CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 ottobre 2012
712.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 115

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

  La seduta comincia alle 13.50.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2012.
Doc. LVII, n. 5-bis.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta di ieri 2 ottobre.

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  Roberto TORTOLI (PdL), formula una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni sul provvedimento in esame, che illustra sinteticamente (vedi allegato 1).

  Aurelio Salvatore MISITI (Misto-G.Sud-PPA), nel dichiararsi sostanzialmente d'accordo sul contenuto della proposta di parere formulata dal relatore, chiede al relatore di valutare l'opportunità di espungere dal terzultimo capoverso delle premesse della medesima proposta di parere, con riferimento alle piccole e medie opere comprese nell'Allegato Infrastrutture, l'esplicito riferimento a quelle da realizzarsi nel Mezzogiorno.

  Salvatore MARGIOTTA (PD) ritiene anzitutto che sia senz'altro possibile convergere positivamente sulla proposta di parere formulata dal relatore. Esprime, altresì, condivisione per le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri, soprattutto nella parte in cui sono stati formulati giudizi realistici e fondati sull'inadeguatezza dell'Allegato Infrastrutture, per come è andato configurandosi negli anni, a porsi come strumento cardine delle scelte di politica infrastrutturale e di individuazione delle opere prioritarie e strategiche.
  Fa presente, tuttavia, che proprio in considerazione della condivisione di tali valutazioni, compresa quella secondo la quale l'Allegato Infrastrutture rappresenta ormai una sorta di «libro dei sogni», si sarebbe aspettato dal Governo un intervento ben più incisivo per selezionare l'elenco delle opere comprese nel Piano delle infrastrutture strategiche e avviare in questo modo quel percorso ormai indispensabile per restituire concretezza ed effettivo valore programmatorio all'Allegato Infrastrutture.
  Sotto questo profilo, rileva una certa contraddittorietà nell'azione di Governo che, da un lato, «taglia» tribunali e province e, dall'altro, si mostra titubante e incerto nell'individuazione delle infrastrutture davvero prioritarie e nel rivedere l'elenco delle opere contenute nel Programma delle infrastrutture strategiche, colmando il divario ormai inaccettabile fra ammontare delle risorse necessarie alla loro realizzazione ed ammontare delle risorse effettivamente disponibili.
  Coglie, dunque, l'occasione per esprimere, su un piano più generale, la sua forte preoccupazione per i ritardi accumulati dal Governo nel settore delle infrastrutture e per la mancata traduzione in atti degli impegni assunti e delle speranze suscitate dall'accorpamento del Dicastero delle infrastrutture con quello dello sviluppo economico. In tal senso, ricorda l'incompleta e disorganica azione condotta sul piano della revisione e della semplificazione del quadro normativo di riferimento; l'inadeguatezza, al di là delle oggettive difficoltà derivanti dalla crisi economica e finanziaria in atto, delle risorse messe in campo per affrontare la pesante situazione del settore delle infrastrutture; la parziale e troppo timida azione condotta per porre termine al grave fenomeno dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione e per facilitare l'accesso al credito delle imprese che operano in questo settore.
  Conclude, quindi, chiedendo al rappresentante del Governo di voler chiarire i motivi per cui nell'Allegato Infrastrutture non figurano più, come accadeva negli anni scorsi, i dati relativi alle risorse stanziate e, soprattutto, a quelle effettivamente utilizzate e spese nel Mezzogiorno per la realizzazione di infrastrutture.

  Raffaella MARIANI (PD), esprimendo un giudizio complessivamente positivo sulla proposta del relatore, sottolinea come occorrerebbe dare maggiore risalto al tema della portualità e della logistica, quale priorità strategiche nello sviluppo infrastrutturale del Paese, che appare non adeguatamente evidenziato nell'Allegato.
  Dichiara poi di condividere l'esigenza di adottare iniziative volte a rendere pienamente effettivo il meccanismo di finanziamento di infrastrutture mediante misure di defiscalizzazione degli investimenti privati.Pag. 117
  Fa altresì presente la necessità di indicare come priorità dell'azione di Governo la predisposizione di misure che contrastino la restrizione del credito alle imprese conseguente alla crisi in atto e che determinino un maggiore impegno degli operatori finanziari sul mercato delle infrastrutture attraverso nuovi strumenti di prestito che non sostituiscano le linee di finanziamento in essere e quelle nuove da accordare per sostenere la crescita economica delle imprese.
  Aggiunge che, a suo avviso, sarebbe importante sottolineare nel parere il carattere strategico delle opere necessarie per la difesa del suolo e la prevenzione da rischio idrogeologico.
  Conclude, quindi, lamentando, da un lato, che nell'Allegato Infrastrutture sono ancora presenti i dati e gli stanziamenti relativi al Ponte sullo Stretto di Messina, nonostante tale opera sia stata definanziata con delibera del CIPE, e, dall'altro, che nello stesso Allegato Infrastrutture non figurano quest'anno i dati relativi agli stanziamenti per l'edilizia penitenziaria e l'edilizia scolastica.

