CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 ottobre 2012
716.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 51

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

  La seduta comincia alle 10.45.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900 e abb.-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).
(Esame emendamenti e conclusione – Parere).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 9 trasmesso dall'Assemblea e delle ulteriori proposte emendative della Commissione non comprese in tale fascicolo.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), presidente e relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 9 degli emendamenti. Con riferimento ai nuovi emendamenti presenti in esso e non compresi nel fascicolo n. 7, segnala le seguenti proposte emendative: l'emendamento Ferranti 9.711 che sostituisce l'articolo 9 in materia di specializzazioni, prevedendo, tra gli altri interventi, percorsi formativi organizzati presso le facoltà di giurisprudenza, con le quali il Pag. 52CNF e i consigli degli ordini territoriali possono stipulare convenzioni per corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze di carattere finanziario derivanti dalla organizzazione dei corsi presso le facoltà di giurisprudenza, tenuto conto che la proposta emendativa non reca una clausola di neutralità finanziaria, attualmente contenuta dal comma 1, lettera d), dell'articolo 9 con riferimento all'organizzazione di corsi di specializzazione da parte di enti e istituzioni pubbliche; l'emendamento Lussana 43.708, che prevede, ai fini dell'accesso alla professione di avvocato, anche la frequenza di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti nell'ultimo biennio del corso di laurea magistrale in giurisprudenza, da professori ordinari in materie giuridiche e in collaborazione con ordini e associazioni forensi. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'organizzazione dei corsi nelle facoltà di giurisprudenza; l'emendamento Cavallaro 46.700 reca la modifica della disciplina di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione forense di cui agli articoli 46 e 47, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di una prova preselettiva per i candidati da svolgersi a livello distrettuale, lo svolgimento di due prove scritte presso un'unica sede nazionale a Roma, e l'espletamento della prova orale da effettuarsi nuovamente a livello distrettuale. Al riguardo, rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle conseguenze di carattere finanziario derivanti dalla previsione di una prova preselettiva a livello distrettuale, attualmente non prevista, e dall'accentramento delle prove scritte presso un'unica sede nazionale in Roma. Osserva, infine, che la proposta emendativa, nel modificare l'articolo 47, non reca la previsione che dall'espletamento delle procedure d'esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che i relativi costi sono a carico dei soggetti partecipanti, come, invece, richiesto – con una apposita condizione formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione – dalla Commissione bilancio nel parere espresso nella seduta del 26 settembre 2012. Con riferimento alle altre nuove proposte emendative osserva che le stesse non appaiono presentare profili problematici di carattere finanziario. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Fa presente che la Commissione ha inoltre approvato sei ulteriori proposte emendative. In proposito rileva che l'emendamento 5.900 sostituisce integralmente l'articolo 5 della proposta di legge, che reca una delega al Governo per l'esercizio in forma societaria della professione forense, sul quale la Commissione bilancio aveva formulato una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, richiedendo che sugli schemi dei decreti si esprimano anche le Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario, nonché l'inserimento di una disposizione che preveda che dall'esercizio della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Osserva che entrambe queste condizioni sono recepite nel testo dell'emendamento della Commissione, che non modifica le disposizioni di carattere fiscale dell'articolo, recando un criterio direttivo ai sensi del quale i redditi prodotti dalle società tra avvocati devono essere qualificati come redditi da lavoro autonomo. Precisa che l'emendamento prevede, altresì, che l'esercizio in forma societaria della professione forense non costituisca attività di impresa e, conseguentemente, le società non siano soggette al fallimento e alle procedure concorsuali diverse da quelle per la composizione della crisi da sovraindebitamento. Fa presente che l'emendamento 9.900 della Commissione presenta un contenuto analogo all'emendamento Ferranti 9.711. Osserva che gli emendamenti 11.900 e 11.901 modificano le disposizioni in materia di esenzione dagli obblighi di formazione continua degli avvocati e non appaiono, pertanto, suscettibili di determinare oneri per la finanza Pag. 53pubblica. Precisa che non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario anche l'emendamento 13.900, che sostituisce l'articolo 13 in materia di conferimenti dell'incarico, e l'emendamento 17.910, che riduce da un anno a sei mesi la durata dell'interruzione del tirocinio dalla quale deriva la cancellazione dal registro dei praticanti e dall'elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, e l'emendamento 21.900 che modifica il comma 6, recante disposizioni per la prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI osserva che la formulazione dell'emendamento Ferranti 9.711 appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, derivanti dai costi per l'organizzazione dei corsi presso le facoltà di giurisprudenza, rilevando in particolare che la medesima proposta non reca una clausola di neutralità finanziaria, prevista nella lettera d) del comma 2 dell'articolo che si vuole interamente sostituire. Circa l'emendamento Lussana 43.708, esprime parere contrario, in quanto la medesima proposta determina nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, derivanti dai costi per l'organizzazione dei corsi di formazione per l'accesso alla professione forense. Parimenti, esprime parere contrario in merito all'emendamento Cavallaro 46.700, osservando che la proposta è suscettibile di determinare maggiori oneri a carico dell'Amministrazione della giustizia oltre che comportare una serie di problematiche legate agli aspetti organizzativi, in considerazione della possibile partecipazione alla prova preselettiva che si intende introdurre per l'accesso alla professione forense di oltre 30 mila candidati.

  Massimo POLLEDRI (LNP) prende atto delle considerazioni del rappresentante del Governo circa l'emendamento Lussana 43.708, rilevando tuttavia che potrebbe valutarsi la possibilità di inserire una clausola volta a garantirne la neutralità finanziaria. Osserva, infatti, che attualmente sono già svolti dalle università corsi finalizzati all'accesso alla professione di avvocato e che, pertanto, non necessariamente la disposizione comporterebbe nuovi oneri per la finanza pubblica. Segnala, in ogni caso, come l'istituzione di corsi di formazione da svolgere presso le università rappresenterebbe un importante strumento per garantire una più adeguata preparazione di quanti sostengono l'esame per l'accesso alla professione forense.

  Il sottosegretario Vieri CERIANI conferma il parere contrario sull'emendamento Lussana 43.708.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), presidente e relatore, con riferimento all'emendamento Lussana 43.708, fa presente che l'eventuale inserimento di una clausola di invarianza finanziaria non sarebbe di per sé idoneo a garantire l'effettiva neutralità finanziaria della disposizione. Formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3900 e abb. A, contenuti nel fascicolo n. 9, e gli emendamenti 5.900, 9.900, 11.900, 11.901, 13.900, 17.910 e 21.900;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
  esprime
  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 43.708 e 46.700 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

PARERE FAVOREVOLE

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  sugli emendamenti 9.900 e 9.711, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  All'articolo 9, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'attuazione del presente comma le università provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 9, non comprese nel fascicolo n. 7» e sulle proposte emendative 5.900, 11.900, 11.901, 13.900, 17.910 e 21.900.

  Massimo POLLEDRI (LNP) osserva che si sarebbe potuto esprimere un parere favorevole sull'emendamento Lussana 43.708, escludendo che esso determini oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Rileva, del resto, che il decreto-legge n. 95 del 2012 ha previsto forti riduzioni della spesa pubblica, asserendo che esse sarebbero state realizzate con invarianza dei servizi ai cittadini e non ritiene, pertanto, che possa escludersi che l'emendamento in esame possa essere attuato senza incremento degli oneri per la finanza pubblica.
  Annuncia, pertanto, il proprio voto contrario sulla proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 11.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 14.

