CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 ottobre 2012
711.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 52

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 13.10.

Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
C. 3900 e abb.-A. ed emendamenti.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2012.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, ricorda che nella seduta del 26 settembre 2012, la Commissione ha espresso parere sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito e sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 4 degli emendamenti, trasmesso dall'Assemblea, riservandosi un ulteriore approfondimento con riferimento alle disposizioni dell'articolo 41, relative alla corresponsione di un adeguato compenso ai praticanti avvocati per la loro attività di tirocinio. Evidenzia in proposito che il rappresentante del Governo aveva segnalato l'esigenza di ripristinare Pag. 53la formulazione originaria del comma 8 dell'articolo 41, risultante dal testo approvato in prima lettura dal Senato della Repubblica, nella parte in cui si prevede la non applicazione al tirocinio presso gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato delle disposizioni sulla corresponsione di un adeguato compenso al tirocinante. Nel dibattito si era, tuttavia, evidenziato che eventuali disparità di trattamento tra i praticanti che svolgano la loro attività presso strutture pubbliche e quelli che la svolgono presso studi privati sarebbero difficilmente giustificabili, anche sotto il profilo costituzionale, e si è pertanto ritenuto opportuno svolgere un approfondimento al fine di individuare una possibile soluzione al riguardo. In proposito, ritiene che sia possibile contemperare le esigenze di uniformità di trattamento tra i praticanti e l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo che gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscano al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Chiede, pertanto, al rappresentante del Governo di valutare se questa modifica sia sufficiente a superare le criticità evidenziate nella seduta del 26 settembre 2012. Per quanto attiene alle proposte emendative riferite all'articolo 41, ricorda che nella scorsa seduta il rappresentante del Governo, rispondendo alla richiesta di chiarimenti formulata il 19 giugno 2012, ha espresso parere contrario sugli emendamenti Ferranti 41.1, Cavallaro 41.7 e Beltrandi 41.31. Comunica quindi che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 6 degli emendamenti. Al riguardo, segnala che le ulteriori proposte emendative contenute, rispetto a quelle comprese nel fascicolo n. 4, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la soluzione prospettata dal relatore ed esprime parere conforme sulle proposte emendative.

  Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato l'articolo 41 del disegno di legge C. 3900 e abb. A, recante nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, le proposte emendative ad esso riferite, e gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 6;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;
   esprime
   sull'articolo 41 del testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
  All'articolo 41, comma 8, dopo le parole: in ogni caso, aggiungere le seguenti: negli studi legali privati. e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti pubblici e l'Avvocatura dello Stato riconoscono al praticante avvocato un rimborso per l'attività svolta ove previsto dai rispettivi ordinamenti e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente,
   sugli emendamenti riferiti all'articolo 41 trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

   sugli emendamenti 41.1, 41.7, 41.31, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

   sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 41 e sulle proposte emendative Pag. 54contenute nel fascicolo n. 6, non comprese nel fascicolo n. 4».
   Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
   La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Legge comunitaria 2012.
C. 4925-A ed emendamenti.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marco MARSILIO (PdL), relatore, sottolinea che il testo originario del disegno di legge è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio che, in data 17 maggio 2012, ha formulato un parere favorevole subordinato all'accoglimento di alcune condizioni. Fa presente, inoltre, che la Commissione XIV ha introdotto ulteriori modifiche al testo, fra le quali si segnalano quelle relative all'articolo 7 del disegno di legge, recante disposizioni in materia di protezione internazionale. In particolare, la Commissione ha modificato i criteri direttivi previsti nel testo originario per il recepimento della direttiva 2011/51/UE, inclusa nell'allegato B, in materia di protezione internazionale. Evidenzia che il testo originario dell'articolo 7 prevedeva che, nel dare attuazione alla direttiva 2011/51/UE, il Governo adottasse disposizioni per la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, anche qualora la stessa forma di protezione fosse revocata o cessata ovvero il suo rinnovo fosse rifiutato e, come è già stato osservato, tale previsione sembrava limitare l'impatto connesso al recepimento della direttiva, la cui introduzione nell'ordinamento appariva comunque suscettibile di determinare effetti finanziari. Invece, nel testo modificato dalla Commissione XIV, la norma prevede che, nel dare attuazione alla citata direttiva, il Governo preveda la revoca dello status di soggiornante di lungo periodo, ottenuto a titolo di protezione internazionale, qualora la stessa forma di protezione sia revocata o cessata, ovvero il suo rinnovo sia rifiutato, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, e all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2004/83/CE. Fa presente, inoltre, che sono stati aggiunti ulteriori criteri direttivi quali la decorrenza del calcolo del periodo di soggiorno riconosciuto a titolo di protezione internazionale dalla data di presentazione della domanda di protezione. Sottolinea che, a tal fine, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), viene computato per intero il periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il riconoscimento; inoltre, la limitazione delle condizioni per acquisire lo status di soggiornante di lungo periodo, per i beneficiari di protezione internazionale. Questi, infatti, devono dimostrare soltanto l'esistenza di un reddito sufficiente, calcolato anche tenendo conto delle particolari circostanze di vulnerabilità in cui si possono trovare tali soggetti. Al riguardo, fa presente che andrebbe precisata la portata applicativa delle modifiche apportate alla formulazione originaria dell'articolo 7 in tema di Attuazione alla direttiva 2011/51/UE, al fine di chiarire se esse determinino un ampliamento delle condizioni di accesso o di mantenimento dello status di soggiornante di lungo periodo e di valutare i conseguenti effetti in termini di impatto finanziario della delega.
  Per quanto attiene alle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea segnala in primo luogo che l'articolo aggiuntivo Maggioni 9.03 è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto esso conferisce al Governo la delega per il riordino complessivo della tassazione derivante da attribuzione dei saldi attivi di rivalutazione, abrogando, tuttavia, con decorrenza immediata le vigenti disposizioni fiscali, senza provvedere alla corrispondente copertura finanziaria. Segnala, inoltre, l'esigenza di acquisire una valutazione del Pag. 55Governo in ordine agli effetti finanziari di alcune proposte emendative. In primo luogo, osserva che l'emendamento Scilipoti 2.30 sostituisce la lettera i) del comma 1 dell'articolo 2, prevedendo che i decreti legislativi emanati in attuazione delle direttive dell'Unione europea devono contenere le disposizioni minime richieste dalle direttive medesime, salvo che disposizioni meno restrittive, da motivare in modo adeguato, risultino indispensabili per la tutela di interessi pubblici o per la regolamentazione di specifici settori in conformità ai Trattati europei. Al riguardo, rileva che l'emendamento, rispetto al testo sostituito, appare consentire il recepimento delle direttive dell'Unione europea anche con disposizioni meno restrittive di quelle previste dalle stesse direttive. Tale evenienza potrebbe comportare l'avvio di un procedimento di infrazione da parte dell'Unione europea, con possibili conseguenze negative per la finanza pubblica. Segnala, altresì, che l'articolo aggiuntivo Favia 9.030 dispone ulteriori esclusioni, in materia di concessioni demaniali marittime, dall'applicazione delle disposizioni della direttiva europea relativa ai servizi nel mercato interno, mentre l'articolo aggiuntivo Pini 9.032 è volto a modificare l'articolo 11, comma 2, della legge n. 217 del 2011, che conferisce al Governo la delega per la revisione e il riordino della legislazione concernente le concessioni demaniali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla compatibilità con la normativa europea delle disposizioni previste da tali articoli aggiuntivi ed alle possibili conseguenze pregiudizievoli per la finanza pubblica derivanti da eventuali procedure di infrazione. Ritiene, invece, che le restanti proposte emendative trasmesse non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede un breve rinvio del seguito del provvedimento al fine di approfondire le questioni sollevate dal relatore.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012.
C. 5446 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole, con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre 2012.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO in riferimento alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente quanto segue. Sull'articolo 5, conferma che l'istituzione del Centro Servizi rientra tra le opere finanziabili a valere sulle risorse complessivamente disponibili per la realizzazione dell'evento; in merito all'articolo 6, comma 2, rileva che il mancato introito quantificato in relazione tecnica è riferito anche ai componenti il nucleo familiare del personale delle sezioni. Inoltre, chiarisce che, in merito alle procedure accelerate per il rilascio dei visti ai partecipanti all'Expo, gli uffici interessati svolgeranno tali attività nell'ambito dei compiti istituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente, in modo da sostenere l'adempimento delle richieste in tempi rapidi; in relazione all'articolo 7, sulle frequenze radioelettriche, precisa che la richiesta al Mise ha natura facoltativa e la gratuità è riferita all'utilizzatore finale e non già al medesimo Ministero. Infatti la disposizione prevede che l'Organizzatore possa richiedere l'assegnazione nei limiti delle risorse a ciò preordinate nel relativo business plan. Con riferimento agli articoli 10 e 16, nel ribadire quanto riportato in Pag. 56relazione tecnica, conferma che dalle disposizioni non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica; in relazione all'articolo 11 e all'articolo 17 conferma la neutralità finanziaria delle norme in materia previdenziale; in merito all'articolo 12, conferma la completa riconducibilità delle agevolazioni in esame alle Convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione; in relazione agli articoli 14 e 18, quanto alla richiesta di chiarimento sulle risorse da destinarsi alla frequenza del sistema scolastico e universitario, precisa che saranno utilizzate le risorse ordinariamente disponibili per il soddisfacimento delle esigenze degli istituti scolastici; in merito all'articolo 19, conferma che non sono stati scontati effetti finanziari positivi. Con riferimento all'articolo 21, ribadisce che la norma ha la finalità specifica di autorizzare le amministrazioni che comunque svolgeranno le relative attività nell'ambito delle risorse già esistenti a legislazione vigente e comunque preordinate a tale scopo; relativamente all'articolo di copertura finanziaria, concorda con la segnalazione del relatore in merito all'opportunità di integrare il riferimento alle proiezioni con l'inciso «per l'anno 2014». In merito, poi, alla richiesta di valutare l'opportunità di inserire apposita clausola di salvaguardia, fa presente che trattandosi nel caso di specie di minori entrate, tale clausola risulterebbe, di fatto, inefficace e pertanto si reputa non opportuna la sua apposizione.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5446 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:
    l'istituzione del Centro servizi di cui all'articolo 5 dell'Accordo rientra tra le opere finanziabili a valere sulle risorse complessivamente disponibili per la realizzazione dell'evento;
    il mancato introito derivante dal rilascio gratuito del visto di ingresso per missione di cui all'articolo 6 dell'Accordo è stato quantificato, nella relazione tecnica, anche con riferimento ai componenti del nucleo familiare del personale delle Sezioni;
    gli uffici interessati dalle procedure accelerate per il rilascio dei visti ai partecipanti all'Expo di cui all'articolo 6 dell'Accordo svolgeranno tali attività nell'ambito dei compiti istituzionali e delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    alle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 10, 16, 19 e 20 dell'Accordo non sono stati ascritti effetti finanziari in quanto le stesse possono essere configurate come rinuncia a maggior gettito, poiché le attività oggetto dei benefici fiscali costituiscono elementi di reddito aggiuntivi rispetto alle previsioni economico-finanziarie e, pertanto, le relative entrate non sono state già scontate in bilancio;
    le disposizioni di cui agli articoli 11 e 17 dell'Accordo, con riferimento ai profili di natura previdenziale, non determinano effetti finanziari a carico della finanza pubblica;
    all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 dell'Accordo in materia di frequenza del sistema scolastico e universitario per i familiari del personale dei Commissariati generali di sezione si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il soddisfacimento delle esigenze degli istituti scolastici;
    all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 dell'Accordo in materia Pag. 57di eredità immateriale dell'Expo si provvederà nell'ambito delle risorse a tal fine stanziate a legislazione vigente;
    non è opportuna l'introduzione di una clausola di salvaguardia, in quanto, pur essendo la quantificazione degli oneri derivanti dal provvedimento frutto di una stima, la clausola risulterebbe di fatto inefficace, in quanto riferita a minori entrate accertabili solo a consuntivo;
   considerato che:
    la copertura finanziaria riferita all'anno 2014 indicata nell'articolo 3 è superiore agli oneri effettivamente previsti, in conformità alla prassi contabile vigente, in base alla quale, nel caso di utilizzo dei fondi speciali, l'onere massimo è anticipato all'ultimo anno del triennio di riferimento dei fondi medesimi;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: proiezioni aggiungere le seguenti: per l'anno 2014.»