  Manuela LANZARIN (LNP) si associa a quanto già osservato dalla collega Mariani sul grave ritardo con cui il Governo ha provveduto a trasmettere al Parlamento l'Allegato Infrastrutture. Osserva, inoltre, che mentre in tale documento, così come nel presente dibattito, si evidenziano gli stanziamenti per le piccole e medie opere nel Mezzogiorno, non si evidenzia con altrettanta nettezza la necessità di completare la dotazione infrastrutturale nella parte del Paese dove è più acuta la domanda di infrastrutture, cioè al Nord. Nel condividere, quindi, talune delle osservazioni critiche svolte dai colleghi in ordine alla mancanza nell'Allegato Infrastrutture presentato dal Governo di alcuni dati significativi, come quelli relativi all'edilizia scolastica, conclude esprimendo un giudizio negativo su un documento che è testimonianza di un modo sbagliato di fare programmazione perché non attento alle esigenze e ai bisogni concreti dei territori.

  Il sottosegretario Guido IMPROTA fa presente di essere nell'impossibilità di continuare a partecipare ai lavori della Commissione, a causa di improrogabili impegni istituzionali assunti in precedenza. Scusandosi per questo, desidera esprimere, in ogni caso, il proprio ringraziamento al relatore per la proposta di parere dallo stesso formulata, sulla quale esprime un giudizio favorevole anche perché tiene conto e in parte dà un riconoscimento all'attività svolta dal Governo. Nel ringraziare, inoltre, tutti i deputati intervenuti nel dibattito, si impegna formalmente a fornire in una prossima seduta della Commissione tutti gli elementi necessari a chiarire i dubbi e le preoccupazioni che hanno voluto fin qui manifestare e quelli che eventualmente saranno formulati nel prosieguo della seduta.

  Sergio Michele PIFFARI (IdV) dà atto al Governo di aver cercato di evidenziare, nella stesura dell'Allegato Infrastrutture, la questione relativa alla necessità di utilizzare al meglio le poche risorse disponibili. Osserva, tuttavia, che in questo lodevole sforzo il Governo si è fermato a metà, senza togliere le opere superflue dall'elenco di quelle contenute nel Programma delle infrastrutture strategiche e, soprattutto, senza definire sul piano programmatico i principi e i criteri dai quali far dipendere la selezione del citato elenco, che non può basarsi solo sullo stato di avanzamento delle singole opere programmate o in corso di realizzazione, ma anche e soprattutto sulla valenza strategica delle infrastrutture e sulla loro capacità di porsi come elemento di sviluppo e di coesione territoriale.
  Conclude, quindi, preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Mauro PILI (PdL) ritiene che, per l'architettura stessa dell'Allegato Infrastrutture presentato dal Governo e per la sua impostazione vetero bancaria, vetero Europea e stoltamente finanziaria, sia impossibile introdurre qualsiasi elemento correttivo.Pag. 118
  Ricorda, quindi, che nel corso di un'audizione davanti alla VIII Commissione del Ministro delle infrastrutture aveva già avuto modo di sottoporre all'attenzione della Commissione e del Ministro delle infrastrutture e dello sviluppo economico alcuni dati di raffronto infrastrutturale nel nostro Paese, dati che ritiene qui importante richiamare, da quelli relativi alle reti energetiche per le quali, fatto 100 l'indice dell'Italia si ha 64 per il Mezzogiorno e appena 35 per la Sardegna; a quelli delle reti stradali, per le quali, fatto 100 l'indice per l'Italia si ha 87 per il Mezzogiorno e 45 per la Sardegna; a quelli delle reti ferroviarie, per le quali, fatto 100 l'indice per l'Italia si ha 87 per il Mezzogiorno e 15 per la Sardegna; a quelli, infine, delle dotazioni delle infrastrutture economico-sociali, per le quali fatto 100 l'indice per l'Italia, si ha 84 per il Mezzogiorno e 56 per la Sardegna.
  Denuncia, quindi, che con la Nota di variazione del DEF e con l'Allegato Infrastrutture all'esame della Commissione si sancisce un vero e proprio atto di secessione al contrario, statuendo di fatto che la Sardegna non fa più parte dell'Italia.
  Nell'Allegato Infrastrutture tale sanzione è ripetuta, a suo giudizio, quattro volte: laddove si afferma di aver deciso di far coincidere pedissequamente le priorità nazionali con quelle degli investimenti di valenza europea delle reti Ten–T; laddove si afferma di voler puntare sui quattro corridoi europei che escludono totalmente la Sardegna; laddove si afferma l'obiettivo di voler «ridurre il tempo verso la crescita», anche in questo caso introducendo priorità e cronoprogrammi che escludono totalmente la Sardegna; laddove si afferma, infine, in modo subdolo e indiretto, che a fronte della scarsità di risorse il Governo intende «concentrare i finanziamenti pubblici nel rispetto di una valutazione costi benefici e verso quelle opere infrastrutturali capaci di produttività e di attrazione di capitali privati nell'investimento infrastrutturale».
  Esprime poi un giudizio nettamente critico sulla prospettata ipotesi di introdurre una sorta di «obbligatorietà» dei capitali privati anche per la realizzazione delle infrastrutture sarde, cosa che di per sé significa che, oltre a pagare il gap del divario insulare, i sardi dovrebbero sopportare l'ulteriore e aggiuntivo costo di pedaggi e tariffe portuali, aeroportuali, stradali e ferroviari.
  Conclude, quindi, denunciando il carattere incostituzionale delle misure adottate dal Governo ed il totale svuotamento di significato dell'articolo 22 della legge n. 42 dei 2009 sul federalismo fiscale con il quale questo Parlamento aveva previsto di misurare e compensare il divario insulare.
  Nell'esigere che il Governo attui quella norma di legge emanando un decreto attuativo che traduca in numeri quello che è per chiunque un oggettivo diritto e non un'enfatica richiesta di assistenzialismo parastatale, dichiara di non potere sostenere mai e poi mai l'azione del Governo in carica. Nel dichiarare, quindi, il proprio voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, preannuncio sin d'ora una forte, netta e chiara opposizione ad un'azione incostituzionale lesiva dei più elementari diritti di coesione, di equità e di rispetto della Sardegna e del popolo sardo.

