distinzione tra imposte riscosse e accertate nonché tra le diverse tipologie di avvio delle procedure di accertamento, in particolare evidenziando i risultati del recupero di somme dichiarate e non versate e della correzione di errori nella liquidazione delle dichiarazioni; il rapporto indica altresì le strategie per il contrasto all'evasione, le aggiorna, confronta i risultati con gli obiettivi, evidenziando, ove possibile, il recupero di evasione attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti.
  Sono stati altresì precisati (articolo 2, comma 4) i contenuti del rapporto sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale, redatto da una Commissione di esperti istituita presso il MEF (e non presso l'Istat come nel testo originario). Tale rapporto reca una stima ufficiale dell'ammontare delle risorse sottratte al bilancio pubblico dall'evasione, con la massima disaggregazione possibile dei dati a livello territoriale, settoriale e dimensionale, con l'obiettivo, tra l'altro, di individuare le linee di intervento e prevenzione contro la diffusione del fenomeno dell'evasione, nonché per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali.
  Nel corso dell'esame in sede referente è stata inserita (articolo 2, comma 8) una delega al governo a coordinare le disposizioni in tema di monitoraggio dell'evasione e dell'erosione fiscale con le procedure di bilancio, definendo in particolare le regole di alimentazione del Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, istituito dal decreto-legge n. 138 del 2011.
  Per stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali la delega introduce altresì norme volte alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata (articolo 3, comma 2). Sono state quindi introdotte forme premiali, consistenti in una riduzione degli Pag. 155adempimenti, in favore dei contribuenti che aderiscano ai meccanismi di tutoraggio, i quali potranno utilizzare, inoltre, un interpello preventivo specifico con procedura abbreviata.
  Nel corso dell'esame in sede referente, sono state poi introdotte norme volte ad ampliare l'ambito applicativo degli istituti del tutoraggio e della rateazione dei debiti tributari, attraverso la semplificazione degli adempimenti amministrativi e patrimoniali a carico dei contribuenti nonché la possibilità per questi ultimi di richiedere la dilazione del pagamento prima dell'affidamento in carico all'agente della riscossione, ove dimostri di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà (articolo 3, commi 3-6).
  Si prevede poi la revisione delle sanzioni penali e amministrative (articolo 3, comma 9), precisando che per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa non possono comunque essere ridotte le pene minime previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138 del 2011. Il Governo, inoltre, è delegato a definire la portata applicativa della disciplina del raddoppio dei termini (articolo 3, comma 10), prevedendo che tale raddoppio si verifichi soltanto in presenza di effettivo invio della denuncia entro un termine correlato allo spirare del termine ordinario di decadenza, fatti comunque salvi – secondo quanto precisato in sede referente – gli effetti dei controlli già notificati alla data di entrata in vigore dei decreti delegati. Con una modifica approvata in sede referente è previsto che l'Autorità giudiziaria possa affidare i beni sequestrati nell'ambito di procedimenti penali relativi a delitti tributari in custodia giudiziale agli organi della polizia giudiziaria che ne facciano richiesta, al fine di utilizzarli direttamente per le proprie esigenze operative.
  L'articolo 3, comma 11, indica quindi i principi e i criteri da perseguire nell'introduzione di norme volte al rafforzamento dei controlli fiscali, in particolare – secondo quanto inserito in sede referente – con il rafforzamento del contrasto alle frodi carosello, nonché agli abusi nelle attività di money transfer e di trasferimento di immobili. Si intende dunque prevedere il rafforzamento dei controlli mirati, anche promuovendo – secondo le modifiche introdotte in sede referente – adeguate forme di coordinamento con i Paesi esteri, in particolare con gli Stati membri dell'Unione Europea.