Modifiche alla vigente normativa in materia di requisiti per la fruizione di deroghe in materia di accesso al trattamento pensionistico.
C. 5103 e abb-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Pier Paolo BARETTA (PD), relatore, informa che è pervenuta alla Commissione bilancio la relazione tecnica negativamente verificata relativa al testo unificato della proposta di legge in esame, recante requisiti per la fruizione delle deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico. Rileva che la relazione tecnica, trasmessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quantificava puntualmente gli oneri annui complessivi per il decennio 2013-2022, valutandoli complessivamente in 1.809 milioni di euro per il 2013, 3.751 milioni di euro per il 2014 e 8.093 milioni di euro per il 2017, l'anno di maggiore esposizione. Precisa che la Ragioneria generale dello Stato ritiene peraltro che tali oneri, già decisamente elevati, siano stati sottostimati in taluni casi anche in misura rilevante. Osserva inoltre che la stessa Ragioneria generale dello Stato evidenzia come la copertura finanziaria, a valere sul settore dei giochi pubblici, risulti ampiamente insufficiente e, prioritariamente, osserva come l'introduzione di rilevanti maggiori spese utilizzando a compensazione un aumento della pressione fiscale, renda più arduo e problematico il rispetto della regola sulla dinamica complessiva della spesa prevista dal Fiscal compact. A tale riguardo, reputa opportuno avviare una riflessione di carattere più generale sull'impatto della nuova normativa europea sulle regole di copertura finanziaria previste dalla vigente normativa contabile. Ritiene pertanto evidente come, sulla base di una siffatta relazione tecnica, non sia possibile proseguire l'esame del provvedimento in Assemblea e come la materia vada complessivamente riconsiderata. Propone, quindi, di rappresentare tempestivamente Pag. 55la situazione che si è determinata alla Commissione di merito, affinché possa proporre all'Assemblea di assumere le decisioni conseguenti.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO ritiene condivisibili le considerazioni dell'onorevole Baretta in ordine all'esigenza di una attenta riflessione sulle regole concernenti la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi alla luce dell'evoluzione della normativa europea in materia di coordinamento delle finanze pubbliche. Per quanto attiene, più specificamente, al provvedimento in esame, rileva che con il decreto-legge n. 201 del 2011 si è realizzata una riforma di carattere strutturale, destinata a spiegare effetti significativi sull'equilibrio delle finanze pubbliche e che, necessariamente, la portata delle innovazioni introdotte ha richiesto l'individuazione di una specifica normativa transitoria. Evidenzia, tuttavia, che tale disciplina dovrà essere definita nell'ambito delle compatibilità finanziarie imposte dall'attuale congiuntura.

  Antonio BORGHESI (IdV) osserva che, se le cifre riportate nella relazione tecnica sono corrette, la riforma previdenziale realizzata con il decreto-legge n. 201 del 2011 sembrerebbe essere concentrata quasi esclusivamente sui cittadini che avevano già maturato i requisiti per l'accesso alla pensione o che erano in procinto di maturarli. Rileva che, se ciò corrispondesse al vero, si dovrebbe ritenere che, contrariamente a quanto affermato, il Ministro disponesse fin da subito di dati realistici sulla questione dei cosiddetti esodati. Evidenzia come in tal caso il comportamento del Ministro Fornero e quello dell'intero Governo dovrebbe essere stigmatizzati. Osserva che, nell'attuale situazione, non appare facile ipotizzare una soluzione e rileva come ciò rappresenti un'evidente difficoltà specialmente per i partiti che hanno sostenuto la richiamata riforma previdenziale.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) ricorda come già nel corso della seduta nella quale la Commissione ha richiesto la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento, avesse avuto modo di evidenziare le perplessità sue e quelle del proprio gruppo sull'intervento normativo in discussione, sottolineando tuttavia come esso tragga origine dalle evidenti imperfezioni della riforma realizzata dal decreto-legge n. 201 del 2011, che non ha individuato una adeguata normativa transitoria per i lavoratori esodati, che si sono repentinamente trovati privi di uno stipendio e di un trattamento pensionistico. Ritiene, pertanto, necessario che il Governo chiarisca finalmente la propria posizione in ordine alla salvaguardia di lavoratori ormai privi di ogni tutela, evidenziando come il Ministro del lavoro e delle politiche sociali abbia manifestato nella giornata di ieri una totale chiusura, che renderebbe sostanzialmente inutile ogni tentativo di soluzione prospettato in sede parlamentare.

  Michele VENTURA (PD) fa presente che, nel corso di un incontro informale tenutosi oggi in Commissione lavoro con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, è emersa l'opportunità di concentrare l'oggetto della proposta di legge sul punto originariamente sollevato, cioè sulla necessità di individuare una soluzione per i cittadini che hanno sottoscritto accordi per la risoluzione del rapporto di lavoro, facendo affidamento sulle norme previdenziali vigenti al momento della stipula dell'accordo e che non possono godere delle deroghe già previste per l'accesso al trattamento previdenziale. Rileva come si è dato viceversa l'impressione che la Commissione di merito stesse predisponendo una controriforma previdenziale. Suggerisce quindi di intraprendere un percorso comune con la Commissione lavoro, anche attraverso l'individuazione di sedi informali da parte della presidenza, al fine di individuare una soluzione che abbia una effettiva sostenibilità finanziaria e dia una risposta effettiva alle famiglie che versano in tale difficile situazione. Sottolinea inoltre la necessità della predisposizione di un calendario di Pag. 56lavori compatibile con l'imminente inizio della sessione di bilancio.

  Massimo BITONCI (LNP), al di là di quanto evidenziato nella relazione tecnica trasmessa dal Governo con riferimento al provvedimento in esame, osserva come occorra sottolineare come la riforma pensionistica realizzata con il decreto-legge n. 201 del 2011 non abbia tenuto conto, sulla base delle stime ricavabili dalla relazione tecnica trasmessa, di circa 190.000 persone, uscite dal mercato del lavoro e prive di ogni tutela previdenziale. Ritiene pertanto che il Governo non possa esimersi dall'individuazione di una soluzione che garantisca una adeguata tutela per questi lavoratori, reperendo le necessarie risorse finanziarie.