  Franco STRADELLA (PdL) esprime condivisione per molte delle considerazioni svolte dai colleghi fin qui intervenuti in ordine alle lacune e all'insufficienza dei contenuti dell'Allegato Infrastrutture trasmesso anche quest'anno con ritardo dal Governo al Parlamento. Ciononostante, preannuncia che i deputati del gruppo Pdl si esprimeranno, più per senso del dovere che per convinzione, con voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Giuseppe VATINNO (Misto-ApI) ritiene che l'azione condotta dal Governo e qui testimoniata dall'Allegato Infrastrutture conferma alcune lacune, a cominciare dalla tardiva presentazione al Parlamento di tale importante documento, ma anche alcuni elementi positivi di discontinuità rispetto al passato. Preannuncia, quindi, il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

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  Aldo DI BIAGIO (FLpTP), pur condividendo alcune osservazioni critiche svolte dai colleghi in ordine al contenuto dell'Allegato Infrastrutture presentato dal Governo, preannuncia, anche in considerazione del giudizio positivo sulla complessiva azione condotta dal Governo, il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Armando DIONISI (UdCpTP) sottolinea l'importanza di alcune iniziative e misure messe in campo dal Governo in carica, dalla rinnovata efficacia delle delibere approvate dal CIPE alla predisposizione di un significativo piano di opere pubbliche per il Mezzogiorno, all'approntamento di un incisivo pacchetto di misure di defiscalizzazione degli investimenti nel settore delle infrastrutture. Nel ritenere, inoltre, che le pur legittime osservazioni critiche sull'Allegato Infrastrutture non debbano essere disgiunte da una serena valutazione dell'operato complessivo del Governo in questo fondamentale settore dell'economia italiana, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Roberto TORTOLI (PdL), relatore, alla luce del dibattito svolto, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in esame, che illustra brevemente (vedi allegato 2).

  Sergio Michele PIFFARI (IdV), preso atto della nuova formulazione della proposta di parere del relatore, modificando la precedente dichiarazione di voto, preannuncia voto di astensione sulla nuova proposta di parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento in esame, come riformulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 3 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

  La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di nomina del dottor Giuseppe Bonanno a presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena.
Nomina n. 157.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo, rinviato nella seduta del 2 ottobre.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, ricorda che il relatore ha formulato nella seduta del 2 ottobre, una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina del dottor Giuseppe Bonanno a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena.
  Avverte, inoltre, che la votazione della proposta di parere del relatore si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere.
  Precisa, infine, che porrà in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, la quale risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui invece tale maggioranza non venga conseguita e la proposta di parere venga dunque respinta, si intenderà espresso parere contrario.

  La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, comunica il risultato della votazione relativa alla proposta di nomina del dottor Giuseppe Bonanno a Presidente dell'Ente Pag. 120parco nazionale dell'Arcipelago de La Maddalena.

   Presenti:  27   
   Votanti:  27   
   Maggioranza:  14   
   Astenuti:  0   
    Hanno votato :  23   
    Hanno votato no:  4   

  (La Commissione approva)

