CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 settembre 2012
702.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 36

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 11 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

  La seduta comincia alle 11.05

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei disegni di legge recanti rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2011 (C. 5324) e disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 (C. 5325).
Seguito dell'audizione del Presidente della Corte dei conti, Luigi Giampaolino.
(Svolgimento e conclusione).

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Luigi GIAMPAOLINO, Presidente della Corte dei conti, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Antonio BORGHESI (IdV), Renato CAMBURSANO (Misto), Roberto SIMONETTI (LNP), Maino MARCHI (PD), Giulio CALVISI (PD), Amedeo CICCANTI (UdCpTP), Lino DUILIO (PD), ai quali replicano Luigi GIAMPAOLINO, Presidente della Corte dei Pag. 37conti, Luigi MAZZILLO, Presidente di sezione della Corte dei conti, Maurizio PALA, Consigliere della Corte dei conti, Maurizio MELONI, Presidente di sezione della Corte dei conti, Ermanno GRANELLI, Consigliere della Corte dei conti e Vincenzo PALOMBA, Consigliere della Corte dei conti.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il significativo contributo fornito all'indagine conoscitiva. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 12.25.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 11 settembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

  La seduta comincia alle 12.25.

Concessione di una promozione a titolo onorifico ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia a ordinamento militare profughi a seguito dell'applicazione del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
C. 4994.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  Maino MARCHI (PD), relatore, rileva che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle norme che presentano profili di carattere finanziario, osserva che il testo in esame contiene norme volte ad escludere effetti onerosi. In particolare è espressamente disposto che la concessione onorifica al personale militare della promozione al grado superiore non produca effetti ai fini economici, retributivi o pensionistici; inoltre le procedure per la verifica dei requisiti e per la promozione devono essere espletate dai competenti uffici nell'ambito delle risorse già preordinate allo scopo. In ordine a tale assenza di effetti finanziari, ritiene opportuno acquisire una conferma del Governo, tenuto conto dell'assenza di relazione tecnica e considerato, altresì, che non appaiono univoci taluni profili applicativi della disciplina, come la precisa delimitazione della platea dei soggetti potenzialmente interessati alla concessione del beneficio. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 andrebbe riformulata in maniera conforme alla prassi vigente, sostituendo l'inciso «nell'ambito delle risorse allo scopo preordinate», con le seguenti: «nell'ambito delle risorse già destinate allo scopo a legislazione vigente».

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO osserva che – allo stato – non risulta possibile individuare compiutamente la platea dei possibili destinatari, atteso che la competenza in materia di riconoscimento della qualifica di profugo è demandata al Ministero dell'Interno. Ad ogni modo, rileva che le proiezioni presentate alla stessa Commissione di merito fanno ritenere che non si tratti di meno di alcune migliaia di possibili destinatari senza pregiudizio, alla concreta verifica, per numeri più alti. Nella plausibile ipotesi in cui tale dato dovesse rivelarsi rilevante, evidenzia come esso avrebbe un impatto significativo sulla funzionalità dell'organizzazione della Difesa e, in particolare, sulle strutture competenti allo svolgimento delle relative procedure di promozione, in termini di specifiche risorse umane e materiali da impiegare ed in relazione al numero di promozioni da conferire, trattandosi di strutture organizzative già gravate da onerosi oneri ordinari e, come noto, in fase di considerevole riduzione, in esito a Pag. 38ripetuti «tagli» delle piante organiche. Alla luce di quanto rilevato, ritiene pertanto necessaria la predisposizione di una relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

  Antonio BORGHESI (IdV), concordando con la proposta di richiedere all'amministrazione competente la predisposizione di una relazione tecnica, sottolinea la necessità di precisare la platea dei destinatari, che a suo avviso, per evidenti ragioni cronologiche, non può essere così ampia.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone di deliberare, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la richiesta di una relazione tecnica nel termine di 20 giorni.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