  Renato CAMBURSANO (Misto) fa presente di condividere le valutazioni recate dalla relazione tecnica predisposta dal Governo e concorda sull'opportunità di un rinvio finalizzato ad informare la Commissione di merito sui contenuti della relazione tecnica. Osserva inoltre come la Commissione sia chiamata a valutare l'impatto finanziaria della proposta di legge in esame e non ad esprimersi nuovamente sulla riforma previdenziale. Ritiene pertanto che non si farebbe un buon servizio al Paese se si proseguisse con una proposta di legge destinata ad essere bloccata o inattuata per la mancanza delle necessarie risorse.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP) osserva che nel momento dell'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011 poteva ritenersi che fosse stata assicurata una tutela adeguata per i cosiddetti lavoratori esodati, mentre i successivi approfondimenti hanno dimostrato come sussistessero delle lacune nella disciplina transitoria della nuova normativa. Rileva come la proposta in esame comporterebbe oneri ingenti per la finanza pubblica, sulla cui quantificazione in passato si sono formulate stime discordanti, in quanto le valutazioni formulate dall'INPS spesso non sono state coincidenti con quelle della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Si associa, pertanto, all'invito rivolto alla presidenza dal collega Ventura, evidenziando come sarebbe inutile un rimpallo di testi e di osservazioni tra la Commissione bilancio e la Commissione lavoro, mentre sarebbe opportuno cercare di individuare congiuntamente una soluzione di mediazione, che rechi un'adeguata copertura finanziaria.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, aderisce all'invito del relatore e si impegna a rappresentare tempestivamente la situazione che si è determinata alla Commissione di merito. Pur non volendo entrare nel merito del provvedimento, sottolinea come, quando si adottano riforme così rilevanti per la vita dei cittadini e che hanno un impatto così forte sui diritti soggettivi, occorrerebbe una maggiore ponderazione tecnica e osserva come, qualora al momento dell'introduzione delle norme relative alla riforma previdenziale, fosse stata predisposta una relazione tecnica dettagliata come quella presentata oggi dal Governo, probabilmente talune scelte avrebbero potuto essere differenti. Pur comprendendo le condizioni emergenziali in cui tale riforma fu adottata, auspica per il futuro la possibilità di disporre di tempi adeguati al fine del necessario approfondimento delle questioni di maggiore rilevanza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
Nuovo testo C. 5291 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alberto GIORGETTI (PdL), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame reca disposizioni di delega al Governo Pag. 57per l'introduzione di disposizioni in favore di un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita. Rileva che il testo originario del disegno di legge è stato oggetto, durante l'esame presso la VI Commissione, di modifiche e di una complessiva riformulazione, che ha ridotto da 17 a 4 il numero degli articoli e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, nella quale si afferma che la proposta di riforma non si pone come un intervento radicale, ma intende intervenire per correggere alcuni aspetti critici del sistema vigente. Con riguardo agli aspetti finanziari fa presente che la relazione tecnica evidenzia, in via preliminare, l'impossibilità di fornire la quantificazione degli effetti delle disposizioni contenute nel disegno di legge di delega, rinviando ad una stima puntuale che potrà essere effettuata in sede di emanazione dei decreti legislativi, in cui saranno adottati gli interventi di riforma. Pertanto, con riguardo alle singole disposizioni, la relazione tecnica si limita ad indicare la tipologia degli effetti finanziari attesi, senza fornirne la stima e rinviando alla clausola di invarianza finanziaria complessiva di cui all'articolo 1, comma 7, del disegno di legge in esame. Al riguardo, ricorda che l'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 disciplina il procedimento per la quantificazione degli effetti finanziari connessi a deleghe legislative. Per la complessità della materia trattata, la delega in esame appare ricadere nell'ipotesi in cui la quantificazione degli effetti connessi all'esercizio della delega è rinviata al momento della predisposizione degli schemi di decreto legislativo. In tal senso dovrebbe essere considerata l'affermazione contenuta nella relazione illustrativa in base alla quale i decreti delegati saranno in ogni caso accompagnati dalle rispettive relazioni tecniche che forniranno la puntuale stima degli effetti finanziari delle disposizioni contenute nei decreti stessi, dai quali non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Rileva peraltro che il testo del provvedimento non rinvia espressamente all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, né prevede che gli schemi di decreto legislativo siano accompagnati da apposita relazione tecnica. Con riferimento all'articolo 1, recante delega al Governo per la revisione del sistema fiscale, segnala che, ferma restando la clausola di invarianza finanziaria relativa al complesso dei decreti legislativi da adottare nell'esercizio delle deleghe recate dal provvedimento in esame, appare necessaria una conferma che, nel rispetto del principio indicato dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità, i decreti legislativi recanti nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Segnala l'opportunità di coordinare le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, recanti le modalità di trasmissione degli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, con la clausola di neutralità finanziaria prevista dal comma 7 del medesimo articolo 1. Rileva infatti che, anche se la relazione tecnica allegata al provvedimento prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di una relazione tecnica che accerti l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria, la norma non reca una esplicita previsione in tal senso. Appare, quindi, opportuno, in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, modificare la disposizione nel senso di prevedere espressamente che gli schemi siano corredati di una relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria. Appare, inoltre, necessario prevedere che i suddetti schemi di decreto legislativo siano inviati, ai fini dell'espressione del parere, anche alle Commissioni competenti per i profili finanziari. Con riferimento all'articolo 2, commi da 1 a 7, recanti revisione del catasto dei fabbricati, stime e monitoraggio dell'evasione fiscale e disposizioni in materia di erosione fiscale, osserva che, per quanto concerne la disciplina sulla revisione del catasto, appare opportuna una conferma Pag. 58in merito alla possibilità di attuare le nuove procedure previste mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili. Infatti, la norma prevede il «prioritario» utilizzo delle strutture e delle professionalità esistenti nell'ambito dell'amministrazione pubblica, garantendo ai contribuenti l'assenza di aggravio del carico fiscale. Pertanto, data la complessità delle attività richieste, andrebbe precisato come si intenda far fronte alle stesse assicurando l'invarianza finanziaria complessiva. Rileva inoltre che, qualora si intenda utilizzare anche parte di emersione di base imponibile, andrebbe verificata la compensatività finanziaria di tale ipotesi anche sotto il profilo dell'allineamento temporale. Specifici chiarimenti andrebbero forniti in merito agli effetti finanziari attribuibili alla revisione delle commissioni censuarie provinciali e centrale tenuto conto, tra l'altro, che tra i membri sono inclusi professionisti e docenti qualificati in materia di economia e estimo urbano ed esperti di statistica e di econometria. Segnala inoltre che, in merito alla disposizione che impone alle amministrazioni interessate l'obbligo di rispondere entro sessanta giorni alle eventuali istanze circa l'attribuzione di valori e rendite presentate dai contribuenti mediante autotutela, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla possibilità di svolgere tale attività senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, precisando tra l'altro quali siano gli effetti riconducibili ad un'eventuale inerzia dell'amministrazione entro il termine stabilito. Inoltre, tenuto conto che le norma non fa espresso riferimento ai terreni, andrebbe chiarito se sussistano procedure di revisione catastale riferite anche a questa categoria di beni, ivi compresi i terreni edificabili. Con riferimento alle disposizioni sull'evasione fiscale, appare opportuna una conferma in merito all'assenza di oneri a carico della finanza pubblica connessi al funzionamento della Commissione. In particolare, andrebbe verificato, da un lato, che le forme di contribuzione previste dalla norma siano sufficienti a garantire il regolare svolgimento dell'attività assegnata, e, dall'altro lato, che l'onere sostenuto dai soggetti interessati al versamento non determini effetti di riduzione del gettito fiscale dovuti alla deducibilità dei contributi. Con riferimento alla spesa fiscale, ritiene andrebbero forniti chiarimenti in merito all'assenza di oneri per la finanza pubblica nel caso di istituzione e funzionamento dell'apposita Commissione. Infatti, pur considerato che la norma esclude il riconoscimento di gettoni di presenza, rimborsi o compensi, andrebbe comunque verificata la neutralità finanziaria in relazione ai possibili oneri collegati, oltre che alle prestazioni degli esperti, alla struttura necessaria per il funzionamento della commissione stessa. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione del comma 4, lettera c), osserva che la stessa prevede che la partecipazione alla Commissione non dia diritto a gettoni di presenza, rimborsi o compensi. In proposito, segnala l'opportunità di modificare la disposizione, in conformità alla prassi vigente, prevedendo che ai componenti della medesima non sia corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. Con riferimento al comma 5, segnala che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è già previsto che, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento una relazione che definisce i risultati derivanti dalla lotta all'evasione, quantificando le maggiori entrate permanenti da destinare a riduzioni della pressione fiscale. Appare, quindi, opportuno coordinare la disposizione in esame con quella già prevista a legislazione vigente della quale non è prevista la soppressione. Inoltre, con riferimento alla formulazione della norma, segnala che la previsione in base alla quale il rapporto in oggetto deve essere redatto, annualmente, all'interno della procedura di bilancio non appare univocamente interpretabile, non essendo, in particolare, chiarite le modalità della presentazione del rapporto e la cadenza Pag. 59temporale della presentazione. Infine, con riguardo al comma 6, alla formulazione della norma, segnala che la previsione in base alla quale il Governo redige, annualmente, all'interno della procedura di bilancio, un rapporto sulle spese fiscali appare troppo generica, non chiarendo il momento e le modalità della sua presentazione. Inoltre, sempre con riferimento alla formulazione della disposizione, laddove la stessa prevede che la partecipazione alla commissione non dia diritto a gettoni di presenza, rimborsi o compensi, segnala l'opportunità di modificarla, in conformità alla prassi vigente, prevedendo che ai componenti della medesima non sia corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese. Con riferimento all'articolo 2, comma 8, recante norme di coordinamento, fa presente di non avere osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma – che le maggiori entrate rilevate e destinate al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, siano ulteriori a quelle già scontate nei saldi di finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 3, recante elusione fiscale, semplificazione e riscossione degli enti locali, osserva, in linea generale, che le disposizioni determinano un ampliamento delle attività poste a carico dell'amministrazione finanziaria; in merito a tale aspetto, andrebbero acquisiti dati volti a verificare i relativi effetti sul piano finanziario. In particolare, i predetti effetti andrebbero evidenziati con riguardo al comma 1, che pone a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di dimostrare l'intento abusivo del contribuente e le modalità di alterazione degli strumenti giuridici utilizzati; ai commi 4 e 5, che prevedono un ampliamento dell'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'istituto del tutoraggio; al comma 6, che, prevedendo l'ampliamento dell'applicazione della rateazione dei debiti tributari, appare suscettibile di determinare effetti finanziari negativi in termini di cassa. In merito al comma 8, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che la riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti non determini un ostacolo all'attività di accertamento e di riscossione da parte dell'amministrazione finanziaria e che il potenziamento dell'utilizzo dei sistemi informatici non richieda l'impiego di ulteriori risorse finanziarie. Segnala in proposito che l'introduzione di adempimenti a carico dei contribuenti nella normativa vigente è stata, in linea generale, finalizzata al potenziamento dell'attività di contrasto all'evasione fiscale e che alle relative disposizioni introduttive sono stati ascritti talvolta effetti positivi di gettito. Con riferimento al comma 9, andrebbero forniti chiarimenti circa i nuovi parametri previsti per la qualificazione del reato tributario e per la definizione della relativa disciplina sanzionatoria. Infatti un eventuale alleggerimento della disciplina sanzionatoria, potrebbe determinare una riduzione dei relativi effetti di deterrenza. Relativamente al comma 12, segnala che i principi di delega individuati recano effetti finanziari di segno opposto. Andrebbero pertanto meglio specificate le modalità applicative di tali criteri e principi al fine di verificare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria indicato nel medesimo comma 12. Per quanto concerne, infine, il comma 14, andrebbero forniti ulteriori elementi al fine di verificarne l'impatto finanziario. Fa presente che la relazione tecnica relativa al testo iniziale collegava alle disposizioni riguardanti l'attività di revisione del contenzioso tributario e la riscossione degli enti locali – riportate, nel testo originario, con una diversa formulazione, all'articolo 10 – possibili effetti positivi di gettito, sia pur non quantificati. Con riferimento all'articolo 4, commi 1 e 2, recanti redditi di impresa e regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, in merito al comma 1, osserva che in assenza di precise indicazioni sui parametri che si intende introdurre, non appare possibile effettuare una verifica dei relativi effetti finanziari. In particolare, fa presente che la norma non indica i criteri per la Pag. 60qualificazione dei contribuenti minimi e dei contribuenti minori né l'aliquota di imposta forfetaria applicabile. Non risultano altresì indicati i criteri ed i parametri riferiti ai regimi opzionali da introdurre; si osserva peraltro che tali regimi saranno applicati dai contribuenti sulla base della valutazione del relativo vantaggio fiscale. In merito al profilo applicativo della disposizione, ritiene andrebbe chiarito se la nuova imposta sia sostitutiva solamente dell'IRPEF o anche delle relative addizionali regionali e comunali all'IRPEF. Tale precisazione appare necessaria al fine di tenere conto degli effetti finanziari per gli enti territoriali interessati e del necessario coordinamento con la disciplina sul federalismo fiscale. Inoltre, andrebbero fornite precisazioni in merito alla determinazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Ciò in quanto, tenuto conto della progressività per scaglioni dell'IRPEF, qualora i redditi da assoggettare a imposta sostitutiva non concorressero anche alla determinazione del reddito complessivo, i soggetti interessati otterrebbero un risparmio d'imposta sugli altri redditi in conseguenza della riduzione dell'aliquota marginale applicata. In merito ai profili di cassa – al fine di assicurare l'applicazione della clausola di invarianza finanziaria complessiva – appaiono necessarie indicazioni riguardo alla dinamica degli incassi con particolare riferimento ai termini di versamento dell'imposta sostitutiva, al fine di verificare la compensatività annua delle disposizioni non solo sul piano della competenza, ma anche in termini di cassa. In merito all'articolo 4, comma 3, recante razionalizzazione della determinazione del reddito di impresa e della produzione netta, segnala che la norma è suscettibile di determinare effetti finanziari sia in termini di competenza che in termini di cassa. Tuttavia, non essendo individuate le nuove modalità operative, non appare possibile effettuare una stima degli effetti medesimi né valutare l'eventuale compensatività complessiva della normativa delegata. In relazione all'articolo 4, commi 4 e 5, recante razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte dirette, segnala che i possibili effetti finanziari attribuibili alla norma in esame potranno essere valutati solo in sede di attuazione della delega. Appare comunque necessario che, in tale sede, le disposizioni siano coordinate con la disciplina sul federalismo fiscale tenuto conto che una quota del gettito delle imposte indicate dalla norma è destinato a fini perequativi nell'ambito del federalismo comunale. Con riferimento all'articolo 4, commi 6 e 7, recanti norme in materia di giochi pubblici, rileva che andrebbe chiarito se dall'adeguamento ai principi, anche di fonte giurisprudenziale, stabiliti a livello dell'Unione europea possano derivare effetti di carattere finanziario. In particolare, andrebbe precisato a quali principi il testo intenda fare riferimento. Analogamente, andrebbero acquisite precisazioni con riferimento alla revisione delle norme vigenti in materia di prelievo erariale, compensi spettanti agli operatori del settore e ripartizione delle vincite nelle scommesse ippiche. Ritiene, infatti, che occorra considerare che tali meccanismi presiedono – insieme con la determinazione delle basi imponibili e con altri criteri di ripartizione delle somme giocate – alle variazioni di gettito nel settore dei giochi. In particolare andrebbe chiarito a quali comparti di gioco la disposizione in materia di prelievi erariali intenda fare riferimento e se dalle misure di riordino previste dal testo possano derivare, o meno, variazioni di gettito, rispetto alle quali, in ottemperanza all'obbligo di neutralità finanziaria disposto dall'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame, occorrerebbe prevedere meccanismi compensativi che facciano riferimento a variazioni delle aliquote o delle basi imponibili. Riguardo all'istituzione della Lega ippica italiana, rileva che andrebbero acquisiti chiarimenti in ordine alle implicazioni di carattere finanziario delle norme, connesse sia alle funzioni dell'ente sia alle forme di finanziamento previste dal testo. In particolare osserva che, a fronte delle Pag. 61funzioni indicate dal comma 7, lettera l), vengono previste forme di finanziamento pubblico. Infatti si stabilisce che l'apposito fondo di dotazione debba essere alimentato, fra l'altro, da fonti di entrata che attualmente affluiscono alle pubbliche amministrazioni. A suo avviso, andrebbero pertanto forniti dati ed elementi volti a chiarire la compatibilità delle disposizioni con la clausola di neutralità finanziaria contenuta nell'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO illustra una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato che deposita agli atti della Commissione (vedi allegato 1), precisando in particolare che nella medesima sono contenute le risposte ai rilievi formulati dal relatore ed evidenziate talune criticità del provvedimento. Fa presente in proposito che laddove si rinvia al Dipartimento delle finanze si deve intendere, in assenza di altri profili problematici dal punto di vista finanziario, un sostanziale nulla osta, poiché tale Dipartimento ha seguito molto attentamente il provvedimento presso la Commissione di merito. Sottolinea come il punto di maggiore criticità per il Governo sia rappresentato dalla sospensione dell'accorpamento delle Agenzie fiscali disposta dall'articolo 3, commi 12 e 13, del provvedimento. Evidenzia come la disposizione ha un notevole impatto anche sui saldi di finanza pubblica, come si evince dalla nota tecnica depositata, essendo peraltro i relativi effetti già previsti dalla legislazione vigente e valutati ai fini della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Osserva inoltre che, al di là dell'aspetto finanziario, l'accorpamento dell'Agenzia del territorio in quella delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in quella delle dogane, risponde ad un preciso disegno organizzativo perseguito dal Governo. In particolare, sottolinea come dall'accorpamento delle prime due strutture sarà possibile la realizzazione di una più efficace lotta all'evasione fiscale, potendosi in tal modo realizzare la possibilità di incrociare i dati relativi alle dichiarazioni dei redditi con quelli relativi alla proprietà immobiliare, evidenziando in proposito come ad oggi non risulta possibile risalire, partendo dalle generalità del contribuente, all'elenco dei beni immobili di sua proprietà. Inoltre rileva come l'accorpamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato all'Agenzia delle dogane consentirà una più efficace azione di contrasto al contrabbando ed alla contraffazione, nonché ai giochi illegali, spesso gestiti da società estere. Rileva conclusivamente come respingere tale disegno dimostrerebbe un'acquiescenza a logiche diverse.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, fa presente che, anche al fine di consentire ai membri della Commissione di approfondire la documentazione depositata dal rappresentante del Governo e per consentire l'espressione del parere prima della conclusione dell'esame in sede referente del provvedimento, sarà convocata una seduta al termine delle votazioni previste nella seduta pomeridiana dell'Assemblea, ove sarà possibile svolgere il necessario dibattito.