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal presidente.

Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare».
C. 5428, approvato dalla 4a Commissione del Senato.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, recante modifica all'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente l'istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare» è stata approvata in sede deliberante dal Senato ed è attualmente all'esame, in sede referente, della Commissione difesa della Camera e che essa si compone di un solo articolo che sposta la ricorrenza civile della suddetta Giornata dal 12 novembre al 9 settembre di ogni anno. Sottolinea che il cambiamento di data nella ricorrenza della predetta Giornata non cambia la natura di tale solennità civile, disciplinata dall'articolo 3 della legge n. 260 del 1949, la quale, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 186 del 2002, non modificato dalla presente proposta di legge, non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado. Pertanto, considerato quanto sopra, la proposta di legge in esame non appare comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime nulla osta sull'ulteriore corso del provvedimento.

  Remigio CERONI (PdL), relatore, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.
   La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.20.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 2 ottobre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e alle finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 13.20.

Pag. 58

Schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/CE.
Atto n. 503.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione. Deliberazione di rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 27 settembre 2012.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, depositando una nota predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, conferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in ordine all'attuazione della direttiva 2011/94/UE, così come recepita nello schema di decreto legislativo in esame.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula la seguente proposta:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, e del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 2011/94/CE (atto n. 503);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:
    le minori entrate derivanti dal provvedimento, pari a 2.123.520 euro annui, trovano integrale copertura nei risparmi derivanti dalle misure di contenimento dei costi, quantificati in 2.700.000 euro annui, anche a prescindere dai risparmi relativi al personale attualmente impiegato parzialmente per i processi di stampa;
    la riduzione degli apparati di stampa da 400 a 40 consentirebbe di liberare risorse umane permettendo l'erogazione dei servizi sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, senza tuttavia consentire una conseguente riduzione di organico;
    l'importo esatto dell'incremento dei costi del supporto della patente non è attualmente stimabile, in quanto essi saranno definiti, in relazione ai requisiti di sicurezza che saranno individuati in un apposito decreto ministeriale, con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, incaricato della produzione del supporto stesso,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

   lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: affluisce ad apposito capitolo/articolo di entrata con le seguenti: affluisce all'entrata.».
   La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 13.30.