Decreto-legge 129/2012: Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto.
C. 5423 Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni. Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, fa presente che il decreto-legge reca disposizioni per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata. Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti disciplina del Commissario straordinario e interventi in favore del territorio della città di Taranto, rileva preliminarmente la necessità di chiarimenti in merito ad alcuni importi riportati nel Protocollo. In particolare, fa presente che il totale delle risorse di parte pubblica necessarie per il finanziamento degli interventi, quantificato nel documento in euro 273.468.320, non coincide con la somma delle singole risorse analiticamente individuate dallo stesso Protocollo. Inoltre, non sembrerebbe incluso né nel totale delle voci da finanziare né nel totale delle risorse pubbliche da utilizzare l'importo di euro 60.000.000 per il progetto speciale città di Taranto, che il Protocollo individua tuttavia sia tra gli interventi da finanziare sia tra le risorse da reperire con successivi provvedimenti. Rileva che, poiché l'onere imputato alla parte privata è indicato in un importo inferiore, pari a euro 7.200.000, appaiono necessari chiarimenti sul soggetto finanziatore e sulle modalità di realizzazione del predetto intervento. Per quanto attiene alle norme in esame e alla relazione tecnica allegata, rileva che la somma delle risorse complessivamente individuate dal provvedimento ammonta ad euro 274.167.413, considerando l'utilizzo nel limite massimo previsto delle risorse del Fondo Kyoto, pari a 70 milioni, e l'utilizzo per 30 milioni del programma PON ricerca e competitività. Tale importo appare leggermente superiore al totale evidenziato dal Protocollo, pari a circa 273 milioni, che tuttavia, come rilevato, è inferiore alla somma delle singole risorse pubbliche che lo stesso documento prevede siano attivate immediatamente. In merito alle singole fonti di finanziamento previste dal provvedimento in esame, osserva che, secondo la relazione tecnica, l'utilizzo delle risorse che verranno trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario avverrà nell'ambito del patto di stabilità interno e non determinerà quindi effetti in termini di indebitamento netto. Osserva che il testo del provvedimento infatti non reca alcuna deroga espressa ai limiti di spesa imposti dal patto di stabilità. Andrebbe peraltro confermata l'effettiva possibilità per la regione interessata di rispettare i predetti vincoli in considerazione degli altri programmi di spesa già avviati e delle complessive esigenze di spesa. Quanto alle altre fonti di finanziamento individuate, fa presente che appare necessario chiarire se lo sviluppo per cassa delle spese da effettuare Pag. 39e, quindi, il relativo impatto sui saldi di finanza pubblica, sia compatibile con quello già ascritto alle medesime somme sulla base dell'utilizzo previsto dalla previgente normativa. Inoltre, andrebbe confermato che il nuovo utilizzo delle somme non comprometta interventi già avviati o programmati, con conseguente necessità di integrazione dei finanziamenti a questi destinati. Infine, non ritiene di formulare osservazioni con riferimento al riconoscimento dell'area industriale di Taranto quale area di crisi industriale complessa, disposta dall'articolo 2, nel presupposto che, rientrando tale fattispecie nel campo di applicazione dell'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012, i relativi incentivi siano concessi nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione dell'articolo 1, commi 1 e 6, segnala l'opportunità di riformulare le clausole di neutralità finanziaria in termini più conformi alla prassi vigente, sostituendo l'inciso «altri oneri per la finanza pubblica», con il seguente: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Con riferimento all'articolo 1, comma 3, osserva che la relazione tecnica specifica che le risorse utilizzate a copertura sono quelle iscritte nei capitoli 7085 e 8532 dello stato di previsione relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tali risorse erano iscritte sulla base della legge di bilancio relativa all'anno 2012 come spese non rimodulabili. Dal disegno di legge di assestamento per l'anno 2012, si evince, invece, che tali risorse hanno natura rimodulabile. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca la natura di tali spese e le ragioni della diversa classificazione adottata nei suddetti provvedimenti di legge. Qualora, infatti, si tratti di spese rimodulabili, la disposizione andrebbe riformulata prevedendo, in conformità alla legislazione contabile vigente, una esplicita riduzione della relativa autorizzazione di spesa e non, come previsto dalla norma in esame, il semplice utilizzo delle risorse iscritte in bilancio. Sulla base degli importi indicati nel disegno di legge di assestamento, fa presente che le risorse iscritte nei suddetti capitoli ammonterebbero complessivamente a 19,989 milioni di euro circa. Tuttavia, da un'interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, sul capitolo 7085 è previsto un accantonamento che riduce la disponibilità da 13,3 a 11,9 milioni di euro. Rileva che, nel caso in cui il Governo confermi tale circostanza, i suddetti capitoli non recherebbero, complessivamente, le risorse necessarie alla copertura degli oneri previsti dal provvedimento. Al riguardo, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo. Con riferimento all'articolo 1, comma 8, in considerazione dell'assenza di una esplicita indicazione nella relazione tecnica, appare opportuno che il Governo confermi che le risorse utilizzate a copertura siano quelle presenti nel conto corrente infruttifero di tesoreria centrale n. 25036, intestato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e gestito dalla Cassa depositi e prestiti SpA. A