  Nel corso dell'esame in sede referente è stata inoltre inserita (articolo 3, commi 12-13), una delega al Governo per la razionalizzazione dell'Amministrazione finanziaria, prevedendo, tra l'altro: l'accorpamento delle strutture che svolgono funzioni o compiti comuni omogenei; il potenziamento del Dipartimento delle Finanze, nel ruolo di presidio delle attività di indirizzo, monitoraggio e controllo delle attività operative delle Agenzie fiscali; la trasformazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in Agenzia dei giochi, al fine di potenziare le attività concernenti la regolazione e il controllo del gioco pubblico, il contrasto dei fenomeni di giochi illegali e della dipendenza dal gioco; l'unificazione della gestione delle imposte di consumo in capo all'Agenzia delle dogane, prevedendo in particolare il trasferimento delle competenze in materia di accisa sui tabacchi; la ridefinizione delle competenze e dell'organizzazione dell'Agenzia del territorio, con l'obiettivo primario di garantire la revisione del catasto dei fabbricati; la riduzione degli uffici territoriali a livello sub-provinciale e la conseguente ridefinizione del livello degli incarichi dirigenziali sulla base delle effettive competenze a livello territoriale. Conseguentemente viene sospesa, fino alla scadenza del termine per l'esercizio della delega, l'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, relative all'incorporazione, a decorrere dal 1o dicembre 2012, dell'AAMS nell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate. Tali disposizioni risulteranno soppresse alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi.Pag. 156
  Si prevede inoltre (articolo 3, comma 14) il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente, attraverso l'estensione della conciliazione giudiziale alle controversie di competenza delle Commissioni tributarie; il miglioramento dell'efficienza delle Commissioni medesime.
  Il medesimo comma 14 dispone inoltre il riordino della riscossione delle entrate locali assicurando certezza, efficienza ed efficacia, competitività e trasparenza. Nel corso dell'esame in sede referente si è delegato il Governo, tra l'altro, a revisionare la procedura dell'ingiunzione fiscale e le ordinarie procedure di riscossione coattiva dei tributi (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973), per adattarle alle peculiarità della riscossione locale. Si dovrà procedere inoltre alla revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei concessionari, all'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati e relativi contratti di affidamento o di servizio, nonché a introdurre strumenti di controllo e a garantire la pubblicità dei principali elementi dei contratti stipulati, così come l'allineamento degli oneri e dei costi del servizio di riscossione.
  Le attività di riscossione dovranno essere assoggettate a regole pubblicistiche; i soggetti ad essa preposte opereranno secondo un codice deontologico, con specifiche cause di incompatibilità per gli esponenti aziendali chi riveste ruoli apicali negli enti affidatari dei servizi di riscossione.
  Tra i principi e i criteri direttivi per la tutela dei contribuenti sono stati inseriti: l'impignorabilità di alcune categorie di beni di impresa; l'estensione dell'ambito applicativo dell'istituto della rateazione dei debiti tributari, in connessione a comprovate situazioni di difficoltà finanziaria, e la riduzione delle sanzioni in caso di regolare adempimento degli obblighi dichiarativi; il progressivo superamento del principio della compensazione delle spese all'esito del giudizio. È prevista infine la revisione del regime dei costi da reato, subordinandone l'indeducibilità alla sentenza di condanna penale.
  L'articolo 4, anch'esso riformulato durante l'esame del provvedimento in sede referente, reca i principi e i criteri direttivi cui deve uniformarsi il governo nell'introdurre norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa e per la disciplina dei regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni. Sotto il primo profilo, si prevede che i decreti legislativi dispongano l'assimilazione delle imposte sui redditi di impresa (anche in forma associata) prodotti dai soggetti IRPEF, con assoggettamento a un'imposta sul reddito imprenditoriale, la cui aliquota – come specificato in sede referente – è proporzionale ed allineata a quella dell'IRES. Resta ferma la deducibilità dalla base imponibile delle somme prelevate dall'imprenditore e dai soci, che concorreranno alla formazione del reddito IRPEF. Sotto il secondo profilo, il disegno di legge delega il governo a introdurre regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni e, per i contribuenti «minimi», regimi sostitutivi forfetari con invarianza del quantum dovuto, anche con eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, nonché istituti premiali per le nuove attività produttive, in coerenza con le norme già vigenti in materia di premialità. Infine, si delega il Governo a introdurre forme di opzionalità.