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Alessandri, Aracri, Benamati, Bocci, Bonciani, Braga, Bratti, Cosenza, Di Biagio, Di Cagno Abbrescia, Dionisi, Guido Dussin, Nizzi in sostituzione di Iannarilli, Lanzarin, Mariani, Misiti, Mondello, Morassut, Motta, Piffari, Pili, Pizzolante, Stradella, Tortoli, Vatinno, Vella e Viola.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche ed integrazioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (502).
Atto n. 502.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara BRAGA (PD), relatore, riferisce che la Commissione è chiama ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo in titolo, che apporta correzioni ed integrazioni al decreto legislativo n. 155 del 2010 (di recepimento della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), che consente al Governo di emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi, entro ventiquattro mesi dalla loro entrata in vigore.
  Osserva, quindi, che, secondo quanto riportato dalla relazione governativa che accompagna il provvedimento, le nuove norme proposte sono «dirette a superare le criticità incontrate nel primo anno di applicazione del decreto legislativo n. 155 del 2010 ed emerse in seguito al confronto tecnico» avvenuto nell'ambito del Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente (d'ora in avanti Coordinamento), istituito ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto legislativo.
  A questo proposito, fa presente che, proprio in considerazione del fatto che i destinatari principali dell'intervento normativo sono (oltre ai soggetti incaricati, a livello nazionale, del rilascio delle certificazioni dei metodi e degli strumenti di misura della qualità dell'aria) le regioni e le province autonome, alle quali è demandato l'espletamento delle attività amministrative preordinate alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria, ha ritenuto opportuno segnalare nella sua relazione le richieste di modifica avanzate dalle istituzioni territoriali in sede di Conferenza unificata, in modo da consentire alla Commissione una puntuale valutazione delle stesse, anche ai fini della predisposizione del prescritto parere.
  Allo stesso modo, ritiene opportuno segnalare subito che, anche se non risultano pendenti procedure d'infrazione comunitaria relative al decreto legislativo n. 115 del 2010, sul quale verte l'intervento normativo correttivo e integrativo proposto dal Governo con lo schema di decreto in esame, l'Italia si trova attualmente sottoposta al giudizio della Corte di giustizia europea, a seguito dell'avvio nel 2008 di una procedura d'infrazione per mancata attuazione della direttiva 1999/30/CE sulla qualità dell'aria e del suo successivo deferimento davanti al giudice europeo, avvenuto nel 2011 ad opera della Commissione europea, in ragione del perdurante superamento dei Pag. 121valori limite della qualità dell'aria ambiente stabiliti proprio dalla citata direttiva 1999/30/CE per diverse sostanze inquinanti. Precisa che tale segnalazione è motivata dal fatto che, se è vero – come è precisato nella relazione governativa – che «le modifiche normative che lo schema di decreto propone non incideranno» sull'esito del procedimento avanti alla Corte di giustizia, giacché esse dipendono «dall'adozione di specifiche misure di carattere amministrativo», è altrettanto vero, a suo avviso, che la discussione parlamentare sullo schema di decreto in esame deve essere l'occasione per fare il punto sulla situazione, sulle misure amministrative adottate dalle regioni e sulle azioni messe in campo dal Governo nazionale per porre fine al contenzioso in sede comunitaria e, soprattutto, per tutelare meglio, in vaste aree del Paese, la qualità dell'aria e la salute dei cittadini.
  Venendo, poi, al contenuto del provvedimento in esame, fa presente che darà conto in questa sede delle modifiche più rilevanti, mentre tralascerà quelle volte alla mera correzione di refusi o a dare maggiore coerenza o migliore comprensibilità al testo.
  In tal senso, osserva che l'articolo 1 novella l'articolo 2 del decreto legislativo n. 155 del 2010 al fine di rendere le definizioni maggiormente aderenti a quelle recate dalla normativa comunitaria.
  Relativamente alla novella della lettera u) del citato articolo 2, le regioni e le province autonome propongono di sopprimere ulteriori parti della definizione di «misurazioni indicative» al fine di renderla esattamente identica a quella recata dalla direttiva europea. In tal modo, nella definizione rientrerebbero anche «le misure fatte con campionatori passivi».
  La novella alla lettera ee) dello stesso articolo 2 del decreto legislativo n. 155 del 2010, invece, è stata inserita su richiesta del Coordinamento, al fine di chiarire – come ricorda la relazione illustrativa – che le attività legate al controllo dell'applicazione delle procedure di qualità costituiscono una parte essenziale delle procedure stesse e non un elemento a sé stante.
  L'articolo 2 novella l'articolo 3 del decreto legislativo n. 155 del 2010 al fine – dichiarato nella relazione illustrativa del Governo – di coordinare la disposizione in esso prevista con quella recata dall'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto legislativo, così che in entrambe le norme sia prevista la possibilità e non l'obbligo per il Ministero dell'ambiente di avvalersi del supporto dell'ISPRA.