tale proposito, ricorda che nella relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 83 del 2012, recante disposizioni urgenti per la crescita del Paese, si specificava che nel suddetto conto sono disponibili 565 milioni di euro per le finalità del Fondo Kyoto e che, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, risultano pervenute richieste di finanziamento per 95 milioni di euro. Appare, inoltre, opportuno in merito acquisire un aggiornamento da parte del Governo, anche al fine di verificare che l'utilizzo delle suddette risorse non precluda la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, esprime parere contrario, per inidoneità o carenza di quantificazione o copertura sulle seguenti proposte emendative: Mariani 1.30, che modifica il comma 3 dell'articolo 1 prevedendo l'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare anziché delle risorse iscritte nel medesimo Ministero Pag. 40destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e tutela del territorio, in quanto la proposta emendativa, a fronte di un onere relativo all'anno 2012, reca una copertura finanziaria riferita agli anni 2013 e 2014; Borghesi 1.40 e Torazzi 1.69 che modificano il comma 3 dell'articolo 1, prevedendo l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica anziché delle risorse iscritte nel medesimo Ministero destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e tutela del territorio, evidenziando che il Fondo del quale è previsto l'utilizzo non reca, per l'anno 2012, le necessarie disponibilità. Ritiene invece opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle seguenti proposte emendative: Zamparutti 1.28 che sostituisce l'articolo 1, prevedendo che le risorse individuate dall'articolo 6 del protocollo d'intesa del 26 luglio 2012 siano destinate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, lettere a) e f) del Protocollo stesso e alla messa in sicurezza d'emergenza della falda acquifera di Taranto, richiamando al riguardo le osservazioni già formulate con riferimento al testo; Bitonci 1.47 che destina le risorse di cui al comma 3 dell'articolo 1 all'attuazione degli accordi di programma relativi ai piani straordinari per rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico, richiamando, per quanto concerne le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del territorio e del mare destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e tutela del territorio, le osservazioni già formulate con riferimento al testo; Grimoldi 1.10, che modifica il comma 3 dell'articolo 1, prevedendo l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione anziché delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e tutela del territorio, facendo presente che, al riguardo, appare opportuno un chiarimento in ordine alla sussistenza delle necessarie risorse e alla neutralità finanziaria della proposta emendativa con riferimento anche ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto; Zamparutti 1.42 che modifica il comma 3 dell'articolo 1 prevedendo l'utilizzo del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge n. 83 del 2012, anziché delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e tutela del territorio, ritenendo al riguardo, tenuto conto della natura rotativa del fondo del quale è previsto l'utilizzo, opportuno acquisire chiarimenti alla sussistenza delle necessarie risorse e alla neutralità finanziaria della proposta emendativa con riferimento anche ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto; Lulli 1.31 che prevede che le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 1 siano destinate direttamente al Commissario e che tali risorse non siano soggette ai vincoli del patto di stabilità interno, ritenendo al riguardo, fermo rimanendo che la relazione tecnica afferma che l'utilizzo delle risorse che verranno trasferite alla regione Puglia per essere destinate al Commissario avverrà nell'ambito del patto di stabilità interno e non determinerà quindi effetti in termini di indebitamento netto, appare opportuno acquisire chiarimenti in ordine alla neutralità finanziaria della proposta emendativa; Polledri 1.20 che modifica il comma 8 dell'articolo 1 prevedendo, tra l'altro, l'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione anziché delle risorse di cui all'articolo 57 del decreto-legge n. 183 del 2012 presenti nel conto corrente infruttifero di tesoreria centrale n. 25036, intestato al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e gestito dalla Cassa depositi e prestiti SpA, ritenendo al riguardo opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla sussistenza delle necessarie risorse e alla neutralità finanziaria della proposta emendativa con riferimento anche ai saldi del fabbisogno e dell'indebitamento netto; Pastore 1.71 e Allasia 1.72 che prevedono che il Commissario, anche avvalendosi degli uffici Pag. 41dell'amministrazione comunale, proceda alla verifica degli edifici ubicati nei suoli contaminati del quartiere Tamburi, ritenendo al riguardo, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa; Pini 1.73 che prevede che il Governo presenti al Parlamento un programma di delocalizzazione degli edifici ubicati nei suoli contaminati del quartiere Tamburi, anche disponendo l'erogazione di appositi contributi a valere sulle risorse del Protocollo, ritenendo opportuno un chiarimento in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa; Fedriga 1.74 che dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali realizzi un programma di controlli costanti giornalieri allo scopo di accertare che le imprese extraeuropee di gestione delle attività portuali rispettino le condizioni di sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente e gli orari di lavoro, ritenendo, opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa; Di Biagio 1.02 che prevede che le parti che hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa stipulino accordi