  Alberto FLUVI (PD) rileva che l'eventuale acquiescenza richiamata dal sottosegretario non possa che riferirsi a lui stesso.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che probabilmente l'onorevole Fluvi dimostra un'eccessiva sensibilità sul tema.

  Alberto FLUVI (PD) stigmatizza il comportamento del sottosegretario.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

Pag. 62

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 15.

In ricordo del deputato Massimo Vannucci.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, (Si leva in piedi e con lui i membri della Commissione e il rappresentante del Governo) ricorda che lo scorso venerdì 5 ottobre è venuto a mancare l'onorevole Massimo Vannucci, dopo una grave malattia che lo aveva tenuto lontano dai lavori parlamentari negli ultimi mesi.
  Evidenzia come quest'assenza sia stata profondamente avvertita nei lavori della Commissione e, più in generale, della Camera, dal momento che Massimo Vannucci partecipava sempre in modo assiduo e vivace alle sedute, non facendo mai mancare il proprio contributo, competente e appassionato, al dibattito. Nel ricordare come la scomparsa dell'onorevole Vannucci segni un nuovo lutto per la Commissione bilancio, che nel corso della legislatura ha già perso i colleghi Gaspare Giudice e Pietro Franzoso, si sofferma sulla figura del collega scomparso, rammentando il suo impegno costante e la sua dedizione al lavoro parlamentare, nel quale ha difeso con convinzione e tenacia le proprie idee e il suo territorio.
  Ricorda, infatti, il profondo radicamento di Massimo Vannucci nel suo collegio elettorale, il Montefeltro, osservando come in occasione della cerimonia funebre svoltasi domenica scorsa a Macerata Feltria, paese di cui il collega scomparso era stato sindaco tra il 1995 e il 2004, abbia avuto modo di constatare come la sua terra ricambiasse in modo caloroso la dedizione ad essa da lui quotidianamente dimostrata nei lavori parlamentari. Si sofferma, quindi, sui molteplici temi affrontati dal collega nella sua attività parlamentare, evidenziando la grande concretezza della sua azione politica, che spaziava da aspetti di carattere puntuale a tematiche di carattere generale.
  A tale ultimo riguardo, ricorda ad esempio come, in occasione dell'approvazione della riforma costituzionale sul pareggio del bilancio, avesse svolto un lungo e circostanziato intervento in Assemblea, nel quale difese le scelte compiute dalla Commissione. Ricorda inoltre l'indagine conoscitiva, fortemente voluta dall'onorevole Vannucci, relativa a quella che viene comunemente definita «economia della felicità» e che riguarda l'individuazione di indicatori di benessere diversi dal prodotto interno lordo in grado di misurare la qualità della vita delle persone in modo più approfondito e corrispondente ai valori umani e sociali.
  Nel segnalare che la figura dell'onorevole Vannucci verrà ricordata nella seduta pomeridiana di domani della Assemblea, esprime, a nome di tutta la Commissione, il proprio cordoglio per la morte del collega, sottolineando come la passione civile da lui dimostrata nell'attività parlamentare costituisce un esempio non solo per i membri della Commissione, ma dovrebbe essere fonte di ispirazione anche per i futuri componenti delle Camere.

  Pier Paolo BARETTA (PD), Remigio CERONI (PdL) e Amedeo CICCANTI (UdCpTP) si associano alle parole di cordoglio del presidente, ricordando la figura dell'onorevole Vannucci.
  (La Commissione osserva un minuto di silenzio).

  La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 19.05.

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Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
Nuovo testo C. 5291 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO presenta le sue scuse in relazione al fraintendimento avuto a margine della seduta precedente e sottolinea il suo profondo rispetto per il Parlamento. Ricorda che la decisione di un accorpamento delle Agenzie fiscali è stata particolarmente difficile anche in seno al Governo stesso e si sono registrate diverse opinioni in proposito, tutte legittime. Ribadisce tuttavia come, a suo avviso, ai fini di una più efficace lotta all'evasione fiscale, oltre ad un adeguato assetto normativo, è necessario anche un appropriato impianto organizzativo e sottolinea come l'accorpamento dell'Agenzia del territorio e quella delle entrate sia funzionale a ciò. Conferma pertanto la sua richiesta di sopprimere i commi 12 e 13 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, pur rispettando eventuali decisioni difformi del Parlamento.

  Gioacchino ALFANO (PdL) ritiene che nel succedersi delle innovazioni legislative vi sia il rischio di un accavallarsi di disposizioni che potrebbero portare ad un misconoscimento del ruolo del Parlamento nella definizione di scelte essenziali in materia di finanza pubblica. Osserva, infatti, che mentre nell'ambito del disegno di legge in esame la Commissione finanze si è a lungo occupata del tema della riscossione delle entrate degli enti territoriali, il Governo, nel quadro del decreto-legge in materia di enti locali, approvato la scorsa settimana dal Consiglio dei ministri, ha previsto un ulteriore intervento sulla medesima materia, prorogando gli affidamenti in essere e sospendendo conseguentemente le attività di affidamento dei servizi. A suo avviso, si tratta di una gravissima interferenza, che pone in dubbio la stessa utilità dei lavori parlamentari ed auspica che si provveda a superare la sovrapposizione di norme da lui descritta.

  Alberto FLUVI (PD), nel prendere atto positivamente delle dichiarazioni rese dal sottosegretario Polillo, rileva tuttavia come talune osservazioni contenute nella nota depositata dal rappresentante del Governo non sembrino adeguatamente motivate rispetto ai profili finanziari e si pongano in contrasto con i pareri resi dal Governo stesso nel corso dell'esame in sede referente. Osserva come, trattandosi di una legge di delega, le coperture potranno essere più correttamente individuate, in conformità con la vigente legislazione contabile, al momento dell'emanazione dei relativi decreti legislativi, che dovranno essere corredati da una puntuale relazione tecnica. Ricorda inoltre come la Commissione finanze avesse approvato una risoluzione volta ad impegnare il Governo ad affrontare la questione del riordino delle Agenzie fiscali nell'ambito della discussione del provvedimento oggi in esame, anche in considerazione dei risparmi estremamente modesti previsti per l'anno in corso. Rileva come, conseguentemente, l'iniziativa emendativa assunta in materia sia volta a dare attuazione a tale indirizzo, precisando che essa risulta attenta anche all'aspetto di contenimento della spesa pubblica. In riferimento all'accorpamento dell'Agenzia del territorio e quella delle entrate, sottolinea inoltre come la distrazione di risorse per la riorganizzazione delle strutture potrebbe compromettere l'attuazione della riforma del catasto. Ricorda quindi come la giurisprudenza amministrativa abbia già censurato il tentativo di accorpare le funzioni di determinazione della base imponibile con quelle relative all'accertamento, in riferimento al tentativo effettuato nella XV legislatura relativamente agli enti locali. Parimenti, Pag. 64rileva come l'accorpamento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane potrebbe paradossalmente produrre un aggravio dei costi, anche in considerazione della diversa natura dei due enti. Rileva inoltre come occorrerebbe comunque distinguere tra il comma 12 e il comma 13 dell'articolo 3, riservando eventualmente il richiamo al rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione al solo comma 13, che dispone la sospensione dell'accorpamento delle richiamate Agenzie.