  Su quest'ultima disposizione, segnala l'esigenza di svolgere un particolare approfondimento, nell'ambito di una più generale riflessione relativa agli strumenti ed alle norme più adeguate a rendere più efficace e moderno il rapporto fra il Ministero dell'Ambiente e l'ISPRA, riflessione che peraltro investe anche profili diversi da quelli toccati dalla disposizione in commento (penso, ad esempio alla iniziativa legislativa per la riforma del sistema agenziale in corso di esame da parte della Commissione).
  L'articolo 3 novella in più punti l'articolo 5 del decreto legislativo n. 155 del 2010. La modifica principale è quella al comma 6, che prevede lo slittamento al 30 settembre 2012 del termine di presentazione (al Ministero, all'ISPRA e all'ENEA), da parte delle regioni, di un progetto di adeguamento della propria rete di misura. Tale slittamento viene giustificato dalla relazione illustrativa del Governo in considerazione della tempistica che si è resa necessaria per l'esame congiunto dei progetti di zonizzazione elaborati dalle regioni nell'ambito del Coordinamento, che sono propedeutici al progetto di adeguamento delle reti di misura. Il testo vigente del comma 6 dispone infatti che i progetti, che le regioni avrebbero dovuto presentare entro il 30 maggio 2011, devono prevedere l'adeguamento delle reti di misura, «in conformità alla zonizzazione risultante dal primo riesame ..., ed in conformità alla connessa classificazione».
  Al riguardo, segnala che le regioni e le province autonome propongono di posticipare il termine al 31 dicembre 2012, Pag. 122richiesta che a me pare opportuno prendere in considerazione dell'imminenza del termine indicato nello schema.
  Le novelle al comma 9 del citato articolo 5 del decreto legislativo n. 155 del 2010 hanno, poi, la finalità di esplicitare meglio la finalità della norma, chiarendo, con riferimento alle stazioni di misurazione che possono essere previste nelle decisioni di VIA ed AIA, che tali stazioni hanno l'esclusiva finalità di verificare gli effetti degli impianti autorizzati da tali provvedimenti. Le novelle ai successivi commi 10 e 12 non hanno, invece, carattere sostanziale.
  L'articolo 4 novella in più punti l'articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2010, che prevede l'individuazione interministeriale di stazioni di misurazione finalizzate a valutare le variazioni geografiche e l'andamento a lungo termine delle concentrazioni nell'aria ambiente e, ove previsto, delle deposizioni degli inquinanti.
  Le novelle in esame eliminano il vincolo, presente nel testo vigente, di appartenenza di tali stazioni alle reti di misura regionali.
  L'articolo 5 novella in più parti i commi 6 e 7 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2010 relativi alle stazioni di misurazione dell'ozono e dei suoi precursori.
  La modifica principale è quella che prevede l'introduzione di un periodo, in entrambi i commi, volto a stabilire che i decreti interministeriali di individuazione delle stazioni di misurazione dovranno disciplinare anche tempi e modalità di messa a disposizione dei dati e delle informazioni alle regioni e alle province autonome. Ciò in quanto, come è sottolineato dalla relazione illustrativa, tali stazioni rispondono ad un'esigenza di monitoraggio e valutazione degli inquinanti di natura sovra-regionale.
  L'articolo 6 novella in più punti l'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010, ma l'unica modifica sostanziale riguarda il comma 9. Il testo vigente del primo periodo del comma 9 prevede che, nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta, su richiesta di una o più regioni o province autonome, nell'ambito del Coordinamento, risulti che, tutte le possibili misure individuabili dalle regioni e dalle province autonome nei propri piani di qualità dell'aria non sono in grado di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa, si procede all'adozione di misure di carattere nazionale. Con l'intervento normativo proposto dal Governo, dopo tale periodo ne viene inserito uno volto a chiarire che la «regione proponente deve fornire apposita documentazione tecnica a sostegno della propria richiesta». Ulteriori modifiche al comma 9 riguardano l'introduzione della facoltà di avvalersi di ISPRA ed ENEA nello svolgimento delle attività ivi indicate.
  Segnala, al riguardo, che le regioni e le province autonome chiedono che l'esigenza di tale congruo corredo di documentazione tecnica sia esplicitata nella disposizione, in luogo della previsione proposta dal Governo secondo cui la richiesta deve essere «motivata sotto il profilo tecnico».
  La riscrittura del comma 11, secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, non altera il contenuto della disposizione, migliorandone la comprensione. La disposizione fa riferimento alla necessità che le regioni e le province autonome assicurino la coerenza tra tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale con i piani di qualità dell'aria previsti dall'articolo 9.
  Fa tuttavia presente che, in sede di Conferenza unificata le regioni Lombardia, Piemonte e Veneto hanno sottolineato l'esigenza – in linea con quanto sancito dall'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge delega (legge n. 88 del 2009) – di introdurre un comma 1-bis all'articolo 9 del decreto legislativo n. 155 del 2010 volto a prevedere l'adozione di un piano nazionale per il superamento della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana. Al riguardo, ricorda infatti che la citata lettera Pag. 123d) prevede, quale criterio di delega, in considerazione della particolare situazione di inquinamento dell'aria presente nella pianura padana, l'adozione di specifiche strategie di intervento nell'area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino.