con i soggetti interessati o obbligati al fine di individuare misure ulteriori di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, ritenendo opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa; Mariani 2.1 che prevede che il Governo, nell'ambito della definizione del Piano di azione coesione, destini prioritariamente una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse all'interno dei programmi operativi nazionali a sostegno degli interventi nei siti inquinati, rilevando l'opportunità di un chiarimento in ordine alla possibilità di utilizzare le richiamate risorse senza incidere sui saldi di finanza pubblica; l'articolo aggiuntivo Negro 2.040 che prevede che la regione Puglia adotti, in caso di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di risanamento e, in caso di rischio di superamento dell'obiettivo di qualità, un piano di azione, ritenendo opportuno acquisire chiarimenti in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO con riferimento alla scheda indicata in oggetto, nel rinviare, per quanto concerne dettagliatamente il Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, alle Amministrazioni sottoscrittrici dello stesso, per quanto di competenza, fa presente che il Servizio bilancio effettua un'analisi del Protocollo d'intesa citato dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge, rilevando alcuni refusi e discordanze di cifre. Conferma che l'importo corretto relativo alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 2012 ammonta a euro 110.167.413, anziché a 113.167.413 come indicato nel Protocollo d'intesa del 26 luglio che, comunque, si riferiva ancora all'istruttoria utile ai fini del successivo CIPE. Il totale delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 del Protocollo è pertanto di euro 276.468.320. Per quanto riguarda, invece, il complessivo costo degli interventi articolati nel Protocollo d'intesa e la somma delle risorse finanziarie a disposizione, per quanto di competenza, fa presente che il decreto-legge n. 129 del 2012 è volto ad accelerare la realizzazione degli interventi previsti dal Protocollo d'intesa necessari a superare il contesto di criticità presente nella città di Taranto, in primo luogo mediante la nomina di un commissario straordinario e che comunque allo stesso non può essere attribuita natura meramente riproduttiva del Protocollo, come dimostrato anche dalla presenza di interventi ulteriori messi in atto per la soluzione della criticità, quali un importo fino a 70 milioni di euro per interventi di bonifica del SIN Taranto. Rileva che nel confronto fra il Protocollo di intesa ed il decreto-legge, pertanto, deve tenersi conto della diversa natura e conseguentemente valenza a livello finanziario degli atti e della diversa articolazione delle risorse considerate nei totali. Per quanto concerne l'utilizzo delle risorse attribuite al Commissario ai sensi dell'articolo 1, comma 4, conferma che il medesimo avverrà nel rispetto dei vincoli Pag. 42del patto di stabilità interno, non recando il provvedimento un'espressa deroga, che necessiterebbe, con riferimento alle risorse di cui al comma 1 del predetto articolo 1, anche di apposita compensazione degli effetti. Sarà la Regione, pertanto, che valuterà, nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica ad essa attribuiti, la compatibilità dei programmi di spesa già avviati con l'utilizzo delle risorse in questione. Rileva che il relatore chiede, inoltre, quanto alle altre fonti di finanziamento individuate, se lo sviluppo per cassa delle spese da effettuare e, quindi, il relativo impatto sui saldi di finanza pubblica, sia compatibile con quello già ascritto alle medesime somme sulla base dell'utilizzo previsto dalla previgente normativa, nonché la conferma che il nuovo utilizzo delle somme non comprometta interventi già avviati o programmati, con conseguente necessità di integrazione dei finanziamenti a questi destinati. Conferma in proposito che le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi, trattandosi di risorse già disponibili a legislazione vigente e che verranno utilizzate secondo le rispettive procedure di legge, come già chiarito nella relazione tecnica. In ordine all'eventuale riformulazione delle clausole di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, commi 1 e 6, fa presente di non avere osservazioni da formulare, pur ritenendo la modifica non necessaria. Con riferimento alla copertura finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, segnala in primo luogo che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 196 del 2009, è stata posta in atto una revisione delle caratteristiche delle leggi di spesa presenti in bilancio a legislazione vigente avuto riguardo alla loro rimodulabilità. In tal senso, tra l'altro, fa presente che le spese in questione sono state riclassificate quali spese rimodulabili tenuto conto della loro natura di fabbisogno e, pertanto, non si è proceduto alla riduzione delle autorizzazioni di spesa. In ordine alla quantificazione delle risorse disponibili precisa che, oltre alle disponibilità di competenza pari ad euro 18.618 milioni complessivi, al netto della riduzione di euro 1,371 in applicazione del dl 16 del 2012, sugli indicati capitoli di bilancio risultano utilizzabili anche 8,272 milioni di euro in conto residui di stanziamento iscritti sul capitolo 7085 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. Evidenzia che le disponibilità complessive ammontano pertanto a circa 27 milioni di euro. Infine, relativamente alle risorse di cui all'articolo 1, comma 8, conferma che si tratta delle risorse integralmente versate nel conto corrente infruttifero n. 25036 esistente presso la Tesoreria centrale ed intestato «M.RO AMB. ART. 1 C. 1115 L. 296-06», evidenziando come esso presenti attualmente una giacenza pari ad euro 565.251.065,48. Esprime quindi parere contrario su tutte le proposte emendative richiamate dal relatore.

  Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, rileva che, alla luce delle osservazioni formulate dal sottosegretario, si potrebbe ipotizzare la formulazione di un parere favorevole con alcune condizioni.

  Claudio D'AMICO (LNP) osserva come il relatore abbia evidenziato la sussistenza di taluni aspetti da chiarire e la presenza di talune incongruenze nelle cifre previste dal decreto-legge. Rileva come i 70 milioni previsti per la bonifica della città di Taranto non sono effettivamente disponibili. Ritiene che tale stanziamento si pone in continuità con le politiche, a suo avviso, sbagliate del passato, che hanno causato la formazione dell'attuale livello di debito pubblico, senza imporre un ammodernamento della città, in una logica assistenziale. Evidenzia che, come accaduto anche in altre circostanze, il Governo riesca a trovare le risorse solo per il sud, mentre analoga disponibilità non si registra per le esigenze dei territori del nord, che rappresentano le aree produttive del paese. Ritiene in definitiva che a pagare saranno sempre i cittadini del Nord.

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  Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 5423, di conversione in legge del decreto-legge n.129 del 2012, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale ha precisato che:
    l'importo corretto relativo alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 2012 ammonta a 110.167.413 euro, anziché a 113.167.413, come indicato nel Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012, che si riferiva ancora all'istruttoria utile ai fini del successivo CIPE, e conseguentemente il totale delle risorse finanziarie di cui all'articolo 6 del Protocollo ammonta a 276.468.320 euro, anziché a 273.468.320, come indicato nel Protocollo stesso;
    pur essendo la somma delle risorse complessivamente individuate dal provvedimento pari ad euro 274.167.413 e, quindi, inferiore a quella individuata dal Protocollo, il decreto non ha natura meramente riproduttiva di tale atto e, nel confronto tra i due atti, deve tenersi conto della loro diversa natura e valenza a livello finanziario;
    la cifra di 60 milioni di euro per il progetto Smart Area Città di Taranto non è inclusa nel totale delle spese da finanziare e alla sua attuazione si provvederà con risorse da rinvenirsi in futuro con gli strumenti della programmazione previsti dall'ordinamento;
    l'utilizzo delle risorse attribuite al Commissario ai sensi dell'articolo 1, comma 4, avverrà nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, non recando il provvedimento un'espressa deroga, che necessiterebbe, con riferimento alle risorse di cui al comma 1 del predetto articolo 1, anche di apposita compensazione degli effetti finanziari e, pertanto, sarà la Regione che valuterà, nell'ambito degli obiettivi di finanza pubblica ad essa attribuiti, la compatibilità dei programmi di spesa già avviati con l'utilizzo delle risorse in questione;
    con riferimento alle altre fonti di finanziamento, le disposizioni del provvedimento non comportano effetti finanziari negativi, trattandosi di risorse già disponibili a legislazione vigente e che verranno utilizzate secondo le rispettive procedure di legge, come già chiarito nella relazione tecnica;
    le risorse di cui all'articolo 1, comma 3, alla luce di una revisione delle caratteristiche delle leggi di spesa presenti in bilancio a legislazione vigente avuto riguardo alla loro rimodulabilità, sono state riclassificate quali spese rimodulabili riferite al fabbisogno e, pertanto, non si è proceduto alla riduzione della relativa autorizzazioni di spesa;
    nella valutazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, sono computati anche 8,272 milioni di euro iscritti in conto residui di stanziamento iscritti nel capitolo 7085 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, le disponibilità complessive ammontano a circa 27 milioni di euro;
    le risorse di cui all'articolo 1, comma 8, sono quelle presenti nel conto corrente infruttifero n. 25036 esistente presso la Tesoreria centrale, che reca le necessarie disponibilità;
    rilevata l'opportunità di modificare la formulazione delle clausole di neutralità finanziaria di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 1, al fine di renderla conforme a quella utilizzata nella prassi consolidata;
   esprime
   sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