  Nel corso dell'esame in sede referente, il governo è stato altresì delegato a chiarire la definizione di «autonoma organizzazione» ai fini IRAP per professionisti e piccoli imprenditori (articolo 4, comma 2). Allo stesso tempo, la revisione del reddito d'impresa è volta a migliorare la certezza e la stabilità del sistema fiscale (articolo 4, comma 3). Durante l'esame in sede referente è stato inserito un ulteriore principio, ai sensi del quale si dovrà procedere alla revisione, razionalizzazione e coordinamento della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, con il duplice obiettivo di evitare vantaggi fiscali dall'uso dei predetti istituti e di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari.Pag. 157
  I commi 6 e 7 dell'articolo 4, riscritti nel corso dell'esame in sede referente, recano la delega al governo in materia di giochi pubblici, nell'ambito della quale sono previste – oltre ad una raccolta sistematica della disciplina e ad un riordino del prelievo erariale sui singoli giochi – specifiche disposizioni volte, tra l'altro: a tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi e a recuperare i fenomeni di ludopatia; a definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all'imposizione, nonché alla disciplina dei singoli giochi, per i quali si dispone una riserva di legge esplicita alla legge ordinaria o agli atti aventi forza di legge ordinaria; alla rivisitazione degli aggi e compensi spettanti ai concessionari; ai controlli ed all'accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché al sistema sanzionatorio. Viene quindi confermato il modello organizzativo fondato sul regime concessorio ed autorizzatorio, ritenuto indispensabile per la tutela della fede, dell'ordine e della sicurezza pubblici, per la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose, nonché per garantire il regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi.
  Si dispone, altresì, il rilancio del settore ippico anche attraverso l'istituzione della Lega ippica italiana (comma 7, lettera l)), cui sono attribuite funzioni, fra l'altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico. Il Fondo è alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega Ippica Italiana, nonché mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché di eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all'anno 2017.
  Rilevato, in conclusione, che il testo del provvedimento, anche a seguito delle modifiche apportare dalla VI Commissione Finanze, non presenta profili di criticità per quanto concerne le competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

  Gaetano PORCINO (IdV) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata, riservandosi approfondimenti nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

  Massimo POMPILI (PD) preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere favorevole.

  Andrea RONCHI (Misto-FCP) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Elio VITO (PdL) preannuncia il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere favorevole.

  Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 10.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

  La seduta comincia alle 10.45.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE.
Atto n. 505.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame individua le violazioni al regolamento (CE) n. 996/2010 che comportano l'applicazione di sanzioni e ne determina il relativo importo. Ricorda che il regolamento (CE) n. 996/2010 disciplina le inchieste sugli incidenti e gli inconvenienti gravi nel settore dell'aviazione civile. Tali inchieste non sono dirette ad accertare colpe o responsabilità, ma a individuare le cause degli incidenti e inconvenienti al fine di migliorare la sicurezza aerea e prevenire in futuro il verificarsi di analoghi incidenti e inconvenienti. A tale scopo è considerata di fondamentale importanza la segnalazione e l'analisi degli incidenti e la diffusione delle conclusioni delle inchieste. Per realizzare gli obiettivi del regolamento si prevede che le sanzioni per la violazione delle sue previsioni risultino effettive, proporzionate e dissuasive (articolo 23).
  L'articolo 1 reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile.
  L'articolo 2 individua i soggetti ai quali si applicano le sanzioni previste dallo schema in esame, rinviando alla definizione di persone coinvolte contenuta nell'articolo 2, comma 1, n. 11), del regolamento (CE) n. 996/2010. Si tratta dei seguenti soggetti: il proprietario, un membro dell'equipaggio e l'esercente dell'aeromobile coinvolti in un incidente o inconveniente grave; qualsiasi persona coinvolta nella manutenzione, progettazione e costruzione dell'aeromobile, e nell'addestramento del suo equipaggio; qualsiasi persona coinvolta nelle attività di controllo del traffico aereo, nelle informazioni di volo, nei servizi aeroportuali, che abbia fornito servizi per l'aeromobile; il personale dell'autorità nazionale dell'aviazione civile (ENAC); il personale dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea – AESA.