  L'articolo 7 novella il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 155 del 2010, prevedendo, in luogo del potere dei sindaci di vietare la circolazione nei centri abitati per tutti gli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo almeno annuale delle emissioni, che la disciplina delle limitazioni alla circolazione degli autoveicoli che non hanno effettuato il controllo delle emissioni sia fissata dai piani regionali. In proposito, segnala che le regioni e le province autonome hanno chiesto la soppressione del comma 3 in considerazione di quanto disposto a proposito del bollino blu dal decreto legge n. 5 del 2012, in base al quale il controllo dei gas di scarico avverrà esclusivamente in occasione della revisione del veicolo.
  Gli articoli 8 e 9 novellano, rispettivamente, gli articoli 12 e 15 del decreto legislativo n. 155 del 2010 al fine, dichiarato nella relazione illustrativa, di correggere dei refusi.
  L'articolo 10 novella l'articolo 17 del decreto legislativo n. 155 del 2010. Le modifiche recate dal comma 1, lettere a) e b), introducono (al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 155 del 2010) il parere della Conferenza unificata nell'iter di emanazione dei decreti volti a definire le procedure di garanzia di qualità e per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria. Inoltre viene chiarito, da un lato, il ruolo di supporto tecnico dell'ISPRA e, dall'altro, la funzione delle linee guida emanate dall'ISPRA, in coerenza con quanto previsto dalla delega dettata dalla legge n. 88 del 2009 per il recepimento della direttiva 2008/50/CE. Ricorda, infatti, che l'articolo 10, comma 1, lettera c), della legge n. 88 del 2009 prevede, «al fine di garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative linee guida siano definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)».
  Relativamente alle modifiche al comma 5, la relazione illustrativa evidenzia che «si propongono di garantire una migliore attuazione delle disposizioni relative all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura e dei metodi di analisi della qualità dell'aria (si segnala, in proposito, che la competenza al rilascio delle approvazioni degli strumenti di campionamento viene attribuita, oltre che ai laboratori previsti dal testo vigente, anche all'ISPRA e al CNR); vengono introdotte inoltre alcune indicazioni circa le procedure da seguire per il rilascio delle approvazioni e sugli accreditamenti di cui devono disporre i produttori degli strumenti».
  La relazione illustrativa sottolinea inoltre che la modifica al comma 9 individua l'ISPRA «come unico soggetto per la realizzazione dei programmi di intercalibrazione in coerenza con quanto già svolto da tale istituto negli ultimi anni».
  L'articolo 11 integra il disposto del comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 155 del 2010 al fine di includere nell'elenco delle informazioni che devono essere diffuse al pubblico, sia i progetti di zonizzazione e classificazione del territorio (previsti dall'articolo 3, comma 3), sia dei progetti di adeguamento della rete (articolo 5, comma 6), sia della documentazione inerente la scelta dei siti di monitoraggio dove sono installate le stazioni fisse (documentazione di cui al par. 5 dell'Allegato III).
  L'articolo 12 novella in più punti l'articolo 19 del decreto legislativo n. 155 del 2010 al fine precipuo, ribadito nella relazione illustrativa, di semplificare le «procedure per lo scambio di dati ed informazioni ed il reporting a livello nazionale e nei confronti della Commissione Europea». In proposito, le novelle in esame sembrano meglio specificare le informazioni da trasmettere e le competenze dei soggetti coinvolti. Quest'ultimo caso si riscontra nel nuovo testo del comma 14 che definisce in maniera più precisa i ruoli del Pag. 124Ministero e dell'ISPRA nel processo di trasmissione dei dati alla Commissione europea. Vengono poi introdotti precisi obblighi di notifica in capo all'ISPRA (con due novelle al comma 17) nei confronti del Ministero, nell'ambito delle procedure di trasmissione dei dati.
  In merito al novero delle informazioni da comunicare interviene invece il nuovo comma 2-bis che prevede l'inclusione nella comunicazione alla Commissione UE, anche delle informazioni relative alle misure di cui all'articolo 9, comma 9, vale a dire le misure di carattere nazionale elaborate nei casi di impossibilità da parte delle regioni e delle province autonome di assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa.
  Con riferimento alla modifica dell'articolo 19, le regioni e le province autonome propongono due ulteriori modifiche. Una prima modifica riguarda l'obbligo (previsto dal numero 3) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 19) di trasmissione (entro 18 mesi) al Ministero e all'ISPRA, da parte delle regioni, dei piani (previsti dall'articolo 9, comma 1) per il raggiungimento dei valori limite che sono stati superati. Tale obbligo dovrebbe scattare (secondo la formulazione proposta dalle regioni) solo qualora i piani già presentati non fossero considerati idonei a contrastare i superamenti predetti al fine di evitare problemi alle regioni che, pur avendo un piano ai sensi del decreto legislativo n. 351 del 1999 (sostituito dal decreto legislativo n. 155 del 2010), non ne hanno adottato e trasmesso uno nuovo nel termine dei 18 mesi indicati.