  All'articolo 1, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: senza altri oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri; Pag. 44
   All'articolo 1, comma 3, dopo le parole: disponibili aggiungere le seguenti: , comprese le somme iscritte nel conto dei residui quali residui di stanziamento,;
   All'articolo 1, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: senza altri oneri con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;
   sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.10, 1.20, 1.28, 1.30, 1.31, 1.40, 1.42, 1.47, 1.69, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74 e 2.1 e sugli articoli aggiuntivi 1.02 e 2.040, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Claudio D'AMICO (LNP) rileva come, anche dalla proposta di parere formulata dal relatore, emerga una discrasia tra le risorse previste dal Protocollo e quelle recate effettivamente dal decreto.

  Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, rileva che, come chiarito nella proposta di parere, le disposizioni del decreto-legge prevalgono su quanto stabilito nel Protocollo e pertanto non si ravvisano motivi di contrarietà.

  Claudio D'AMICO (LNP) rileva come sarebbe a suo avviso necessaria almeno la previsione di una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, evidenzia che, anche dalle osservazioni formulate dal rappresentante del Governo, emerge come il decreto-legge abbia una dotazione finanziaria difforme da quella prevista dal Protocollo e non vi sia quindi chiarezza in ordine all'adeguatezza delle risorse disponibili a conseguire gli obiettivi indicati dal provvedimento.

  Maino MARCHI (PD), associandosi alle considerazioni svolte dal relatore, evidenzia come il decreto-legge prevalga sul protocollo e non sussistono pertanto le condizioni per la formulazione di condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

  Claudio D'AMICO (LNP) annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici.
Nuovo testo C. 4041, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio. – Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato da ultimo nella seduta del 5 settembre 2012.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), relatore, ricordando il dibattito svoltosi nelle precedenti sedute, nonché i problemi evidenziati con riferimento agli effetti finanziari degli articoli 25 e 26 del provvedimento, chiede al rappresentante del Governo se disponga di ulteriori elementi di valutazione al riguardo.

