CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 settembre 2012
704.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 13 settembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Nuovo testo unificato C. 55 Realacci e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea SARUBBI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VIII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del testo unificato delle proposte di legge n. 55 Realacci ed abbinata, recante «Istituzione del sistema nazionale delle agenzie per la protezione dell'ambiente e ordinamento delle funzioni ad esso relative dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», come risultante dagli emendamenti approvati.
  Fa presente che il provvedimento in esame si propone di riformare il sistema delle agenzie ambientali. In particolare – al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria della salute pubblica – viene attribuito rilievo normativo alla connotazione sistemica delle agenzie ambientali, attraverso l'istituzione, all'articolo 1, del Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente (d'ora in poi Sistema), di cui fanno parte l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), disciplinato dall'articolo 4, e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente, disciplinate dall'articolo 6.
  L'articolo 2 reca un elenco di definizioni ai fini dell'applicazione della legge, mentre l'articolo 3 elenca in modo dettagliato le funzioni del Sistema, che vanno, tra l'altro, dal monitoraggio dello stato dell'ambiente al controllo dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e Pag. 69delle pressioni sull'ambiente derivanti da fenomeni di origine antropica o naturale anche di carattere emergenziale; dalla produzione e trasmissione dell'informazione ambientale al supporto tecnico e scientifico e alla collaborazione con le altre amministrazioni operanti in campo ambientale. L'articolo precisa che il Sistema svolge le predette funzioni nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Osserva, poi, che l'articolo 4, recante la disciplina dell'ISPRA, prevede che tale Istituto svolga funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità e che emani norme tecniche in materia di monitoraggio, valutazioni ambientali, controllo, gestione dell'informazione e coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'efficienza, nonché il continuo aggiornamento, in coerenza con il quadro normativo nazionale e sovranazionale, delle modalità operative del Sistema nazionale e degli altri soggetti tecnici operanti in materie ambientali. La norma ribadisce la sottoposizione dell'ISPRA alla vigilanza del Ministero dell'ambiente – in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 28 del decreto-legge n. 112/2008 istitutivo dell'ISPRA – e l'autonomia tecnico-scientifica e organizzativa.
  L'articolo 5 elenca le funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico dell'ISPRA, finalizzate a rendere omogenee sotto il profilo tecnico le attività del Sistema nazionale.
  L'articolo 6 disciplina le agenzie regionali, alle quali viene attribuita personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, nonché affida alle rispettive regioni il compito di disciplinarne struttura, funzionamento, finanziamento e pianificazione delle attività.
  Rileva, quindi, che l'articolo 7 prevede la definizione dei livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) e la loro determinazione e aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni e province autonome. Il Sistema nazionale è tenuto a garantire i LEPTA anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione previsti dai livelli essenziali di tutela sanitaria.
  L'articolo 8 disciplina la programmazione delle attività dell'ISPRA.
  L'articolo 9 affida all'ISPRA la realizzazione e la gestione del Sistema informativo nazionale ambientale in collaborazione con i punti focali regionali ambientali (PFR), che insieme costituiscono la rete SINANET. Si fa presente che l'ISPRA è integrata in un sistema a rete, il Sistema delle agenzie ambientali, che conta oggi la presenza sul territorio nazionale di 21 tra le agenzie regionali (ARPA) e provinciali (APPA).
  L'articolo 10 prevede l'organizzazione di una rete accreditata di laboratori nazionali che si occupano di analisi ambientali.
  Fa presente, poi, che l'articolo 11 disciplina l'istituzione del Consiglio del Sistema nazionale, deputato a promuovere e indirizzare lo sviluppo del Sistema.
  L'articolo 12 disciplina le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema.
  L'articolo 13 disciplina le modalità di finanziamento per il funzionamento dell'ISPRA e delle agenzie. Si rileva in particolare che le Agenzie, in considerazione del preminente concorso alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica che la loro attività persegue, sono finanziate mediante una quota del fondo sanitario regionale.
  Infine, gli articoli 14 e 15 recano rispettivamente disposizioni transitorie e finali e abrogazioni di norme.
  Alle luce del contenuto del provvedimento in esame, evidenzia che la competenza della Commissione affari sociali rileva in relazione alle funzioni di tutela e prevenzione della salute pubblica che sono Pag. 70connesse, in maniera esplicita, all'istituzione del Sistema nazionale per la prevenzione e protezione dell'ambiente. In questo senso, va letto anche il coinvolgimento del Ministro della salute nell'ambito della procedura di adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a definire i livelli essenziali di prestazioni tecniche ambientali (LEPTA).
  In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni svolte e di quelle che emergeranno nel corso del dibattito.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) rileva la complessità del provvedimento in esame che, a suo avviso, merita di essere adeguatamente approfondito vista la rilevanza delle materie coinvolte. Evidenzia innanzitutto come sia stato un grave errore il referendum del 1993 che ha portato ad estromettere le materie ambientali dall'ambito della sanità.
  Fa altresì presente l'esigenza di rafforzare le Agenzie per la protezione dell'ambiente che invece sembrerebbero indebolite dal provvedimento in esame.
  Si riserva altresì di verificare ulteriormente se le disposizioni contenute nel testo del provvedimento tengano conto della recente riforma in materia di soppressione delle province.

  Lucio BARANI (PdL) condivide l'osservazione formulata dall'onorevole Miotto circa il coordinamento tra il testo del provvedimento in oggetto e la riforma delle province.

  Gero GRASSI (PD), presidente, ricorda che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza alla Commissione di merito la prossima settimana, nella giornata di martedì 18 settembre. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche agli articoli 8-quater, 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernenti l'accreditamento e l'erogazione delle prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture pubbliche e private.
C. 4269 D'Anna.