  La seconda modifica chiesta dalle regioni e dalle province autonome è volta, invece, a sottolineare (al numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 19) l'eventualità delle modifiche, delle integrazioni e degli aggiornamenti dei piani che devono essere trasmessi entro due mesi dalla loro adozione. Tale modifica, secondo quanto evidenziato nel documento, dovrebbe chiarire che le regioni in cui si verificano annuali superamenti dei livelli indicati non sono tenute ad aggiornare il piano vigente con una cadenza prefissata, ma devono adottare misure integrative idonee a raggiungere i limiti nel più breve termine possibile.
  L'articolo 13 integra il comma 2 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 155 del 2010, al fine di estendere l'ambito di lavoro del Coordinamento all'esame congiunto e all'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera. Tale estensione, secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, deriva dall'accoglimento di una «specifica segnalazione da parte delle regioni emersa nel primo anno di operatività del Coordinamento».
  Gli articoli 14-18 modificano, infine, allegati ed appendici del decreto legislativo n. 155 del 2010.
  Le modifiche principali sono recate dall'articolo 14, che sostituisce i metodi di riferimento previsti dal testo vigente con quelli recati dalle norme UNI EN, e dall'articolo 16 che introduce una nota all'allegato XI volta a fare rinvio alla decisione 2011/850/UE (di attuazione della direttiva 2008/50/CE) per quanto riguarda la determinazione dei valori limite e dei margini di tolleranza da applicare annualmente per il PM2,5 fino al 2015.
  L'articolo 17 sostituisce l'appendice X in considerazione, così si legge nella relazione illustrativa, «della pubblicazione in sede comunitaria della norma UNI-EN che individua il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione del mercurio nell'aria ambiente; in sostituzione si introduce in allegato allo schema di decreto correttivo in esame una nuova appendice X in quanto, in virtù di un mero errore materiale, la prima formulazione del decreto legislativo n. 155 del 2010 non riportava i metodi da utilizzare per la misurazione dei COV, già individuati a livello nazionale dal n. 183 del 2004, recante l'attuazione della direttiva 2002/Pag. 1253/CE relativa all'ozono nell'aria (abrogato dal decreto legislativo n. 155 del 2010)».
  L'articolo 15 integra l'allegato X rinviando, tra l'altro, alla nuova appendice X con riguardo al metodo di riferimento per la misurazione dei COV.
  L'articolo 18 sopprime, poi, l'appendice XI in considerazione della pubblicazione in sede comunitaria della norma UNI-EN che individua il metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione dei tassi di deposizione del mercurio.
  Ulteriori modifiche vengono proposte all'appendice I dalle regioni e dalle province autonome, che richiedono la specificazione (nel comma 1) che il processo di zonizzazione, avendo rilievo con riferimento agli agglomerati, deve far riferimento alla protezione della salute umana. Le regioni osservano inoltre la necessità di chiarire, al comma 4, che il processo descritto in tale comma non può che riferirsi, per gli inquinanti secondari come l'ozono, alle zone diverse dagli agglomerati.
  Infine, l'articolo 19 dello schema di decreto in esame specifica che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Conclusivamente, ritiene di poter formulare un giudizio sostanzialmente positivo sul contenuto complessivo dell'intervento normativo proposto dal Governo, ferma restando l'esigenza di svolgere taluni approfondimenti e verifiche, nonché sulle sue finalità complessive, da quella (che ha voluto citare all'inizio della relazione) relativa al superamento delle criticità incontrate nel primo anno di applicazione del decreto legislativo n. 155 del 2010, a quella relativa alla necessità di assicurare un maggiore raccordo fra regioni e province autonome ed il Ministero dell'ambiente e di correggere errori e carenze riscontrate nel medesimo decreto legislativo al fine di consentire un miglior recepimento della direttiva europea sulla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
  Al tempo stesso, tuttavia, in ragione della delicatezza della situazione relativa ai fenomeni di inquinamento atmosferico che si riscontrano in vaste aree del nostro Paese, in tutte le grandi aree urbane e nell'intera pianura padana, sottolinea di aver voluto evidenziare l'esigenza che la Commissione colga l'occasione del dibattito sullo schema di decreto in esame per fare il punto politico sulle iniziative normative ed amministrative, in buona sostanza sulle politiche che, insieme, Governo nazionale e istituzioni territoriali possono e debbono mettere in campo per migliorare la situazione e per garantire meglio la qualità dell'aria e la salute dei cittadini.
  In tal senso, esprime il suo apprezzamento per la deliberazione assunta dall'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di procedere allo svolgimento di un breve un ciclo di audizioni informali, che auspica possa fornire alla Commissione utili spunti di riflessione e di proposta, anche ai fini dell'espressione del prescritto parere sul provvedimento in titolo.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