  Antonio BORGHESI (IdV) si dichiara profondamente insoddisfatto del contenuto della nota di chiarimenti depositata dal rappresentante del Governo nell'odierna seduta pomeridiana. Osserva, infatti, che, al di là delle valutazioni espresse con riferimento alle disposizioni in materia di accorpamento delle agenzie fiscali, per le quali la nota reca un'articolata motivazione, per la maggior parte delle modifiche il Governo si limita ad esprimere un parere contrario facendo generico riferimento alla possibile presenza di riflessi onerosi sulla finanza pubblica. Considerando l'impatto di tali valutazioni sul testo del provvedimento, che risulterebbe completamente snaturato, ritiene che la Commissione bilancio non possa esprimersi solo sulla base di una nota priva di reali motivazioni, ma dovrebbe richiedere l'acquisizione di una specifica relazione tecnica, che dovrebbe essere esaminata in tempi congrui, eventualmente rinviando alla prossima settimana l'esame del provvedimento in Assemblea. Per altro verso, ritiene sconcertante che i rappresentanti del medesimo Ministero abbiano espresso un parere favorevole nella Commissione finanze, per poi formulare un parere contrario sulle stesse disposizioni al momento dell'esame in sede consultiva presso la Commissione bilancio.

  Alberto GIORGETTI (PdL), relatore, pur essendo consapevole dello sforzo compiuto dalla Commissione di merito per migliorare il provvedimento in esame, ricorda come molto spesso siano stati approvati pareri sulla base di semplici note della Ragioneria generale dello Stato, senza attendere la trasmissione di puntuali relazioni tecniche. Ricorda peraltro, richiamando le considerazioni già espresse in sede di relazione, come la stessa relazione tecnica originaria abbia rimandato una valutazione più precisa degli effetti finanziari alle relazioni tecniche che accompagneranno gli schemi di decreti legislativi di attuazione della delega. Osserva inoltre come la richiesta di predisposizione di una relazione tecnica esporrebbe al rischio di un profondo stravolgimento del testo in esame e sottolinea come vi siano le condizioni per procedere all'espressione di un parere nella seduta odierna, che, al contrario, non smentisca il lavoro svolto presso la commissione di merito. In proposito, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
  esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5291 Governo, delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo il quale:
   il richiamo, all'articolo 1, comma 1, della legge n. 42 del 2009, nella sua interezza, appare suscettibile di rendere estremamente complesso l'esercizio della delega legislativa e ha riflessi difficilmente valutabili sugli equilibri di finanza pubblica;
   l'ampliamento dell'istituto della rateazione dei debiti tributari e la riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 3, commi 6, lettera b), e 14, lettera h), appaiono suscettibile di determinare minori entrate a carico della finanza pubblica;
   la sospensione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 e da 10 a 12 dell'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, prevista dall'articolo 3, commi 12 e 13, rinviando l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'Agenzia del territorio, Pag. 65rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate, comprometterebbe il conseguimento dei risparmi di spesa individuati nella relazione tecnica relativa al predetto articolo 23-quater, dovuti principalmente alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi soggetti a decadenza, nonché degli ulteriori risparmi di spesa potenzialmente ascrivibili all'unificazione delle direzioni generali che svolgono compiti similari e dell'accorpamento delle sedi territoriali;
   il criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 14, lettera f), subordinando l'indeducibilità dei costi da reato alla pronuncia della sentenza penale di condanna, mentre, a legislazione vigente, tale indeducibilità si determina in fasi precedenti del giudizio penale, è suscettibile di recare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica in termini di minor gettito;
   l'introduzione del principio della non pignorabilità dei beni strumentali in caso di esercizio di arti, imprese e professioni di cui all'articolo 3, comma 14, lettera g), appare suscettibile di determinare cospicue minori entrate a carico della finanza pubblica;
   all'articolo 4, comma 7, lettera l), i numeri 2) e 4) risultano suscettibili, rispettivamente, di comportare oneri a carico della finanza pubblica e di ridurre le entrate erariali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 2, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica,.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesimo periodo, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti e per i profili finanziari
   all'articolo 2, comma 4, lettera c) sostituire le parole: gettoni di presenza, rimborsi o compensi con le seguenti: a compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;
   all'articolo 3, sopprimere i commi 12 e 13;
   all'articolo 3, comma 14, sopprimere la lettera f);
   all'articolo 3, comma 14, sopprimere la lettera g);
   all'articolo 4, comma 7, lettera l), sopprimere i numeri 2) e 4).
  e con le seguenti condizioni:
   all'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole da: e in coerenza fino a: federalismo fiscale;
   all'articolo 2, comma 5, sostituire le parole: all'interno della procedura di bilancio con le seguenti: nell'ambito della relazione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   all'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: all'interno della procedura di bilancio con le seguenti: in allegato al disegno di legge di bilancio;
   all'articolo 3, comma 6, sopprimere la lettera b);
   all'articolo 3, comma 14, sopprimere la lettera h);
  e con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire all'articolo 2, comma 1, lettera a), la portata dell'espressione: «coinvolgimento dei comuni», posto che la necessità di conseguire un'intesa con i medesimi potrebbe rendere estremamente complesso l'esercizio della delega;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la portata della disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e, in particolare, se i valori Pag. 66normali debbano risultare approssimati «dai» ovvero «ai» valori medi ordinari;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di verificare se le modifiche apportate all'articolo 2, comma 2, lettera g), possano comportare un differimento dell'applicazione della riforma del catasto con possibili conseguenze negative per la finanza pubblica;
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare all'articolo 3, comma 5, quali siano le riduzioni di adempimenti che darebbero luogo a misure premiali, anch'esse non meglio specificate, al fine di escludere l'insorgenza di minori entrate per la finanza pubblica;
   si valuti attentamente, con riferimento all'articolo 4, la congruenza del comma 6, ove è previsto che la delega legislativa oggetto del medesimo articolo sia finalizzata al «riordino delle disposizioni a legislazione vigente» con taluni dei principi e criteri direttivi previsti dalle successive disposizioni del predetto articolo e, in particolare, dalle lettere e), f), g), h), i) ed l) del comma 7.»

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che la richiesta di relazione tecnica precluderebbe la possibilità di esprimersi in mancanza della trasmissione della medesima ed invita pertanto la Commissione a riflettere sulle considerazioni svolte dal relatore.