  L'articolo 3 individua l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo – ANSV come organismo responsabile dell'applicazione del decreto legislativo in esame e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal successivo articolo 4. L'ANSV è stata istituita dal decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, in attuazione della direttiva 94/56/CE e costituisce l'autorità investigativa, autonoma e posta in posizione di terzietà rispetto al sistema dell'aviazione civile, per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato italiano. Al fine di garantire tale terzietà l'Agenzia è posta sotto la vigilanza del presidente del Consiglio e non del ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'Agenzia assolve essenzialmente a compiti di investigazione, attivando e svolgendo inchieste tecniche relativamente ad incidenti ed inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, ed emanando, ove necessario, raccomandazioni di sicurezza. L'ente svolge altresì attività di studio e di indagine, al fine di favorire il miglioramento della sicurezza del volo. Il Collegio dell'ANSV dovrà disciplinare, con propria delibera, il procedimento sanzionatorio per le violazioni di cui al successivo articolo 4. La delibera dovrà essere approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministeri della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Il procedimento sanzionatorio è reso pubblico mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito web dell'Agenzia. Nella predisposizione del procedimento sanzionatorio si dovrà tener conto degli eventuali accordi di cooperazione conclusi tra l'Agenzia e le altre autorità coinvolte nelle attività connesse all'inchiesta di sicurezza, quali l'autorità giudiziaria, dell'aviazione civile e di ricerca e salvataggio.
  L'articolo 4 elenca le violazioni, commesse dai soggetti di cui all'articolo 2, e le relative sanzioni amministrative pecuniarie, applicabili quando il fatto non costituisce reato: a) mancata tempestiva informazione dell'Agenzia da parte di un soggetto che abbia avuto conoscenza del verificarsi di un incidente o un inconveniente grave: sanzione amministrativa Pag. 159pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro; b) diffusione di informazioni protette, indicate nell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 996/2010: sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro; c) ostacolo all'attività dell'Agenzia, impedendo agli investigatori di adempiere ai loro doveri: sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro; d) compimento di uno seguenti atti prima dell'arrivo degli investigatori dell'Agenzia, a meno che gli atti stessi non siano stati compiuti per ragioni di sicurezza, per assistere persone ferite o previa autorizzazione dell'autorità responsabile del luogo dell'incidente: modifica dello stato del luogo dell'incidente; prelevamento di campioni dal relitto dell'aeromobile; intraprendere movimenti o effettuare campionamenti dell'aeromobile, del suo contenuto o del suo relitto; spostamento o rimozione del relitto dell'aeromobile: sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 80.000 euro; e) rifiuto di fornire agli investigatori dell'Agenzia registrazioni, informazioni e documenti rilevanti ai fini dell'inchiesta, occultandoli, alterandoli o distruggendoli: sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 40.000 euro. Le violazioni di cui all'articolo 4 corrispondono alle indicazioni contenute nel considerando n. 35 del regolamento (CE) n. 996/2010. Ad esse si aggiunge l'ipotesi di alterazione intenzionale dello stato dei luoghi, vietata dall'articolo 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
  L'articolo 5 prevede che gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo siano aggiornati ogni due anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. Gli aggiornamenti sono effettuati mediante applicazione di un incremento pari all'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività e si applicano dal 1o gennaio dell'anno successivo all'emanazione del decreto.
  L'articolo 6 stabilisce che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente programma relativo all'ANSV nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. L'ANSV dovrà trasmettere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sull'applicazione del decreto legislativo in esame e sulle sanzioni irrogate nell'anno precedente.
  L'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Ricorda che lo schema in esame dà attuazione all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 996/2010 che demanda agli Stati membri la previsione di sanzioni da applicare in caso di violazione del regolamento medesimo. Le fattispecie di violazioni sanzionate corrispondono alle indicazioni del considerando n. 35 dello stesso regolamento, si tratta cioè di sanzioni nei confronti dei soggetti che diffondono informazioni protette; ostacolano l'attività di un'autorità investigativa per la sicurezza, impedendo agli investigatori di adempiere ai loro doveri o rifiutando di fornire registrazioni, informazioni e documenti importanti, nascondendoli, alterandoli o distruggendoli; non informano le pertinenti autorità di un incidente o di un inconveniente grave del quale abbiano avuto conoscenza. A queste si aggiunge l'ipotesi di alterazione intenzionale dello stato dei luoghi, vietata dall'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento e sanzionata dall'articolo 4, comma 1, lettera d), dello schema in esame.

  Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.55 alle 11.