  La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 5291.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pag. 126

  Armando DIONISI (UdCpTP), relatore, osserva che la Commissione è oggi chiamata ad avviare l'esame, ai fini del prescritto parere alla VI Commissione, del disegno di legge recante la delega al Governo per introdurre disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
  In sostanza il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale. La relazione illustrativa chiarisce che la delega è volta a perseguire gli stessi obiettivi di crescita ed equità già messi in campo attraverso il decreto-legge n. 201 del 2011 e quindi la proposta di riforma intende intervenire per correggere alcuni aspetti critici del sistema per renderlo più favorevole alla crescita e all'equità.
  In particolare, precisa che attraverso la delega citata si dovrà provvedere: alla riforma del catasto degli immobili (articolo 2) per correggere le sperequazioni insite nelle attuali rendite, accentuate dall'aumento generalizzato disposto con il decreto-legge n. 201 del 2011. Tra i principi e criteri direttivi da applicare per la determinazione del valore catastale delle unità immobiliari urbane censite al catasto fabbricati vengono indicati, in particolare, la definizione degli ambiti territoriali del mercato immobiliare, nonché la determinazione del valore patrimoniale utilizzando la superficie dell'unità immobiliare in luogo del numero dei vani attualmente utilizzato; a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione nonché al riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette tax expeditures, articolo 4); all'introduzione del principio generale del divieto dell'abuso del diritto (articolo 5); alla costruzione di un migliore rapporto tra fisco e contribuenti attraverso forme di comunicazione e cooperazione rafforzata; in tale ottica le imprese di maggiori dimensioni dovranno costituire sistemi aziendali strutturati di gestione e controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel sistema dei controlli interni (articolo 6); alla revisione delle sanzioni penali e amministrative (articolo 8), che deve essere attuata secondo criteri di predeterminazione e proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, dando rilievo alla configurazione del reato tributario per i comportamenti fraudolenti, simulatori o finalizzati alla creazione e utilizzo di documentazione falsa; alla semplificazione sistematica dei regimi fiscali e degli adempimenti «inutilmente complessi» (articolo 7); al rafforzamento dei controlli fiscali (articolo 9); al miglior funzionamento del contenzioso attraverso lo snellimento dell'arretrato e l'estensione della conciliazione giudiziale alla fase di appello e al giudizio di revocazione nonché al riordino della riscossione delle entrate locali secondo criteri di certezza, efficienza ed efficacia, di competitività e di trasparenza (articolo 10); alla ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa (articolo 11): alla revisione della determinazione del reddito d'impresa (articolo 12); alla razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte (articolo 13); al riordino delle disposizioni in materia di giochi pubblici (articolo 15). Aggiunge che, al fine di eliminare distorsioni e rendere più efficiente il sistema economico, il disegno di legge in questione prevede misure volte a definire metodologie di stima dell'evasione e di monitoraggio dei risultati della lotta all'evasione stessa (articolo 3).
  Quanto invece alla disposizione di più stretto interesse della Commissione, fa presente che essa individua, quale ulteriore oggetto della delega recata dal provvedimento – nuove forme di fiscalità ambientale al fine di preservare e garantire l'equilibrio ambientale (green taxes); si prevede inoltre la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, prevedendo il principio dell'esclusione dalla carbon tax dei settori regolati dalla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e che il gettito Pag. 127derivante dall'introduzione della carbon tax sia destinato prioritariamente alla revisione del sistema di finanziamento delle fonti rinnovabili.
  Al fine di non penalizzare, sotto il profilo della competitività, le imprese italiane rispetto a quelle europee, l'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la fiscalità ambientale sarà coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata decisa a livello europeo. La relazione illustrativa precisa che dalla tassazione ambientale non conseguiranno aumenti di pressione fiscale: anch'essa è infatti finalizzata alla redistribuzione del carico fiscale esistente e alla revisione del finanziamento degli interventi per le fonti rinnovabili. Queste misure si collocano, peraltro, pienamente dentro l'obiettivo complessivo di spostare il peso fiscale «dalle persone alle cose» e, più in generale, dal lavoro alle rendite.
  Ricorda, quindi, che già nel DEF 2012 il Governo ha indicato, tra le misure per un fisco più equo e orientato alla crescita, lo spostamento della tassazione verso imposte meno distorsive sulla crescita, come quelle ambientali, contribuendo al contempo alla riduzione delle emissioni inquinanti e al finanziamento delle fonti di energia rinnovabili.
  Nel sottolineare che la Commissione europea ha indicato proprio le imposte ambientali, insieme a quelle sui consumi e sulla proprietà, tra gli strumenti in grado di attuare una redistribuzione virtuosa della composizione del prelievo, con impatto positivo sulla crescita (Annual Growth Survey, 2011), e riservandosi di presentare una proposta di parere sul provvedimento in esame dopo aver preso in considerazione le modifiche eventualmente introdotte dalla Commissione di merito e le osservazioni che dovessero emergere dal dibattito, fa presente che la disposizione sulla tassazione ambientale intende dare attuazione ad un atto comunitario che però è ancora in fase di adozione e pertanto l'introduzione, in sede nazionale, di norme in materia di fiscalità ambientale prima dell'adozione definitiva della direttiva rischierebbe di tradursi in una penalizzazione solo per le imprese italiane.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 3 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

  La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sullo stato della sicurezza sismica in Italia.
Audizione di rappresentanti del Consiglio Nazionale dei Geologi e del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
(Esame e conclusione).

  Angelo ALESSANDRI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Armando ZAMBRANO, Presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Gian Vito GRAZIANO, Presidente del Consiglio nazionale dei geologi e Giovanni CALCAGNÌ, Tesoriere del Consiglio nazionale dei geologi, svolgono una relazione sui temi dell'audizione.

  Intervengono, quindi, il presidente, Angelo ALESSANDRI e i deputati Pag. 128Sergio Michele PIFFARI (IdV), Gianluca BENAMATI (PD) e Elisabetta ZAMPARUTTI (PD).

  Armando ZAMBRANO, Presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, Gian Vito GRAZIANO, Presidente del Consiglio nazionale dei geologi e Giovanni CALCAGNÌ, Tesoriere del Consiglio nazionale dei geologi, Vittorio D'ORIANO, Vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi e Giovanni CARDINALE, Membro del Consiglio nazionale degli ingegneri, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

  Angelo ALESSANDRI, presidente, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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