  Marco CAUSI (PD) osserva, su un piano generale, come la decisione di discutere un disegno di legge recante una delega in materia fiscale al termine della legislatura costituisca senza dubbio una scelta ottimistica. In proposito, sottolinea come tale decisione debba in primo luogo imputarsi alla volontà dell'Esecutivo, rilevando come i gruppi abbiano concordato sul percorso proposto decidendo di non provvedere in questa sede ad una revisione dell'impianto complessivo della politica fiscale, privilegiando invece interventi, da tutti condivisi, di manutenzione degli strumenti a disposizione dell'Amministrazione fiscale. In questa ottica, una prima direttrice di intervento è rappresentata dal miglioramento delle relazioni tra la Pubblica Amministrazione e il contribuente, attraverso il ricorso a semplificazioni, nonché a procedure di consultazione e informazione, da realizzare in particolare attraverso la valorizzazione del tutoraggio e dell'interpello. Osserva come queste procedure siano state ritenute, in sede di verifica della copertura finanziaria, onerose, rilevando tuttavia come esse potrebbero trovare adeguata compensazione nel quadro dell'esercizio complessivo della delega. A questo proposito, ritiene condivisibile la proposta del relatore di richiamare espressamente l'esigenza che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati di relazione tecnica, ancorché, a suo avviso, tale previsione potrebbe ritenersi superflua alla luce di quanto disposto in linea generale dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.
  Per quanto attiene, invece, al tema dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate, fa presente che, nel corso dell'esame in sede referente, si sono espressi dubbi sulla scelta compiuta al riguardo nel decreto-legge n. 95 del 2012. In proposito, sottolinea in primo luogo come l'Agenzia del territorio non esercizi solo compiti tipici di un'agenzia fiscale, ma presti anche servizi ai cittadini e alle imprese relativi alla tenuta dei registri e allo svolgimento delle pratiche catastali. A suo avviso, pertanto, sarebbe preferibile perseguire un rafforzamento dell'efficacia sul piano fiscale dell'Agenzia del territorio, senza procedere ad un accorpamento che rischia di snaturare la natura di tale organismo. Rileva, inoltre, come sarebbe rischioso procedere all'accorpamento in coincidenza con il processo di revisione degli estimi catastali, reso indifferibile dall'incremento dell'imposizione sugli immobili conseguente alla riforma dell'imposta municipale unica, realizzata con il decreto-legge n. 201 del 2011. Rileva, infatti, che le procedure potrebbero rimanere bloccate per almeno due anni, vanificando in sostanza la riforma prefigurata. Da ultimo, ribadisce il Pag. 67problema giuridico già segnalato dal collega Fluvi, evidenziando come la magistratura amministrativa abbia più volte sottolineato l'esigenza che vi sia una distinzione tra l'istituzione che decide in ordine agli estimi catastali e i soggetti interessati alla riscossione del gettito.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) manifesta perplessità in merito all'articolo 15 che prevede l'istituzione della lega ippica, osservando preliminarmente come il settore ippico abbia una natura strategica e presenti profili economici e occupazionali estremamente critici, risultando inoltre esposto alle infiltrazioni della criminalità organizzata e a fenomeni quali il riciclaggio di denaro. Non può pertanto, in particolare, condividere l'attribuzione all'istituenda lega ippica dei controlli primari e secondari, sull'organizzazione e sulla gestione, che comporta l'identificazione tra controllore e controllato. Ritiene che, a prescindere da coloro ai quali spetterà la titolarità dei controlli, in un settore così delicato vada assolutamente evitato di far coincidere il soggetto controllore con il soggetto controllato, anche per i riflessi che una simile scelta potrebbe avere sugli equilibri di finanza pubblica.

  Alberto GIORGETTI (PdL), relatore, dopo aver ricordato l'attuale crisi del sistema delle corse e la caduta verticale delle scommesse ippiche, rileva come lo sforzo della Commissione finanze sia stato quello di responsabilizzare il settore a fronte delle difficoltà di tenuta dello stesso. Ritiene peraltro che tale sforzo, di per sé sicuramente apprezzabile, sia stato attuato anche attraverso scelte che possono suscitare perplessità.

  Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che vi siano le condizioni per trovare una via d'uscita e pervenire all'espressione di un parere, anche attraverso un'intesa tra il relatore presso la Commissione bilancio e il relatore presso la Commissione di merito. Ritiene, in ogni caso, che la Commissione bilancio non possa divenire la sede dove si sciolgono le criticità determinate dalle scelte compiute dalle altre Commissioni e dal Governo. Osserva al riguardo come, troppo spesso, le opinioni espresse dal Governo nelle Commissioni di merito si differenzino da quelle manifestate dallo stesso Governo in Commissione bilancio e rileva come la contrarietà del Governo a determinate decisioni debba essere manifestata tempestivamente nell'ambito del procedimento legislativo. Ritiene che, qualora persista la tendenza a consentire in altre sede di alzare il tiro facendo affidamento sui pareri della Commissione bilancio, si rischi di determinare una situazione di ingovernabilità politica. Dopo aver osservato come la Commissione abbia, tra l'altro, lavorato su di una nota tecnica priva di autorevolezza formale, chiede al Presidente e al rappresentante del Governo di individuare una soluzione al problema da lui sollevato, ritenendo che, in caso contrario, il tema dovrà essere sottoposto all'Assemblea.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, nel condividere le considerazioni del deputato Baretta, invita i rappresentanti dei gruppi ad approfondire quanto sta avvenendo nella XII Commissione con riferimento all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

  Rolando NANNICINI (PD) osserva come la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato censuri una serie di emendamenti riferiti all'articolo 2 in materia di revisione del catasto dei fabbricati volti ad assicurare il coinvolgimento dei comuni, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti, nonché a disciplinare l'aggiornamento delle modalità di distribuzione dei trasferimenti perequativi attraverso i fondi di riequilibrio e i fondi perequativi della finanza comunale. Dopo aver rilevato come, in materie così complesse, sia possibile valutare gli effetti finanziari derivanti Pag. 68dall'esercizio della delega legislativa al momento dell'adozione dei decreti delegati, osserva come vada rispettato il lavoro svolto dalla Commissione di merito finalizzato a migliorare il testo del provvedimento. Ricorda inoltre come, per quanto riguarda la disciplina del catasto, occorra considerare come sia tuttora inattuato il principio contenuto in una delega legislativa risalente a 14 anni orsono che prevedeva di utilizzare, ai fini del censimento degli immobili, il metro cubo e non più il metro quadro. Per quanto riguarda poi l'opportunità di unificare l'Agenzia delle dogane con l'Agenzia dei monopoli, osserva come sarebbe piuttosto necessario preoccuparsi di individuare gli strumenti idonei a fare in modo che le società di giochi con sede all'estero siano tenute a pagare le tasse nel nostro Paese quando i loro prodotti risultano disponibili in esercizi commerciali dislocati sul territorio nazionale. Sottolinea, infine, la necessità di rispettare la ripartizione delle competenze tra Governo e Parlamento quando si giudica il lavoro parlamentare.

  Renato CAMBURSANO (Misto), nell'auspicare che la Commissione possa procedere all'espressione del parere, osserva come sarebbe sbagliato vanificare il lavoro svolto dalla Commissione di merito e rileva come il conferimento di una delega così importante alla vigilia della campagna elettorale esponga al rischio di notevoli pressioni provenienti da ogni parte. Al di là della questione dell'accorpamento delle Agenzie fiscali, fa presente di concordare nella sostanza con la proposta di parere presentata dal relatore. Conviene altresì con le considerazioni svolte dall'onorevole Marinello sull'estraneità delle disposizioni relative alla regolamentazione del settore ippico. In merito all'accorpamento delle Agenzie fiscali, osserva come, contrariamente a quanto rilevato da taluni colleghi della Commissione di merito, il Governo si fosse espresso, già nel corso della sede referente, in senso contrario sull'articolo aggiuntivo 9.0100 e quindi non vi sarebbe contraddizione nell'atteggiamento oggi sostenuto. Osserva quindi come ciò non escluda comunque un'autonoma valutazione del Parlamento, pur nella consapevolezza dei rischi presenti.

  Giulio CALVISI (PD) nel richiamare gli interventi svolti dagli onorevoli Fluvi e Baretta, sottolinea come, trattandosi di una legge di delega, le coperture potrebbero essere più puntualmente individuate dai decreti legislativi di attuazione. Rileva inoltre come molti dei rilievi sollevati dalla Ragioneria generale dello Stato sembrano essere privi di una specifica motivazione. In proposito, richiama la contrarietà espressa rispetto alla scelta di ampliare le ipotesi in cui è possibile la rateizzazione dei debiti tributari, che, a suo avviso, lungi dal produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sarebbe al contrario suscettibile di aumentare le entrate effettive dello Stato, consentendo ad un maggior numero di contribuenti, specie nell'attuale momento di crisi economica, di onorare i propri debiti fiscali. Ricorda in proposito il fallimento di oltre 2.500 imprese nella sola Sardegna lo scorso anno, con una perdita di gettito pari a circa un miliardo di euro. Richiama inoltre le recenti segnalazioni della Corte dei conti, nell'ambito dell'attività conoscitiva sul disegno di legge recante il rendiconto generale dello Stato, che hanno evidenziato come una delle maggiori criticità per il bilancio dello Stato sia rappresentata dall'ammontare dei residui attivi, che derivano dall'iscrizione all'entrata dello Stato di somme che l'erario non riesce effettivamente a riscuotere. Osserva come la contrarietà sull'ampliamento delle possibilità di rateizzazione dei debiti tributari rappresenti, a suo avviso, la difesa di un istituto giuridico che contribuisce proprio alla formazione della richiamata mole di residui attivi. Rileva inoltre come anche l'introduzione del principio della non pignorabilità dei beni strumentali all'esercizio di arti, professioni o impresa, anziché comportare una riduzione delle entrate dello Stato, potrebbe rendere più concreta la possibilità di onorare i debiti tributari. Sottolinea in proposito come, privando tali contribuenti dei richiamati beni, il risultato Pag. 69sarebbe solo quello di ridurne la capacità di pagamento, a fronte di entrate spesso irrisoria derivante dalla vendita dei beni strumentali. Osserva inoltre come la delega consentirebbe comunque al Governo una ulteriore riflessione e potrebbe essere esercitata solo ove si ritenesse non lesiva degli equilibri di bilancio. In ogni caso, esprime forti perplessità sulla diretta incidenza di tali disposizioni sulla finanza pubblica e propone pertanto di limitarsi ad una semplice osservazione in proposito.