  Il sottosegretario Gianfranco POLILLO fa presente che sono stati svolti opportuni approfondimenti istruttori, acquisendo ulteriori elementi presso l'Agenzia del territorio, che ha confermato come la formazione Pag. 45dei nuovi registri, precedentemente non previsti dall'ordinamento, comporti di per sé l'insorgenza di nuovi oneri amministrativi e finanziari, riferiti in primo luogo alla creazione di un'infrastruttura informatica. Segnala, peraltro, che la medesima Agenzia ha precisato che l'onere posto a carico dei condomini non avrebbe natura tributaria, ma costituirebbe una tariffa, dovuta in corrispondenza di un servizio erogato. Alla luce di queste considerazioni, fa presente che astrattamente si potrebbe ipotizzare la soppressione degli articoli 25 e 26 ovvero la previsione di una copertura finanziaria dei relativi oneri, rimettendosi alla Commissione per la scelta tra le due opzioni.

  Roberto SIMONETTI (LNP) dubita della natura tariffaria delle somme che sarebbero dovute ai sensi dell'articolo 25, osservando che esse non sarebbero corrisposte a fronte della prestazione di un servizio, dal momento che l'iscrizione nel repertorio costituirebbero un obbligo per i condominî. Ritiene, comunque, evidente che la creazione dei nuovi registri determinerebbe un incremento della spesa pubblica, osservando come la gestione di nuovi procedimenti amministrativi comporta un incremento di oneri, che dovrebbero essere quantificati con una relazione tecnica. Segnala, peraltro, che, se la finalità del provvedimento è quella di combattere l'evasione fiscale e favorire l'emersione di attività che attualmente sfuggono ai controlli, sarà necessario prevedere opportuni controlli sui bilanci depositati, con evidenti ricadute negative sul piano finanziario.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) fa presente che non rientra tra i compiti della Commissione bilancio l'individuazione di coperture finanziarie alternative o aggiuntive, osservando che allo stato può ipotizzarsi esclusivamente la soppressione degli articoli 25 e 26 ovvero una sollecitazione alla Commissione di merito volta a richiedere l'individuazione di un'adeguata copertura finanziaria per tali disposizioni.

  Lino DUILIO (PD), richiamando le considerazioni già formulate nel corso della precedente seduta, dichiara di non comprendere quali sarebbero i profili onerosi delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26, che si limitano a prevedere adempimenti di carattere amministrativo, segnalando comunque la previsione, nell'ambito dell'articolo 25, di un meccanismo tariffario, che pone eventuali spese a carico dei soggetti che intendono accedere al Registro. In ogni caso, rappresenta che eventuali oneri per l'impianto dei nuovi registri non avrebbero comunque natura permanente, mentre ipotizzare la copertura di oneri derivanti dal maggiore carico amministrativo sopportato dall'amministrazione incaricata dalla tenuta dei registri stessi costituirebbe un precedente inedito, in quanto in presenza di ogni riorganizzazione amministrativa dovrebbe quantificarsi l'eventuale onere che ne deriverebbe, mentre solitamente si considera scontato che le pubbliche amministrazioni possano adeguarsi alle modifiche di carattere ordinamentale. Si dichiara, comunque, favorevole a richiedere una relazione tecnica sul provvedimento, al fine di chiarire quali possano essere gli oneri da sostenere.

  Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), relatore, nel dichiarare di non avere obiezioni a richiedere una relazione tecnica, segnala tuttavia che, secondo il calendario dei lavori dell'Assemblea, l'esame del provvedimento dovrebbe avere inizio il prossimo 17 settembre. Ritiene, pertanto, che la relazione tecnica dovrebbe essere trasmessa entro tale data, osservando come spetti alla Commissione di merito cimentarsi con i problemi emersi con riferimento alla copertura finanziaria degli articoli 25 e 26 del provvedimento, al fine di promuovere ogni opportuna iniziativa al riguardo.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, alla luce di quanto rappresentato dal relatore, propone di richiedere la predisposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, di una relazione Pag. 46tecnica sul provvedimento, da trasmettere entro sei giorni, in considerazione della circostanza che esso risulta iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a decorrere dal 17 settembre. Fa presente, inoltre, che informerà il presidente della Commissione di merito del dibattito svoltosi al fine di consentire ogni opportuna decisione al riguardo, in vista dell'esame in Assemblea.

  La Commissione approva la proposta del presidente.

  Giancarlo GIORGETTI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.