  Maino MARCHI (PD) rileva come, a suo avviso, occorrerebbe espungere sia dalle premesse che dalla parte dispositiva del parere la richiesta di sopprimere all'articolo 1, comma 1, il riferimento alla coerenza con le disposizioni in materia di federalismo fiscale. Osserva in proposito come una tale condizione sarebbe in contraddizione con lo stesso lavoro del Parlamento ed in particolare della Commissione. Riguardo l'accorpamento delle Agenzie fiscali, pur condividendo largamente le argomentazioni svolte dal rappresentante del Governo, evidenzia come le considerazioni rese dai rappresentanti della Commissione di merito abbiano richiamato l'attenzione sui rischi che deriverebbero dall'accorpamento, con particolare riferimento all'attuazione della riforma del catasto. Nel ricordare anche i profili di ordine giuridico richiamati nella discussione, ritiene che si potrebbe evitare il richiamo all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e procedere alla formulazione di una condizione semplice.

  Alberto GIORGETTI (PdL), relatore, concorda su quanto evidenziato nel dibattito circa il carattere non del tutto esaustivo delle note trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze, rilevando che sarebbe senz'altro preferibile che la Commissione potesse sempre pronunciarsi in presenza di una documentazione tecnica completa e circostanziata. Osserva, tuttavia, come nel caso di specie le disposizioni commentate siano prevalentemente principi e criteri direttivi di deleghe legislative e, pertanto, non sia sempre possibile quantificare con esattezza le loro implicazioni sul piano finanziario. Per quanto attiene, poi, alle considerazioni dell'onorevole Nannicini in materia di giochi e monopoli, osserva come vi sia una sovrapposizione tra le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame e quelle del decreto-legge n. 158 del 2012, attualmente all'esame della XII Commissione. Pur non ritenendo opportuno esprimere in questa sede considerazioni circa il merito del provvedimento, rileva che in astratto l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane porterebbe determinare i risultati auspicati dal Governo in materia di recupero della legalità e di lotta all'evasione. Con riferimento agli specifici profili evidenziati nella nota trasmessa dalla Ragioneria generale dello Stato, osserva che nella sua proposta di parere ha ritenuto di prevedere l'inserimento di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione essenzialmente con riferimento ai criteri di delega riferiti al rinvio dell'incorporazione delle agenzie fiscali e alla pignorabilità dei beni strumentali all'esercizio di arti, imprese e professioni. A tale ultimo riguardo, osserva come presso la Commissione di merito sia prevalsa la scelta di escludere la pignorabilità, al fine di consentire la continuità dell'attività professionale, mentre la Ragioneria generale dello Stato ha privilegiato una lettura della pignorabilità come strumento per garantire, in questa fase, una maggiore deterrenza rispetto a comportamenti elusivi. Ritiene, pertanto, che la sua proposta di parere sia nel complesso equilibrata, in quanto, pur ponendo alcuni paletti volti a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento, non stravolge l'impianto elaborato dalla Commissione di merito.

  Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere del relatore.

  Marco CAUSI (PD), anche alla luce di quanto da ultimo evidenziato dal relatore, lo invita a riformulare la propria proposta Pag. 70di parere, al fine di escludere il richiamo all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione per la condizione relativa alla pignorabilità dei beni strumentali, considerando anche che la nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato rinviava alle valutazioni del Dipartimento delle finanze.

  Alberto GIORGETTI (PdL), relatore, con riferimento alla richiesta dell'onorevole Causi, si dichiara disponibile a riformulare la propria proposta di parere, prevedendo che la condizione riferita all'articolo 13, comma 14, lettera g), non richiami l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Analogamente, ad un più attento esame, ritiene che anche la condizione riferita all'articolo 4, comma 7, lettera l), numeri 2) e 4), possa non richiamare l'esigenza di garantire il rispetto della medesima norma costituzionale.

  Massimo BITONCI (LNP) dichiara di non condividere il contenuto della proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando come il disegno di legge in esame abbia sostanzialmente deluso le aspettative in esso riposte.

  Pier Paolo BARETTA (PD), pur apprezzando l'equilibrio manifestato dal relatore nell'elaborazione della proposta di parere, ritiene che le valutazioni formulate dalla Ragioneria generale dello Stato non possano costituire un vincolo per la Commissione bilancio, specialmente ove si consideri che la Commissione sta esaminando un disegno di legge recante una delega al Governo. In questa ottica, invita il relatore a riconsiderare la propria proposta di parere al fine di escludere il richiamo all'articolo 81, quarto comma della Costituzione, con riferimento alle disposizioni che rinviano la fusione delle agenzie fiscali. Osserva, infatti, che occorre tenere distinti il piano delle opzioni politiche e quello, di carattere tecnico, attinente alla copertura finanziaria dei provvedimenti.

  Il Sottosegretario Gianfranco POLILLO sottolinea come la contrarietà da lui espressa in questa sede non sia frutto di una valutazione politica, ma di una valutazione tecnica relativa ai mancati risparmi che deriverebbero dalla sospensione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di agenzie fiscali.

  Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce che, trattandosi di un disegno di legge di delega, le valutazioni della ragioneria generale dello Stato non possono assumere un valore vincolante per la Commissione.

  Amedeo CICCANTI (UdCpTP) si associa alle considerazioni del collega Baretta.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL) osserva che le sue considerazioni sull'articolo 4, comma 7, lettera l), riflettevano sostanzialmente il contenuto del dibattito svoltosi presso la XIII Commissione, che a suo avviso non ha trovato puntuale traduzione del testo del parere approvato. Ritiene, pertanto, che sarebbe preferibile che la Commissione richiedesse la soppressione dei numeri 2) e 4) della ricordata lettera l), richiamando l'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione.

  Francesco BARBATO (IdV), concordando con il collega Baretta, osserva che, trattandosi di una delega, sarà possibile valutare eventuali compensazioni finanziarie nell'ambito dei decreti legislativi. Ritiene, pertanto, che non sia possibile nascondersi dietro l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, invitando a considerare che, secondo dati a sua disposizione, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane non solo non determinerebbe un risparmio, ma comporterebbe maggiori oneri per circa 15 milioni di euro.

  Alberto GIORGETTI (PdL), relatore, ritiene che non sia possibile accogliere Pag. 71l'invito formulato dall'onorevole Baretta, osservando come nel caso delle disposizioni relative alle agenzie fiscali i maggiori oneri non deriverebbero da un criterio direttivo della delega legislativa, ma dalla sospensione dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevedono la razionalizzazione delle agenzie a decorrere dal prossimo 1o dicembre. Per questa ragione, anche alla luce della relazione tecnica riferita al richiamato articolo 23-quater, ritiene che non sussistano le condizioni per una modifica del suo orientamento, osservando come dai dati formali disponibili la sospensione dell'applicazione delle richiamate disposizioni determinerebbe oneri privi di copertura finanziaria. Conferma, pertanto, la proposta di parere precedentemente prefigurata (vedi allegato 2).

  Massimo BITONCI (LNP) annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come da ultimo riformulata.

  La seduta termina alle 20.40.

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